Sentenza 12 novembre 1998
Massime • 6
La distinzione tra le fattispecie di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. risiede nel fatto che, nel primo caso, attraverso l'accordo corruttivo si realizza una violazione del principio di correttezza e del dovere di imparzialità del pubblico ufficiale, senza che però la parzialità si trasferisca sull'atto, mentre nel secondo caso la parzialità si rivela nell'atto segnandolo di connotazioni privatistiche, perché formato nell'interesse(esclusivo o prevalente) del privato corruttore e rendendolo pertanto illecito e contrario ai doveri d'ufficio. Ed invero ciò che caratterizza la c.d. "corruzione propria" è l'asservimento della funzione per denaro agli interessi dei privati; ne consegue che la corrispondenza dell'atto ai requisiti di legge non esclude il predetto asservimento, con l'avvertenza che la violazione del dovere di imparzialità deve essere intesa come "inottemperanza non generica ma specifica", inerente al contenuto e alle modalità dell'atto da compiere; circostanza che ricorre in ogni modo quando, per l'indebita retribuzione, il pubblico ufficiale scelga tra una pluralità di determinazioni volitive quella che assicura il maggior beneficio al privato al solo fine di favorirlo, divenendo l'interesse privato il motivo dell'atto oltreché del comportamento.
In tema di riesame dei provvedimenti cautelari, la mancata trasmissione degli atti posti a fondamento del provvedimento impugnato non determina nullità e/o inefficacia alcuna quando l'omissione riguarda atti contenenti elementi di accusa che , pur citati nel provvedimento cautelare, risultino superflui ai fini della conferma della misura in ragione della presenza di altri elementi sui quali essa trova pieno fondamento , essendo irrilevante la mancata trasmissione di atti contenenti elementi a discarico, in caso di ininfluenza di questi a fronte del quadro indiziario emergente da quelli trasmessi.
In sede di riesame la misura cautelare può essere confermata anche per motivi diversi da quelli ritenuti in sede di emissione della stessa e "anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza". Ne consegue che l'art. 309, quinto comma,cod. proc.pen. ( nel testo novellato dalla legge 332/95) riguarda solo la documentazione minima che il PM è tenuto a trasmettere al Tribunale entro un termine perentorio, e che il comma nono della stessa norma consente alle parti di addurre elementi ulteriori che il Tribunale deve prendere in esame ai fini della decisione.
L'ordinanza applicativa della misura cautelare e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate, integrandosi e completandosi a vicenda.
Il pubblico ministero ha la piena facoltà di scegliere gli atti (o parti di questi) da presentare al GIP ai sensi dell'art.291 cod. proc.pen.; e la sanzione prevista dall'ultimo comma dell'art.309 cod.proc.pen. non riguarda l'omessa trasmissione di quegli atti (o parti di essi) che il PM abbia ritenuto di tenere "coperti" ai fini delle ulteriori indagini.
In tema di misure cautelari personali, il controllo della Corte Suprema di Cassazione non concerne ne' la ricostruzione dei fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o concludenza dei dati probatori (essendo inammissibile in sede di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito), ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
Commentario • 1
- 1. Lecito registrare conversazioni alle quali si prende parte (Cass.5241/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 ottobre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/1998, n. 3529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3529 |
| Data del deposito : | 12 novembre 1998 |
Testo completo
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 12.11.1998
1. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere SENTENZA
2. " LUCIANO DERIU " (rel.) N. 3529
3. " TO RI " REGISTRO GENERALE
4. " RT CO " N. 37289/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da BA BR, nato a [...] il [...];
avverso ordinanza in data 21.7.1998 del Tribunale di Milano;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Luciano Deriu Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori, avv. Franco Coppi e avv. Lorenzo Crippa, che - dato atto della avvenuta scarcerazione del SA - hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 21.7.1998, il Tribunale di Milano, decidendo in sede di riesame ex art. 309 cpp, confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari presso esso ufficio (nel seguito:
GIP), che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di AB SA, indagato per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 321 in relazione al 319 c.p. (perché, operando per conto e comunque nell'interesse delle società RI srl, SO srl, SO srl, e in concorso con altri soggetti allo stato non identificati, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, prometteva una somma non determinata ma non inferiore a L. 30.000.000, e dava la somma di L. 30.000.000, a LO IO, quale segretario generale del comune di RE, e pertanto pubblico ufficiale, e ad altri soggetti non identificati allo stato, per compiere e far compiere atti contrari ai doveri di ufficio consistiti nell'assicurare un trattamento preferenziale, in violazione del principio di imparzialità, anche con riferimento all'acquisizione dei prescritti pareri, nei tempi e nelle modalità di svolgimento della procedura di approvazione da parte della giunta comunale dello schema di convenzione tra comune di RE e società RI srl relativo all'intervento di edilizia convenzionata compreso nel P.I.I. - programma integrato di intervento - via Madonnina - In RE sino al giugno 1998).
