Sentenza 31 marzo 2008
Massime • 1
In tema di estorsione, l'elemento dell'ingiusto profitto si individua in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l'autore intenda conseguire e che non si collega ad un diritto, ovvero è perseguito con uno strumento antigiuridico o con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso. (Nella fattispecie l'imputato intendeva impedire alla vittima di procedere giudizialmente nei suoi confronti con un'azione ritenuta ingiusta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2008, n. 16658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16658 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe IA - Presidente - del 31/03/2008
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - N. 382
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 000739/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL VA, N. IL 24/08/1972;
RR MO, N. IL 01/06/1966;
avverso SENTENZA CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMBROSIO ANNAMARIA;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore avv. Epifani Vito Donato che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
OSSERVA
1.1. Con sentenza in data 19-10-2005 il Tribunale di Brindisi condannava, per quanto qui interessa OL NN alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 900,00 di multa ed RR AC alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 900,00 di multa, ritenendoli responsabili, in concorso tra loro (e con i coimputati SA ER e NE AR) del reato di tentata estorsione ex artt. 110, 56 c.p., e art. 629 c.p., commi 1 e 2 (esclusa l'aggravante di aver commesso il fatto da parte di persona appartenente alla "sacra corona unita") con riferimento alla condotta di cui alla seconda parte del capo A) della rubrica, nonché del reato di lesioni ex art. 61 c.p., n. 2, artt. 110, 582, 585 c.p., art. 576 c.p., n. 1 di cui al capo B), avvinti dal vincolo della continuazione.
Il Tribunale assolveva i medesimi imputati dal delitto di estorsione ad essi ascritto nella prima parte del capo A) (per avere, in concorso, con la minaccia e la violenza esercitata nei confronti di TO LU e di NO VI, nonché di diverse dipendenti, tra cui la NO;
della ditta "Intimo Lo.Mi. di ON IA & C., costretto le predette dipendenti ad accettare, pena il licenziamento, la corresponsione di uno stipendio effettivo, inferiore a quello risultante sulla busta-paga e a non denunciare il fatto all'Ispettorato del lavoro e alla Polizia) perché il fatto non sussiste, ritenendo che, nei casi in cui effettivamente la retribuzione era stata corrisposta in misura inferiore a quella indicata, vi fosse stato il consenso delle interessate per ragioni personali. Qualificava, invece, il fatto contestato nella seconda parte del capo A) della rubrica (minacce e violenze nei confronti di TO LU e di AR VI, per farli desistere dall'intenzione manifestata di adire l'Ispettorato del lavoro per denunciare l'illegittimo trattamento retribuivo riservato alla AR dalla ditta sopra indicata) come tentata estorsione, attesa la connotazione patrimoniale del vantaggio ingiusto perseguito, ritenendo che il OL NN intendesse paralizzare l'azione giudiziaria prospettata dal TO LU in relazione alle differenze retributive spettanti alla fidanzata AR VI nei confronti della Intimo Lo.Mi. di ON IA & C. (di cui era contitolare OL ZI, sorella dell'odierno ricorrente).
1.2. Sull'appello, tra gli altri, degli odierai ricorrenti, con sentenza in data 27-6-2007 la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza di primo grado, rilevando, in ordine alla ricostruzione del fatto di cui all'ultima parte del capo A) e alla relativa qualificazione giuridica, che il ricorso all'Ispettorato del lavoro avrebbe consentito di evidenziare le irregolarità della ditta che corrispondeva una retribuzione inferiore a quanto risultava dalia busta paga e, se non immediatamente produttivo nei confronti della datrice di lavoro, avrebbe comunque reso più agevole la prova del diritto spettante in sede giudiziaria;
il tentativo, dunque, di costringere la parte lesa dal desistere dall'azione era collegato anche a finalità di carattere patrimoniale con ingiusto profitto dell'azienda.
In ordine alla responsabilità concorsuale per entrambi i reati, la Corte territoriale osservava che le dichiarazioni della parte lesa TO L. risultavano attendibili e dotate dei necessari riscontri esterni che una strumentale denuncia per minaccia aveva reso necessari;
in particolare, l'ispettore Furone aveva confermato di avere visto quattro energumeni (tra cui gli odierni ricorrenti) accanirsi con calci e pugni nei confronti del TO L.; inoltre la partecipazione all'episodio, preceduta dalle ricerche del TO L. per giorni, dall'invito rivoltogli del coimputato LA ZI al colloquio con il OL NN, dalla presenza sul posto dell'aggressione degli altri coimputati, nonché dal fatto stesso dell'aggressione senza alcun ordine o preavviso, rendevano evidente il pieno concorso di tutti anche al tentativo di estorsione, di cui l'aggressione costituiva la condotta intimidatrice, non essendo ipotizzatole che il OL G. si fosse avvalso di ignari passanti per un'azione di quel tipo.
1.3. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione sia OL NN, per mezzo del difensore, sia RR AC, personalmente.
