Legge 3 febbraio 2011, n. 4

Commentari89

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  • 1Ministero dell’Interno, circolare del 3 aprile 2015, n. 5274
    https://www.asgi.it/

    Scuole di specializzazione di area sanitaria A.A. 2014/2015 – indicazioni operative sull'ammissione alle scuole da parte dei medici stranieri. Ai sensi dell' art. 2, comma 1 del “Regolamento concernente la modalità per l'ammissione dei medici per l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina” 30 giugno 2014, n. 105 , possono partecipare al concorso nazionale per l'accesso alle scuole di specializzazione in Medicina, coloro i quali abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso fissato dal bando, con l'obbligo, a pena di esclusione di superare l'esame di stato si …

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  • 2Monitoraggio fiscale
    https://www.dirittobancario.it/

    L'art. 9 della Legge n. 97/2013 (Legge Europea 2013) reca rilevanti modifiche alla normativa in materia di monitoraggio fiscale contenuta nel D.L. 167/1990, e riguardante gli investimenti e le attività detenute all'estero da persone fisiche, enti non commerciali e società Con Provvedimento del 18 dicembre 2013, Prot. 2013/151663, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le modalità di attuazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale contenute nell'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

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  • 3Camera: Ultimi progetti di legge annunciati
    Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/

  • 4Monitoraggio Corte EDU marzo 2012
    Francesco Trotta · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

  • 5Notizie Giuridiche
    Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. pen., SS.UU., sentenza 13/12/2022, n. 47182
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: IN US, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/11/2020 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Salvatore Dovere; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla riduzione della pena disposta per il rito abbreviato, da rideterminare nella misura di legge; udito l'avv. Giovanni Cimino, quale sostituto processuale dell'avv. Davide Visidori, difensore di fiducia di US IN che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. …
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    • esclusione·
    • pena illegale·
    • fattispecie·
    • erronea applicazione della misura della diminuente nel rispetto dei limiti edittali·
    • contravvenzioni·
    • art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017·
    • procedimenti speciali·
    • giudizio abbreviato·
    • pena

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2018, n. 19875
    Provvedimento: ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11154-2016 proposto da: SOC. TIROL-ADRIA S.A.S. DI ER ER & CO., in persona dell'Amministratore unico ER HO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 29, presso lo studio dell'avvocato MANFREDI BETTONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO MELLAIA; - ricorrente - contro PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell'avvocato MICHELE COSTA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MICHELE PURRELLO, LAURA FADANELLI, STEPHAN BEIKIRCHER e RENATE VON GUGGENBERG; - controricorrente - avverso la sentenza n. 34/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 5/02/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2018 dal Consigliere DOMENICO CHINDEMI; udito il Pubblico …
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    • giurisdizione TSAP·
    • principio di non discriminazione·
    • principio di tutela della concorrenza·
    • concessioni derivazione acque pubbliche·
    • art. 37 D.L. n. 83/2012·
    • sentenza Corte Costituzionale n. 114/2012·
    • art. 12 D.Lgs. n. 79/1999·
    • principio di trasparenza·
    • gara ad evidenza pubblica·
    • evidenza pubblica

  • 3Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/04/2018, n. 10266
    Provvedimento: 1 0266-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OPPOSIZIONE GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - ESECUZIONE IE CURZIO - Presidente Sezione - Ud. 27/02/2018 - Presidente Sezione - PU FRANCESCO TIRELLI R.G.N. 16969/2016 US BRONZINI Consigliere - Con 10266 Rep. ETTORE CIRILLO Rel. Consigliere - с.м UMBERTO BERRINO Consigliere - PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere - CARLO DE CHIARA Consigliere - FRANCO DE STEFANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16969-2016 proposto da: UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente …
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    • conseguenze·
    • inammissibilità·
    • deposito di copie analogiche·
    • fondamento·
    • processo telematico·
    • attestazione di conformità·
    • equivalenza·
    • deposito telematico·
    • firme digitali "cades" e "pades"·
    • termine di proponibilità di un nuovo ricorso·
    • sottoscrizione del ricorso da parte di un avvocato munito di procura notarile di carattere generale·
    • necessità·
    • decorrenza dalla notificazione del primo ricorso·
    • cassazione (ricorso per)·
    • impugnazioni civili

