Sentenza 5 marzo 2004
Massime • 2
In tema di testimonianza indiretta, qualora la persona alla quale il testimone ha fatto riferimento sia stata chiamata a deporre e abbia escluso la veridicità di quanto riferito dal teste "de relato", il giudice può riconoscere attendibilità all'una o all'altra deposizione in base al principio generale del libero convincimento, non essendo stata posta dal legislatore una gerarchia tra i detti mezzi di prova.(La Corte ha precisato che , attesa la identità di "ratio" con le regole imposte per la valutazione del chiamante in correità, sono applicabili alla testimonianza indiretta i principi stabiliti dall'art. 192 comma terzo cod. proc. pen.).
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione dell'art. 129, comma secondo cod. proc. pen. per avere il giudice del merito dichiarato estinto il reato, sul presupposto di una motivazione manifestamente illogica quanto al ritenuto raggiungimento della prova di responsabilità. (In motivazione la Corte ha precisato che il rinvio al giudice del merito per il rilevato difetto di motivazione, tendente alla assoluzione ex art. 530 comma secondo cod. proc. pen., sarebbe incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione, su di essa incombente, oltre che incompatibile con il principio in base al quale, in presenza di causa estintiva del reato, la prova incompleta in ordine alla responsabilità dell'imputato non viene equiparata alla mancanza di prova e prevale la formula di proscioglimento per la causa di estinzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2004, n. 26027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26027 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 05/03/2004
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 385
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 15069/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UL AR;
avverso la sentenza 20 maggio 2002 della Corte di appello di Perugia;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. VENEZIANO US, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, avv. Bruno Assumma;
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza 18 marzo 2000 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, in esito a giudizio abbreviato, affermava la penale responsabilità di UL AR in ordine a due fatti di corruzione propria, uniti dal vincolo della continuazione, condannandolo alle pene ritenute di giustizia. Più in particolare, il UL veniva ritenuto responsabile di aver donato al magistrato PP RD un immobile sito nel centro di Roma del valore reale di circa lire 740 milioni, intestato ad una società di capitali costituita e messa a disposizione del RD dallo stesso imputato e dal di lui fratello UL ON;
di avere corrisposto, sempre al RD, la somma di lire 10 milioni per l'emissione di due decreti ingiuntivi richiesti dalla SIC s.p.a. nei confronti della FINCOM s.p.a., e per il suo successivo intervento - direttamente o per interposta persona - presso il Presidente di Sezione dott. Pietro D'VI, che induceva ad accogliere un'istanza di anticipazione di udienza collegiale e a sostituire se stesso al giudice relatore nella causa di opposizione ad uno dei detti decreti, così da provocare un esito del procedimento più rapido e più favorevole alla SIC. Il tutto per compiere atti contrari ai doveri di magistrato consistiti nel porre a disposizione dei corruttori e delle persone per le quali essi agivano la propria posizione, le proprie relazioni e la propria influenza negli ambienti giudiziaria in violazione dei doveri di indipendenza, probità, fedeltà propri degli appartenenti all'ordine giudiziario, al fine di procurare il favorevole esito di procedimenti;
più in specificamente, per procurare un esito favorevole della causa civile n. 10300/86, del valore di oltre 22 miliardi di lire (o, quanto meno, per dilatare al massimo i tempi dell'istruttoria), procedimento cui ON e AR UL erano interessati quali amministratori di fatto della DUEPPI s.r.l., e al fine di emettere due decreti ingiuntivi, uno dei quali provvisoriamente esecutivo, in favore della SIC s.p.a., amministrata di fatto dall'DI, nei confronti della FINCOM s.p.a. e di procurare il favore della SIC nelle controversie civili conseguenti agli atti di opposizione e comunque di indirizzare le decisioni giurisdizionali cui i corruttori erano interessati, ovvero di consentire loro, all'occorrenza, di dare dimostrazione a terzi dell'amicizia e della disponibilità del RD (per permettere, cioè, al NI di comprovare una simile realtà a LE Galasso).
