Sentenza 7 ottobre 2004
Massime • 1
Al fine della valutazione dei gravi indizi necessari per l'adozione di misure cautelari personali, il combinato disposto del comma primo bis dell'art. 273 e dei commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen. impone che le dichiarazioni accusatorie del correo (o della persona perseguita per reati connessi o collegati) siano verificate attraverso elementi di conferma che attengano alla persona accusata in specifica relazione al fatto che le viene attribuito, e che assumano dunque portata individualizzante. Per altro, essendo la verifica pertinente ad una fase segnata dalla fluidità dell'incolpazione, in cui non è richiesta certezza della colpevolezza ed è invece sufficiente al riguardo un consistente grado di probabilità, la "individualizzazione" del riscontro può essere anche solo tendenziale o parziale (fattispecie nella quale sono state considerate utili, a supporto della chiamata di correo per un sequestro di persona maturato in contesto mafioso, dichiarazioni ed elementi che confermavano la contiguità dell'accusato ai vertici dell'organizzazione intervenuta per la gestione del sequestro in una determinata fase esecutiva). (Conf. Sez. VI, 7 ottobre 2004, n. 45442, non massimata).
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- 1. Giudizio abbreviato e integrazione probatoria: nuovi limiti alla fluidità della imputazioneFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 20 maggio 2020
Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 13 febbraio 2020, n. 5788, Carcano Presidente – De Crescienzo Relatore – Iacoviello P.G. (conf.) In caso di giudizio abbreviato sottoposto ad integrazione probatoria, il pubblico ministero può modificare o integrare la contestazione soltanto laddove tale esigenza si manifesti come necessario adeguamento agli esiti istruttori. ABSTRACT La sentenza nega, nel caso di giudizio abbreviato sottoposto ad integrazione probatoria, la facoltà dell'accusa di modificare o integrare l'imputazione sulla base di materiale già noto. La previsione del potere di modifica (art. 423 c.p.p.) è un'eccezione rispetto alla regola enunciata dall'art. 441, comma 1, …
Leggi di più… - 2. Lecito registrare conversazioni alle quali si prende parte (Cass.5241/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 ottobre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2004, n. 45441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45441 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2004 |
Testo completo
Cuet. 94
Sent. 1575 N. di ruolo d'udienza: 9
14870/20044 5441 /04 R.G. n. Udienza in camera di consiglio del
7 ottobre 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
composta dai signori magistrati:
dott. SC Romano Presidente
dott. GI de Roberto Consigliere
dott. Ilario Martella Consigliere
dott. Giorgio Colla Consigliere dott. Vincenzo Rotundo Consigliere
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da GI NA, n. a S. Elisabetta il 28 maggio 1956, avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo in data 2 marzo 2004;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame di
GI NA avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale della città in data 6 febbraio 2004, perché indagato del sequestro di persona del giovane GI Di EO, figlio dell'allora collaboratore di
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gennaio 1999 da GI BR, ora anche lui divenuto collaboratore di giustizia.
Al NA è attribuita la partecipazione al sequestro nella fase in cui il giovane fu tenuto nascosto nell'agrigentino, e i gravi indizi di colpevolezza a suo carico sono desunti dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie di CI VA che si è attribuito la corresponsabilità
di quel sequestro.
Il Collegio premette un lungo excursus sulle novità che sarebbero state introdotte dal legislatore con la modifica dell'art. 273 c.p.p. e la introduzione del comma 1 bis a opera del comma primo dell'art. 11 della I. 1° marzo 2001 n. 63. La nuova disposizione recita oggi che: "Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli artt. 192, commi 3 e 4, 195 comma 7, 203 e 271, comma1". Il Tribunale del riesame espone preliminarmente la sua interpretazione di tale nuova disposizione, affermando che non sono ora necessari riscontri individualizzanti (cioè relativi alla persona del chiamato in relazione al preciso fatto di cui è accusato), perché la chiamata di correo possa costituire grave indizio di colpevolezza in tema di misure cautelari e chiarisce che: “La riforma del
2001 avrebbe avuto la sola funzione di superare i precedenti arresti giurisprudenziali circa la pretesa irrilevanza sul terreno generale di valutazione della prova e dunque di
Ch assicurare che il giudice valorizzi la chiamata di correo solo alla presenza di elementi di prova utili a confermarne l'attendibilità”. Ciò però non significherebbe che detti elementi debbano essere riscontri individualizzanti, perché altrimenti la nozione di grave indizio verrebbe a coincidere con quella di prova.