  • 4Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/03/2018, n. 6335
    Provvedimento: №°6 335- 1 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TSAP GIOVANNI MAMMONE · Primo Presidente - CONTENZIOSO PIETRO CURZIO - Presidente Sezione - Ud. 27/02/2018 - - Presidente Sezione - PU FRANCESCO TIRELLI R.G.N. 16492/2016 GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere - hon 6335 - Consigliere - Rep. ETTORE CIRILLO eu UMBERTO BERRINO - Consigliere - PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere - CARLO DE CHIARA - Consigliere - FR DE STEFANO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16492-2016 proposto da: PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore, …
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    • applicabilità alla provincia autonoma di bolzano – fondamento·
    • disciplina·
    • grande derivazione di acque – principio dell’evidenza pubblica·
    • industria·
    • energia elettrica (industria ed impianti elettrici)

  • 5Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/01/2015, n. 607
    Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. - Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente di Sez. - Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. - Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere - Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere - Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere - Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere - Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 21937-2013 proposto da: ZEPI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 568 BARBERINI 29, presso lo studio dell'avvocato BETTONI MANFREDI, che la rappresenta …
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    • necessità·
    • fondamento·
    • procedure autorizzative semplificate per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili·
    • applicazione·
    • regole di evidenza pubblica delle concessioni idroelettriche·
    • industria·
    • energia elettrica (industria ed impianti elettrici)
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Versioni del testo

