Sentenza 24 gennaio 2014
Massime • 1
Ai fini del sequestro funzionale alla confisca del patrimonio di un'azienda amministrata da un soggetto indagato del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, occorre dimostrare una correlazione, specifica e concreta, tra la gestione dell'impresa alla quale appartengono i beni da sequestrare e le attività riconducibili all'ipotizzato sodalizio criminale, non essendo sufficiente, di per sé, il riferimento alla sola circostanza che il soggetto eserciti le funzioni di amministrazione della società.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/01/2014, n. 6766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6766 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 24/01/2014
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 161
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 38054/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.D. COSTRUZIONI S.R.L.;
avverso l'ordinanza n. 63/2013 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 13/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. MORACE Carlo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'11-13 aprile 2013 il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato il riesame proposto da S.D. Costruzioni s.r.l. di DI CO e DI VE avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. di quel Tribunale in data 14 marzo 2013 con riferimento all'intero patrimonio aziendale della società, sul presupposto della sua diretta riconducibilità alla organizzazione criminale denominata "cosca IA", operante in Melito Porto Salvo ed in altre zone della provincia reggina in epoca antecedente e prossima al 2005 e sino alla data odierna.
2. Nell'interesse della predetta società, intestata a soggetti non indagati, il difensore ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame, deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 321 c.p.p., art. 240 c.p., art. 416 bis c.p., comma 7, per essere stata omessa la necessaria verifica sulla stabilità dei rapporti intercorsi con l'associazione mafiosa e sulla riconducibilità a quest'ultima.
Il Tribunale, inoltre, nulla dice sul carattere eventualmente fittizio dell'intestazione delle quote ai ricorrenti, ne' può ritenersi sufficiente un singolo episodio di interessamento del DI VA in merito al rilascio di una concessione edilizia per poter inferire che la società si trova nella costante disponibilità della predetta associazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
4. Con riguardo alla gestione di fatto della su indicata impresa di costruzioni edili, che si ipotizza esercitata dall'indagato DI VA, fratello di DI VE e reale dominus della società, operante sulla scorta delle direttive impartite da GO IA, all'epoca in cui quest'ultimo era "reggente" la cosca su menzionata, deve rilevarsi come l'attività di amministratore svolta da un soggetto indagato del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso non sia sufficiente, di per sè, a far ritenere che i beni oggetto dell'amministrazione siano stati provento di delitti, ovvero finanziati con provento di delitti, ben potendo l'attività delittuosa attribuita all'indagato essere separata da quella lecitamente svolta.
Ai fini del sequestro e della successiva confisca dei beni in questione è necessario, infatti, che venga positivamente dimostrata una qualsivoglia correlazione (come, ad esempio, la contitolarità delle quote societarie, la comproprietà dei beni, l'assunzione da parte di terzi delle indicate qualità per conto dell'indagato, ecc.) tra i beni medesimi e l'attività illecita attribuita agli indagati del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (Sez. 1^, n. 3392 del 16/07/1993, dep. 23/09/1993, Rv. 195180). Secondo la giurisprudenza di legittimità, invero, il sequestro preventivo di un bene è legittimo se vi sia una relazione specifica e stabile tra detto bene e la realizzazione dell'illecito, si da evidenziare al riguardo l'esistenza di un rapporto connotato da elementi strutturali: la dimostrazione dell'esistenza di tale rapporto è necessaria anche in caso di confisca obbligatoria, come quello previsto dall'art. 416 bis c.p., comma 7, in quanto la obbligatorietà della confisca non comporta alcuna presunzione sotto il profilo della strumentalità delle cose che si intendono assoggettare ad un vincolo cautelare reale (da ultimo, v. Sez. 6^, n. 27750 del 21/05/2012, dep. 12/07/2012, Rv. 253113). Un criterio direttivo, quello or ora enunciato, che presuppone il rigoroso accertamento, e la correlativa congrua indicazione, della presenza di concreti e significativi elementi di collegamento fra la gestione dell'azienda che si intende porre sotto sequestro e le attività riconducibili all'ipotizzata associazione criminale di stampo "'ndranghetistico", ma il cui contenuto sostanziale non risulta in alcun modo osservato nel tessuto argomentativo dell'impugnato provvedimento, ivi prospettandosi, con affermazioni solo generiche, l'esistenza di una relazione di strumentalità e funzionalità della società alla commissione dell'ipotizzato delitto associativo.
Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata sembra limitarsi a fare riferimento, con enunciazioni del tutto generiche ed assertive, ad un isolato episodio di interessamento del DI riguardo al rilascio di un'autorizzazione paesaggistica, ad elementi basati sulle relazioni familiari, ovvero alla prospettata assenza - durante una conversazione oggetto di intercettazione ambientale intercorsa con altro indagato, il RA PP - della libertà di scelta di un'impresa cui appaltare i lavori nel contesto territoriale di riferimento.
La motivazione, tuttavia, così impostata, è meramente apparente, poiché il Tribunale non può limitarsi ad affermare apoditticamente la natura di corpo del reato o di cosa pertinente al reato, ma deve specificare, sulla base dei criteri sopra indicati, ed in relazione ai diversi beni o alle diverse categorie di beni sequestrati, quale sia il loro vincolo di pertinenzialità rispetto ai reati ipotizzati (Sez. 3^, n. 12107 del 18/11/2008, dep. 19/03/2009, Rv. 243393).
5. S'impone, conseguentemente, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, per una nuova deliberazione che affronti i punti critici sopra evidenziati, colmando le relative lacune motivazionali ed uniformandosi ai principii di diritto stabiliti in questa Sede.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2014