A seguito di impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Perugia, con sentenza 20 maggio 2002, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ritenute le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulla residua circostanza aggravante, dichiarava non doversi procedere nei confronti del UL per essere i reati a lui ascritti estinti per prescrizione.
2. Questi gli argomenti adottati dalla Corte territoriale rilevanti in rapporto alle censure che - come si vedrà tra poco - sono state rivolte alla decisione denunciata da parte del UL. a) andava disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale perché le fattispecie criminose contestate (e cioè l'aver corrisposto al RD, in concorso con US DI, la somma di lire 10 milioni, quale prezzo illecito per l'emissione di due decreti ingiuntivi in favore della SIC a carico della FINCOM e per l'intervento presso il Presidente D'VI al fine di indurlo ad anticipare l'udienza collegiale nella causa di opposizione;
di aver donato al RD, in concorso con il fratello ON, un immobile per compiere gli atti contrari ai doveri di ufficio sopra indicati) perché le attività criminose risultano inequivocabilmente connesse allo svolgimento delle funzioni giurisdizionali presso il Tribunale di Roma da parte del RD;
attività, dunque, poste in essere quando il magistrato era ancora in servizio presso il detto Tribunale;
b) la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione in forza della riconosciuta prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti postula un accertamento incidentale sulla responsabilità penale;
c) quanto alla corruzione posta in essere nell'interesse dell'DI, si osserva che la principale fonte di prova è rappresentata dalle dichiarazioni di LO CH, secondo il quale: egli era creditore dell'DI, dominus, della SIC che aveva ceduto al dichiarante il credito della medesima verso la FINCOM che costituiva oggetto di accertamento giudiziale nella causa radicata davanti al Tribunale di Roma;
l'DI riferì al CH di aver versato al RD, tramite AR UL, lire 10 milioni, al fine di ottenere la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo conseguito dalla SIC nei confronti della FINCOM nella causa di opposizione promossa da quest'ultima; l'DI chiarì che la somma fu consegnata personalmente da AR UL presso l'ufficio del giudice, precisando che la provvisoria esecuzione non fu concessa. Restano, però, le dichiarazioni dell'DI che, dopo aver negato di aver riferito al CH fatti del genere descritto da quest'ultimo, ha precisato: di conoscere il CH e di avere avuto con lui rapporti di natura economica;
di conoscere il UL AR, col quale condivideva l'ufficio in via Gesù; di essere stato al momento dei fatti socio della SIC con la quota del 33%, aggiungendo che la società fu successivamente ceduta ma che il credito oggetto della controversia con la FINCOM non fu ricompreso nella cessione;
il fatto che AR UL detenesse i documenti della causa SIC-FINCOM doveva collegarsi ad un intervento dello stesso UL, il quale l'aveva improvvisamente allontanato dall'ufficio e si era impadronito dei documenti dell'DI; il UL, a sua volta, aveva affermato: di avere un rapporto di amicizia con l'DI; di avere detenuto la documentazione concernente il procedimento SIC-FINCOM perché l'DI gli chiedeva consigli professionali su tale controversia;
di conoscere il RD dagli anni ottanta, di averlo frequentato, ma di non avere mai avuto con lui rapporti di affari. d) La Corte argomenta ancora che dalle dichiarazioni del IA scaturisce una testimonianza indiretta circa l'effettuazione, ad opera dell'DI di una chiamata di correo da parte del UL: il fatto che il contenuto della testimonianza indiretta sia stato smentito dalla fonte (DI, UL) deporrebbe comunque "nel senso della maggiore attendibilità della prima"; queste le ragioni: il IA è più attendibile per la sua qualità di testimone ed è, per giunta, attendibile quasi per definizione per la veridicità del contenuto di altre dichiarazioni rese con riferimento ai rapporti societari tra il RD, il AR UL e ON RI;