  • Art. 1. Estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale 1. All' articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    «1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla medesima deliberazione del CIPE, ovvero nei limiti finanziari fissati dall' articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e successive modificazioni, nonche' dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 , finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura».
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note all'art. 1:
    - Si riporta il testo dell' art. 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
    «Art. 66 (Sostegno della filiera agroalimentare). - 1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla medesima deliberazione del CIPE, ovvero nei limiti finanziari fissati dall' art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e successive modificazioni, nonche' dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all' art. 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 , finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.
    2. I criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonche' dalla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C/235 del 21 agosto 2001. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».
  • Art. 2. Rafforzamento della tutela e della competitivita' dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata 1. All' articolo 6 della legge 11 aprile 1974, n. 138 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «Le sanzioni di cui ai commi primo e secondo sono raddoppiate se la violazione riguarda prodotti a denominazione protetta ai sensi dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, o se la violazione riguarda locali in cui sono lavorati i predetti prodotti».
    2. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e di evitare che siano indotti in errore, e' vietata nelle etichettature delle miscele di formaggi l'indicazione di formaggi a denominazione di origine protetta (DOP), tranne che tra gli ingredienti, a condizione che per ciascun formaggio DOP la percentuale utilizzata non sia inferiore al 20 per cento della miscela e che ne sia stata data comunicazione al relativo consorzio di tutela, che puo' verificarne l'effettivo utilizzo nella percentuale dichiarata; in ogni caso, l'indicazione tra gli ingredienti deve essere riportata utilizzando i medesimi caratteri, dimensioni e colori delle indicazioni concernenti gli altri ingredienti.
    3. E' istituito il «Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata», di seguito denominato «Sistema». Il Sistema e' finalizzato a garantire una qualita' del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti. Il Sistema assicura che le attivita' agricole e zootecniche siano esercitate in conformita' a norme tecniche di produzione integrata, come definita al comma 4; la verifica del rispetto delle norme tecniche e' eseguita in base a uno specifico piano di controllo da organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti.
    4. Si definisce «produzione integrata» il sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversita', volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici. I requisiti e le norme tecniche che contraddistinguono la produzione integrata, nonche' le procedure di coordinamento da seguire da parte delle regioni e delle province autonome che hanno gia' istituito il sistema di produzione integrata nei propri territori, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I prodotti conformi al Sistema possono essere contraddistinti da uno specifico segno distintivo. Il decreto di cui al secondo periodo prevede le opportune forme di coordinamento in relazione a eventuali segni distintivi gia' adottati dalle regioni o dalle province autonome per la produzione integrata.
    5. L'adesione al Sistema e' volontaria ed e' aperta a tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la disciplina di produzione integrata e si sottopongono ai relativi controlli.
    6. Con successivi provvedimenti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a istituire, al proprio interno, un organismo tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di lavoro omogenei per materia, con il compito di definire:
    a) il regime e le modalita' di gestione del Sistema;
    b) la disciplina produttiva;
    c) il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi al Sistema;
    d) adeguate misure di vigilanza e controllo.
    7. Ai componenti dell'organismo tecnico-scientifico di cui al comma 6 non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso di spese.
    8. Le disposizioni del presente articolo divengono efficaci dopo il completamento della procedura di notifica alla Commissione europea.
    9. All'attuazione dei commi 3, 4, 5 e 6 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    Note all'art. 2:
    - Si riporta il testo dell' art. 6 della legge 11 aprile 1974, n. 138 (Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana), come modificato dalla presente legge:
    «Art. 6. - Ferme le sanzioni previste dal codice penale o da altre leggi speciali, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
    1) da L. 1.000.000 a L. 2.000.000 a carico di chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 1.
    A detta sanzione si aggiunge quella di L. 500 per ogni litro di latte fresco o di latte liquido ottenuto, in tutto o in parte, con latte in polvere o altri latti comunque conservati o per ogni chilogrammo di prodotti caseari preparati con i latti stessi.
    La medesima sanzione di L. 500 al chilogrammo si applica per la detenzione di prodotti di cui all'ultimo comma dell'art. 1;
    2) da L. 2.000.000 a L. 3.000.000, qualora le infrazioni di cui all'art. 1 riguardino latte in polvere che ha beneficiato dell'aiuto comunitario per essere destinato ad uso zootecnico. In questo caso, colui che ha beneficiato dell'aiuto comunitario e', altresi', punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento dell'importo pari a tre volte quello dell'aiuto riscosso sui quantitativi di latte in polvere destinati all'adulterazione del latte fresco o alla preparazione dei prodotti caseari;
    3) di lire 500 mila a carico di chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3;
    4) da L. 3.000.000 a L. 5.000.000 a carico di chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
    Per tali violazioni, colui che ha beneficiato dell'aiuto comunitario e', altresi', punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento dell'importo pari a tre volte quello dello aiuto riscosso sui quantitativi di latte in polvere tal quale o contenuti nei mangimi composti, destinati alla preparazione dei prodotti per l'alimentazione umana, diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 1.
    In caso di recidiva le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta'.
    Le sanzioni di cui ai commi primo e secondo sono raddoppiate se la violazione riguarda prodotti a denominazione protetta ai sensi dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, o se la violazione riguarda locali in cui sono lavorati i predetti prodotti».
  • Art. 3. Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione delle produzioni italiane di qualita' nonche' misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio delle sementi e degli oli 1. All' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460 , e successive modificazioni, dopo le parole: «del Corpo forestale dello Stato» sono inserite le seguenti: «, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari» e dopo le parole: «di sicurezza pubblica» sono inserite le seguenti: «nonche' di vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, alimentare e forestale».
    2. Al fine di rafforzare l'azione di repressione delle frodi alimentari e di valorizzare le produzioni di qualita' italiane, alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 31 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 31. - 1. A chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri senza l'autorizzazione prescritta dall' articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 , si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.