In motivazione, il Tribunale respingeva - anzitutto - l'eccezione preliminare della difesa circa la produzione all'udienza, da parte del P.M., di atti preesistenti ma non trasmessi al GIP in sede di richiesta cautelare.
Il giudice del riesame ribadiva, quindi, la sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza", sottolineando in particolare: come il procedimento amministrativo relativo all'intervento urbanistico cui era interessato il SA fosse costellato da violazioni di legge, falsità e irregolarità, tali da dimostrare l'illegittimo intento di favorire il privato (in specie, attraverso la fornitura alla Regione di false indicazioni in merito alla classificazione urbanistica dell'area e degli "standard"; con mancata trasmissione, invece, di studi effettuati dallo stesso comune nei quali si evidenziava una situazione deficitaria degli "standard" a seguito del realizzato programma); come la convenzione urbanistica fosse stata approvata dalla giunta comunale il 30.5.98, senza l'acquisizione dei prescritti pareri di legittimità (con effettiva sottoscrizione di essa convenzione il 5.6.98); come nell'agenda 1998 del SA risultassero annotazioni di significativi contatti con il segretario generale del Comune, LO (in data 28.5.98: "dare 30 m." e immediatamente sotto "LO"; in data 4.6.98: "ritirare doc. bonifico LO"; in data 5.6.98; "firma convenzione RE anche senza parere"), anche in relazione ad appuntamenti presso una banca (in data 14.4.98: "tel. LO per Bnl"; in data 24.4.98: "LO per contratto"; in data 4/5.5.98: "LO per appartamento Barzi" e "avv. Roberto per LO per contratto") per compravendite immobiliari a condizioni particolarmente vantaggiose;
come i tentativi di dare spiegazioni alternative a tali inequivoche emergenze (la scritta "dare 30 m." si sarebbe riferita a forniture e/o lavori da parte di GI OL, menzionato nella stessa pagina dell'agenda; la transazione immobiliare avrebbe riguardato un autonomo "affare tra privati" non connesso alla pretesa vicenda corruttiva) no meritassero credito;
come l'ipotesi corruttiva trovasse conferma nella "fatturazione di stati di avanzamento per lavori mai risultati effettuati, per importi sostanzialmente coincidenti con quelli di annotazioni relative a voci... che non trovano plausibile giustificazione" (voci per complessive L. 1.190.000.00=0 relative a "mediazione Favole
come non fossero ravvisabili, nella specie, cause di non punibilità o di estinzione della pena, ne' potesse ipotizzarsi la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena stessa. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva concretamente sussistenti il pericolo di reiterazione criminosa e quello di inquinamento probatorio;
sottolineava, inoltre, come la custodia in carcere fosse da ritenere unica misura adeguata alla salvaguardia delle esigenze ravvisate (con conseguente esclusione di eventuali misure meno afflittive).