le dichiarazioni del IA sarebbero ancor più designanti della chiamata di correo nei confronti del UL;
decisamente rilevante sarebbe, poi, il rinvenimento presso l'abitazione di AR UL, di documentazione concernente la controversia tra SIC e FINCOM: una disponibilità - afferma la Corte - che costituisce "decisivo riscontro" delle dichiarazioni del IA, considerato che il UL è soggetto assolutamente estraneo alla controversia in esame;
l'attendibilità della testimonianza indiretta del IA sarebbe, ancora, comprovata da ulteriori elementi di riscontro ricavabili dai rapporti di conoscenza e di frequentazione tra il RD ed il UL, da un lato, e tra l'DI ed il UL, dall'altro lato. Non mancandosi, peraltro, di argomentare circa il contrasto tra le dichiarazioni del IA e quelle del EI, imputato in reato connesso, il quale ha riferito essergli stata fornita dallo stesso IA una versione secondo cui la corruzione del RD tramite il UL sarebbe ascrivibile alla FINCOM, controparte dell'DI; un ricordo che - secondo la sentenza impugnata - sarebbe peraltro errato;
in ogni caso, nulla inficerebbe l'attendibilità del IA, non solo perché la qualità di testimone di quest' ultimo (il EI è indagato) rende verosimile il suo narrato, ma anche perché appare "più attendibile l'ipotesi che la corruzione del RD sia opera dell'DI piuttosto che dei responsabili della Fincom s.p.a.". Relativamente, poi, alla ricorrenza di una fattispecie di corruzione propria, rileva la Corte: che il RD emise il 4 febbraio 1988 la prima ingiunzione a favore della SIC per la somma di lire 285.400.000; il successivo 13 aprile 1988 la seconda ingiunzione, provvisoriamente esecutiva, per lire 263.000.000; l'anticipazione dell'udienza collegiale venne disposta dal Presidente D'VI il 15 aprile 1989, in accoglimento di un'istanza della SIC del 12 aprile 1989, mentre analoga istanza era stata rigettata il precedente 13 marzo, con ciò ponendo in luce una vera e propria anomalia, da ritenere il frutto dell'opera di persuasione svolta dal RD nei confronti del D'VI. Il fatto, poi, che la provvisoria esecuzione (alla base della dazione dei dieci milioni) fosse stata concessa da un giudice istruttore diverso dal RD non avrebbe rilievo, in quanto per la realizzazione del reato di cui all'art. 319 c.p. non è necessario l'effettivo compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio, essendo sufficiente la ricezione della somma per il compimento di un atto di tal genere. e) circa la corruzione incentrata sulla donazione dell'immobile si osserva: che il 7 maggio 1987 tale IA IO sottoscriveva il contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto l'immobile;
che il 18 maggio 1988 veniva costituita, davanti al notaio Cerini, la ERICA s.r.l. da parte di due soci: un pensionato, DO ME, ed uno studente, Carlo ER;
che il 6 luglio 1988 le quote sociali della ERICA venivano acquistate da ON RI e dal figlio US, nominato amministratore unico della società; che il 25 luglio 1988 la Immobiliare SNIA alienava alla ERICA rappresentata da ON RI, procuratore speciale dell'amministratore unico US RI, l'immobile al prezzo di lire 350.000.000; che il 17 febbraio 1989 presso il notaio Cerini veniva costituita la SAGEA s.r.l. tra ST IZ e ND SC, dipendenti dello studio notarile Cerini;
che il 10 maggio 1989 ON e US RI acquistavano le quote della SAGEA, di cui ON diveniva amministratore unico;
che il 30 maggio 1989 gli RI cedevano le loro quote della SAGEA s.r.l. a NC NO, agente immobiliare e figlia di un amico del RD, nonché alla moglie ed ai figli di PP RD;
che il 12 marzo 1990 la ERICA, rappresentata dall'amministratore unico US RI, alienava l'immobile alla SAGEA, rappresentata dall'amministratore unico ON RI, per il prezzo di lire 350.000.000; che, dalle dichiarazioni del notaio era emerso che: ON RI gli fu presentato da AR UL che gli riferì "che lo stesso UL AR, RD PP e RI ON si conoscevano tra loro"; la costituzione sia della ERICA sia della SAGEA venne promossa, presso il suo studio, da ON UL;