    2. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, nel caso di violazione delle norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, previste all'articolo 13»;
    b) l'articolo 32 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 32. - 1. A chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente i registri di carico e scarico prescritti dagli articoli 5 e 18 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.
    2. Nel caso di violazione delle disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri di cui agli articoli 10, secondo comma, 11, 12, primo comma, e 17, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, salvo quanto disposto dall'articolo 33»;
    c) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 33. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce, o pone in vendita miscugli in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli ultimi tre commi dell'articolo 17, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma stabilita in misura proporzionale di euro 40 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a euro 4.000.
    2. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione prevista al comma 1 si applica a chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto per la categoria nella quale essi risultano classificati.
    3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 6.000 in caso di violazione delle norme della presente legge per le quali non sia prevista una specifica sanzione»;
    d) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 35. - 1. Indipendentemente dalle sanzioni amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di grave infrazione delle norme contenute nella presente legge o in caso di recidiva puo' essere disposta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione prevista dall' articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 .
    2. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione sono applicate dai servizi fitosanitari regionali a seguito di segnalazione da parte del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
    3. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell' articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 ».
    3. Al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 , convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 , sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 41:
    1) al primo comma, dopo le parole: «e' tenuto a fornire,» sono inserite le seguenti: «a titolo gratuito,»;
    2) il terzo comma e' abrogato;
    b) dopo l'articolo 47 e' inserito il seguente:
    «Art. 47-bis. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 20, primo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
    2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque produce, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 21, quarto comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
    3. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque produce, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 23, primo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
    4. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 23, secondo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000»;
    c) l'articolo 54 e' abrogato.
    4. Alla legge 13 novembre 1960, n. 1407 , sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 8. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 400 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
    2. Se il fatto e' di lieve entita', la sanzione e' diminuita fino alla meta'.
    3. Se il fatto e' commesso dal produttore diretto che abbia venduto modeste quantita' del suo prodotto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.500»;
    b) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 9. - 1. A chiunque viola le disposizioni dell'articolo 6, secondo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000».
    5. L' articolo 4 della legge 24 luglio 1962, n. 1104 , e' sostituito dal seguente:
    «Art. 4. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.032 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare».
    Note all'art. 3:
    - Si riporta il testo dell' art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 luglio 1994, n. 313 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460 (Disciplina dei pignoramenti sulle contabilita' speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza), come modificato dalla presente legge:
    «Art. 1 (Pignoramenti sulle contabilita' speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza). - 1. I fondi di contabilita' speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, nonche' le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti militari, degli uffici o reparti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o del Cassiere del Ministero dell'interno, comunque destinati a servizi e finalita' di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica nonche' di vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, alimentare e forestale, al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l'organizzazione delle consultazioni elettorali, nonche' al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non sono soggetti ad esecuzione forzata, salvo che per i casi previsti dal capo V del titolo VI del libro I del codice civile , nonche' dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 .
    2. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nelle contabilita' speciali delle prefetture e delle direzioni di amministrazione ed a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1, si eseguono esclusivamente, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio, secondo le disposizioni del libro III - titolo II - capo II del codice di procedura civile , con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o al direttore di amministrazione od al funzionario delegato nella cui circoscrizione risiedono soggetti privati interessati, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate.
    Il funzionario di prefettura, o il direttore di amministrazione o funzionario delegato cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, e' tenuto a vincolare l'ammontare, sempreche' esistano sulla contabilita' speciale fondi la cui destinazione sia diversa da quelle indicate al comma 1, per cui si procede con annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino gia' emessi.
    3. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime ne' sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilita' speciali intestate alle prefetture ed alle direzioni di amministrazione ed in quelle a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1.
    4. Viene effettuata secondo le stesse modalita' stabilite nel comma 2 la notifica di ogni altro atto consequenziale nei procedimenti relativi agli atti di pignoramento o di sequestro».
    - Si riporta il testo dell' art. 41 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 (Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari), convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 , come modificato dalla presente legge:
    «Art. 41. - Chiunque vende, o comunque fa commercio delle sostanze e dei prodotti di cui al presente decreto e' tenuto a fornire, a titolo gratuito, dovunque la merce si trovi campioni a richiesta, degli ufficiali ed agenti comunali, degli agenti del dazio consumo, degli agenti giurati di cui all'art. 46, dei funzionari ed agenti delegati dai Ministeri dell'economia nazionale, dell'interno e delle finanze, dai capi degli istituti che saranno designati con apposito decreto dei Ministri competenti, e, per quanto riguarda i prodotti alimentari e i mangimi concentrati, dalla autorita' sanitaria.
    In caso di assenza o di rifiuto della persona tenuta a fornire i campioni o del suo rappresentante, il prelevamento sara' fatto d'ufficio o con l'intervento di uno degli ufficiali di polizia giudiziaria menzionati nel primo e nel terzo comma dell'art. 164 Codice procedura penale ».