Proponeva ricorso per cassazione l'avvocato Lorenzo Crippa, difensore del SA, deducendo nell'ordine:
1) Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606/b cpp) in relazione agli artt. 178/c - 180 cpp;
2) Inosservanza delle norme processuali (art. 606/c cpp) in relazione alla consulenza tecnica del PM (archh. AB e HI);
3) Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di decadenza (art. 606/c cpp) in relazione alla mancata trasmissione al Tribunale del riesame di tutti gli atti depositati avanti al Gip ex art. 305 c. 5 e 10 cpp;
3 bis) mancata trasmissione al Tribunale del riesame di "tutti" gli atti allegati alla richiesta di cui all'art. 291 cpp;
3 ter) mancata trasmissione al Tribunale del riesame di "tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini" (art. 309 c.5 cpp);
4) Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di decadenza (art. 606/c cpp) in relazione all'art. 309 c. 5 e 10 cpp;
5) Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità inutilizzabilità o decadenza (art. 606/c cpp) in relazione agli artt. 309/e e 10, 191, 526 cpp;
6) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche (art. 606/b cpp) in relazione alla procedura amministrativa relativa all'intervento urbanistico denominato P.I.I., con particolare riferimento: a) al combinato disposto degli artt. 2 DM 1444/68 e 17 Legge 765/67; b) all'art. 2 Legge 1187/68;
7) Inosservanza delle norme processuali ex art. 606/c cpp con riferimento al "travisamento della prova" di cui all'art. 526 cpp e/o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606/e cpp;
8) Mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606/e cpp in relazione all'omessa valutazione di prove a discarico (C.T. arch. AN) e alla legittimità della procedura amministrativa;
8/1) omessa valutazione di prova a discarico decisiva;
8/2) mancanza di motivazione sulla legittimità della procedura amministrativa;
9) Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606/c cpp) in relazione alla mancata enunciazione delle ragioni per le quali non sono stati ritenuti attendibili gli elementi a favore così come previsto ex art. 292 c.2/ e bis e c. 2 ter cpp;
10) Inosservanza delle norme processuali sanzionate a pena di nullità (art. 606/c cpp) in relazione alla mancata enunciazione delle ragioni per le quali non sono stati ritenuti attendibili gli elementi a favore, così come previsto dall'art. 546 c. 1/e e c.3 cpp;
11) Inosservanza o erronea applicazione di altre norme giuridiche (art. 606/b cpp) e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento (art. 606/e cpp) in relazione alla valutazione degli incrementi di standards urbanistico e alla collocazione urbanistica del P.I.I.;
12) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606/e cpp) in relazione alla supposta "consegna" di danaro al signor IO LO;
13) Manifesta illogicità della motivazione (art. 606/e cpp) in relazione alle annotazioni rinvenute nell'agenda "Cartier" di AB SA;
14) Mancanza di motivazione (art. 606/e cpp) in relazione all'omessa valutazione di prova decisiva a discarico (relazione C.T. dott. Urb. Borganti);
15) Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606/c cpp) in relazione alla mancata enunciazione delle ragioni per le quali non sono stati ritenuti attendibili gli elementi probatori a favore, così come previsto: a) dall'art. 292 c. 2 e c. 2 ter cpp;
b) dall'art. 546 c. 1 e c. 3 cpp;
16) Manifesta illogicità della motivazione (art. 606/e cpp) in relazione all'appunto manoscritto di SA e altre fatture SO - RI;
17) Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di decadenza (art. 606/c cpp) in relazione all'appunto manoscritto di SA e alle fatture SO - RI;
18) Mancanza di motivazione (art. 606/e cpp) e inosservanza o erronea applicazione delle altre norme giuridiche (art. 606/b cpp) in relazione alla posizione e al ruolo giuridico del segretario comunale a norma dell'art. 17 c. 68 L. 127/97. Con "motivi nuovi" depositati il 7.11.1998, i difensori del SA deducevano, inoltre:
1) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche (art. 606/b cpp) in relazione alla procedura amministrativa relativa all'intervento urbanistico denominato P.I.I. con particolare riferimento: a) combinato disposto degli artt. 2 DM 1444/68 e art. 17 della Legge 765/67; b) Legge 17.8.1942 n. 1150 così come integrata dalla Legge n. 1187/68; c) Legge n. 179/92 e Legge n. 493/93;
2) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606/b cpp) con esplicito riferimento all'art. 319 c.p., e inosservanza o erronea applicazione della legge processuale (art. 606/c cpp) in relazione all'art. 280 cpp. All'odierna udienza, il Procuratore generale e i Difensori hanno illustrato, rispettivamente, le conclusioni sintetizzate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
Le argomentazioni a sostegno delle prime cinque ragioni di doglianza del ricorso per Cassazione, possono sintetizzarsi nel modo che segue:
a) la "articolata denuncia", menzionata nella richiesta del PM, non venne mai depositata ne' al GIP ne' al Tribunale;
b) l'incarico di consulenza agli architetti AB e HI era stato dato dal PM per rilevare eventuali anomalie, in violazione del principio della "piena cognizione del giudice penale"; c) presso la cancelleria del Tribunale vennero depositate solo due delle tre fatture emesse nel rapporto SO - RI;
inoltre, non erano stati trasmessi al Tribunale del riesame ben quindici documenti allegati alla richiesta 16.7.98 di revoca della misura cautelare (pur trattandosi - secondo la difesa - di elementi favorevoli all'indagato); d) il 17-7-98 il PM aveva depositato in fotocopia solo la facciata superiore (e non anche il retro) di un assegno da L. 30.000.000 (il cui deposito integrale avrebbe dimostrato l'avvenuto incasso da parte del OL il 1^.6.98, risolvendosi in un "elemento sopravvenuto favorevole"); e) il verbale di "sommarie informazioni testimoniali" rese da AN LA (il 1^.6.98) era stato depositato il 17.7.98, due giorni dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 309 c.5 cpp;
detto verbale, dunque, avrebbe dovuto esser ritenuto inutilizzabile. Dette censure non possono essere condivise, giacché:
A) il pubblico ministero aveva piena facoltà di scegliere gli atti (o parti di questi) da presentare al GIP ai sensi dell'art. 291 cpp;
e la sanzione prevista dall'ultimo comma dell'art. 309 cpp non riguarda l'omessa trasmissione di quegli atti (o parti di essi) che il PM abbia ritenuto di tenere "coperti" ai fini delle ulteriori indagini (v. sul punto:
Cass. I.
C) è opportuno ricordare, anzitutto, come - in tema di riesame dei provvedimenti cautelari - la mancata trasmissione degli atti posti a fondamento del provvedimento impugnato non determini nullità e/o inefficacia alcuna quando l'omissione riguardi atti contenenti elementi di accusa che, pur citati nel provvedimento cautelare, risultino superflui ai fini della conferma della misura in ragione della presenza di altri elementi sui quali essa trova pieno fondamento;
e ancora, come possa essere irrilevante la mancata trasmissione di atti contenenti elementi a discarico, in caso di ininfluenza di questi a fronte del quadro indiziario emergente da quelli trasmessi (
l'art. 314 cpp non prevede, infatti, la mancata dichiarazioni di inefficacia della misura cautelare tra i presupposti che legittimano la riparazione:
l'eventuale pronuncia, dunque, rileverebbe solo ai fini di ottenere la rimessione in libertà (nel caso di specie già conseguita). Quanto ai documenti allegati alla richiesta di revoca 16.7.98 (indicati alle pagg. 13-14 del ricorso), pare sufficiente osservare che furono prodotti nel corso di un procedimento diverso da quello di cui ci si occupa, onde il PM non era tenuto a trasmetterli al Tribunale del riesame;
quelli ritenuti di un qualche interesse furono, comunque, prodotti dalla difesa all'udienza del 21.7.98 (se ne dà atto a pag. 15 del ricorso);
D) la tesi che il mancato deposito del "retro" dell'assegno da L. 30.000.000 - trattandosi di "elemento sopravvenuto favorevole" - avrebbe determinato l'inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere, è da respingere: anche ad ammettere la dazione dell'assegno al OL e la riscossione da parte di costui (secondo quanto sostenuto nell'interrogatorio, reso il 16.7.98 e trasmesso il giorno dopo al Tribunale del riesame), infatti, non potrebbe affermarsi con certezza che proprio a tale dazione si riferisse l'annotazione "30 M" di cui alla agenda SA, ne' risulterebbe comunque compromessa la gravità del complessivo quadro indiziario (secondo quanto già ritenuto dal GIP con l'ordinanza 20.7.98, allegata agli atti); è appena il caso, sul punto, di richiamare la giurisprudenza citata sub C) e le considerazioni già svolte circa la carenza di interesse alla pronuncia in capo al SA (ibidem);
