Sentenza 16 ottobre 2008
Massime • 1
L'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare è inammissibile per genericità dei motivi se, per l'illustrazione delle censure, si limita a richiamare la richiesta rigettata e non indica i punti di fatto e le questioni di diritto rimesse alla cognizione del giudice dell'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2008, n. 39926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39926 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2008 |
Testo completo
76 39 9 26 /08 SENTENZA n. 2272 REGISTRO GENERALE n. 37142/07
CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16 OTTOBRE 2008
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Dott. AN de BE - Presidente
- Consigliere 1. Dott. Saverio Mannino
- Consigliere 2. Dott. Nicola Milo
3. Dott. GI Colla - Consigliere
4. Dott. GI FI - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Torino, contro l'ordinanza dell'11 dicembre 2006 emessa dal Tribunale di Torino
nei confronti di IV IG, NT NE, AN AR, RL
SE Di RU, IO LE, EL AZ SS, EF
GI, NA RO, NN GL, MA SA AP, JO
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IN VA detto AL, IC RA, IO AS, IC IZ,
SE AT, MO GN, AN RF, CO AZ,
OM LO, AN PI, TR SA, RC UC e
IA HI;
visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. GI FI;
sentito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Oscar Cedrangolo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
sentiti gli avvocati IC Guerra, NT Mencobello, Paolo Palumbo,
IZ Valenzi e Natale Fusaro, che hanno chiesto l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero.
OOOOOO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 310
c.p.p., contro il provvedimento del 27 ottobre 2006 con cui il G.i.p. dello stesso
Tribunale aveva respinto la richiesta di applicazione di misure cautelari nei confronti di 72 persone, indagate per reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/1990, escludendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, negando altresì la misura in relazione al reato di sequestro di persona perché commesso all'estero da cittadini stranieri e in difetto delle condizioni di procedibilità di cui all'art. 10 c.p.
e accogliendo la richiesta solo per cinque indagati.
In particolare, secondo il Tribunale il pubblico ministero si è limitato, nell'atto di appello, a richiamare genericamente la propria richiesta di misure cautelari, che per sua natura non contiene alcuna indicazione circa le doglianze riferibili al
2 provvedimento impugnato, sicché l'impugnazione è risultata inidonea ad individuare le questioni devolute, quindi contraria alla disposizione generale di cui all'art. 581 comma 1 lett. c) c.p.p., che prevede che l'impugnazione debba indicare le specifiche ragioni di diritto e gli elementi di fatto a base della richiesta.
-2. Contro questa ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha proposto ricorso per cassazione e ha dedotto la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente il Tribunale sarebbe incorso in errore, in quanto l'impugnazione non si è limitata ad un generico rinvio al documento contenente la richiesta di misura cautelare, ma al contrario ha indicato le specifiche doglianze in relazione al provvedimento del G.i.p., consentendo di individuare le questioni devolute e lo stesso oggetto dell'appello per ciascun indagato
Per quanto riguarda le posizioni di IV IG, AN AR, RL
SE Di RU, IO LE, NA RO, NN GL, FA
NO ET, ES D'ER, AN De AR, IC
DO, AT DO, DR IA, ME EC DA EL,
NT SE, MA ER AJ, GE ER, AN AN,
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TR SA e IA HI il pubblico ministero assume che attraverso il richiamo al documento contenente la richiesta di misure cautelari era evidente che si volesse rimandare agli elementi indizianti a carico degli indagati - negati nel provvedimento del G.i.p. -, per cui risultava individuata la questione devoluta al giudice dell'appello cautelare.
Riguardo alla posizione di OM LO si è messo in evidenza che nell'appello vi era un esplicito riferimento all'avvenuto arresto dell'indagato per il
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reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 309/1990, circostanza che rafforzava la tesi della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
In relazione agli indagati stranieri NT EN DA, EM
IN VA, JO EN EZ, JO OR AR e Dalibor
IC il ricorrente ha criticato l'ordinanza impugnata per avere illogicamente escluso l'esistenza del pericolo di fuga sulla base della circostanza che gli stessi fossero stabilmente residenti all'estero; inoltre, per i primi tre ha rilevato come nell'appello si fosse criticato il provvedimento del G.i.p. che aveva evidenziato alcuni dubbi sulla corretta identificazione dei soggetti.
Inoltre, il pubblico ministero ha contestato la ritenuta inammissibilità dell'appello nei confronti di JO OR AR, DE RA e IC
IZ, rilevando che nell'impugnazione si era contestata l'applicazione dell'art. 297 comma 3 c.p.p.; nei confronti di NT NE e AN AR, rilevando che nell'impugnazione si era fatto riferimento ai numerosi capi di imputazione contestati;
nei confronti di EF GI in quanto nell'appello ci si era doluto del fatto che il G.i.p. avesse ritenuto applicabile nei suoi confronti la sospensione condizionale della pena;
nei confronti di MA AP, MA
UC e IC RA, considerando che l'atto di appello conteneva una critica rivolta al provvedimento del G.i.p. che aveva escluso la sussistenza del pericolo di recidiva;
nei confronti di NI ER e EF OJ, in quanto nell'appello ci si era doluto del fatto che il G.i.p. avesse ritenuto applicabile nei loro confronti l'indulto.
3. - Nell'interesse di JO EN EZ e di DA EL ME EC,
l'avvocato BE Lamacchia ha presentato due distinte memorie difensive, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso del pubblico ministero.
