Sentenza 24 giugno 2013
Massime • 1
È irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.L. n. 10 del 2010, in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al Tribunale la competenza per i delitti previsti dall'art. 416 bis cod. pen. comunque aggravati "anche nell'ipotesi in cui sia stata già esercitata l'azione penale, salvo che, prima della suddetta data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento dinanzi alla Corte di Assise", quando alla richiesta sentenza di annullamento per difetto di competenza deve far seguito la trasmissione degli atti al giudice che ha pronunciato la sentenza da annullare.
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- 1. Art. 5 c.p.p. Competenza della corte di assisehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Art. 33-bis c.p.p. Attribuzioni del tribunale in composizione collegialehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2013, n. 38380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38380 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 24/06/2013
Dott. PALLA Stefano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 1966
Dott. PISTORELLI LU - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO SE - Consigliere - N. 22213/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO nei confronti di:
EF EN N. IL 02/06/1973;
nonché sui ricorsi proposti da:
EF EN N. IL 02/06/1973;
XA AR AN N. IL 19/07/1965;
AN NI RI N. IL 08/09/1976;
VE LV N. IL 23/12/1955;
PO AL N. IL 10/01/1961;
IN EN N. IL 26/10/1977;
ST CE N. IL 06/01/1943;
ST EN N. IL 27/02/1971;
EF ON N. IL 21/10/1958;
EF AL N. IL 14/05/1982;
NE RM N. IL 05/01/1955;
ZI TR N. IL 22/09/1934;
NO NI N. IL 03/03/1965;
TT UC N. IL 02/10/1973;
UC AN N. IL 30/09/1978;
MO GI N. IL 08/12/1946;
OL NI N. IL 07/03/1978;
LI NI N. IL 14/12/1978;
US ON N. IL 03/08/1942;
RI NI N. IL 31/01/1953;
LO AT MU N. IL 06/11/1975;
SE CO N. IL 12/02/1970;
PR ME GI N. IL 12/03/1935;
PR LI N. IL 02/08/1970;
ZO IM GI N. IL 26/09/1971;
DE VI ME N. IL 08/08/1979;
LO TR N. IL 07/01/1988;
EF ME N. IL 20/03/1964;
AN ME N. IL 04/04/1962;
RI LV N. IL 28/03/1970;
avverso la sentenza n. 1420/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 10/06/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del (28/3/2013) la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Udito il Procuratore Generale (il 27/5/2013) in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per: sul ricorso del P.G., a.s.r. riguardo a TE EN sulla revoca della confisca;
l'a.s.r. per TE EN in relazione al capo 84; a.c.r. per il capo 84 e rigetto nel resto per MU NI;
l'inammissibilità per: DR IO IA;
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AR TO e rigetto per gli altri ricorrenti;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Massimiliano Manna;
Avv. Gisberto Spadafora;
Avv. BE LV Falvo;
Avv. MA Claudia Conidi;
Avv. Lucio Romualdo;
Uditi i difensori Avv. CO Rendace;
Avv. Lucio Esbardo;
Avv. Luigi Senatore;
Avv. Paolo Canniccio;
Avv. Ettore FR Zagarese;
Avv. DO Gaito;
Avv. NIno Guaglianone;
Avv. EN Belvedere;
Avv. DR EN Accotti;
Avv. Nunzia De Ceglia;
Avv. Anna MA Domanico;
Avv. BE Le Pera;
Avv. MarceLL Manna;
Avv. NI Aricò; Avv. Vittoria MA Bossio;
Avv. SEtta Rago;
Avv. Cesare Badolato;
Avv. CH Donadio;
Avv. Angelo PU. RITENUTO IN FATTO
- DR IO IA, GO ON MA, VE TO, RA LD, OS EN, CO FR, CO EN, TE RD, TE AS, TE EN, AR CA, IA TR, UA ON, OT LU, UC DR, MO SE, MU NI, AM ON, CA NI, US RD, SE NC, Lo AT LE, PA UR, PA DO SE, De NC DO, IZ OS SE, TE DO, LO TR, AR TO e NZ DO ricorrono avverso la sentenza 10.6.11 della Corte di appeLL di Catanzaro con la quale, in parziale riforma di quella in data 2.3.10 del Tribunale di Castrovillari sono state determinate le pene, nonché adottati i provvedimenti in tema di confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies nei sensi di cui al dispositivo, per i reati rispettivamente ascritti ai medesimi, riguardanti la violazione ELart. 416 bis c.p., per aver partecipato, fino al 2007, alla associazione mafiosa armata, denominata "clan TE", che si riconosce nella "locale di Sibari", dedita alla consumazione dei reati di estorsione in danno di imprenditori locali, rapine, usura, truffe ai danni ELINPS e di società finanziarie, favoreggiamento ELimmigrazione clandestina finalizzata alla perpetrazione di reati di somministrazione di manodopera clandestina, militarmente contrapposta al clan zingaro facente capo alla famiglia degli AB, nonché per aver concorso nei diversi reati-fine ed aver costituito anche una associazione dedita alla commissione di reati in materia di stupefacenti, realizzando, secondo le diverse imputazioni, vari reati-fine relativi, in particolare, al trasporto, detenzione e cessione di quantitativi di cocaina.
Anche il Procuratore generale presso la Corte di appeLL di Catanzaro ricorre, limitatamente alla revoca parziale della confisca disposta nei confronti di TE EN, riguardante la restituzione al predetto della quota di partecipazione pari al 90% del capitale della "TE Trasporti s.r.l.".
Deduce il P.G. violazione di legge per avere la Corte calabrese affermato che era risultato dalla c.t. di parte che il capitale effettivamente versato per conto di TE EN era di lecita provenienza, in quanto corrispondente ad un prestito ricevuto dal LL TE ON, tanto che il Tribunale di Cosenza, pronunciatosi in ordine alla misura di prevenzione che aveva colpito gli stessi beni, aveva disposto la revoca del sequestro. Senonché i giudici di appeLL - lamenta il ricorrente - non avevano anzitutto verificato la eventuale definitività del provvedimento del Tribunale di Cosenza ed inoltre non avevano considerato che TE ON era stato condannato - quale partecipe apicale della cosca omonima - con sentenza (in separato giudizio) confermata in grado di appeLL, subendo la confisca dei beni a sè intestati, L. n. 356 del 1992, ex art. l2 sexies, in base al presupposto della sproporzione tra reddito lecito e patrimonio e conseguente illiceità del proprio patrimonio.
Se dunque - conclude il P.G. - era stato ritenuto illecito il patrimonio di TE ON, parimenti illecita doveva essere considerata la somma data a titolo di prestito (ammontante a circa 90.000,00 Euro) al LL TE EN partecipe del medesimo gruppo mafioso, per cui non poteva in alcun modo ritenersi sussistente il presupposto della legittima provenienza del capitale versato.
DR IO IA - condannata, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva determinato la pena in anni 7 di reclusione, alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, oltre le pene accessorie di legge, e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, per aver partecipato all'associazione mafiosa con il compito di gestire l'immigrazione di cittadini extracomunitari che entrano clandestinamente nel territorio italiano, dirottandoli presso aziende agricole della zona di Cassano Ionico e svolgendo illegittimamente attività di intermediazione nella fornitura di manodopera - deduce, con il primo motivo, violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), ravvisando nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. per omessa citazione ELimputata, dalla quale era derivata la nullità del provvedimento di rinvio a giudizio e della sentenza di primo grado, in quanto tutti gli atti del procedimento si riferivano a tale DR IO IA, nata in [...] il [...], ma la Corte di appeLL, ritenendo trattarsi di mero errore materiale, aveva disposto la correzione della data di nascita da 17.7.65 a 19.7.65, pur nell'impossibilità di poter affermare con certezza, sulla base del verbale di sequestro 10.7.07 e su queLL di dissequestro del 14.3.08, che si trattasse della stessa persona fisica.
Con il secondo motivo si deduce violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con riferimento al reato associativo, in considerazione ELassoluta mancanza ELaffectio societatis scelerum, sul piano soggettivo, e ELassoluta mancanza di qualsiasi contributo apportato, sul piano oggettivo, all'esistenza ed al rafforzamento della consorteria criminale.
Erano invece emersi - sostiene il difensore della ricorrente - elementi positivi che avrebbero dovuto indurre ad una diversa valutazione, essendo risultato dalle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche che la DR IO IA non era consapevole di far parte di una organizzazione mafiosa, ne' era a conoscenza delle attività illecite, non utilizzando un linguaggio ermetico, ma trasparendo un contesto di "miseria umana" di cui la stessa prevenuta era vittima, trattandosi di una donna romena giunta in Italia in cerca di lavoro che era occupata, "in nero", in agricoltura, senza aver mai reperito manodopera in Romania per metterla a disposizione del clan, "bensì ha semplicemente detto queste cose ai suoi connazionali che volevano venire a lavorare in Italia", ne' in senso contrario potevano valere le dichiarazioni di IA FR (separatamente giudicato con rito abbreviato), secondo cui la "DR IO IA" avrebbe costituito il tramite per far giungere in Italia manodopera romena che egli aveva assunto alle dipendenze della propria cooperativa su indicazione di TE ON, nulla avendo la sentenza impugnata affermato circa il consapevole contributo offerto dall'imputata, sul piano causale, all'esistenza e al rafforzamento della compagine mafiosa. GO ON MA - condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, pena così rideterminata in secondo grado, previo riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti e concessione di entrambi i benefici di legge, per il reato di usura aggravata in danno di DI EN e DI NI (capo 22) - deduce, con il primo motivo, violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per essere stata apoditticamente dalla Corte
di merito affermata la responsabilità ELimputato sulla base delle dichiarazioni delle parti lese e delle considerazioni svolte dal giudice di primo grado, senza considerare che entrambi i fratelli DI, oltre ad aver attinto fruttuosamente al fondo anti- usura, come dagli stessi dichiarato, si erano anche costituiti parti civili, e che le dichiarazioni rese da DI NI non potevano costituire riscontro a quelle del LL, sia perché incomplete e vacue, discordi sul numero delle dazioni, sulle modalità di pagamento e su quelle di restituzione, ma anche perché non frutto ELesperienza e delle vicende direttamente vissute, ma di quelle del LL, sì che i giudici avevano finito con l'attribuire pieno valore probatorio a dichiarazioni de relato la cui fonte era la stessa persona la cui attendibilità e credibilità doveva essere rigorosamente provata attraverso dati esterni alla sua dichiarazione.
In realtà - evidenzia la difesa ELimputato - si era trattato di un lecito e comprovato rapporto lavorativo, non considerato dai giudici di merito con una motivazione soltanto apparente e nonostante la produzione del contratto di intermediazione immobiliare, con cui all'GO ON MA erano stati conferiti, da parte ELArchitetto Vargiu, poteri di rappresentanza per la vendita di strutture in legno ai DI, e della relativa fattura scaturente dalla vendita, la cui cifra corrispondeva in modo pressoché esatto all'importo riportato su una delle matrici (Euro 16.000,00) di assegni in atti.
Con il secondo motivo si deduce violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione alla ritenuta aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 ravvisata dai giudici nonostante la lontananza della presunta associazione criminale dal luogo dei fatti;
la mancata indicazione, da parte ELGO ON MA, di qualsivoglia referente camorristico di riferimento;
la mancanza di qualsivoglia minaccia alle presunte parti offese da parte ELimputato, solo facendo ricorso a due elementi fattuali: "il reiterato riferimento a tali soggetti (camorristici) e il richiamo alla necessità di essere puntuali nei pagamenti", il secondo dei quali poteva al più valere per provare l'esistenza del rapporto usurario ed il primo, pur se suggestivo, altro non era che la riproposizione, in termini diversi, di un elemento implicito nella stessa condotta primaria.
Con il terzo motivo si censura il trattamento sanzionatorio, adottato in assenza di determinazione della pena-base e della quantificazione delle diminuzioni apportate su di essa.
VE TO - condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per il solo reato di usura aggravata di cui al capo 60), previa assoluzione dagli altri due episodi di usura di cui ai capi 51) e 52) - deduce, con due distinti atti di - ricorso presentati dai suoi due difensori (Avv.ti Filippo Cinnante e Luigi Senatore), anzitutto violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) assumendo essere stato erroneamente attivato dal Tribunale di Castrovillari, con ordinanza 10.6.09, il meccanismo previsto dall'art. 500 c.p.p., comma 4 teso alla acquisizione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dalla presunta p.o. del reato, nessun elemento concreto riferibile all'VE TO essendo rinvenibile fuori e dentro il processo per ritenere che la p.o., in vista della sua deposizione testimoniale, fosse stata sottoposta a violenza o minaccia da parte ELimputato, tanto che la stessa Corte di appeLL, ribadendo implicitamente il vulnus, aveva individuato elementi significativi circa il condizionamento subito da La ER NI, facendo riferimento ad un verbale di dichiarazioni rese dal medesimo il 6.12.05.
Inoltre - prosegue il ricorrente - l'aver utilizzato il meccanismo ELart. 500 c.p.p., comma 4, avrebbe dovuto esonerare i giudici di merito da qualsivoglia altro meccanismo inteso alla valorizzazione del precedente narrato, mentre dal tenore della sentenza impugnata era dato comprendere che i giudici avevano posto a base della valutazione del narrato del teste La ER NI anche le dichiarazioni rese dinanzi al p.m., in quanto confermate in sede dibattimentale, il che rendeva censurabile la pronuncia sotto il profilo della carenza motivazionale anche perché - si sottolinea - proprio le contraddizioni emerse tra le diverse dichiarazioni del La ER NI avrebbero dovuto indurre i giudici a pronunciare una sentenza assolutoria, considerato anche il rancore nutrito dal predetto nei confronti ELVE TO, ritenuto la causa del suo protesto bancario.
Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per non essere risultato con certezza l'ammontare sia della somma asseritamente corrisposta che del preteso tasso usurario, essendo la fonte diretta incerta con riferimento al primo dato, mentre con riferimento al secondo una fonte estema aveva affermato che le corresponsioni avvenivano una tantum e non mensilmente e per cifre intorno ai 300,00- 400,00 Euro, per cui difettava, a fronte di debiti che si estinguevano in non meno di sette mesi, l'integrazione del reato di cui all'art. 644 c.p.. Da ultimo, si deduce violazione di legge con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio, dovendo le attenuanti generiche essere riconosciute con il criterio della prevalenza, rispetto all'unica aggravante residua di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 4, in ragione della modestia e della risalenza ELunico precedente penale, e la pena (stabilita in quella base di anni quattro e mesi sei di reclusione) essere determinata in base alla precedente formulazione ELart. 644 c.p. (e non a quella introdotta con L. n.251 del 2005), essendo il rapporto usurario iniziato nel 2003 e trattandosi di reato istantaneo, sia pure con effetti permanenti, che si consuma quindi all'atto della stipulazione del patto usurario. RA LD - per il quale è stata in appeLL rideterminata la pena in anni 10 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per i reati di usura di cui ai capi 39) e 45) (escluse le aggravanti di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 3, e L. n. 203 del 1991, art. 7); 55) (esclusa l'aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 3); di estorsione di cui al capo 56) (esclusa l'aggravante di cui all'art.629 c.p., comma 2); di usura di cui al capo 105) (esclusa l'aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 3) - deduce, con il primo motivo, violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), perché, con riferimento alle imputazioni di usura sub 39) (in danno di De SE BE) e 55) (in danno di La ER NI); di estorsione sub 56) (in danno di La ER NI), l'affermazione di responsabilità era basata sulle dichiarazioni delle parti lese recuperate attraverso il meccanismo di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4, ma con riguardo alle affermazioni di La ER NI la norma processuale era stata violata poiché non si era correttamente valutato il contegno del testimone in ordine alle naturali esplicazioni delle scelte dichiarative, avendo il predetto smentito nettamente ciò che in precedenza aveva dichiarato, decidendo di accettare le conseguenze, ma la Corte di appeLL aveva erroneamente considerato tale condotta come un contegno ingiustificato, potendo al più concretare gli estremi della falsa testimonianza in assenza di condotte illecite poste in essere "sul" dichiarante. Con riguardo alle dichiarazioni di De SE BE, il tribunale - lamenta la difesa del ricorrente - aveva omesso di valutare il "doppio passaggio" delle stesse (avendo il teste dapprima riferito a SE RE, il quale a sua volta aveva riferito al brigadiere PO NS), limitandosi ad assumere le dichiarazioni de relato del predetto brigadiere, senza assumere la deposizione del teste SE RE.
Quanto poi alla affermazione della Corte di appeLL secondo cui la sussistenza della situazione di inquinamento probatorio verificatasi nei confronti del teste De SE BE era emersa dall'annotazione di servizio 8.4.09 del tenente EO OR, si era trattato di un semplice richiamo privo di sostegno argomentativo di natura giuridica in ordine al quale la Corte di merito non aveva operato alcuna attività di riscontro al contenuto ELannotazione, mentre sarebbe stato necessario sentire il ten. EO OR.
Il brig. PO NS, poi - conclude sul punto la difesa - era stato sentito in violazione ELart. 195 c.p.p., comma 4, e art.357 c.p.p., non avendo il predetto brigadiere, una volta acquisite le informazioni dai testi SE RE e De SE BE, redatto il verbale di sommarie informazioni testimoniali, per cui non avrebbe potuto essere sentito sul contenuto delle dichiarazioni in dibattimento nel sub-procedimento attivato dal tribunale ai sensi ELart. 500 c.p.p., comma 4. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per non avere i giudici di appeLL rilevato r l'intervenuta prescrizione dei reati di usura, commessi tra il 2003 e il 2004, non motivando sulla sussistenza ELaggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 4, nè su quella di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 senza considerare che l'imputato non apparteneva ad alcuna associazione mafiosa e la persona offesa non aveva subito ne' pressioni ne' minacce.
Insufficiente era anche la motivazione concernente il diniego delle attenuanti generiche, avendo i giudici richiamato solo i precedenti ELimputato, senza valutare la risalenza nel tempo delle condotte illecite contestate.
Con il terzo motivo si deduce violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per avere la Corte di appeLL dichiarato attendibili, con riferimento al reato di usura di cui al capo 39), le dichiarazioni della p.o. De SE BE, rese in sede di indagini preliminari, benché lo stesso non fosse stato subornato dal RA LD, ma per altre ragioni riguardanti soggetti diversi, per cui la parte delle dichiarazioni rese in dibattimento e riguardante il suindicato capo d'imputazione non poteva essere dichiarata inattendibile, laddove poi la prova documentale della consulenza, legittimamente acquisita, era stata travisata in quanto avrebbe dovuto essere valutata a discarico ELimputato per escluderne la responsabilità circa il reato di cui all'art. 644 c.p., travisamento che - sostiene ancora la difesa - riguardava anche la prova principale in ordine al reato di usura in danno di NI CH e NI MA (capo 45), avendo apoditticamente i giudici di appeLL ritenuto mere imprecisioni della deposizione di NI CH quelle che invece rappresentavano vere patologie del narrato. Altro travisamento dei risultati probatori si era avuto con riferimento ai reati di usura ed estorsione in danno di La ER NI (capi 55 e 56), avendo i giudici di appeLL ritenuto attendibili solo le dichiarazioni acquisite ai sensi ELart. 500 c.p.p., comma 4 pervenendo ad una integrazione della motivazione del giudice di primo grado senza considerare che il La ER NI era portatore di interessi personali e, quanto al delitto di estorsione, omettendo di valutare la condotta del RA LD, non essendo dato conoscere la natura della costrizione nei confronti del soggetto passivo e in cosa si fosse concretizzata la condotta attiva od omissiva ELestorto, tanto più che le dichiarazioni rese dal La ER NI al p.m. il 6.12.05 inserivano la condotta del RA LD neLL schema classico ELusura e non in queLL ELestorsione, in assenza di elementi per poter ritenere l'imputato associato a consorterie criminose e di prove circa le minacce proferite dal medesimo alla parte lesa. Infine, quanto all'usura in danno di IG PS (capo 105), la parte lesa in dibattimento aveva dichiarato che RA LD non aveva mai fatto riferimento ad "amici" e che mai aveva proferito minacce, per cui la prova era stata travisata, non sussistendo inoltre prova documentale di rapporti usurari tra il RA LD e il IG PS, nè prova di corresponsione di assegni al primo da parte del secondo. OS EN - per il quale è stata rideterminata la pena in anni 19 di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. (capo 1); per quelli di estorsione aggravata di cui ai capi 12) (ritenuta l'aggravante anche di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7) e 13) e per queLL di cui all'art. 74 L. Stup. (capo 98), tutti unificati ex art. 81 cpv. c.p. - deduce, con riferimento al reato sub 1),
violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), per inosservanza ELart. 192 c.p.p., comma 3, per non essere seguiti, alle affermazioni dei collaboratori di giustizia, i necessari riscontri, vertendo le propalazioni degli stessi su circostanze differenti e mancando del tutto, dal punto di vista oggettivo, la prova ELaffectio societatis con riguardo alla struttura associativa e, quanto all'elemento soggettivo, la dimostrazione del dolo proprio del reato di cui all'art. 416 bis c.p., AT EN essendosi limitato ad affermare che OS EN spacciava stupefacenti, mentre il collaboratore di giustizia AL DO era privo del requisito ELattendibilità e comunque ambedue avevano reso dichiarazioni non utilizzabili perché tardive ai sensi della L. n. 45 del 2001, art. 16 quater laddove poi non era stata riscontrata l'affermazione del coimputato IA FR secondo cui il OS EN gli aveva chiesto della documentazione falsa.
Quanto poi alle affermazioni di VA IA e LU IL, secondo cui OS EN era solito recarsi da TE ON nel periodo della latitanza di quest'ultimo, trattavasi - secondo il ricorrente - di comportamento da ricondurre sotto la previsione di cui all'art. 378 c.p., essendo finalizzato ad aiutare il singolo e non l'associazione e, con riferimento alla consegna di armi all'imputato, dalla deposizione ELVA IA non era dato comprendere se le stesse fossero state acquistate per uso personale o per l'associazione.
Inoltre, quanto al contenuto ELinterrogatorio reso dal OS EN l'8.8.07 e poi ritrattato, non erano stati eseguiti, prima di esso, gli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3 il che rendeva inutilizzabili tali dichiarazioni che, in ogni caso, erano da ritenere inattendibili, proprio per il repentino ed immotivato comportamento tenuto dall'imputato, senza che peraltro potesse dedursene la confessione circa la sua appartenenza all'associazione mafiosa, avendo egli narrato di numerose vicende - tra cui l'attività di spaccio di stupefacenti dei quali si riforniva da TE EN - riguardanti la famiglia TE al quale l'imputato era legato da vincoli di affinità, avendo sposato TE LA, sorella di TE EN ed TE ON, al rapporto del OS EN con questi ultimi essendo poi da ricondurre le dichiarazioni di coloro che avevano parlato del prevenuto come membro ELassociazione. In ordine alle imputazioni di estorsione (capi 12 e 13) in danno di RI ON e ATlo AM, costretti a non più vendere prodotti ittici in Sibari successivamente all'apertura di una pescheria da parte della famiglia TE, la p.o. RI ON - evidenzia la difesa - aveva affermato che OS EN "è venuto un paio di volte per dire che non ci dovevo andare più, che c'era la pescheria e poi non mi ha detto più niente...sono venuti in due e m'hanno detto di non venire che c'è la pescheria e io non sono andato", ma i carabinieri, cui l'RI ON si era rivolto, lo avevano rassicurato per cui aveva continuato a vendere senza alcun fastidio e pertanto, in assenza di vis e costrizione, il reato era da ritenersi insussistente, essendo la richiesta rimasta fine a se stessa, avendo sul punto il collaboratore AL DO, dopo aver erroneamente coLLcato la vicenda nel 2005 e non nel 2003, parlato in maniera generica di due soggetti che erano stati avvertiti di non vendere più pesce e poi malmenati, senza alcuna certezza che si trattasse di RI ON e ATlo AM. Non essendo il OS EN appartenente alla associazione mafiosa, doveva venire comunque meno l'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 2, n. 3, e quella di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 mancando qualunque comportamento intimidatorio derivante dall'organizzazione criminale evocata.
Quanto, infine, all'ipotesi associativa di cui all'art. 74 L. Stup., l'aver avuto l'imputato rapporti con i TE non significava appartenere all'associazione, essendo emersa, dall'interrogatorio ELimputato, solo un'attività di spaccio, posta in essere senza alcun interesse a perseguire i fini ELassociazione, e, da ultimo, eccessivo era da considerare il trattamento sanzionatorio, rispetto alla contenuta caratura criminale del OS EN al quale erroneamente non erano state concesse le attenuanti generiche, non avendo i giudici considerato la sua posizione di secondo piano ed applicato erroneamente la pena, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., nella nuova formulazione di cui alla L. n. 251 del 2005,
successiva rispetto alla data del reato, procedendo anche alla confisca dei beni della moglie TE LA in assenza dei presupposti di legge, tra cui queLL della sproporzione tra il patrimonio ELimputato ed i redditi dichiarati o comunque derivanti da attività lecita.
CO FR - per il quale è stata dalla Corte territoriale rideterminata la pena in anni 10 di reclusione ed Euro 4.600,00 di multa per i reati di usura di cui ai capi 20), 34), 61) e per l'episodio estorsivo di cui al capo 106) - deduce, con il primo motivo, violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), con riferimento alle dichiarazioni acquisite, ai sensi ELart. 500 c.p.p., comma 4 di De SE BE, AI RL, De
IS UR, La ER NI e SE RE, avendo sul punto il tribunale emesso un'ordinanza generica, condivisa dalla Corte territoriale senza alcun riferimento alle censure, sul punto, della difesa, laddove invece il teste IG AS si era sottoposto all'esame, in dibattimento, rendendo ampie dichiarazioni nei confronti del CO NC, a confutazione del ritenuto clima di intimidazione.
L'assunto - prosegue il ricorrente - secondo cui AI RL avrebbe subito, tra la prima e la seconda audizione dinanzi al p.m., a riprova della coartazione di cui sarebbe stato vittima, l'incendio di alcuni terreni da lui condotti in affitto, non corrispondeva al vero, sia perché AI RL aveva menzionato i CO per la prima volta solo dopo l'avvenuto incendio, sia perché SE RE, nel corso della conversazione intercettata il 4.7.05, aveva asserito che il fatto si riferiva piuttosto a "concorrenza sleale", aggiungendo: "Questa non è roba di tangente...è roba di mietitrebbia...gli devono vendere qualche partita". SE RE, La ER NI e De IS UR avevano concordemente affermato che la trascrizione del proprio narrato, in sede di indagini preliminari, non era stata fedele, tanto che SE RE si era addirittura rifiutato di sottoscrivere il verbale in occasione della sua seconda audizione, contestando in quella occasione quanto riferito il giorno prima, e pertanto tali circostanze avrebbero di certo legittimato - secondo il ricorrente - l'assunzione delle dichiarazioni nelle forme ELincidente probatorio, senza considerare che, in ogni caso, con riferimento al teste De SE BE, dalla relazione del tenente EO OR (Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Cassano aLL Jonio) era emerso che quest'ultimo si era avvicinato al De SE BE chiedendogli se fosse stato intimorito da qualcuno, percependo che così era avvenuto, per cui la relazione era stata acquisita in violazione ELart. 430 bis c.p.p., che fa divieto alla p.g. di assumere informazioni sui soggetti inseriti nelle liste testimoniali o ammessi d'ufficio, pena l'inutilizzabilità del materiale in tal modo acquisito, anche in considerazione del fatto che EO OR non era stato esaminato in dibattimento, pur essendo risultato teste de relato rispetto a circostanze apprese da terzi.
