Sentenza 28 novembre 2007
Massime • 2
In tema di misure cautelari personali, non è affetta da vizio di motivazione l'ordinanza del tribunale del riesame che, confermando in tutto o in parte il provvedimento impugnato, ne recepisce le argomentazioni, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente e le eventuali carenze di motivazione dell'uno sono sanate dalle argomentazioni utilizzate dall'altro.
Integra la condotta del delitto di estorsione la pretesa di una somma di denaro, rivolta ad uno dei partecipanti ad un'asta giudiziaria da parte di altro concorrente come compenso per l'astensione dalla partecipazione, perché la prospettazione dell'esercizio di un diritto, nel caso di specie del diritto di prendere parte alla gara, siccome finalizzato al conseguimento di un ingiusto profitto, assume connotazioni minacciose.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/11/2007, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 28/11/2007
Dott. DI JORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1567
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 034221/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TO NI N. IL 22/08/1955;
avverso ORDINANZA del 04/09/2007 TRIB. LIBERTÀ di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. AN ON il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. MISSERE Raffaele, quale sostituto processuale dell'avv. CANNOLETTA Pantaleo, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 9.8.2007 il GIP del Tribunale di Brindisi disponeva l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di EA ON, siccome indagato del reato di associazione per delinquere, di quattro ipotesi di estorsione e di un episodio di usura.
Il procedimento aveva preso le mosse dai risultati della attività investigativa posta in essere dal Commissariato di P.S. di Ostuni e dalla Squadra Mobile della Questura di Brindisi, iniziate a seguito dell'attentato dinamitardo subito nel dicembre del 2004 da D'AT NN, amministratore unico della società Taurus, spesso interessata alle vendite giudiziarie, e che inducevano a porre l'attentato in relazione con la partecipazione dello stesso all'asta giudiziaria del 22.9.2004, conclusasi con l'aggiudicazione dei beni ai quali era interessato il D'AT in favore di LO ON e OR NZ Natale. Le investigazioni effettuate inducevano a ritenere l'esistenza di un sodalizio criminoso, cui partecipavano i predetti LO e OR, oltre all'odierno indagato EA ON, finalizzato al "controllo" delle aste giudiziarie presso il Tribunale di Brindisi, anche tramite la realizzazione di condotte estorsive. Avverso tale ordinanza proponeva istanza di riesame il EA contestando le motivazioni poste dal GIP a fondamento del provvedimento suddetto.
Con ordinanza in data 4.9.2007 il Tribunale del riesame di Lecce rigettava l'istanza condannando l'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, il predetto EA ON lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). In particolare rileva la difesa che i giudici del riesame, già in precedenza investiti di altra istanza di riesame avverso la medesima ordinanza di custodia cautelare ad opera di altri coindagati, si erano limitati a reiterare il contenuto del provvedimento dagli stessi emesso in relazione a tale diverso procedimento incidentale, omettendo ogni e qualsivoglia considerazione in ordine alle puntuali censure mosse dall'odierno ricorrente. Ed ha altresì rilevato che l'ordinanza del Tribunale del riesame si sostanziava nella pedissequa reiterazione dei concetti espressi dal GIP con il provvedimento impugnato;
e pertanto, se pure la giurisprudenza aveva evidenziato che "l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono fra di loro strettamente legate e complementari", per cui la motivazione del Tribunale integra e completa quella del primo giudice e viceversa, tuttavia nel caso di specie non si ravvisava alcuna integrazione motivazionale ma solo la reiterazione dei concetti già esposti dal primo giudice. Il motivo manifestamente infondato.
Sul punto rileva innanzi tutto il Collegio la genericità della deduzione di parte ricorrente laddove ha lamentato la mancata puntuale risposta da parte del Tribunale del riesame ai rilievi sollevati da esso ricorrente.
A ciò si aggiunga che l'analogia (o sinanco la identità) del provvedimento oggetto del presente ricorso con altro provvedimento adottato dal Tribunale del riesame si appalesa assolutamente irrilevante atteso che, trattandosi di provvedimenti emessi a seguito di istanze di riesame relative alla medesima ordinanza custodiale, la unicità della vicenda e la evidente analogia delle posizioni esaminate giustificavano pienamente la analogia dei provvedimenti adottati.
In ordine all'asserito "appiattimento" dell'ordinanza del Tribunale del riesame su quella originariamente adottata dal GIP, occorre innanzi tutto premettere che secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari, "l'ordinanza del tribunale del riesame che conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, di tal che l'ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell'altro" (Cass. sez. 6^, sent. n. 3678 del 17.11.1998 dep. 15.12.1998, rv 212685). E pertanto la censura del ricorrente secondo cui il Tribunale del riesame avrebbe utilizzato le stesse formule e le stesse ragioni per giustificare il provvedimento impugnato, operando una riedizione acritica del ragionamento posto in essere dal GIP, si appalesa chiaramente inconferente ed inammissibile.
Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 129 c.p.. In particolare rileva la difesa che erroneamente il GIP prima e successivamente il Tribunale del riesame avevano ritenuto la configurabilità del reato di cui all'art. 629 c.p. stante la carenza degli elementi costitutivi del delitto in questione;
ciò in quanto l'azione di chi, in seno ad un'asta giudiziaria, domandi ad uno o più partecipanti una somma di danaro al fine di desistere dalla gara, pur configurando l'ipotesi di turbata libertà degli incanti, non può in alcun modo essere ricondotta alla fattispecie del delitto di estorsione, mancando l'uso della violenza o minaccia, la coartazione della volontà del soggetto passivo, la prospettazione di una male ingiusto. Sotto altro profilo rileva la difesa che, pur potendo i reati di turbativa d'asta e di estorsione concorrere, non si ravvisava nel caso di specie quel quid pluris necessario per la configurabilità anche di quest'ultimo reato.
Anche tale rilievo è manifestamente infondato.
Osserva il Collegio che la minaccia, quale elemento costitutivo del delitto di estorsione, non richiede necessariamente che la coartazione avvenga mediante prospettazione di un male irreparabile, tale da non lasciare al soggetto passivo alcuna libertà di scelta, essendo sufficiente la prospettazione di un male che, in relazione alle circostanze che lo accompagnano, sia tale da far sorgere nella vittima il timore di un concreto pregiudizio, nella specie consistente nel rendere difficoltosa la regolare partecipazione dello stesso all'asta giudiziale.
Nè vale in proposito obiettare che il soggetto che si determina a partecipare ad un'asta ha già messo in conto di dover gareggiare con altri soggetti eventualmente interessati alla aggiudicazione di un medesimo bene, e che esercitano in tal modo un loro diritto. Sul punto osserva il Collegio che la minaccia dell'esercizio di tale diritto, in sè non ingiusta, diventa tale ed assume le connotazioni della estorsione allorché l'esercizio di tale diritto è finalizzato al conseguimento di un profitto non dovuto;
il che si verifica allorché, come nel caso di specie, il soggetto pretenda dalla controparte un compenso per astenersi dall'esercizio di tale diritto, assumendo tale condotta il significato e le connotazioni (in cui si concretizza quel quid pluris richiesto per l'esistenza del reato in questione) di una minaccia volta al conseguimento di un profitto ingiusto.
E pertanto sul punto il ricorso va ritenuto inammissibile. Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 644 c.p.. In particolare rileva la difesa che nel caso di specie non emergevano i dati elementari necessari per la sussistenza del reato in questione siccome commesso in danno di AL VA, e cioè il quantum del prestito, il quantum della restituzione, il tempo in cui quest'ultima si sarebbe perfezionata.
Il motivo è manifestamente infondato ove si osservi che, contrariamente a quanto rilevato dal ricorrente, nell'impugnata ordinanza viene chiaramente indicata l'entità del prestito richiesto (Euro 5.000,00), l'importo della somma pretesa in restituzione (Euro 6.000,00), il periodo di tempo per il quale la AL ebbe a beneficiare del detto prestito (da settembre 2005 a febbraio 2006). Col quarto motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 416 c.p.. In particolare rileva la difesa che il Tribunale del riesame non aveva evidenziato quegli elementi in cui si concretava il vincolo associativo, e cioè il contributo fattuale che sarebbe stato posto in essere dal ricorrente per raggiungere uno scopo comune, risultando per contro dagli atti processuali l'assoluta autonomia delle condotte realizzate dai presunti associati.
Anche tale motivo è manifestamente infondato.
Ed invero, in ordine al contenuto del provvedimento impugnato, osserva il Collegio che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, spetta a questa Corte il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni a sostegno del proprio assunto, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, alla stregua della previsione normativa contenuta nell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), siccome novellato dalla L. n. 46 del 2006, art. 8.
E pertanto il sindacato demandato alla Corte di Cassazione in subiecta materia ha un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato, per espresso disposto normativo, al riscontro dell'esistenza di un logico e coerente apparato argomentativo, verificando: a) che la motivazione sia effettiva e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) che non sia manifestamente illogica, in quanto risulti sorretta nei suoi punti essenziali da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) che non sia contraddittoria, cioè sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute. Per contro non è consentito al giudice di legittimità la possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, a meno che non si ravvisi una assoluta incompatibilità con altri atti del processo, indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione;
e di conseguenza non è consentito al giudice di legittimità di procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti dal giudicante a fondamento della sua decisione, atteso che tale valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini.
Orbene nel caso di specie non si ravvisa alcuna incompatibilità dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato con gli elementi acquisiti agli atti del giudizio, e quindi non si ravvisa alcuna manifesta illogicità della motivazione o contraddittorietà per l'esistenza di insormontabili incongruenze nell'ambito della stessa. Ed invero la verifica dell'apparato argomentativo deve ritenersi nel caso di specie senz'altro positiva, essendo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito del tutto coerente con le acquisizioni probatorie esistenti in atti, ove si osservi che il Tribunale del riesame ha compiutamente posto in rilievo quegli elementi fattuali - quali i numerosi contatti anche telefonici intercorsi fra i partecipanti all'associazione, le registrazioni video-foniche che ritraevano chiaramente le condotte degli stessi durante le aste, il costante riferimento alla forza intimidatrice del gruppo, la identicità delle buste e dei caratteri di stampa delle domande con le quali gli stessi partecipavano, per interposta persona, alle gare - che evidenziavano l'esistenza di un sodalizio criminoso tra più soggetti finalizzato, attraverso le condotte poste singolarmente in essere da ciascuno di essi, al controllo delle aste giudiziarie.
Pertanto anche sotto questo profilo il ricorso proposto denota la sua manifesta infondatezza.
Il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, e tale declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende. A norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter copia del presente provvedimento va trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2008