E) Quanto all'asserito ritardo nel deposito delle dichiarazioni rese da LA AN (secondo la quale alla predisposizione della delibera di giunta si interessò proprio il LO), non può che ribadirsi quanto già correttamente sottolineato dal Tribunale: in sede di riesame la misura cautelare può essere confermata anche per motivi diversi da quelli ritenuti in sede di emissione della stessa e "anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso della udienza" (art. 309 c.9 cpp), devesi conseguentemente ritenere che l'art. 309 c.5 (nel testo novellato dalla Legge 322/95) riguardi solo la documentazione minima che il PM è tenuto a trasmettere al tribunale entro un termine perentorio (e perciò "tutti gli atti presentati a norma dell'art. 291 c. 1 cpp", nonché "tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini"), e che il comma 9^ della stessa norma consenta alle parti di addurre elementi ulteriori che il Tribunale deve prendere in esame ai fini della decisione (in proposito, oltre alle pronunce giurisprudenziali già citate sub A, v. anche: Cass. I,
Cass. I,
Il deposito delle dichiarazioni AN (non presentate al GIP, ne' contenenti elementi favorevoli al SA) non era, dunque, vincolato al rispetto del termine di cui all'art. 309 c. 5 cpp. Le tesi difensive a supporto dei motivi di ricorso 6) 7) 8) 9) 10) 11) - tutti relativi alla contestazione delle pretese e ritenute irregolarità della procedura amministrativa (in parte ripresi e ulteriormente sviluppati nei "motivi nuovi") - possono sinteticamente riassumersi come segue: il Comune avrebbe fornito alla Regione dei dati corretti (con riferimento alle normative vigenti), notiziandola anche della "situazione deficitaria degli standard formali" (onde il Tribunale aveva perpetrato un "travisamento della prova documentale", con conseguente "manifesta illogicità della motivazione"); il giudice del riesame avrebbe omesso di "saggiare spessore e scientificità della consulenza tecnica della difesa predisposta dall'arch. AN" (ampiamente richiamata in apposita memoria difensiva), non avendone confutato le argomentazioni (in violazione anche dei criteri di cui all'art. 546 cpp, asseritamente applicabili anche al procedimento cautelare "per ragioni di sistema"); l'omessa valutazione, da parte del Tribunale, della "diversa ipotesi ricostruttiva dei fatti prospettata dalla difesa", si sarebbe risolta in una manifesta illogicità della motivazione" (da intendersi come riferita alla "illogicità del discorso argomentativo"); la supposta "strumentalità delle falsità amministrative" avrebbe dovuto essere esclusa, giacché unico beneficiario del finanziamento pubblico era la "Cooperativa Bressese Case Popolari" (e non il privato attuatore "RI s.r.l." e giacché il computo dei conteggi finali eseguito dai consulenti del PM era scorretto.
Le proposte argomentazioni sono da disattendere.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, per "gravi indizi di colpevolezza" (ai sensi dell'art. 273 cpp) devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato, e tuttavia consentono per la loro consistenza di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. Un., sent. 11 del 1^. 8.95, Costantino e altro;
Cass. I,
il controllo di questa Suprema Corte, infatti, non concerne ne' la ricostruzione dei fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o la concludenza dei dati probatori (essendo inammissibile in sede di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito stesso), ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti, che lo rendono insindacabile: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto alfine giustificativo del provvedimento (Cass. I,