1.3.1. Nel ricorso proposto nell'interesse del OL G. si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in particolare dell'art. 629 c.p.. A tale riguardo si lamenta l'erronea qualificazione del latto,
come tentata estorsione, anziché come violenza privata, rilevando che, in sede di riesame, il Tribunale aveva ritenuto che la condotta contestata integrasse il reato di cui all'art. 610 c.p. e che, negli stessi termini, si è espresso il medesimo Tribunale di Brindisi, allorché ha assolto i coimputati, giudicati separatamente, RO EF, NT IA e OL ZI. Si deduce, in particolare, l'errata individuazione dell'elemento costitutivo dell'ingiustizia del profitto e si osserva che difetta un nesso di causalità diretto tra l'azione criminosa e il vantaggio patrimoniale auspicato, in quanto l'obiettivo degli aggressori sarebbe stata soltanto una conseguenza indiretta dell'omessa denuncia da parte del TO L..
1.3.2. Nel ricorso a firma di RR AC vengono dedotti i seguenti motivi.
- Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per motivazione carente e illogica (soprattutto con riferimento al ritenuto concorso nel reato di tentata estorsione).
- Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b): errata qualificazione giuridica del reato di estorsione piuttosto che di violenza privata. Sotto il profilo dell'illogicità della motivazione il ricorrente rileva l'assenza di riscontri delle dichiarazioni della parte lesa TO L., in considerazione della ritenuta "circolarltà" della deposizione della AR, della inattendibilità della deposizione del Furone, nonché dell'inidoneità delle dichiarazioni difensive degli imputati a riscontrare l'ipotesi accusatoria;
deduce, altresì, la diversa qualificazione del fatto in sede di riesame e lamenta il difetto di motivazione in ordine al concorso segnatamente, nel reato di tentata estorsione, osservando che la mera presenza fisica all'episodio dell'aggressione non costituisce prova della partecipazione alla condotta pregressa.
2. La questione centrale affrontata dal OL G. e, in termini più generici, anche dall'altro ricorrente RR è quella della qualificazione giuridica del fatto ascritto nella seconda parte del capo A), attribuito a titolo di tentata estorsione.
Orbene la ricostruzione del fatto - così come operata nelle due sentenze di merito secondo un apparato logico-argomentativo uniforme - risulta insindacabile in questa sede di legittimità e pone all'evidenza, in termini logici e consequenziali, la concatenazione temporale e logica tra i vari segmenti della condotta, la strumentalità delle minacce rivolte al TO L. e alla AR e dell'aggressione al TO L. rispetto alla coazione dell'altrui volontà, nonché il fine ultimo perseguito con siffatta condotta intimidatrice di paralizzare ogni forma di tutela del diritto alle differenze retributive spettanti a AR VI nei confronti della ditta, di cui era contitolare la sorella del OL G.: e ciò, sia per l'ipotesi che il ricorso all'Ispettorato del lavoro (legittimamente minacciato dalle parti lese) potesse risultare immediatamente efficace sulla volontà della datrice di lavoro, sia anche per l'ipotesi che costituisse solo un mezzo prodromico all'esercizio dell'azione giudiziaria.
Ciò posto, ritiene il Collegio che è stato fatto buon governo della nonna incriminatrice. Invero la qualificazione come sussidiaria della figura criminosa prevista dall'art. 610 c.p. deve essere intesa nel senso che, in mancanza di elementi specificanti (rispetto alla semplice coartazione, con violenza o minaccia, dell'altrui volontà), vada configurato solo il delitto in questione;
quando, invece, il fatto di violenza o minaccia sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante di una fattispecie criminosa più complessa, opera il principio di specialità nell'ambito del concorso di norme penali. In particolare l'art. 629 c.p. ingloba completamente la fattispecie prevista dall'art. 610 c.p. allorché la medesima condotta ("chiunque, mediante violenza o minaccia, costringe taluno a fare omettere qualche cosa") aggiunge l'evento ulteriore di "procurare a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno", in quest'ultimo concetto, dovendosi comprendere anche la desistenza dall'esercizio attraverso la legittima tutela dei diritti e degli interessi una tempestiva azione giudiziaria (cfr. Cass. 20-6-1987, n. 1533). In particolare non è esatto quanto assume la difesa del OL G., secondo cui non ricorrerebbe l'elemento costitutivo dell'ingiustizia del profitto e non sarebbe neppure ravvisabile un nesso causale diretto tra violenza e vantaggio patrimoniale dei terzi, in materia questa stessa Sezione, in una fattispecie in cui la condotta intimidatrice risultava funzionale ad un vantaggio patrimoniale, seppure indiretto, dei soggetti agenti (sentenza 17 novembre 2005, n. 29563), ha affermato il principio che nel delitto di estorsione, l'elemento dell'ingiusto profitto si individua in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l'autore intenda conseguire e che non si collega ad un diritto o è perseguito con uno strumento antigiuridico (come nel caso di minacce, percosse o lesioni) o ancora con uno strumento legale, ma avente uno scopo tipico diverso (Cass. sez. li 17-11-2005, n. 29563, riv. 234963). Orbene la fattispecie all'esame si inquadra nell'alveo normativo di cui all'art. 629 c.p., nella forma del tentativo, dal momento che i Giudici del merito hanno accertato che le minacce nei confronti della AR e del TO L., nonché le percosse nei confronti di quest'ultimo non erano fini a se stesse, ma erano rivolte ad ottenere un vantaggio ingiusto, perché non corrispondente ad un diritto e che la condotta che si intendeva coattivamente impedire aveva una connotazione patrimoniale, essendo funzionale all'esercizio delle legittime pretese retributive della AR.
