Sentenza 3 marzo 2001
Massime • 1
In tema di inquadramento delle aziende a fini assicurativi e previdenziali, l'art. 1 legge n. 778 del 1986 (che, sostituendo l'art. 206 d.P.R. n. 1124 del 1965, tra l'altro, assegna all'impresa di allevamento di bestiame carattere agricolo prescindendo dal requisito della connessione con la coltivazione del fondo), è norma a carattere innovativo e non interpretativo, onde la sua retroattività è limitata alle sole ipotesi espressamente previste dalla disciplina transitoria introdotta dall'art. 3 della citata legge n. 778 del 1986, che esclude l'applicabilità della nuova legge ai "rapporti esauriti"; deve in ogni caso ritenersi "esaurito" (o comunque non più "in corso"), e perciò soggetto alla disciplina anteriore, il rapporto quando anteriormente all'entrata in vigore della citata legge n. 778 del 1986 sia cessata l'attività dell'azienda, con conseguente cessazione del rapporto di lavoro subordinato e del correlato rapporto previdenziale, non rilevando in senso contrario l'esistenza di una pretesa contributiva, il cui fondamento va valutato in base al regime normativo applicabile al rapporto al momento della sua esistenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3100 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FONDAZIONE E.N.P.A.I.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell'avvocato BELLI BRUNO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
C.A.MER. CENTRO AVICOLO MERIDIONALE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CAFFARELLETTA 5, presso lo studio dell'avvocato STUDIO CAIAZZO, rappresentato e difeso dall'avvocato CACACE FELICE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6886/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 14/04/98 R.G.N. 130/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/00 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato BELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data 4 ottobre 1988, il Pretore di Roma, su richiesta dell'ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli Impiegati dell'Agricoltura), ha ingiunto alla società C.A.MER. a.r.l. il pagamento della somma di lire 19.369.400 per contributi assicurativi omessi, relativi al rapporto di lavoro della dipendente NA LA per gli anni 1979/1984.
Avverso tale decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la C.A.MER la quale ha eccepito di svolgere attività prettamente industriale e di non potere, pertanto, essere assoggettata alla contribuzione prevista per le imprese agricole;
ha spiegato che gestiva in Torre Annunziata uno stabilimento avicolo per la produzione di pulcini mediante macchine incubatrici nelle quali vengono introdotte le uova fecondate, in maniera avulsa da qualsiasi fondo agricolo. Con sentenza in data 30 settembre 1991, il Pretore ha accolto l'opposizione, negando all'attività in questione il carattere agricolo non per la mancanza del nesso con il fondo, bensì per il suo frazionismo, perché non potrebbe essere considerata di allevamento un'attività finalizzata unicamente alla nascita del pulcino e non diretta alla cura dello stesso, in funzione della crescita dell'animale.
Con sentenza 14 ottobre 1997/14 aprile 1998 n. 6886 il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello dell'Enpaia, rilevando che il rapporto controverso è cessato entro il 1984, e quindi è soggetto alla disciplina dell'art. 206 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, ante riforma ad opera della Legge 20 novembre 1986, n. 778. L'ampia e approfondita motivazione della sentenza impugnata sviluppa due temi connessi: la portata normativa dell'art. 206 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nel tempo, prima e dopo la riforma ad opera della Legge 20 novembre 1986, n. 778, e la sottoposizione del rapporto assicurativo della NA al testo originario dell'art. 206, in quanto rapporto esaurito nel 1984.
Sotto il primo profilo, il Tribunale ricorda che l'art. 206 T.U. n.1124/65, nella originaria formulazione, stabiliva che "sono considerate aziende agricole ... quelle esercenti le coltivazioni della terra . . . e le lavorazioni ad esse connesse, complementari ed accessorie, quali la cura delle piante, l'irrigazione, la custodia e l'allevamento ed il governo degli animali..."
Secondo tale disciplina - avente portata generale e da ritenersi estesa ad ogni forma di assicurazione obbligatoria (Cass. n. 2220/86) -, perché attività diverse dalla coltivazione del fondo possano considerarsi di natura agricola, è necessario che le attività stesse siano collegate all'attività principale (di coltivazione o di sfruttamento della terra) da un rapporto economico-funzionale di connessione, complementarietà o accessorietà, rappresentando esse il naturale svolgimento del ciclo produttivo agrario. L'art. 206 sopra citato è stato, successivamente, sostituito dall'art. 1 legge n. 778/86, il quale prevede che, "sono considerate aziende agricole ... quelle esercenti un attività diretta alla coltivazione dei fondi .... all'allevamento degli animali ed attività connesse, ai sensi dell'art. 2135 c.c.. Si reputano in ogni caso agricole, a norma del primo comma del medesimo articolo, le attività di allevamento delle specie suinicole, avicole, cunicole, itticole, dei selvatici a scopo alimentare e quelle attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e simili".
L'art. 49 della legge n. 88/89, concernente l'inquadramento delle imprese ai fini previdenziali, a sua volta espressamente rinvia alla suddetta disciplina, prevedendo che, per il settore agricoltura, la classificazione dei datori di lavoro è stabilita in base ai criteri di cui all'art. 2135 c.c. e all'art. 1 della legge n. 778/86. La disposizione di cui all'art. 1 legge n. 778/86 ha ampliato l'ambito del concetto di impresa agricola ed ha attribuito carattere agricolo (a tutti i fini previdenziali) all'allevamento delle specie animali ivi elencate, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto di connessione o complementarità rispetto all'attività della coltivazione dei fondi;
anche l'attività di avicoltura deve, quindi, essere inquadrata, nella vigenza del nuovo sistema, tra le attività agricole, indipendentemente da ogni rapporto di inerenza funzionale alla coltivazione del fondo.
