Sentenza 24 aprile 2003
Massime • 1
L'avvenuto inserimento, nel testo dell'art. 273 c.p.p., del comma 1 bis (ove si stabilisce che nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano, fra le altre, le disposizioni dell'art. 192, commi 3 e 4, stesso codice), non ha introdotto la necessità, anche ai fini cautelari, di "riscontri individualizzanti" alle dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato o di reati connessi o collegati, ma ha avuto il solo effetto di superare taluni precedenti arresti giurisprudenziali secondo cui le disposizioni codicistiche attinenti alla valutazione della prova non sarebbero state applicabili in materia cautelare, affermando espressamente l'operatività della regola secondo cui le suddette dichiarazioni vanno invece valutate "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità"; il che significa che tali elementi debbono esistere ma non che debbano essere necessariamente costituiti da riscontri "individualizzanti" giacché, altrimenti, verrebbe meno la sostanziale differenza tra la nozione di "prova", funzionale ai fini del giudizio sulla responsabilità penale, e quella di "indizio grave", funzionale all'emissione di una misura cautelare.
Commentario • 1
- 1. Lecito registrare conversazioni alle quali si prende parte (Cass.5241/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 ottobre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2003, n. 29403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29403 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Gianvittore FABBRI Presidente
dott. Edoardo FAZZIOLI Componente
dott. Antonio MARCHESE "
dott. Giorgio SANTACROCE "
dott. Giancarlo URBAN "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
SI NE nato l'[...] avverso ordinanza del 22/10/2002;
Tribunale Libertà Salerno;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Santacroce Giorgio Sentite le conclusioni del P.G. Dr. SC Mauro Iacoviello, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;
Udito il difensore Avv. Gaetano Pastore, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
I. Con ordinanza del 22 ottobre 2002, il tribunale di Salerno, adito in sede di riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 26 settembre 2002 dal gip dello stesso tribunale nei confronti di SP NE, indagato in ordine all'omicidio in danno di MA UC e ad altri reati ad esso connessi (detenzione e porto illegali di arma alterata, ricettazione della stessa e di un motorino utilizzato per commettere il delitto), tutti aggravati ai sensi dell'art 7 l. n. 203/91, confermava il provvedimento coercitivo, condannando l'istante al pagamento delle spese del procedimento incidentale.
Il tribunale faceva osservare che la partecipazione dell'SI come mandante all'omicidio del MA poggiava essenzialmente sulle dichiarazioni accusatorie di due collaboratori di giustizia, FR AN e CI IG: dichiarazioni precise e costanti che si riscontravano pienamente sul ruolo specifico dell'indagato, sul movente dell'omicidio e sulla sua dinamica. Entrambi i dichiaranti avevano evidenziato che l'uccisione del MA era stata commissionata dall'SI a due giovani di Salerno, uno dei quali era stato poi identificato in fotografia dal CI in SC NI detto "ò biondino", mentre l'altro, certo UA, era alla guida di un ciclomotore marca Piaggio, modello Liberty, di provenienza furtiva e ritrovato bruciato poco dopo l'agguato in località Vietri sul Mare.
A compiere materialmente l'omicidio - aveva precisato il CI - era stato il NI, che aveva esploso all'indirizzo della vittima tre colpi di pistola cal. 7,65, servendosi di un'arma munita di silenziatore: circostanza, questa, significativamente confermata dalla consulenza tecnica-medico-legale e balistica eseguita sui cadavere del MA e depositata molto tempo dopo le dichiarazioni rese dal CI, che aveva riferito anche la circostanza che il NI era lo stesso giovane cui l'SI aveva dato incarico di spiare le mosse della vittima.
Quanto al movente, entrambi i collaboranti lo indicavano nel dichiarato proposito dell'indagato di vendicare l'uccisione del fratello SE, ucciso qualche tempo prima e conosciuto come uno dei più importanti esponenti camorristici che operavano nella zona, particolarmente attivo nel settore delle estorsioni e del gioco d'azzardo. SI SE era stato ucciso da RI IO, d'accordo con SC CO, entrambi esponenti del gruppo malavitoso tra i cui sodali c'era appunto MA UC. Ricorre per cassazione l'SI a mezzo del suo difensore, che deduce, con un unico motivo, la violazione degli artt. 273 comma 1-bis e 192 comma 3 c.p.p., assumendo che anche nella fase cautelare le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti debbono essere assistite da riscontri esterni di carattere individualizzante, che nel caso in esame mancavano, posto che il FR e il CI riferivano di aver appreso dell'omicidio e delle sue modalità esecutive direttamente dall'SI, sicché il riscontro mancava del requisito dell'autonomia. Quanto al riconoscimento fotografico del NI, esso non aggiungeva nulla al tema di accusa e, in ogni caso, non poteva definirsi individualizzante.