l'intestazione delle quote di entrambe le società ad ON RI ed al figlio US avvenne su iniziativa di ON UL che sostenne anche le spese per la costituzione della Erica, mentre quelle relative alla Sagea furono sostenute dal RD;
circa le dichiarazioni del RD, si segnala che costui avrebbe consigliato a NC NO ed a AR UL di avvalersi di ON RI quale prestanome della società; IA IO avrebbe inoltre sostenuto che la provvista necessaria per il pagamento dell'immobile, pari a lire 300 milioni, in occasione della cessione di tale immobile alla Erica, fu fornita in contanti dal RD. Dagli elementi indicati - afferma la Corte - risulta, dunque, che l'intera operazione fu preordinata all'acquisizione dell'immobile da parte del RD, con la fondamentale partecipazione di ON UL che fornì al RD il danaro necessario per l'operazione; un dato risultante: dal fatto sia che ON UL è l'artefice di tutta l'operazione societaria che condusse all'acquisizione del bene nella giuridica disponibilità della famiglia RD;
sia che l'immobile, in occasione del pagamento del prezzo all'iniziale proprietaria, Immobiliare SNIA, venne intestato alla ERICA controllata di fatto dal UL. Conclusivamente, l'accordo criminoso tra ON UL ed il RD prevedeva: a) la dazione del danaro al RD al fine di effettuare il pagamento del prezzo per l'acquisto dell'immobile tra SNIA ed ERICA;
b) l'intestazione dell'immobile a una società controllata dai fratelli UL;
c) il successivo trasferimento dell'immobile ad una società facente capo al RD mediante la diretta partecipazione societaria dei componenti del suo nucleo familiare;
d) il perfezionamento dell'accordo criminoso sarebbe avvenuto nel periodo in cui il RD esercitava le funzioni di giudice del Tribunale di Roma;
e) nessun dubbio quanto alla natura di atto contrario ai doveri dei doveri di ufficio e quanto alla partecipazione al fatto dell'attuale ricorrente derivante: dalla comunanza di interessi col fratello ON nella causa civile intentata dalla DUEPPI;
dalla qualità di uomo di fiducia del UL dell'ON RI;
dalla pregressa corruzione con il RD.
2. Ha proposto ricorso il UL articolando una variegata serie di motivi.
a) si insiste, anzi tutto, sulla eccezione di incompetenza territoriale, peraltro già scrutinata per i medesimi fatti in relazione alla posizione - perfettamente identica - del fratello ON.
b) Si deduce, poi, violazione dell'art. 195 c.p.p. in relazione al ruolo assegnato alla deposizione del CH, nonostante le dichiarazioni di riferimento siano di contenuto del tutto contrastante in quanto il teste diretto, vale a dire US DI, ha negato di aver riferito al AR quanto affermato da quest'ultimo. Si cita, fra le tante, Sez. 1^, 4 giugno 1996, Scarriglia, secondo cui il giudice, una volta acquisita la deposizione della persona alla quale ha fatto richiamo il testimone de relato, qualora la stessa abbia escluso quanto riferito da quest'ultimo, non può più, ai sensi dell'art. 195 c.p.p., effettuare una valutazione comparativa tra le due deposizioni, come di norma avviene in presenza di testimonianze tra loro in contrasto, dando attendibilità a quella de relato e non a quella della persona cui è stato fatto riferimento ma deve procedere a valutazione probatoria, secondo i canoni generali, solo di quest' ultima deposizione, rimanendo l'altra, indiretta, un mero elemento indiziario privo di credibile riscontro. Il fatto, poi, che l'DI abbia assunto la veste non di testimone ma di imputato in reato connesso, non vale a sanare il vizio ora dedotto. E ciò perché la ratio a base dell'art. 195 c.p.p. è identica a quella dell'art. 192, 3 comma, dello stesso codice;
con la conseguenza che - in caso di contrasto tra dichiarazioni riferite e dichiarazioni di riferimento - andrebbe sempre e comunque applicabile tale disposizione.
