Sentenza 18 novembre 1998
Massime • 2
Non sussiste incompatibilità tra la ritenuta appartenenza ad associazione mafiosa e l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, contestata relativamente ai reati-fine realizzati. E invero non v'è necessaria coincidenza, che possa giustificare l'assorbimento dell'ambito di operatività di detta norma in quello dell'art. 416-bis cod. pen., perché da un lato anche il non associato a sodalizi criminosi può agire con metodi mafiosi o sfruttare comunque la situazione ambientale da tali sodalizi realizzata, dall'altro l'associato non necessariamente deve avvalersi della forza intimidatrice dell'organizzazione di appartenenza, neanche per realizzare i reati-fine.
È inammissibile la rinuncia all'impugnazione (nella specie ricorso per cassazione) formulata dal difensore, trattandosi di facoltà che spetta personalmente al ricorrente. (Fattispecie nella quale, peraltro, la S.C. ha ritenuto che le ragioni prospettate dal rinunciante - sopravvenuta carenza di interesse per revoca, frattanto intervenuta, della custodia cautelare - erano infondate per persistenza dell'interesse in relazione al diritto alla riparazione a norma dell'art. 314 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/1998, n. 5711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5711 |
| Data del deposito : | 18 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 18.11.1998
1. Dott. Vito LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni MACRÌ Consigliere N. 5711
3. " Paolo BARDOVAGNI Cons.relatore REGISTRO GENERALE
4. " Giorgio SANTACROCE Consigliere N. 25516/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) LE AN EZ, n. 29.9.1959 a Carmiano;
2) CA NI, n. 27.7.1976 a Lecce;
3) HI AN, n. 10.6.1976 a Lecce;
4) HI AN AM, n. 23.2.1974 a Monteroni avverso l'ordinanza in data 8.4.1998 del Tribunale di Lecce Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni Udite le conclusioni del P.M., dott. Eduardo SCARDACCIONE, che chiede il rigetto dei ricorsi
O S S E R V A:
Con ordinanza in data 8.4.1998 il Tribunale di Lecce, in sede di riesame, confermava il provvedimento impositivo della custodia in carcere emesso il 13.3.1998 dal G.I.P. in sede nei confronti di LE AN EZ, CA NI, HI AN e AN AM, indagati per partecipazione ad associazione di tipo mafioso, concorso in furto continuato e pluriaggravato di autovetture e in estorsione continuata ed aggravata, tentata e consumata. I fatti di cui al procedimento erano avvenuti in Monteroni;
qui, mediante intercettazione delle conversazioni effettuate presso quattro cabine telefoniche, riprese filmate ed appostamenti, si era accertata la sistematica commissione di furti di autovetture seguiti da telefonate estorsive ai proprietari, fatte da persone del luogo con analoghe modalità (43 episodi in 40 giorni). I telefonisti ed i loro accompagnatori, pur alternandosi, erano tutti coinvolti in più episodi, come accertato anche per lo CA e per i fratelli HI. Se ne desumeva l'esistenza di un'organizzazione operante con sistematicità, cui erano collegati degli esattori (residenti sul posto o nelle località vicine), pregiudicati che venivano indicati alle vittime per il pagamento del "riscatto", spesso sotto esplicita minaccia, in difetto, di incendio delle autovetture. L'associazione per delinquere così individuata rivestiva, secondo il giudice del riesame, caratteristiche mafiose, come desumibile anche da dichiarazioni rese in altro procedimento ed acquisite agli atti da parte di LL SA e NT SA, i quali avevano rivelato l'esistenza ed il predominio in Monteroni di una filiazione della "sacra corona unita" facente capo a OR IO, di cui gli stessi dichiaranti erano membri. Essi avevano anche delineato la struttura dell'organizzazione, dedita alle estorsioni, indicando e riconoscendo in fotografia vari soggetti che gravitavano nel suo ambito;
molti di costoro erano coinvolti nei fatti ora oggetto di indagine, sicché poteva stabilirsi una continuità fra l'attuale organizzazione e il "clan" OR. In ogni caso, il gruppo attualmente operante aveva pienamente realizzato la condizione di omertà e di intimidazione dell'ambiente sociale, tanto che la maggior parte delle vittime, attenendosi talora ad esplicite richieste fatte nel corso delle telefonate estorsive, non aveva denunciato i furti subiti, ne' aveva collaborato con gli inquirenti anche dopo l'arresto dei responsabili (nelle edicole della zona, fra il altro, non erano neppure state esposte le "locandine" con le foto degli arrestati).