In ogni caso - conclude sul punto la difesa - in nessuna delle circostanze più o meno genericamente addotte, ai fini di ritenere applicabile ELart. 500 c.p.p., il comma 4 era risultata la partecipazione diretta o indiretta di CO FR. Con il secondo motivo si deduce violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) per avere erroneamente la Corte di appeLL
ritenuto la non ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 63 c.p.p., comma 2, con riferimento alle dichiarazioni di La ER NI e
SE RE, laddove invece vi erano elementi da cui si evinceva il coinvolgimento dei predetti nell'attività delittuosa in esame, emergenti dalle dichiarazioni della p.o. DI EN e dalle conversazioni intercettate in cui il SE RE aveva fatto riferimento alla mediazione usuraria condotta in danno dei DI ed aveva parlato dei suoi rapporti con O" CO, con espresso riferimento a somme di denaro, per cui le loro dichiarazioni, rese senza assistenza difensiva, erano da ritenere inutilizzabili.
Con il terzo motivo si deduce violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione ai reati di usura, in quanto, con riferimento al reato sub 20), da nessuna delle conversazioni telefoniche o ambientali intercettate e da nessuna indagine bancaria era emerso il coinvolgimento, diretto o indiretto, di CO FR, avendo inoltre i fratelli DI fornito al riguardo differenti versioni, DI EN avendo fatto risalire l'inizio dei rapporti con l'imputato al 1998, DI NI solo al 2002/2003, mentre LI FA aveva affermato che, essendo creditore sia dei CO che dei DI, per somme ingenti, aveva solo genericamente consigliato a questi ultimi di vendere qualcosa, senza segnalare alcun acquirente, non quindi il ristorante al genero di CO, ad un prezzo irrisorio, come sostenuto dai giudici di merito. Le dichiarazioni di SE RE, a prescindere dalla loro inutilizzabilità perché acquisite in violazione del disposto di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4, erano prive di riscontri documentali in ordine ai passaggi di denaro tra p.o. e imputato, mentre erano state trascurate le dichiarazioni difensive rese dal (poi defunto) PU ON il 20.8.08, secondo cui la sua posizione debitoria nei confronti del CO era determinata da rapporti commerciali per avere egli preso in affitto dal figlio ELimputato alcune proprietà che producevano raccolto, mai avendo ricevuto prestiti da CO FR ne' minacce dai CO per la restituzione di qualsivoglia somma di denaro, affermazioni che però erano state immotivatamente ignorate dai giudici i quali avevano fatto riferimento solo alle dichiarazioni rese dal PU ON in fase di indagini preliminari ed acquisite ai sensi ELart. 512 c.p.p.. Neanche dalle dichiarazioni di PU AS, nipote di PU ON, era poi possibile - conclude sul punto la difesa del ricorrente - rintracciare il coinvolgimento di CO FR, sebbene il predetto fosse colui che emetteva gli assegni inerenti l'attività deLL zio e comunque essendo solo risultata una conversazione nella quale la p.o., dicendosi debitrice del CO per 90.000,00 Euro, aveva detto che, trascorso un anno, l'imputato avrebbe preteso la restituzione della somma maggiorata del 10%, tasso che quindi non poteva essere considerato usurario.
Con il quarto motivo si deduce violazione di legge ed iLLgicità della motivazione con riferimento alla aggravante L. n. 203 del 1991, ex art.7 contestata per l'ipotesi di usura in danno del PU
ON senza che fossero emersi concreti fatti esteriori del comportamento del CO FR connotanti l'ascrizione al metodo mafioso, insussistente dovendo anche ritenersi l'aggravante ex art.644 c.p., comma 5, contestata con riferimento al reato di cui al capo
61), non risultando da alcun elemento che i PU versassero in difficoltà economica inerente l'esercizio della propria attività lavorativa.
Con il quinto motivo si deduce violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione al reato di cui all'art. 629 c.p.,
commesso in danno di IG PS, ritenuto dai giudici per avere l'imputato proferito la frase "O passo io o passi tu", da cui non poteva però dedursi la necessaria causazione di una dipendenza psicologica tale da indurre la p.o. a porre in essere un atto di disposizione patrimoniale a sè pregiudizievole.
Con il sesto ed ultimo motivo si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, negate senza alcuna plausibile motivazione e senza considerare il comportamento tenuto dal CO FR successivamente all'epoca della presunta consumazione dei reati contestati.
I difensori di CO EN - per il quale, all'esito del giudizio di secondo grado, è stata rideterminata la pena, previo riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti, in anni 8 di reclusione ed Euro 11.000,00 di multa per i reati di cui all'art. 81 c.p., art. 644 c.p., comma 5, n. 4, (ritenuta l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.7 per i soli episodi usurari di cui ai capi 38) e 61), contestati ai capi 20), 34), 38), 53), 54) e 61), con conferma solo parziale della pronuncia di confisca, ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, dei beni indicati nel relativo atto di sequestro - deducono, con il primo motivo, violazione ELart.606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) per avere la Corte di appeLL
ripetuto testualmente ed apoditticamente le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, a fronte della puntualità della argomentazioni svolte con l'atto di appeLL, eludendo in tal modo lo specifico obbligo di motivazione con riferimento alla acquisizione delle dichiarazioni dei testi SE RE, La ER NI, AI RL e De IS, laddove poi il teste VA ID, nel rivedere le precedenti dichiarazioni rese, aveva compiutamente ricostruito in dibattimento le ragioni della inattendibilità del precedente narrato, spiegando in termini di assoluta legittimità il suo rapporto con i CO i quali, peraltro, erano rimasti completamente estranei ai pretesi comportamenti di condizionamento - non emergenti neanche dalla relazione del Ten. EO OR, peraltro assunta in violazione ELart. 430 bis c.p.p. e senza previo esame dei testi indiretti, inutilizzabilità riscontrabile anche con riguardo a quanto riferito dal Brigadiere PO NS in dibattimento -, tanto che il teste IG PS aveva reso ampie dichiarazioni a riprova della inesistenza dei paventati elementi di condizionamento, mentre era rimasto provato che l'incendio di alcuni terreni condotti in affitto dal teste AI RL non aveva avuto alcuna inferenza sulle dichiarazioni daLL stesso rese con riferimento alla posizione dei CO, essendo questi ultimi stati menzionati ad incendio avvenuto ed avendo il SE RE, nel corso della conversazione intercettata il 4.7.05, escluso che detto incendio fosse riferibile a "roba di tangente", per cui infondata era la valutazione svolta dai giudici di merito circa le pretese intimidazioni subite dai testimoni.
In ogni caso - prosegue la difesa del ricorrente - avrebbe dovuto essere attivato il meccanismo di cui all'art. 392 c.p.p., ove ritenute prevedibili le situazioni di inquinamento probatorio, e non consentire l'attività di elusione delle finalità di tale istituto procedendosi in dibattimento, con una serie di escamotages, alla acquisizione totalitaria delle dichiarazioni rese da tutti i testimoni al p.m., sottraendole al contraddittorio dibattimentale anche rispetto a soggetti che nulla avevano a che spartire con le descritte condotte intimidatorie.
Con il secondo motivo si deduce violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 63 c.p.p., comma 2, per essere state le dichiarazioni rese da SE RE e La ER NI, assunte senza l'assistenza del difensore, pur essendo emerse dalle attività captative profili di responsabilità dei predetti rispetto ai fatti oggetto di indagine, avendo il SE RE preso interesse concreto nella vicenda usuraria ai danni dei DI, partecipando alla "stipula" del contratto usurario, determinando i tempi di pagamento ed addirittura il subentro in società nell'ipotesi di mancato versamento dei ratei usurari, mentre La ER NI, nel corso di una conversazione avuta con il SE RE ed intercettata il 20.7.05, aveva affermato di aver contestato a O" CO il fatto che lo avessero messo al pari di altre persone, mentre egli aveva "un grado più degli altri", aggiungendo che "quando è arrivato il piano operativo gli toccavano 14 mila Euro, la quota sua...gliene ho dati 25 di regalo...e questi 11 mila, ho detto al figlio che firmava", con conseguente inutilizzabilità erga omnes di tali dichiarazioni ed impossibilità di ogni valutazione in ordine ai reati di cui ai capi 34) e 54).
Con il terzo motivo si deduce violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per avere la sentenza impugnata operato, nella ricostruzione dei fatti, una valutazione parziale degli atti, limitandosi a richiamare le osservazioni svolte dal primo giudice e travisando completamente l'effettivo significato rappresentativo degli stessi, come avvenuto con riferimento alle dichiarazioni dei testi DI in quanto, a fronte della inattendibilità - evidenziata dalla difesa con i motivi di gravame;
- delle differenti versioni offerte nel corso delle indagini preliminari, soprattutto con riferimento all'epoca della instaurazione dei rapporti usurari, la Corte di appeLL aveva escluso l'intento calunnioso delle dichiarazioni, ribadendo il giudizio di attendibilità formulato dal tribunale il quale però non si era espresso in ordine alla attendibilità del narrato di DI EN.
In realtà - lamentano i difensori di CO EN - la sentenza di secondo grado non aveva tenuto in alcuna considerazione le argomentazioni svolte dalla difesa nei motivi di appeLL, specie con riferimento ai momenti di inquinamento della genuinità delle propalazioni dei testimoni aLLrché era emerso, segnatamente dalla conversazione intercorsa tra SE RE e La ER NI il 20.7.05 in cui si parlava di vicende che interessavano il CO EN, che di "una persona che è la più pericolosa del mondo", secondo il SE RE che aveva fatto riferimento ad una intercettazione ambientale, non bisognava parlare, ma "stare zitti", da cui l'evidenza ELaccertamento oggetto di espressa richiesta al giudice di appeLL, il quale però si era limitato ad affermare l'insussistenza di elementi per ritenere il contenuto delle conversazioni intercorse tra i predetti privo del requisito della spontaneità per l'asserita consapevolezza dei conversanti ELattività captativa, laddove inoltre DI NI - che aveva pedissequamente seguito il LL DI EN nelle vicende relative ai prestiti - aveva affermato, nel corso ELesame del 26.3.09, che tra la fine del 2002 ed il maggio del 2003, avevano valutato, per affrontare le spese di ristrutturazione, "la possibilità di sconfinare sul conto corrente proprio in attesa ELerogazione del mutuo", per cui si rivolsero "...al primo degli usurai nel giugno del 2003", in epoca quindi - sottolinea la difesa - successiva alla asserita cessazione dei rapporti con i CO.
Inoltre, l'accusa non aveva mai individuato i destinatari degli assegni cui si riferivano le matrici recanti l'annotazione delle sigle CC e CV (CO Censino o CO EN), in quanto gli stessi non erano stati posti all'incasso e mancava così una risultanza di generica in grado di confermare il rapporto usurario di cui all'imputazione, senza che alcun riscontro potesse provenire dalle dichiarazioni di LI FA, il quale aveva smentito l'assunto di DI EN, negando ogni suo interessamento per la vendita ELattività commerciale al CO EN, al prezzo di un milione di Euro, precisando che suo interesse era queLL di recuperare le somme di cui era creditore non solo dai DI (circa 110 milioni), ma soprattutto dai CO (2-300 milioni), recupero che sarebbe quanto meno stato postergato nel tempo ove i CO avessero fatto un eventuale nuovo - investimento. Insussistente era poi l'aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 2, n. 4, in assenza di elementi per ritenere che le somme oggetto del rapporto fossero destinate aLL svolgimento di attività imprenditoriale o che comunque di tale destinazione i CO fossero consapevoli. Quanto all'usura ai danni di SE RE (capo 34), oltre alla non utilizzabilità delle dichiarazioni rese dinanzi al p.m. per violazione ELart. 63 c.p.p., comma 2, dal momento che dal contenuto delle intercettazioni già emergevano (come pure per il La ER NI) indizi di reità nei suoi riguardi, tanto che il SE RE stesso aveva fatto riferimento, con il suo interlocutore, ad una intercettazione ambientale e alla necessità di non parlare della "persona che è la più pericolosa del mondo", il contenuto delle captazioni ambientali non costituiva riscontro alle asseverazioni accusatorie rese
contro
CO EN, facendosi riferimento a rapporti usurari intrattenuti con altri soggetti e comunque, con riguardo al CO EN, a rapporti commerciali esulanti da qualsiasi riferimento usurario, tanto che alla somma data in prestito (40.000,00 Euro) erano corrisposti assegni dati in garanzia (con scadenza 31.8.05) di pari importo, mentre del tutto insussistente doveva ritenersi la motivazione con riferimento alla aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n.
4. Circa l'usura ai danni di PU ON (capo 61), erano state acquisite ai sensi ELart. 512 c.p.p., a seguito della morte del PU ON, le dichiarazioni rese daLL stesso al p.m., di tenore però opposto a quelle rese dal medesimo in sede di indagini difensive il 20.8.08, aLLrché aveva escluso di aver avuto alcun tipo di rapporto con CO EN e nulla di pregiudizievole per il ricorrente era risultato dagli esiti ELattività captativa, da cui - con riferimento alle conversazioni intercorse tra La ER NI e SE RE - emergevano solo riferimenti a O" CO.
In merito all'usura ai danni di De SE BE (capo 38), le dichiarazioni del teste dovevano essere valutate con le regole probatorie di cui all'art. 192 c.p.p., in materia di dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso e collegato, proprio in virtù del fatto che gli erano state rese, all'udienza EL8.4.09, le informazioni di cui all'art. 63 c.p.p., comma 2, (con riferimento alle dichiarazioni autoindizianti per il reato di calunnia, avendo il teste inizialmente escluso di aver avuto prestiti da CO EN) ed era stato assistito da difensore di fiducia, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4, per cui, in assenza di alcun elemento di conferma alle inutilizzabili propalazioni rese nel corso delle indagini preliminari, tali non potendosi considerare le risultanze delle due intercettazioni telefoniche citate in motivazione, nulla dalle stesse evincendosi circa l'esistenza di un rapporto usurario, doveva ritenersi insussistente il reato contestato, così come l'aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 4, in assenza di elementi circa la riferibilità dei suoi rapporti ad attività imprenditoriale e circa la consapevolezza dei CO della destinazione delle somme asseritamene erogate in prestito oneroso.
Riguardo al reato di usura ai danni di VA ID (capo 53), lo stesso tribunale - osserva la difesa - aveva ridimensionato l'impostazione accusatoria, rilevando che il VA ID aveva affermato che in una sola occasione si era rivolto a CO EN per il cambio di un assegno, lasciandogli spontaneamente 2- 300.00 Euro per la cortesia ricevuta, escludendo qualunque richiesta di pagamento di interessi da parte del CO EN, per cui la sentenza di primo grado non solo aveva escluso l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 ma anche l'esistenza di un rapporto di finanziamento tra i due soggetti, inquadrando il rapporto nell'ambito deLL sconto di assegni, per cui si sarebbe dovuto approfondire il rapporto esistente tra il valore nominale ELassegno consegnato al CO EN e l'interesse "a vista" che lo stesso si sarebbe trattenuto al momento della consegna del titolo, onde stabilire se quest'ultimo fosse superiore al tasso- soglia vigente all'epoca deLL sconto per le operazioni "di sconto o finanziamento per anticipi su crediti e documenti effettuati dagli intermediari non bancari".
Nulla di ciò era però stato fatto - lamenta il ricorrente - e la sentenza di secondo grado, richiamando quella di primo grado, aveva sostenuto che il VA ID aveva confermato di aver consegnato assegni post-datati a un mese per un importo complessivo di 30.000,00 Euro, con tasso di interesse praticato al 3% mensile, ma la sentenza non aveva speso neppure una parola per procedere ad una ricostruzione credibile della vicenda e, pur non facendo applicazione ELart. 500 c.p.p., comma 4, aveva affermato solo la scarsa attendibilità delle dichiarazioni dibattimentali difformi rispetto a quelle in precedenza rese, con la conseguenza però che dalla ritenuta inattendibilità del VA ID sarebbe dovuta derivare l'assoluzione di CO EN dal reato di usura ascrittogli al capo 53).
Con riferimento al reato di usura di cui al capo 54), la sentenza impugnata non aveva considerato in alcun modo, anche con riferimento alla contestata aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 3, il fatto che La ER NI, reputatosi vittima di attività usuraria da parte di CO EN, era colui il quale - come emergeva dalla conversazione intercettata con il SE RE - aveva prestato 50.000,00 Euro al PU ON, per un "affare", unitamente ad altri soggetti che ne avevano corrisposti 150.000,00, laddove peraltro il La ER NI aveva affermato che le somme restituite al CO EN erano imputabili a debiti pregressi e che aveva calcolato un "regalo" di 100,00 Euro circa per ogni assegno cambiatogli, in assenza di comportamenti usurari da parte ELimputato, senza che - conclude sul punto la difesa - potessero essere utilizzate le precedenti dichiarazioni del teste, per la inapplicabilità ELart. 500 c.p.p., comma 4, e ELart. 63 c.p.p., comma 2, e senza che la Corte territoriale avesse motivato circa la sussistenza ELaggravante di cui all'art.644 c.p., comma 5, n. 3, ovvero avesse compiuto alcun riferimento alla sommatoria dei finanziamenti ricevuti, all'epoca in cui erano avvenuti, al tipo di finanziamento (mutuo, prestito o sconto titoli, di immediato incasso o postergati), al tasso di interesse praticato e alla individuazione del momento in cui il debito era stato estinto. Con il quarto motivo si deduce l'insussistenza ELaggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 ritenuta in riferimento ai soli reati sub 38) e 61) della rubrica, non avendo i giudici di appeLL proceduto ad una disamina complessiva della vicenda in oggetto ne' individuato un elemento dimostrativo della sussistenza di detta aggravante, PU ON avendo avuto contezza della provenienza del denaro da CO FR, come daLL stesso riferito al p.m., tanto da chiedere al riguardo l'intervento calmieratore di La ER NI;
De SE BE, lungi dal sentirsi costretto al pagamento, avendo risposto al CO EN che avrebbe dovuto pazientare altri due giorni, sì da doversi ritenere, queLL tra i due, un rapporto alla pari.
Censurabile era anche la commisurazione della pena, non dando conto la sentenza impugnata delle ragioni per le quali aveva ritenuto di aumentare le pene, in virtù della contestata aggravante, fino alla misura massima della metà, partendo da una pena-base di anni 3 di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa nonostante il ruolo di "contorno" avuto da CO EN nelle vicende in esame e il suo stato di incensuratezza e nonostante che, sebbene il reato fosse contestato fino al luglio del 2007, dalla attività captativa del 18.6.05 si comprendesse che il De SE BE avrebbe pagato l'assegno di lì a due giorni, quindi prima della entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 che aveva aumentato le pene per il reato di usura.
Con il quinto motivo si deduce violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione alla disposta confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies dal momento che - si sostiene - la misura ablativa aveva attinto beni di provenienza lecita e, comunque, nella disponibilità di terzi, senza che i giudici avessero spiegato le ragioni di fatto e di diritto che avevano condotto alla applicazione di tale provvedimento, laddove la proprietà e la disponibilità in senso giuridico dei beni era sempre stata di CO ST e l'eventuale sporadica presenza di CO FR nei pressi ELalbergo non valeva per poter ritenere "la sostanziale riferibilità ELazienda e degli immobili predetti alla sfera lato sensu dominicale dei condannati medesimi", così come "la procura institoria di CO EN all'impresa di CO ST (dal 16.9.03)" non assumeva alcun rilievo in ordine alla pretesa disponibilità della struttura in capo al condannato, avendo lo stesso provvedimento impugnato affermato che "nel giugno del 2001 l'immobile era stato già accatastato e dotato di certificato di agibilità e abitabilità e, quindi, necessariamente ultimato", sicché CO EN e la procura aLL stesso conferita nulla avevano a che spartire con la realizzazione ELHotel Sybaris. In realtà - prosegue la difesa del ricorrente - vi era prova documentale e testimoniale che l'immobile in questione era stato ultimato nell'estate del 2002, quindi dopo la corresponsione da - parte della Regione Calabria dei contributi (10.8.01 e 28.12.01) e della erogazione del mutuo BNL del 3.4.02, avendo inoltre la consulenza tecnico-contabile di parte dimostrato la congruità delle risorse finanziarie utilizzate e quella tecnico-amministrativa la correttezza ELiter autorizzativo seguito, sia presso il comune che presso la regione, sì che la ricostruzione effettuata dai giudici di merito era palesemente fallace e si era concretata in un plateale travisamento del fatto, essendovi la certezza che alla data del 29.6.01 i lavori erano ancora in corso d'opera e da ultimare, tanto che in tale data CO ST aveva presentato istanza (prot. n. 008524) all'assessorato del turismo per chiedere un'ulteriore proroga di 120 giorni del termine di ultimazione delle opere, poi concessa dal 30.6.01 al 31.10.01, ed i primi rapporti di lavoro subordinato si erano instaurati solo a maggio del 2002, tanto che l'inizio attività dichiarato all'INPS era stato queLL del 10.5.02.
Non ricorreva quindi, nella specie, alcuna sproporzione tra i beni da un lato ed i redditi e l'attività economica dall'altro, avendo i beni un valore coerente alle risorse finanziarie facenti capo al CO ST ed il c.t. del p.m., M.LL Pico, avendo inoltre, all'udienza del 12.6.09, affermato che vi era un'attività di ristorazione intestata alla famiglia CO;
una prima, intestata a MI ID (madre di CO EN), avviata il 29.6.81 e cessata il 22.8.2000, cui ne erano seguite altre (CO Ristoro), per cui - conclude la difesa -, tenuto conto che CO EN aveva svolto attività lavorativa nell'impresa della madre, che aveva prodotto redditi per 641.000,00 Euro, appariva all'evidenza che l'acquisto dei beni, considerato cumulativamente il patrimonio della famiglia, doveva ritenersi ampiamente giustificato. TE RD - considerato dai giudici territoriali figura apicale ELassociazione di stampo mafioso-ndranghetistico e per il quale è stata rideterminata la pena in anni 20 e mesi 6 di reclusione per il reato associativo sub 1); per il tentativo di estorsione continuata aggravata di cui al capo 8); per il reato di usura aggravata di cui al capo 66) e per queLL di estorsione tentata e aggravata di cui al capo 66 ter) - deduce, con il primo motivo, violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p., non essendo dato rinvenire nel materiale probatorio acquisito elementi sufficienti per poter inferire una sua partecipazione all'associazione, tanto più in termini di promotore, essendo prive di spessore, al di là del riconoscimento fotografico effettuato, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia RU DA il quale non aveva evidenziato alcuna circostanza specifica che vedesse coinvolto l'imputato nella qualità a lui ascritta, come pure in ordine alla perpetrazione dei reati-fine, laddove il collaboratore AL DO non aveva indicato in TE RD uno dei componenti del "gruppo TE", così come AT EN e AL CA non avevano fatto alcun riferimento alla persona del prevenuto e lo stesso era avvenuto per le dichiarazioni di CA AL.
La motivazione della sentenza impugnata era del tutto carente al riguardo e contraddittoria nel sostenere l'appartenenza di TE RD al sodalizio criminoso provata dalle dichiarazioni dei collaboratori, da quelle dei fratelli CA, di DI EN, OL ON e RA FR, nonché dai risultati delle intercettazioni telefoniche, in quanto si era preteso di considerare di vertice il ruolo del ricorrente sol perché ad attribuirglielo erano state IA SA e la figlia UB MO, senza che altri avesse parlato del prevenuto "in termini dirigenziali della consorteria mafiosa". Con il secondo motivo si deduce violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), con riferimento alla tentata estorsione in danni dei fratelli CA (capo 8), per avere la Corte di appeLL finito con il desumere, in assenza di specifica affermazione al riguardo da parte delle parti lese, che le richieste estorsive avessero quale mandante TE RD, tanto più iLLgicamente in considerazione ELassoluzione intervenuta, in primo grado, per il reato di incendio aggravato di cui al capo 8 bis) - commesso aLL scopo di eseguire il reato di cui al capo 8) - per cui non era possibile stabilire alcuna connessione tra l'episodio ELincendio, consumatosi tra il 21 ed il 22.4.05, ed il tentativo di estorsione avvenuto nell'ottobre del 2005 aLLrché una persona si era presentata presso l'oleificio dei fratelli CA per chiedere un "contributo" in favore del TE RD che doveva subire un intervento alle gambe.
Con il terzo motivo si deduce violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione al delitto di usura commesso in danno di OL ON (capo 66), priva di motivazione essendo la conferma della condanna, mentre carente e contraddittoria si presentava la motivazione in ordine al delitto di usura aggravata, sempre in danno ELOL (capo 66 ter), alcuna motivazione essendo stata fornita in risposta alle puntuali deduzione di cui all'atto di appeLL.
Con il quarto motivo si deduce violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione alla parziale conferma della disposta confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies essendo rimasti soggetti alla misura ablatoria, beni, anche immobili, titoli e polizze in relazione ai quali l'accusa non aveva fornito la prova della loro provenienza illecita, mentre la difesa aveva allegato e puntualmente dimostrato la assoluta legittimità ELappartenenza e provenienza degli stessi, tanto che il Tribunale di Cosenza, sezione per le misure di prevenzione, con decreto n. 55/09, aveva rigettato la richiesta di confisca, ma la sentenza impugnata aveva iLLgicamente ignorato elementi probatori idonei a dimostrare la legittima provenienza dei beni ancora sottoposti a confisca, senza una adeguata e valida motivazione.
TE AS - per il quale in appeLL è stata ridotta la pena ad anni 11 di reclusione, previa concessione di attenuanti generiche prevalenti, per aver partecipato all'associazione di cui al capo 1) e per gli episodi estorsivi di cui ai capi 13), 14) e 15) - deduce, con il primo motivo, in relazione all'estorsione aggravata in danno di ATlo AM (capo 13), violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per avere i giudici privilegiato il ed. metodo di lettura unitaria e complessiva ELintero compendio probatorio, a fronte di un'auspicabile analisi separata delle singole fonti di prova, non emergendo nella vicenda riferita in dibattimento, all'udienza del 17.4.09, dal ATlo AM alcuna minaccia, ne' espressa ne' implicita, nessuna spendita del nome della cosca in questione e nessuna ritorsione aLLrché il ATlo AM aveva continuato a vendere il pesce in Sibari, avendo il predetto dichiarato che OS EN, il quale nell'occasione era in compagnia di TE AS, gli aveva detto: "Per trent'anni hai venduto il pesce come hai voluto tu...ora abbiamo aperto noi la pescheria e quindi devi andare a vendere in un altro paese", e così aveva fatto fino a che i carabinieri non lo avevano persuaso a tornare e a riprendere l'attività, dopo di che "non m'ha dato nessuno fastidio e ancora continuo a vendere il pesce", per cui - sostiene il ricorrente - dalle stesse parole del ATlo AM non era emersa alcuna perentorietà ELintimazione, meramente ed arbitrariamente supposta dalla Corte catanzarese, ed era totalmente assente nel fatto contestato l'altro elemento costitutivo del reato estorsivo, ovvero l'ingiustizia del profitto ed ancor prima l'ingiustizia della pretesa, dal momento che ATlo AM era un venditore ambulante abusivo di prodotti ittici, che operava una concorrenza sleale, mentre invece legale ed autorizzata era quella del OS EN e dei fratelli TE AS e LV TE.
AL DO, poi - prosegue la difesa ELimputato - non aveva riscontrato il fatto-reato in danno del ATlo AM, riferendo solo di alcuni venditori di pesce che erano stati percossi, circostanza neanche paventata nella vicenda in esame: era pertanto evidente il travisamento delle prove testimoniali, cui era conseguita una evidente iLLgicità della motivazione sul punto anche con riguardo all'erronea applicazione della L. n. 203 del 1991, art. 7 per avere la Corte di merito ritenuto sussistente l'utilizzo di metodi mafiosi da parte ELimputato nella presunta condotta estorsiva, laddove l'espressione "Ora abbiamo aperto noi la pescheria" non poteva essere riferita ad alcun sodalizio criminoso e comunque erroneamente era stata applicata la norma di cui all'art.110 c.p. essendosi trattato comunque di una mera presenza passiva del
TE AS, collegabile al legame familiare, senza che fosse ravvisabile alcuna forma di supporto, collaborazione e stimolo nel suo agire.
Con il secondo motivo si deduce violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), con riferimento alla tentata estorsione in danno di IE RI (capo 14), avendo i giudici illegittimamente acquisito, ex art. 500 c.p.p., comma 4, le dichiarazioni rese da AI RL (proprietario di un capannone dato in locazione alla multinazionale "Cric & Croc", rappresentata sul posto da IE RI) sul presupposto che, successivamente ad esse, il teste fosse stato intimidito mediante l'incendio di un mezzo agricolo di sua proprietà e di alcuni terreni daLL stesso detenuti a titolo di affitto, laddove invece il nesso consequenziale era da ritenersi insussistente in quanto le dichiarazioni del AI RL erano state portate a conoscenza degli imputati nel 2007 (essendo l'ordinanza di custodia cautelare stata eseguita nel luglio del 2007), ma gli incendi erano avvenuti nel 2005 e solo occasionalmente, dopo gli incendi, era avvenuto l'incontro del AI RL con TE RD.
Senonché le affermazioni del AI RL di aver appreso dal IE RI che TE AS e TE EN avevano preteso 20.000,00 Euro l'anno per non dare fastidio alla multinazionale, non avevano trovato conferma in quelle rese dal teste di riferimento, tanto che lo stesso AI RL aveva finito con l'ammettere in dibattimento che le dichiarazioni rese al p.m. erano forse frutto di sue supposizioni.
Con il terzo motivo si deduce violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), con riferimento al reato di cui all'art. 416 bis c.p. (capo 1), avendo i giudici di appeLL omesso ogni considerazione in ordine alle argomentazioni prospettate dalla difesa, con la memoria depositata all'udienza del 29.4.11, circa l'insussistenza del reato associativo, dove si rappresentava anche che dal certificato storico della famiglia di TE AS emergeva che l'odierno ricorrente è figlio di TE ON, nato a [...] aLL Ionio il 24.6.56 e deceduto diversi anni or sono, quindi persona diversa da quel TE AS "figlio di TE DO" (cugino ed omonimo del ricorrente, non imputato nel processo) cui più volte avevano fatto cenno i tre collaboratori di giustizia.
AR UC, moglie di TE EN, ritenuto organizzatore e capo clan, collaboratrice di giustizia, aLLrché - prosegue la difesa del ricorrente - aveva parlato di TE AS, aveva sempre specificato trattarsi di TE AS figlio di TE DO ed il coimputato- collaboratore Lo AT LE nulla era stato in grado di riferire su TE AS, odierno imputato, sconfessando così le false dichiarazioni del teste CA AL il quale aveva dichiarato al tribunale che TE AS aveva partecipato alle estorsioni assieme a Lo AT LE e a FA FR, mentre AL DO, all'udienza del 24.11.08, aveva dichiarato che TE AS, LL di TE LV, "non è stipendiato...non è affiliato...con noi non ha mai fatto niente di altre cose illecite...lui fa le truffe con il quinto deLL stipendio...i cui proventi non andavano alla famiglia TE". Tali risultanze erano però state ignorate dai giudici di appeLL - lamenta la difesa - i quali avevano motivato la responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. sulla base delle dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia e dei coimputati o imputati di reati connessi, mai però convergenti, ne' specifiche, nè riscontrate, senza che fosse inoltre chiarito il dubbio circa l'identità di TE AS.
Con il quarto motivo si deduce violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con riferimento alla testata estorsione in danno di
RA DO (capo 15), per avere iLLgicamente ritenuto provata la responsabilità ELimputato sulla base delle dichiarazioni della p.o. e di quelle rese da AL DO e AI RL, laddove invece il RA DO aveva parlato di una intimidazione mai seguita da avvicinamenti o tentativi di estorsione da parte di alcuno ed il AL DO, avendo in precedenza escluso che TE AS, LL di TE LV, avesse mai fatto alcunché di illecito con loro, non poteva che essersi riferito all'omonimo ELimputato. Con il quinto, ed ultimo, motivo si lamenta l'aumento di pena, per la continuazione, in misura più alta di quella stabilita dal primo giudice (5 anni in luogo dei 3), in violazione così ELart. 597 c.p.p., ed in maniera iLLgica anche in considerazione, quanto alla pena elevata complessivamente, delle riconosciute attenuanti generiche prevalenti motivate dalla Corte di merito per la assenza di condotte violente con riferimento ai reati-fine.
TE DO - per il quale è stata rideterminata la pena, per il reato associativo sub 1), riconosciute attenuanti generiche equivalenti, in anni 6 di reclusione - deduce, con il primo motivo, violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), per essere inutilizzabili le dichiarazioni di RA FR, provenienti dal procedimento c.d. "Omnia 2" ed acquisite unitamente alla sentenza del Tribunale di Castrovillari EL1.2.11, in quanto gli stessi verbali delle dichiarazioni del RA FR nel procedimento "Omnia 2" riportavano la sua qualità di testimone assistito per essere indagato in procedimento collegato, cioè nel procedimento "Omnia 1" per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., nel quale si era avvalso della facoltà di non rispondere, ragione per cui, essendosi sottratto al controLL sul suo dichiarato da parte della difesa in sede di controesame, ricorreva la causa di inutilizzabilità di cui all'art. 526 bis c.p., diretta emanazione ELart, 111 Cost. e degli artt. 5 e 6 Cedu, senza, considerare che, comunque, dal fatto-reato di usura contestato al TE DO e relativo alle dichiarazioni contro il predetto fatte dal RA FR nel procedimento c.d. "Omnia 2", il ricorrente era stato assolto con la ricordata sentenza del Tribunale di Castrovillari.
Con il secondo motivo si deduce violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) essendo carente la preliminare valutazione sulla credibilità soggettiva dei dichiaranti, come pure la valutazione sulla concordanza e convergenza delle dichiarazioni circa l'attività di usuraio svolta da TE DO, non in proprio, ma a favore della presunta cosca di appartenenza. Le dichiarazioni ELOL, infatti - sostiene la difesa - erano generiche, non avendo questi indicato date e luoghi di incontro, ignorando quanto denaro sarebbe stato prestato e se provenisse dal TE DO, non essendo neanche stato in grado di indicare i tassi di interesse relativi al prestito ottenuto, ma avendo anzi affermato che le somme ricevute da SE NC erano una semplice regalia, senza che fossero state sondate le ragioni ed i rapporti che avrebbero portato il SE NC ad indicare all'OL la persona del TE DO quale ulteriore finanziatore, ne' poteva valere il riferimento fatto dall'OL all'episodio di usura contestato al capo 66) della rubrica per inferirne la partecipazione di TE DO al clan mafioso, in quanto per tale reato il predetto non era mai stato imputato, come pure per nessun analogo reato-fine.
IA FR, poi - prosegue il ricorrente - non aveva indicato da chi aveva appreso che TE DO effettuava prestiti ad usura e pertanto le sue dichiarazioni erano inutilizzabili ai sensi ELart. 195 c.p.p., comma 7 senza che, inoltre, la Corte di merito avesse motivato se l'attività del TE DO fosse stata effettuata per la cosca di appartenenza oppure in via personale, mentre le dichiarazioni della AR UC erano solo de auditu rispetto alla specifica contestazione mossa all'imputato, non coLLcate temporalmente e relative peraltro alla ricezione di somme, che la donna avrebbe avuto dall'imputato, in un periodo in cui il TE DO era detenuto.
Contraddittoria era poi la motivazione della sentenza impugnata che, dopo aver indicato nel AL DO la principale fonte di accusa dichiarativa, lo aveva poi ritenuto portatore di conoscenze di poco conto nel momento in cui aveva escluso tra i partecipi all'associazione il solo TE DO, neLL stesso modo essendosi anche espresso IO TO, presunto "vicecapo" del clan sin dall'agosto del 2007, circostanza, quest'ultima, ignorata dai giudici di appeLL.
Con il terzo motivo si lamenta mancanza di motivazione in ordine alla conoscenza da parte ELimputato della pretesa natura armata ELassociazione in argomento, come pure delle altre circostanze aggravanti contestate, come pure carenza di motivazione per il giudizio di equivalenza, anziché di prevalenza, delle riconosciute attenuanti generiche.
TE EN - per il quale è stata rideterminata la pena in anni 24 di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. (capo 1); per l'episodio estorsivo in danno dei fratelli CA (capo 8) e per queLL in danno di RA DO (capo 15); per il reato di incendio (capo 8 bis); per il reato di usura in danno dei fratelli DI (capo 16); per le violazioni della legge sulle armi (capi 73 bis e 77); per la tentata estorsione aggravata in danno di De LE ON (capo 84); per la violazione ELart. 73 L. Stup. (capo 89) e art. 74 L. Stup. (capo 98), esclusa l'aggravante di cui al comma 4 (capo 98), unificati tutti ex art. 81 cpv. c.p. - deduce violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per essere stati i collaboratori di giustizia esaminati ai sensi ELart. 507 c.p.p., su richiesta del p.m., nonostante l'istruttoria dibattimentale fosse già conclusa e non si trattasse di prove ne' sopravvenute ne' assolutamente necessarie ai fini della decisione, mai i collaboratori AT EN, VA IA e LU IL avendo fatto parte del fascicolo dibattimentale ne' di queLL del p.m..
Al fine di consentire l'ingresso di risultanze probatorie derivanti da attività integrativa di indagine - sostiene la difesa del ricorrente - il p.m. avrebbe dovuto far ricorso all'istituto previsto dall'art. 430 c.p.p. che impone il deposito immediato presso la segreteria del p.m. di tutti gli atti relativi alla attività integrativa di indagine onde consentire alle altre parti processuali di preparare adeguatamente ed in condizioni di parità la propria strategia processuale, deposito dei coLLqui investigativi e della dichiarazione di intenti dei tre collaboratori che non era mai avvenuto, con violazione pertanto del D.L. n. 8 del 1991, art. 16 quater e ELart. 430 bis c.p.p. utilizzato dal p.m. per sentire
VA IA e LU IL i quali, se pure le relative dichiarazioni erano state dal tribunale ritenute inutilizzabili, aLLrché avevano reso dichiarazioni dinanzi al tribunale ex art. 507 c.p.p., più o meno inconsciamentè potevano aver tentato di allinearsi al racconto fatto solo pochi giorni prima al p.m.. Si era poi fatto uso illegittimo ELart. 507 c.p.p. - assume il ricorrente - anche con riferimento all'esame del M.LL AT e ELapp. EZ DR, non menzionati nella lista testi presentata ex art. 468 c.p.p. ed introdotti surrettiziamente dal p.m., e violazione vi era stata anche ELart. 500 c.p.p., comma 4, in ordine alla acquisizione delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da AI RL, non sussistendone i requisiti - negli stessi termini già esplorati dagli altri ricorrenti -, nonché circa la utilizzazione di una serie di intercettazioni in relazione alle quali non era stata predisposta la relativa trascrizione.
Quanto al reato associativo di cui all'art. 416 bis c.p., la prova era basata sulle inutilizzabili dichiarazioni dei tre citati collaboratori di giustizia AT EN, VA IA e LU IL, unitamente a quelle dei "collaboratori ELultima ora" AR UC e Lo AT LE, acquisite ai sensi ELart. 603 c.p.p. in sede di appeLL, e a quelle di AL DO e RU DA.
Non si era, però, realizzata alcuna convergenza del molteplice, in quanto per AL DO e RU DA non vi era stato un positivo apprezzamento in punto di attendibilità intrinseca ed estrinseca, credibilità e genuinità, tanto che i giudici erano ricorsi alla credibilità frazionata degli stessi per salvare le poche e scarne affermazioni ritenute utili, ma la prova del reato associativo non poteva dirsi raggiunta mediante la sommatoria delle prove che si era ritenuto di aver raccolto e dei reati-fine commessi dai presunti associati.
Quanto ai reati di cui ai capi 8) e 8 bis) gli unici elementi indiziali a carico di TE EN erano costituiti dalle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intercorse con UC DR, che non provavano però la presenza del TE EN sul luogo ELintimidazione, nessun elemento al riguardo essendo rinvenibile neanche dalla deposizione del M.LL LA.
Quanto al reato di cui al capo 14), a fronte delle inutilizzabili dichiarazioni di AI RL vi erano quelle della p.o. IE RI, ingiustificatamente tacciate di inverosimiglianza e contraddittorietà, il quale aveva negato di aver mai subito alcuna intimidazione;
per il reato sub 15) vi erano le sole dichiarazioni del AI RL, mentre il reato di usura di cui al capo 16) avrebbe dovuto essere ricondotto sotto la previsione di cui all'art. 379 c.p., in assenza di alcuna utilità percepita dal TE EN.
In ordine al reato di cui al capo 73 bis), non era chiaro - assume il ricorrente - se si fosse trattato di effettivo munizionamento da guerra e se l'imputato fosse stato a conoscenza del motivo del viaggio di LO TR, attesa la genericità del contenuto delle conversazioni intercettate e l'assenza di riscontri al riguardo, mentre in relazione all'ipotesi associativa di cui all'art. 74 L. Stup. (capo 98) i giudici territoriali avevano sussunto nella relativa fattispecie i medesimi elementi precedentemente utilizzati per fondare l'esistenza del reato di cui all'art. 416 bis c.p., anche la Corte di appeLL avendo fatto ricorso alle dichiarazioni dei collaboratori, preferendo la quantità alla qualità delle propalazioni, di contenuto generico e in alcuni casi smentito. Quanto alla aggravante di cui all'art. 74 L. Stup., comma 3 mancava qualsiasi elemento atto a dimostrare che i compartecipi non tossicodipendenti avessero coscientemente e volontariamente arruolato soggetti tossicodipendenti per lo spaccio della droga, senza che fosse neanche accertata la pregressa tossicodipendenza di OS EN, affermata dalla Corte di merito sulla base della sola confessione resa dal prevenuto.
Carente - conclude sul punto il ricorrente - era anche la motivazione in ordine alle ragioni che avevano indotto i giudici di appeLL a considerare TE EN soggetto addirittura con poteri decisionali e di comando all'interno della presunta compagine, mentre, con riferimento all'unico reato-fine (capo 89) contestato al prevenuto, concernente l'episodio di acquisto di sostanza stupefacente da OL e IN EN, le dichiarazioni di questi ultimi non erano tra loro sovrapponibili, in ragione di oggettive contraddizioni sia sulla cifra concretamente ricevuta dalla banca come mutuo (e poi utilizzata per l'acquisto della droga), sia sulla somma consegnata al De NC DO per l'acquisto della sostanza che sul quantitativo di cocaina "trattenuta" dall'affare, laddove poi AL DO aveva dapprima affermato di aver assistito alla consegna deLL stupefacente da OL e IN EN nelle mani di TE ON, alla presenza del LL TE EN e del cognato IZ OS SE, per poi smentirsi disconoscendo il luogo della presunta consegna e affermando: "Io ho assistito aLL stupefacente, diciamo, alla consegna proprio no". UC DR - per il quale in appeLL è stata rideterminata la pena in anni 15 e mesi 6 di reclusione per il reato associativo sub 1), per l'episodio estorsivo e per l'incendio di cui ai capi 8) e 8 bis), per la violazione della legge sulle armi di cui al capo 73 bis) e per il reato di cui all'art. 74 L. Stup. (capo 98) - propone le stesse censure avanzate - tramite il medesimo difensore, Avv. CO Rendace - nell'interesse di TE EN, analogamente a AM ON - condannato, per le due ipotesi associative, alla pena di anni 12 di reclusione, previo riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti -, relativamente al reato di cui all'art. 416 bis c.p., il quale lamenta anche come la Corte di appeLL abbia posto come fulcro ELipotesi accusatoria la frequentazione deLL stesso con TE ON, senza considerare che i due sono affini, avendo sposato due sorelle, e senza che fossero emersi sospetti circa presunte attività illecite poste in essere dal AM ON il quale era stato solo visto da CA AL all'interno ELabitazione del TE ON e poi visto consegnare in una occasione da VA IA e LU IL biancheria a TE ON durante il periodo della latitanza di quest'ultimo, laddove il collaboratore AL DO non era stato in grado di indicare una sola condotta del prevenuto finalizzata alla realizzazione degli scopi ELassociazione stessa. Riguardo al reato associativo di cui all'art. 74 L. Stup., il ricorrente lamenta come la prova della responsabilità sia stata fatta derivare dalla circostanza riferita da LU IL e confermata dall'VA IA circa una presunta consegna di droga da parte del AM ON ai due dichiaranti presso l'autolavaggio gestito dall'imputato, laddove, al più, avendo il AM ON, a detta degli stessi collaboratori, soltanto effettuato la consegna in assenza del cognato IZ OS SE, si era trattato di un favore fatto a quest'ultimo che esulava dall'ambito associativo, laddove IA FR aveva riferito di un'attività di spaccio del ricorrente sulla base di considerazioni personali, senza che, da ultimo, fosse rinvenibile una adeguata motivazione circa il diniego di concessione delle attenuanti generiche con il criterio della prevalenza.
IZ OS SE - per il quale è stata rideterminata dalla Corte catanzarese la pena, per i reati di cui all'art. 73 L. Stup. (capo 89) e art. 74 L. Stup. (capo 98), previa concessione di attenuanti generiche, in anni 14 di reclusione - propone, anch'egli per il tramite ELAvv. CO Rendace, le medesime doglianze già formulate dai precedenti ricorrenti in relazione alle ipotesi associative contestate, in particolare lamentando come l'essere indicato quale "depositario" della sostanza stupefacente trattata dall'associazione non potesse comportare l'automatica applicazione ELaggravante di cui all'art. 74 L. Stup., comma 1 il ruolo di organizzatore essendogli stato attribuito dalla Corte territoriale senza alcuna specificazione al riguardo, laddove gli stessi collaboratori avevano ritagliato per il IZ OS SE un ruolo meramente esecutivo e non certo verticistico. Quanto all'episodio ELacquisto di sostanza stupefacente da OL e IN EN - lamenta da ultimo il ricorrente - , le dichiarazioni dei due non erano tra loro sovrapponibili (per gli stessi motivi esposti dalla difesa nell'interesse di TE EN), per cui, in relazione a tale imputazione, vi era stata violazione dei criteri di cui all'art. 192 c.p.p. e la sentenza doveva quindi essere annullata.
AR CA - per il quale è stata ridotta la pena in secondo grado, previa concessione di attenuanti generiche ed assoluzione dal reato di usura sub 59), ad anni 8 di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa per i reati di estorsione aggravata in danno di IN EN (capo 90) e violazione ELart. 416 bis c.p. (capo 1) - deduce, con il primo motivo, violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) evidenziando che sul finire del giudizio di primo grado
è entrato in vigore il D.L. 12 febbraio 2010, n. 10 il quale, intervenendo sull'art. 5 c.p.p., ha sottratto alla Corte di assise la competenza per materia per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. (comunque aggravato, derivante da altro intervento legislativo, la L. n. 251 del 05, che aveva inasprito la pena edittale), stabilendo la competenza del tribunale.
Pur generalmente disponendo l'immediata operatività delle nuove norme nei procedimenti in corso al momento ELentrata in vigore del decreto per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., il legislatore ha escluso la competenza del tribunale per quei processi già regolarmente incardinati in Corte d'assise, ove fosse stato già dichiarato aperto il dibattimento, per cui - prosegue la difesa - con i motivi di appeLL si era osservato che la fattispecie in esame rientrava nella competenza della Corte di assise al momento ELesercizio ELazione penale e quindi il Tribunale di Castrovillari aveva operato in situazione di palese incompetenza per materia dalla data della sua (errata) investitura a quella di entrata in vigore del D.L. (13 febbraio 2010), quando già era stato chiuso il dibattimento ed era iniziata la discussione finale. Solo per mera sopravvenienza normativa il tribunale era quindi divenuto competente e pertanto, in applicazione ELart. 26 c.p.p., comma 2 le prove dichiarative ripetibili - come pure gli atti tipici necessari alla progressione del processo - avrebbero dovuto essere rinnovate dal tribunale divenuto competente solo dal 13.2.10, ma la Corte di appeLL aveva rigettato l'eccezione statuendo proprio sulla "sanatoria" degli atti posti in essere al suo cospetto, dei quali pertanto aveva implicitamente riconosciuto la nullità, laddove invece - sostiene la difesa - la fortunata evenienza normativa che aveva reso competente chi in origine non lo era (il Tribunale di Castrovillari) non poteva condurre ad una sanatoria ex lege, non prevista dalla disciplina transitoria che sola avrebbe potuto regolamentare la sorte processuale degli atti assunti dinanzi ad un giudice erroneamente investito della controversia. Di qui - conclude sul punto la difesa - la radicale inutilizzabilità degli atti a contenuto dichiarativo posti a fondamento della decisione di primo grado, assunti dal collegio formalmente incompetente fino al 13.2.10, e la conseguente violazione ELart.526 c.p.p., comma 1, replicata nella pronuncia di secondo grado.
Con il secondo motivo si deduce violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per avere la difesa ELimputato, alla prima udienza del 17.10.10, reiterato la richiesta di giudizio abbreviato, già formulata dinanzi al g.u.p., condizionato alla escussione dei testi La ER NI, OL e IN EN, richiesta respinta con ordinanza, impugnata dinanzi alla Corte di appeLL che aveva confermato il giudizio erroneo del g.u.p. secondo cui la complessità del procedimento, che comportava anche l'audizione di tre testimoni, era incompatibile con la speditezza alla quale è improntato il rito richiesto.
Senonché - sostiene la difesa - la indubbia rilevanza dei tre testimoni e la possibilità di semplificare drasticamente la vicenda processuale escutendo solo tre "testimoni d'accusa" ed utilizzando per il resto la gran mole di acquisizioni presenti agli atti del fascicolo del p.m., avrebbe comportato vantaggi in termini di celerità processuale a fronte delle 45 udienze in cui si era poi articolato il giudizio di primo grado.
Con il terzo motivo si deduce, con riferimento al reato di cui all'art. 416 bis c.p., violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per essere il AR CA, secondo l'imputazione, considerato il fornitore di liquidità economica del sodalizio e colui che otteneva appalti proprio grazie alla caratura criminale del gruppo, ma la vicenda processuale non aveva proposto addebiti relativi ad appalti o subappalti, ne' del AR CA vi era traccia nelle pagine (577-602) della sentenza di primo grado dedicate alla ricostruzione del "clan TE", mai emergendo il nome ELimputato neppure nei brani di intercettazioni telefoniche riportati in sentenza.
Quanto poi alle dichiarazioni di IA FR, dei due DI e di IG PS, era emerso nulla più che una frequentazione personale del AR CA con il solo TE ON, frequentazione peraltro spiegabile in ragione dei numerosi ed impegnativi lavori per la ditta "TE Trasporti", mentre le dichiarazioni di AL DO avevano avuto ad oggetto solo un risibile episodio concernente una truffa commessa dal AR CA in concorso con il Lo AT LE, episodio peraltro mai contestato, per il resto il propalante avendo reso in proposito dichiarazioni generiche.
Quanto al delitto di estorsione in danno di IN EN, non avevano i giudici chiarito in quale modo la mera presenza del AR CA potesse avere determinato un effettivo rafforzamento del proposito criminoso di TE ON, che ben poteva, nella circostanza, aver improvvisato una "prova di forza", con i presenti nel ruolo di semplici ed inconsapevoli spettatori, senza considerare che l'estorsione, nella specie, sarebbe consistita nell'impedire a taluno di delinquere (cioè di continuare a smerciare droga) e quindi di arricchirsi illegalmente, prospettiva che non poteva rientrare tra i beni giuridici tutelati dall'ordinamento. Con il quarto motivo si lamenta eccessività del trattamento sanzionatorio, in relazione alla modestia del contributo apportato dall'imputato, e mancanza di motivazione circa la ritenuta incompatibilità tra l'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 e quella prevista dall'art. 629 c.p., comma 2, censurandosi dal ultimo la mancata restituzione al AR CA ELimmobile sito in Trebisacce ed acquistato dall'imputato nel 1997, trattandosi di un appartamento di modesto valore in relazione al quale vi era stata un'inammissibile inversione ELonere probatorio circa la legittimità ELacquisto, che ricadrebbe sull'imputato. IA TR - per il quale, in relazione a sei episodi di usura aggravata, contestati ai capi 17 bis), 28), 47), 50), 57) e 58), previa concessione di attenuanti generiche equivalenti, è stata dalla Corte di appeLL ridotta la pena ad anni 8 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa - deduce, con il primo motivo, violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per non avere i giudici di secondo grado considerato che la p.o. DI EN, all'udienza del 20.3.09, aveva riferito che a seguito della dazione di denaro da parte del IA TR aveva consegnato aLL stesso un assegno di pari importo, quindi senza l'aggiunta di interessi.
La Corte di merito aveva solo considerato il tasso praticato da AN CO, EL8% mensile, come riferito da DI NI, ma non vi erano elementi per ritenere un concorso dei due nella gestione di rapporti usurari, mai essendosi recati insieme presso l'azienda "Colle degli Ulivi" dei fratelli DI. Quanto a De IS AnieLL, erroneamente i giudici di primo grado avevano fatto ricorso, per acquisirne le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari, all'art. 500 c.p.p., comma 4, mai il predetto avendo subito intimidazioni dal IA TR;
quanto a NI CH, questi aveva ottenuto un prestito solo per la vecchia amicizia che lo legava al IA TR, ma non vi era prova di un preventivo accordo di natura usuraria, mentre VA RD aveva, in dibattimento, fatto confusione sulle somme di denaro presuntivamente ricevute dal IA TR, precisando però di non aver pattuito interessi usurari, ma erroneamente i giudici avevano ritenuto inattendibili tali dichiarazioni e attendibili solo quelle rese dal medesimo in sede di indagini preliminari.
Anche La ER NI, pur contraddicendosi ed apparendo estremamente confuso in dibattimento, aveva negato di essere stato minacciato dal IA TR, circostanza confermata anche dai testi della difesa, i quali, concordemente, avevano affermato che tra l'imputato e le presunte parti lese vi erano sempre state frequentazioni cordiali, anche a liveLL familiare. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge con riferimento all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 ritenuta per il solo reato di cui al capo 28) in danno del De IS, dal momento che era pacificamente risultato che il IA TR non era prossimo a nessuna organizzazione criminale, tanto che lo stesso De IS aveva precisato che mai l'imputato si era atteggiato a mafioso o aveva mai posto in essere metodi mafiosi.
Con il terzo motivo si deduce violazione di legge per essere erroneamente state ritenute le aggravanti di cui all'art. 644 c.p., comma 5, nn. 3 e 4, mai il IA TR essendo stato al corrente deLL stato di bisogno delle persone che gli chiedevano denaro, tanto che il La ER NI non disdegnava addirittura di ostentare ricchezza e OS EN era proprietario terriero ed albergatore, senza che alcuno - conclude sul punto il ricorrente - si fosse palesato al IA TR come imprenditore bisognoso di prestiti.
Con il quarto motivo si deduce violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione alla mancata restituzione
ELimmobile ubicato alla via G. Amendola di Cassano aLL Ionio, acquistato dal IA TR in data 8.11.90, ben 15 anni prima rispetto ai fatti usurari in esame ed in merito al quale l'imputato aveva ampiamente dimostrato la propria capacità reddituale, anche a mezzo della c.t. di parte della d.ssa Martino Sonia, ignorata dal tribunale, che ne aveva giustificato la lecita provenienza. Con il quinto motivo si deduce l'intervenuta prescrizione dei reati, tutti commessi in epoca antecedente l'8.12.05 (data di entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 che ha sanzionato in maniera più severa il reato di cui all'art. 644 c.p.), per cui doveva essere considerato il termine prescrizionale di anni sette e mesi sei, ritenuta l'insussistenza delle aggravanti.
UA ON - per il quale la Corte catanzarese ha determinato la pena, previo riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti, per il reato di usura aggravata in danno dei fratelli DI (capo 19), in anni 2 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, con la concessione dei doppi benefici di legge - deduce violazione ELart.606 c.p.p., comma 1, lett. b), con riferimento alla aggravante L. n.203 del 1991, ex art. 7 evidenziando che erano stati i DI a rivolgersi al UA ON il quale aveva aderito alla richiesta del prestito dicendo a DI EN, secondo quanto da questi dichiarato, che il denaro non era suo, ma di soggetti appartenenti alla criminalità, invitando i due alla precisione e alla puntualità, per poi aggiungere: "Questi non scherzano...la vedi questa piscina, questi vi ci buttano dentro e vi ammazzano". Esclusivamente sulla base di questi elementi - lamenta il ricorrente - i giudici avevano ritenuto configurabile l'aggravante in questione, per accertare la quale, invece, si rende necessario portare in luce i concreti tratti esteriori del comportamento criminoso, denotanti l'ascrizione alla metodologia mafiosa, mentre il fatto contestato al UA ON non aveva valicato i confini della vaghezza e la sentenza non aveva precisato in virtù di quali emergenze storiche il contegno della vittima del reato fosse rimasto condizionato dalla forza costrittiva di organismi mafiosi rapportabili all'opera ELimputato.
Con il secondo motivo si deduce violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per avere la Corte di appeLL confermato la confisca dei due beni immobili intestati alla moglie del UA ON, ritenendo fittizio il vincolo reale e riconducibile la proprietà all'imputato, solo per non essere risultato adeguato il reddito della IN AR, mentre anche il reddito ELimputato era minimo e peraltro il reato contestato era di molti anni successivo agli acquisti, ma trattandosi di acquisti per un importo complessivo non superiore ai 100 milioni di lire era logicamente sostenibile che fossero stati effettuati con fondi leciti, provenienti dalle molteplici attività commerciali dei coniugi, non titolari di posizione IVA e le cui carenze gestionali dal punto di vista amministrativo erano state frequenti e prevalenti. OT LU - per il quale, in relazione al reato di usura aggravata di cui al capo 62), in danno di PU ON, previa concessione di attenuanti generiche, è stata in appeLL ridotta la pena ad anni 2 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, con la concessione dei doppi benefici di legge - deduce, con il primo motivo, violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per essere risultata carente la motivazione non solo in riferimento alla credibilità del dichiarante - le cui dichiarazioni, rese in sede di indagini preliminari, erano state acquisite ex art. 512 c.p.p., per essere il PU ON deceduto nelle more del procedimento -, ma soprattutto in ordine aLL scarno narrato del propalante, soggetto peraltro aduso a frequentazioni delinquenziali, senza che fosse dato conoscere l'esattezza degli importi prestati, i tempi ELaccordo e della dazione di assegni e denaro ed altre circostanze utili a conferire "serietà" all'accusa.
Con il secondo motivo si deduce violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per avere i giudici di appeLL, relativamente al trattamento sanzionatorio, operato, sulla pena-base di anni 2 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, l'aumento di 1/3 per l'aggravante della L. n. 203 del 1991, ex art. 7 che invece, come pure quella di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 3 era stata esclusa dal tribunale, residuando così solo l'aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 4, per la quale si eccepiva vizio motivazionale censurandosi anche la mancata valutazione della comparazione tra le diverse circostanze.
Con il terzo motivo si deduce l'intervenuta prescrizione, maturata nel dicembre del 2010 e quindi prima della pronuncia della sentenza di appeLL.
MO SE - per il quale è stata ridotta la pena, in appeLL, per il reato di cui agli artt. 56 e 629 c.p., così riqualificata l'originaria imputazione sub 18) di usura aggravata in danno dei fratelli DI, ad anni 3 di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa - deduce, con il primo motivo, violazione ELart.606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), per avere la condanna per la ritenuta tentata estorsione comportato una immutatio facti atteso l'evidente rapporto di non continenza, di incompatibilità ed eterogeneità intercorrente tra le diverse fattispecie di estorsione ed usura, con necessità quindi di una contestazione autonoma, mai surrogatoria, pena il pregiudizio dei diritti della difesa. Nè a diverse conclusioni poteva giungersi sulla base del richiamo, operato dalla Corte di appeLL, al "profittare della carica di intimidazione di cui si dispone", attesi anche il mantenimento della qualificazione giuridica di usura per tutti gli altri coimputati nella vicenda e la possibilità che un episodio di usura si realizzi mediante l'utilizzo di metodologia mafiosa, ogni contestazione di usura aggravata dall'utilizzo della metodologia mafiosa conducendo sempre, altrimenti, alla qualificazione in termini di estorsione. Con il secondo motivo si lamenta la modalità di esecuzione ELindividuazione fotografica, avvenuta - secondo il ricorrente - mediante l'esibizione, di fatto, a LO EN, di una sola fotografia (quella ELimputato) realmente conducente ai fini della richiesta individuazione.
Con il terzo motivo si deduce travisamento della prova e vizio di motivazione per essersi rivelato ambiguo, incerto e non credibile il narrato di DI EN, sia con riferimento all'effettiva origine economica del denaro utilizzato dai coimputati DE (che avevano definito la loro posizione con il rito abbreviato), sia con riferimento alla coLLcazione temporale ELavvenimento (coLLcato solo dopo molte titubanze nell'estate del 2004), sia, infine, per quanto atteneva "all'anomalo andamento mnemonico del dichiarante", il quale ad oltre un anno di distanza (settembre 2005) aveva ricordato perfettamente le fattezze fisiche di una persona incontrata in un'unica occasione e per dieci minuti, laddove poi - si deduce con il quarto motivo - l'aggravante del metodo mafioso non era rinvenibile sia per non essere il MO SE accostabile al sodalizio "TE", sia per essere l'espressione adoperata ("..Figliolo cà ami pagare.." priva di qualsivoglia connotato intimidatorio. Con il quinto motivo si lamenta mancanza di motivazione in ordine alla scelta sanzionatoria e al diniego delle attenuanti generiche. MU NI - per il quale è stata ridotta la pena dalla Corte catanzarese, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. (capo 1) e per l'episodio di tentata estorsione aggravata in danno di De LE ON, collaboratore ELimprenditore PO SE (capo 84), previa concessione di attenuanti generiche equivalenti, ad anni 8 e mesi 6 di reclusione - ripropone questione di legittimità costituzionale (già dichiarata dal giudice di merito inammissibile per manifesta infondatezza) della L. n. 52 del 2010, all'art. 1 che ha convertito del D.L. n. 10 del 2010, l'art. 2 per violazione ELart. 25 Cost., nella parte in cui detta norma transitoria ha previsto che, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, relativi ai delitti di cui all'art. 416 bis c.p., comunque aggravati, la competenza appartenga al tribunale, anche nell'ipotesi in cui sia stata già esercitata l'azione penale, salvo che, prima della suddetta data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla Corte di assise.
Poiché l'art. 25 Cost. - evidenzia il ricorrente - sancisce il divieto EListituzione del giudice post factum, è il giudice naturale precostituito per legge queLL più idoneo a risolvere la controversia rispetto a fattispecie astratte realizzabili in futuro, non già a posteriori ed in relazione ad una regiudicanda già insorta, ma il D.L. n. 10 del 2010, all'art. 2 (norma derogatoria rispetto alle generali regole per la determinazione della competenza (art.4 c.p.p.) ed ai generali criteri in ordine alla competenza della Corte di assise (art.5 c.p.p.), sempre vigenti) ha applicato i nuovi criteri di individuazione del giudice competente per il reato di associazione di stampo mafioso, comunque aggravato, ai procedimenti in corso e dunque non solo dopo la verificazione del fatto quanto, addirittura, durante la valutazione deLL stesso.
La soppressione del diritto costituzionale del giudice precostituito - prosegue il ricorrente - deve costituire l'inevitabile conseguenza ELaffermazione di un diritto maggiore ovvero di pari rango posto, sempre, nell'interesse ELimputato, ma la ratio della norma transitoria del 2010 è invece tesa esclusivamente a prevenire, in seguito alle paventate regressioni processuali logicamente conseguenti alle sentenze dichiarative ELincompetenza per materia, l'esercizio di diritti costituzionali, ricompresi anche in fonti sovranazionali (CEDU), intaccando - oltre al diritto alla libertà personale, di cui all'art. 13 Cost. - il diritto alla prescrizione del reato quale espressione del diritto del cittadino alla durata ragionevole del processo penale, riconosciuto dall'art. 111 Cost., per cui il giudizio di appeLL non poteva prescindere dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, posto che la dichiarazione di incostituzionalità ELart. 2 cit. avrebbe comportato, in forza della vis attractiva ELart. 15 c.p.p., una pronuncia di annullamento ex art. 24 c.p.p.. Con il primo motivo il ricorrente deduce poi violazione del diritto di difesa derivante, con riferimento alle dichiarazioni rese dal collaboratore AL DO, dall'inosservanza alla L. n. 45 del 2001, del combinato disposto di cui artt. 16 quater e 16 sexies per non essere stato prodotto nel giudizio di primo grado il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, con conseguenze in termini di impossibilità di predisporre ed espletare il diritto alla controprova, per cui in sostanza la prova era stata assunta in violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost. ed inoltre la sentenza impugnata aveva omesso ogni motivazione specifica circa la violazione delle prescrizioni imposte al AL DO dal programma di protezione, comportamento che aveva invece inficiato la genuinità delle dichiarazioni stesse. Con il secondo motivo si deduce violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p., per non avere i giudici di appeLL motivato circa l'appartenenza del MU NI alla associazione in argomento, l'unico elemento specifico essendo rinvenibile nell'avere la Corte di merito ritenuto convergenti le dichiarazioni di AL DO e di RU DA in merito alla attività di spaccio posta in essere dal prevenuto, cui iLLgicamente conseguirebbe, per mero automatismo, l'appartenenza del MU NI all'associazione, oltretutto in virtù di un solo episodio criminoso (capo 84 della rubrica) o, al più, di comportamenti che potrebbero essere ricondotti ad un'autonoma attività delinquenziale. Con il terzo motivo si deduce manifesta iLLgicità della motivazione con riferimento alla affermazione di responsabilità per l'espisodio estorsivo, anche alla luce della ritenuta assenza di gravità indiziaria già evidenziata dal tribunale del riesame, e sulla considerazione che le dichiarazioni della p.o. PO SE avevano riguardato altra fattispecie, cioè il c.d. furto del gasolio avvenuto nel 2002.
Con il quarto motivo si censura il giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche.
Con motivi nuovi, in data 2.12.11, la difesa ha ribadito che l'intervento legislativo di cui alla novella del febbraio 2010 avrebbe dovuto comportare, per il tribunale - investito della nuova competenza - la rinnovazione delle dichiarazioni rese dinanzi al giudice incompetente per materia, in ossequio al disposto di cui all'art. 26 c.p.p., comma 2, e di tutti gli ulteriori atti dibattimentali, pena la nullità degli stessi.
LO TR - per il quale è stata confermata la condanna alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 600,00 di multa per la violazione della legge sulle armi, di cui ai capi 75) e 77) della rubrica - propone preliminarmente la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 10 del 2010, art. 2 (convertito nella L. n. 52 del 2010, nell'art. 1) negli stessi termini di quelli proposti
(per il tramite del medesimo difensore, Avv. BE Le Pera) da MU NI, con il primo motivo, la stessa doglianza svolta da quest'ultimo con il corrispondente motivo, censurando poi, con il secondo motivo, relativo alla aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 contestata in ordine al reato di cui al capo 77), la motivazione della sentenza impugnata che non aveva evidenziato alcun profilo al riguardo, nulla avendo specificato in ordine alla consapevolezza del LO TR di apportare un contributo all'associazione.
Con motivi nuovi, in data 2.12.11, la difesa del LO TR ha evidenziato la medesima questione già prospettata con riguardo al MU NI.
Anche AR TO - per il quale è stata ridotta in appeLL la pena, per il reato associativo sub 1), concesse attenuanti generiche prevalenti, ad anni 4 di reclusione -, per il tramite del difensore di fiducia avv. BE Le Pera, propone, preliminarmente e negli stessi termini di cui in precedenza, la questione di legittimità costituzionale della L. n. 52 del 2010, all'art. 1 e, con il primo motivo, violazione di legge per non essere stata ritenuta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore AL DO, lamentando, con il secondo motivo, la mancanza di motivazione in ordine agli indicatori fattuali ELappartenenza ELimputato al sodalizio criminoso, essendosi la sentenza basata sulle sole affermazioni dei collaboratori di giustizia, non convergenti in ordine alla posizione del ricorrente ed inoltre generiche nell'attribuire all'imputato plurimi episodi delittuosi, pur in assenza di responsabilità in ordine ad alcun reato-fine. Con il terzo motivo si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, negate dalla Corte di merito senza alcuna motivazione, pur essendo il AR TO soggetto incensurato e con un ruolo marginale nel contesto criminale in disamina. Con motivi nuovi, in data 2.12.11, la difesa del AR TO ha evidenziato la medesima questione già prospettata con riguardo a MU NI e LO TR.
CA NI - per il quale è stata ridotta dalla Corte di appeLL la pena, per il reato di usura aggravata in danno di De IS AnieLL (capo 26), riconosciute attenuanti generiche prevalenti, ad anni 2 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale - deduce violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per avere la p.o. reso in dibattimento dichiarazioni discordanti e disomogenee, peraltro senza affermare di aver restituito all'imputato il capitale ricevuto, a suo dire, a titolo di usura, a fronte delle quali i giudici territoriali avevano fornito una "spiegazione scolastica" circa la responsabilità del ricorrente, ricorrendo al principio della "credibilità generale" della parte lesa, senza riscontri specifici e senza che neanche i consulenti fossero stati in grado di rintracciare assegni e titoli cambiari, peraltro consegnati a garanzia e mai posti all'incasso.
US RD - per il quale è stata confermata la condanna alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa per il reato di usura aggravata in danni di De IS AnieLL, (capo 30) - deduce, con il primo motivo, violazione di legge per essere state illegittimamente acquisite, ai sensi ELart. 500 c.p.p., comma 4, le dichiarazioni rese dal De IS dinanzi al p.m. sulla base di "vaghe congetture" e semplici sospetti, nonostante la stessa p.o. avesse dichiarato di non avere paura e di non essere stata minacciata, fino ad affermare di avere un rapporto di cordiale amicizia con il US RD e la di lui famiglia.
Con il secondo motivo si deduce violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per non avere i giudici osservato alcunché circa il contrasto tra le dichiarazioni rese dal De IS e i motivi per cui talune sue dichiarazioni erano state ritenute attendibili ed altre non veritiere, omettendo inoltre ogni valutazione in merito a circostanze risultate palesemente false, quali lo stato di bisogno e la qualità di imprenditore della p.o., senza domandarsi neanche il perché il predetto non avesse richiesto un prestito agli istituti di credito.
Con il terzo motivo si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche.
SE NC - per il quale è stata dalla Corte calabrese ridotta la pena ad anni 16 di reclusione ed Euro 7.000,00 di multa per il reato associativo sub 1); per il reato di usura aggravata in danno di OL ON (capo 66); per il reato di estorsione aggravata in danno di OL (capo 66 bis) e per queLL di concorso (con TE RD) in tentata estorsione aggravata in danno della medesima p.o. (capo 66 ter), nonché per il concorso nell'estorsione aggravata in danno di IN EN (capo 90) - deduce, con il primo motivo, violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) per avere la Corte di appeLL omesso di valutare compiutamente tutti i rilievi mossi con l'atto di gravame, fornendo una motivazione carente ed iLLgica, oltre che incompleta. Con il secondo motivo si deduce violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in relazione alla eccepita assoluta indeterminatezza del ruolo specifico che il SE NC avrebbe avuto nella vicenda estorsiva di cui al capo 66 ter), finalizzata ad eseguire gli accordi usurari di cui al capo 65), imputazione, quest'ultima, peraltro non contestata al prevenuto, i giudici di appeLL avendo disatteso la censura con motivazione carente ed iLLgica, prendendo in considerazione solo la data di commissione del reato.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione al reato di cui all'art.416 bis c.p., iLLgicità della motivazione e travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.
AL DO - assume il ricorrente - aveva infatti escluso l'appartenenza del SE NC al presunto sodalizio mafioso, mentre RU DA non aveva specificato quale fosse stata la condotta ELimputato ne' aveva temporalmente coLLcato la sua appartenenza al "clan TE", e AT EN, iLLgicamente ritenuto attendibile per una parte del narrato e non utilizzabile per altra parte, aveva riferito che SE NC era persona per bene che aveva sempre lavorato.
AR UC e Lo AT LE, poi, divenuti collaboratori di giustizia nelle more del giudizio di secondo grado, nell'indicare i partecipi della presunta associazione, nulla avevano detto in ordine al SE NC e la Corte calabrese aveva ignorato anche le dichiarazioni di IO TO, altro collaboratore, indicato dagli organi inquirenti come "reggente" della cosca in argomento, il quale aveva escluso il SE NC da ogni attività legata all'associazione.
Alcun contributo processuale - proseguono i difensori del ricorrente - avevano poi offerto i collaboratori VA IA e LU IL, avendo gli stessi reso dichiarazioni generiche riguardo al SE NC, nulla riferendo circa il ruolo daLL stesso ricoperto nella presunta consorteria mafiosa se non una mera frequentazione del prevenuto con uno degli imputati, come generiche erano risultate le dichiarazioni delle parti lese OL ON, DI EN e DI NI, il primo avendo reso dichiarazioni contraddittorie ed incoerenti, oltre che imprecise anche con riferimento ad aspetti importanti della vicenda, quali i periodi dei presunti prestiti, l'ammontare delle singole dazioni e queLL ELintero prestito che il SE NC avrebbe elargito, per cui l'essere state dai giudici ritenute credibili aveva violato l'art. 192 c.p.p.. Inoltre - prosegue la difesa del ricorrente - le intercettazioni disposte ed i servizi di O.C.P. non potevano essere considerati riscontri perché sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge, le intercettazioni essendo risultate di contenuto neutro, mentre con riferimento al fatto estorsivo di cui al capo 90) mancava del tutto la motivazione in ordine alla responsabilità del SE NC, senza alcun richiamo ne' alla sentenza di primo grado, nè alla parte relativa al coimputato AR CA. Con il quarto motivo si deduce violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies avendo la difesa già evidenziato la mancanza dei presupposti di legge per la permanenza del vincolo, provando documentalmente la provenienza lecita dei redditi dichiarati dal SE NC, ma la Corte territoriale aveva disatteso la censura con motivazione iLLgica e carente, basata sulla sola circostanza per cui i minimi redditi ELimputato non potevano giustificare gli investimenti di cui alle polizze ne' i costi connessi alla locazione finanziaria di una potente autovettura, senza indicare gli elementi di fatto che giustificavano la permanenza del vincolo.
Con il quinto motivo si censura il trattamento sanzionatorio, insufficiente dovendo considerarsi il richiamo ai parametri indicati dall'art. 133 c.p., non avendo la Corte di appeLL fornito adeguata motivazione in ordine alle censure che riguardavano l'eccessività della pena e la sproporzione ELaumento per la continuazione, oltre che il diniego delle attenuanti generiche. Lo AT LE - per il quale la Corte di appeLL ha ridotto la pena ad anni 10 e mesi 6 di reclusione per il reato associativo di cui al capo 1) e per la tentata estorsione aggravata sub 65) in danno di AL DO - lamenta, con il primo motivo, la mancata concessione delle attenuanti generiche, pur avendo la Corte catanzarese preso atto della dissociazione e della collaborazione intervenute, la piena e sofferta confessione imponendo la concessione delle attenuanti ex art. 62 bis c.p., contraddittoriamente e iLLgicamente negate dai giudici di appeLL solo a motivo dei precedenti penali ELimputato, mal valutando la ridotta capacità a delinquere del Lo AT LE e gli apprezzabili sintomi di ravvedimento manifestati. Con il secondo motivo si censura il mancato riconoscimento della diminuente di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 avendo la Corte territoriale ritenuto ingiustificatamente non decisivo ne' utile il contributo collaborativo del Lo AT LE, pur avendo contraddittoriamente dato atto che il predetto aveva fornito, nel corso del procedimento di secondo grado, "ulteriori elementi di riscontro" utili a provare l'esistenza ELassociazione di cui all'art. 416 bis c.p., nonché, in particolare, l'appartenenza ad essa di AR CA.
Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, con riferimento all'episodio estorsivo, da sussumersi invece sotto la previsione di cui all'art. 610 c.p. mancando il requisito del danno ingiusto, deducendosi, da ultimo, violazione ELart. 597 c.p.p. per non essere stata ritenuta dalla Corte di appeLL, nella rideterminazione della pena, la continuazione, già riconosciuta dal tribunale, tra il reato associativo e queLL di estorsione tentata, pervenendo così ad un aumento di pena per quest'ultimo reato di anni due e mesi sei. PA UR e PA DO SE - per il primo dei quali è stata rideterminata la pena, per i reati di estorsione aggravata (capo 70 bis) e usura aggravata (capo 70) (per quest'ultimo reato l'imputato era stato assolto in primo grado), unificati ex art.81 cpv. c.p. e riconosciute attenuanti generiche prevalenti, in anni
6, mesi 6 di reclusione ed Euro 3.400,00 di multa;
per il secondo è stata confermata invece, per gli stessi reati, la pena di anni 9 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa - deducono, con il primo motivo, violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) per avere la Sezione 6^ penale di questa Corte, con sentenza n. 1152/08, pronunciandosi in sede di giudizio cautelare con riferimento alla posizione di PA UR, osservato che le dichiarazioni rese da OL DO, persona indagata, nell'ambito del medesimo procedimento, per violazione della disciplina sugli stupefacenti, necessitavano di riscontri esterni ai fini del giudizio di credibilità, ma la Corte di appeLL aveva ritenuto che il giudicato cautelare in ordine alla ritenuta connessione probatoria tra i reati in esame e il delitto di cui al capo 89) contestato all'OL non era vincolante per il giudice del merito ed aveva così disatteso il principio fissato dalla Cassazione non rinvenendo in concreto alcun riscontro individualizzante, senza però considerare che l'OL era stato in dibattimento sentito proprio quale imputato di un reato probatoriamente connesso, quindi ai sensi ELart. l97 bis c.p.p., comma 6, sì che le sue dichiarazioni avrebbero necessitato di riscontri esterni individualizzanti, che nella specie mancavano non essendovi ne' servizi di osservazione ne' riscontri documentali. Il richiamo per relationem alla motivazione del giudice di prime cure contenuta nella sentenza impugnata, con la quale si richiamerebbe l'affermata esistenza di plurimi elementi di riscontro emersi nel corso EListruttoria dibattimentale - sottolinea la difesa dei PA - doveva considerarsi apodittico, in assenza di specifica indicazione sul punto, con conseguente necessaria assoluzione dei PA, anche perché le dichiarazioni ELOL, il quale si era costituito parte civile, si presentavano sfornite del carattere della genuinità, spontaneità e disinteresse. Con il secondo motivo si deduce violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in quanto, correttamente esaminato l'OL ai sensi ELart. 197 bis c.p.p., comma 2, la relativa prova non poteva essere diversamente utilizzata dai giudici al fine di decidere, non potevano cioè le sue dichiarazioni essere valutate alla stregua di quelle di un semplice testimone, come invece era avvenuto, con violazione quindi ELart. 526 c.p.p.. Con il terzo motivo si deduce iLLgicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, affermata l'estraneità dei PA alla compagine associativa, i giudici di appeLL avevano però ritenuto sussistente l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Con il quarto motivo si lamenta che la Corte di appeLL abbia, per PA UR, accolto il gravame relativo alla assoluzione dal reato di usura di cui al capo 70), la condanna essendo intervenuta in violazione ELart. 110 c.p. in quanto, anche a dire ELOL, nessun pagamento era mai avvenuto nelle mani di PA UR il quale pertanto non aveva apportato alcun contributo causale essendosi, sempre secondo quanto riferito dall'OL, limitato a dire a quest'ultimo "di passare dal padre".
Da ultimo, si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alle censure poste con riferimento alla contestazione di estorsione. De NC DO - per il quale la Corte catanzarese ha confermato la condanna alla pena di anni 8 di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa per la violazione ELart. 73 L. Stup. (capo 89) - deduce, con il primo motivo, violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) per avere i giudici di appeLL respinto la richiesta di rinnovazione EListruzione dibattimentale, formulata al fine di acquisire la denuncia-querela sporta il 28.2.07 da OL ON, relativamente alla parte in cui veniva indicata la data di commissione del reato di cui al capo 89) nei mesi di febbraio e marzo del 2006, anziché l'intero anno 2006 come risultante dal capo d'imputazione, sì che l'imputato avrebbe potuto beneficiare ELindulto.
Con il secondo motivo si deduce violazione di legge con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e, con il terzo motivo, si deduce travisamento del fatto con riferimento alla mancata coLLcazione del fatto-reato in una specifica data, secondo quanto invece dichiarato dall'OL all'udienza del 15.12.08. NZ DO - per il quale la Corte di appeLL ha confermato la condanna alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed Euro 400,00 di multa per il reato di violazione della legge sulle armi (capo 72 bis) - deduce, con il primo motivo, violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per avere i giudici di appeLL fatto ricorso ad argomentazioni apodittiche ed apparenti, senza indicare i necessari riscontri esterni alle propalazioni di AL DO, ma appiattendosi alla decisione del giudice di primo grado, senza vagliare tutti quegli elementi decisivi a disposizione che, ove esaminati, avrebbero potuto avere concreta incidenza sul giudizio finale, limitandosi ad un generico riferimento ad alcune conversazioni ambientali intercettate, di tenore peraltro neutro, equivoco ed incomprensibile.
Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per non essere stata ritenuta l'insussistenza del reato nonostante il AL DO avesse riferito che la pistola non era funzionante, tanto da essere stata affidata in riparazione e mai riparata. Con motivi nuovi, depositati presso la cancelleria di questa sezione il 26.2.13, l'Avv. BE Le Pera, nell'interesse di TE EN, ha proposto la questione di legittimità costituzionale della L. n. 52 del 2010, art. 1 negli stessi termini di quelli esposti nell'interesse del MU NI, deducendo ancora, con ulteriori motivi depositati il 12.3.03, violazione di legge per non avere il Tribunale di Castrovillari inteso procedere alla rinnovazione degli atti assunti precedentemente alla novella legislativa di cui al D.L. n. 10 del 2010. L'Avv. Cesare Badolato, nell'interesse di TE DO, nell'insistere per l'annullamento ELimpugnata sentenza, ha rimarcato l'assenza di una preliminare valutazione sulla credibilità soggettiva dei dichiaranti e sulla attendibilità intrinseca delle indicate fonti d'accusa, sul piano della specificità, della coerenza logica del narrato e della costanza di tutti i propalanti, con riferimento alla attività di usuraio svolta dal TE DO, non in proprio, ma a favore della presunta cosca di appartenenza.
In particolare, AL DO era il soggetto che aveva fatto nascere il procedimento in esame (c.d. "Omnia 1"), ma contraddittoriamente era stato ritenuto non credibile aLLrché aveva escluso il solo TE DO dall'associazione, come pure aveva fatto IO TO, mentre TE ON, divenuto collaboratore, aveva reso solo il 27.6.12, nell'ambito del procedimento c.d. "Timpone Rosso", dichiarazioni con le quali, nel ricostruire l'organigramma della consorteria, aveva escluso la partecipazione di TE DO all'associazione, tanto che il Tribunale di Castrovillari, con sentenza 1.2.11, resa nell'ambito del procedimento c.d. "Omnia 2", aveva escluso la partecipazione del prevenuto alla consorteria ndranghetista denominata "TE". Con motivi nuovi, presentati nell'interesse di CO FR e EN CO dagli Avv. NIno Guaglianone e DO Gaito, in data 7.3 e 8.3.13, i ricorrenti, con riferimento ai reati commessi in danno di SE RE, De SE BE, VA ID e La ER NI, evidenziano che il giudizio di condanna emesso per tali vicende poggia, principalmente, sulle dichiarazioni rese dalle parti offese in sede di indagini preliminari, acquisite al fascicolo del dibattimento per ritenuta comprovata condotta illecita (art. 500 c.p.p., comma 4), considerate riscontrate da intercettazioni telefoniche e/o dalla documentazione "esaminata dai consulenti tecnici del p.m., De Razza Piercosimo e De Razza ON". Senonché - si osserva - il giudizio relativo al "contraddittorio inquinato" non può fondarsi su sospetti o congetture, principio esplicitamente riconosciuto dalla Corte catanzarese che però in concreto lo aveva applicato in maniera distorta, come era dimostrato dall'esito del c.d. "procedimento incidentale" in base al quale lo stato di soggezione dei testimoni era stato accertato su elementi di natura meramente logica, su una "sdrucciolevole psicologia della testimonianza" e non anche in base ad elementi di prova, qualificati dal requisito della concretezza e rilevanza, laddove peraltro la "sudditanza psicologica" del testimone nei confronti ELimputato non poteva consentire l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese in precedenza, essendo la relativa previsione tassativa.
L'avere poi i giudici, consapevoli della fragilità del compendio probatorio, addizionato alle pur suggestive supposizioni gli elementi di prova rappresentati dalle annotazioni di servizio del ten. EO OR e del brig. PO NS, aveva concretato violazione del disposto di cui all'art. 195 c.p.p., comma 4 e art. 357 c.p.p., essendosi utilizzato quanto i predetti avevano appreso dai testimoni. Quanto poi alla valutazione delle prove dichiarative rese in assenza di contraddittorio, il giudizio di colpevolezza era avvenuto in violazione ELart. 6 CEDU, relativo al processo equo e al diritto di ogni accusato di "esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico", tanto che le Sezioni unite della Cassazione (con sentenza 25 novembre 2010, De FR) avevano avuto modo di affermare che le dichiarazioni assunte senza contraddittorio "non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione ELart. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale". Poiché nella specie - concludono i difensori dei due ricorrenti - il giudizio di penale responsabilità si fondava principalmente sulle dichiarazioni predibattimentali delle parti lese, la sentenza impugnata doveva essere annullata, anche con riferimento all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 riconosciuta per le sole ipotesi di reato di cui ai capi 38) e 61) senza specificazione del quid pluris pur richiesto dalla norma, ma facendo riferimento a frasi generiche e allusive, e ai provvedimenti di confisca, in relazione ai quali i giudici territoriali avevano ignorato le argomentate e specifiche censure formulate con gli atti di appeLL, attraverso le acquisite consulenze tecniche a contenuto liberatorio.
L'Avv. BE Le Pera, nell'interesse di MU NI, con motivi nuovi depositati il 12.3.13, ha lamentato, con riferimento al reato di tentata estorsione aggravata di cui al capo 84), assenza di motivazione in ordine alla censura concernente la circostanza che nella dichiarazione testimoniale la p.o. PO SE mai aveva fatto menzione di richieste estorsive finalizzate all'ottenimento di un ingiusto profitto, laddove peraltro il collaboratore AL DO solo in dibattimento aveva indicato nel MU NI l'autore del reato, inattendibile dovendo quindi essere ritenuto il predetto per avere nella fase investigativa indicato altro soggetto autore del furto di benzina, nel 2002, ritenuto dalla Corte di appeLL prodromico alla successiva estorsione del 2003.
L'Avv. CO Rendace, nell'interesse di AM ON, IZ OS SE, TE EN e UC DR ha presentato motivi aggiunti depositati solo il 18.3.13 (senza quindi il rispetto del termine dei 15 giorni di cui all'art. 611 c.p.p., applicabile anche, per giurisprudenza pacifica, ai procedimenti in udienza pubblica e la cui inosservanza esime la Corte di cassazione dall'obbligo di prenderli in esame), come anche l'Avv. Lucio Esbardo nell'interesse di MU NI (depositati solo il 19.3.13) e l'Avv. MarceLL Manna nell'interesse di SE NC (depositati solo il 15.3.13), il quale ultimo ha prodotto il dispositivo della sentenza di questa Corte, 6^ Sezione, in data 7.3.13, con il quale è stato disposto l'annullamento con rinvio della sentenza emessa dalla Corte di appeLL di Catanzaro nei confronti di tutti gli imputati che avevano definito la loro posizione processuale mediante il rito abbreviato nell'ambito del medesimo procedimento c.d. "Omnia 1", evidenziando inoltre come nelle more del giudizio colui che era stato indicato il promotore ELassociazione, TE ON, divenuto collaboratore di giustizia, aveva escluso, nel processo celebrato dinanzi alla Corte d'assise di Cosenza a carico di AB EL ed altri, all'udienza del 27.6.12, la partecipazione del SE NC al sodalizio criminale, così come già avevano fatto i collaboratori AL DO, IO TO, AR UC e AT EN. Con dichiarazione in data 25.3.13 AR CA ha rinunciato al ricorso.
Con motivi nuovi, anch'essi tardivi perché depositati il 10.5.13, l'Avv. CH Donadio, nell'interesse di OT LU, ribadita l'insufficienza delle dichiarazioni accusatorie a delineare con certezza il reato di usura ascrittogli, in assenza anche di elementi di riscontro, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, come, da ultimo, ha chiesto, con memoria depositata il 20.6.13, il difensore di PA DO SE e PA UR.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso di AR CA, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.589 e 591 c.p.p., per intervenuta rinuncia al gravame.
Ancora, preliminarmente, vanno affrontate le questioni riguardanti la legittimità costituzionale del D.L. n. 10 del 2010, all'art. 2 convertito, con modifiche, nella L. n. 52 del 2010, art. 1 in relazione agli artt. 3 e 25 Cost.; la nullità degli atti compiuti e l'inutilizzabilità delle prove dichiarative assunte dal Tribunale di Castrovillari prima ELentrata in vigore del D.L. n. 10 del 2010 che ha attribuito al tribunale, all'art. 2, la competenza per i delitti di cui all'art. 416 bis c.p., comunque aggravati, "anche nell'ipotesi in cui sia stata già esercitata l'azione penale, salvo che, prima della suddetta data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento dinanzi alla Corte di assise".
Manifestamente infondata - osserva questa Corte - si presenta la dedotta questione di legittimità costituzionale, la ragionevolezza della norma transitoria, che ha stabilito l'applicazione della nuova competenza ai processi in corso, limitatamente ai delitti di cui all'art. 416 bis c.p., derivando dalla specifica funzione affidata all'art. 2 cit. di rimediare alla situazione evidenziata dalla Cassazione (v. Sez. 1^, 21 gennaio 2010, n. 4964), conseguente alle modifiche apportate all'art. 416 bis c.p. dalla legge c.d. "ex Cirielli" (n. 251 del 2005), la quale all'art.1, comma 2 aveva innalzato le pene previste dall'art. 416 bis c.p. - in particolare quelle riservate ai promotori, ai capi ed agli organizzatori ELassociazione mafiosa armata di cui al comma 4 ELart. citato - fissando in tal caso il limite massimo edittale della pena in anni 24 di reclusione, limite coincidente con queLL che identifica il criterio quantitativo di individuazione dei reati di competenza della Corte di assise, fissato nell'art. 5 c.p.p., comma 1, lett. a) appunto nella reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni. Attribuendo il legislatore, in tal modo, la competenza per materia (per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 416 bis c.p.p.) non più al tribunale, come era in precedenza, ma alla Corte di assise, vi era il rischio che numerosi procedimenti relativi ad associazioni di tipo mafioso pendenti nella fase dibattimentale dinanzi al tribunale, se relativi a reati consumati dopo l'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, si dovessero interrompere in seguito alla deduzione ELincompetenza per materia del giudice adito e per arginare questo rischio è appunto intervenuto il legislatore, preoccupato anche del pericolo che l'eventuale regressione dei procedimenti potesse incidere sui termini custodiali. Inoltre, la prospettata questione si presenta priva della necessaria concreta rilevanza, nel caso di specie, atteso che alla eventuale sentenza di annullamento ex art. 24 c.p.p. avrebbe dovuto fare seguito, da parte della Corte di appeLL, la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente, cioè aLL stesso Tribunale di Castrovillari che ha proceduto nei confronti degli odierni ricorrenti. L'applicazione retroattiva, poi, ELart. 5 c.p.p. (nel testo vigente), che assegna alla competenza del tribunale i reati associativi, quoad titulum comunque aggravato, in deroga alla generale competenza quoad poenam della Corte di assise risulta imposta dalla interpretazione letterale della norma di diritto transitorio D.L. n. 10 del 2010, (art. 1, comma 1, lett. a) convertito in L. n. 52 del 2010), secondo il senso "fatto palese dal significato proprio delle parole" e del tutto coerente con la inequivocabile intenzione del legislatore (v. Cass., sez. 1^, 12 ottobre 2011, n. 47655) e le prove orali assunte dal giudice originariamente incompetente per materia ma a cui la competenza sia stata attribuita, in via retroattiva, per legge sono pienamente utilizzabili, non risultando ad esse applicabile la regola di cui all'art. 26 c.p.p., comma 2, (Cass., sez. 6^, 2 dicembre 2012, n. 1263). Altra questione preliminare, sollevata da numerosi ricorrenti, riguarda la corretta applicazione del disposto di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4, con riferimento alle dichiarazioni rese da alcune delle parti offese.
Sul punto, si è lamentata l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni, anche quale conseguenza della inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato rese dal tenente EO OR e da altri appartenenti alla p.g. e della mancata redazione del verbale di sommarie informazioni testimoniali contenente le dichiarazioni dai medesimi raccolte.
La doglianza non è fondata.
Ai fini ELacquisizione al fascicolo per il dibattimento, ai sensi ELart. 500 c.p.p., comma 4, delle dichiarazioni predibattimentali del testimone, gli "elementi concreti" sulla base dei quali, anche se desunti soltanto da circostanze emerse in dibattimento, può ritenersi che egli sia stato sottoposto a violenza o minaccia affinché non deponga ovvero deponga il falso, devono raggiungere un quantum di natura indiziaria caratterizzato da plausibilità logica che, pur senza realizzare la condizione della certezza "al di là di ogni ragionevole dubbio", facciano presumere l'esistenza di una intimidazione che abbia compromesso la genuinità della deposizione dibattimentale (Cass., sez. 6^, 8 luglio 2005, n. 33951), senza che sia richiesto che tale compromissione derivi necessariamente da un fatto attribuibile all'imputato: qualunque situazione, desumibile persino dalle stesse modalità della deposizione, può essere liberamente apprezzata dal giudice che è soltanto tenuto ad esternare il suo convincimento con motivazione esente dal vizi logici (Cass., sez. 4^, 19 maggio 2009, n. 38230). All'esito pertanto degli accertamenti compiuti dal giudice attraverso un subprocedimento incidentale - che, come tale, non può essere a forma vincolata, libero essendo il giudice nella raccolta degli elementi concreti per ritenere la illiceità delle condotte poste in essere "sul" dichiarante, in assenza di alcuna disposizione limitativa al riguardo -, le dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle rese dal testimone nella fase delle indagini preliminari, in ragione della accertata alterazione della loro genuinità, sono acquisite al fascicolo del dibattimento per l'utilizzazione probatoria (Cass., sez. 2^, 14 gennaio 2009, n. 5224). Nella specie, i giudici territoriali, con motivazione del tutto esente da vizi logici, hanno desunto la esistenza di una situazione di inquinamento probatorio con riferimento ai testi De SE BE, AI RL, De IS AnieLL, La ER NI e SE RE, anzitutto dalle stesse modalità della loro deposizione dibattimentale, avvenuta negando o ribaltando il precedente narrato, disconoscendo non soltanto i singoli avvenimenti, ma l'intero contenuto delle precedenti dichiarazioni, fino a contestare addirittura che la precedente deposizione fosse mai stata resa e sostenendo financo che la verbalizzazione da parte del p.m. era stata scorretta se non falsa.
Oltre a tale comune e significativo comportamento, i testimoni - hanno sottolineato i giudici calabresi - hanno accennato alla necessità di curare l'interesse dei propri familiari e di dover continuare a vivere in ambienti frequentati dagli stessi imputati o dai loro familiari. Dalla annotazione di servizio del tenente EO OR in data 20.3.09, è risultato poi che il teste SE RE, alle udienze del 18,19 e 20.3.09, si trovava in compagnia degli imputati UA ON, RA LD, MU NI, AR TO e US RD, mentre dall'annotazione 8.4.09 del medesimo ufficiale di p.g. è risultato che, in occasione ELudienza tenutasi in quella data, il teste De SE BE, che si presentava agitato ed impaurito, aveva spontaneamente riferito che non avrebbe confermato quanto in precedenza dichiarato al p.m. per timore di ritorsioni da parte del clan TE.
Dall'annotazione di servizio del brigadiere PO NS era poi risultato che questi era stato avvicinato, il 27.4.09, da SE RE il quale aveva riferito che De SE BE aveva subito pressioni da AR SE e dal figlio per ritrattare quanto dichiarato al p.m., mentre il 16.4.09, sempre il SE RE aveva riferito al predetto brigadiere - come da questi riportato nella sua relazione del 16.4.09 - che AI RL aveva subito, un anno prima, l'incendio di una mietitrebbia e al medesimo era stato consigliato di rispondere con un "non ricordo" alle domande postegli.
Sulla base di tali elementi, quindi, qualificati dai requisiti della concretezza e della rilevanza, del tutto legittimamente i giudici territoriali, ritenuta compromessa la genuinità delle deposizioni dibattimentali dei predetti testimoni, in ragione di un condizionamento inquadrabile nell'ambito della previsione di cui all'art. 500 c.p.p., al comma 4 hanno disposto il recupero e la utilizzazione delle dichiarazioni rese dai testi in sede di indagini preliminari.
Venendo all'esame dei singoli ricorsi, queLL di DR IO IA si presenta come manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, non vi è alcun elemento per ritenere che l'odierna imputata non corrisponda alla persona fisica di DR IO IA, nata il [...], presente in aula e come tale identificata mediante il documento di identità esibito dalla difesa, laddove - come correttamente sottolineato dai giudici di appeLL - l'indicazione nella sentenza di primo grado della data di nascita ELimputata "17 luglio 1965" è frutto di un mero errore materiale che in nulla ha inciso suLL svolgimento del processo di primo grado, sulla pronuncia della sentenza e sulle conseguenti notificazioni nei confronti della prevenuta.
Generico ed ancorato a considerazioni fattuali, come tali non proponibili in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondato, è il secondo motivo, la responsabilità della DR IO IA in ordine alla partecipazione alla associazione di stampo mafioso denominata clan TE, con il compito di gestire l'immigrazione di cittadini extracomunitari clandestinamente presenti nel territorio nazionale essendo risultata - come specificato dai giudici calabresi - oltre che dalle dichiarazioni analitiche rese da IA FR (coimputato separatamente giudicato), altresì da quelle dei fratelli DI EN e DI NI i quali avevano riferito che la donna era in contatto con SE NC e con TE ON.
La stessa DR IO IA aveva poi raccontato ai DI di aver partecipato a riunioni tra il capo cosca e alcuni creditori a tasso usurario dei DI, venendo così da questi ultimi licenziata, ma poi riassunta su pressione di TE ON, persona che i LO avevano avuto timore di contraddire, mettendosi "a disposizione" di TE ON, come era risultato anche dalla intercettazione della conversazione in data 28.4.04, avvenuta sull'utenza in uso al predetto e correttamente interpretata dalla Corte catanzarese come significativa del concreto interesse della cosca alle sorti della DR IO IA e alla sua presenza presso i DI, ai quali inoltre la donna aveva rivolto l'avvertimento di estinguere la posizione debitoria perché si trattava di "gente pericolosa".
Si era quindi trattato di un "ruolo dinamico" queLL svolto dalla DR IO IA, accertatamele consistito nel fungere da tramite nell'assunzione di manodopera extracomunitaria nelle cooperative della zona, neLL specifico settore di ingerenza ELassociazione, queLL cioè del controLL delle cooperative al fine di partecipare agli utili derivanti dalle false assunzioni e legati alle truffe in danno ELINPS.
Inammissibile si presenta anche il ricorso di GO ON MA, le cui censure, oltre a involgere questioni di mero fatto, sono manifestamente infondate.
Non certo apoditticamente, infatti, i giudici territoriali hanno ritenuto la responsabilità del prevenuto per il reato di usura aggravata in danno dei fratelli DI (capo 22), bensì sulla base delle dichiarazioni dagli stessi rese - la cui attendibilità è adeguatamente argomentata - corroborate dai riscontri rappresentati dal contenuto delle conversazioni intercettate e dagli esiti della consulenza relativa ai flussi bancari.
Era così risultato - hanno specificato i giudici di merito - praticato un tasso di interesse tra l'8 e il 10% mensile da parte ELGO ON MA, il quale inizialmente si era proposto come mero intermediario rispetto ai suoi "amici napoletani" per poi, nella seconda fase del rapporto, aLLrché cioè erano iniziate le difficoltà dei debitori nel restituire le somme ricevute in prestito (i DI hanno finito con l'erogare circa 100.000,00 Euro), fare riferimento a "finanziatori camorristi, che erano pericolosi". Tale riferimento - hanno correttamente ritenuto i giudici di appeLL - ha integrato poi gli estremi ELaggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 la configurabilità del "metodo mafioso" non necessitando la dimostrazione o la contestazione della esistenza di una associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano - come nella specie - veste tipicamente mafiosa (Cass., sez. 1^, 15 febbraio 2012, n. 5881). Infine, la censura relativa al trattamento sanzionatorio è del tutto aspecifica, dovendosi peraltro considerare come all'esito del giudizio di appeLL all'imputato siano state riconosciute attenuanti generiche prevalenti e la pena ridotta da anni 6 di reclusione ed Euro 7.000,00 di multa ad anni 2 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa.
Infondato è il ricorso di VE TO, relativamente alla condanna intervenuta per il solo reato di usura aggravata in danno di La ER NI (capo 60).
Legittimamente recuperate - per quanto in precedenza al riguardo evidenziato - le dichiarazioni della parte offesa La ER NI, attraverso il meccanismo di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4 è risultato, andandosi tali dichiarazioni a saldare con quelle rese in dibattimento sì da confluire in un motivato e non censurabile in questa sede giudizio di attendibilità complessiva del teste, che a fronte di un prestito ammontante a 100 milioni di lire, la p.o. ha corrisposto interessi del 40% annuo, come risultato anche dalla consulenza tecnica espletata su incarico del p.m., e che il rapporto era proseguito fino al 2007, tanto che l'imputato al momento in cui era stato sentito dal p.m. era in possesso di due assegni, uno ELimporto di 20.000,00 Euro, con scadenza al 31.12.05, e l'altro ELimporto di 10.000,00 Euro, con scadenza al 30.6.06. Infondato è pertanto anche l'ultimo motivo con il quale il ricorrente censura il trattamento sanzionatorio, in quanto il momento di consumazione del delitto di usura, in caso di rateizzazione nella corresponsione del capitale e - come nella specie - degli interessi illeciti pattuiti, si individua nella dazione effettiva dei singoli ratei e non nella illecita pattuizione (Cass., sez. 2^, 19 giugno 2009, n. 42322), con la conseguenza che legittimamente la pena è stata determinata con riferimento a quella introdotta con la L. n.251 del 2005 (che prevede la reclusione da 2 a 10 anni), e peraltro all'VE TO sono state riconosciute attenuanti generiche prevalenti e la pena è stata dai giudici di appeLL ridotta (anche in virtù della assoluzione dai reati di cui ai capi 51 e 52 della rubrica) da anni 8 di reclusione ed Euro 17.000,00 di multa ad anni 3 di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa.
Anche il ricorso di RA LD non è fondato.
Recuperate legittimamente, attraverso il ricordato meccanismo di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4, le dichiarazioni dei testi La ER NI e De SE BE, con riferimento a quest'ultimo teste, che è stato in dibattimento esaminato ai sensi ELart. 197 bis c.p.p., l'elemento di riscontro alle dichiarazioni riguardanti il finanziamento e il pagamento degli interessi (pari al 48% annuo) è rappresentato dalla circostanza, riferita dal De SE BE in dibattimento, relativa alla situazione di difficoltà economica in cui si era venuto a trovare a motivo della mancata erogazione dei finanziamenti da parte delle banche, con conseguente esposizione per circa 120 milioni di lire (nel periodo 2001-2002) nei confronti dei clienti del consorzio agrario, i quali pagavano le forniture in ritardo. Non certo apoditticamente, poi - come invece lamentato dal ricorrente - i giudici territoriali hanno ritenuto solo affette da qualche imprecisione le dichiarazioni di NI CH, con riferimento al reato di usura di cui al capo 45) della rubrica, osservando come costui (titolare di un hotel alle Terme di Spezzano Albanese e proprietario di un'azienda agricola gestita unitamente al LL NI MA) abbia dichiarato di aver ricevuto prestiti dal RA LD (detto "stroscio", indicazione presente anche su alcune matrici di assegni da lui emessi) in due occasioni, nel 2003 e nel 2004, laddove il LL NI MA aveva fornito riscontro a tali dichiarazioni, con riferimento sia al rapporto di natura usuraria intrapreso dal proprio padre NI EN con il RA LD, che alla consegna di assegni a quest'ultimo.
Dalle dichiarazioni "recuperate" del La ER NI era risultata - hanno evidenziato i giudici catanzaresi - la corresponsione al RA LD della somma complessiva di un miliardo di lire, al tasso di interesse del 50% annuo. NI CH era stato costretto al pagamento degli interessi anche in seguito alle minacce di morte proferitegli dal RA LD, comportamento che legittimamente è stato ritenuto integrare il reato di estorsione (capo 56), costituendo la minaccia il quid pluris che ha differenziato, nell'occasione, un comportamento semplicemente usurario da queLL invece estorsivo. Del tutto legittimamente, poi, con riferimento al delitto di usura di cui al capo 55) è stata ritenuta l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 l'utilizzo del metodo mafioso essendo avvenuto con riferimento insistente, da parte ELimputato, a soggetti appartenenti alla criminalità organizzata ai quali si ricollegavano i capitali consegnati alla parte lesa.
Generica è la doglianza relativa alla assenza di motivazione circa la ritenuta aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 4, (peraltro i giudici hanno evidenziato la qualifica di titolare di due società del La ER NI: la 2LC s.r.l. e la Coragrumi Coop.) e non sufficientemente specifica è anche quella relativa all'usura in danno di IG PS (capo 105), nessun travisamento della prova essendosi peraltro verificato, il IG PS avendo riferito di un prestito complessivo di circa 300 milioni di lire concessogli dal RA LD, al tasso di interesse del 10% mensile, denaro che a dire ELimputato proveniva da "amici", con implicito ma chiaro riferimento ad appartenenti alla criminalità organizzata.
Infine, legittimamente sono state negate al RA LD le attenuanti generiche, in considerazione dei suoi molteplici precedenti penali, trattandosi di parametro considerato dall'art. 133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all'art. 62 bis c.p..
Infondati sono anche i ricorsi di CO FR e CO EN.
Recuperate legittimamente - per quanto in precedenza rilevato - attraverso il meccanismo di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4 le dichiarazioni dei testi SE RE, La ER NI, De IS e AI RL (per quest'ultimo la Corte di appeLL ha rimarcato come sia elemento di fatto acquisito che l'episodio ELincendio del campo coltivato a grano si sia verificato nel lasso temporale intercorso tra la prima e la seconda sua audizione da parte del p.m., mentre per il SE RE l'incendio della mietitrebbia ha preceduto il suo esame dibattimentale), non ha pregio la censura di violazione ELart. 430 bis c.p.p. relativamente alla acquisizione della relazione del tenente EO OR, concernente l'avvenuta intimidazione dei testi SE RE e De SE BE.
EO OR, infatti, non risulta aver assunto direttamente informazioni ex art. 430 bis c.p., bensì aver rilevato comportamenti dei testi, riferendo doverosamente al giudice, senza che peraltro, pur volendolo considerare, all'interno del subprocedimento di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4 teste de relato rispetto a circostanze apprese da terzi, ne sia mai stato chiesto l'esame da alcuna delle parti, con conseguente piena utilizzabilità delle dichiarazioni indirette (art. 195 c.p.p., comma 1). Infondata è anche la doglianza circa il mancato espletamento ELincidente probatorio ai fini della acquisizione delle dichiarazioni del teste SE RE, correttamente avendo la Corte di merito sottolineato la facoltà (e non l'obbligo) per il p.m. di attivare l'istituto di cui all'art. 392 c.p., aLLrché si paventi che il teste sia sottoposto a violenza o minaccia, senza la comminatoria di alcuna sanzione processuale ove il p.m. non avanzi la relativa richiesta.
Quanto, poi, alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni di SE RE e La ER NI, per violazione ELart.63 c.p.p., comma 2, sussistendo - ad avviso della difesa - all'epoca
ELaudizione dei predetti chiari indizi di reità a loro carico con riferimento al reato di cui all'art. 644 c.p., va osservato che la sanzione ELinutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive presso un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o di persona sottoposta a indagini, opera solo nei casi in cui, a carico ELinteressato, sussistessero prima ELescussione indizi non equivoci di reità e tali indizi fossero conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti o intuizioni personali ELinterrogante (v. Cass., sez. 1^, 25 gennaio 2008, n. 4060; Sez.un., 23 aprile 2009, n. 23868). Nella specie, invece, a fronte della qualifica di parti lese sempre rivestita da SE RE e La ER NI e della assenza di elementi - sottolineata dai giudici di appeLL - emergenti dalle attività captative, di responsabilità dei medesimi rispetto ai fatti oggetto di indagini, la difesa dei ricorrenti ha proposto una non consentita rilettura di intercettazioni ambientali, peraltro parzialmente enucleate, per inferire un coinvolgimento del SE RE in una pretesa mediazione usuraria condotta a danno dei fratelli DI.
