Cass. pen., sez. III, sentenza 15/03/2007, n. 27250
CASS
Sentenza 15 marzo 2007

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Deve essere esclusa la configurabilità del reato di cui all'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (tutela del "made in Italy") nel caso in cui i prodotti agroalimentari o vegetali, commercializzati come prodotti in Italia in quanto recanti la stampigliatura "made in Italy", abbiano subito in Italia un processo di lavorazione o di trasformazione "sostanziale", pur provenendo dall'estero in tutto od in parte la materia prima utilizzata per produrli. (Nella specie, si trattava di macedonia di frutta in cui una modesta percentuale del prodotto era di provenienza estera nonchè di prugne allo sciroppo raccolte interamente all'estero; la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che, ai fini della citata disposizione di legge, se, normalmente, per i prodotti agroalimentari, per "paese di origine" deve intendersi quello in cui i prodotti sono stati raccolti ovvero quello dove la merce è stata interamente ed esclusivamente ottenuta dai prodotti ivi raccolti o dai loro derivati, nel caso in cui si tratti di prodotti non commercializzati così come prodotti ovvero non ottenuti interamente ed esclusivamente da prodotti raccolti in un determinato paese o dai loro derivati, il criterio per determinarne l'origine è quello fissato dall'art. 24 del codice doganale europeo, che lo individua in quello ove è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale).

In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, per quanto riguarda i prodotti agroalimentari, la disciplina dettata dall'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (tutela del "made in Italy"), deve essere interpretata nel senso che l'origine degli stessi è definita dalla loro derivazione geografica ed indipendentemente dalla localizzazione delle fasi di lavorazione esclusivamente per i prodotti recanti marchio DOP (denominazione di origine protetta) ovvero IGP (indicazione geografica protetta) attributivi di una garanzia di tipicità e di qualità, mentre per tutti gli altri prodotti agroalimentari "generici" perchè sprovvisti di detti marchi, per stabilirne l'origine deve farsi riferimento ai criteri dettati dagli artt. 23 e 24 del codice doganale europeo (Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 del 1992).

Commentari2

  • 1La Cassazione sull’apposizione del “Made in Italy” nel settore calzaturiero
    Elena Martini · https://www.martinimanna.it/blog · 31 maggio 2012

    La Corte di Cassazione, con sentenza della Terza Sezione Penale n. 19650/12 pubblicata lo scorso 24 maggio, ha affermato la potenzialità ingannatoria della dicitura “Made in Italy” su prodotti calzaturieri la cui lavorazione sostanziale sia avvenuta, in realtà, in altro Paese. La pronuncia si riferisce alla vicenda di un ingente sequestro di gambali e solette targate “Made in Italy” ma provenienti dalla Romania e destinati a una società italiana. Con l'ordinanza oggetto del ricorso il Tribunale delle Libertà di Gorizia aveva confermato il sequestro ritenendo le merci sequestrate non di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, non essendo stato dimostrato che in …

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  • 2Cassazione Penale: ancora sul made in e indicazione di origine
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 11 giugno 2010

    Sezione Terza Penale Presidente Lupo - Relatore Franco 1. Il PM di Firenze convalidò il 29.10.2009 il sequestro probatorio disposto dalla Agenzia delle Dogane di Firenze di 9.005 camicie da uomo provenienti dalla Serbia in relazione al reato di cui all'art.4, comma 49, legge 24 dicembre 2003, n.350, ed all'art.517 cod. pen. Perché le camicie erano prive della etichetta «made in Italy», ma recavano la sola etichetta con la dicitura «Prodotto e distribuito da FI Studio Srl Floreze Italy» e la marca «Romeo Gigli». 2. Tizio propose istanza di riesame. Il tribunale del riesame di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe, revocò il sequestro probatorio e dispose la restituzione delle cose in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/03/2007, n. 27250
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27250
Data del deposito : 15 marzo 2007

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