Sentenza 7 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione di natura patrimoniale, il sequestro adottato ai fini della confisca obbligatoria a norma dell'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 è subordinato all'accertamento di merito della sproporzione dei beni rispetto ai redditi posseduti e della mancata giustificazione della loro provenienza. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso senza l'applicazione della predetta misura , al giudice d'appello non è consentito disporre il sequestro preventivo di cui all'art. 12 sexies, comma quarto, D.L. n. 306 del 1992, in quanto ciò avverrebbe in violazione del principio devolutivo e del divieto di "reformatio in peius".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2008, n. 10346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10346 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 07/02/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 407
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - N. 16331/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA EN NT, LA EN UL, OC ET, OC LI, OC ES, OC IS e OC NC;
avverso ordinanza del Tribunale di Napoli in data 19.2.2007;
letti gli atti;
udita la relazione del Consigliere Dott. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Alfredo Montagna, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza;
uditi i difensori, avv. Di Caprio Mario per OC ET e AB NT per gli altri ricorrenti, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA
Ricorrono per il tramite del comune difensore LA EN NT, LA EN UL, OC ET nonché, con mezzo di impugnazione formalmente distinto ma in tutto analogo nel contenuto, OC LI, OC ES, OC IS e OC NC avverso ordinanza del Tribunale di Napoli in data 19.2.2007, che ha confermato in sede di riesame il decreto di sequestro preventivo di due immobili nella ritenuta disponibilità di LA EN NT, imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e per lo stesso condannato in primo grado, ma formalmente di proprietà degli altri ricorrenti, prossimi congiunti del predetto. Secondo il giudice del riesame, era del tutto legittima l'adozione del provvedimento dopo la sentenza di primo grado, emessa il 2.10.2006; e la proprietà effettiva degli immobili si doveva attribuire al nucleo familiare di LA EN NT, che facevano uso esclusivo di quello ultimato ed abitabile (l'altro era stato costruito abusivamente), dal momento che, per quanto la concessione fosse stata rilasciata a NA RA (madre di OC ET e suocera del EN), tutte le fatture dei lavori ad eccezione di una soltanto risultavano saldate dalla OC, sia prima che dopo il decesso della madre, avvenuto nel giugno del 2000 e cioè quando l'immobile non era stato ancora ultimato. Non risultava, d'altronde, che gli altri componenti della famiglia OC avessero contribuito in alcun modo alle spese;
e quelli della famiglia del EN avevano dichiarato redditi solo per un periodo di tempo limitato ed in misura manifestamente inadeguata alla spesa per la costruzione degli immobili e al tenore di vita. Doveva trovare applicazione, pertanto, la previsione del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies. Deducono i ricorrenti l'inutilizzabilità degli accertamenti eseguiti dopo la chiusura delle indagini preliminari, sui quali si fonda la richiesta di sequestro;
la violazione degli artt. 438 e 597 c.p.p. in dipendenza dell'adozione del provvedimento di sequestro dopo l'ordinanza che accoglieva la richiesta di giudizio abbreviato, basata sugli atti delle indagini preliminari compiuti fino a quel momento, e dopo la sentenza di primo grado, con conseguente sacrificio del diritto al doppio grado del giudizio di merito;
la violazione del citato art. 12 sexies, sia perché la presunzione introdotta dalla norma non troverebbe applicazione ai terzi interessati, sia perché non sussisterebbero ne' la ritenuta sproporzione tra i redditi degli interessati e il valore degli immobili, ne' il richiesto rapporto di pertinenzialità tra i beni stessi e i reati ascritti a LA EN NT, che si assumono commessi nel 2004 (e cioè in epoca successiva a quella della costruzione degli immobili).
È fondato il motivo di ricorso, relativo all'adozione del sequestro in epoca successiva alla sentenza di primo grado, che ha portata assorbente degli altri motivi. Ed invero, il sequestro era pacificamente finalizzato alla confisca, non ricorrendo e non essendo state comunque richiamate le ipotesi previste dal primo comma dell'art. 321 c.p.p., in presenza delle quali sarebbe stato ammissibile in astratto il provvedimento cautelare anche nella fase attuale del processo;
e la confisca non era stata adottata ne' richiesta durante il giudizio di primo grado, svoltosi con rito abbreviato e conclusosi con la condanna dell'imputato. La confisca stessa, della quale il sequestro costituisce il presupposto, non potrebbe d'altronde essere disposta all'esito del giudizio di appello, perché rappresenterebbe una inammissibileviolazione del divieto della reformatio in peius sancito dall'art. 597 c.p.p.. Ne deriva l'illegittimità del sequestro, in quanto finalizzato all'applicazione di una misura di sicurezza che non potrebbe aver luogo legittimamente nella fase successiva a quella del giudizio di primo grado. Questa Corte (sez. 6, 15.1.2001 n. 10353, Profeta) ha infatti già ritenuto, come esattamente ricordano i ricorrenti, che il sequestro adottato in previsione della confisca obbligatoria a norma del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, in quanto subordinato all'accertamento di merito della sproporzione di beni rispetto ai redditi posseduti e alla mancata giustificazione della loro legittima provenienza, non è consentito al giudice di appello ove nel giudizio di primo grado non sia stata disposta la confisca, poiché ciò avverrebbe in violazione del principio devolutivo e del divieto direformatio inpeius.
Ciò posto, debbono essere annullate senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza impositiva, adottata dal g.i.p. di Napoli in data 24.1.2007. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 24.1.2007. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, nella udienza, il 7 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2008