Il Tribunale del riesame, invero, quanto alle ritenute "falsità e/o irregolarità" della procedura amministrativa (correttamente valutate nell'ambito del complessivo quadro indiziario, come si è avuto modo di ricordare in parte narrativa di questa stessa decisione), non mancò di porre opportunamente e convincentemente in evidenza: come della consulenza espletata e dalle indagini esperite fosse risultata la falsità della attestazione (inviata alla Regione) "che l'area oggetto di intervento ricadesse in zona omogenea A e B e che la realizzazione dell'opera incrementasse la previsione di standard urbanistici"; come, attraverso tali false indicazioni, si fosse indotta in sede regionale l'attribuzione al progetto di un punteggio aggiuntivo, che aveva determinato l'erogazione del finanziamento da cui dipendeva la realizzazione dell'intervento; come fosse da disattendere l'impostazione difensiva (di cui alla memoria e alla consulenza di parte prodotte) che aveva offerto una chiave di lettura della vicenda tale da ridurla a valutazioni opinabili ed errori dei funzionari comunali, non potendosi ravvisare "alcuna opinabilità nell'inclusione di un'area nella zona di piano regolatore in cui si trova inserita" (essendo questa tecnicamente rilevabile dai rilievi planimetrici) e risultando "contraria alla semplice logica comune la valutazione di incremento degli standard urbanistici espressa dal comune in relazione al progetto de quo" (posto che l'intervento edilizio comportava l'attribuzione di capacità edificatorie ad aree originariamente destinate ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico), come assumesse valore assorbente, in merito, il fatto che la situazione deficitaria degli "standard" (a seguito del realizzato programma) fosse emersa anche dagli studi effettuati dallo stesso comune di RE (studi, peraltro, significativamente non trasmessi alla Regione); come tali emergenze fossero incompatibili con la pretesa opinabilità di quanto certificato dal comune attraverso la compilazione delle "schede" da inviare alla Regione;
come una ulteriore anomalia procedimentale fosse ravvisabile nell'approvazione in via d'urgenza della convenzione con il comune senza l'acquisizione dei prescritti pareri tecnici;
come l'interesse qualificato del SA all'erogazione del finanziamento regionale - benché ne' lui nè le società da lui rappresentate ne fossero diretti beneficiari - fosse emerso in maniera inequivocabile, considerati anche gli importi miliardari dei lavori in questione (SA era consigliere e procuratore generale della SO srl e della SO srl, appaltatrici rispettivamente dell'esecuzione dell'intervento edilizio sull'area e della relativa progettazione per i corrispettivi di trentaquattro e di circa undici miliardi, in base a contratti stipulati con RI srl, subentrata nella titolarità dell'area; la convenzione con il comune era condizione per il mutuo e il prefinanziamento che la società RI, per il tramite del SA, aveva chiesto a Centrobanca: v. ordin. GIP 2.7.98). I principi giurisprudenziali testè richiamati, valgono anche con riferimento ai motivi di ricorso nn. 12) 13) 14) 15) 16) 17), le cui doglianze possono così sintetizzarsi: a) l'annotazione "dare 30 M" si spiegherebbe con i rapporti di fornitura di mobili da parte del OL;
b) le annotazioni dell'agenda SA in ordine a contatti con il LO, si spiegherebbero con le trattative intercorse per la compravendita di un appartamento;
c) la mancata confutazione delle tesi del consulente di parte, si sarebbe risolta in violazione dell'art. 606/C-E cpp;
d) la documentazione rinvenuta presso il SA (appunto manoscritto e fatture SO - RI) troverebbe agevole spiegazione nei rapporti lecitamente intercorsi fra le società; sul punto, anzi, l'interpretazione difensiva sarebbe preferibile alle apodittiche asserzioni del Tribunale (del tutto inidonee a fondare la ritenuta sussistenza di "gravi indizi"). Devesi sottolineare, infatti, come il Tribunale del riesame abbia correttamente e ineccepibilmente posto in evidenza: A) che la scritta "dare 30 M" appariva di inequivoco significato e pacifica concludenza (essendo vergata con penna dello stesso coloro della scritta "LO" posta subito sotto;
essendo vergato con penna di colore diverso il precedente appunto sull'incontro col OL a Montecarlo;
avendo il SA precisato solo in sede di interrogatorio "di dover telefonare" al LO, quale oggetto dell'annotazione); che le dichiarazioni dello stesso OL suscitavano forti perplessità in ordine alla loro attendibilità (per le ragioni diffusamente esposte alle pagg.