Quanto alle individuali posizioni degli indagati, l'inserimento dei HI e dello CA nel contesto associativo emergeva dalla ripetuta partecipazione, con ruoli intercambiabili, a numerosi episodi estorsivi. Il LE, abitante a Novoli, era indicato dal LL e dal NT come legato al "clan OR", dedito ad estorsioni e incaricato della custodia delle armi del gruppo. Le due dichiarazioni accusatorie erano convergenti e intrinsecamente attendibili, in quanto basate su fonti di conoscenza interne all'associazione e riscontrate veritiere su vari particolari. Su tale sfondo, il IT doveva essere individuato per l'"EZ di Novoli" designato come esattore della somma versata da una delle vittime delle estorsioni.
Le esigenze cautelari erano presunte ex art. 275, co. 3, C.P.P., ne' emergevano elementi in contrario, data l'irrilevanza delle ammissioni, generiche e parziali, dello CA e dei HI su fatti già accertati e dell'esistenza di attività lavorative lecite, non incompatibili con le condotte criminose.
Ricorrono per cassazione lo CA e, separatamente ma con motivi sostanzialmente comuni, i fratelli HI. Denunciano concordemente, sotto più profili, carenza di motivazione sugli indizi di colpevolezza in ordine alla contestata partecipazione ad associazione mafiosa. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non erano state valutate sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, e comunque si riferivano alla vicinanza o affiliazione di alcuni partecipi ai fatti al "clan OR" e alla "sacra corona unita", sodalizi ormai dissolti a seguito di arresti e dissociazioni;
nè indicavano uno specifico ruolo o contributo degli incolpati. Quanto alle modalità di realizzazione dell'intimidazione, esse erano quelle intrinseche al reato di estorsione e la loro eco nell'ambiente derivava solo dal ripetersi degli episodi, non dalla forza del vincolo associativo. Erano state comunque travisate le risultanze delle indagini, perché dai colloqui telefonici risultava che molte delle vittime delle estorsioni si erano ribellate o avevano patteggiato ed imposto il prezzo del "riscatto". Su tali rilievi, oggetto di specifiche doglianze, non si era soffermato il provvedimento impugnato.
Viene altresì denunciata violazione dell'art. 7 D.L. 13.5.1991 n.152 e carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante da detta norma contemplata, che non può essere valutata a carico dell'associato il quale ponga in essere reati-fine del sodalizio, valendosi di quelle condizioni di intimidazione ed omertà che già integrano il reato associativo.
Infine, l'incensuratezza e l'intervenuta confessione rendevano superflua la custodia cautelare a fini investigativi ed escludevano il pericolo di reiterazione degli illeciti.
L'impugnazione proposta nell'interesse del LE denuncia violazione degli artt. 416 bis, 624, 625 C.P., 7 D.L. n. 152/1991 ed illogicità di motivazione, anzitutto perché l'ipotesi associativa, peraltro, basata su mere congetture, non poteva essere ulteriormente connotata della tipologia mafiosa, in quanto gli unici fattori di intimidazione erano costituiti dalla minaccia di danneggiamento o distruzione dei veicoli sottratti, inerente alla realizzazione delle estorsioni;
la mancata denuncia era logicamente riconducibile alla modesta entità del danno subito, essendo i furti ed i compensi richiesti per la restituzione relativi a vetture di non elevato valore. Nè era plausibile il collegamento con un'organizzazione criminale ormai da tempo dissolta.
Quanto alla personale Posizione del LE, questi, non residente nel luogo ove operava la pretesa e coinvolto in un associazione solo episodio di estorsione (peraltro in base ad una dubbia identificazione) non era neppure personalmente conosciuto dai telefonisti, ne' era logicamente sostenibile l'ipotesi dei giudici di merito che tale assodata ignoranza derivasse dal loro basso grado all'interno del gruppo criminale. In ogni caso, nulla risultava circa un permanente, e non estemporaneo, legame dell'indagato con l'organizzazione, ne' circa la volontaria e consapevole adesione ai fini di essa.
Dovevano altresì essere escluse le esigenze cautelari, sia sotto il profilo della tutela della prova, sia sotto quello del pericolo di fuga. Nè i remoti e modesti precedenti del soggetto autorizzavano l'affermazione di un pericolo di ricaduta nel reato, dovendosi escludere. con la connotazione mafiosa degli illeciti, la correlativa presunzione.
I ricorsi sono infondati. Il complessivo quadro probatorio sopra descritto delineava certamente, con deduzione logico-induttiva, una serie di indici rivelatori dell'esistenza di un sodalizio criminoso;
quanto alla partecipazione ad esso dei ricorrenti, deve ribadirsi che, pur sussistendo assoluta autonomia fra il delitto associativo ed i reati-fine, gli elementi certi relativi al concorso nei fatti estorsivi costituenti i delitti-fine, programmati dall'associazione ed effettivamente realizzati, possono essere influenti sul piano probatorio nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo ed all'inserimento del soggetto nel sodalizio in specie quando - come nel caso concreto ricorrano elementi che dimostrino il tipo di criminalità, le caratteristiche dei singoli reati, le concrete modalità di esecuzione e quando la pluralità delle condotte poste in essere in un ristretto lasso di tempo con analoghe modalità e dalle stesse persone dimostri la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti fra gli associati e perciò la rilevanza del contributo al mantenimento in vita della struttura e al perseguimento degli scopi associativi.
