Sentenza 15 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, poiché i gravi indizi di colpevolezza sono quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, idonei a fondare il convincimento di qualificata probabilità di colpevolezza, l'individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell'art. 213 cod. proc. pen., ben può essere posta a fondamento di una misura cautelare, perché lascia fondatamente ritenere che sbocchi in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi.
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23917 del 26 giugno 2025, ha affermato che il riconoscimento fotografico, pur se effettuato in via atipica e senza le forme previste dall'art. 213 c.p.p., è pienamente utilizzabile come prova se fondato su una dichiarazione attendibile. Si tratta, in sostanza, di una modalità ricognitiva che assume valore dichiarativo, valutabile alla stregua della testimonianza. Il fatto La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza pronunciata nelle forme del giudizio abbreviato, aveva confermato la condanna di M.G. per rapina impropria aggravata dalla presenza di più persone e per lesioni personali aggravate. L'imputato, secondo l'accusa, avrebbe partecipato al …
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L'individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell'art. 213 cod. proc. pen., ben può essere posta a fondamento di una misura cautelare, perché lascia fondatamente ritenere che sbocchi in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi. L'individuazione di un soggetto è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del …
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L'individuazione di persona, pur non essendo una prova formale, deve rispettare alcune regole dettate per la ricognizione e comunque ha valore di grave indizio di colpevolezza. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (ud. 02/12/2008) 22-12-2008, n. 47545 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere Dott. CASSANO Margherita - Consigliere Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: 1) M.E., N. IL (OMISSIS); 2) O.R., N. IL (OMISSIS); avverso ORDINANZA del 19/09/2008 GIP TRIBUNALE di PALMI; sentita la relazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2004, n. 5043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5043 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO AN - Presidente - del 15/01/2004
1. Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - N. 41
3. Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 038261/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC AN;
contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli, dodicesima sezione penale, in data 21 luglio 2003;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliano Casucci;
Udito il P.G. Dott. Favalli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 21 luglio 2003, il Tribunale di Napoli, dodicesima sezione penale, confermava il provvedimento del GIP del Tribunale in sede, con il quale era stata applicata la misura della custodia in carcere nei confronti di AC AN, perché gravemente indiziato del reato di concorso in tentata estorsione aggravata continuata (artt. 110, 81, 629 cc. 1 e 2, in riferimento all'art. 628 c. 3^ n. 1 c.p. e 7 L. 203/91, in danno di CC AR, fatto commesso in Napoli tra il settembre 1999 e il gennaio 2000.
Riteneva il Tribunale che le dichiarazioni accusatorie della persona offesa fossero attendibili, nonostante le parziali contraddizioni fra quelle iniziali e quelle rese a qualche ora di distanza, contraddizioni giustificate dallo stato di concitazione in cui era venuto a trovarsi per l'incendio alle strutture dell'azienda, anche perché le indicazioni fornite sui motivi dell'interessamento del gruppo criminale (il sospetto che lo stato di dissesto economico fosse funzionale alla distrazione di rilevanti somme) avevano trovato riscontro negli accertamenti compiuti nel corso della procedura fallimentare. Per AC in particolare veniva valorizzato il ribadito e costante riconoscimento fotografico con indicazione della sua presenza a bordo del veicolo con il quale EA AR si era recato da lui (subito dopo la prima richiesta estorsiva formulata, nella seconda versione, ovvero allorché le richieste estorsive vennero pronunciate per la prima volta, nella iniziale versione). Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione l'AC, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - violazione di legge ex art. 606 c. 1^ lett. c) ed e) per illogicità della motivazione conseguente ad inosservanza della disciplina normativa in tema di gravi indizi di cui all'art. 273 c.p.p. in relazione agli artt. 189 e 213 c.p.p., in quanto la sola individuazione fotografica effettuata a distanza di tre anni dall'episodio estorsivo, in un momento di particolare situazione psicologica per l'incendio doloso appena subito, senza previa descrizione fisica della persona da riconoscere e senza indicazione della condotta serbata dalla detta persona, era priva di rilevanza sotto il profilo della gravità indiziaria;
- violazione di legge ex art 606 c. 1^ lett. c) ed e) c.p.p. per inosservanza della disciplina della normativa in tema di gravi indizi in relazione alla disciplina del concorso di persona nel reato (art. 110 c.p.) in quanto la mera presenza occasionale sul luogo in un solo momento dei una vicenda durata circa un anno non è indice della volontà certa di partecipazione al reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto il convincimento della gravità indiziaria si fonda su un dato costituito dalle dichiarazioni della persona offesa, in relazione al quale la verifica del giudice (soprattutto in sede cautelare) non può andare oltre il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni stesse. La giustificazione fornita dal Tribunale per questo profilo non è contestata dal ricorrente, che si duole invece per la pretesa insufficienza dell'unico elemento costituito dal riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa. Si osserva che i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. sono quegli elementi a carico, di natura logica e rappresentativa, idonei a fondare il convincimento di qualificata probabilità di colpevolezza (Cass. S.U. 21.4-1.8.95 n. 11). Sicché l'individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria (indipendentemente dall'accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell'art. 213 c.p.p.) ben può essere posta a fondamento di una misura cautelare, perché lascia fondatamente ritenere che sbocchi in un atto di riconoscimento formale ovvero in una testimonianza che tale riconoscimento confermi (Cass. Sez. 2^, 10.9-20.11.95 n. 3777; Cass. Sez. 2^, 28.2-10.4.97 n. 3382).
2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione degli artt. 273 c.p.p. e 110 c.p. è anch'esso infondato, in quanto anche la presenza può esprimere una condotta di adesione all'altrui azione criminosa, idonea al rafforzamento della volontà dell'autore materiale (Cass. Sez. 5^, 22.11.94-4.1.95 n. 2; Cass. Sez. 1^, 7.7- 24.7.92 n. 8389; Cass. Sez. 2^, 23.5.90-5.4.91 n. 3748). Nel caso in esame il Tribunale ha evidenziato che secondo la versione della persona offesa non si trattò di un incontro occasionale ma di una "visita" da parte di EA AR che si era da lui recato con un'autovettura a bordo della quale aveva riconosciuto, come occupante del sedile posteriore, l'AC, lasciando quindi ragionevolmente ritenere che si trattò di una presenza non casuale, ma preordinata.
3. In conseguenza il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. A norma dell'art. 94 c. 1^ ter disp. att. c.p.p. copia del presente provvedimento deve essere trasmesso a cura della Cancelleria al Direttore dell'istituto penitenziario per quanto di competenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 c. 1^ ter disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2004