Sentenza 24 settembre 2013
Massime • 1
In tema misure cautelari, i motivi di appello predisposti dal pubblico ministero avverso le decisioni di rigetto non possono limitarsi al semplice richiamo del contenuto della richiesta cautelare ma, per soddisfare i requisiti di specificità previsti a pena di inammissibilità, devono indicare i punti del provvedimento impugnato oggetto di doglianza e gli argomenti di fatto e di diritto addotti a fondamento delle censure. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile l'appello del P.M. costituito da una riproduzione di gran parte della originaria richiesta di misura accompagnata da generiche critiche alla metodologia valutativa seguita dal G.i.p.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2013, n. 46025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46025 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 24/09/2013
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 1348
Dott. DI STEFANO Pierluigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 25342/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA LU CONSIGLIO n. 12/5/1984;
avverso l'ordinanza n. 745/2012 del 12/4/2013 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI BARI;
visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLU DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. EDOARDO SCARDACCIONE che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 aprile 2012 il gip del Tribunale di Bari decideva sulla richiesta di misura cautelare presentata dal PM il 27 aprile 2011 nei confronti di numerose persone per vari reati di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, ipotizzando l'esistenza di diversi gruppi operanti nei comuni di San Severo e Apricena e contestando, altresì, numerosi reati fine. Nei confronti dell'odierno ricorrente, CI UI Consiglio, il giudice accoglieva la misura ed applicava gli arresti domiciliari limitatamente al capo D1) della rubrica, con il quale venivano individuate una serie di condotte di spaccio di droga contestate in continuazione, rigettando la richiesta di misura per il resto. Il PM presentava appello in data 2 maggio 2012 avverso il rigetto della misura per gli altri fatti contestati, associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 ed altre varie ipotesi di spaccio di droga;
il Tribunale del riesame di Bari, con ordinanza del 12/4/2013, accoglieva la richiesta limitatamente ai capi D) e D3) disponendo la custodia in carcere.
In motivazione il Tribunale dopo aver dato atto della erroneità della valutazione del gip di parziale inammissibilità della richiesta di misura cautelare per carenza di motivazione ed aver ritenuto infondata la eccezione inammissibilità dell'appello del PM per genericità dei motivi in riferimento ai reati per i quali accoglieva la misura, osservava:
quanto al reato fine di cui al capo D3), contestato in termini di reato continuato per avere il CI compiuto più attività di cessione di droga ai tossicodipendenti di San Severo, secondo il Tribunale sussisteva gravità degli indizi in riferimento alle condotte in concorso con il coindagato AL. Il Tribunale valutava la significatività, nel contesto delle varie condotte criminali individuate, delle conversazioni in cui tra i due si parlava di portare "la calcolatrice", la "maglietta", "cinque euro in maglietta nera"; difatti la totale irragionevolezza di tali espressioni nel dato contesto dimostrava che si trattava di linguaggio criptato, da interpretare alla luce dell'effettivo sequestro di stupefacente del 30 aprile 2010 a carico di tale AL che si era appena recato dal CI accompagnato dal AL. In questi limiti, quindi, il Tribunale riteneva la sussistenza di gravi indizi, mentre li escludeva per le altre condotte contestate nel medesimo capo di imputazione. Quanto al capo D (reato associativo), premessa la erroneità della tesi della gip che riteneva irrituale che la richiesta del PM non presentasse una "doverosa valutazione indiziaria", osservava come comunque il giudice avesse ritenuto non configurabile l'ipotesi accusatoria per la pochezza dei fatti accertati;
ma il Tribunale ravvisava vari indici della commissione dei singoli fatti da parte dei diversi indagati in esecuzione di un programma comune. Si tratta, innanzitutto, di un gruppo di persone legato da rapporti familiari o parafamiliari;
nelle varie attività era costante la collaborazione tra vari dei soggetti ritenuti affiliati;
che il vincolo fosse stabile si evinceva dalla continua reiterazione di condotte con modalità indicative del previo generico accordo di collaborazione. Infine, la scelta della misura cautelare veniva operata con espresso riferimento alla presunzione relativa di cui all'art. 275 c.p.c., comma 3, osservando che non risultavano elementi per escludere la necessità della misura maggiormente afflittiva.