c) Si deduce, poi, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto attendibili le dichiarazioni del IA sulla base di elementi tipologicamente congetturali;
sempre nell'ottica per la quale la dichiarazione de relato, non confermata dalla fonte richiamata, deve essere valutata a norma dell'art. 192, comma 3, c.p.p.; senza che possa assumere rilievo la circostanza valorizzata dal giudice a quo - del rinvenimento della documentazione presso l'abitazione del UL;
mentre non viene assolutamente chiarito perché il possesso di tale documentazione avrebbe dovuto costituire un elemento necessario ai fini della corruzione. In più, il IA sarebbe soggetto direttamente interessato all'esito del procedimento SIC-FINCOM nella sua qualità di cessionario del credito vantato dall'DI nei confronti della FINCOM. d) Ancora, mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa il concorso del ricorrente nel reato di corruzione legato all'acquisizione da parte del dott. RD dell'immobile di via Piemonte. Si segnala, più in particolare: che, secondo la Corte, il RD acquistò l'immobile con denaro proprio e che i "passaggi" societari dell'immobile furono predisposti per consentire l'acquisto della proprietà dell'immobile stesso;
l'illogicità delle argomentazioni concernenti il ruolo di ON UL ed il pagamento in contanti effettuato dal RD con denaro fornitogli da quest'ultimo. Argomentazioni, tutte, incoerenti, restando incomprensibile il perché ON UL, oltre a mettere a disposizione del RD la somma necessaria per acquistare l'immobile, gli avesse anche dato la possibilità di accedere ad una società di sua pertinenza. Infine, il ruolo dell'attuale ricorrente nella complessiva vicenda viene affermata in modo davvero congetturale "quanto meno sotto forma di adesione all'accordo criminoso" e sulla base di asserzioni che non sono in grado di coinvolgere nella vicenda AR UL.
e) Infine, manifesta illogicità della motivazione quanto alle anomalie del procedimento promosso dalla DUEPPI, erronea applicazione dell'art. 319 c.p. nei fatti relativi al procedimento SIC-FINCOM, nonché omessa motivazione circa la supposta corruzione ambientale.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Va, anzi tutto, disattesa - per l'ostacolo derivante dal precetto di cui all'art. 606, comma 3, c.p.p. - coinvolgendo questioni di fatto già ampiamente esaminate dalla Corte territoriale, l'eccezione di incompetenza riproposta in questa sede. Il giudice a quo, secondo un modello non ulteriormente scrutinabile nel giudizio di legittimità, ha precisato, con motivazione assolutamente rigorosa, che l'accordo corruttivo risale ad un periodo di tempo in cui il verde svolgeva ancora la sua attività di magistrato in Roma. Il tutto pure a prescindere dai rilievi che saranno più avanti sviluppati circa i limiti connaturati al giudizio di legittimità allorché venga richiesta, in presenza di una causa estintiva del reato, l'applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p.. 3.2. Inammissibile, perché manifestamente privo di fondamento, è pure il secondo motivo, rispetto al quale operano, peraltro, attenendo le censure non alla legalità della prova ma alla sua valutazione, i medesimi limiti derivanti dal precetto adesso ricordato.
