Sentenza 18 settembre 2014
Massime • 2
In tema di misure di prevenzione, l'assoluzione del proposto dal reato associativo non comporta l'automatica esclusione della pericolosità sociale dello stesso, in quanto, in ragione dell'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, il giudice chiamato ad applicare la misura può avvalersi di un complesso quadro di elementi indiziari, anche attinti dallo stesso processo penale conclusosi con l'assoluzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata che aveva applicato misura di prevenzione personale a soggetto assolto dall'addebito di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, sulla base di una rivalutazione del complesso degli elementi acquisiti nel processo penale, nel quale il proposto era stato condannato per il delitto di estorsione).
Qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio della motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabile il principio indicato rispetto al provvedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2014, n. 50946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50946 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2014 |
Testo completo
50 9 4 6 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/09/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Presidente - SENTENZA - Consigliere - 1353 N. Dott. VINCENZO ROTUNDO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANNA PETRUZZELLIS N. 9724/2014 - Consigliere - Dott. ORLANDO VILLONI Rel. Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA OR N. IL 22/06/1972 avverso il decreto n. 53/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del 15/10/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. LA OR ricorre per cassazione avverso il decreto emesso dalla Corte d'appello di Roma, il 15-10-2013, con cui è stato confermato il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e con versamento di cauzione, per la durata di anni tre.
2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce motivazione apparente poichè la proposta di prevenzione e i contenuti motivazionali del provvedimento applicativo sanciscono l'indissolubile legame tra il processo per associazione mafiosa subito dal LA, conclusosi con assoluzione, e il procedimento di prevenzione. D'altronde la sentenza di assoluzione del LA ha esaminato, escludendoli, tutti gli elementi specificamente valorizzati dal Tribunale a supporto del positivo giudizio di pericolosità e cioè l'estorsione in danno di US illuminato, di cui è emersa l'estraneità alle attività dell'associazione mafiosa;
l'asserito ruolo di ambasciatore del LA, che non ha trovato conforto in alcuna delle risultanze dell'attività di indagine;
la truffa commessa dai fratelli DO, in relazione alla quale il giudice del merito non ha esitato a ricondurre l'intervento del LA all'ambito del rapporto di lavoro che, all'epoca, legava il LA all'azienda del TR;
la vicenda Ferraro, da cui la Corte del merito ha ritenuto doversi enucleare addirittura elementi favorevoli all'imputato. Dunque il giudice della prevenzione avrebbe dovuto chiarire quali comportamenti del proposto, anche a prescindere dalla sua adesione all'associazione, rivelerebbero, a suo avviso, la pericolosità del LA. Ancor meno è ravvisabile il requisito dell'attualità della pericolosità, poiché, anche a prescindere dall'intervenuta assoluzione, gli esiti del procedimento hanno collocato nel 2006 la fine dei rapporti con i membri del sodalizio, senza che siano emersi ulteriori fatti rilevanti. Nel senso di una mancanza di pericolosità depone anche il tenore di vita osservato dal proposto, pienamente compatibile con i redditi tratti da lavoro dipendente. Si chiede pertanto annullamento del provvedimento impugnato.
2.1.Le predette argomentazioni sono state ribadite con memoria presentata il 25 luglio 2014. 3.Con requisitoria scritta, depositata il 31 marzo 2014, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, inerendo a vizi di motivazione del provvedimento impugnato mentre il ricorso per cassazione, in materia prevenzionale, è ammesso esclusivamente per violazione di legge, a norma del combinato disposto degli artt 4 penultimo comma 1. 27-12-56 n 1423 e 3 ter | 31-5-65 n 575 e, attualmente, degli artt 27 e 10 d.lg. 6-9-2011 n. 159, relativamente ai procedimenti nell'ambito dei quali la proposta di prevenzione sia stata formulata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, a norma dell'art 117 co 1 d.lg 6 -9-11 n. 159. La Corte costituzionale, con sentenza n. 321 del 22-6-2004, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale di tale previsione limitativa della possibilità di ricorrere per cassazione in riferimento agli artt 3 e 24 Cost., rilevando che il , procedimento di prevenzione, il processo penale e il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza sono connotati da diverse peculiarità, sia sul terreno processuale che nei presupposti sostanziali. D'altra parte, è giurisprudenza costante del giudice delle leggi che le forme di esercizio del diritto di difesa possano essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione.
2.In ordine alla nozione di violazione di legge, le Sezioni unite, chiamate ad affrontare il tema con riferimento all'analoga previsione di cui all'art 325 co 1 cod. proc. pen., hanno chiarito, con formulazione di portata generale e quindi estensibile al tema in disamina, che in essa rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la mera presenza di una motivazione apparente, in quanto situazioni correlate all'inosservanza di precise norme processuali. Non vi rientra invece l'illogicità manifesta , la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett e) dell'art. 606 cod. proc. pen. ( Sez. Un. 28-1-2004,n. 2 Ferrazzi, Cass. pen 2004, 1913). Dunque, ove, come nella materia , prevenzionale, il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125 co 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo 2 R della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ( Sez. Un. 28-5-2003, n. 25080, Pellegrino, CED Cass. n. 224611). Questo vizio è ravvisabile allorchè la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento.La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che, impone a pena di nullità , l'obbligo di motivazione dei ' provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge,differenziandosi pertanto dai difetti logici della motivazione.