6-7 del provvedimento impugnato;
si vedano anche, in proposito, le considerazioni di cui all'ordin. GIP 20.7.98, anch'essa in atti); B) che la collocazione temporale e la particolarità delle condizioni di vendita ("anomale in relazione all'usuale prassi", come opportunamente evidenziato a pag. 7 Ordin. Imp.) impediva di "ridurre la transazione immobiliare.. a un autonomo affare tra privati con connesso alla vicenda per cui si procede" (anche per il "prezzo di favore", accertato dalla condivisibile consulenza tecnica fatta eseguire dal PM, e per il personale interessamento del ricorrente al fine di far ottenere al LO un mutuo a condizioni vantaggiose); C) che le spiegazioni alternative addotte dalla difesa non potevano, conseguentemente, trovare credito alcuno (quantomeno ai fini del giudizio di mera gravità indiziaria che esso tribunale era chiamato ad emettere); D) che le voci indicate negli "appunti" non trovavano alcuna plausibile giustificazione economico - contabile" diversa della predisposizione di fondi destinati a locupletare diversi soggetti" (con conseguente "indiscussa e pacifica riferibilità all'intervento edilizio oggetto del procedimento": v. in proposito anche a pag. 5 Ordin. GIP); che non era possibile confusione alcuna circa l'autonoma valenza delle tre fatture SO (per "stati di avanzamento di lavori mai risultati effettuati") rispetto a una quarta indicata dal SA e relativa a pretesi "anticipi" ricevuti dalla società RI (riguardando la dicitura "anticipi" ma sola fattura di importo diverso e non coincidente con le voci annotate;
non risultando il contratto originario da cui asseritamente sarebbe derivata la discrasia;
no apparendo credibile tanto approssimazione nella gestione di somme per miliardi di lire, se non con la predisposizione di fondi finalizzati all'ipotesi corruttiva formulata dall'accusa);
tanto più che il proposto "riesame" non poteva risolversi in una sorta di "appello anticipato" sugli ulteriori provvedimenti adottati dal GIP in sede di reiezione di istanze difensive (dai quali, comunque, non risultavano elementi favorevoli all'indagato e/o idonei a mutare le precedenti conclusioni).
In relazione al motivo di ricorso n. 18, la difesa del SA - con ampi richiami testuali della "memoria" a suo tempo presentata al Tribunale (come già per i motivi 12 - 13 -14 -16) - ha sostenuto che, avendo il segretario comunale "poteri e funzioni consultive, di collaborazione, di assistenza latu sensu intese", non sarebbe possibile attribuirgli alcuna "posizione di garanzia" (come, invece, ritenuto dal GIP); e ancora, che il Tribunale non avrebbe adeguatamente risposto alle censure proposte in sede di riesame. Si impongono, in contrario, i seguenti rilievi:
a) il GIP aveva richiamato le disposizioni di cui all'art. 53 Legge 142/90 (dando atto della intervenuta parziale abrogazione del comma
4) e all'art. 17 punto 68 Legge 15.5.97 n. 127 ("il segretario comunale.. svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti... partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione"), sottolineando come proprio in base a esse il LO avrebbe dovuto "avvertire i componenti della giunta che difettava il prescritto parere tecnico";
b) il Tribunale, a sua volta, non mancò di sottolineare opportunamente: 1) che l'omesso rilievo del "difetto di parere" da parte del LO era addirittura "macroscopico"; 2) che doveva ritenersi la sua "perdurante competenza istituzionale in materia", salvo a giungere a "uno sostanziale svuotamento di ogni rilievo della sua funzione e del suo intervento"; 3) che era pacifico e incontestato "l'esser stato (il segretario) a conoscenza del problema"; 4) che l'omissione assumeva rilievo grave proprio se "collegata alla fretta di pervenire alla delibera, alla cui predisposizione si era interessato lo stesso LO". È appena il caso di aggiungere che della necessità del "parere" era pienamente consapevole anche SA (ne è prova la già citata annotazione sull'agenda in data 5.6.98: "firma convenzione RE anche senza parere").
Le censure del ricorrente sono, dunque, da disattendere. Con il secondo dei "motivi nuovi" (atto depositato il 7.11.1998), i difensori hanno dedotto l'insussistenza del reato di cui all'art. 319 c.p. sotto un duplice profilo: 1) "quale conseguenza della legittimità della procedura amministrativa di riferimento", giacché: l'accordo di programma definitivo (sottoscritto dalla Regione e dal Comune il 18.2.9/) era conforme alla normativa e passibile di esecuzione coatta;
eventuali "concessioni e autorizzazioni" necessarie alla realizzazione (di competenza comunale) erano meri atti dovuti ad esecutivi;
conseguentemente, nel caso di specie, avrebbe potuto al più ipotizzarsi il reato di cui all'art. 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio); 2) "in relazione all'interesse pubblico sotteso al piano di intervento integrato"; immaginare un esclusivo interesse del privato alla realizzazione del PII sarebbe errato, non potendosi disconoscere l'esistenza di un significativo interesse pubblico nei tratti portanti dell'operazione in questione.