Avverso tale provvedimento CI UI propone ricorso a mezzo del difensore.
Con primo motivo denuncia il vizio di motivazione sulla richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione del PM per difetto di specificità dei motivi di impugnazione.
A tale fine rileva che l'appello si limitava a richiamare il contenuto della originaria richiesta cautelare ovvero a riportarne stralci, richiesta peraltro non motivata, senza tenere conto dell'effettivo contenuto della decisione impugnata. Con secondo motivo deduce la violazione di legge in riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, alla violazione del principio del ne bis in idem ed al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 in quanto la condotta contestata con il capo D1 per il quale era stata emessa misura cautelare del giudice per le indagini preliminari, ed a seguito della quale si era proceduto con giudizio immediato (definito con sentenza in giudizio abbreviato del 9/4/2013), ricomprendeva anche la condotta di cui al capo D3 che lo stesso giudice per le indagini preliminari riteneva una mera duplicazione dell'altra imputazione.
Con terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e lett. c bis nonché art. 275 c.p.p., comma 3 per la carenza e comunque contraddittorietà della motivazione al fine di ritenere adeguata la sola misura della custodia in carcere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È fondato il primo motivo di ricorso quanto alla originaria inammissibilità dell'appello del pubblico ministero. Anche in materia di misure cautelari l'appello ha le medesime caratteristiche generali di tale tipo di gravame.
Quindi è necessario:
che siano rispettate le caratteristiche di specificità dell'atto di impugnazione nell'individuare i punti del provvedimento impugnato rispetto ai quali si formulano doglianze;
che in riferimento a tali punti siano svolti argomenti in fatto ed in diritto specifici non potendosi l'appello limitare ad un generico invito alla revisione della originaria decisione mediante una autonoma valutazione della richiesta di misura cautelare. La conseguenza è, quindi, che in linea generale un semplice richiamo al contenuto della richiesta di misura cautelare non potrà soddisfare tali requisiti di specificità salvo, ovviamente, i casi nei quali, vuoi per motivi formali ritenuti assorbenti, vuoi per particolare apoditticità della decisione del primo giudice, di fatto non vi sia stata alcuna valutazione della richiesta stessa. La peculiarità della impugnazione cautelare del PM tocca, invece, altri profili. In particolare, poiché il caso non è assimilabile a quello dell'impugnazione di una sentenza che interviene a seguito di una fase in contraddittorio, il Tribunale che giudica in sede di appello cautelare, ancorché il provvedimento di rigetto della misura cautelare abbia affermato, ad esempio, la esistenza di gravità indiziaria e la assenza di esigenze cautelari, dovrà valutare la sussistenza delle complessive condizioni per la emissione dell'atto;
ma, si vedrà, non è una questione che rileva nel caso di specie. Non rileva ai fini della disciplina dell'appello cautelare neanche l'apparente parallelismo della particolare impugnazione rappresentata dal riesame ex art. 309 cod. proc. pen. poiché quest'ultima impugnazione consiste, in realtà, nella ripetizione nel giudizio cautelare da effettuare in contraddittorio, su richiesta facoltativa del soggetto sottoposto alla misura che non ha partecipato al procedimento applicativo della stessa.
Applicando tali regole al caso di specie non può che concludersi nel senso che effettivamente, come dedotto dalla parte ricorrente, l'originario appello al pubblico ministero era totalmente inammissibile:
- Va considerato innanzitutto che l'ordinanza del gip presentava un contenuto adeguato al fine di contestare la tesi di accusa sotto il profilo della esistenza della associazione per delinquere;
di ciò da atto il Tribunale del Riesame che afferma chiaramente che vi era stata una adeguata valutazione in merito da parte del gip che quindi non si era comunque fermato ad una valutazione meramente formale - pur se si era espresso anche su una inammissibilità della richiesta ex art. 291 cod. proc. pen. del pubblico ministero per genericità. - In particolare il gip, con argomentazioni comuni a tutte le associazioni per delinquere configurate dagli inquirenti, osservava la assenza di reali elementi di unificazione delle condotte degli indagati in esecuzione di un programma comune.