Fatta tale premessa, il Tribunale di Palermo impiega numerose pagine per trascrivere integralmente la chiamata in correità del VA che ha spiegato il suo ruolo all'interno
- della associazione mafiosa, quale capo della famiglia di "cosa nostra" di Vallelunga
Pratameno, carica assunta nel 1982 e cessata nel 1999 riguardante la fase del
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sequestro in cui l'ostaggio fu consegnato a esponenti agrigentini dell'associazione criminosa e, in particolare, per descrivere le motivazioni del sequestro e le motivazioni del suo coinvolgimento (il capo della famiglia agrigentina RA gli aveva chiesto di trovare un covo per nascondere momentaneamente un ragazzo sequestrato), nonché le fasi della consegna del giovane ostaggio da parte dei palermitani ai componenti della famiglia agrigentina. In questa fase del racconto, il VA aveva precisato che, giunto sul
2 posto (Ponte cinque archi) dove era fissato l'appuntamento (luogo in cui era giunto a bordo di una "Panda", seguito da altra autovettura guidata da RI), aveva visto che vi era fermo un furgone alto e, vicino, il dottore Di CA con GI BR e con
EN PI. Aveva, quindi, descritto il VA la sua presentazione agli altri a opera del Di CA e aveva precisato che vicino a quest'ultimo vi era un uomo (che poi aveva capito essere AR PI). Vicino al furgone "Fiorino” vi era un altro uomo col capo coperto da un passamontagna. Costui aveva aperto il portello posteriore del furgone (FIAT
"Fiorino" targato PA) e aveva fatto scendere l'ostaggio (con la testa incappuciata) al fine di trasbordarlo su altro furgone "AT”. Il dichiarante precisava di avere capito che quest'ultimo automezzo era di AR PI, perché costui commerciava in frutta e al suo interno vi erano cassette di frutta. Il passaggio del sequestrato, tuttavia, non era avvenuto, in quanto, all'ultimo momento, proprio per il suo arrivo (del VA), si era stabilito che l'ostaggio sarebbe stato custodito quella notte a Vallelunga Pratameno. Il VA, poi, nell'interrogatorio del 28 marzo 2003, aveva riferito che nel tardo pomeriggio del sabato, alle 18,30, SA MA si era posto alla guida del Fiorino col ragazzo a bordo ed era stato composto una sorta di corteo con in testa lui stesso (VA), alla guida della
"Panda": il "Fiorino" era seguito da SO RI con la sua automobile. Giunti nel punto convenuto, OT ON aveva lampeggiato con i fari della sua macchina, invitando i conducenti delle automobili a seguirlo. Il gruppo di automezzi si era, quindi, inserito in contrada Sciarria ed era entrato in una proprietà dei “ON". Quivi vi erano due auto di grossa cilindrata e varie persone tra cui GI NA, ON, tale IN e AR,
"capo" del "mandamento" di AN, nonché AR PI. In breve, si era concordato che quella notte il "Fiorino" sarebbe rimasto in quel posto e che poi gli agrigentini si sarebbero organizzati meglio nei giorni successivi per sistemare l'ostaggio.