Quanto alla configurazione del sodalizio come associazione di tipo mafioso, va rilevato che il delitto di cui all'art. 416 bis C.P. è caratterizzato da una condotta multipla e di natura mista, nel senso che è necessario che l'associazione, dotata di un'organizzazione stabile e permanente, abbia conseguito nell'ambiente circostante una reale capacità di intimidazione e che gli aderenti si siano valsi in modo effettivo di tale carica intimidatoria e della derivata condizione di assoggettamento e di omertà all'esterno al fine di realizzare il loro programma criminoso, venendo i terzi, nei cui confronti si dirige l'azione delittuosa, a trovarsi per effetto della diffusa convinzione della loro esposizione ad un concreto pericolo, in uno stato di soggezione di fronte alla forza intimidatrice del vincolo associativo (situazione non esclusa quando, per la particolare fermezza di taluno, tale forza non operi in singoli episodi - cfr. Cass., Sez. I, 2.9.1994, Pulito ed altri). Nel caso di specie il giudice del riesame ha, con valutazione non illogica delle acquisizioni investigative, desunto la sussistenza di entrambi gli elementi caratterizzanti l'associazione mafiosa dalla preesistenza di una condizione di diffusa intimidazione riferibile ad altro sodalizio criminale, sulla quale si era innestata l'attività del nuovo gruppo in parte coincidente anche nell'elemento personale, e da concreti sintomi quali la non collaborazione di gran parte delle vittime pur dopo la scoperta e l'arresto dei sodali e la "censura" esercitata dai giornalai sulle notizie dell'operazione di polizia. D'altra parte, la capacità di intimidazione dell'associazione criminale, che investe l'intero ambiente sociale senza necessità di ulteriori attività intimidatorie rivolte al singolo, è distinta per contenuto, fonte e modalità di realizzazione dalla specifica minaccia attraverso la quale si realizza il reato-fine di estorsione, sicché ben è configurabile il concorso fra le due figure criminose. Nè è ravvisabile la dedotta incompatibilità tra la ritenuta appartenenza all'associazione mafiosa e l'aggravante di cui all'art.7 D.L. n. 152/1991, contestata relativamente ai reati-fine realizzati. Infatti, non vi è necessaria coincidenza, che possa giustificare l'assorbimento dell'ambito di operatività di detta norma in quello dell'art. 416 bis C.P., perché da un lato anche il non associato a sodalizi criminosi può agire con metodi mafiosi o sfruttare comunque la situazione ambientale da tali sodalizi realizzata, dall'altro l'associato non deve necessariamente avvalersi della forza intimidatrice dell'organizzazione di appartenenza neppure per realizzare i reati-fine (si pensi a delitti occasionalmente posti in essere fuori dell'area di ordinaria operatività del sodalizio) (cfr. Cass., Sez. II, 20.10.1993, P.M. in proc. Auddino;
Sez. I 13.4.1994, Torcasio;
13.6.1997, D'Amato e altri;
16.7.1997, P.M. in proc. Fragnoli).
Quanto alle esigenze cautelari il giudice del riesame ha correttamente ravvisato, sulle argomentazioni in premessa, la presunzione di cui al co. 3 dell'art. 275 C.P.P. e ritenuto, con congrua motivazione, l'insussistenza di elementi tali da escluderla. Riguardo al ricorso del AL va infine osservato che, pur denunciando (anche) la violazione degli artt. 624 e 625 C.P., nessuna censura muove in concreto circa l'addebito di concorso in furto. Con dichiarazione pervenuta per facsimile il giorno precedente l'udienza camerale dinanzi a questa Corte il difensore ha formulato rinuncia all'impugnazione (cui non è legittimato, trattandosi di facoltà che spetta personalmente al ricorrente) sul presupposto di una sopravvenuta carenza di interesse a seguito di revoca della misura custodiale (interesse che invece persiste, essendo in questione la legittimità della restrizione subita, che potrebbe dar luogo a riparazione ex art. 314 C.P.P. - cfr. in proposito Cass., Sez. Un.28.7.1994, Buffa). I ricorsi vanno perciò respinti.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria. Copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, co. 1 ter, delle norme di attuazione del Codice di procedura penale. Così deciso in Roma, il 18 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 1999