Le tesi proposte non sono condivisibili.
Occorre ricordare che la distinzione tra le fattispecie di cui agli artt. 318 e 319 c.p. risiede nel fatto che, nel primo caso, attraverso l'accordo corruttivo si realizza una violazione del principio di correttezza e del dovere di imparzialità del pubblico ufficiale, senza che però la parzialità si trasferisca sull'atto (che resta l'unico possibile per attuare l'interesse pubblico), mentre nel secondo caso la parzialità si rivela nell'atto segnandolo di connotazioni privatistiche, perché formato nell'interesse (esclusivo o prevalente) del privato corruttore, e rendendolo pertanto illecito e contrario ai doveri di ufficio (Cass. VI, 23.9.98, Gallo e altri); ciò che caratterizza la c.d. "corruzione propria", infatti, è l'asservimento della funzione per denaro agli interessi dei privati (Cass. VI, 14.7.98, Nottola e altri); ne consegue che la corrispondenza dell'atto ai requisiti di legge non esclude il predetto asservimento, con l'avvertenza chela violazione del dovere di imparzialità deve essere intesa come "inottemperanza non generica ma specifica", inerente al contenuto e alle modalità dell'atto da compiere;
circostanza che ricorre in ogni modo quando, per l'indebita retribuzione, il pubblico ufficiale scelga tra una pluralità di determinazioni volitive quella che assicura il maggior beneficio al privato al solo fine di favorirlo, divenendo l'interesse privato il motivo dell'atto oltreché del comportamento (Cass. VI, 10.3.98, Milana). Nel caso di specie fu correttamente ipotizzata la violazione dell'art. 319 c.p., giacché al SA fu contestato di aver "promesso e dato del denaro" al LO (e ad altri soggetti non identificati) per "compiere e far compiere atti contrari ai doveri d'ufficio", giustamente ravvisati nella "assicurazione di un trattamento preferenziale", in violazione del principio di imparzialità (anche con riferimento all'acquisizione dei prescritti pareri), "nei tempi e nelle modalità di svolgimento della procedura di approvazione da parte della giunta comunale dello schema di convenzione tra Comune di RE e società RI srl, relativo all'intervento di edilizia convenzionata compreso nel P.I.I. via Madonnina".
La puntualità e specifica della contestazione delle anomalie riscontrate (compiutamente e diffusamente indicate dai giudici del merito), consentono di escludere che nel caso di specie possa riconoscersi rilevanza alle pure apprezzabili argomentazioni svolte dalla difesa in tema di "conformità alla normativa vigente dell'accordo di programma definitivo fra Regione e Comune di RE";
devesi, conseguentemente, escludere anche qualsiasi possibilità di ravvisare nella fattispecie soltanto (al più) un'ipotesi di "corruzione impropria" (ex art. 318 c.p.). Non pare revocabile in dubbio, d'altro canto, che il comportamento illecito ipotizzato fosse finalizzato - prevalentemente, se non addirittura esclusivamente - a favorire gli interessi del SA (assicurando a costui il massimo beneficio possibile), rispetto al pur sussistente interesse pubblico alla realizzazione di un (corretto) intervento di edilizia convenzionata.
Le considerazioni fin qui svolte consentono di ritenere, conclusivamente, che il Tribunale di Milano abbia fornito una motivazione congrua, esauriente, immune da vizi logico - giuridici, su ciascuno dei punti sottoposti al suo esame (nei limiti - ovviamente - di quanto allo stesso Tribunale richiesto in sede di procedimento cautelare); e che la difesa del ricorrente, per contro, si sia limitata a riproporre in sede di legittimità questioni e/o problemi non rilevanti, o che comunque i giudici del merito avevano già correttamente affrontato e risolto.
Il ricorso proposto nell'interesse di AB SA dev'essere dunque rigettato, ed esso ricorrente dev'essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 1999