Sentenza 19 maggio 2009
Massime • 1
La acquisizione probatoria delle dichiarazioni predibattimentali, che siano state oggetto di contestazioni in dibattimento, è determinata dall'apprezzamento di situazioni di compromissione della genuinità dell'esame, che non necessariamente deve ricollegarsi ad un fatto attribuibile all'imputato. (Fattispecie nella quale la compromissione della genuinità dell'esame testimoniale dibattimentale era attribuibile soltanto ad alcuni coimputati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/05/2009, n. 38230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38230 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 19/05/2009
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1464
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 36707/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI SA, n. a Catanzaro il 28/5/1977;
2) ZA SI, n. a Catanzaro il 14/11/1969;
3) NE SC, n. a Catanzaro il 13/6/1958;
4) NO VI, n. a Catanzaro il 25/9/1969;
5) AB UG, n. a Catanzaro il 18/7/1966;
avverso la sentenza del 28/2/2008 della Corte di AppeLO di Catanzaro;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO Fausto;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
sentito l'Avv. Viscomi Gregorio, per SI, EL e PA, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
sentito l'Avv. Chiodo Pietro, per OZ ed ZZ, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA
IMPUTAZIONI:
EL SA;
A) del reato p. e p. dall'art. art. 81 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, deteneva per uso non personale, al fine di spaccio ed effettivamente cedeva a De TI OR e FR AN un quantitativo non precisato di sostanza stupefacente del tipo "Eroina".
In Catanzaro in data 10/08/2002, con la recidiva generica, reiterata, infraquinquennale.
B) del reato p. e p. dagli art. 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, deteneva al fine di spaccio ed effettivamente cedeva a De TI OR e a IA IS un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo "Eroina" per l'importo di 50,00 Euro. In Catanzaro in data 18/08/2002, con la recidiva generica, reiterata, infraquinquennale.
C) del reato p. e p. dall'art. 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, con l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 lett.
G, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, deteneva al fine di spaccio ed effettivamente cedeva a De TI OR, nei pressi del Ser.T di Catanzaro, luogo deputato al trattamento delle tossicodipendenze, un quantitativo non precisato di sostanza stupefacente del tipo "Eroina" per l'importo di 55,00 Euro.
In Catanzaro in data 20/08/2002, con la recidiva generica, reiterata, infraquinquennale.
D) del reato p. e p. dagli art. 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, deteneva per uso non personale, al fine di spaccio ed effettivamente cedeva a De TI OR e a AN FO, un quantitativo non precisato di sostanza stupefacente del tipo "Eroina" del peso di gr. 0,820 per l'importo di Euro. 60,00. Con la recidiva generica, reiterata, infraquinquennale. In Catanzaro in data 09/09/2002, OZ SI. B) Del reato p. e p. dall'art. 81 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, con l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 lett.
G, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, deteneva per uso non personale, al fine di spaccio un quantitativo non precisato di sostanza stupefacente del tipo "Eroina" e successivamente cedeva a FR AN due dosi di sostanza stupefacente del tipo "Eroina" nei pressi del Ser.T di Catanzaro, luogo deputato al trattamento delle tossicodipendenze, per un importo imprecisato. Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale. In Catanzaro in data 23/08/2002, PA SC;
B) del reato p. e p. dall'art. 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, deteneva per uso non personale, un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo "Eroina" che cedeva a De TI OR. Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale.
In Catanzaro in data 08/09/2002.
ZZ UG del reato p. e p. dall'art. 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, deteneva per uso non personale, e cedeva un grammo di cocaina a VA LE e De TI OR dietro corrispettivo della somma di L. 150.000.
In Catanzaro il 30/07/2002.
SI VI;
A) del reato p. e p., dall'art. 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, deteneva per uso non personale, un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo "Eroina", che cedeva per un importo di 25,00 Euro a De TI OR e ad altra persona non meglio generalizzata, con la recidiva generica, reiterata, infraquinquennale.
In Catanzaro in data 11/09/202.
B) del reato p. e p. dall'art. 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, deteneva per uso non personale, un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo "Eroina", che cedeva per un importo di 25,00 Euro a De TI OR, con la recidiva generica, reiterata, infraquinquennale.
In Catanzaro in data 12/09/202.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 6/4/2006 il Tribunale di Catanzaro condannava EL SA ed altri per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per la cessione di sostanza stupefacente in varie circostanze a tale De TI OR ed altri tossicodipendenti (fatti acc. in Catanzaro dal luglio al settembre 2002). Le prove che avevano indotto alla condanna erano costituite dalle dichiarazioni del De TI e di altri testi, dalle intercettazioni ambientali sulla sua auto e dagli esiti delle indagini narrati dagli organi di P.G..
