Sentenza 7 dicembre 2011
Massime • 2
Il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto.
Il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, è circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato, al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
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1. La Corte d'appello di Caltanissetta, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, riteneva Cr.Pa., nella sua qualità di amministratore di fatto della General Impianti Group Srl (dichiarata fallita l'8 aprile 2014), responsabile, in concorso con Fr.Fa., amministratore di diritto della predetta società, dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per aver sottratto la complessiva somma di euro 23.000 dai conti correnti societari) e di bancarotta fraudolenta documentale (per aver sottratto o distrutto tutta la documentazione contabile allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, impedendo così la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari della società), …
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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19287 Anno 2013 Presidente: ESPOSITO ANTONIO Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA SENTENZA Sul ricorso proposto da Musone Giovanni nato a Marcianise (CE) 1/3/1964 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli sezione del riesame del 19/10/2012; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25/9/2012 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava …
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La massima Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di trasformazione della stessa per impedire l'identificazione della sua origine delittuosa. (Fattispecie in tema di riciclaggio di un trattore con semirimorchio di provenienza furtiva attuato mediante sostituzione delle targhe - Cassazione penale , sez. II , 02/04/2019 , n. 27867). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , …
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In tema di reati contro la libertà sessuale, nei rapporti tra maggiorenni, il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di violenza sessuale la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente a un consenso originariamente prestato, intervenga durante il rapporto una manifestazione di dissenso, anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà. Cassazione penale sez. III, ud. 30 maggio 2023 (dep. 20 giugno 2023), n. 26497 Presidente Liberati – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto 1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/12/2011, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 07/12/2011
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 2143
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 38931/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC IO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame di Caltanissetta, in data 2 agosto 2011;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Domenico Gallo;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dr. Antonino Mura, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. Impellizzeri Antonio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
osserva:
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 2 agosto 2011, il Tribunale di Caltanissetta, a seguito di istanza di riesame avanzata nell'interesse di IC IO, indagato per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso ed estorsione aggravata, confermava l'ordinanza del Gip di Caltanissetta, emessa in data 12/7/2011, con la quale era stata applicata al prevenuto la misura cautelare della custodia in carcere.
Il Tribunale riteneva sussistente il quadro di gravita indiziaria fondato quasi esclusivamente sul contenuto di lettere dal carcere scambiate con i familiari da PO OR. Costui risultava inserito nella consorteria mafiosa della "Stidda", che si divideva con il clan mafioso di "Cosa nostra", nel quale era inserita la famiglia IC, il controllo delle attività illecite nella zona di Mazzarino. Il Tribunale richiamava il contenuto di alcune lettere e di alcune intercettazioni ambientale di colloqui del PO con i propri familiari. Osservava che il personaggio indicato come "panza piena di cagniuli" doveva identificarsi necessariamente in IC IO e rilevava che dal tenore delle comunicazioni emergeva la perdurante partecipazione del IC all'associazione di stampo mafioso, in epoca successiva a quella oggetto di una precedente condanna per l'art. 416 bis cod. pen., riferita agli anni 2002/2003.
Avverso tale ordinanza propone ricorso l'indagato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quali deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla fondatezza del quadro indiziario. In particolare si duole che il Tribunale, a fronte della dimostrazione che IC IO non era mai stato detenuto a Parma, abbia illogicamente svalutato tale indizio contrastante con l'ipotesi che il soggetto indicato come "panza piena di cagniuli" potesse identificarsi nel prevenuto. Eccepisce la contraddittorietà della motivazione in quanto il Tribunale, dopo aver rilevato che l'appellativo "panza piena di cagniuli" fosse riservato ai fratelli IC in generale, illogicamente conclude che, nella conversazione del 21/12/2006, gli interlocutori intendessero riferirsi esplicitamente a IC IO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
È anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale.
Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, "l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame.
Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità:
1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento". (Cass. Sez. 6A sent. n. 2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840).
Inoltre "Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto". (Cass. Sez. 1A sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566).
Tanto premesso, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dal Tribunale per il riesame non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, ne1 tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa;
nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono, sul punto dell'accertamento del quadro indiziario, considerazioni in fatto, relative all'interpretazione delle missive e delle conversazioni intercettate, insuscettibili di vantazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito. In particolare, per quanto attiene all'identificazione del prevenuto, le censure risultano infondate in quanto il Tribunale ha dato conto del percorso logico giuridico seguito per pervenire alla identificazione in IC IO del soggetto indicato con l'appellativo di cui sopra (fol. 12 e 13), sebbene tale appellativo fosse riservato ai fratelli IC in generale ed ha indicato le ragioni per cui non assume significato dirimente la circostanza che il IC non sia mai stato detenuto nel carcere di Parma.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, chi lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2012