Sentenza 24 ottobre 2013
Massime • 1
Ai fini del sequestro funzionale alla confisca dei beni di un'azienda amministrata da un soggetto indagato del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, occorre dimostrare una correlazione tra i cespiti e l'ipotizzata attività illecita del soggetto agente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2013, n. 47080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47080 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2013 |
Testo completo
47 0 8 0/ 1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/10/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA LUIGI LANZADott. - Consigliere - N. 1594 Dott. GUGLIELMO LEO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. GIORGIO FIDELBO N. 27181/2013 - Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO -- Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UE GI N. IL 09/03/1963 NT ON N. IL 19/08/1966 avverso l'ordinanza n. 57/2013 TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA, del 08/04/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GI VOLPE chu he concluso per l'inammissibilità dei ricorsi - Uditqildifensori Avv. MiRNA RASCHI, per entrambi i ricorrenti L l' Avv. GIULIO GASPARRO, fine Il UE chu hanno concluso four l'ascoglimento del ricorso, ли RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4-8 aprile 2013 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. di quel Tribunale in data 19 marzo 2013 ai sensi degli artt. 321, comma 2, c.p.p. e 240-416-bis, comma 7, c.p., in relazione all'azienda agricola della terza interessata TA NI, coniuge di ER GI, ritenuto l'effettivo gestore della stessa e sottoposto ad indagine per il reato associativo di cui agli art. 416-bis, commi 1-6, c.p. e 3-4 della L. n. 146/2006 (capo sub A), oltre che per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110-513-bis, commi 1 e 2, c.p. e 7 della L. n. 203/91(capo sub B), avendo egli instaurato con la "cosca TE operante in Melito Porto Salvo ed altre zone della provincia reggina in epoca antecedente e prossima al 2005 e sino alla data odierna -uno stabile rapporto collusivo in forza del quale veniva protetto ed aiutato ad acquisire appalti ed a svolgere la sua attività attraverso la mediazione della predetta organizzazione, cui venivano in cambio assicurati rilevanti vantaggi economici.
2. Nell'interesse di ER GI e di TA NI hanno proposto ricorso per cassazione i rispettivi difensori di fiducia, impugnando la su indicata ordinanza del Tribunale del riesame e prospettando due motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto.
2.1. Violazione di legge e carenze motivazionali ex art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e), c.p.p., in relazione agli artt. 321 e 125, comma 3, c.p.p., con riferimento alla posizione della titolare dell'azienda, TA NI, quale terza interessata e non indagata, in ragione dell'assoluta mancanza di motivazione del decreto di sequestro preventivo, nonostante la specifica censura difensiva al riguardo formulata nei motivi di riesame.
2.2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per quel che attiene alla posizione del ER, con riferimento ai profili del fumus commissi delicti, del collegamento con l'azienda agricola della TA e dell'individuazione del "profitto inteso come vantaggio economico". Sebbene si riconosca, per un verso, l'inesistenza nell'ampio materiale intercettativo di un qualsiasi diretto riferimento all'affiliazione, per altro verso contraddittoriamente si afferma, quanto al ER, l'emersione di fatti che "sul piano logico" inducono a ritenerne l'intraneità alla "cosca TE. Si fa riferimento, inoltre, ad un incontro avvenuto con esponenti di spicco delle cosche Iamonte e TI per discutere della gestione degli appalti pubblici, senza precisare, tuttavia, il contenuto della relativa discussione, e nonostante il decreto di sequestro preventivo faccia riferimento, in contraddizione con l'asserto del Tribunale, al fatto che in Melito Porto Salvo, 1 ли diversamente da altre zone, vigeva la regola dell'assoluta libertà delle gare, salvo l'obbligo del successivo pagamento di una percentuale da parte dei singoli imprenditori. Ulteriori lacune motivazionali investono poi l'esplicazione di "prestazioni diffuse" di cui il sodalizio criminoso si avvantaggerebbe, tenuto conto del fatto che vi è un solo appalto, peraltro di mediocre importo, vinto dall'azienda agricola di TA NI, per il mantenimento del verde pubblico all'interno della villa comunale. Un'assoluta mancanza di motivazione, infine, si riscontra quanto all'aspetto, specificamente sollevato dinanzi al Tribunale ed evidentemente di centrale rilievo nella vicenda in esame, del "profitto inteso come vantaggio economico", pur essendo, l'azienda agricola gestita dai ricorrenti, ritenuta funzionale e/o strumentale alla commissione dei reati di cui ai capi sub A) e B). CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
4. Con riferimento alla posizione di TA NI, ritenuta la titolare formale dell'azienda agricola sottoposta a sequestro, non sono state chiaramente esplicitate nell'impugnato provvedimento le ragioni giustificative dell'imposizione del vincolo cautelare reale, che dovranno essere conseguentemente articolate in ossequio al quadro delle regulae iuris da questa Suprema Corte dettate con riferimento al giudizio di riesame delle misure cautelari reali, allorquando ha statuito che, pur essendo precluso il sindacato sul merito dell'azione penale, il giudice deve verificare la sussistenza del presupposto del "fumus commissi delicti" attraverso un accertamento concreto, basato sulla indicazione di elementi dimostrativi, sia pure sul piano indiziario, della sussistenza del reato ipotizzato (Sez. 6, n. 35786 del 21/06/2012, dep. 18/09/2012, Rv. 254394; Sez. 5, n. 18078 del 26/01/2010, dep. 12/05/2010, Rv. 247134). E' dunque necessario che il giudice valuti il fumus in concreto, cioè verificando in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali ritenga esistente in concreto il reato configurato e la conseguente possibilità di sussumere questa fattispecie in quella astratta (Sez. un., 29 gennaio 2003, n. 12878, PM in proc. Innocenti;
Sez. III, 27 gennaio 2000, n. 414, Cavagnoli;
Sez. III, 1° luglio 1996, n. 2863, Chiatellino;
Sez. III, 29 novembre 1996, n. 4112, Carli).