Anche l'avvocato IZ Valenzi, per VI UC, ha depositato una memoria in cui, oltre a rilevare un vizio di notifica, chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Il ricorso è inammissibile sia per l'aspecificità e la genericità dei motivi, sia per la manifesta infondatezza degli stessi.
-4.1. Per quanto riguarda le censure rivolte all'ordinanza in relazione alle posizioni di IV IG, AN AR, RL SE Di RU,
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SA e IA HI, deve rilevarsi che correttamente il Tribunale di
Torino ha ritenuto inammissibili i motivi di impugnazione proposti dal pubblico ministero per avere fatto un generico rinvio alla richiesta della misura cautelare.
In materia di misure cautelari personali per poter ritenere ammissibile l'appello, occorre che siano stati anche enunciati i motivi del gravame che, avendo la funzione di determinare l'oggetto del giudizio di impugnazione, devono avere il requisito della specificità sotto il profilo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto dedotti;
infatti, l'obbligo della specificità riguarda non solo le singole censure, ma anche gli elementi che le sostengono, al fine di rendere possibile il sindacato del giudice attraverso l'individuazione dei capi e dei punti della decisione impugnata e delle questioni dedotte (Sez. V, 27 giugno 1997, n.
3277, Lambiase). Sulla base di tali principi deve escludersi che possa soddisfare alla suddetta condizione di specificità, prevista a pena di inammissibilità dall'art. 591 c.p.p., il generico rinvio operato dal pubblico ministero impugnante alla richiesta della misura cautelare, non contenendo essa indicazione alcuna del contenuto delle doglianze con riferimento al provvedimento impugnato, nè essendo idonea ad individuare le questioni
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devolute al tribunale, al fine di determinare l'oggetto dell'appello (in questi termini, Sez. VI, 23 novembre 1993, n. 3226, PE). L'appello previsto dall'art. 310 c.p.p. a differenza del riesame, ha conservato la fisionomia tradizionale del mezzo di gravame, per cui i motivi devono essere indicati contestualmente a pena di inammissibilità, in quanto hanno la funzione di determinare e delimitare l'oggetto del giudizio, circoscrivendo quindi la cognizione del tribunale della libertà ai punti della decisione impugnata che hanno formato oggetto di censura, come, del resto, è dimostrato anche dal mancato richiamo, nel suddetto art. 310 c.p.p., del comma 9 dell'art. 309
c.p.p.
D'altra parte, se con riferimento al ricorso per cassazione si è affermato che i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo per relationem ai motivi di appello allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare, in quanto requisito dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame (Sez. V, 9 dicembre 1999, n. 2896, La Mantia), allo stesso modo deve negarsi che l'appello cautelare possa rinviare, come nel caso di specie, al documento contenente la richiesta di misure cautelari: in entrambi i casi la carenza del requisito della specificità non può che rendere l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità.
4.2. Per quanto riguarda le doglianze riferite agli indagati stranieri NT
EN DA, EM IN VA, JO EN EZ, JO
OR AR in ordine alla motivazione con cui il G.i.p. ha escluso la sussistenza del pericolo di fuga, si rileva come il Tribunale non abbia minimamente avallato le ragioni esposte dal G.i.p. - censurabili su questo punto - ma ha affermato l'inammissibilità del ricorso con riferimento ad altri motivi,
ritenendo quelli sul pericolo di fuga "travolti" dalla inammissibilità stessa.
6 Infatti, il Tribunale ha considerato del tutto generici i motivi di appello con cui si contestava il provvedimento del G.i.p. che aveva rilevato dubbi sulla identificazione degli indagati sopra menzionati e ha anche precisato come i provvedimenti incidenti sulla libertà delle persone non possano avere alcun margine di incertezza, così giustificando la scelta del G.i.p. in relazione alle posizioni di CO, VA e EZ.
In ordine alla posizione di AR l'inammissibilità del ricorso è stata, invece, deliberata per la assoluta genericità con cui il ricorrente ha fatto riferimento all'art. 297 comma 3 c.p.p. wIl ricorso proposto in ordine alla posizione di DA IC deve 4.3.
considerarsi inammissibile per carenza di interesse, in quanto per questo indagato il Tribunale non aveva ritenuto inammissibile l'appello.
4.4. Inammissibile è il ricorso anche con riferimento alle posizioni degli altri indagati.
In particolare, è inammissibile il ricorso nei confronti: di DE RA e IC IZ, in quanto il Tribunale ha correttamente rilevato la assoluta genericità del motivo attinente l'applicazione dell'art. 297
comma 3 c.p.p.;
di NT NE e AN AR, in quanto il Tribunale ha correttamente rilevato la genericità del motivo riguardante il riferimento al numero dei capi di imputazione contestati;
di EF GI in quanto il Tribunale ha correttamente ritenuto la genericità del motivo riguardante la valutazione del G.i.p. sulla applicabilità della sospensione condizionale della pena;
di MA AP, MA UC e IC RA, in quanto il Tribunale ha correttamente rilevato la genericità del motivo riguardante la valutazione del
G.i.p. sulla esclusione della sussistenza del pericolo di recidiva;
di NI ER e EF OJ in quanto il Tribunale ha correttamente ritenuto i rispettivi motivi generici, in quanto il pubblico ministero si è limitato a
7 censurare la valutazione del G.i.p. in ordine alla concedibiltà dell'indulto senza addurre alcun elemento critico.
5. In conclusione, il ricorso del pubblico ministero deve essere dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2008
Presidente Il Consigliere estensore
GI FI AN de BE
Allu
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 24 OTT 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER
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