La giurisprudenza di questa Corte è, comunque, costante nel senso che l'art. 195 c.pp.p., nel prevedere che il giudice, a richiesta di parte, è tenuto a chiamare a deporre la persona alla quale ha fatto riferimento il testimone, non esclude certamente che, una volta chiamata a deporre detta persona e che questa eventualmente abbia escluso la veridicità di quanto riferito dal teste de relato, il giudice possa valutare le due deposizioni, dando attendibilità a quella de relato e non a quella della persona alla quale è stato fatto riferimento (Sez. 6^, 17 maggio 1993, Rizzo;
Sez. 1^, 28 dicembre 1993, Brusca). Si è, ancora, precisato che in tema di testimonianza de relato l'obbligo (o il dovere), previsto dall'art. 195 c.p.p., di disporre l'esame delle persone che hanno fornito l'informazione al teste è finalizzato alla ricerca di una convalida e all'ottenimento di un controllo a quanto riferito, posto che, in tali casi, è oscura e incerta l'origine della conoscenza e notevolmente ridotta la possibilità di contestazione e di controesame;
attesa, quindi, la identità di ratio, risultano applicabili alla testimonianza indiretta le regole e i principi stabiliti in tema di chiamata in correità dall'art. 192, comma 3, c.p.p.; e ciò specialmente quando la testimonianza sia resa da soggetto che, ancorché non compreso tra quelli indicati nell'art. 192, sia comunque imputato in altro processo e collabori con la giustizia (Sez. 1^, 20 maggio 1992, Aversa). Ancora, che: ai fini della valutazione della testimonianza indiretta, non deve tenersi conto della regola probatoria di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2, relativa agli indizi, tenuto conto che l'indizio attiene alla dimostrazione di un fatto diverso da quello da provare dal quale si risale a quello oggetto di prova, laddove la testimonianza indiretta attiene sempre e soltanto al thema probandum, sul piano normativo;
inoltre, il legislatore, nel disciplinare la testimonianza indiretta non ha operato alcun riferimento alla prova indiziaria dettando, invece, una regola di giudizio del tutto diversa ed autonoma, limitandosi a prescrivere soltanto, e ad impulso di parte, l'obbligo di escussione giudiziale della fonte diretta (Sez. 1^, 28 aprile 1995, Vollaro); il legislatore, con la disposizione di cui all'art. 195 c.p.p., si è limitato ad imporre l'acquisizione diretta della fonte originaria di conoscenza al fine di verificare l'assunto riferito dal testimone de relato, ma non per questo ha posto una sorta di gerarchia, privilegiando imprescindibilmente la prima, cosicché soccorre al riguardo il principio generale del libero convincimento del giudice che non può considerarsi vincolato alla fonte primaria medesima (Sez. 1^, 13 ottobre 1995, Grimaldi); le dichiarazioni de relato rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 c.p.p. e non confermate dal soggetto indicato come fonte di informazione, possono costituire elemento indiziario idoneo a fondare la dichiarazione di colpevolezza soltanto se confortate, ai sensi dell'art. 192, comma 3, dello stesso codice, da riscontri estrinseci certi, univoci, specifici, individualizzanti, tali da consentire un collegamento diretto ed obiettivo con i fatti contestati e con la persona imputata (Sez. 1^, 22 settembre 1998, Trovato). Donde l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 606, comma 3, della censura.
3.3. Pure inammissibili sono le ulteriori doglianze prospettate dal UL sub specie di mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
3.4. La regola di giudizio di cui all'art. 530, comma 2, c.p.p. - cioè il dovere per il giudice di pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabilità - è dettata esclusivamente, per il normale esito del processo sfociante in una sentenza emessa dal giudice al compimento dell'attività dibattimentale con piena valutazione di tutto il complesso probatorio acquisitosi in atti;
tale regola non può trovare applicazione in presenza di causa estintiva di reato;
in una situazione del genere vale la regola di cui all'art. 129 c.p.p. in base alla quale in presenza di causa estintiva del reato, l'inizio di prova ovvero la prova incompleta in ordine alla responsabilità dell'imputato non viene equiparata alla mancanza di prova, ma, per pervenire ad un proscioglimento nel merito, soccorre la diversa regola di giudizio, per la quale deve "positivamente" (".. risulta evidente.." art. 129, comma 2, c.p.p.) emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato per quanto contestatogli (Sez. 1^, 30 giugno 1993, Mussone;
Sez. 5^, 2 dicembre 1997, Fratucello). All'applicazione di causa estintiva del reato è sottinteso il giudizio relativo all'inesistenza di prova evidente circa la non ricorrenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito;