Il Tribunale, a questo punto, aggiunge che le dichiarazioni del VA trovavano riscontro in quelle del BR, sia sul luogo dell'incontro, sia sulla presenza di EN PI e
NI Di CA con altre due o tre persone in disparte, sia sul fatto che nel luogo dell'incontro vi era un furgone “AT”, più grosso del "Fiorino" col quale era stato trasportato l'ostaggio, dove costui avrebbe dovuto essere trasbordato. Dopo l'apertura del furgone AT, BR si era accorto che vi erano all'interno cassette di frutta e verdura.
Precisava anche il BR che, in quell'occasione, gli fu presentato il VA dal Di CA, anche se non aveva ben fissato il nome di tale persona. Successivamente però il BR
aveva riconosciuto il VA in fotografia.
3 Ebbene, ad avviso del Collegio, le dichiarazioni del BR costituivano "eccezionale riscontro" delle dichiarazioni del VA, consentendo l'integrazione di un sufficiente quadro indiziario nei confronti del NA. Tale quadro indiziario avrebbe trovato ulteriori riscontri
(sempre a carico di NA) nel fatto che era stato accertato che "al BR venivano periodicamente fornite, dai sequestratori agrigentini, delle fotografie del sequestrato medesimo"; negli accertamenti di P.G., consistenti nel ritrovamento del furgone utilizzato per il trasporto del sequestrato;
nella verifica dei luoghi della consegna (terreno in contrada Sciarria); nella successiva riunione avvenuta in casa di SC ZZ in cui si era discusso sui siti dove tenere il piccolo Di EO nel periodo di detenzione agrigentina.
Elementi che si sarebbero saldati con le emergenze del processo Akragas, da cui si ricavava che NA era vicino al RA, capo della famiglia agrigentina. Ulteriori riscontri delle dichiarazioni del VA provenivano poi dal collaborante AN GI, che aveva dichiarato che il VA gli aveva confidato delle difficoltà insorte nel periodo del sequestro del Di EO.
L'ordinanza si sofferma poi sulle esigenze cautelari.
Il ricorso per cassazione del NA è completamente incentrato sulla insufficienza dei riscontri delle dichiarazioni del VA, ritenuti assolutamente non individualizzanti, come necessario dopo la riforma dell'art. 273 c.p.p. di cui si è detto.
Ciò premesso, questa Corte è perfettamente a conoscenza del quadro giurisprudenziale che si è venuto a formare dopo l'entrata in vigore dell'art. 11, comma primo, della I. n.
63/2001, il quale ha inserito nell'art. 273 c.p.p. il comma 1 bis, che recita: "Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli artt. 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1". Accanto a sentenze che si sono pronunciate secondo l'orientamento in forza del quale i riscontri della chiamata in correità devono avere carattere individualizzante, nel senso che devono riferirsi al fatto oggetto della imputazione in relazione alla persona del chiamato (Cass., sez. I, 18 aprile 2002 - dep. 25 luglio 2002, n. 28703, D'Emanuele; Cass., sez. 1, 20 settembre 2002 - dep. 15 ottobre 2002, n. 34578, Carvelli;
Cass., sez. 1, 26 febbraio 2003 - dep. 27 marzo 2003, n.
14426, Grusovin), altra serie, altrettanto cospicua, di decisioni si è attestata su diversa linea ermenutica, escludente la necessità di riscontri individualizzanti (Cass., sez. II, 16 ottobre 2003 - dep. 12 novembre 2003, n. 43419, Di Fresco;
Cass., sez. 1, 24 aprile 2003
- dep. 11 luglio 2003, n. 29404, Esposito;
Cass., sez. V, 18 aprile 2002 - dep. 29 maggio
2002, n. 21088, Battaglia).
