Sentenza 5 febbraio 2013
Massime • 1
La sanzione dell'inutilizzabilità per le acquisizioni tardive - le quali devono costituire oggetto di specifica deduzione e documentazione - riguarda solo gli atti di indagine del P.M. e non gli elementi di prova acquisibili indipendentemente da qualsivoglia impulso della pubblica accusa. Ne consegue che detta sanzione non riguarda l'incidente probatorio, il quale non è atto di indagine ma mezzo di acquisizione anticipata della prova, il cui espletamento non è correlato a termini perentori, trattandosi dell'assunzione anticipata di prove non rinviabili al dibattimento, indispensabili per l'accertamento dei fatti e preordinati a garantire l'effettività del diritto alla prova, altrimenti irrimediabilmente perduto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2013, n. 15844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15844 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 05/02/2013
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 368
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 34384/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.D. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 4469/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 02/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 2 dicembre 2011, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sondrio del 29 marzo 2011 che aveva condannato M.D. per i reati di sequestro di persona e di corruzione di minorenne in danno del figlio minore M.R. .
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:
a) una violazione delle norme di legge processuali, con particolare riferimento all'esecuzione di un incidente probatorio oltre il termine di durata massima delle indagini preliminari, con relativa inutilizzabilità dell'eseguito accertamento;
b) la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità sulla base delle risultanze processuali;
c) una violazione di legge per la mancata assunzione di una perizia psicodiagnostica sulla personalità del minore e sui suoi genitori. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è da rigettare.
2. In primo luogo perché il ricorrente non si discosta grandemente da quanto già ha formato oggetto dei motivi di appello che sono stati disattesi dalla Corte territoriale con motivazione del tutto logica.
3. Secondariamente e con riferimento al primo motivo di rito, si osserva come le Sezioni Unite Penali di questa Corte abbiano affermato che il termine di durata delle indagini preliminari decorra dalla data in cui il Pubblico Ministero abbia iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al Giudice per le indagini preliminari sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art.407 c.p.p., comma 3, fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del Magistrato del P.M. che abbia ritardato l'iscrizione (v. Cass. Sez. Un. 24 settembre 2009 n. 40538 ). Ciò che rileva è, dunque, la formalizzazione dell'iscrizione del nominativo della persona, che rappresenta l'unico ancoraggio per determinare con certezza la durata delle indagini preliminari. Si deve, dunque, concludere che, anche ai fini della previsione di cui all'art. 407 c.p.p., la decorrenza del termine delle indagini preliminari vada calcolata dalla formale iscrizione, nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., delle generalità della persona cui il reato stesso sia stato attribuito.
Nella specie, il ricorrente ha omesso di indicare il termine dianzi evidenziato essendosi limitato, genericamente, a riferire di un'iscrizione nel registro delle "notizie di reato" e non del nominativo dell'indagato, avvenuta nel mese di ottobre 2006 (v. pagina 2 del ricorso) e non potendo questa Corte, Giudice della legittimità, compulsare gli atti di causa non è dato sapere se corrisponda o meno al vero l'asserzione circa l'effettuazione dell'incidente probatorio al di là del limite temporale di legge. Non compete, invero, alla Corte di Cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (v. Cass. Sez. Un. 16 luglio 2009 n. 39061 ). A ciò può aggiungersi come la presenza del difensore dell'indagato all'effettuazione dell'incidente probatorio e senza espressione di alcuna eccezione sul punto della violazione dei (imiti temporali sia valsa, in ogni caso, a sanare la pretesa inammissibilità dell'effettuazione dell'incidente stesso.
Inoltre, il divieto, previsto dall'art. 407 c.p.p., comma 3, di utilizzazione degli atti di indagine eseguiti dopo la scadenza del termine di durata delle stesse, stabilito dall'art. 405 c.p.p., comma 2 o di quello eventualmente prorogato, riguarda solo gli atti di indagine compiuti dal P.M., e, quindi, non è riferibile ad elementi di prova la cui acquisizione sia avvenuta per fatti di terzi, indipendentemente da qualsiasi impulso della pubblica accusa. Infatti, come correttamente affermato dalla Corte territoriale l'incidente probatorio non è un atto d'indagine bensì un mezzo di acquisizione anticipata della prova, per cui non può essere posto in correlazione con termini perentori per il suo espletamento. Invero, adeguandosi all'interpretazione datane dal Giudice delle leggi (v. Corte Costituzionale, 10 marzo 1994 n. 77 ) questa Corte, a sua volta, ha sottolineato come l'istituto dell'incidente probatorio fosse preordinato a consentire alle parti principali l'assunzione delle prove non rinviatali al dibattimento e cioè di quelle che, alla luce della elencazione all'epoca contenuta nell'art. 392 c.p.p., "si prevede che non siano differibili al dibattimento per le condizioni della persona da esaminare o perché soggette a perdita di genuinità...o perché il loro oggetto è inevitabilmente esposto a modificazione...o perché ricorrono particolari ragioni di urgenza...o, infine, perché il loro rinvio pregiudicherebbe la concentrazione del dibattimento" (v. Cass. Sez. 2, 15 febbraio 2007 n. 10498 ). Dunque, "l'assunzione anticipata della prova" si appalesa in simili ipotesi indispensabile per l'acquisizione al processo di elementi necessari all'accertamento dei fatti e per garantire l'effettività del diritto alla prova, che sarebbe altrimenti irrimediabilmente perduta.
4. Quanto al secondo motivo, come ribadito costantemente da questa Corte (v. a partire da Sez. 6, 15 marzo 2006 n. 10951 fino di recente a Sez. 5, 6 ottobre 2009 n. 44914 ), pur dopo la nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, il sindacato del Giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia:
a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per Cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.
Al Giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal Giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.
Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo Giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai Giudici di merito rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Orbene, tutto ciò premesso, non può questa Corte, per l'appunto, procedere ad una rilettura delle risultanze processuali del giudizio di merito soprattutto allorquando, come nel caso di specie, la deposizione testimoniale del minore nonché le conclusioni del perito, d.ssa S. , siano state correttamente valutate, la prima in punto di credibilità e la seconda in punto di affidabilità e alla luce delle asserzioni defensionali di cui all'atto d'impugnazione (v. pagine 3 e 4 della motivazione) e dalle stesse sia stata fatta discendere, con motivazione pienamente logica, la penale responsabilità dell'imputato.
5. Il terzo motivo del ricorso è alquanto pretestuoso perché, da un lato, la Corte territoriale ha motivato sul perché non fosse necessaria una perizia psicologica sulla persona del minore, che era già stato sottoposto a colloqui con una psicologa.
D'altra parte, non si evidenzia ne' è stata aliunde prospettata una effettiva utilità o, a maggior ragione, la decisività dell'effettuazione di una perizia psicologica in capo ai genitori del minore stesso.
6. Il rigetto del ricorso determina, altresì, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deve disporsi l'oscuramento dei dati personali, in caso di diffusione dei presente provvedimento in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2013