È appena il caso di aggiungere che l'ordinanza del Tribunale del riesame, cui fanno riferimento entrambi gli imputati, ha efficacia limitata al procedimento incidentale e non può, pertanto, pregiudicare la diversa qualificazione del fatto operata nella doppia decisione conforme. Neppure rileva la sentenza del Tribunale di Brindisi, emessa nel giudizio nei confronti di altri coimputati, giudicati separatamente (e non partecipi all'aggressione), abbia qualificato il medesimo fatto descritto nella seconda parte del capo A) come "un episodio di violenza privata, del quale non possono però rispondere gli odierni imputati, non essendovi prova che CC (giovanni) abbia agito su loro istigazione e non di propria iniziativa". Al riguardo - precisato che quest'ultima sentenza muove da una diversa ricostruzione del fatto storico (ritenendo che non fosse emerso che "le minacce di CC G., CO, LA e IS P. ... fossero strettamente collegate alle differenze retributive contestale") - è assorbente la considerazione che la norma di cui all'art. 649 c.p.p. pone il divieto di secondo giudizio nei confronti dell'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili, ma non vincola il giudice chiamato a rivalutare quel fatto in relazione alla posizione di altri soggetti imputati quali concorrenti nel medesimo reato. In definitiva il ricorso del OL G. è infondato e, di conseguenza, va rigettato.
3. Anche il ricorso dell'RR, per la prevalenza delle ragioni di infondatezza su quelle di inammissibilità, va rigettato. Sotto il profilo della violazione di legge e, segnatamente, per quanto attiene alla qualificazione giuridica di tentata estorsione, il ricorso non contiene, come già accennato, alcuno spunto di valutazione critica, limitandosi nella sostanza a richiamare la decisione in sede cautelare. È sufficiente, dunque, rinviare alle considerazioni sub 2.
Per il resto le censure svolte in chiave di illogicità risultano, in realtà, basate su mere deduzioni di fatto, alternative rispetto alle diverse valutazioni plausibilmente e del tutto coerentemente compiute dal Giudice del merito nell'ambito di scelte allo stesso riservate. In particolare, pur avendo formalmente denunciato illogicità della motivazione il ricorrente ha svolto una critica del logico apprezzamento delle prove fatto dai Giudici di merito, con argomenti apodittici e, comunque, strumentali ad una nuova valutazione delle prove stesse;
e ciò non è consentito in questa sede. Invero le dichiarazioni della parte offesa TO LU (denunciato per minacce) risultano valutate nel pieno rispetto delle garanzie previste dall'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 senza che sia configurabile alcuna "circolarltà" del riscontro con riguardo alle dichiarazioni della AR (assunte quale conferma del diverbio in azienda e dei successivi tentativi di "ricerca" del TO L., fatti cui la testimone è stata personalmente presente) e senza che sia neppure ipotizzabile alcuna ragione di inattendibilità dell'altro riscontro esterno, rappresentato dalla deposizione dell'ispettore Furone, il quale ha confermato il ruolo attivo, tra gli altri, anche dell'odierno ricorrente nell'aggressione ai danni del TO L.. A tacere del fatto che l'implausibilità della diversa ricostruzione della vicenda fornita (in termini peraltro neppure coincidenti) dagli imputati è stata evidenziata dal Tribunale anche in considerazione della natura delle lesioni reperiate al TO L.. Con specifico riferimento, poi, alla tentata estorsione i Giudici di appello, integrando la conforme decisione di primo grado, hanno posto in evidenza non solo la preordinazione dell'aggressione e la sua immediata correlazione con il diverbio in azienda, ma anche il chiaro concerto tra gli imputati (l'essere già, tutti, presenti sul posto al momento in cui il LA ZI conduceva il TO L.
all'incontro del OL G.; l'aver agito all'unisono, senza alcun ordine o preavviso) si da far risaltare in termini logici e congruenti ("non essendo minimamente ipotizzatile che il CC G. si sia avvalso di ignari passanti per un'azione di quel tipo") il pieno concorso di tutti i partecipanti all'aggressione e, tra essi, anche dell'attuale ricorrente ad entrambi i reati ascritti. La valutazione compiuta dei singoli e specifici elementi è valutazione di merito, come tale non censurabile in sede di legittimità perché sorretta da una motivazione congrua e logica. Al rigetto di entrambi i ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2208.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2008