Il giudice irrogava agli imputati le seguenti pene: a EL SA anni 3 e mesi 6 di reclusione ed Euro 5.500,00 di multa;
a OZ SI anni 2 di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa;
a PA SC anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa;
a SI VI anni 2 di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa;
ad BR UG anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa.
2. Con sentenza del 28/2/2008 la Corte di AppeLO di Catanzaro confermava la sentenza di condanna.
Osservava la Corte, dopo avere risolto alcune questioni procedurali (riguardanti l'acquisizione agli atti delle relazioni di servizio;
l'acquisizione ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4, delle dichiarazioni rese nelle indagini dal De TI;
relativamente all'utilizzabilità di tali dichiarazioni ai sensi dell'art. 63 c.p.p.) che la responsabilità degli imputati emergeva dalle seguenti circostanze:
- per EL (capi A, B, C, D): dalle dichiarazioni accusatorie del De TI e di altra acquirente, IA IS;
nonché dalle conversazioni registrate in auto tra il De TI ed il FR Sabastiano, altro acquirente;
dalle dichiarazioni del verbalizzante (brig. FO) che aveva effettuato i pedinamenti e visto in una circostanza il EL avvicinarsi all'auto del De TI;
- per OZ (capo B): l'attività di cessione della droga dal OZ al FR era caduta sotto la percezione visiva del M.LO IA e pertanto era irrilevante che l'acquirente non avesse accusato lo spacciatore, peraltro il possesso della droga da parte del FR era stato riferito dal De TI;
- per PA (capo B): dalle dichiarazioni di accusa del De TI, riscontrate dalle intercettazioni a bordo della sua autovettura ove erano state captate conversazioni in cui si faceva riferimento a tale CO u PA" come venditore della sostanza (il M.LO IA ha confermato il soprannome e l'inserimento dell'imputato negli ambienti del traffico di droga);
dalla conversazione del De TI e tale AN FO che fanno riferimento alla sostanza acquistata dal PA, definendola di migliore qualità (circostanza confermata nel corso di un pedinamento in cui i due si portano sotto l'abitazione del PA);
- per BR (fatto del 30/7/02): dalle dichiarazioni del De TI che ebbe ad acquistare la sostanza dal "UG" (un grammo di cocaina), unitamente a AV LE;
inoltre dalle conversazioni intercettate in auto da in cui più volte si fa riferimento a tale "UG"; l'identificazione era certa, tenuto conto che il De TI, conformemente al vero, aveva riferito che il "UG" aveva a disposizione un'Alfa 75 grigia;
- per SI (capi A e B): dalle dichiarazioni del De TI che aveva riconosciuto fotograficamente il O" (soprannome del SI) come confermato dai verbalizzanti AB, IA e FO;
peraltro in una conversazione intercettata si sentiva il De TI fare riferimento a "N ..., "SI O".
3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati, deducendo:
3.1. per il EL: a) la violazione di legge processuale in ordine alla dichiarata utilizzabilità delle dichiarazioni del De TI, ai sensi dell'art. 500, comma 4, laddove non procedendosi per reati commessi in concorso, l'atto intimidatorio del teste commesso da uno degli imputati, non poteva riverberasi negativamente per tutti;
b) la violazione di legge per l'acquisizione agli atti delle relazioni di servizio che non costituivano atti irripetibili;
c) la inutilizzabilità delle dichiarazioni del De TI il quale fin dall'origine doveva acquisire la qualità di indagato con conseguente inutilizzabilità delle sue dichiarazioni erga omnes;
d) il difetto di motivazione in relazione alla omessa valutazione della inattendibilità del teste brig. FO, che non si vede come poteva avere svolto contemporaneamente il ruolo di ascolto delle intercettazioni e di pedinamento;
nonché alla omessa valutazione che l'imputato non era mai risultato presente ai coLOqui intercettati come "parlatore".