5. Con riferimento alla posizione del ER, inoltre, il Tribunale del riesame, pur avendo dato contezza delle ragioni che lo hanno indotto a ritenere la sussistenza del fumus del reato associativo di cui al capo sub A) - laddove, segnatamente, ha posto in rilievo la circostanza della sua partecipazione ad un incontro con esponenti di spicco di talune consorterie locali, riunitisi per discutere di illeciti affari legati alla gestione degli appalti pubblici, ovvero il fatto, 2 ли emerso dall'intercettazione ambientale di un colloquio intercorso fra i coindagati UL e OD NN (cl. '71), che egli sia stato preso in considerazione quale possibile "successore" dello stesso OD, in una funzione e con compiti tali da non poter essere assegnati ad un soggetto non intraneo al sodalizio criminale in esame non ha esplicitato con chiarezza quali siano gli elementi dimostrativi, sia pure sul piano indiziario, della sussistenza del reato ipotizzato nel capo sub B), facendosi riferimento, con asserzioni del tutto apodittiche e solo genericamente formulate, ad un'attività agevolatrice esplicatasi attraverso non meglio specificate "prestazioni diffuse", ovvero all'esercizio di un potere di intimidazione riguardo alla gestione delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, le cui forme ed attività di condizionamento non vengono in concreto precisate, neanche riguardo agli elementi storico-fattuali ritenuti sintomatici della rilevanza espressamente attribuita all'unico episodio ivi menzionato, ossia quello inerente all'aggiudicazione dell'appalto per la manutenzione ordinaria della villa comunale. Con riguardo alla gestione di fatto dell'azienda agricola su indicata, che si ipotizza esercitata dal ER quale suo reale dominus, occorre altresì rilevare che l'attività di amministratore svolta da un soggetto indagato del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso non è sufficiente, di per sé, a far ritenere che i beni oggetto dell'amministrazione siano stati provento di delitti, ovvero finanziati con provento di delitti, ben potendo l'attività delittuosa attribuita all'indagato essere separata da quella lecitamente svolta. Ai fini della confiscabilità dei beni in questione è necessario, dunque, che sia positivamente dimostrata una qualsivoglia correlazione (come, ad esempio, la contitolarità delle quote societarie, la comproprietà dei beni, l'assunzione da parte di terzi delle indicate qualità per conto dell'indagato, ecc.) tra i beni medesimi e l'attività illecita attribuita all'indagato del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 3392 del 16/07/1993, dep. 23/09/1993, Rv. 195180). Un criterio direttivo, quello or ora enunciato, che presuppone il rigoroso accertamento, e la correlativa congrua indicazione, della presenza di concreti e significativi elementi di collegamento fra la gestione dell'azienda che si intende porre sotto sequestro e l'ipotizzata appartenenza ad un sodalizio criminale di stampo " 'ndranghetistico", ma la cui sostanza non risulta in alcun modo osservata nel tessuto argomentativo dell'impugnato provvedimento, ivi prospettandosi, con affermazioni solo generiche, una relazione di strumentalità e funzionalità della società gestita dal ER e dalla TA alla commissione dei reati di cui ai capi sub A) e B).
6. S'impone, conseguentemente, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, per una nuova deliberazione che affronti i punti critici sopra evidenziati, colmando le relative lacune motivazionali ed uniformandosi ai principii di diritto stabiliti in questa Sede. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att., c.p.p. . de
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., c.p.p.. Così deciso in Roma, lì, 24 ottobre 2013 Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Gaetano De AmicisHuven dr. Luigi Lanza кошче DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 NOV 2013 A IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E R P Piera Esposito U S