Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/1998, n. 3529
CASS
Sentenza 12 novembre 1998

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La distinzione tra le fattispecie di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. risiede nel fatto che, nel primo caso, attraverso l'accordo corruttivo si realizza una violazione del principio di correttezza e del dovere di imparzialità del pubblico ufficiale, senza che però la parzialità si trasferisca sull'atto, mentre nel secondo caso la parzialità si rivela nell'atto segnandolo di connotazioni privatistiche, perché formato nell'interesse(esclusivo o prevalente) del privato corruttore e rendendolo pertanto illecito e contrario ai doveri d'ufficio. Ed invero ciò che caratterizza la c.d. "corruzione propria" è l'asservimento della funzione per denaro agli interessi dei privati; ne consegue che la corrispondenza dell'atto ai requisiti di legge non esclude il predetto asservimento, con l'avvertenza che la violazione del dovere di imparzialità deve essere intesa come "inottemperanza non generica ma specifica", inerente al contenuto e alle modalità dell'atto da compiere; circostanza che ricorre in ogni modo quando, per l'indebita retribuzione, il pubblico ufficiale scelga tra una pluralità di determinazioni volitive quella che assicura il maggior beneficio al privato al solo fine di favorirlo, divenendo l'interesse privato il motivo dell'atto oltreché del comportamento.

In tema di riesame dei provvedimenti cautelari, la mancata trasmissione degli atti posti a fondamento del provvedimento impugnato non determina nullità e/o inefficacia alcuna quando l'omissione riguarda atti contenenti elementi di accusa che , pur citati nel provvedimento cautelare, risultino superflui ai fini della conferma della misura in ragione della presenza di altri elementi sui quali essa trova pieno fondamento , essendo irrilevante la mancata trasmissione di atti contenenti elementi a discarico, in caso di ininfluenza di questi a fronte del quadro indiziario emergente da quelli trasmessi.

In sede di riesame la misura cautelare può essere confermata anche per motivi diversi da quelli ritenuti in sede di emissione della stessa e "anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza". Ne consegue che l'art. 309, quinto comma,cod. proc.pen. ( nel testo novellato dalla legge 332/95) riguarda solo la documentazione minima che il PM è tenuto a trasmettere al Tribunale entro un termine perentorio, e che il comma nono della stessa norma consente alle parti di addurre elementi ulteriori che il Tribunale deve prendere in esame ai fini della decisione.

L'ordinanza applicativa della misura cautelare e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate, integrandosi e completandosi a vicenda.

Il pubblico ministero ha la piena facoltà di scegliere gli atti (o parti di questi) da presentare al GIP ai sensi dell'art.291 cod. proc.pen.; e la sanzione prevista dall'ultimo comma dell'art.309 cod.proc.pen. non riguarda l'omessa trasmissione di quegli atti (o parti di essi) che il PM abbia ritenuto di tenere "coperti" ai fini delle ulteriori indagini.

In tema di misure cautelari personali, il controllo della Corte Suprema di Cassazione non concerne ne' la ricostruzione dei fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o concludenza dei dati probatori (essendo inammissibile in sede di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito), ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

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  • 1Lecito registrare conversazioni alle quali si prende parte (Cass.5241/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 ottobre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/1998, n. 3529
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3529
Data del deposito : 12 novembre 1998

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