Articolo 515 del Codice penale
Articolo 434 bisArticolo 452 novies
Versione
1 luglio 1931
Art. 515.

(Frode nell'esercizio del commercio)

Chiunque, nell'esercizio di una attivita' commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualita' o quantita', diversa da quella dichiarata o pattuita, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire ventimila.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena e' della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire mille.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente