Sentenza 31 ottobre 2013
Massime • 1
E deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione del giudicato formatosi sul medesimo fatto, atteso che la violazione del divieto del "bis in idem" si risolve in un "error in procedendo" che, in quanto tale, consente al giudice di legittimità l'accertamento di fatto dei relativi presupposti.
Commentario • 1
- 1. Ne bis in idem penale aministrativo 10 bis (Cass., 19334/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2013, n. 44632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44632 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 31/10/2013
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1607
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 49102/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON DO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 10/07/2012 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE Ercole;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. MARINI Marino, in sostituzione dell'avv. CORMAIO Giuseppe, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado del 16/04/2007 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Alessandria aveva condannato, tra gli altri, DO IR alla pena di giustizia in relazione al reato di agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con IL VI, giudicata separatamente, in Alessandria nei mesi di novembre e dicembre del 2005, detenuto a fine di spaccio sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed eroina, che in più occasioni aveva ceduto a terzi, tra i quali AN AR, tali RA, PA, ND, CO, MA e IE (tutti individuati sulla base della loro utenza cellulare), oltre ad ulteriori soggetti rimasti non identificati.
Rilevava la Corte di appello come le emergenze processuali avessero dimostrato la colpevolezza dell'imputato in ordine al delitto continuato contestatogli;
e come fosse infondata la tesi difensiva secondo la quale il Giudice di prime cure aveva violato l'art. 649 c.p., in relazione ad un episodio del 17/12/2005 per il quale il
IR era stato già condannato, in quanto richiamato dal giudicante solo per confermare l'assunto accusatorio concernente fatti di reati diversi e più ampi.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il IR, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Cormaio Giuseppe, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 649 c.p.p., per avere la Corte territoriale confermato la sentenza di condanna di primo grado senza considerare che per il medesimo fatto contestato l'imputato era stato già dichiarato responsabile, con pronuncia di primo grado, non ancora irrevocabile, emessa nell'ambito di un separato processo dallo stesso Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Alessandria.
3. Il ricorso va rigettato.
Va premesso come sia pacifico che la regola del "ne bis in idem", prevista dall'art. 649 c.p.p., è applicabile anche laddove, per il medesimo fatto, l'imputato non sia stato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale irrevocabile, ma sia stato semplicemente sottoposto a due diversi processi penali in corso dinanzi a giudici egualmente competenti, in quanto non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità (così a partire da Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, Rv. 231800; conf., in seguito, Sez. 4^, n. 25640 del 21/05/2008, P.M. in proc. Marella, Rv. 240783; Sez. 1^, n. 17789 del 10/04/2008, Gesso, Rv. 239849). Resta, invece, discusso se la questione de qua sia proponibile con il ricorso per cassazione, tematica in ordine alla quale va registrato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.
Questo Collegio è ben consapevole dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale tendenzialmente maggioritario che esclude in radice la possibilità di dedurre in sede di legittimità la violazione del divieto del "ne bis in idem" di cui all'art. 649 c.p.p., (questione che resterebbe proponibile dinanzi al giudice dell'esecuzione), perché il relativo giudizio, presupponendo necessariamente un raffronto fra elementi fattuali relativi alle imputazioni contestate nelle sentenze in ordine alle quali la preclusione è addotta, si risolve in un accertamento sul fatto, non consentito alla Cassazione (così, tra le tante, Sez. 5^, n. 9825 del 10/01/2013, Di Martino, Rv. 255219; Sez. 5^, n. 5099/13 del 11/12/2012, Bisconti, Rv. 254654;
Sez. 5^, n. 24954 del 06/05/2011, Brunetto, Rv. 250920; Sez. 4^, n. 48575 del 03/12/2009, Bersani, Rv. 245740; Sez. 5^, Sentenza n. 9180 del 29/01/2007, Aloisio e altri, Rv. 236259). Tuttavia, appare preferibile il diverso indirizzo esegetico per il quale la questione concernente la mancata osservanza del precetto fissato dall'art. 649 c.p.p., riguardando la prospettazione della violazione di una norma processuale, è deducibile in sede di legittimità, atteso che la violazione del divieto del "bis in idem" si risolve in un "error in procedendo", che, in quanto tale, consente al giudice di legittimità l'accertamento di fatto dei relativi presupposti applicativi (in questo senso Sez. 6^, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254279; Sez. 1^, n. 26827 del 05/05/2011, Santoro, Rv. 250796; Sez. 6^, n. 44484 del 30/09/2009, P., Rv. 244856; nonché, come si desume dalla motivazione, Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, cit., non mass. sul punto).
Alla stregua di tale ultima regula iuris deve escludersi che la Corte di appello di Torino sia incorsa in alcuna violazione di legge, in quanto ha correttamente escluso che i fatti oggetto di addebito a carico del IR nel presente processo siano gli stessi per i quali è in corso di svolgimento altro processo - peraltro, allo stato, definito solo con sentenza di condanna di primo grado - nei confronti del medesimo imputato: tenuto conto che, in questo processo, il prevenuto è chiamato a rispondere della detenzione illegale di cocaina ed eroina e della cessione di vari quantitativi di quelle sostanze a terzi soggetti, condotte poste in essere (come da formale contestazione) tra il mese di novembre e quello di dicembre del 2005, ma comunque di fatto delimitate ad un'epoca precedente alla data del 17/12/2005 nel quale il IR era stato tratto in arresto per la detenzione illegale della droga rinvenuta all'interno della sua abitazione, episodio specifico per il quale era stata esercitata un'autonoma azione penale nell'ambito dl altro diverso procedimento, pure pendente dinanzi alla medesima a giudiziaria;
episodio, quest'ultimo, che, nella motivazione della sentenza gravata, è stato richiamato esclusivamente per riscontrare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, concernente fatti di reato precedenti, già comprovata sulla base del contenuto delle intercettazioni telefoniche eseguite durante la fase delle indagini dagli inquirenti (v. pag. 16 sent. impugn.). 4 Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2013