3.2. per il OZ: a) la violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva e cioè l'acquisizione agli atti delle riprese videofilmate realizzate dal M.LO IA e basandosi la condanna solo sulla deposizione del verbalizzante;
b) la omessa motivazione sulla rilevanza della mancata chiamata in correità dei testi FR e De TI sulla predetta attività di spaccio;
c) il difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche;
3.3. per l'ZZ: a) la omessa motivazione sulla rilevanza dell'errore del De TI circa il luogo di soggiorno obbligato dell'ZZ; b) il difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche;
3.4. per il PA: a) la violazione di legge processuale in relazione alla acquisizione al fascicolo del dibattimento delle annotazioni di servizio della P.G.; b) il difetto di motivazione circa la identificazione dell'imputato, laddove nella sentenza il riferimento al "PA" appare come un soprannome e non come identificazione del cognome deLO spacciatore;
inoltre quanto alla circostanza che l'auto del De TI si era fermata sotto l'abitazione del PA, essa non aveva valore indiziante in quanto nessuno era sceso dall'auto;
3.5. per il SI: a) la violazione di legge processuale in ordine alla dichiarata utilizzabilità delle dichiarazioni del De TI, ai sensi dell'art. 500, comma 4, laddove non procedendosi per reati commessi in concorso, l'atto intimidatorio del teste commesso da uno degli imputati, non poteva riverberasi negativamente per tutti;
b) il difetto di motivazione in ordine alla sicura identificazione del O" come l'attuale imputato;
c) il difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena non nel minimo.
4. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
4.1. Appare opportuno analizzare in primo luogo le censure di natura processuale formulate.
Quanto alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal De TI nel corso delle indagini preliminari, ed acquisite dal Tribunale al fascicolo per il dibattimento nell'udienza dei 8/11/2005, ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4, il giudice di merito ha motivato il proprio provvedimento ricordando il comportamento tenuto dal De TI alle udienze del 18/5/2004 e 10/5/2005, aLOrquando il suo esame fu connotato da assoluta reticenza, giustificata da confusione mentale dovuta all'assunzione di psicofarmaci. Nel corso della deposizione, però aveva ammesso di essere stato "avvicinato" (ma non minacciato) da alcuni degli imputati, risentiti delle sue dichiarazioni accusatorie. Tale affermazione ha correttamente indotto il Tribunale a ritenere essere stata vulnerata la libertà di autodeterminazione del testimone, sì da indurlo alla reticenza. Ciò ha giustificato l'utilizzo dell'istituto di cui al cit. art. 500, comma 4.
Tale disposizione mira a garantire il valore della integrità della prova, che ha trovato più volte riconoscimento costituzionale (cfr. c. Cost., ord. 418/2004) e risponde a criteri di ragionevolezza, laddove l'attentato alla prova costituisce indizio della sua effettiva attendibilità.
Ciò detto, va premessa la correttezza della scelta operata dal Tribunale ed avallata dalla Corte di AppeLO, infatti questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che "In tema di testimonianza, il procedimento incidentale diretto ad accertare gli elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di non deporre o di deporre il falso, deve fondarsi su parametri di ragionevolezza e di persuasività, nel cui ambito può assumere rilievo qualunque elemento sintomatico della intimidazione subita dal teste, purché sia connotato da precisione, obiettività e significatività, secondo uno "standard" probatorio che non può essere rappresentato dal semplice sospetto, ma neppure da una prova "al di là di ogni ragionevole dubbio", richiesta soltanto per il giudizio di condanna" (Cas. 6^, 27042/08, Morabito). Nel caso di specie il giudice del merito ha fatto buon governo dell'esposto principio, valutando le dichiarazioni deLO stesso teste che ha riferito di essere stato "avvicinato" e le conseguenze di tale fatto, costituite dalla palese reticenza manifestata durante i suoi due esami.
Ciò premesso, nei motivi di ricorso del EL e del SI viene censurato l'utilizzo probatorio generalizzato delle dichiarazioni rese dal De TI nelle indagini, dovendo invece essere la loro valenza probatoria limitata alle posizioni dei soli imputati che avevano esercitato pressioni e minacce sul teste affinché non deponesse o dichiarasse il falso. La censura è infondata.
Invero la disposizione richiamata non ha una natura sanzionatoria che si riverbera sull'imputato che ha posto in essere l'attentato alla prova, ma mira a garantire in modo oggettivo l'integrità deLO strumento probatorio. Ciò trova conferma nella giurisprudenza di questa Corte che prevede la legittimità del ricorso all'istituto della "contestazione acquisitiva" anche se la situazione che ha compromesso la genuinità della prova non è addebitabile all'imputato (Al fine di poter valutare, come prova dei fatti in esse affermati, le dichiarazioni acquisite a seguito delle contestazioni - aLOrquando risultino situazioni che hanno compromesso la genuinità dell'esame testimoniale - non è richiesto che tale compromissione derivi necessariamente da un fatto attribuibile all'imputato:
qualunque situazione, desumibile persino dalle stesse modalità della disposizione, può essere liberamente apprezzata dal giudice che è soltanto tenuto ad esternare il suo convincimento con motivazione esente da vizi logici" - Cass. 1^, 8542/93, Mezzapelle -). Ne consegue, nel caso de quo, che una volta acquisite al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni del De TI, esse correttamente sono state ritenute utilizzabili nei confronti di tutti gli imputati.