Senonché - come evidenziato dai giudici territoriali - proprio i DI, la cui attendibilità è stata puntualmente argomentata, trovando il loro narrato altresì riscontri nelle conversazioni telefoniche intercettate, riguardanti i rapporti usurari di cui essi erano vittime, nonché nella consulenza espletata relativamente ai flussi bancari, hanno fornito una puntuale e coerente ricostruzione della vicenda usuraria che li aveva riguardati, precisando che CO FR aveva stipulato il mutuo, consegnato il capitale e imposto il tasso di interesse del 10% mensile, ricevendo dai DI le prime rimesse di denaro, mentre CO EN aveva tenuto i contatti con le parti offese ricevendo denaro a titolo di interessi e capitali fino all'aprile del 2003, nella consapevolezza da parte dei due imputati che le somme oggetto del rapporto erano destinate dai DI aLL svolgimento della comune attività imprenditoriale olearia.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alle restanti imputazioni a carico dei CO, avendo i giudici di appeLL evidenziato come, con riferimento al reato di usura aggravata contestato al capo 34), alle dichiarazioni "recuperate" del SE RE, indicanti come corrispettivo di un prestito di 40.000,00 Euro interessi pari al 7% mensile, abbiano fatto riscontro, oltre alle conversazioni intercettate indicate a pag. 57 della sentenza impugnata, altresì le dichiarazioni di AI RL, il quale ha riferito di essere a conoscenza che O" CO praticava tassi usurari al SE RE, potendo personalmente constatare che quest'ultimo era solito recarsi presso l'Hotel Sybaris gestito da CO FR.
Riguardo all'usura contestata in danno di PU ON, si pongono le analitiche dichiarazioni, acquisite ex art. 512 c.p.p., della parte lesa, non inficiate - ha perspicuamente rimarcato la Corte catanzarese - da quelle non sufficientemente specifiche rese dal predetto in sede di indagini difensive, essendo quelle rese dinanzi al p.m. state riscontrate, con riferimento proprio alla sussistenza del rapporto usurario, dalla conversazione tra La ER NI e SE RE, intercettata il 20.7.05, nel corso della quale i due avevano parlato del debito a tasso usurario contratto dal PU ON con CO FR, mentre ulteriori riscontri - ha puntualizzato la Corte di merito - si erano avuti dalle indagini bancarie nonché dalla deposizione di PU AS, nipote della p.o., circa la situazione di difficoltà finanziaria in cui versava l'azienda deLL zio e l'utilizzo da parte di quest'ultimo dei conti correnti intestati aLL stesso nipote. Correttamente è stata poi ritenuta l'aggravante di cui alla L. n.203 del 1991, art. 7 avendo la parte lesa fatto riferimento sia ai legami intrattenuti da CO FR con la criminalità organizzata, sia aLL stato di timore che la persona del CO FR gli incuteva in ragione di ciò.
Quanto alle fattispecie di usura in danno di De SE BE, VA ID e La ER NI - contestate a CO EN ai capi 38), 53) e 54) - ha sottolineato la Corte di appeLL come le dichiarazioni del De SE BE (sentito ai sensi ELart. 197 bis c.p.p.) abbiano trovato riscontro nelle indicate intercettazioni telefoniche, mentre la qualità di imprenditore della p.o., nota all'imputato, ed il riferimento agli "amici", a persone cioè appartenenti alla criminalità organizzata che avevano finanziato il prestito e dalle quali erano da attendersi ritorsioni in caso di una sua mancata restituzione, correttamente sono stati ritenuti elementi integranti le aggravanti contestate. Le dichiarazioni di La ER NI - recuperate attraverso il ricordato meccanismo di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4, - legittimamente sono state poste dai giudici a fondamento della responsabilità di CO EN per il reato di usura di cui al capo 54), a nulla rilevando, per inficiare il contenuto di tali dichiarazioni, che il La ER NI avesse in precedenza prestato denaro a PU ON, per un "affare", la natura usuraria del rapporto intercorso tra i due derivando dal tasso di interesse praticato che, con riferimento alle parti lese - ha precisato la Corte di appeLL - variava da un minimo del 3% ad un massimo del 10% mensile, queLL minimo risultando in tal modo sempre superiore di oltre la metà al tasso medio praticato dagli istituti di credito.
La responsabilità di CO EN per il reato di usura in danno di VA ID (capo 53), correttamente è stata fatta discendere dalle stesse dichiarazioni dibattimentali della p.o., con le quali - a seguito delle rituali contestazioni operate dal p.m. - il VA ID ha finito con il confermare quelle rese in sede di indagini preliminari e relative al prestito di 30.000,00 Euro ottenuto da CO EN al tasso del 3% mensile, dal 2003 al 2006, prestito al quale - ha precisato la Corte di merito - era risultata estranea l'operazione di cessione del leasing relativa all'autovettura Mercedes 320, intestata al CO EN, neanche menzionata dal teste aLLrché era stato sentito dal p.m.. Infondato è anche il quinto motivo di ricorso di CO FR, la cui responsabilità per l'episodio estorsivo di cui al capo 106), in danno di IG PS, correttamente è stata ritenuta dai giudici di merito sulla base delle stesse dichiarazioni della p.o., indotta a corrispondere all'imputato la somma di 46.000,00 Euro in seguito alla perentoria e minacciosa espressione proferita nei suoi confronti dal CO FR ("O passi tu o passo io"), la cui caratura criminale era nota al IG PS, così come la sua vicinanza al "clan CiriLL", circostanze che avevano determinato la parte lesa a dare immediato seguito alla perentoria richiesta di CO FR.
Legittimamente sono state a CO FR negate le attenuanti generiche in ragione di suoi numerosi e gravi precedenti penali, mentre a CO EN la pena è stata dimezzata (da 16 a 8 anni di reclusione), previa concessione di attenuanti generiche prevalenti, dovendo il ricorso del detto CO EN sul punto essere così rigettato anche per la genericità della censura relativa alla determinazione della pena per fatti asseritamente avvenuti prima ELentrata in vigore della L. n. 251 del 2005. Quanto, infine, al provvedimento di confisca adottato nei confronti di CO EN, le censure difensive non involgono questioni di legittimità, ma solo profili motivazionali della pronuncia del giudice di appeLL, il quale invece ha dato compiutamente conto delle ragioni che hanno determinato le statuizioni ablatorie, evidenziando la sproporzione dei redditi e ELattività economica di CO EN rispetto ai beni di cui è risultato formalmente titolare, l'esiguità delle entrate lecite del ricorrente non essendo superabile - hanno precisato i giudici - ne' dalla presunzione di maggiori entrate riconducibili all'attività giovanile di pizzaiolo del CO EN, ne' dalle rendite agrarie derivanti da un fondo rustico acquistato nel 2004.
Parimenti congrua - e non contrastata dalle difese se non con argomentazioni di merito, non consentite in questa sede - è la motivazione con la quale i giudici di appeLL hanno ricondotto alla sostanziale titolarità di CO FR e CO EN i beni confiscati a CO ST, avendo la Corte di merito rimarcato l'esiguità dei redditi del predetto che pure aveva realizzato l'Hotel Sybaris nel 2001-2002 con un esborso di Euro 3.487.375,00 al quale non hanno temporalmente fatto riscontro ne' il contributo erogato dalla Regione ne' quella della B.N.L. (perché successivi entrambi alla realizzazione del complesso alberghiero), legittimamente derivandone che i notevoli capitali iniziali impiegati non potevano che essere provento della illecita attività del padre CO FR e del LL CO EN, tenuto anche conto che i terreni sui quali era stato realizzato l'albergo erano stati acquistati da CO ST nel 1993, aLLrché questi non disponeva di reddito alcuno, e che CO EN è risultato avere poteri institori di gestione ELimpresa alberghiera di CO ST e che diversi pagamenti relativi a rapporti di natura usuraria erano avvenuti proprio presso l'Hotel Sybaris. Manifestamente infondati sono i ricorsi di IA TR e UA ON.
Con il primo motivo di ricorso la difesa di IA TR altro non deduce se non argomentazioni in fatto, volte a minare la ritenuta credibilità delle dichiarazioni delle parti offese relativamente ai sei episodi di usura addebitati al ricorrente ai capi 17 bis), 28), 47), 50), 57) e 58), genericamente contestando, quanto alle dichiarazioni del De IS, la sussistenza dei presupposti per il recupero, ai sensi ELart. 500 c.p.p., comma 4 di quelle dal medesimo rese in sede di indagini preliminari. Invero, con motivazione del tutto adeguata ed immune da rilievi di iLLgicità, i giudici di merito hanno evidenziato come i fratelli DI, la cui attendibilità non viene neanche in discussione, sotto il profilo della genuinità delle loro affermazioni dibattimentali - attendibilità che peraltro è stata adeguatamente argomentata dai giudici di appeLL -, abbiano riferito di aver ricevuto, fino al luglio del 2007, dal IA TR prestiti per un totale di 50.000,00 Euro circa, al tasso d'interesse mensile EL8%, trovando le loro dichiarazioni riscontro inequivoco nei risultati delle intercettazioni telefoniche eseguite sull'utenza di AN CO (che aveva inizialmente indirizzato i DI al IA TR) e negli esiti della consulenza tecnica espletata su incarico del p.m..
De IS AnieLL (il cui autentico terrore traspariva nel corso della sua deposizione dibattimentale, venendo colto dal presidente del collegio e confermato daLL stesso teste), ha avuto modo di evidenziare, dinanzi al p.m., che il IA TR si presentava sistematicamente presso la sua azienda reclamando la corresponsione di quanto pattuito al tasso del 10% mensile, interessi che aveva continuato a pagare fino al 2005 sotto minaccia, subdola, che il denaro apparteneva a "pericolosi mafiosi castrovillaresi che saranno spietati nel pretendere la restituzione di quanto loro spettante", comportamento che del tutto legittimamente quindi è stato ritenuto dai giudici di merito integrare anche l'aggravante di cui alla L. n.203 del 1991, art.
7. Anche NI CH, la cui attendibilità non è in discussione, ha riferito che IA TR, al quale si era in passato rivolto per le cure dentarie, gli aveva prestato, nel 2003, 35.000,00 Euro, al tasso di interesse del 10% mensile, per la necessità di proseguire nell'attività imprenditoriale, sì che correttamente è stata ritenuta l'aggravante ex art. 644 c.p., comma 5, n. 3, la quale è configurabile per il solo fatto che la parte lesa eserciti una delle attività protette (Cass., sez. 2^, 22 marzo 2011, n. 25328). VA RD, lungi dall'avere fatto confusione sulle cifre presumibilmente ricevute dal IA TR - come sostenuto dalla difesa - ha indicato, a seguito di rituale contestazione, in 140.000,00 euro circa l'importo complessivo ricevuto dall'imputato, al tasso annuo del 30-40%, residuando un debito di 80.000,00 Euro - hanno evidenziato i giudici di appeLL - a fronte del quale la p.o. aveva rilasciato assegni in garanzia sui conti correnti intestati anche ai propri figli VA FR e VA AS, tutti trattenuti dal IA TR.
Da ultimo, La ER NI ha avuto modo in dibattimento di riferire di essere stato indirizzato al IA TR dal cognato, AG NC, ricevendo prestiti, dal 2004 al 2007, al tasso del 10% mensile, affermazioni che - hanno rimarcato i giudici territoriali -, dettagliate e confermate anche in sede di controesame, sono risultate neLL specifico coerenti con quanto dal teste dichiarato il 6.12.05 dinanzi al p.m., senza che fosse emerso alcun intento calunnioso nei confronti ELimputato. L'evidente sussistenza ELaggravante L. n. 203 del 1991, ex art.7 e di quella di cui all'art. 644 c.p., comma 5, nn.3 e 4, - per quanto fin qui evidenziato - rende manifestamente infondati anche il secondo ed il terzo motivo di gravame, in quanto, pur essendo applicabile a ciascuna delle imputazioni ascritte al IA TR la "nuova" L. n. 251 del 2005, alla data odierna nessuno dei reati di usura aggravata risulta prescritto.
Infine, con il quarto motivo di ricorso relativo alla confisca ELappartamento, sito in Cassano aLL Jonio, via Amendola, piano 1, la difesa lamenta la "iniquità" del provvedimento ablativo, inammissibilmente censurando così la motivazione dei giudici di merito, i quali invece hanno nella specie fatto corretta applicazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies l'acquisto immobiliare effettuato l'8.11.90 dal figlio ELodierno ricorrente essendo risultato sproporzionato all'attività economica, anche ove abusivamente esercitata, del IA TR, alla luce pure dei precedenti esborsi analiticamente indicati dai giudici di appeLL - effettuati dall'imputato e dalla di lui moglie.
UA ON - il quale non contesta la sussistenza del reato di usura ascrittogli al capo 19), in danno dei fratelli DI -, propone un primo motivo di ricorso manifestamente infondato, l'aggravante L. n. 203 del 2001, ex art. 7 rimanendo integrata nel caso in cui l'imputato utilizzi come tecnica di intimidazione il riferimento alla provenienza dei capitali da persone legate alla criminalità organizzata (Cass., sez. 1^, 30 marzo 2010, n. 14193). Nella specie, è indubbio che ai due imprenditori agricoli il UA ON abbia rappresentato che il denaro non era suo, ma di soggetti appartenenti alla criminalità, per cui i pagamenti avrebbero dovuto essere precisi e puntuali, tanto da avere l'imputato - come sottolineato dai giudici territoriali- espressamente detto, rivolto a DI EN: "Questi non scherzano...la vedi questa piscina, questi vi ci buttano dentro e vi ammazzano", espressione intimidatoria che aveva determinato i DI ad essere scrupolosi negli adempimenti proprio per il timore di ritorsioni e che correttamente è stata ritenuta configurare gli estremi ELaggravante in discorso.
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, con il quale si deduce motivazione carente e iLLgica con riferimento alla confisca dei due beni immobili intestati alla moglie ELimputato, la illiceità dei capitali utilizzati per il loro acquisto essendo stata dai giudici di merito correttamente ritenuta sia in ragione della sproporzione dei due acquisti immobiliari rispetto ai redditi, all'epoca, ELimputato e della moglie, redditi sufficienti, per quest'ultima, al solo suo sostentamento ed addirittura irrisori per il UA ON, il quale - hanno sottolineato i giudici - dal 1990 al 1998 non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi, per cui - hanno correttamente concluso sul punto - nessun accumulo patrimoniale da fonti lecite ha potuto consentire l'acquisto da parte di IN AR delle due abitazioni site in Cassano Jonio oggetto di confisca.
La responsabilità di OT LU per il reato di usura in danno di PU ON, aggravata ai sensi ELart. 644 c.p., comma 5, n. 4, (capo 62), legittimamente è stata ritenuta dai giudici calabresi sulla base delle dichiarazioni della parte lesa, rese in sede di indagini preliminari ed acquisite ai sensi ELart.512 c.p.p., il cui contenuto, lungi dall'essere "scarno", come sostenuto dalla difesa, è stato correttamente apprezzato in senso accusatorio, avendo la p.o. riferito di essere giunta a corrispondere all'imputato interessi del 120% annuo e di essere stata in grado di restituire solo i 60 milioni di lire inizialmente pattuiti, nessun rilievo avendo avuto - ai fini di minare la credibilità del PU ON - gli eventuali contrasti tra il predetto e ER NA, moglie ELimputato, riguardanti il rilascio del fondo nella disponibilità del PU ON, trattandosi di un contrasto - hanno non certo iLLgicamente sottolineato i giudici di appeLL - nel quale non era stato direttamente coinvolto il OT LU e che pertanto non era stato in grado di determinare nel PU ON un astio tale da spingerlo a sì gravi accuse nei confronti del OT LU, anche in considerazione dei riscontri avutisi con riferimento alle propalazioni accusatorie rese dal PU ON nei confronti di altri imputati.
Fondato è invece il secondo motivo di ricorso, dal momento che, escluse le aggravanti ex art. 644 c.p., comma 5, n. 3, e L. n. 203 del 1991, art. 7 residuando la sola aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 4 la pena doveva essere determinata senza tenere conto - come invece è avvenuto - ELaggravante ex art. 7 cit., per cui, con le concesse attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggrvante ex art. 644 c.p., comma 5, n. 4, la pena va determinata - e a ciò provvede questa Corte, previo annullamento senza rinvio sul punto, ai sensi ELart. 620 c.p.p., lett. l) - in anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa.
Infondato è, infine, l'ultimo motivo di ricorso in quanto, essendo la residua aggravante ad effetto speciale, il reato ascritto all'imputato, pur considerando più favorevole l'art. 157 c.p., come novellato dalla L. n. 251 del 2005, si prescrive in anni 11 e mesi 3, quindi all'1.9.14.
Fondato è anche il primo motivo di ricorso di MO SE, con efficacia assorbente degli altri.
Originariamente contestato al prevenuto il delitto di usura aggravata di cui al capo 18), in danno dei fratelli DI, i giudici di primo grado, riqualificata l'originaria imputazione a norma degli artt. 56 e 629 c.p., hanno condannato il MO SE per una fattispecie estorsiva, in violazione pertanto degli artt. 521 e 522 c.p.p.. Erroneamente, infatti, i giudici territoriali hanno ritenuto "compiutamente e puntualmente descritta", sin dal capo d'imputazione, una condotta rientrante neLL schema normativo della tentata estorsione aggravata, in quanto il capo 18) addebita al MO SE di aver "compulsato" le persone offese, "quale personaggio di spicco delle organizzazioni ndranghetistiche reggine", circostanza che al più è idonea ad integrare l'aggravante della L. n. 203 del 1991, ex art. 7 ma non a qualificare - se non in violazione
ELart.521 c.p.p., comma 2 - in termini estorsivi il comportamento ELimputato a fronte della differente contestazione di usura aggravata (tra l'altro, proprio ex art. 7 cit.), in quanto la contestazione di un reato meno grave non può contenere in sè quella del reato più grave (Cass., sez. 1^, 8 giugno 2011, n. 26609). L'impugnata sentenza deve pertanto, sul punto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appeLL di Catanzaro per nuovo esame.
Inammissibili, per genericità e manifesta infondatezza, sono i ricorsi di CA NI e US RD.
Il primo altro non fa se non genericamente contestare il portato accusatorio delle dichiarazioni della p.o. De IS AnieLL con riferimento al reato di usura contestato al CA NI al capo 26), laddove i giudici territoriali hanno al riguardo evidenziato, dopo aver legittimamente recuperato, ai sensi ELart.500 c.p.p., comma 4 secondo quanto in precedenza esposto, le dichiarazioni della p.o. rese in sede di indagini preliminari, come il De IS, con precisione e ricchezza di particolari, abbia avuto modo di riferire della propria situazione di difficoltà finanziaria che lo aveva costretto a rivolgersi al CA NI per un prestito al tasso del 10% mensile, per cui risultava ancora debitore della somma di 60.000,00 Euro, affermando esplicitamente di sentirsi in pericolo di vita in quanto - circostanza, quest'ultima, confermata anche in dibattimento - l'imputato gli aveva detto: "Stai attento che i soldi sù frati e sangue".
Analoghe dichiarazioni il De IS ha reso anche con riferimento al prestito concessogli di 4.500,00 Euro, da US RD, anch'esso al tasso di interesse del 10% mensile (reato di usura di cui al capo 30) e sul punto la difesa del ricorrente ha contestato, con il primo motivo, i presupposti di applicabilità ELart. 500 c.p.p., comma 4. Trattasi di doglianza manifestamente infondata sol che si consideri come la parte lesa già dinanzi al p.m. avesse esplicitamente affermato che il US RD era tra gli usurai queLL "che più mi fa paura", in quanto "legato agli zingari", i quali "sono molto temuti in Cassano".
Il secondo motivo di ricorso è generico ed articolato su considerazioni di merito, come tali improponibili in sede di legittimità, con esse paventandosi assenza di motivazione da parte dei giudici di merito in ordine alle ragioni per cui alcune dichiarazioni della p.o. erano state ritenute credibili ed altre non veritiere e del perché il De IS, per il prestito, non si fosse rivolto ad istituti di credito, laddove invece la Corte di appeLL, nel ritenere attendibili le dichiarazioni rese al p.m. dal De IS in quanto coerenti ed articolate, ha anche precisato come lo stesso teste avesse in dibattimento confermato che il rapporto era stato definito con la consegna della somma in contanti di 7.800,00 Euro, disponendo inoltre il US RD di un assegno in garanzia di 6.000,00 Euro, in ragione dei timori nutriti per il riferimento fatto dall'imputato a TE RD. Manifestamente infondato è anche il motivo riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche, la doglianza non essendo ancorata a concreti elementi di segno positivo non considerati dai giudici di merito, i quali invece hanno legittimamente negato le attenuanti ex art. 62 bis c.p. in considerazione, tra l'altro, del precedente penale ELimputato, trattandosi di parametro previsto dall'art. 133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all'art. 62 bis c.p.. Infondati sono i ricorsi di PA DO SE e PA UR.
Con riferimento al primo motivo, riguardante l'esistenza di una connessione probatoria tra i reati di usura ed estorsione contestati ai prevenuti ai capi 70) e 70 bis) della rubrica ed il reato di cui all'art. 110 c.p. e al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 contestato alla p.o. OL ON (definito con sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile), di nessun pregio è la doglianza relativa alla mancata ricerca e valutazione, da parte dei giudici, di riscontri esterni alle dichiarazioni della p.o..
Le dichiarazioni ELOL - sentito ai sensi ELart. 197 bis c.p.p. - non necessitavano infatti di riscontri esterni, giusta la previsione di cui al comma 1 del predetto articolo, secondo cui "l'imputato in un procedimento connesso ai sensi ELart. 12 o di un reato collegato a norma ELart. 371, comma 2, lett. b) può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile...di applicazione della pena ai sensi ELart. 444".
È quanto accaduto nella specie, per cui le dichiarazioni di OL ON non abbisognavano di riscontri esterni e correttamente sono state quindi utilizzate - venendo al secondo motivo di gravame - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 526 c.p.p., dopo essere state ritenute, con motivazione congrua, attendibili in considerazione della coerenza, precisione, costanza e ricchezza di particolari del narrato.
Quanto poi alla aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 correttamente è stata ritenuta avendo PA UR fatto esplicito riferimento, nel corso di una telefonata con l'OL, ai TE, pretendendo in seguito spiegazioni circa le ragioni ELinadempimento per poi PA DO SE eloquentemente rivolgersi all'OL con la frase: "Vedi di pagarmi altrimenti ti fanno saltare in aria, ti può accadere qualcosa di brutto, se la possono prendere sia con te che con la tua famiglia". Del tutto generico è, infine, il quarto motivo di ricorso, sia con riferimento all'intervenuta condanna in appeLL di PA UR anche per il reato di usura di cui al capo 70), sia con riferimento alla asserita mancanza di motivazione relativamente al reato di estorsione, laddove invece la Corte di appeLL ha compiutamente motivato sia le ragioni del concorso di PA UR nel reato di usura (avendo l'imputato in più occasioni sollecitato l'OL a "rispettare gli accordi", apportando in tal modo un concreto contributo causale alla realizzazione del reato di usura secondo gli "accordi" pattuiti dalla p.o. con PA DO SE), nonché circa la configurabilità della fattispecie estorsiva, posta in essere con minacce, anche esplicite, di morte da parte dei PA all'OL ove quest'ultimo non avesse fatto fronte alle pattuizioni usurarie.
Infondato è il ricorso di De NC DO.
Quanto al primo motivo, relativo alla mancata assunzione della prova, asseritamente decisiva, rappresentata dalla acquisizione della denuncia-querela sporta il 28.2.07 da OL ON, relativamente alla parte in cui veniva indicata la data di commissione del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capo 80) nei mesi di febbraio e marzo del 2006, anziché l'intero 2006, e ciò al fine di poter beneficiare del provvedimento di clemenza, va osservato che la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo di impugnazione per cassazione, può essere dedotta solo in relazione a mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma ELart. 495 c.p.p., comma 2, ma non nel caso in cui - come nella specie - il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte al giudice di merito, invitato ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria, e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Cass., sez. 1^, 4 febbraio 2004, n. 4177; Sez. 1^, 27 maggio 2010, n. 24259). Manifestamente infondato è il motivo riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche, del tutto legittimamente negate in ragione dei plurimi e gravi precedenti penali ELimputato, trattandosi di parametro considerato dall'art. 133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all'art. 62 bis c.p..
Quanto al terzo motivo di ricorso, nessun travisamento è riscontrabile da parte dei giudici di appeLL con riguardo alle dichiarazioni ELOL, emergendo dalle stesse, così come riportate nell'atto di gravame, l'impossibilità di indicare con precisione la data del commesso reato ("Le date non me le ricordo...purtroppo non me le ricordo"), sì che del tutto correttamente la Corte di appeLL ha concluso nel senso che l'episodio concernente l'acquisto deLL stupefacente di cui all'imputazione non si fosse svolto in una specifica data, ma in un arco temporale non circoscrivibile a pochi giorni e quindi "nel corso ELanno 2006".
Manifestamente infondati sono i ricorsi di NZ DO e LO TR.
Lungi, infatti, dall'essersi affidati ad argomentazioni apodittiche, oscure e lacunose, come sostenuto dalla difesa del NZ DO, i giudici territoriali hanno evidenziato come la responsabilità ELimputato, in ordine al reato di cui alla L. n.895 del 1967, artt. 1, 2 e 4 aggravato L. n. 203 del 1991, ex art. 7
derivi dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AL DO - la cui attendibilità non è in discussione - corroborate dagli esiti di alcune conversazioni intercettate tra il AL DO ed il NZ DO (la cui indecifrabilità è solo asserita genericamente dal ricorrente), secondo cui AL DO, dopo aver trasportato 1 kg di cocaina acquistato dal NZ DO, fino a Briatico, era stato ricompensato con una pistola cal. 7 bifilare, consegnatagli in detta località dal NZ DO e che aveva costituito l'oggetto delle conversazioni intercettate tra i due il 31.12.06.
Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo di gravame, meramente reiterativo di analoga doglianza già formulata in sede di appeLL e correttamente respinta dalla Corte calabrese sulla considerazione che, pur non risultando funzionante l'arma in questione, la stessa era però, come emerso dalle dichiarazioni del AL DO, agevolmente riparabile mediante l'acquisto di un pezzo di ricambio, per cui non poteva dirsi priva di potenzialità offensiva.
Le dichiarazioni di AL DO sono state poi poste a base ELaffermazione di responsabilità di LO TR per il reato di violazione della legge sulle armi di cui al capo 77), commesso in concorso con TE EN, avendo quest'ultimo acquistato dal LO TR un fucile cal. 12 appartenuto al padre ELimputato, successivamente LO TR avendone denunciato il furto a mezzo della madre ON NC, come confermato dal M.LL D'NG ON il quale, con riferimento all'analogo reato di cui al capo 75) - hanno precisato i giudici di appeLL - aveva puntualmente riferito circostanze e modalità del servizio di controLL sul territorio effettuato il 29.8.06 e grazie al quale era stato possibile accertare il trasporto di un'arma comune da sparo nella disponibilità del LO TR.
