Articolo 430 bis del Codice di procedura penale
Articolo 430Articolo 503
Versione
2 gennaio 2000
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Versione
16 giugno 2023
Art. 430-bis.
(( (Divieto di assumere informazioni).
1. E' vietato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al difensore assumere informazioni dalla persona ammessa ai sensi dell'articolo 507 o indicata nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell'articolo 422, comma 2, ovvero nella lista prevista dall'articolo 468 e presentata dalle altre parti processuali. Le informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili.
2. Il divieto di cui al comma 1 cessa dopo l'assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo)).
Entrata in vigore il 16 giugno 2023
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