Sentenza 25 settembre 2008
Massime • 1
Il sequestro preventivo di un edificio confiscabile a norma dell'art. 12 sexies, commi primo e secondo, D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modif. nella L. 8 agosto 1992 n. 356, si estende alle pertinenze dell'edificio e al suolo sul quale è stato realizzato, ancorché la provenienza del suolo sia legittima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/09/2008, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2008 |
Testo completo
Dott. Vincenzo Carbone Presidente
1. Dott. Ernesto Lupo Componente
2. Dott. Giorgio Lattanzi Componente
3. Dott. NT Agrò Componente
4. Dott. Emilio Giovanni Gironi Componente
5. Dott. Gennaro Marasca Componente relatore
6. Dott. Ruggero Galbiati Componente
7. Dott. Amedeo Franco Componente
8. Dott. Alberto Macchia Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
1) ET AN , nato a [...] il [...] ;
2) SA MI , nata a [...] il [...] ;
3) OR BR , nato a [...] il [...] ;
Avverso la ordinanza emessa il 24 settembre 2007 dal Tribunale della Libertà di LI;
- Visti gli atti , la ordinanza denunciata ed i ricorsi;
- Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal consigliere dottor Gennaro Marasca , che ha illustrato lo svolgimento del procedimento ed i motivi dei ricorsi;
- Sentito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dottor Gianfranco Ciani , che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
- Sentiti i difensori degli indagati ET AN , SA MI e OR BR , avvocato Giovanni Aricò per ET e Alfonso Baldascino per SA ed OR , che hanno concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata;
La Corte di Cassazione osserva :
A) Svolgimento del procedimento
1) Il sequestro preventivo
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di LI , con decreto emesso in data 6 luglio 2007 , aveva disposto il sequestro preventivo di alcuni beni immobili e mobili registrati , puntualmente descritti nel citato decreto , appartenenti a ET AN , ritenuto associato al clan dei SA , ON NE , SA MI , OR BR e NC UI .
Il sequestro era preordinato alla confisca prevista dall'articolo 12 sexies della legge 8 giugno 1992 n. 356 in relazione ai reati di cui agli articoli 416 , 640 , 629c.p. e 12 quinquies della legge n. 356 del 1992 attribuiti al ET AN ed agli altri indagati .
La misura cautelare reale veniva disposta sul presupposto che i beni costituissero investimento immobiliare della liquidità illecitamente acquisita attraverso truffe ed estorsioni commesse ai danni di istituti assicurativi in collaborazione con periti , liquidatori , consulenti medici , giudici di pace e legali , da parte di associati ad una organizzazione criminale della quale avrebbe fatto parte , come già detto , anche il ET .
Quest'ultimo avrebbe , inoltre , intestato fittiziamente i beni in questione alla moglie ed alla madre , al fine di eludere le misure di prevenzione patrimoniali , da cui l'ipotesi del reato di cui all'articolo 12 quinquies della legge 356/1992 . La esistenza del fumus commissi delicti era desunta essenzialmente dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia MA NU e NT IN .
2) Il provvedimento del Tribunale della libertà
Il Tribunale del riesame di LI , con ordinanza del 24 settembre 2007 , rigettava l'istanza degli indagati ET , OR e SA confermando il provvedimento di sequestro , mentre annullava per intero il provvedimento impugnato relativo a NC UI e parzialmente nei confronti di ON NE .
Osservava il Tribunale che le dichiarazioni dei collaboratori erano pienamente utilizzabili perché il Pubblico Ministero aveva trasmesso , in tempo utile per la udienza , la dichiarazione di intenti collaborativi del NU , resa al Pubblico Ministero di Roma il 13 aprile 2004 , ed il decreto di iscrizione del Pubblico Ministero territoriale in data 23 novembre 2006 .
Quanto al fumus commissi delicti il Tribunale esaminava specificamente la posizione dei singoli indagati .
Con riferimento al ET , soggetto sottoponibile a misura di prevenzione personale e patrimoniale , appariva chiaro , secondo il Tribunale , l'intento elusivo dell'operazione tenuto conto della data dell'atto di trasferimento e del rapporto che lega alienante ed acquirente;
chiariva , poi , il Tribunale che gli immobili erano di rilevante valore , che le fonti di reddito erano inadeguate , che non erano stati forniti elementi di prova da cui poter desumere la lecita provenienza della liquidità necessaria per gli acquisti e che la documentazione offerta dalla difesa a dimostrazione della legittimità degli acquisti era almeno discutibile.
Con riferimento ad OR BR e SA MI il Tribunale rilevava che l'unità immobiliare costruita illecitamente su un terreno ricevuto , invece , legittimamente in donazione dai genitori della SA , ed altri suoli acquistati in località Izzo di Casal di Principe , erano frutto di proventi illeciti .
3) I motivi di ricorso
ET AN , OR BR e SA MI , tramite i loro difensori di fiducia , proponevano ricorso avverso il provvedimento del Tribunale .
ET AN deduceva i seguenti motivi di impugnazione :
1) la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione agli articoli 273c.p.p. e 16 quater della legge 45/2001 , essendo le dichiarazioni rese il 29 settembre 2004 da MA NU , poste a fondamento della sussistenza del fumus commissi delicti , inutilizzabili perché rese oltre il centottantesimo giorno dall'inizio della collaborazione avvenuta il 23 ottobre 2003 , principio valido anche nella fase delle indagini preliminari e nell'ambito del procedimento cautelare reale , come stabilito da alcuni arresti della Suprema Corte ( Cass. , Sez. I penale , 21 dicembre 2005 - 27 febbraio 2006, n. 7528 ) , non potendo avere alcun rilievo la circostanza che nel primo interrogatorio il collaboratore raccontò delle truffe assicurative indicando gli autori delle stesse senza fare il nome del ET , che venne fatto nella seconda dichiarazione avvenuta tardivamente;
2) la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione agli articoli 273 e 407c.p.p. per avere il Tribunale ritenuto utilizzabili le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NT IN , sebbene fossero state rese oltre il termine biennale previsto per la chiusura delle indagini preliminari. Osservava il ricorrente che la iscrizione del 23 novembre 2006 non era rilevante perché concerneva un procedimento pendente presso la Procura della Repubblica di NT RI AP RE , mentre nel presente procedimento si doveva fare riferimento ad una iscrizione nel registro degli indagati della DDA di LI del 2004 ;
3) la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione all'articolo 321c.p.p. per avere il Tribunale errato nel valutare la sussistenza dei presupposti applicativi della misura reale , avendo esso ricorrente offerto ampia giustificazione circa la provenienza dell'appartamento oggetto di sequestro .
I coniugi OR e SA deducevano i seguenti motivi di impugnazione :
1) la nullità ed il vizio di motivazione perché né l'ordinanza impugnata , né i provvedimenti di sequestro cui la stessa si riferisce contengono alcuna contestazione della condotta specifica imputata ai ricorrenti , limitandosi a menzionare le norme di legge relative ai reati , non potendosi supplire a tale carenza con un generico riferimento alla informativa dei Carabinieri;
2) la nullità dell'ordinanza per la violazione degli articoli 321 e 324c.p.p. nonché la mancanza di motivazione , in quanto i giudici avrebbero omesso ogni considerazione sui presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora;
3) la nullità per omessa valutazione del requisito della pertinenzialità tra i beni sequestrati ed i reati contestati , essendo censurabile la giurisprudenza che prescinde da tale requisito;
4) la nullità della ordinanza impugnata per omesso esame della documentazione prodotta dalla difesa a giustificazione della disponibilità dei beni oggetto di sequestro .
4)L'ordinanza di rimessione e la questione controversa La Sesta Sezione Penale , con ordinanza in data 30 maggio 2008 , rimetteva il ricorso che le era stato assegnato alle Sezioni Unite Penali ravvisando un contrasto di giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla interpretazione dell'articolo 16 quater comma IX della legge n. 82 del 1991 , introdotto dall'articolo 14 della legge n. 45 del 2001 , ovvero in ordine alla utilizzabilità o meno nel procedimento cautelare , anche per misure reali , delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia oltre i centottanta giorni dalla manifestata volontà di collaborare , problema la cui soluzione appariva preliminare nel presente procedimento .
Rilevava , infatti , che la Quarta Sezione Penale ( Cass. , Sez. IV penale , 15 novembre 2007 ? 4 gennaio 2008 , Scadigna , rv. 238751 ) aveva affermato il principio che ai fini della applicazione della misura cautelare personale possono essere utilizzate le dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia dopo il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare , giacché la inutilizzabilità delle dichiarazioni tardive riguarda esclusivamente il giudizio di merito e non anche la fase cautelare .
Tale affermazione richiama l'orientamento di una parte della giurisprudenza di legittimità ( Cass. Sez. I penale 15 dicembre 2005 , Cammarata , n. 5241 , rv. 234078 e Cass. , Sez. V penale , 23 settembre 2003 , Dedato , n. 38638 , rv. 2262213 ) , che ha ricavato il principio dal tenore letterale dell'articolo 16 quater, comma nove , della legge 15 marzo 1991 , n. 82 , osservando , in particolare , che la disposizione in discussione si riferisce espressamente alla prova dei fatti in esse affermati , e , quindi , solo alla fase del giudizio e non , invece , a quella cautelare , per la quale sono richiesti solo indizi , sia pure gravi , e non prove .
Viceversa , altro , recente orientamento di questa Corte ( Cass. Sez. I penale , 21 dicembre 2005 , Marchisciana , rv. 234079 ; Cass. Sez. I penale , 20 settembre 2006 , n. 35710 , PM in procedimento IO ZA , rv. 234898 ) ha affermato l'opposto principio che la sanzione della inutilizzabilità delle dichiarazioni tardive non può essere circoscritta al solo giudizio di merito ma opera anche nel contesto procedimentale e , in particolare , nella fase cautelare trattandosi di regola di esclusione probatoria delle dichiarazioni rese contra LI .
Segnalava , infine , il giudice remittente che nel presente procedimento si poneva anche un ulteriore problema perché , secondo un orientamento giurisprudenziale , per le misure cautelari reali , in particolare con riferimento al sequestro preventivo , non è necessario il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza in quanto non trova applicazione l'articolo 273c.p.p. , essendo sufficiente la semplice verifica attinente al fumus del reato , con la conseguenza che in tali casi non si pone neppure il problema della applicazione all'indizio dei divieti assoluti di utilizzabilità .
L'indicato contrasto di giurisprudenza era stato , peraltro , segnalato dall'Ufficio del Massimario con la relazione n. 36 del 2008 .
In sintesi la questione controversa consiste nello stabilire se la sanzione della inutilizzabilità della prova , prevista per le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia dopo il termine di 180 giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare , operi esclusivamente nel giudizio ovvero anche nella fase procedimentale , con particolare riguardo ai fini della applicazione di misure cautelari , personali e reali .
B) I motivi della decisione
5) La questione controversa
La ordinanza impugnata nel respingere la istanza di riesame ha fondato la sussistenza del fumus commissi delicti essenzialmente sulle dichiarazioni accusatorie di MA NU , dichiarazioni che , secondo il ricorrente , sono tardive e , quindi , inutilizzabili . È allora evidente la rilevanza della questione posta alla attenzione delle Sezioni Unite Penali .
In punto di fatto è necessario chiarire che il ricorrente ET ha sostenuto la tardività delle dichiarazioni rese dal collaboratore MA NU sul rilievo che quest'ultimo avrebbe parlato per la prima volta del ET e dei fatti attribuiti a costui in data 20 settembre 2004 , mentre avrebbe reso il primo interrogatorio in data 23 ottobre 2003 .
L'ordinanza emessa in data 24 settembre 2007 dal Tribunale del riesame di LI aveva posto in evidenza che la dichiarazione di intenti collaborativi del NU era stata resa al Pubblico Ministero in data 13 aprile 2004 , sicché le dichiarazioni accusatorie rese il 20 settembre 2004 avrebbero dovuto essere ritenute tempestive . I ricorrenti hanno , invece , sostenuto che il termine di centottanta giorni dovrebbe decorrere non dalla redazione del verbale illustrativo della collaborazione , ma dal momento della prima dichiarazione resa . La tesi non è fondata perché la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ai fini della utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia , la valutazione della loro tempestività va eseguita tenendo conto che il momento dal quale comincia a decorrere il termine di centottanta giorni entro cui a norma dell'articolo 16 quater la persona che abbia manifestato la volontà di collaborare deve rendere note al Procuratore della Repubblica tutte le notizie di cui è in possesso , coincide con la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e non con quello in cui è stata genericamente manifestata la volontà di collaborazione ( così Cass. , Sez. I penale , 29 novembre 2007 n. 47513 , Schiavone ed altri , rv. 238375 ; Cass. , Sez. I penale , 13 novembre 2002 , n. 41028 , Fiore , rv. 222712 ) .
Tale indirizzo deve essere senz'altro condiviso perché nel sistema previsto dal legislatore la redazione del verbale illustrativo della collaborazione costituisce il momento in cui il collaboratore rende palese la sua volontà di collaborare con la giustizia , precisando al Pubblico Ministero tutte le notizie in suo possesso e dichiarando di non possederne altre rilevanti .
È proprio in tale momento che , per così dire , si formalizza in via definitiva la volontà di collaborare ed il collaboratore assume gli impegni previsti dalla legge;
è del tutto ovvio allora che da tale momento debbono farsi decorrere i centottanta giorni previsti dall'articolo 16 quater più volte citato .
Orbene già sotto tale profilo il primo motivo di ricorso del ET risulta infondato .
Ma anche a volere prescindere da tale argomento , che , sembra di capire , non sia stato ritenuto fondato e risolutivo dalla Sezione remittente , il primo motivo di ricorso del ET non è fondato per le ragioni di seguito indicate .
a) La rilevanza del problema della tardività delle dichiarazioni del collaboratore nella applicazione delle misure cautelari reali Preliminarmente è necessario precisare che sono stati sollevati dubbi in ordine alla rilevanza del problema per l'applicazione di misure cautelari reali dal momento che mentre il presupposto probatorio delle misure cautelari personali è rappresentato dalla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza , per le misure cautelari reali è sufficiente la verifica attinente alla sussistenza del fumus del reato ? o dei reati ? contestato .
Ed , infatti , la giurisprudenza di legittimità ha precisato che le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali , indicate nell'articolo 273c.p.p. , non sono estensibili , per le loro peculiarità , alle misure cautelari reali , essendo preclusa per queste ultime , in sede di verifica della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo di un bene , ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza a carico dell'indagato e sulla gravità degli stessi ( SS.UU. penali , 23 marzo 1993 , n. 4 , NI , rv. 193117 ) .
Tale indirizzo si è consolidato , tanto che si è precisato , con più specifico riferimento al caso in discussione , che le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell'articolo 12 sexies , commi 1 e 2 del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306 consistono , quanto al fumus commissi delicti , nella astratta configurabilità , nel fatto attribuito all'indagato ed in relazione alle concrete circostanze indicate dal Pubblico Ministero , di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate , senza che rilevino né la sussistenza degli indizi di colpevolezza , né la loro gravità e , quanto al periculum in mora , nella presenza di seri indizi della esistenza delle condizioni che legittimano la confisca , sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto , sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi ( così SS. UU. 17 dicembre 2003 ?