4.2. In ordine al motivo di censura (EL) relativo alla inutilizzabilità delle dichiarazioni del De TI, per essere state le stese acquisite in violazione dell'art. 63 c.p.p. ("dichiarazioni indizianti"), esso è manifestamente infondato. Infatti il teste non risulta avere mai acquisito la qualità di indagato o imputato degli stessi reati per cui si procede o per reati connessi.
Inoltre, come più volte ribadito da questa Corte, "La sanzione delineata all'art. 63 c.p.p., comma 2, secondo il quale sono inutilizzabili erga omnes le dichiarazioni rese senza le garanzie difensive da un soggetto che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, opera solo nei casi in cui a carico di costui sussistano indizi in ordine alla sua responsabilità penale per un determinato fatto. Ne consegue che tale disciplina è inapplicabile alle dichiarazioni rese da soggetti tossicodipendenti cessionari di sostanze stupefacenti, non essendo prospettabile a loro carico alcun elemento di responsabilità penale, ma solo profili di responsabilità amministrativa D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art.75 " (ex plurimis, Cass. 4^, 9310/05, Garuccio).
4.3. In merito al lamentato inserimento delle relazioni di servizio nel fascicolo per il dibattimento (EL, PA), su tale doglianza ha già risposto puntualmente la Corte di merito, la quale ha ricordato la pronuncia delle Sez. Unite della Cassazione le quali hanno affermato che "Non è atto irripetibile, e come tale non può essere acquisita al fascicolo per il dibattimento senza il consenso delle parti, la relazione di servizio che contenga soltanto la descrizione delle attività di indagine, esauritesi con la loro esecuzione e suscettibili di essere descritte in dibattimento, nel contraddicono delle parti, senza la perdita di alcuna informazione probatoria, per non essere modificabili con il decorso del tempo luoghi, persone o cose rappresentati" (Cass. ss.uu., 41281/06, Greco).
Ha osservato però la Corte che nel processo erano state assunte le dichiarazioni dei verbalizzanti (i Carabinieri FO Nicola, IA giovanni e AB Filippo), i quali avevano deposto sugli appostamenti, i rilievi e le osservazioni effettuate, tanto che la sentenza di merito risultava essere motivata sulla base di tali deposizioni e non di atti scritti. Ciò premesso va ricordato che è insegnamento di questa Corte che "In sede di legittimità, aLOrché con il ricorso per cassazione sia eccepita l'illegale assunzione di una prova, è consentito procedere alla cosiddetta prova di resistenza, ossia valutare se tali elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, mediante il controLO della struttura della motivazione, al fine di stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa, anche senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute di per sè sufficienti a giustificare l'identico convincimento" (ex plurimis, Cass. 6^, 10094/05, Ricco;
Cass. 5^, 37694/08, Rizzo). Alla luce di quanto detto, la censura formulata deve essere dichiarata infondata, in quanto il tessuto motivazionale della sentenza impugnata si regge su dichiarazioni testimoniali ed altre prove e non sulle relazioni di servizio.
4.4. La difesa dell'imputato OZ ha lamentato la mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dalle riprese filmate effettuate dalla P.G., così fondandosi la condanna solo su prove testimoniali.
Il motivo di censura è infondato.
Infatti agli atti del processo è allegato un plico contenente 15 videocassette contenenti le riprese filmate effettuate dai Carabinieri. Pertanto tale documento era a disposizione delle parti che ne avrebbero potuto in ogni momento prenderne visione ed estrarre copia.
Doveva essere cura della parte visionare i filmanti ed eventualmente contestare, durante l'esame testimoniale, le dichiarazioni dei verbalizzanti.
Il OZ, invece, ha lamentato un'infondata mancanza di allegazione agli atti delle videocassette, peraltro non indicando la valenza specifica, per fini difensivi, del contenuto dei filmati.
4.5. In ordine alle censure di difetto di motivazione, avanzate dall'imputato EL circa la inattendibilità del brig. FO e la sottovalutazione della circostanza che il EL non risultava direttamente coinvolto nelle intercettazioni, va evidenziato che il giudice di merito, con coerente ed esaustiva motivazione, ha ricordato le dichiarazioni di accusa del De TI contro l'imputato, riscontrate dalla deposizione del birg. FO, che personalmente ha visto i contatti tra il EL con il De TI ed il FR;
nonché le dichiarazioni di IA IS che anch'essa ha dichiarato di avere acquistato stupefacente dall'imputato. A fronte di tale ricostruzione dei fatti, le censure espresse dalla difesa esprimono solo un dissenso generico rispetto ad una ricostruzione del fatto che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica iLOgicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.
