Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2004, n. 45441
CASS
Sentenza 7 ottobre 2004

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Massime1

Al fine della valutazione dei gravi indizi necessari per l'adozione di misure cautelari personali, il combinato disposto del comma primo bis dell'art. 273 e dei commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen. impone che le dichiarazioni accusatorie del correo (o della persona perseguita per reati connessi o collegati) siano verificate attraverso elementi di conferma che attengano alla persona accusata in specifica relazione al fatto che le viene attribuito, e che assumano dunque portata individualizzante. Per altro, essendo la verifica pertinente ad una fase segnata dalla fluidità dell'incolpazione, in cui non è richiesta certezza della colpevolezza ed è invece sufficiente al riguardo un consistente grado di probabilità, la "individualizzazione" del riscontro può essere anche solo tendenziale o parziale (fattispecie nella quale sono state considerate utili, a supporto della chiamata di correo per un sequestro di persona maturato in contesto mafioso, dichiarazioni ed elementi che confermavano la contiguità dell'accusato ai vertici dell'organizzazione intervenuta per la gestione del sequestro in una determinata fase esecutiva). (Conf. Sez. VI, 7 ottobre 2004, n. 45442, non massimata).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2004, n. 45441
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45441
Data del deposito : 7 ottobre 2004

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