Sentenza 20 febbraio 1998
Massime • 2
Il divieto per il giudice di applicare, nel corso delle indagini preliminari, una misura cautelare meno grave di quella indicata dal P.M., sussiste in presenza di una richiesta di provvedere soltanto sulla più grave misura proposta, la quale sia formulata in maniera assolutamente specifica, così da esprimere la volontà del richiedente di escludere la facoltà discrezionale del giudice di disporre una misura meno afflittiva. Perché ricorra questo presupposto, non basta che il P.M non abbia richiesto in alternativa un'altra misura o che abbia indicato quella prospettata come l'unica idonea a garantire le individuate esigenze cautelari, circostanza che individua solo il motivo per cui tale organo si è determinato a chiedere una misura e non un'altra, ma non esprime la volontà di precludere la facoltà del giudice di valutare diversamente l'intensità concreta delle esigenze, nonché la proporzionalità e adeguatezza della misura indicata, applicandone, se del caso, una meno grave.
In sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari. (Fattispecie relativa a ricorso avverso misura di coercizione personale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/02/1998, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIULIO CARLUCCI Presidente del 20/02/1998
1. Dott. PIERO MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " ANNA MABELLINI " N. 1083
3. " ENRICO DELEHAYE " REGISTRO GENERALE
4. " ET UB " 45800/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TO NI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta, in data 20.10.1997;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Piero MOCALI udito il Pubblico Ministero nella persona del sost. FAVALLI che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito il difensore Avv. Salvatore DANIELE;
OSSERVA
Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale - costituito ai sensi dell'art. 310 c.p.p. - accoglieva in parte l'appello proposto dal P.M. avverso quella del G.I.P. del Tribunale di Gela che, in data 23.8.1997, rigettava la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del MA - indagato per omicidio e reati connessi - disponendo a suo carico il divieto di espatrio, l'obbligo di residenza e quello di presentazione ai Carabinieri.
Osservava il Tribunale che l'omicidio, in danno del commercialista TI AL AT, era avvenuto - secondo le certe conclusioni autoptiche - tra le 20 e le 21.30 del 19.7.1996, giorno nel quale la vittima si era incontrata con i genitori del MA, con il quale aveva un appuntamento nel suo negozio di Riesi per le ore 20. Era resultato che il AT aveva avuto rapporti professionali con tutti costoro, in quanto i coniugi OR gli avevano affidato la liquidazione di falsi certificati del tesoro, fatto per il quale il professionista era sottoposto a procedimento penale. Da intercettazioni telefoniche effettuate, era emerso che il professionista pretendeva che i clienti si assumessero le loro responsabilità, anche in relazione ai traffici illeciti che faceva presumere svolgesse nei loro interessi, l'ingente scambio di assegni bancari intercorso fra i medesimi.
Un valido quadro indiziario,allora, era costituito non tanto dal movente, quanto dall'accertata circostanza che NI MA avesse appuntamento con la vittima pochissimo prima della sua poi intervenuta uccisione;
e, circostanza singolare, inadeguatamente spiegata dagli interessati, anche i genitori del MA si erano visti con il AT quella sera, presso lo studio di un avvocato;
mentre l'alibi fornito al MA dal cognato AR AS, era stato smentito nel corso delle indagini;
ed infine, era significativo che la soppressione del commercialista fosse avvenuta proprio nel luogo ove tali incontri erano avvenuti.
In punto di esigenze cautelari, il Tribunale ravvisava il pericolo di fuga, stante la gravità estrema del delitto in contestazione;
a fronteggiare il quale;
tuttavia, riteneva non necessaria la misura coercitiva massima, applicando invece le cautele sopra indicate. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, il MA, che denunciava:
- con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione in punto di gravi indizi.
Il movente non aveva tale dignità, potendo al massimo costituire una mera ipotesi investigativa;
senza contare che l'ambigua personalità della vittima poteva far pensare ad altre causali. Che al AT, fosse stato predisposto un agguato dalla famiglia MA era escluso, sia dalla lecita ragione per la quale costoro avevano appuntamento presso uno studio legale (la consegna di moduli fiscali); sia perché le richieste del P.M. non erano state accolte per quanto concerneva altri presunti complici. Per cui mancava un valido quadro indiziario;
- con il secondo motivo, violazione di legge in quanto il Tribunale, disattendendo la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere, avanzata dal P.M., non poteva ordinare misure coercitive di minore gravità, stante l'effetto devolutivo dell'appello interposto dall'organo dell'accusa.
Il ricorso non è fondato.
Per quanto concerne il vizio della motivazione, denunciato con il primo motivo, occorre ribadire che, in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione.
Il controllo di loqicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti de libertate, ad una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr. Sez. VI, l.
4. l996, n. l434).
Alla luce di tale consolidato principio giurisprudenziale, deve rileva la infondatezza - talora al limite del manifesto livello - delle doglianze svolte dal ricorrente.
Anzitutto, l'ordinanza non ha qualificato come indizio, quella che ai giudici di merito è parsa essere una causale, tale da collegare tra loro gli elementi indizianti nel quadro di gravità previsto dalla normativa di riferimento. Non appare illogico, sotto tale aspetto, che i dati probatori siano stati valorizzati dai rapporti interpersonali, dalle illecite questioni d'affari, con riferimento al dato di fatto che nella stessa giornata del delitto, non solo vi era stato un incontro dei coniugi MA con la futura vittima, ma era stato fissato (e non resulta che non sia stato onorato) un appuntamento fra l'attuale ricorrente e il commercialista;
circostanza, questa il cui significato non può ignorarsi e che conferisce logicità all'impianto argomentativo dell'ordinanza. Nè questo può essere indubbiato sol perché la personalità del AT era tale da costituirgli svariate inimicizie;
è evidente che tale argomento esula dalla valutazione intrinseca del provvedimento e si avventura in un campo congetturale, che il giudice di legittimità non può percorrere.
Che, poi, altri coindagati non siano stati raggiunti dalla misura originariamente richiesta dal P.M., significa solo, allo stato, che il giudice ha operato un vaglio rigoroso degli indizi o delle esigenze cautelari, non già che il quadro indiziario configuratosi a carico dell'attuale ricorrente non abbia aspetti di gravità. Ed anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, il divieto per il giudice di applicare, nel corso delle indagini preliminari, una misura cautelare meno grave di quella indicata dal P.M.., sussiste in presenza di una richiesta di provvedere soltanto sulla più grave misura proposta, la quale sia formulata in maniera assolutamente specifica, così da esprimere la volontà del richiedente di escludere la facoltà discrezionale del giudice di disporre una misura meno afflittiva. Perché ricorra questo presupposto, non basta che il P.M. non abbia richiesto in alternativa un ' altra misura o che abbia indicato quella prospettata come l'unica idonea a garantire le individuate esigenze cautelari. Quest'ultima affermazione, invero, indica di per se' soltanto il motivo per cui il P.M. si è determinato a chiedere una misura e non un'altra; ma non esprime la volontà di precludere la facoltà del giudice di valutare diversamente la intensità concreta delle esigenze, e la proporzionalità ed adeguatezza della misura indicata, aplicandone, se del caso, una meno grave (cfr. Sez. VI, 27.6.1995, n. 2604). Nella fattispecie, ne' dal testo dell'ordinanza, ne' (ciò che più conta) dal ricorso emerge che si verifichino le condizioni sopra illustrate, per l'impedimento del giudice di adottare misura meno afflittiva;
e dunque la decisione impugnata, anche per tale aspetto, è suscettibile di censura.
Il ricorso va dunque rigettato, con le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 1998