4.6. In relazione alle censure di difetto di motivazione avanzate dall'imputato OZ, che ha lamentato la condanna pur in assenza di dichiarazioni di accusa dell'acquirente FR, va evidenziato che la Corte distrettuale ha motivato la condanna sulla base delle dichiarazioni dei verbalizzanti sotto la cui percezione visiva è caduta l'attività di cessione della droga;
peraltro lo stesso De TI, all'udienza del 23/8/2002 aveva ricordato che OZ era in possesso di numerose dosi di eroina che aveva mostrato a lui ed al FR.
Le doglianze difensive, pertanto, mirano ad ottenere una diversa lettura del merito del processo, inammissibile in questa sede, a fronte di una motivazione che non presenta vizi di manifesta iLOgicità.
Quanto alla doglianza relativa al trattamento sanzionatorio ed al diniego della concessione delle attenuanti generiche, la Corte distrettuale, nel determinare la pena e rigettare la richiesta delle attenuanti, ha valutato negativamente la circostanza che l'imputato è gravato dalla recidiva reiterata e specifica. Orbene, la statuizione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche costituisce un tipico giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso de quo, da motivazione esente da errori logiCO-giuridiCi (Cass. 5^, 6771/81, imp. Brunelli, rv. 149699).
4.7. In relazione ai motivi di ricorso dell'ZZ, la Corte di merito ha ricordato che a carico dell'imputato gravavano le dichiarazioni di accusa del De TI, il quale aveva riconosciuto in foto il "UG" ed aveva indicato come ulteriore elemento di identificazione, che questi era solito utilizzare per i suoi spostamenti un'auto Alfa 75 grigia, veicolo che effettivamente è risultato nella disponibilità dell'imputato. Inoltre dalle intercettazioni risultava che uno dei fornitori di droga era tale "UG".
A fronte di ciò, la Corte ha ritenuto ininfluente la imprecisione relativa all'errata indicazione da parte del De TI del luogo in cui l'ZZ si trovava in obbligo di soggiorno. Orbene le censure difensive appaiono in questa sede inammissibili, tenuto conto che invitano ad una rilettura degli atti nel merito, inammissibile in questa sede a fronte di una motivazione che non presenta vizi di manifesta iLOgicità. Quanto alla censura relativa al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche, si richiama quanto esposto in relazione alla posizione del OZ, tenuto conto che il giudice di merito ha evidenziato che anche l'ZZ è gravato da plurimi e gravi precedenti penali (rapina, estorsione ed altro).
4.8. In ordine ai motivi di ricorso del PA attinenti al difetto di motivazione della sentenza di condanna, anche i tal caso la Corte di merito ha richiamato le dichiarazioni di accusa del De TI, riscontrate delle intercettazioni effettuate sulla sua auto, in cui più vote fa riferimento ad uno spacciatore indicato come CO", "PA", CO il PA". Sul punto ha deposto il M.LO IA il quale ha dichiarato che l'imputato negli ambienti della droga è conosciuto come CO u PA". Il verbalizzante ha anche ricordato che in una circostanza il De TI si era recato sotto l'abitazione dell'imputato, ciò a conferma della sua sicura identificazione.
Anche in tal caso, pertanto, il ricorrente propone censure di fatto avverso la motivazione di una sentenza che non manifesta palesi vizi logici, li ricorso è pertanto sul punto, inammissibile.
4.9. In ordine alla posizione del SI, l'imputato in primo luogo lamenta il difetto di motivazione della sentenza in relazione alla sua identificazione come O".
Orbene, la Corte di AppeLO ha ricordato che la circostanza che l'imputato abbia il soprannome O" è stata ribadito da tutti i verbalizzanti escussi. Inoltre il De TI, suo accusatore, in una intercettazione, esplicitamente parla di "N SI". Pertanto anche in tale caso in motivi di ricorso si risolvono in non ammissibili censure di merito a fronte di una coerente e non iLOgica motivazione della sentenza.
In relazione alla censura relativa al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche, la Corte di merito ha ricordato i plurimi precedenti penali gravanti sul SI per furto, estorsione, ricettazione, evasione ed altro, desumendone un quadro di particolare pericolosità dell'imputato, che non consentiva di concedere le attenuanti generiche ed il minimo della pena. Come già detto, la statuizione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche costituisce un tipico giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso de quo, da motivazione esente da errori logico-giuridici. Consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2009