Il ricorrente, oltre a proporre la questione di legittimità costituzionale della L. n. 52 del 2010, art. 1 della cui manifesta infondatezza si è già trattato, così come della mancata violazione, da parte dei giudici di primo grado, ELart. 26 c.p.p., comma 2, propone una generica doglianza di inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia per la violazione delle prescrizioni imposte dal programma di protezione, senza specificare - a fronte di una breve e giustificata irreperibilità del AL DO secondo quanto indicato dai giudici di primo grado - le ripercussioni di tale condotta sulla genuinità delle dichiarazioni rese dal AL DO e la loro incidenza sulla affidabilità complessiva del dichiarante, come tale ritenuta dai giudici territoriali all'esito di ampia ed esaustiva motivazione, la quale ha dato conto anche della insussistenza della lamentata violazione del precetto di cui alla L. n. 45 del 2001, del combinato disposto artt. 16 quater e 16 sexies dovendosi in questa sede ribadire che la sanzione della inutilizzabilità trova applicazione solo con riferimento alle dichiarazioni rese, come nella specie, fuori dal contraddittorio e, dunque, non alle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento (v. Cass., sez. 1^, 13 giugno 2007, n. 35368), potendo, ove la collaborazione si manifesti proprio in tale fase processuale, essere redatto successivamente il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione (v. Cass., sez. 5^, 6 novembre 2007, n. 46328). L'ultimo motivo di gravame non risulta essere stato previamente sottoposto al vaglio dei giudici di appeLL per cui esso trova in questa sede la preclusione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 3, ultima parte.
Peraltro, trattasi di doglianza manifestamente infondata sol che si consideri come l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 contestata con riferimento al reato di cui al capo 77), sia nella specie rimasta integrata proprio per la non esclusa consapevolezza del LO TR di aver ceduto il fucile ad TE ON e TE EN, consapevolmente ed oggettivamente contribuendo in tal modo al rafforzamento ELomonima cosca. Il ricorso di OS EN non è fondato.
Quanto al primo motivo, l'appartenenza ELimputato al sodalizio di stampo mafioso di cui al capo 1) della rubrica è adeguatamente motivata dai giudici calabresi sia con riferimento alla intervenuta confessione del OS EN dinanzi al p.m. - con legittimo "recupero" delle relative dichiarazioni, a seguito di ritrattazione avvenuta in dibattimento, in sede di spontanee dichiarazioni, ex art.513 c.p.p. per il rifiuto ELimputato di sottoporsi all'esame -,
sia sulla base delle dichiarazioni del collaboratore AL DO, che lo ha indicato come intraneo all'organizzazione, evidenziandone il ruolo di spacciatore e di partecipe ad attentati incendiari, come pure di quelle di IA FR, imputato nel medesimo procedimento, il quale lo ha indicato tra gli affiliati. Inoltre - hanno ancora evidenziato i giudici di merito - anche i collaboratori di giustizia AT EN e VA IA, oltre a LU IL, avevano riferito in ordine all'attività di spaccio posta in essere dal OS EN e alla sua vicinanza con il capo cosca TE ON durante la latitanza di quest'ultimo, circostanza confermata da plurimi contatti telefonici tra i due e di cui alle relative intercettazioni. Adeguatamente motivato risulta il giudizio di attendibilità dei collaboratori, mentre le censure sul punto sono reiterative delle doglianze già compiutamente disattese dai giudici di appeLL e, quanto al reato associativo di cui al capo 98), le molteplici fonti dichiarative - hanno rimarcato i giudici di secondo grado - erano state concordi nel riferire delle specifiche attività di spaccio al minuto di droga da parte del OS EN, sul quale gravava il compito di garantire l'offerta di stupefacente nella zona di Sibari, Trebisacce e Francavilla per conto di TE EN, come ad IA FR aveva confidato lo stesso OS EN.
In ordine alle fattispecie estorsive aggravate di cui ai capi 12) e 13), realizzate in concorso con TE AS in danno, rispettivamente, di RI ON e ATlo AM, costretti a non vendere prodotti ittici in Sibari affinché la cosca potesse garantirsi il monopolio nella distribuzione del pescato in detta località, oltre alle dichiarazioni confessorie ELimputato, si pongono - hanno evidenziato i giudici calabresi - quelle del collaboratore AL DO nonché quelle delle stesse parte lese - la cui attendibilità è adeguatamente argomentata -, secondo cui OS EN, in una occasione da solo e nell'altra in compagnia di TE AS, facendo riferimento all'apertura da parte della cosca di una pescheria ("Ora abbiamo aperto noi..."), aveva intimato alle parti offese di non vendere il pescato nella zona di Sibari, per cui il ATlo AM non si era più recato a vendere pesce nella zona, riprendendo la vendita solo dopo l'intervento dei carabinieri, circostanza correttamente ritenuta dai giudici irrilevante ai fini della consumazione delle contestate estorsioni, entrambe aggravate anche ai sensi della L. n. 203 del 1991, art.
7. Manifestamente infondato è il motivo di gravame relativo al trattamento sanzionatorio, del tutto legittimamente essendo state negate al OS EN le attenuanti generiche in considerazione della gravità delle condotte poste in essere dall'imputato e del loro dipanarsi in un considerevole arco temporale, protrattosi fino al 2007, sicché anche la censura relativa alla asserita illegittima applicazione della pena, con riguardo al reato di cui all'art. 416 bis c.p., come riformulato dalla L. n. 251 del 2005, risulta priva di pregio. Da ultimo, generica è la censura riguardante la confisca dei beni della moglie ELimputato, TE LA, per mancanza dei presupposti di legge, laddove invece i giudici territoriali hanno dato compiutamente conto della incapienza reddituale della TE LA rispetto ai beni nella titolarità della stessa, in una con l'inesistenza di redditi in capo al OS EN, con conseguente legittima presunzione di acquisto dei beni suddetti con i proventi illeciti ELimputato.
Infondato è il ricorso di TE RD, il cui ruolo di vertice nell'omonimo sodalizio mafioso-ndranghetistico (capo 1), accanto a TE ON (separatamente giudicato), TE EN e TE AS, discende - hanno osservato i giudici territoriali con motivazione puntuale solo genericamente contrastata dalla difesa del ricorrente con argomentazioni peraltro tese soltanto a screditare il portato delle dichiarazioni accusatorie dei propalanti - anzitutto dalle dichiarazioni del collaboratore RU DA, il quale, dopo aver riconosciuto in fotografia TE RD (detto "u cacagliu"), lo ha coLLcato ai vertici ELorganizzazione. Analoghe dichiarazioni ha poi reso altro intraneo alla cosca, CA AL, definendolo "più tremendo" del capo riconosciuto TE ON e precisando che solo a motivo ELhandicap ad una mano, che non era in grado di muovere, non aveva potuto essere il capo cosca.
Ancora, IA FR, in sede di incidente probatorio, nonché OL ON e DI EN hanno riferito del diretto interessamento di TE RD nell'attività di usura, controllata dalla cosca, dichiarazioni riscontrate, quelle ELOL - ha evidenziato la Corte di appeLL - dai servizi di videoripresa e di intercettazione ambientale, relativi all'usura in danno ELOL.
Oltre a tali elementi, dotati di precipua valenza probatoria con riferimento al reato di cui all'art. 416 bis c.p., si pongono - hanno concluso sul punto i giudici di appeLL - le risultanze delle intercettazioni relative all'utenza telefonica di IA SA, la quale, parlando in particolare con TE EN, aveva riconosciuto potere decisionale a TE RD in quanto in grado di farle riavere nel minor tempo possibile il denaro da lei prestato a tasso usurario, persona alla quale si era rivolta anche la figlia della IA SA, UB MO (separatamente giudicata, assieme alla madre). Non certo basata su congetture o supposizioni è poi l'affermazione di responsabilità di TE RD in ordine alla ipotesi estorsiva in danno dei fratelli CA (capo 8), contestata in concorso con TE EN e UC DR, avendo CA MA - hanno rimarcato i giudici di appeLL - affermato che in due occasioni si erano presentate, presso il lido balneare Stella Maris che i due CA gestivano, alcune persone chiedendo la prima volta denaro per conto di "ON queLL di RI (cioè, TE ON) e la seconda volta ancora denaro per conto però di "TE RD" che si doveva operare alle gambe.
In ordine poi ai reati di usura ed estorsione aggravata in danno di OL ON (capi 66 e 66 ter), il ricorso è del tutto generico limitandosi alla deduzione di carenza di valutazione circa la credibilità ELOL, senza specificare le ragioni della pretesa mancanza di credibilità della p.o. e altrettanto genericamente contestando la concludenza dei riscontri avutisi (e di cui alle intercettazioni ambientali eseguite presso l'abitazione di TE RD e ai servizi di osservazione, controLL e pedinamento).
Infondato è, da ultimo, il motivo relativo alla parziale conferma della disposta confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies avendo i giudici di appeLL dato puntualmente conto delle ragioni per cui non era giustificata la provenienza dei beni confiscati di cui il ricorrente disponeva in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito, indicando come "particolarmente misera" la situazione reddituale dei coniugi TE RD - OL LL UCna nel periodo 1988-2005, così come emergeva dalle interrogazioni ELanagrafe tributaria, anche con riferimento ai redditi delle tre figlie della coppia (concettina, veronica e india), per cui non trovavano legittima provenienza, nei sensi di cui alla norma in esame, ne' la partecipazione di TE RD alla costituzione della CAV s.r.l., ne' l'accensione di due polizze vita, pur considerati gli arretrati pensionistici di TE RD, secondo la puntuale motivazione sul punto dei giudici di appeLL. Anche relativamente alla moglie del ricorrente - hanno compiutamente argomentato i giudici di merito, con puntuali riferimenti in fatto non censurabili in questa sede - non avevano trovato giustificazione ne' la partecipazione della OL LL UCna nella Oasis International s.a.s. ne' gli acquisti immobiliari del 5.4 e 21.5.93, così come non giustificato era da considerarsi l'acquisto del bene immobile, in data 23.4.04, da parte di RA concettina, impossidente e che il presunto denaro fornito dalla nonna materna Di CO EL non era stata in grado di adeguatamente dimostrare se non - hanno puntualizzato i giudici di appeLL - con una scrittura privata priva di data certa e di idonea documentazione circa la reale movimentazione del denaro tra le due parti.
Anche il ricorso di TE AS non è fondato. Il ruolo di partecipe del prevenuto al sodalizio di stampo mafioso in argomento (capo 1) ben è stato evidenziato dai giudici di appeLL sulla base, anzitutto, delle propalazioni accusatorie dei collaboratori RU DA, AL DO, CA AL ed IA FR, la cui attendibilità è già stata positivamente affrontata, secondo cui TE AS, oltre a perpetrare truffe attraverso la sua cooperativa, svolgeva il preciso compito di intimidire le vittime delle attività estorsive del sodalizio. Riscontri individualizzanti a tali molteplici propalazioni dei dichiaranti si sono avute, secondo le esaustive indicazioni dei giudici di appeLL, sia dagli accertamenti dei consulenti tecnici del p.m. circa la gestione ELazienda agricola ELimputato, risultata del tutto irregolare per la insufficienza della documentazione contabile esibita a giustificazione delle giornate lavorative denunciate, sia dalle dichiarazioni di OL ON e VA IA, oltre che da quanto riferito dal capitano SI circa la partecipazione anche di TE AS alla spedizione organizzata da TE ON in quel di Forlì dopo il furto della c.d. "bacinella", relativo cioè al denaro del sodalizio. OL ON, inoltre, in merito al rapporto usurario di cui era rimasto vittima, ha affermato che era stato SE NC ad indicare la provenienza dei capitali anche da TE AS, incontrato presso la cooperativa ELIA FR dove l'imputato si recava per ottenere falsa documentazione di lavoro, mentre VA IA ha avuto modo di riferire - dopo aver riconosciuto in fotografia TE AS - che nel periodo di latitanza di TE ON era stato proprio TE AS a fungere da staffetta al latitante con la propria vettura, durante gli spostamenti, presente anche in occasione del passaggio di droga e armi ed in grado di prendere in consegna la merce e di provvedere a reperire il denaro necessario al pagamento, come aveva confermato - hanno ancora sottolineato i giudici di appeLL - LU IL, sì che non certo iLLgicamente un tale coacervo probatorio - al quale andavano aggiunti gli esiti delle intercettazioni delle conversazioni sull'utenza in uso all'imputato e riguardanti i contatti con TE ON durante la latitanza di questi - è stato ritenuto dai giudici di merito concludente in ordine alla partecipazione di TE AS all'omonima associazione criminale. In senso contrario, non possono certo apprezzarsi le circostanze di fatto evidenziate dalla difesa nel terzo motivo di ricorso e relative ad una presunta omonimia ELodierno ricorrente con TE AS "figlio di TE DO" (e non del deceduto TE ON) al quale avrebbero fatto cenno alcuni collaboratori di giustizia, sia perché appunto si tratta di valutazioni di merito sottratte al sindacato di questa Corte, sia perché si pongono in contrasto con gli altri accertamenti di merito evidenziati dalla Corte di appeLL, segnatamente il riconoscimento fotografico ELattuale ricorrente quale eseguito da VA IA, le verifiche partitamente eseguite dai consulenti del p.m. e i precisi riferimenti del capitano SI a TE AS quale partecipe della spedizione del capo, TE ON, dopo il furto della c.d. "bacinella". Quanto alle due fattispecie estorsive, contestate a TE AS in concorso con OS EN (capo 13) e TE EN (capi 14 e 15), con riferimento a quella di cui al capo 13) nessuna "supposizione arbitraria", come invece sostenuto dalla difesa, ha operato la Corte catanzarese, la quale, per le ragioni in precedenza esposte aLLrché è stata trattata la posizione del OS EN, ha correttamente ravvisato il ruolo ricoperto nella circostanza da TE AS, di rafforzamento cioè, con la sua non certo secondaria presenza, delle frasi intimidatorie pronunciate dal OS EN all'indirizzo di ATlo AM affinché quest'ultimo si astenesse in futuro dal vendere il pescato nella zona. Non può certo sostenersi, in proposito, l'assenza ELelemento costitutivo del delitto di estorsione rappresentato - secondo la difesa - dalla mancanza sia ELingiustizia del profitto che ELingiustizia della pretesa, essendo il ATlo AM un venditore abusivo di prodotti ittici, a fronte della analoga lecita attività esercitata dal OS EN e dai fratelli TE LV e AS TE. Nel reato di estorsione, infatti, l'oggetto della tutela giuridica è costituito dal duplice interesse pubblico della inviolabilità del patrimonio e della libertà personale, ed è pertanto del tutto irrilevante che il patrimonio della vittima sia composto anche da proventi di attività vietate (cfr. Cass., sez. 3^, 11 maggio 2007, n. 27257), mentre l'elemento ELingiusto profitto si individua in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l'autore intenda conseguire e che non si collega ad un diritto ovvero è perseguito con uno strumento antigiuridico o ancora con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso (Cass., sez. 2^, 31 marzo 2008, n. 16658). Quanto alla estorsione in danno di IE RI (capo 14), si è già detto della legittimità del recupero delle dichiarazioni di AI RL, ex art. 500 c.p.p., comma 4, sulla base delle quali correttamente è risultata provata la responsabilità di TE AS e TE EN in ordine al tentativo di estorsione in danno del IE RI. Questi, infarti - che ha reso in dibattimento dichiarazioni contraddittorie ed inverosimili -, responsabile per l'area di Sibari della multinazionale "Cric & Croc", operante su un capannone di proprietà del AI RL, dopo che lo stesso AI RL aveva visto, nel marzo del 2005, arrivare presso gli uffici della "Cric & Croc" TE AS e TE EN, aveva confidato al AI RL, nell'immediatezza, che i due TE avevano preteso 20.000,00 Euro annui per non "dare fastidio" alla multinazionale stessa e del tutto legittimamente quindi, con motivazione congrua ed immune da profili di iLLgicità, i giudici di merito hanno attribuito, rispetto alla inverosimile versione della parte lesa, credibilità alle dichiarazioni "recuperate" della fonte indiretta, le quali non necessitano di elementi di riscontro a fini probatori (v. Cass., sez. 3^, 15 gennaio 2008, n. 2001) e possono essere ritenute attendibili in base al principio generale del libero convincimento, non essendo stata posta dal legislatore una gerarchia tra i mezzi di prova rappresentati dalle dichiarazioni del terzo de relato e la fonte da esso indicata (Cass., sez. 1^ 14 febbraio 2000, n. 1717; Sez. 6^, 5 marzo 2004, n. 26027; Sez. 1^, 7 ottobre 2010, n. 39662). Infine, circa il quarto motivo di gravame, concernente il reato di tentata estorsione aggravata in danno di RA DO (capo 15), titolare del supermercato Conad di Sibari, la difesa propone una consentita alternativa lettura delle dichiarazioni della parte offesa e dei collaboratori di giustizia, laddove invece i giudici di merito hanno correttamente evidenziato come la responsabilità di TE AS e TE EN riposi proprio sulle dichiarazioni del RA DO di aver rinvenuto dinanzi all'ingresso della propria abitazione, prossima al locale in cui veniva gestita l'attività commerciale, una tanica di benzina ed una cartuccia, riscontrate da quelle confessorie del collaboratore AL DO e anche da quelle di AI RL, il quale al p.m. aveva riferito che lo stesso RA DO lo aveva informato della "pesante intimidazione" subita.
Da ultimo, infondato è anche il quinto motivo di ricorso, relativo alla presunta violazione ELart. 597 c.p.p. per avere la sentenza di appeLL, a seguito della diminuzione operata per la pena base, comminato un aumento a titolo di continuazione più alto di queLL stabilito dal primo giudice. Come questa Corte ha infatti già avuto modo di affermare (v. Sez. 5^, 25 febbraio 2005, n. 12806), qualora la pena complessivamente inflitta con la sentenza gravata sia - come nella specie - inferiore a quella in precedenza irrogata, il fatto che il giudice nella sentenza impugnata abbia determinato taluni aumenti dovuti alla continuazione in modo diverso e meno favorevole per l'imputato, rispetto ai calcoli effettuati dal giudice di primo grado, non costituisce violazione del divieto di reformatio in peius, in quanto tale divieto riguarda la parte dispositiva della sentenza e non si estende alla motivazione nella cui formulazione il giudice non può subire condizionamenti.
Infondato è anche il ricorso di TE EN. Richiamate, con riferimento alle fattispecie estorsive sub 14) e 15) le considerazioni ora svolte riguardo alla posizione di TE AS, e, con riferimento al primo motivo di gravame, quanto già esposto relativamente alla lamentata violazione della L. n. 45 del 2001, art. 16 quater con riferimento alle dichiarazioni di VA
IA e LU IL, come pure le considerazioni svolte in merito alla sussistenza dei presupposti per la applicabilità ELart. 500 c.p.p., comma 4, in relazione alle dichiarazioni di AI RL, va osservato che anche la doglianza concernente l'utilizzazione EListituto di cui all'art. 507 c.p.p., per l'esame dei collaboratori di giustizia AT EN, VA IA e LU IL, è priva di pregio.
Non è consentito, infatti, alla difesa sindacare la tipologia degli atti di indagine a cui avrebbe dovuto ricorrere il p.m. - nella specie, l'istituto di cui all'art. 430 c.p.p., secondo i desiderata del ricorrente - senza considerare inoltre che, quanto alla audizione di VA IA e LU IL, lo stesso ricorrente ha dato atto che le dichiarazioni rese dai prevenuti al p.m. dopo che degli stessi era stato ammesso l'esame ex art. 507 c.p.p., sono state dichiarate inutilizzabili dal tribunale ed è poi mera supposizione della difesa che la genuinità dibattimentale dei due collaboratori sia risultata compromessa sulla considerazione che "più o meno inconsciamente i due collaboratori hanno ritenuto di allinearsi al racconto fatto solo pochi giorni addietro al p.m.".
Quanto alla ritualità del ricorso aLL strumento di cui all'art. 507 c.p.p., del tutto correttamente, poi, i giudici di appeLL hanno richiamato la decisione 17 ottobre 2006, n. 41281 delle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, condizioni necessarie per l'esercizio di tale potere essendo solo l'assoluta necessità ELiniziativa del giudice, da correlare ad una prova avente carattere di decisività, e il suo essere circoscritto nell'ambito delle prospettazioni delle parti, la cui facoltà di richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova - hanno specificato le Sezioni unite - resta peraltro integra ai sensi ELart. 495 c.p.p., comma 2. Del tutto generica e meramente assertiva si presenta poi la doglianza attinente alla utilizzazione delle intercettazioni per non essere mai stata predisposta la relativa trascrizione, senza alcuna indicazione concreta delle stesse, come pure la censura riguardante la ritenuta difficile comprensione delle conversazioni intercettate "atteso il linguaggio fortemente dialettale e la scarsa qualità ELaudio che rende pressoché impossibile l'individuazione degli interlocutori", involgendo peraltro considerazioni di merito non sottoponibili al giudice di legittimità.
Parimenti affidate a considerazioni di merito si presentano le censure relative alla valutazione dei collaboratori di giustizia AR UC e Lo AT LE, le cui dichiarazioni, secondo l'assunto difensivo, perderebbero di genuinità sol perché rese da soggetti che erano divenuti collaboratori tra il primo ed il secondo grado di giudizio.
Senonché, tali dichiarazioni - relative al ruolo preminente svolto da TE EN all'interno ELomonimo sodalizio - hanno trovato riscontro in quelle degli altri collaboratori, RU DA, AL DO, CA AL, IA FR, VA IA e LU IL, RU DA avendo avuto diretta conoscenza del ruolo di TE EN nell'occultare le armi del sodalizio nei terreni limitrofi all'abitazione sua e del capo cosca, come pure - hanno evidenziato ancora i giudici di appeLL - nel contrattare direttamente l'acquisto di droga nel 2004. AL DO, dal canto suo, aveva riferito partitamente della conoscenza che TE EN aveva del "tombino" all'interno del quale erano custodite le armi della cosca, circostanza nota solo a pochi intranei al sodalizio - come precisato ancora dalla Corte di appeLL -, luogo in cui l'imputato si recava per prelevare le cartucce da legare alle taniche di benzina utilizzate per le estorsioni dal AL DO stesso commesse, tramite attentati incendiari, unitamente al predetto e al LO TR. Tali elementi, univoci e convergenti, correttamente sono stati posti dai giudici di merito a base ELaffermazione di responsabilità di TE EN per il reato associativo sub 1) e per quelli di cui ai capi 8) e 8-bis) in danno dei fratelli CA, anche alla luce delle inequivoche risultanze di cui alle conversazioni telefoniche intercettate, nella notte tra il 21 e il 24.4.05, tra TE EN e UC DR, contestate dalla difesa con argomentazioni implicanti una diversa e non consentita lettura delle stesse e che non tengono inoltre conto - se non per genericamente contrastarla - della deposizione del M.LL LA il quale, oltre a riconoscere le voci di TE EN e UC DR quali quelle dei coLLquianti intercettati, ha avuto modo di precisare, come hanno evidenziato i giudici territoriali, che la vettura Fiat Croma rinvenuta incidentata dai militi dopo che il UC DR aveva affannosamente chiesto a TE EN di andarlo a prelevare nei pressi ELospedale, montava battistrada uguali a quelli le cui tracce erano state rinvenute sulla strada di accesso al lido Stella Maris dei fratelli CA.
Infondata è anche la doglianza riguardante la fattispecie usuraria di cui al capo 16) della rubrica, non essendo riconducibile alla previsione di cui all'art. 379 c.p. la condotta ELimputato, il quale si è concretamente adoperato, dopo l'arresto del LL TE ON, recandosi presso l'agriturismo dei DI per controllare l'adempimento delle prestazioni di questi ultimi e ricevendo anche direttamente somme di denaro in pagamento degli interessi.
Generica è la censura relativa al capo 73 bis) di imputazione, con la quale il ricorrente si limita a ritenere "non ben chiaro" che si trattasse di un acquisto di munizionamento da guerra e che l'imputato fosse a conoscenza del motivo del viaggio del LO TR, laddove invece i giudici hanno legittimamente basato il relativo giudizio di responsabilità del prevenuto sulle dichiarazioni di AL DO, sugli esiti ELattività di intercettazione eseguita sull'utenza del LO TR, nonché sui risultati dei servizi di osservazione e controLL del territorio da parte della polizia giudiziaria.
Quanto al reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 contestato al capo 98), la responsabilità di TE EN quale organizzatore e promotore anche di questo sodalizio non discende da generiche e non comprovate affermazioni dei collaboratori di giustizia - come lamentato dalla difesa -, ma dagli elementi probatori evidenziati dai giudici territoriali e rappresentati dalle dichiarazioni di RU DA, esaustive nell'indicare i canali di approvvigionamento del sodalizio, senza soluzione di continuità, ed il ruolo svolto da TE EN il quale era solito trattare l'acquisto di stupefacente dopo l'arresto, avvenuto nel 2004, di TE ON, direttamente con soggetti albanesi i quali praticavano prezzi più vantaggiosi di quelli dei calabresi, circostanza, quest'ultima, confermata anche da AL DO. Non si era trattato inoltre - hanno puntualizzato i giudici di appeLL - della medesima organizzazione di cui al capo 1), ma di due sodalizi distinti, dal momento che, come riferito ancora dal RU DA, in un primo periodo era stato TE ON a gestire direttamente la vendita di droga, ma dopo l'arresto di AL DO assieme al quale era stato sorpreso, nel 2002-2003, all'interno di una piantagione di marijuana, aveva delegato l'attività di occultamento, taglio e vendita della droga ai cognati IZ DO e IZ PP, circostanza confermata da AL DO il quale ha indicato - hanno ancora precisato i giudici di appeLL - anche i luoghi in cui lo stupefacente veniva nascosto. Quanto alla sussistenza ELaggravante di cui all'art. 74 L. Stup., comma 3 correttamente è stata ritenuta essendo risultato che OS EN, partecipe ELassociazione, era un consumatore abituale di sostante stupefacenti, avendo reso anche confessione sul punto.
Da ultimo, circa il reato-fine di cui al capo 89) della rubrica, concernente l'acquisto da parte di TE EN, in concorso con De NC DO e IZ OS SE, di 750 grammi di cocaina, correttamente la responsabilità ELimputato è stata ritenuta alla luce delle dichiarazioni convergenti di OL ON e IN EN (imputati di reato connesso e che hanno definito la loro posizione ai sensi degli artt. 444 c.p.p. e ss.), secondo cui, organizzato un traffico di cocaina assieme al De NC DO (detto "u patanaru"), dopo aver simulato la vendita di un immobile in favore del IN EN, sì che quest'ultimo aveva ottenuto un mutuo bancario di 80.000,00 Euro, avevano consegnato parte di detta somma al De NC DO per l'acquisto di 1 kg di cocaina (ottenuto il permesso da TE ON e ignorando che il De NC DO facesse da corriere per i TE) che avrebbero poi rivenduto a TE ON.
De NC DO aveva però portato, per il prezzo pattuito, solo gr. 750 di cocaina e, dopo una serie di contatti anche con TE EN per la verifica della qualità e del peso della droga, solo 500 grammi erano stati ceduti a TE ON al prezzo di 26/27.000,00 Euro, materialmente prelevati presso l'abitazione ELOL da TE EN e IZ OS SE. Venuto a conoscenza che non tutta la droga gli era stata da IN EN e OL consegnata, TE ON aveva posto in essere una serie di ritorsioni sulle quali - hanno rimarcato i giudici di appeLL nel ritenere esaustivi gli elementi a carico di TE EN - aveva riferito anche AL DO aLLrché, dopo aver parlato della compravendita deLL stupefacente organizzata dal IN EN e delle lamentele di TE ON in proposito, aveva ragguagliato in ordine alla punizione decisa da TE ON e consistita nell'incendio del bar-rosticceria "Lo Spuntino" gestito in quel di Marina di Sibari dal LL del IN EN. Infondati sono anche i ricorsi di UC DR e di AM ON.