in tal caso, pertanto, la decisione è insindacabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, posto che un eventuale annullamento con rinvio imporrebbe la prosecuzione del giudizio resa incompatibile dall'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva (Sez. 1^, 7 luglio 1994, Boiani;
Sez. 5^, 24 giugno 1996, Battaglia;
Sez. 1^, 27 ottobre 2003, Parisi). Aggiungendosi che l'applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p. postula che le circostanza idonee ad escludere la esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato, emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che di apprezzamento;
con la conseguenza che quando le risultanze processuali siano tali da condurre a diverse interpretazioni tutte logicamente corrette l'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. non può venire in considerazione come violazione di legge,
nè l'eventuale vizio di difetto di motivazione è deducibile in Cassazione poiché l'inevitabile rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con l'obbligo di declaratoria immediata della causa estintiva del reato (Sez. 6^, 9 febbraio 1995, Cardillo;
Sez. 3^, 4 dicembre 1997, LEtti;
Sez. 6^, 9 luglio 1998, Maccan;
Sez. 6^, 6 marzo 2003, Parisi;
Sez. 6^, 15 febbraio 1999, Di Pinto, la quale ha precisato che il concetto di "evidenza", richiesto dal comma 2 dell'art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità
processuale così chiara, manifesta ed obiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato), sempre che - come è, peraltro, avvenuto nel caso di specie, secondo quanto risulta, oltre tutto, dall'incipit dell'assetto argomentativo - l'estinzione del reato sia stata dichiarata dal giudice di merito con motivata esclusione della incolpevolezza dell'imputato (Sez. 5^, 25 gennaio 1997, Bornigia). Si è precisato, però, ad ulteriore conferma delle statuizioni sopra rammentate, che nel caso in cui la Corte di Cassazione debba annullare la sentenza per essere il reato estinto, qualora l'impugnazione concerna il difetto di motivazione sulla responsabilità del ricorrente sotto il profilo della sua asserita estraneità all'illecito, l'annullamento deve essere pronunciato con rinvio;
in tal caso non si può dichiarare l'estinzione di un reato nei confronti di un soggetto la cui partecipazione non risulti accertata dal giudice di merito, il quale abbia omesso completamente la motivazione (Sez. 3^, 3 ottobre 1995, Civello). Ancora di recente, del resto, le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito che, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità di ordine generale non è rilevabile nel giudizio di legittimità, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. un., 28 novembre 2001, Cremonese;
cfr., altresì, con qualche divaricazione ermeneutica, peraltro del tutto ininfluente nel caso di specie, Sez. un., 27 febbraio, 2002, Conti).
Con più specifico riferimento ad una situazione corrispondente a quella ora sottoposta al vaglio del Collegio, non si è mancato di rimarcare che, quantunque nel giudizio di legittimità non è possibile controllare direttamente la decisione sul fatto, essendo possibile controllare solo la giustificazione di una tale decisione, tuttavia l'art. 129, comma 1, c.p.p. deroga in parte a questo principio, consentendo di estendere il controllo alla decisione sul fatto in ogni caso in cui ciò sia possibile immediatamente, vale a dire senza la mediazione di un apprezzamento delle prove (Sez. 5^, 5 ottobre 1998, Fabiani). Unica - ma solo apparente, considerate le esigenze teleologiche che ne sono alla base - eccezione alle preclusioni sopra ricordate è il previsto dall'art. 578 c.p.p., il quale prescrive che il giudice di appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili;
con la conseguenza che, al fine di tale decisione i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova della innocenza degli imputati secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2, c.p.p. (cfr., ex plurimis, Sez. 4^, 9 aprile 1999,
Pizzagalli).
4. La tipologia di vizi denunciati, tutti incentrati sulla motivazione del provvedimento conducono dunque a ritenere i motivi preclusi all'accesso davanti a questa Corte Suprema, pure a prescindere dal rilievo che le censure paiono rivolte a richiedere una rivisitazione dei fatti e delle prove, non consentita, come tale, in sede di legittimità.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in Euro Mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di Euro Mille alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2004