Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/1998, n. 5711
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Sentenza 18 novembre 1998

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Non sussiste incompatibilità tra la ritenuta appartenenza ad associazione mafiosa e l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, contestata relativamente ai reati-fine realizzati. E invero non v'è necessaria coincidenza, che possa giustificare l'assorbimento dell'ambito di operatività di detta norma in quello dell'art. 416-bis cod. pen., perché da un lato anche il non associato a sodalizi criminosi può agire con metodi mafiosi o sfruttare comunque la situazione ambientale da tali sodalizi realizzata, dall'altro l'associato non necessariamente deve avvalersi della forza intimidatrice dell'organizzazione di appartenenza, neanche per realizzare i reati-fine.

È inammissibile la rinuncia all'impugnazione (nella specie ricorso per cassazione) formulata dal difensore, trattandosi di facoltà che spetta personalmente al ricorrente. (Fattispecie nella quale, peraltro, la S.C. ha ritenuto che le ragioni prospettate dal rinunciante - sopravvenuta carenza di interesse per revoca, frattanto intervenuta, della custodia cautelare - erano infondate per persistenza dell'interesse in relazione al diritto alla riparazione a norma dell'art. 314 cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/1998, n. 5711
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5711
    Data del deposito : 18 novembre 1998

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