2.1. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato che, pur essendo stato assolto dal reato di cui all'art 416 -bis cod. pen., il LA è stato condannato per estorsione. E il giudice d'appello esamina accuratamente i fatti inerenti a quest'ultima imputazione, mostrando come da essi si evinca la contiguità del ricorrente rispetto all'associazione mafiosa guidata da TR, essendo stato il LA chiamato a svolgere incarichi delicati e rivelativi di una condotta criminale di tipo mafioso. Inoltre-argomenta la Corte d'appello- il ricorrente è comparso in più di una truffa ordita da altri soggetti operanti nell'area di Fondi, d'intesa con il TR, con il compito di recuperare parte dei proventi. Anche in questo caso la Corte d'appello analizza attentamente una di queste truffe, quella concernente i fratelli DO, sottolineando come il filo conduttore di questi episodi sia la fiducia che il capo dell'associazione mafiosa ha riposto in LA in un arco temporale non limitato: segno indubitabile della vicinanza di quest'ultimo al boss e all'organizzazione, in termini non di semplice simpatia bensì di apprezzamento e di collaborazione concreta. E Il giudice di secondo grado pone in rilievo la notevole durata del periodo di affiancamento del ricorrente ad uno dei personaggi più significativi della criminalità mafiosa di origine calabrese, operante nell'area meridionale del Lazio, tanto più che, anche relativamente al periodo successivo all'anno 2006, pur avendo il ricorrente cessato il rapporto di lavoro con l'azienda ortofrutticola facente capo al TR, che non considerava più LA un elemento del tutto affidabile, 3 come si evince dalle intercettazioni telefoniche espletate, non è emersa una completa cesura nelle relazioni fra i due. ,2.1. Trattasi di motivazione che, lungi dal potersi considerare apparente si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche e del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico esperito dal giudice. D'altronde, anche qualora volesse ritenersi la motivazione del decreto impugnato non immune da censure, sul terreno della razionalità, segnatamente sotto il profilo dell'attualità della pericolosità sociale, potrebbe al più essere ravvisato un vizio di manifesta illogicità, irrilevante in sede di legittimità, secondo quanto poc'anzi evidenziato, e non di assenza o di apparenza di motivazione. Infatti soltanto la mancanza di qualunque ancoraggio del discorso giustificativo alle risultanze acquisite e di qualunque riferimento alla specifica fattispecie in disamina determina il vizio di apparenza della motivazione, ravvisabile ove il giudice si avvalga di asserzioni del tutto generiche e di carattere apodittico o di proposizioni prive di effettiva valenza dimostrativa (Cass.n. 24862 del 19-5-2010), determinando così il venir meno di qualunque supporto argomentativo a sostegno del decisum (Sez. U. 27-11-2008 n. 3287): ciò che non è riscontrabile nel caso in disamina.
3.Non è poi meritevole di censure la rivalutazione, da parte del giudice della prevenzione, di dati fattuali enucleabili da procedimenti penali conclusisi con assoluzione a carico del proposto. La Corte costituzionale, nell'ordinanza n.275 del 22 luglio 1996, ha infatti posto in rilievo che l'evoluzione del quadro normativo ha reso tra loro totalmente autonomi il procedimento di prevenzione e quello penale. L'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al processo penale è stata confermata dall'abrogazione, ad opera dell'art 23, comma 3, d.l.152/1991, conv. in 1. 203/1991, dei commi 3 e 4 dell'art 23 bis I. 646/1982. Ne deriva l'esclusione di ogni pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello di prevenzione (Cass., Sez U. 3-7-1996, Simonelli;
Sez 5, n. 9505 del 17-1-2006, Rv. 233892; Sez 5, 31-5- 2000, Mammone;
Sez 2, 9-5-2000, Coraglia;
Sez 1, 21-10-1999, Castelluccio), anche nel caso in cui, nei due procedimenti, vengano presi in esame gli stessi elementi di fatto. Infatti il processo penale, nel quale si giudicano singoli fatti da rapportare alle previsioni incriminatrici, richiede prove certe per pervenire alla condanna, mentre nel procedimento di prevenzione si giudicano condotte complessive, denotanti pericolosità sociale, alla stregua di valutazioni di carattere essenzialmente sintomatico. Ne deriva che anche l' assoluzione, pur se irrevocabile, dal delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. non comporta l'automatica esclusione della pericolosità 4 sociale del proposto, qualora la relativa valutazione sia stata effettuata in base ad elementi distinti, anche se desumibili dai medesimi fatti storici venuti in rilievo nella sentenza di assoluzione (Cass. n. 9505 del 17-1-2006, Rv 233892), con possibilità di desumere l'affiliazione ad una banda mafiosa sia dagli stessi accadimenti in ordine ai quali è stata esclusa la configurabilità di un illecito penale sia da altri fatti acquisiti aliunde, nel giudizio di prevenzione ( Sez U. 3-7-1996, Simonelli). Dunque non assume rilievo la circostanza che il proposto sia stato assolto dal reato associativo, in quanto, per l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, il giudice chiamato ad applicare la misura può avvalersi di un complesso quadro di elementi indiziari, anche attinti dallo stesso processo penale conclusosi con l'assoluzione (Cass. Sez. 2, 9-5-2000, Coraglia).
3.Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell'art 606 co 3 cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trecento, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI E. 300 IN FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE. Così deciso in Roma, all 'udienza del 18-9-2014. Presidente Consigliere estensore DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 4 DIC 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Plera Esposito