19 gennaio 2004 , n. 920 , Montella , rv. 226492 ) . Ciò detto bisogna rilevare che non vi può essere alcun dubbio in ordine alla differenza dei presupposti necessari per l'applicazione delle misure cautelari personali e di quelle reali .
In effetti , come è stato di recente ribadito anche dalla Corte Costituzionale ( vedi ordinanza n. 153 del 2007 della Corte Costituzionale , che ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 324c.p.p. in relazione all'articolo 111 , comma secondo , Cost. , nella parte in cui limiterebbe i poteri del Tribunale del riesame alla verifica della sola astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato ) , per le misure cautelari reali non è richiesto il presupposto della gravità indiziaria , postulato , invece , in tema di cautele personali , in correlazione alla diversità , pure di rango costituzionale , dei valori coinvolti .
Tale ratio si riflette anche sulla ampiezza del sindacato giurisdizionale relativo alla verifica della base fattuale richiesta per l'adozione delle misure cautelari , valendo il paradigma della qualificata probabilità di responsabilità nelle misure cautelari personali ed il diverso metro del fumus commissi delicti in tema di sequestri .
Del resto una tale prospettiva interpretativa trova conforto anche nella interpretazione letterale delle norme che disciplinano l'applicazione delle misure cautelari perché l'articolo 321c.p.p. non menziona gli indizi di colpevolezza fra le condizioni di applicabilità del sequestro , né è possibile ritenere applicabile alle misure cautelari reali l'articolo 273 dello stesso codice , dettato per le misure cautelari personali e non richiamato in materia di misure cautelari reali ( vedi ex multis , oltre a SS.UU. penali 25 marzo 1993 , NI , già citata , anche Cass. Sez. VI penale , 9 luglio 1999 ? 5 agosto 1999 , n. 2672 , CED 214185 ) . I corretti principi enunciati non comportano , però che il sindacato giurisdizionale operato dal Tribunale del riesame e dalla Corte di Cassazione sulla compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale debba essere meramente astratto e puramente cartolare , disancorato da ogni valutazione della effettiva situazione concreta . Come è stato opportunamente precisato , infatti , se è vero che , in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali , al giudice sono preclusi sia l'accertamento del merito dell'azione penale sia il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa , è pure vero che il giudice deve operare un attento controllo sulla base fattuale del singolo caso concreto , secondo il parametro del fumus ( così Cass. , Sez. I penale, 11 maggio 2007 n. 21736 , Citarella , rv. 236474 , che richiama Corte Costituzionale , ord. N. 153 del 2007 , già citata ) , tenendo conto ( Cass. , Sez. IV penale , 29 gennaio 2007 , n. 10979 , Veronese , rv. 236193 ) delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti .
Sembra , quindi , si possa affermare che mentre per la applicazione delle misure cautelari personali è necessario un giudizio di probabilità di colpevolezza dell'indagato in relazione ad uno o più reati contestati, fondato su una valutazione di gravità degli indizi a suo carico , giudizio richiesto dall'articolo 273c.p.p. , per l'applicazione delle misure cautelari reali è sufficiente e necessaria la sussistenza del fumus commissi delicti , ovvero una verifica delle risultanze processuali che consenta di ricondurre alla figura astratta la fattispecie concreta e renda plausibile , con specifico riferimento al sequestro preventivo ex articolo 12 sexies , un giudizio prognostico negativo per l'indagato ( Cass. , Sez. I penale , 16 dicembre 2003 ? 20 gennaio 2004 , n. 1415 , CED , 226640 ) . Secondo tale prospettiva , quindi , anche per la cautela reale si pone un problema di inutilizzabilità degli atti di indagine necessari per la valutazione del fumus commisssi delicti , del periculum in mora e del nesso di pertinenzialità .
È per tale ragione che il problema posto alle Sezioni Unite penali è certamente rilevante ai fini della decisione , tenuto conto di quanto dichiarato dal NU per come riportato dai giudici del merito . b) La pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni tardive del collaboratore
Tanto premesso si osserva che l'articolo 16 quater della legge 15 marzo 1991 n. 82 , introdotto dall'articolo 14 della legge n. 45 del 2001 , prevede , come già osservato , che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia devono essere rese entro il termine di centottanta giorni dalla manifestazione di volontà di collaborare ( comma I ) , che le medesime dichiarazioni devono essere documentate in un verbale denominato "verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione" ( comma III ) , che in detto verbale la persona che rende le dichiarazioni deve attestare , tra l'altro , di non essere a conoscenza di ulteriori notizie su altri fatti o situazioni concernenti i soggetti o le organizzazioni dei quali si è parlato ( comma IV ) , che , infine , le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 4 rese al Pubblico Ministero o alla Polizia Giudiziaria oltre il termine previsto dallo stesso comma 1 , non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati contro le persone diverse dal dichiarante , salvi i casi di irripetibilità ( comma 9 ) . La finalità della complessa normativa indicata è evidentemente quella di garantire , nella misura massima possibile ed al fine di una corretta valutazione di attendibilità così detta intrinseca del collaboratore di giustizia , la genuinità delle dichiarazioni rese dai collaboratori , evitando che le stesse possano subire , con il passaggio del tempo , negative influenze o possano essere consapevolmente rilasciate in momenti scelti dal collaboratore ( così dette dichiarazioni ad orologeria ) .
Il legislatore ha ritenuto , infatti , che il passaggio di un lungo lasso di tempo tra la manifestazione della volontà di collaborare e le dichiarazioni rese avrebbe potuto accrescere il pericolo di collaborazioni non attendibili rilasciate per scopi diversi da quelli di un accertamento giudiziale .
Tale finalità è resa manifesta non solo dalla lettera delle disposizioni indicate , ma anche dalle dichiarazioni di vari esponenti politici nel corso dei lavori parlamentari .
È bene chiarire , comunque , che la fisionomia della norma , presentata in data 11 marzo 1997 , dai Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Interno dell'epoca , era radicalmente diversa . La progettata formulazione originaria della norma , infatti , introduceva il nuovo istituto processuale del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione , la cui redazione , da compiere entro centottanta giorni , rappresentava il presupposto per godere delle circostanze attenuanti , delle misure di protezione e dei benefici penitenziari connessi alle condotte di dissociazione attiva . Non era prevista alcuna sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti dopo i centottanta giorni dalla manifestazione di volontà di collaborare .
Si riteneva , invero , che il rischio di non conseguire i benefici previsti dalla legge per la collaborazione potesse costituire un forte incentivo alla tempestività delle dichiarazioni .
Nel corso dei lavori parlamentari , però , si ritenne che tale sanzione non fosse sufficiente per raggiungere gli effetti desiderati e , quindi , dopo la presentazione di alcuni emendamenti , si pervenne alla stesura ed approvazione della norma nella forma dinanzi riportata , che prevede anche la sanzione della inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni tardive dei collaboranti , ritenuta , evidentemente, più incisiva , colpendo , oltre che la posizione personale del collaborante , il processo ed in particolare il procedimento di formazione ed acquisizione delle prove . Si tratta di una norma certamente singolare perché sembra non tenere nel debito conto che il ritardo del collaboratore nel rendere alcune dichiarazioni può certo essere fonte di rischi per la genuinità delle dichiarazioni e può essere determinato da finalità che nulla hanno a che vedere con le esigenze di giustizia , ma può anche essere determinato da timore , o meglio paura , dovuto al fatto che chi dovrebbe essere accusato si trovi ancora in stato di libertà e , quindi , in condizione di nuocere anche gravemente , da un non preciso ricordo di alcuni fatti e circostanze , frutto di una ricostruzione degli eventi , spesso assai complessi , non ancora del tutto compiuta e dalla ritenuta , anche se talvolta erronea , irrilevanza o assenza di particolare gravità di alcune circostanze omesse nei primi interrogatori .
Singolarità che , invero , rischia , specialmente se la norma dovesse essere interpretata nella sua massima portata di inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni tardive dei collaboratori di giustizia , di suscitare forti dubbi di costituzionalità sotto il profilo della ragionevolezza , come è stato osservato da autorevole dottrina , perché la disposizione , come si è già messo in evidenza , non si limita a prevedere una sanzione ? sul piano del rapporto sinallagmatico con lo Stato ? nei confronti del collaborante che violi ingiustificatamente un suo obbligo , ma impedisce al giudice di avvalersi del contenuto dimostrativo di dichiarazioni che possono assumere un valore insostituibile ai fini della prova di fatti di grande rilevanza penale .
Tanto premesso in linea generale al fine di una più precisa interpretazione del comma IX del citato articolo 16 quater del decreto ? legge 15 gennaio 1991 n. 8 , così come modificato dalla legge n. 45 del 2001 , va detto che il Collegio ritiene che quella prevista dalla norma citata costituisca una ipotesi di inutilizzabilità relativa , ovvero limitata alla fase dibattimentale , e parziale perché fa salvi i casi di irripetibilità .
La tesi della inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni tardive del collaboratore di giustizia sostenuta da numerose decisioni della Suprema Corte ( Cass. Sez. I penale , 15 ottobre 2003 , n. 42748 , Abruzzese , rv. 226606 ; Cass. Sez. II penale , 26 giugno 2003 , n. 30451 , La Mantia;
Cass. Sez. I penale , 21 dicembre 2005 , n. 7258 , Marchisciana , rv. 234079 ; Cass. , Sez. I penale , 13 novembre 2002 , n. 41028 , Fiore , riv. 222712 ; Cass. , Sez. I penale , 3 dicembre 2002 , ZA;
Cass. Sez. I penale , 1 aprile 2008 , IN , riv. 239580 ) si fonda essenzialmente sul fatto che la inutilizzabilità di cui al citato comma IX dell'articolo 16 quater debba essere ascritta nel novero delle inutilizzabilità di carattere patologico , cosicché le dichiarazioni tardive debbono essere considerate radicalmente e funzionalmente inidonee sotto l'aspetto probatorio , ex articolo 191c.p.p. , non solo nella fase di valutazione della prova ai fini della deliberazione sulla colpevolezza dell'imputato all'esito del dibattimento o dei riti speciali , ma anche nel contesto procedimentale delle indagini preliminari e , ancor più , nell'ambito del procedimento cautelare , nel quale siffatte dichiarazioni tardive non sembra possano assurgere a dignità di gravi indizi di colpevolezza , sui quali sia lecito fondare un giudizio di consistente e qualificata probabilità di colpevolezza dell'imputato . Il concetto di inutilizzabilità patologica è mutuato da un precedente di queste Sezioni Unite (SS.UU. penali 21 giugno 2000 ? 30 giugno 2000 , n. 16 MM, CED 216246 ; conforme Cass. Sez. V penale , 23 settembre 2004 ? 8 novembre 2004 , n. 43542 , CED 230065 ) che , in relazione ad un procedimento celebrato con il rito abbreviato , rilevava che , trattandosi di un procedimento a prova contratta , fondato su un patteggiamento negoziale sul rito , a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e di quelli la cui acquisizione sia stata condizionalmente richiesta , rinunciando alla acquisizione delle prove nelle forme ordinarie del dibattimento , tale negozio abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati , ma resta privo di negativa incidenza sul potere ?
dovere del giudice di essere garante della legalità del procedimento probatorio .
Cosicché ? rilevava ancora la sentenza MM ( vedi anche Cass. Sez. III penale , 9 giugno 2005 ? 3 agosto 2005 , n. 29240 , CED 232374 ) ?
mentre non rilevano nel procedimento abbreviato né l'inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova , cioè quella coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio , in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove , pure assunte secundum legem , ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l'articolo 526c.p.p. , né le ipotesi di inutilizzabilità relativa stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale , va attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria della inutilizzabilità cosiddetta patologica , inerente , cioè , agli atti probatori assunti contra legem , la cui utilizzabilità è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento , ma in tutte le fasi del procedimento , comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare , nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito . Orbene , ribadito che la inutilizzabilità patologica concerne esclusivamente gli atti assunti contra legem e precisato che essa , come è stato acutamente osservato ( Cass. Sez. III penale , 24 gennaio 2006 ? 22 febbraio 2006 , n. 6757 , CED 233106 ) , è ravvisabile soltanto con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell'imputato , va detto che il quadro delineato dalla sentenza MM a proposito del giudizio abbreviato e del regime delle inutilizzabilità ha una valenza e portata di carattere generale , come è stato ripetutamente osservato .
Cosicché per risolvere il problema posto dal motivo di ricorso in discussione è necessario stabilire a quale categoria appartenga la inutilizzabilità di cui all'articolo 16 quater comma IX , più volte citato .
Essa certamente non rientra nella categoria delle inutilizzabilità cosiddette patologiche .
La assunzione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia rese oltre i centottanta giorni , infatti , non si può ritenere contra legem perché nella legge processuale non esiste per il Pubblico Ministero e per la Polizia Giudiziaria alcun divieto di raccogliere tali dichiarazioni .
Anzi è lecito ritenere che il Pubblico Ministero abbia il dovere di ascoltare il collaboratore che tardivamente intenda deporre non solo perché le dichiarazioni rese hanno pieno valore contro il collaborante stesso e quando siano ad altri favorevoli , essendo la inutilizzabilità sancita soltanto per le dichiarazioni rese contra LI , ma anche perché non vi è alcun dubbio che esse possano , ed anzi debbano , essere utilizzate come spunto per le indagini da compiere sul grave fatto riferito , dal momento che l'interrogatorio tardivo del collaborante è perfettamente legittimo , come detto , e genera , quindi , il potere ? dovere del Pubblico Ministero di compiere accertamenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni a carico dell'imputato , come esplicitato dalla Suprema Corte (Cass. , Sez. I penale , 20 settembre 2006 , 35710 , PM in procedimento IO ZA , rv 234898 ) .
Del resto quanto affermato trova conforto nella considerazione che la inutilizzabilità determina la impossibilità per il giudice di servirsi per il suo convincimento della prova di un determinato fatto in quanto assunta in violazione di un esplicito divieto , ma essa , ovviamente , non colpisce il fatto come rappresentazione della realtà , ma il mezzo attraverso il quale il fatto viene documentato;
di conseguenza tale fatto non solo può costituire oggetto delle indagini necessarie per un compiuto accertamento , ma anche oggetto di una successiva prova assunta nelle forme di legge ( sul punto vedi Cass. , Sez. I penale , 19 settembre 1997 ? 21 gennaio 1998 , n. 949 ) ; cosicché , con riferimento al caso di specie , non vi è alcun dubbio che le dichiarazioni del collaboratore , non utilizzabili nella fase dibattimentale perché rese tardivamente nel corso delle indagini preliminari , possano costituire oggetto di prova dibattimentale ?
interrogatorio del collaboratore - assunta ritualmente nel contraddittorio delle parti .
D'altra parte ove non si accedesse a tale interpretazione vi sarebbero seri dubbi di costituzionalità della norma per violazione dell'articolo 112 della Costituzione che impone al Pubblico Ministero di esercitare obbligatoriamente l'azione penale.
Neppure è ravvisabile nell'ipotesi di cui al comma IX dell'articolo 16 quater citato una inutilizzabilità assoluta per violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento perché è del tutto lecita , ed anzi doverosa , nel nostro sistema processuale l'assunzione e la utilizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia , che valgono come prova - anche se questa deve essere valutata secondo i criteri dettati dall'articolo 192 commi III e IV c.p.p. - , né le dichiarazioni tardivamente rese dal collaborante sono in grado di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile al diritto di difesa , dal momento che si tratta di una assunzione che si svolge secondo i canoni prescritti per siffatti atti nella fase delle indagini preliminari .
La verità è che il comma IX dell'articolo 16 quater introduce nel nostro sistema una inutilizzabilità parziale , nel senso di soggettivamente orientata , in quanto caduca gli effetti dell'atto verso alcuni soltanto dei destinatari , di portata debole ( l'espressione è utilizzata da autorevole dottrina ) , nel senso che non interferisce sulla genesi intrinseca dell'atto , poggiando , invece , soltanto sulla violazione di una regola temporale , e , quindi , non riconducibile , anche per tale ragione , al tipo patologico , apparendo più vicina alla inutilizzabilità di tipo fisiologico legata alla separazione funzionale delle fasi processuali , o per essere più precisi alla inutilizzabilità relativa . A tale ultima conclusione si perviene per mezzo di una puntuale interpretazione letterale della norma in discussione , che rende manifesto come la inutilizzabilità di cui si discute sia , oltre che parziale , come si è detto , anche relativa , nel senso di seguito precisato .
Molte pronunce ( Cass. Sez. V penale , 23 settembre 2003 , n. 38638 , Dedato , riv. 226213 ; Cass. , Sez. V penale , 13 maggio 2004 , n. 24244 , Milloni , riv. 228114 ; Cass. , Sez. I penale , 15 dicembre 2005 ? 10 febbraio 2006 , n. 5241 , Cammarata , riv . 234078 ; Cass. Sez. IV penale , 15 novembre 2007 ? 4 gennaio 2008 , Scadigna , Riv. 238751 ; Cass. , Sez. VI penale , 28 gennaio 2008 , n. 15127 , Cannavacciuolo ed altri;
Cass. Sez. V penale , 23 aprile 2008 , n. 32960, NC ed altri , che ha , peraltro , riconosciuto la utilizzabilità delle dichiarazioni tardive del collaboratore di giustizia anche in sede di giudizio abbreviato ) hanno sostenuto che la inutilizzabilità sancita dall'articolo 16 quater concernesse soltanto la fase dibattimentale , anche se non sempre con argomenti condivisibili .
Alcune decisioni , infatti , hanno affrontato il tema della differenza tra il concetto di prova e quello di indizio sostenendo che le dichiarazioni tardive del collaboratore non valevano come prova , richiesta per la fase dibattimentale , ma erano utilizzabili quali indizi , sia pure gravi , utili per la fase delle indagini anche ai fini della emissione di una misura cautelare personale . In questo modo il problema non è posto correttamente perché concerne il valore dimostrativo dell'elemento probatorio ? distinzione tra prova rappresentativa e prova logica - , che non è qui in discussione .
Si deve , invece , ritenere , ai fini che interessano e per correttamente interpretare la disposizione "non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati" , che nel sistema del codice di rito con il termine prova vengono designati gli elementi utilizzabili dal giudice del dibattimento per la decisione . In questa accezione il termine prova si collega alla distinzione delle fasi processuali , che costituisce il principio posto a base del vigente sistema processuale , ed alla conseguente inutilizzabilità ?
relativa - nel dibattimento , fatte salve alcune eccezioni , degli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari . D'altra parte è proprio per tale ragione che il legislatore nel comma 1 bis dell'articolo 273c.p.p. ha avvertito l'esigenza di prescrivere l'applicabilità anche in materia cautelare personale di alcune disposizioni dettate specificamente per le prove .
Particolarmente significativo è il riferimento contenuto in tale comma all'articolo 195 comma VII c.p.p. ? inutilizzabilità della testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la fonte della sua dichiarazione de relato - , che ha il significato di estendere alla materia cautelare un caso di inutilizzabilità della prova che altrimenti potrebbe ritenersi limitato al dibattimento . È necessario , inoltre , considerare che la disposizione dell'articolo 16 quater , comma IX , secondo la quale , come già rilevato , "le dichiarazioni ?rese al pubblico ministero ed alla polizia giudiziaria ?non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati ?salvi i casi di irripetibilità" ha un significato analogo a quello delle disposizioni codicistiche che escludono la utilizzazione nel dibattimento di alcuni elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini dando luogo a casi di inutilizzabilità relativa .
Si pensi alla ipotesi prevista dall'articolo 350 comma VII c.p.p. , che non consente la utilizzazione dibattimentale delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dall'indagato , evidentemente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari , ed a quella di cui all'articolo 360 comma V c.p.p. , che dichiara inutilizzabili in dibattimento gli esiti degli accertamenti tecnici non ripetibili nel caso in cui l'indagato abbia formulato riserva di promuovere incidente probatorio.
Ma , si potrebbe obiettare , nelle norme citate il legislatore ha parlato espressamente di inutilizzabilità delle prove in dibattimento , mentre nel caso in discussione ha omesso la indicazione nel dibattimento parlando soltanto di inutilizzabilità della prova . La scelta del legislatore si comprende se la norma viene letta nella sua interezza con riferimento specifico anche all'ultima disposizione salvo i casi di irripetibilità ; si capisce , infatti , tenuto conto anche del contesto normativo in cui la regola de qua è stata inserita , che il legislatore ha inteso riferirsi alla prova anziché al dibattimento , come ha , invece , fatto nelle altre disposizioni , per circoscrivere ulteriormente la utilizzabilità delle dichiarazioni tardive .
In effetti la legge n. 63 del 2001 , di poco successiva a quella che aveva introdotto il 13 febbraio 2001 l'articolo 16 quater , aveva reso inutilizzabili in via generale , se non nei limiti stabiliti dal novellato articolo 500 commi 2 e 4 c.p.p. , le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari .
Da ciò discende che , al pari di ogni fonte dichiarativa resa nel corso delle indagini , anche le dichiarazioni tardive del collaborante , non avrebbero potuto essere utilizzate come prova dei fatti in esse affermati in dibattimento .
Ed allora il senso della norma in discussione è fornito proprio dal riferimento alle norme sulla irripetibilità dettate dagli articoli 431 , 238 , 512 e 513 comma II c.p.p. non solo perché il riferimento alla irripetibilità , come unica ed esclusiva deroga alla inutilizzabilità della prova , ha senso soltanto se sia in discussione la utilizzazione dibattimentale della prova , ma anche perché la norma disegna un regime probatorio dibattimentale per le dichiarazioni tardive dei collaboratori differente , e più circoscritto , di quello previsto per le dichiarazioni rese al di fuori di un contesto normativo di collaborazione .
La regola di esclusione probatoria prevista dall'articolo 16 quater comma IX , infatti , impedisce la utilizzazione delle dichiarazioni ex articolo 500 comma IV c.p.p. prevista per le altre dichiarazioni , dal momento che l'unica deroga al regime di inutilizzabilità esplicitamente previsto è quello dei casi di irripetibilità della prova .
Da tutto quanto detto finora , pertanto , si desume che la inutilizzabilità in discussione è relativa alla fase dibattimentale ed è parziale perché fa salvi i casi di irripetibilità .
Ciò significa che le dichiarazioni rese dal collaborante oltre i centottanta giorni dalla manifestazione di volontà di collaborare sono certamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari e , quindi , anche ai fini della emissione di misure cautelari personali . Le conclusioni raggiunte risultano confermate anche da una lettura della norma sotto un diverso profilo .
Non vi è dubbio , infatti , anche per tutto ciò che si è già detto , che è proprio la disposizione in discussione a non costruire un divieto di utilizzazione della prova in termini di operatività assoluta , dal momento che la sanzione processuale incontra una serie di limiti normativi che ne circoscrivono la operatività sia sul piano oggettivo che soggettivo .
Secondo il disposto dell'articolo 16 quater citato , infatti , la inutilizzabilità probatoria delle dichiarazioni dei collaboranti è normativamente delimitata sul piano oggettivo sotto tre profili perché deve trattarsi di dichiarazioni rese oltre il termine di contottanta giorni dalla manifestazione di volontà di collaborare con la giustizia , non deve trattarsi di dichiarazioni irripetibili per effetto di eventi successivi ed , infine , perché la valutazione preclusa deve essere finalizzata alla prova dei fatti in esse affermati . Sul piano soggettivo la limitazione alla inutilizzabilità si manifesta sotto due profili .
Deve trattarsi , infatti , di dichiarazioni rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria perché quelle rese oltre il termine di centottanta giorni al giudice , in sede di interrogatorio di garanzia a seguito di un provvedimento cautelare , in sede di incidente probatorio , di udienza preliminare , di giudizio abbreviato e di dibattimento , sono perfettamente utilizzabili .
La giurisprudenza di legittimità è , invero , oramai costante nell'affermare che la sanzione di inutilizzabilità di cui all'articolo 16 quater comma IX trova applicazione soltanto alle dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio e non , dunque , alle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento , e ciò anche in considerazione del fatto che , se la collaborazione si manifesta proprio in tale fase processuale , all'interessato possono essere concesse , ai sensi dell'articolo 16 quinquies comma III del decreto legge n. 8 del 1991 , le attenuanti conseguenti alla collaborazione , pur in mancanza del verbale illustrativo , che dovrà essere redatto successivamente ( così Cass. , Sez. V penale , 6 novembre 2007 n. 46328 , AL ed altri , rv 237979 ; conformi Cass. , Sez. I penale , 13 giugno 2007 n. 35368 , PG in procedimento D'Arma ed altro , rv 237616 , e Cass. , Sez. V penale , 13 marzo 2002 , n. 18061 , LL L. ed altri , rv 221912 ) . L'altro limite soggettivo alla inutilizzabilità è costituito , come già detto ripetutamente , dal fatto che la prova non consentita deve valere contro le persone diverse dal dichiarante , essendo le dichiarazioni tardive del collaborante pienamente utilizzabili ai fini della prova contro lo stesso dichiarante ed a favore di altri soggetti .
A ben vedere , quindi , la qualificazione di inutilizzabilità o meno delle dichiarazioni tardive viene a dipendere essenzialmente da una valutazione frazionata , compiuta ex post , e fondata sul risultato probatorio di un atto processuale che resta sicuramente legittimo , e come detto doveroso , per il pubblico ministero .
Infine la legge prevede , come già anticipato , espressamente la possibilità di rimuovere a posteriori la inutilizzabilità delle dichiarazioni per effetto di eventi sopravvenuti che ne impediscano la ripetizione in sede dibattimentale .
Ebbene anche siffatte considerazioni confortano la conclusione raggiunta che la sanzione processuale prevista dalla norma in discussione deve farsi rientrare nell'ambito delle ipotesi di inutilizzabilità relativa stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale .
Una volta stabilito che la regola della inutilizzabilità si riferisce esclusivamente al dibattimento deve logicamente concludersi che nella fase antecedente vale la regola opposta della utilizzabilità e che questa perciò opera , oltre che nel corso delle indagini preliminari , ed in particolare ai fini della emissione delle misure cautelari personali e reali , anche nel corso della udienza preliminare , che costituisce il momento di verifica dei risultati delle indagini svolte .
Da ciò deriva la ulteriore conseguenza della utilizzabilità delle dichiarazioni tardive del collaboratore di giustizia anche nel giudizio abbreviato .
Ciò perché , come si è precedentemente rilevato , già la sentenza MM , più volte citata , aveva stabilito che le prove patologicamente inutilizzabili non potessero essere utilizzate nel giudizio abbreviato , mentre quelle fisiologicamente inutilizzabili o relative , categoria alla quale appartiene , come detto , la sanzione prevista dall'articolo 16 quater in discussione , potessero , invece , essere pienamente utilizzabili nel rito previsto dall'articolo 442c.p.p. . Del resto non può ragionevolmente pensarsi che nel corso delle indagini possano essere assunte dal GIP delle decisioni particolarmente importanti , come quelle in materia cautelare , sulla base di elementi che poi non possono essere utilizzati per le decisioni da prendere nell'udienza preliminare o nel giudizio abbreviato .
Infatti se così fosse verrebbe ad essere legittimata una misura cautelare anche particolarmente rigorosa , come la custodia in carcere , in procedimenti destinati a concludersi nell'udienza preliminare o nel giudizio abbreviato con il proscioglimento dell'imputato , per la impossibilità di utilizzare in tale sede le dichiarazioni accusatorie che avevano giustificato la misura cautelare .
Le conclusioni raggiunte della piena utilizzabilità delle così dette dichiarazioni tardive del collaboratore di giustizia nella fase delle indagini preliminari , anche ai fini della adozione delle misure cautelari personali e reali , rende evidentemente irrilevanti le considerazioni del Tribunale del riesame , secondo il quale il NU si era limitato a precisare precedenti e tempestive rivelazioni .
Tuttavia appare opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità , anche quella favorevole alla tesi della inutilizzabilità delle dichiarazioni tardive nella fase delle indagini preliminari , aveva chiarito che si doveva trattare di dichiarazioni su episodi e soggetti diversi da quelli che avevano formato oggetto delle precedenti e tempestive rivelazioni e non di dichiarazioni , rese come precisazione ed integrazione , sollecitate dagli organi inquirenti a chiarimento ulteriore degli episodi già riferiti tempestivamente ( vedi in tal senso Cass. , Sez. II penale , 13 marzo 2008 , n. 16619 , Battaglino , rv. 239796 ; Cass. , Sez. I penale , 8 marzo 2007 , n. 13697 , Torni ed altri , rv. 236363 ; Cass. , Sez. V penale , 25 settembre 2006 ? 12 gennaio 2007 , n. 506 , Genovese ed altri , rv. 235806 ; Cass. , Sez. II penale , 3 dicembre 2002 ? 21 gennaio 2003 , ZA , rv. 223480 ) .
Infine non appare fuor di luogo ricordare che la previsione di un trattamento differenziato per le dichiarazioni tardive dei collaboratori di giustizia non trova il benché minimo riscontro nelle legislazioni di altri Paesi , ed anzi si pone in controtendenza rispetto agli indirizzi seguiti nei sistemi processuali di matrice accusatoria , ai quali si è ispirato il nostro legislatore . In effetti sia nella legislazione inglese che in quella americana il problema della credibilità del contributo probatorio del correo non assume caratteristiche peculiari , ma è considerato strutturalmente simile a quello di testimonianze provenienti da soggetti diversi . Inoltre negli Stati Uniti è ammessa la utilizzazione delle dichiarazioni extradibattimentali del testimone come prova della verità dei fatti in esse riferiti , quando esse sono utilizzate per respingere una accusa , mossa esplicitamente o implicitamente al teste , di essere stato artefice di una recente invenzione o manipolazione ?
recent fabrication ? o di essere rimasto soggetto ad influssi o motivazioni di carattere improprio ? improper iunfluence or motive - . Nei modelli accusatori la contestazione delle precedenti dichiarazioni serve , pertanto , anche a verificare la costanza della deposizione , ovvero la conformità tra quella resa dal testimone in fase di indagine e quella resa in dibattimento .
È appena il caso di notare che nelle legislazioni inglese ed americana nessun limite temporale è previsto per la raccolta delle dichiarazioni extradibattimentali da utilizzare successivamente in giudizio .
