Sentenza 22 marzo 2011
Massime • 1
La circostanza aggravante speciale di cui all'art. 644, comma quinto, n. 4, cod. pen. è configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette, a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto dietro la promessa o dazione di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con le predette attività. (Fattispecie nella quale il soggetto passivo esercitava attività d'impresa, ma il finanziamento ricevuto era stato impiegato per l'acquisto di un immobile non direttamente impiegato nella predetta attività).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2011, n. 25328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25328 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA PI Antonio - Presidente - del 22/03/2011
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 900
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere - N. 38302/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL OR ER n. a Nusco (AV) il 20.7.1941;
avverso la sentenza n. 8832/08 della 1 Sezione Penale della Corte d'Appello di Roma 17.12.2008;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Dott.ssa Giovanna VERGA;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. Gabriele MAZZOTTA, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
osserva:
MOTIVI ELLA DECISIONE
Con sentenza in data 17.12.2008 la Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Velletri che in data 30.11.2006 aveva condannato EL OR ER per il reato di usura in danno di PE NO e PE PI, reato commesso dal novembre 1997 sino all'8 giugno 1998 concesse le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata aggravante e alla recidiva. Riteneva la Corte Territoriale sussistente l'aggravante contestata ai sensi dell'art. 644 c.p., comma 5, n. 4, affermando che ciò che rileva, ai fini della sua configurabilità, è il fatto che la parte lesa, nel momento in cui subisce la condotta usuraria, svolga attività imprenditoriale a nulla rilevando che il finanziamento non sia direttamente impiegato nell'attività economica, dato che la ratio dell'aggravante è quella di evitare che l'usura condizioni chi svolga attività di impresa.
Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo l'insussistenza dell'aggravante contestata considerato che il finanziamento non aveva alcuna attinenza con l'attività imprenditoriale, ma riguardava l'acquisto di un immobile. Contesta il ricorrente l'interpretazione data dal giudice del merito. Lamenta altresì l'insussistenza del reato.
Il ricorso è manifestamente infondato con riguardo alla doglianza in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n.
4. Tale comma prevede un aggravamento della pena se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale.
Tale forma di tutela privilegiata (già presente nell'art. 644 bis c.p. abrogato) riguarda soggetti che ricorrono con frequenza al credito e offrono alla criminalità usuraria più diretta infiltrazione in attività economiche lecite. In altri termini la norma mira a tutelare in maniera particolare categorie più esposte con la conseguenza che l'aggravante scatta per il fatto stesso che la parte offesa esercita attività imprenditoriale, professionale o artigianale. Una diversa interpretazione rischierebbe di svalutare le esigenze, sottese alla norma, di protezione di categorie maggiormente esposte al rischio di usura.
Con riguardo ai restanti motivi deve osservarsi che il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito anche dopo la Novella. La modifica normativa dell'art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 ha lasciato infatti inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito.
Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro nella nuova disciplina, è e resta giudice della motivazione. Nel caso di specie va anche ricordato che ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamele travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. Sez. 4 n. 19710/2009 Rv 243636;
Cass. Sez. 1 n. 24667/07; Cass. Sez. 2 n. 5223/2007 rv. 236130). Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione della sentenza di primo grado. Aderendo a tali principi deve perciò affermarsi che la sentenza impugnata supera il vaglio di legittimità. Il ricorrente infatti attraverso lo schermo del travisamento chiede una rivalutazione complessiva delle prove non consentita in questa fase di legittimità Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011