II. Il ricorso è in parte generico e in parte manifestamente infondato, sicché deve essere dichiarato inammissibile. L'impugnazione proposta contiene infatti delle affermazioni del tutto apodittiche, sia per quanto concerne l'autonomia delle dichiarazioni accusatorie rese dai due collaboratori, sia per quanto riguarda l'assenza di elementi di conferma estrinseca dell'accusa, a carattere individualizzante.
È bene dir subito che, contrariamente a quanto assume la difesa del ricorrente, l'inserimento del comma 1-bis nell'art 273 c.p.p. non ha affatto introdotto la regola secondo cui le dichiarazioni accusatorie elevate dal coimputato nel medesimo reato o da persone imputate in procedimenti connessi o collegati a quello per cui si procede (tale è la posizione processuale del FR e del CI), per essere rilevanti cautelarmente, debbono essere sostenute da riscontri individualizzanti. L'inserimento del comma 1-bis nell'art. 273 c.p.p. non ha avuto altro effetto che quello di superare le affermazioni giurisprudenziali secondo cui le disposizioni dettate dal codice di rito in tema di prove non sono applicabili alla fase delle indagini preliminari e non sono riferibili alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza ai fini cautelari, ma non impone certamente che i riscontri debbano avere il carattere necessario del riferimento specifico alla posizione del soggetto chiamato (Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2002, n. 21088, Battaglia, in Cass. pen. mass. ann., 2002, n. 1227, p. 3701). Il riferimento insomma alle condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari personali comporta soltanto che ora, espressamente, la valutazione della gravità degli indizi di colpevolezza "in presenza di dichiarazioni rese da soggetti di cui all'art. 210 c.p.p." debba essere effettuata "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" secondo lo schema che sostanzialmente era già applicato dalla giurisprudenza di questa Corte.
La tesi del ricorrente, secondo cui la modifica normativa dell'art 273 c.p.p., facendo espresso riferimento all'art 192 commi 3 e 4 c.p.p., comporterebbe ora che la valutazione della gravita indiziaria da parte del giudice debba essere effettuata sulla base di riscontri individualizzanti, non tiene conto del fatto che i criteri legali dettati dall'art 192 commi 3 e 4 c.p.p.-non impongono assolutamente la necessità che in ogni caso i riscontri esterni alle dichiarazioni di correità e/o di reità debbano essere individualizzanti, quasi che l'innesto del comma 1-bis nell'art. 273 c.p.p. da parte del legislatore abbia comportato un automatico allineamento delle nozioni di "indizio grave" e "prova", e quindi un'equiparazione probatoria tra i due dati. La modifica legislativa è stata apportata all'art 273 c.p.p., per cui il rinvio alle disposizioni dell'art 192 dello stesso codice deve pur sempre avvenire nell'ambito delle condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari. Ragionando diversamente è evidente che verrebbe meno la sostanziale differenza tra prova, ai fini della responsabilità in ordine ad un determinato fatto-reato, e indizi gravi, ai fini dell'emissione di una misura cautelare. Ciò posto, è indubbio che il quadro di gravita indiziaria individuato dal tribunale del riesame sia tale da giustificare appieno l'emissione della misura coercitiva applicata al ricorrente:
il quale è indicato come mandante dell'omicidio in danno del MA da due collaboranti le cui dichiarazioni non solo combaciano perfettamente, come afferma la stessa ordinanza (p. 16), ma sono altresì riscontrate da un riconoscimento fotografico (quello di NI SC, indicato come il killer della vittima) e fondamentalmente dalla precisa indicazione dell'arma e dei colpi esplosi contro la stessa vittima (una pistola cal. 7,65, munita di silenziatore): circostanza, quest'ultima, che il ricorrente si guarda bene dall'evidenziare nel suo atto di impaginazione e che invece, proprio per le circostanze temporali in cui è emersa (prima del deposito della consulenza tecnico-balistica-medico legale disposta dal PM) offre la conferma piena della genuinità e dell'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti (o almeno di uno di essi).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, avuto riguardo al carattere pretestuoso delle doglianze formulate, seguono le conseguenze precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende.
Dispone che, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento venga comunicata al direttore dell'istituto penitenziario ove l'SI è ristretto, ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'art. 94 comma 1/ter disp.att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'11 LUGLIO 2003.