In sede di impugnazione, invece, il PM, senza alcun riferimento alle singole contestazioni ai singoli indagati o, almeno, alle singole organizzazioni criminali, si limitava a riprodurre in larga parte la richiesta di misura cautelare aggiungendo brevi interpolazioni che non rappresentavano affatto delle critiche alle argomentazioni del gip ma apodittici commenti sulla bontà delle proprie pretese originarie (Diversamente, tutte le condotte sono descritte, specificate e approfondite nei capi di attribuzione che rappresentano la sintesi della miriade di condotte di spaccio e di approvvigionamento di droga), di generica critica alla metodologia del giudicante (Il difetto valutativo più eclatante è nella considerazione di alcuni delitti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 senza integrare gli stessi nella portata più ampia del delitto associativo, in una visione atomistica e parcellizzata del dato probatorio che viene scongiurato attraverso una aggettivazione assiomatica che si sovrappone ai fatti, completamente trascurati. Non v'è lo sforzo di estrapolare condotte;
elementi significativi;
reiterazioni; vorticosità e frenesia nei contatti tra fornitori ed acquirenti;
gestione della rete di spaccio;
rifornimenti continui.....) tanto da affermare che "... Circa le caratteristiche e la descrizione della associazione, si riportano i passi della richiesta che costituiscono migliore risposta alle alogicità del Giudice barese"; ovvero, il PM appellante sosteneva che fosse inutile argomentare essendo bastevole per il giudicante leggere la propria originaria richiesta di misura.
Inutile, poi, cercare ragioni riferibili al presunto ruolo del CI nella associazione criminale;
per lui la motivazione è limitata al "Valgono le doglianze espresse con riferimento ai CAPI A, B e C, insieme alle pagine che riportano il ruolo dei componenti all'interno della associazione (pagg. 44 in poi). Si rinvia alle schede soggettive". Invero non sembra esservi alcuna valutazione del ruolo del ricorrente alle pagine 44 e ss., ne' le "schede soggettive" risultano essere parte del parte dell'atto di appello. Anche in relazione al capo D3, - per il quale provvedimento del gip rilevava, seppur sinteticamente, la carenza di gravità indiziaria osservando come in assenza di prova degli incontri successivi alle telefonate (incontri, in ipotesi, finalizzati alla cessione della droga) le generiche espressioni delle conversazioni cui gli inquirenti facevano riferimento non erano in grado di fornire adeguata certezza, - il contenuto dell'atto di appello, previa trascrizione di quanto già oggetto della richiesta di misura cautelare, si limitava ad una generica doglianza sulla valutazione del gip e ad una assertiva affermazione circa la indiscussa significatività degli indizi già indicati in occasione della richiesta ex art. 291 cod. proc. pen.. "Non si comprende perché un linguaggio fin troppo chiaro, con riferimento alla cessione di droga per il AL (espressioni utilizzate dal CI e rivolte al AL: "porta la calcolatrice, porta la maglietta nera") non consentono di ritenere integrato il requisito della gravità indiziaria. Anche la presenza del AL davanti al box in uso al CI in attesa del AL (cfr. annotazione del 30.4.2010) resta confinata nell' alveo di un inammissibile mero sospetto costituendo l'elemento fisico per organizzare la cessione di droga".
Il giudizio conclusivo, in accoglimento del primo motivo di ricorso, è che effettivamente l'atto di appello non era congegnato in modo da introdurre una fase di revisione critica per specifici punti della decisione di primo giudice ma tendeva a chiedere una nuova valutazione del medesimo materiale indiziario senza specifico riferimento alle decisioni del giudicante, così affermando una corrispondenza fra appello riesame che, invero, non vi è nella legge.
Va quindi dichiarata la inammissibilità originaria dell'appello al pubblico ministero con conseguente annullamento della ordinanza impugnata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2013