Richiamate le considerazioni già svolte in ordine alla non fondatezza delle comuni questioni relative alla asserita violazione degli artt. 507, 430 e 430 bis c.p.p., della L. n. 45 del 2001, art.16 quater, ELart. 500 c.p.p., comma 4, nonché delle doglianze afferenti le disposte intercettazioni, asseritamente non trascritte, osserva la Corte che parimenti prive di pregio, per i motivi già ampiamente esposti, sono le censure relative alle dichiarazioni dei collaboratori AL DO, RU DA, AT EN, VA IA, LU IL, nonché di AR UC e Lo AT LE in ordine alla partecipazione dei ricorrenti al reato associativo di cui al capo 1).
AL DO e RU DA - hanno evidenziato i giudici territoriali - hanno indicato il UC DR quale soggetto intraneo alla cosca, per conto della quale, come specificato dal AL DO, il predetto trafficava in armi e droga, ponendo anche in essere condotte intimidatorie e provvedendo altresì alla custodia e alla pulitura delle armi del sodalizio.
RU DA ha dal canto suo riferito che dal UC DR stesso - riconosciuto in fotografia - aveva appreso, durante la comune detenzione in Castrovillari nel 2004, della sua affiliazione tramite giuramento all'organizzazione e della sua attività di trasporto della droga dal Brindisino a Sibari, mentre OL ON - hanno ancora evidenziato i giudici di appeLL -, nell'indicarlo anch'egli come appartenente alla cosca, aveva riferito di un episodio in occasione del quale aveva incaricato OR RD di intervenire presso i TE per mitigarne le pretese usurarie ed il OR RD si era rivolto al UC DR chiedendogli di intervenire presso il SE NC e gli altri sodali non essendo in quel momento l'OL in grado di far fronte con puntualità ai pagamenti. Richiamate, per i reati di cui ai capi 8), 8 bis) e 73 bis), le considerazioni, valide anche per il UC DR, svolte con riferimento a TE EN, le dichiarazioni ora riportate di AL DO e RU DA correttamente sono state valutate contra reum anche relativamente al reato associativo di cui al capo 98), aggravato ai sensi ELart. 74 L. Stup., comma 3 atteso appunto il ruolo rivestito precipuamente dall'imputato e consistito neLL svolgere compiti di trasporto della droga dal luogo di approvvigionamento alla sede ELorganizzazione. Quanto al AM ON, la sua partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di droga (capo 98), con il compito di rifornire i venditori al minuto della zona, in particolare quella compresa tra i comuni di Villapiana e Francavilla, è stata correttamente ritenuta sulla base ancora delle dichiarazioni di AL DO, il quale ha evidenziato che al predetto, così come al OS EN e al MU NI, era stata riservata una zona del territorio, sotto il controLL della cosca, per la vendita diretta della droga, ragion per cui non veniva stipendiato dall'organizzazione.
Riscontri al narrato del AL DO si sono avuti - hanno precisato i giudici di merito - dalle dichiarazioni di IA FR, il quale in una occasione aveva assistito ad un litigio tra TE AS e OS EN nel corso del quale il primo aveva indicato quali esempi positivi per l'organizzazione, MU NI e AM ON i quali con la loro attività producevano maggiori utili per l'associazione. Infine - hanno sul punto conclusivamente osservato i giudici di appeLL - anche LU IL e VA IA avevano riferito di aver ricevuto stupefacente da AM ON, da loro incontrato durante il periodo della latitanza di TE ON, presso il quale anche AM ON si recava. A tali dichiarazioni, correttamente poste a base dai giudici di merito anche per l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p. (capo 1), hanno fatto riscontro quelle di AL DO il quale, sempre con riferimento al reato sub 1), nell'evidenziare l'intraneità del AM ON alla cosca, ha, tra l'altro, fatto riferimento alla circostanza che, in occasione ELarresto del AM ON a Milano per detenzione di armi, era intervenuto direttamente il capo cosca TE ON per la nomina di un legale che assistesse il AM ON, mentre anche CA AL, dopo aver riconosciuto in fotografia AM ON, lo aveva indicato tra coloro che frequentavano l'abitazione di TE ON e OL ON aveva dal canto suo riferito che, nel fare esplicito riferimento in una occasione, con TE ON, alla sua situazione debitoria nei confronti degli usurai, aveva notato sopraggiungere, presso gli uffici della cooperativa di IA FR, il AM ON assieme ad altre persone che avevano informato il capo cosca della necessità di "risolvere dei problemi" e che aLLrché esso OL era poi andato via, TE ON aveva nascosto la propria pistola sotto il sedile della vettura con la quale si era aLLntanato e su cui avevano preso posto anche AM ON e AR TO. Il ricorso di MU NI è anch'esso infondato. Richiamate ancora una volta le considerazioni già svolte in relazione alla questione di legittimità costituzionale della L. n.52 del 2010, art. 1 e a quella concernente la pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni di AL DO, per la asserita violazione al D.L. n. 8 del 1991, del combinato disposto di cui agli artt. 16 quater e 16 sexies (riformulato ex L. n. 45 del 2001), sviluppate dalla difesa del ricorrente nel primo motivo di gravame e riprese nei motivi nuovi riguardanti la ritenuta inutilizzabilità degli atti processuali fondanti l'affermazione di responsabilità in quanto posti in essere da giudice incompetente per materia, con riferimento al secondo motivo non è fondata la doglianza di omessa motivazione da parte della Corte di appeLL circa la specifica posizione del MU NI all'interno del sodalizio in esame.
Il ruolo di MU NI all'interno del clan TE - hanno evidenziato i giudici di secondo grado - era queLL di eseguire le "mmasciate" che venivano impartite dai vertici del sodalizio, con particolare riferimento alle azioni intimidatorie nei confronti delle vittime delle attività estorsive del gruppo, oltre che assicurare le comunicazioni tra i sodali.
In tal senso sono state - ha ancora osservato la Corte catanzarese - le dichiarazioni dei collaboratori AL DO e RU DA, concordi nell'indicare il MU NI quale intraneo alla cosca e dedito aLL spaccio di stupefacenti, non stipendiato - ha precisato AL DO - in quanto appunto traeva i propri guadagni dall'attività di spaccio nella piazza di Marina di Sibari, nei pressi del bar che lo stesso gestiva, vendendo la cocaina cedutagli da TE EN, prossimo però a TE ON sì da costituire il tramite tra il capo cosca e gli altri appartenenti alla consorteria mafioso-ndranghetista, tanto che - come riferito ancora da CA AL - MU NI partecipava alle riunioni della cosca che avvenivano all'interno ELufficio ubicato nel garage ELabitazione di TE ON e, come ancora riferito dal AL DO, si era occupato anche deLL spostamento delle armi del gruppo (bombe a mano, fucili, bazooka) dal tombino situato presso l'abitazione di TE ON ad un nascondiglio nei pressi del fiume Coscile.
Riscontri a tali propalazioni si sono avuti - hanno rimarcato i giudici di merito - dagli esiti delle intercettazioni telefoniche riguardanti MU NI e TE ON, da cui erano emersi frequenti contatti tra i due nel periodo della latitanza di TE ON, avendo poi sul punto VA IA affermato che MU NI - riconosciuto fotograficamente - era solito rifornire di prodotti alimentari TE ON durante la latitanza del capo cosca, mentre OL ON lo aveva indicato - hanno conclusivamente osservato sul punto i giudici di appeLL - come colui dal quale era stato invitato a recarsi presso il bar che gestiva e dove era ad attenderlo, oltre a lui, anche il proprio creditore usurario PA UR.
Sintomatica ELappartenenza di MU NI al clan TE - hanno non certo iLLgicamente sottolineato i giudici calabresi - è anche la realizzazione del tentativo di estorsione, in concorso con TE EN, in danno di De LE ON (capo 84), collaboratore ELimprenditore PO SE. Le dichiarazioni accusatorie sul punto di AL DO - hanno osservato i giudici di appeLL -, secondo cui egli si era recato nella prima metà del 2003 con TE ON presso la cava di proprietà deLL PO SE, all'interno del cui cantiere avevano in precedenza posizionato una tanica di benzina con una o due cartucce sul manico, sparando e danneggiando alcuni mezzi ivi parcheggiati, riscontravano infatti quelle della p.o. PO SE, secondo cui, dopo l'arresto, in un suo cantiere, nel 2002, di TE EN e MU NI, per furto di gasolio, si erano verificati non solo altri furti di carburante e di attrezzature meccaniche, ma nell'estate del 2003, davanti alla sede della ditta di trasporti, sita in Villapiana Lido, erano stati rinvenuti una tanica di benzina, un accendino e alcune cartucce, identico materiale poi rinvenuto qualche settimana dopo presso il cantiere della ditta di calcestruzzi, atti tutti riconducibili alla volontà della cosca di costringere De LE ON e PO SE ad effettuare, senza corrispettivo, forniture di inerti, tanto che - ha osservato conclusivamente la Corte di appeLL - ancora il AL DO aveva dichiarato che, durante un periodo di comune detenzione presso il carcere di Castrovillari, TE ON si era con lui doluto ELarresto del LL TE EN e di MU NI, sorpresi all'interno della cava di PO SE, dove erano entrati per compiere un attentato incendiario.
Infondato è pure il ricorso di SE NC.
Il primo motivo contiene una censura soltanto generica all'apparato motivazionale della sentenza impugnata, tacciata di omessa valutazione di tutti i rilievi mossi con l'atto di appeLL, nonché di iLLgicità, senza indicare funditus le ragioni di detta doglianza, specificate invece nel secondo motivo con il quale si deduce la indeterminatezza del capo 66 ter) per non essere stato individuato lo specifico ruolo ricoperto dal SE NC nella vicenda oggetto della contestazione, ne' indicati quali atti sarebbero stati commessi per costringere l'OL ad eseguire gli accordi usurari di cui al capo 65), non contestato all'imputato. Senonché, come correttamente osservato dalla Corte di appeLL, la fattispecie estorsiva contestata al SE NC, in concorso con TE RD, al capo 66 ter), è relativa al tentativo di costringere OL ON ("Loro volevano i soldi" e TE RD - sopraggiunto a bordo della vettura condotta dal SE NC e sulla quale aveva preso posto l'OL, come precisato dalla Corte di appeLL - aveva nell'occasione, come riferito dalla parte lesa, detto: "Ti faccio camminare con la fascia nera al braccio", aggiungendo che avrebbe dovuto pagare entro il 25 maggio, "altrimenti come viene te la prendi", alludendo - hanno non certo iLLgicamente ritenuto i giudici di merito - a quella che sarebbe stata la reazione della cosca in caso di inadempimento) ad eseguire gli accordi usurari di cui al capo 66), contestato anch'esso al SE NC in concorso, tra gli altri, con TE RD, relativi al prestito di 50.000,00 Euro al tasso di interesse mensile oscillante tra il 10 e il 18%.
Tali erano state le dichiarazioni della stessa parte offesa ( e sul punto le censure di contraddizione ed incoerenza del narrato appaiono generiche, facendo riferimento a non meglio precisate dimenticanze ELOL e ad imprecisioni nella indicazione ELammontare delle singole dazioni e dei periodi dei prestiti), riscontrate dagli esiti delle intercettazioni ambientali eseguite presso l'abitazione di TE RD e dai servizi di osservazione (elementi, anch'essi, solo genericamente censurati come irrilevanti), senza che il mero errore materiale circa la data del commesso reato (4.5.07 anziché 5.5.07) abbia - come perspicuamente rilevato dalla Corte calabrese- creato incertezza in ordine alla relativa contestazione nè tanto meno comportato la violazione dei diritti della difesa. Tutt'altro che iLLgica e carente è poi la motivazione della sentenza impugnata, la quale non soffre neanche del lamentato travisamento delle risultanze probatorie, con riferimento al reato associativo di cui al capo 1), avendo i giudici di appeLL evidenziato come l'appartenenza di SE NC alla cosca TE sia emersa anzitutto dalle dichiarazioni di AL DO, il quale lo ha indicato come soggetto non stipendiato, poiché usufruiva dei proventi ELattività di spaccio di stupefacenti e si occupava anche di usura, mentre RU DA, nell'indicarlo come intraneo alla cosca, ne aveva specificato la funzione di meccanico in quanto in grado di "truccare" le vetture da utilizzare per operazioni illecite e CA AL, dopo averlo riconosciuto in fotografia, lo aveva anch'egli indicato come meccanico, frequentatore ELabitazione di TE ON e dedito all'usura.
Tale ultima attività risultava poi dalla commissione - hanno perspicuamente sottolineato i giudici di appeLL - dei reati di cui ai capi 66), 66 bis) e 66 ter) in danno di OL, eseguiti in concorso con TE RD e quindi nell'interesse della omonima cosca, mentre anche IA FR, nell'indicare il SE NC come intraneo al sodalizio, aveva riferito della partecipazione ELimputato alla riunione degli affiliati e ELattività di usuraio.
Riscontri a tali propalazioni - hanno specificato i giudici territoriali - erano giunti dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche ed ambientali nel corso delle quali (come in quelle intercorse il 18.5.04 tra EN RD e AT NO ed il 25.5.04 tra il predetto EN RD e De LE ON) il SE NC era stato indicato come appartenente alla cosca TE e spacciatore di droga.
Manifestamente infondato è il motivo afferente la mancanza di motivazione in relazione al reato di cui al capo 90), contestato a SE NC in concorso con AR CA (che ha rinunciato al ricorso), avendo del tutto legittimamente la Corte di appeLL richiamato in proposito la motivazione fornita nel trattare la posizione del AR CA (a pag.165 della sentenza), la responsabilità nella fattispecie estorsiva in danno di IN EN derivando per il SE NC dalle dichiarazioni di IN EN secondo cui all'interno del capannone dove era stato condotto da alcuni esponenti del clan TE, alla presenza anche del SE NC, gli era stato contestato, dal capo cosca TE ON, l'acquisto senza permesso del clan di 2 kg di cocaina, venduta in associazione con il De NC DO, comportamento sanzionato dal clan - e destinato quindi a non più ripetersi - con le percosse inflitte al De NC DO e direttamente osservate da OL ON. Generico, oltre che manifestamente infondato, si presenta poi il quarto motivo di ricorso, relativo alla pretesa mancanza dei presupposti di legge per giungere al provvedimento ablativo L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies risultando "in alcun modo valutate le prove documentali che dimostravano la provenienza lecita dei redditi prodotti dall'odierno imputato nonché la non sproporzione degli stessi rispetto al valore dei beni confiscati".
Il conseguimento di redditi al minimo della sussistenza da parte del SE NC - ha legittimamente ritenuto la Corte di appeLL - non è stato idoneo a supportare patrimonialmente gli investimenti di cui alle due onerose polizze vita accese dal SE NC (rispettivamente, di Euro 10.328,00 e di Euro 10.000,00) e alla vettura BMW del valore di Euro 43.000,00, concessa in locazione finanziaria all'imputato dalla Santander Consumer Bank s.p.a.. Del tutto generico è, infine, il quinto motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, legittimamente essendo state negate a SE NC le invocate attenuanti generiche in considerazione dei gravi, numerosi e specifici precedenti penali. Fondato è invece il ricorso di TE DO. L'affermazione di responsabilità ELimputato, in relazione alla fattispecie associativa di cui al capo 1), è, infatti, affidata ad elementi non convergenti ed in sè contraddittori.
Il primo è relativo alla portata del narrato di AL DO. Questi, intraneo alla cosca TE e, nell'economia della sentenza impugnata, principale collaboratore di giustizia dal quale attingere decisivi elementi a carico dei chiamati in reità e/o in correità, viene, senza alcuna concreta motivazione, declassato - nel momento in cui non menziona tra gli affiliati alla cosca anche TE DO - sostanzialmente ad affiliato con un inferiore liveLL di conoscenza ELassetto organizzativo del gruppo.
Inoltre, a supporto del costrutto accusatorio vengono riportate le dichiarazioni di OL ON in merito all'episodio di usura di cui al capo 66), come indicativo, in senso attributivo di responsabilità, di una compartecipazione anche di TE DO, dimenticando però - come perspicuamente sottolineato anche dalla difesa - che per tale reato TE DO non è stato mai indagato.
Contraddittorio è, infine, il riferimento fatto dalla Corte di appeLL alle dichiarazioni di RA FR le quali, ritenute insufficienti dal Tribunale di Castrovillari, che con sentenza 1.2.11 ha assolto TE DO dal reato di usura in danno del RA FR, sono state tuttavia ritenute dai giudici di appeLL "convergenti nel senso ELattendibilità del RA FR", perché riscontrate, in particolare, da quelle di AR UC (moglie di TE EN) secondo cui era TE DO a gestire l'usura per conto della famiglia. Senonché - osserva questa Corte - si tratta in ogni caso di dichiarazioni de relato in quanto proprio secondo il racconto della AR UC, come riportato nella sentenza impugnata, riferite a ciò che alla donna era stato detto da TE AS, come tali necessitanti dunque di un maggior approfondimento motivazionale in relazione al patrimonio conoscitivo diretto della propalante. La sentenza, sul punto, deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte di appeLL di Catanzaro, in diversa composizione, per un nuovo esame anche alla luce delle dichiarazioni accusatorie di IA FR, rese in sede di incidente probatorio, con le quali TE DO è stato indicato come colui che si era occupato, tra gli altri, dei prestiti a tasso usurario a OL e ai fratelli DI, attività in relazione alle quali però TE DO non è stato raggiunto da imputazione alcuna. Con riferimento a IZ OS SE valgono, relativamente al primo motivo di ricorso, le considerazioni già svolte da questa Corte con riferimento alla legittima utilizzazione EListituto di cui all'art. 507 c.p.p. e alla infondatezza delle doglianze circa la pretesa violazione degli artt. 430 e 430 bis c.p.p. e del D.L. n. 8 del 1991, art. 16 quater come pure di quelle relative alla asserita violazione ELart. 268 c.p.p., comma 7. Quanto al reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, contestato al IZ OS SE al capo 98), richiamato quanto già evidenziato in ordine alla sussistenza delle due diverse fattispecie associative, tutt'altro che labili e incerti - come asserito invece dalla difesa del ricorrente - sono gli elementi probatori posti dai giudici di merito a sostegno della ritenuta partecipazione, con ruolo di organizzatore, del IZ OS SE a detta organizzazione, nella forma aggravata ex art. 74, comma 3.
IZ OS SE, infatti - hanno evidenziato i giudici di merito - era in grado di movimentare ingenti quantitativi di droga, come avevano affermato VA IA e LU IL e come aveva dichiarato anche RU DA riferendo che TE ON, dopo essere stato sorpreso, unitamente a AL DO - tratto in arresto nella circostanza - presso una piantagione di marijuana, nel 2002-2003, aveva delegato l'attività ai cognati IZ DO e IZ PP, i quali provvedevano all'occultamento, taglio e vendita deLL stupefacente. Le medesime circostanze - ha ancora osservato la Corte di appeLL - erano state riferite da AL DO ed il narrato dei collaboratori (in particolare, di VA IA e LU IL) aveva, neLL specifico, trovato conferma anche con riferimento alla violazione ELart. 73 L. Stup., contestata al IZ OS SE, in concorso con TE EN e De NC DO, al capo 89), per la quale si rinvia a quanto esposto con riferimento a TE EN.
Infondato è il ricorso di Lo AT LE.
A Lo AT LE, partecipe ELassociazione di cui al capo 1) e responsabile del tentativo di estorsione aggravata in danno di AL DO (capo 65), del tutto legittimamente sono state negate le invocate attenuanti generiche, in considerazione dei plurimi e anche gravi precedenti penali, trattandosi di parametro considerato dall'art. 133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all'art. 62 bis c.p., per cui la relativa doglianza si presenta come manifestamente infondata.
Infondato è il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento della speciale attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 avendo i giudici di appeLL, con motivazione congrua, che si sottrae a censure in questa sede, evidenziato, oltre alla non decisività del contributo collaborativo offerto dall'imputato, la inutilità ELapporto ed addirittura il negativo comportamento tenuto dall'imputato, nel corso del suo esame, consistito nel negare qualunque condotta intimidatoria da lui o dai suoi complici posta in essere ai danni dei familiari del AL DO.
Tale condotta - hanno correttamente osservato i giudici di appeLL - non può essere sussunta, come la difesa ha dedotto con il terzo motivo di ricorso, nella previsione di cui all'art. 610 c.p., comma 2 dal momento che la condotta illecita era finalizzata al vantaggio patrimoniale derivante dalla restituzione del denaro che il AL DO aveva in precedenza sottratto dal "tombino" nella disponibilità della cosca.
Infondata è, da ultimo, la doglianza relativa alla ritenuta violazione, nella determinazione della pena da parte dei giudici di appeLL (ridotta da anni 13 ad anni 10 e mesi 6 di reclusione), ELart. 597 c.p.p., comma 3, per asserita mancata applicazione EListituto della continuazione.
La Corte calabrese, infatti, dopo aver stabilito la pena base di anni 8 di reclusione, per il più grave reato di cui al capo 1), ha determinato l'aumento di pena, implicitamente ma chiaramente, di anni due e mesi sei, ai sensi ELart. 81 cpv. c.p.. Anche il ricorso di AR TO non merita accoglimento. Richiamate, anche per detto imputato, tutte le considerazioni in precedenza svolte con riferimento alla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della L. n. 52 del 2010, art. 1 e alla infondatezza di quella concernente la pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni di AL DO, per la asserita violazione della L. n. 45 del 2001, combinato disposto degli artt. 16 quater e 16 sexies sviluppate dalla difesa del ricorrente nel primo motivo di gravame e riprese nei motivi nuovi riguardanti la pretesa inutilizzabilità degli atti processuali fondanti l'affermazione di responsabilità poiché posti in essere da giudice incompetente per materia, con riferimento al secondo motivo è infondata la censura di omessa motivazione da parte della Corte di appeLL circa la specifica posizione del AR TO all'interno del clan TE.
Il ruolo di AR TO all'interno del sodalizio criminale in argomento era queLL - ha evidenziato la Corte calabrese - di eseguire le "mmasciate", specie in relazione alle azioni intimidatorie necessarie alla consumazione delle condotte estorsive, come aveva dichiarato il collaboratore AL DO. Questi, nell'indicare AR TO quale intraneo al sodalizio, specificando che era uno "stipendiato" percependo 1.500,00 Euro mensili, aveva precisato che il ruolo ELimputato era queLL di riscuotere il provento delle estorsioni, partecipando anche ad azioni intimidatorie.
AR TO, inoltre - hanno aggiunto ancora i giudici di appeLL - era solito frequentare MU NI e PA UR, venendo indicato come intraneo alla cosca anche da OL ON per poi essere indicato ancora dal AL DO come partecipe alla attività di spostamento delle armi del gruppo dal "tombino" situato nei pressi ELabitazione di TE ON ad un nascondiglio nei pressi del fiume Coscile.
Manifestamente infondato è il motivo riguardante le attenuanti generiche, essendo dette attenuanti state concesse dai giudici di appeLL con il criterio della prevalenza, sì che la pena è stata ridotta da anni 10 ad anni 4 di reclusione.
Non può, infine, trovare accoglimento il ricorso del Procuratore generale, il quale si duole della avvenuta restituzione a TE EN della quota di partecipazione, pari al 90% del capitale della TE Trasporti s.r.l..
Il presupposto, infatti, di applicabilità della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies in ragione della illegittima provenienza del capitale versato da TE EN, non può dirsi operante, nella specie, a motivo della intervenuta sentenza di annullamento con rinvio, emessa dalla 6^ Sezione penale di questa Corte in data 7.3.13, con riferimento a TE ON, coindagato nel medesimo procedimento e separatamente giudicato con rito abbreviato. TE ON, pertanto, non può ritenersi, in tale situazione processuale, in possesso di patrimonio di provenienza illecita, con la conseguenza che la non illiceità del patrimonio del predetto non può far ritenere illecita anche la somma di 90.000,00 Euro dal predetto data in prestito al LL TE EN e che ha costituito la quota di partecipazione di quest'ultimo al 90% del capitale della TE Trasporti s.r.l..
Alla inammissibilità dei ricorsi di DR IO IA, GO ON MA, IA TR, UA ON, CA NI, US RD, NZ DO e LO TR segue la condanna dei medesimi al pagamento, singolarmente, delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare, per ciascuno, in Euro 1.000,00.
Alla inammissibilità del ricorso di AR CA segue la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in Euro 500,00.
Al rigetto dei ricorsi di VE TO, RA LD, CO FR, CO EN, PA DO SE, PA UR, De NC DO, OS EN, TE RD, TE AS, TE EN, UC DR, MU NI, AM ON, SE NC, AR TO, Lo AT LE e IZ OS SE segue la condanna dei medesimi, singolarmente, al pagamento delle spese processuali.
DR IO IA, OS EN, TE RD, TE AS, TE EN, AR CA, UC DR, MU NI, AM ON, SE NC, Lo AT LE e AR TO vanno inoltre condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute, per il presente grado di giudizio, dalle parti civili Regione Calabria, Confindustria Calabria, Provincia di Cosenza, Comune di Cassano Jonio, che si liquidano, in favore di ciascuna, in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.
Infine, seguono le condanne di Lo AT LE in favore di LI IL;
TE RD, TE EN, IA TR, UA ON, CO FR e CO EN in favore di DI EN e DI NI, alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalle predette parti civili, che si liquidano, in favore di ciascuna di esse, in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge, quelle del Lo AT LE dovendo porsi in favore ELErario.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di DR IO IA;
GO ON MA;
IA TR;
UA ON;
CA NI;
US RD;
NZ DO;
LO TR, che condanna, singolarmente, al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso di AR CA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Rigetta i ricorsi di VE TO;
RA LD;
CO FR;
CO EN;
PA DO SE;
PA UR;
De NC DO;
OS EN;
TE RD;
TE AS;
TE EN;
UC DR;
MU NI;
AM ON;
SE NC;
AR TO;
Lo AT LE e IZ OS SE che condanna, singolarmente, al pagamento delle spese processuali.
Condanna DR IO IA, OS EN, TE RD, TE AS, TE EN, AR CA, UC DR, MU NI, AG ON, SE NC, Lo AT LE e AR TO, in solido, alla rifusione in favore delle costituite parti civili Regione Calabria, Confindustria Calabria, Provincia di Cosenza, Comune di Cassano aLL Jonio, delle spese sostenute per il presente grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.500,00 per ciascuna, oltre accessori come per legge.
Condanna Lo AT LE in favore di LI IL;
TE RD, TE EN, IA TR, UA ON, CO FR e CO EN in favore di DI EN e DI NI, alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalle predette parti civili che liquida, in favore di cascuna di esse, in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge, ponendo quelle del Lo AT LE in favore ELErario.
Rigetta il ricorso del Procuratore generale.
Annulla la sentenza impugnata, con riferimento a TE DO e MO SE, con rinvio ad altra sezione della Corte di appeLL di Catanzaro per nuovo esame.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, con riferimento a OT LU, limitatamente all'aumento per l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, che elimina, e ridetermina la pena in anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2013