Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2013, n. 46025
CASS
Sentenza 24 settembre 2013

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In tema misure cautelari, i motivi di appello predisposti dal pubblico ministero avverso le decisioni di rigetto non possono limitarsi al semplice richiamo del contenuto della richiesta cautelare ma, per soddisfare i requisiti di specificità previsti a pena di inammissibilità, devono indicare i punti del provvedimento impugnato oggetto di doglianza e gli argomenti di fatto e di diritto addotti a fondamento delle censure. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile l'appello del P.M. costituito da una riproduzione di gran parte della originaria richiesta di misura accompagnata da generiche critiche alla metodologia valutativa seguita dal G.i.p.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2013, n. 46025
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46025
    Data del deposito : 24 settembre 2013

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