Ora, è certo che la riforma legislativa - la cui materiale scrittura parrebbe significare la volontà di omologare i riscontri richiesti per l'adozione della misura cautelare personale e i rappresenta, certamente, un riscontri richiesti per la dichiarazione di responsabilità superamento delle conclusioni cui era pervenuta Cass., sez. un., 21 aprile 1995 - dep. 1° agosto 1995, n. 11, Costantino, onde l'accertamento del giudice non può più limitarsi alla esistenza di un quadro indiziario circoscritto agli elementi di conferma del fatto, ma dovrà tendere a una verifica che sia in grado, attraverso l'uso di criteri di inferenza puntualmente indicati, di collocare la condotta del chiamato in quello specifico fatto che forma oggetto della imputazione provvisoriamente elevata, considerato, peraltro, il peculiare momento della fase delle indagini in cui il procedimento de libertate si inscrive, momento caratterizzato, da un lato, dalla fluidità della imputazione e, dall'altro, dalla finalità stessa della verifica, quella cioè, non di tendere al risultato della certezza della colpevolezza (cui deve giungersi nel giudizio di cognizione ai fini della affermazione della responsabilità), ma di palesare un consistente grado di probabilità di colpevolezza dell'indagato.
Ciò significa, in altri termini, che il tema della “individualizzazione” del "riscontro" resta condizionato dal momento in cui si svolge l'accertamento e dalle finalità del medesimo:
l'individualizzazione del "riscontro" (recte, dell' "elemento di prova che conferma l'attendibilità delle dichiarazioni") dovrà essere piena e totale nella fase dibattimentale, in coerenza col concetto di "prova" indispensabile per l'affermazione di responsabilità, ma non potrà essere che "parziale" o "tendenziale", compatibile cioè con il concetto di
"Indizio", sia pur "grave”, che è necessario ma sufficiente per l'adozione del provvedimento cautelare, che si inserisce in un procedimento in cui l'accertamento è, per definizione,
sommario e incompleto.
Resta perciò chiaro che "gli altri elementi di prova", i quali confermano l'attendibilità della chiamata, devono essere intesi nella loro consistenza indiziaria anche se maggiormente qualificata per la "vocazione" individualizzante che, dopo la riforma, li deve contraddistingue, in un quadro completo del contesto indiziario anche se formato in tutto o
5 in parte dalla convergenza di plurime dichiarazioni accusatorie (su tutti tali concetti, v. amplius Cass., sez. VI, 2 luglio 2001 - dep. 29 settembre 2001, n. 34354, Tramonte).
Ora, venendo alla specie, non v'è dubbio che le dichiarazioni di BR sopra riportate, anche se confermano e riscontrano le articolatissime dichiarazioni di VA circa il fatto che il sequestrato è stato passato dalla cosca di “cosa nostra” che ha commesso il reato a quella agrigentina, che ha custodito l'ostaggio per un determinato tempo, non costituiscono certo un riscontro individualizzante della partecipazione del NA alla presa in consegna e alla "gestione" del sequestro del giovane Di EO, sino alla sua dichiarazioni del VA e del BR si morte. E', peraltro, altrettanto certo che le inseriscono nel più vasto quadro indiziario sopra riportato, caratterizzato da altri elementi che confermano l'attendibilità del VA - persona, si noti, cui ad affidare il compito di reperire un covo per la tenuta dell'ostaggio era stato addirittura il capo della famiglia agrigentina RA -, e, in particolare, dalle emergenze del processo Akragas, da cui si ricava proprio che NA era vicino, come "braccio destro", al RA, in posizione, quindi, nella quale non poteva ignorare le fondamentali vicende mafiose che avvenivano nel suo territorio. Ci si avvede, pertanto, che la chiamata in correità è assistita da riscontri parzialmente individualizzanti e quindi da un compendio indiziario capace di confermare l'attendibilità del VA e sufficiente, pertanto, a giustificare la misura cautelare adottata,
secondo quanto si è sin qui affermato.
Il ricorso va quindi rigettato e al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda fall cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94.1 ter, disp. att. c.p.p.
Roma, 7 ottobre 2004
Il Presidente Il Consigliere est. РатникаRomone
Depositato in Cancelleria M MA oggi 24 NOV. 2004. IL CANCELLIERE C1 SUPER E
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