In conclusione nei sistemi accusatori di common law la verifica della credibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia è assicurata non da regole peculiari di valutazione probatoria o da sanzioni processuali di inutilizzabilità , ma da una valorizzazione del contraddittorio , ovvero dell'esame e del controesame del testimone .
Orbene la interpretazione dell'articolo 16 quater comma IX della legge n. 8 del 1991 suggerita dal Collegio rende il modello processuale penale italiano , con particolare riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti , meno dissonante rispetto agli altri sistemi processuali di matrice accusatoria .
In conclusione il principio di diritto stabilito dal Collegio sulla questione controversa è il seguente : la sanzione di inutilizzabilità della prova , prevista per le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia dopo il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare , opera esclusivamente nel dibattimento . 6) La irrilevanza del secondo motivo di impugnazione Il ET ha sostenuto , con il secondo motivo di impugnazione , che le dichiarazioni accusatorie di NT IN sarebbero inutilizzabili ai sensi del terzo comma dell'articolo 407c.p.p. perché rilasciate oltre il termine biennale previsto per la chiusura delle indagini preliminari .
Va subito detto che il motivo non appare di grande rilevanza ai fini della decisione perché in effetti sia il provvedimento di sequestro , sia quello del Tribunale del riesame si fondano essenzialmente sulle dichiarazioni del NU e della SO , cosicché , pure depurati dal riferimento alle dichiarazioni accusatorie del IN , i due provvedimenti sono certamente in grado di superare il vaglio di legittimità .
In ogni caso , pur volendo prescindere da tale corretto rilievo , va detto che esso risulta infondato .
In punto di fatto bisogna rilevare che dalla ordinanza impugnata sembra che il decreto di iscrizione del Pubblico Ministero nel registro degli indagati sia del 23 novembre 2006 .
Tale circostanza rende palese che le dichiarazioni del IN non sono state rese oltre il biennio previsto per le indagini preliminari .
Il ricorrente ha contestato tale affermazione del Tribunale sostenendo che in effetti si trattava di una iscrizione avvenuta presso la Procura di NT RI AP RE , che , avendo ravvisato la necessità di un coordinamento investigativo con la DDA di LI in relazione ad un procedimento pendente per gli stessi fatti e per gli stessi soggetti sin dal 2004 , a quest'ultima Autorità aveva trasmesso gli atti .
Ammessa la correttezza della ricostruzione degli eventi operata dal ricorrente , e pur volendo prescindere dal fatto che essa appare in contrasto con quanto sostenuto dal Tribunale , va detto che essa non appare risolutiva del problema dal momento che il ricorrente non ha precisato nel ricorso se la iscrizione nel registro della DDA di LI del 2004 riguardasse la persona del ET oppure la notizia dei reati , ovvero delle truffe e dei riciclaggi di cui sembra che i collaboratori avessero parlato , come si è già rilevato nel paragrafo precedente , sin dal 2004 .
La assenza di specificità sul punto non consente di mettere in dubbio l'affermazione del Tribunale che evidentemente ha fatto correttamente riferimento alla data di iscrizione nel registro degli indagati del ET .
Appare opportuno precisare in proposito che secondo la giurisprudenza di legittimità il termine di durata massima delle indagini preliminari , previsto dall'articolo 407c.p.p. , al cui scadere consegue la inutilizzabilità degli atti di indagine successivi , decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato , e non dalla data della iscrizione della generica notitia di reato ( vedi SS.UU. penali , 21 giugno 2000 , n. 16 , MM, rv. 216248 ; Cass. , Sez. VI penale , 10 ottobre 2007 , n. 40791, PM in processo Genovese , rv. 238039 ) . È appena il caso di notare , infine , che ove mai il provvedimento di sequestro sia fondato su atti compiuti prima della iscrizione nel registro dell'indagato , come sembra dalle scarne notizie che è possibile rinvenire negli atti a disposizione essere avvenuto nel caso di specie , non sono ravvisabili inutilizzabilità , essendo siffatta sanzione prevista soltanto per gli atti di indagine successivi alla scadenza del termine per le indagini preliminari .
7) L'ultimo motivo di impugnazione del ricorso proposto dal ET Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente ET ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione , sotto il profilo della mancata , o meglio errata , valutazione dei presupposti applicativi della misura reale e delle giustificazioni in ordine alla provenienza dei beni fornite da esso ricorrente .
In proposito è necessario , preliminarmente , ricordare che ai sensi dell'articolo 325 comma I c.p.p. il ricorso per cassazione avverso provvedimenti concernenti l'applicazione di misure cautelari reali è consentito esclusivamente per violazione di legge . In tale nozione debbono essere compresi sia gli errores in procedendo o in iudicando , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza , completezza e ragionevolezza e , quindi , inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice ( così in motivazione SS.UU. 29 maggio 2008 , n. 25933 , Malgioglio e SS.UU. 28 gennaio 2004 , n. 5876 , PC Ferazzi in processo Bevilacqua , rv. 226710 , che ha sottolineato che rientrano nel concetto di violazione di legge la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente , ma non la illogicità manifesta , che può essere denunciata soltanto tramite il motivo di ricorso di cui alla lettera e) dell'articolo 606c.p.p. ) . Alla luce di tali indirizzi , che non possono non essere condivisi perché fondati su una puntuale , e non seriamente contestabile , interpretazione dell'articolo 325 comma I c.p.p. , va detto che la motivazione del provvedimento impugnato ha dato ampiamente atto delle ragioni che imponevano il rigetto della istanza di riesame degli indagati esaminando con compiutezza , con valutazioni di merito non censurabili in questa sede di legittimità , sia il profilo del fumus commissi delicti , sia quello del periculum in mora , o meglio la sproporzione esistente tra il valore dei beni ed i redditi percepiti dal ET , ed il rapporto esistente tra i beni in sequestro e l'attività delittuosa dell'agente .
Infine il Tribunale ha tenuto conto delle deduzioni difensive ritenendole non fondate;
gli argomenti difensivi in effetti risultano incompatibili con la ricostruzione dei fatti e con le valutazioni di merito espresse dal Tribunale .
Il motivo in questione alla fine si risolve in inammissibili censure di merito della decisione impugnata .
8) La infondatezza dei motivi di impugnazione proposti dai coniugi OR
a ) Con il primo motivo di impugnazione i coniugi OR e SA si sono doluti del fatto che il decreto di sequestro facesse riferimento al contenuto della informativa dei Carabinieri . Ora , pur volendo prescindere dal fatto che è l'ordinanza del Tribunale il provvedimento impugnato e non il decreto e che detta ordinanza ha compiutamente affrontato tutti i problemi posti dalla difesa ed ha integrato la motivazione eventualmente carente del decreto , va detto che nel vigente sistema processuale , come la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito , è certamente consentita la motivazione per relationem ad atti conosciuti e/o conoscibili da parte dell'indagato , quando il giudice abbia operato , come è avvenuto nel caso di specie , una valutazione degli elementi ai quali ha rinviato .
I ricorrenti hanno poi eccepito che vi fosse stata una mera indicazione degli articoli della legge penale ritenuti violati , ma non vi era stata la precisazione della condotta contestata agli indagati .
Le cose non stanno in questi termini perché nel provvedimento impugnato è ampiamente descritta la condotta contestata agli indagati , che , secondo il Tribunale , deve essere ravvisata nell'investimento in costruzioni ed acquisto di suoli degli illeciti proventi delle truffe assicurative perpetrate nello stesso lasso di tempo . Il motivo , che , peraltro , appare anche generico , è , quindi , infondato .
b ) Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti hanno formalmente dedotto la violazione di legge , ma in effetti si sono doluti della assenza di motivazione sulla esistenza dei presupposti per adottare una misura cautelare reale .
Al fine di non ripetere considerazioni già sviluppate è necessario rinviare per quanto riguarda i rilievi concernenti il limite del sindacato giurisdizionale in materia di provvedimenti cautelari reali ed il contenuto della motivazione dei provvedimenti del Tribunale del riesame al paragrafo 5) , lettera a) del presente provvedimento ed al paragrafo n. 7) .
In effetti in essi si spiega come sia necessario motivare in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti , del periculum in mora e del nesso di pertinenzialità, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto , non apparendo sufficiente un controllo giurisdizionale meramente cartolare disancorato dai dati fattuali . Il motivo in questione presenta un tasso di genericità perché in effetti si limita a ricordare la giurisprudenza in materia e ad esprimere riserve su alcuni approdi giurisprudenziali , già ampiamente discussi in precedenza , senza però precisare la illegittimità nel caso concreto in che cosa consisterebbe .
In ogni caso va detto che il Tribunale ha correttamente applicato gli indirizzi segnalati in materia di sindacato giurisdizionale dei provvedimenti in materia di misure cautelari reali ed ha chiarito , come del resto si è già precisato nella parte narrativa del provvedimento , che il sequestro degli immobili dei coniugi OR era stato disposto perché si era ritenuto che gli stessi fossero stati acquistati con i proventi illeciti delle truffe assicurative accertate , non essendo stata provata la legittimità della provenienza di tali beni ed apparendo i redditi percepiti dai coniugi sproporzionati rispetto al valore dei beni stessi .
Siffatte conclusioni erano fondate non solo sugli accertamenti eseguiti dalle forze dell'ordine , ma essenzialmente su quanto dichiarato dai collaboratori di giustizia NU , IN ed altri .
Ebbene su tali precisi e puntuali rilievi del Tribunale i ricorrenti non hanno osservato nulla di specifico .
Il motivo è per tali ragioni infondato .
c ) Con il terzo motivo i coniugi OR hanno dedotto la nullità dell'ordinanza impugnata per la omessa valutazione del requisito della pertinenzialità tra i beni sequestrati ed i reati contestati , censurando l'orientamento della giurisprudenza che prescinde da tale requisito .
Il motivo è infondato perché , secondo l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità , il requisito della pertinenzialità è irrilevante ai fini della confisca prevista dall'articolo 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n.306 , convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 , cui è preordinato il sequestro preventivo applicato nei confronti dei ricorrenti ( SS.UU. penali , 17 dicembre 2003 ? 19 gennaio 2004 , n. 920 , Montella , rv. 226490 ) . In ogni caso , come si è già posto in evidenza , il Tribunale , dopo avere stabilito la esistenza del fumus commissi delicti in ordine ai reati contestati , ha individuato un preciso nesso tra tali reati ?
violazione degli articoli 648 bis c.p. e 12 quinquies e sexies della legge 356 del 1992 ? e , quindi , tra la complessiva attività delittuosa posta in essere ed i beni sequestrati , chiarendo che si trattava di beni acquistati con i proventi illeciti di truffe assicurative;
legittimo è , pertanto , il sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321 comma II c.p.p. . d ) Con il quarto ed ultimo motivo di impugnazione i ricorrenti OR e SA hanno denunciato la omessa valutazione da parte del Tribunale della documentazione prodotta dalla difesa a giustificazione della disponibilità dei beni oggetto di sequestro .
Non è così perché il Tribunale non solo ha dato atto di avere esaminato la documentazione offerta dalla difesa , ma ha valutato con attenzione gli argomenti difensivi , tanto è vero che ha riconosciuto che il suolo sul quale era stato costruito il fabbricato sequestrato era pervenuto legittimamente agli OR perché acquistato dai genitori della SA e successivamente donato nel 1998 alla figlia ed al genero OR .
Il Tribunale , però , non ha ritenuto che la documentazione della difesa giustificasse la disponibilità del fabbricato e degli altri due suoli , acquistati , secondo il Tribunale , con i proventi illeciti delle truffe sia perché il loro valore era sproporzionato rispetto ai redditi leciti dichiarati , sia anche perché la edificazione era avvenuta negli anni corrispondenti alla massima espansione del fenomeno delle truffe assicurative .
Quindi non solo i documenti difensivi sono stati esaminati dal giudice del riesame , ma della loro valutazione è stata fornita una spiegazione del tutto ragionevole .
I rilievi dei ricorrenti sul punto , pertanto , non sono fondati . Resta da valutare , per completezza , soltanto un ultimo aspetto della vicenda , non impugnato esplicitamente , ma implicitamente dedotto . Il Tribunale , pur avendo riconosciuto la legittimità dell'acquisto del suolo sul quale era stato edificato il fabbricato , ha disposto il sequestro del fabbricato e del suolo , non potendosi separare i due beni .
In effetti in virtù del principio superficies solo cedit , disciplinata dagli articoli 934 e ss. cc , l'opera costruita su un determinato suolo appartiene al proprietario del suolo , salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge ed a meno che non sia stato costituito dal proprietario del suolo un diritto di superficie ai sensi dell'articolo 952cc , cosa che non risulta essere stata fatta nel caso di specie .
Il principio di cui si è detto e le regole dettate in materia di proprietà hanno consentito di individuare con precisione i proprietari dei beni , o meglio dell'edificio .
Ciò , però , non significa che l'edificio , sotto un profilo penalistico , segua il regime giuridico del suolo acquistato legittimamente , nel senso che , evidentemente , la costruzione realizzata con proventi illeciti rimane illegittima . I due beni sotto il profilo economico e funzionale non possono che essere valutati unitariamente , non potendo essi , come è stato posto in evidenza dal Tribunale , essere suscettibili di una utilizzazione separata .
Sotto tale profilo il principio di cui si è detto sostanzialmente si inverte , nel senso che ciò che ha un valore economico preminente , perché può in vario modo essere utilizzato , è proprio il fabbricato , mentre il suolo , anche se non può essere considerato una pertinenza dell'edificio , svolge una funzione strumentale rispetto ad esso;
di conseguenza il suolo non può che seguire , sul piano penalistico , il regime giuridico dell'edificio sullo stesso costruito . Cosicché , disposto il sequestro dell'edificio perché bene confiscabile ai sensi dell'articolo 12 sexies della legge 356 del 1992 , il sequestro si estenderà non solo alle pertinenze dell'edificio , ma anche al suolo sul quale la costruzione sia stata realizzata , ancorché la sua provenienza sia legittima .
Siffatta conclusione del resto è in armonia con gli scopi che intende raggiungere la norma ora citata che vuole evitare che gli autori di gravi reati , specificamente indicati dalla norma , possano giovarsi di investimenti illeciti , perché effettuati con i proventi della attività delittuosa .
Nel caso di specie è fuori dubbio che proprio l'illecito investimento nella edificazione ha comportato per gli indagati il duplice vantaggio economico della costruzione e dell'incremento di valore del suolo sul quale è avvenuta la edificazione .
Anche sotto tale ultimo profilo il motivo di ricorso dei coniugi OR è perciò infondato .
C) Conclusioni
In conclusione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Penali concernente la questione principale trattata demandata al vaglio di questo Collegio è , come si è già rilevato , il seguente :
la sanzione della inutilizzabilità della prova , prevista per le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia dopo il termine di centottanta giorni dalla manifestazione di volontà di collaborare , opera esclusivamente nel dibattimento .
Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed i ricorrenti condannati in solido a pagare le spese del procedimento .
P.Q.M.
Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione rigettano i ricorsi e condannano i ricorrenti a pagare in solido le spese del procedimento Così deliberato in Camera di consiglio , in Roma , in data 25 settembre 2008
IL PRESIDENTE
Il Componente estensore