Premessa tale esegesi del quadro normativo succedutosi nel tempo, il Tribunale ha escluso, che la diretta qualificazione di attività agricola operata dalla legge del 1986 nei confronti dell'avicoltura possa applicarsi al caso di specie, perché l'art. 3 della stessa legge n. 778/86 detta una disciplina transitoria, stabilendo che le disposizioni della legge "si applicano a tutti i rapporti assicurativi in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato, fatti salvi i rapporti già esauriti".
Il Tribunale ha ritenuto il rapporto assicurativo de quo già esaurito, perché cessato nel 1984. Al riguardo ha così motivato:
Secondo la concezione tradizionale, il rapporto giuridico previdenziale è un rapporto complesso, di struttura trilatere, che lega, da un lato, i lavoratori assicurati e l'istituto assicuratore, e, dall'altro, quest'ultimo e i datori di lavoro assicuranti, ed aventi ad oggetto, rispettivamente, le prestazioni ed i contributi previdenziali. In relazione al rapporto avente ad oggetto il pagamento dei contributi, non resta irrilevante l'eventuale cessazione dell'attività produttiva dell'impresa, come pure la risoluzione del rapporto lavorativo facente capo all'assicurato, trattandosi di eventi che incidono, indirettamente, sul rapporto assicurativo. Ovviamente, anche rispetto ad un rapporto assicurativo cessato possono residuare situazioni debitorie del datore di lavoro relative al pagamento premi maturati prima del verificarsi dell'evento risolutivo.
Nella specie, non è contestato che l'omesso pagamento dei contributi concernesse NA LA, dipendente della C.A.MER. fino al 1984;
l'omissione del pagamento configura solo una situazione debitoria derivante dal pregresso rapporto assicurativo e non ancora definita, ma non integra una protrazione del rapporto assicurativo stesso, essendo venuto meno uno dei soggetti del rapporto assicurativo trilatere.
Esposte tali premesse, il Tribunale conclude che la fattispecie resta regolata dalla vecchia normativa, la quale richiede, come si è detto, ai fini della qualificazione dell'attività come agricola, il rapporto di inerenza funzionale con la coltivazione del fondo, rapporto che nel caso in esame è del tutto carente, come è pacifico in atti.
In via subordinata il Tribunale ha fatto propria la motivazione del Pretore, che negava la qualifica di "allevamento" ad un'attività, quale quella in esame, nella quale l'apprestamento delle cure da parte dell'uomo è funzionale alla sola frazione del ciclo vitale consistente nella produzione o nascita dell'animale, e non alle successive fasi del completo ciclo vitale dello sviluppo e dell'accrescimento dello stesso, necessarie perché, secondo la comune nozione, possa essere configurata l'attività dell'allevamento.
Ha proposto ricorso per cassazione l'Enpaia, con due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. L'intimata società, ritualmente costituita con controricorso, ha resistito.
Motivi della decisione
Con il primo motivo l'Ente ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2135 cod.civ., 206 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 modificato dall'art. 1 Legge 20 novembre 1986, n. 778, censura la sentenza impugnata, sostanzialmente imputandole di non avere applicato il dato normativo costituito dall'art. 1 Legge 20 novembre 1986, n. 778 alla fattispecie in esame.
Assume che sarebbe ormai un dato acquisito nel nostro ordinamento, ed anche in quello europeo, che l'attività di allevamento di animali in genere è considerata attività agricola di per sè, anche se non connessa con altre attività di carattere agricolo, in ossequio ad una interpretazione evolutiva dell'art. 2135 c.c. da tempo sostenuta da gran parte della dottrina e dalla giurisprudenza, e che ha trovato conforto anche sul piano legislativo con l'introduzione della Legge 778/86, a norma della quale le attività di allevamento delle specie avicole si reputano in ogni caso agricole.
Invoca l'autorità di Cass. 4961/1998, che avrebbe deciso una fattispecie identica alla presente in senso opposto a quello della sentenza impugnata.
Il motivo non è fondato.
Nella parte in cui esso sembra adombrare una natura interpretativa della disposizione di cui all'art. 1 Legge 20 novembre 1986, n. 778 (apertamente affermata nel secondo motivo di ricorso), come tale applicabile al caso in esame, contrasta con la giurisprudenza di questa Corte la quale si è consolidata, dopo una iniziale incertezza (Cass. 1 agosto 1990 n. 7674) nel senso che la disposizione in esame ha carattere innovativo (Cass. 8 aprile 1991 n. 3666, 5 ottobre 1992 n. 10889). È pertanto inconferente alla problematica specifica della presente causa dedurre che l'art. 1 in esame opera una qualificazione diretta dell'attività avicola come agricola, perché il Tribunale non lo pone in dubbio, ed anzi la sentenza impugnata, con attenta e minuziosa esegesi storico-giuridica, pone in luce la differenza tra i due regimi normativi succedutisi nel tempo e la portata innovativa della Legge 20 novembre 1986, n. 778. Ciò posto, l'interpretazione operata dalla sentenza impugnata della disciplina previgente è corretta.
Come già ripetutamente affermato da questa Corte (in particolare sent. 18 giugno 1986 n. 5585), nel periodo antecedente all'entrata in vigore della legge n. 778 del 1986, l'attività di allevamento del bestiame, a tutti i fini assicurativi, andava valutata alla stregua della compiuta disciplina contenuta negli artt. 1, 206 e 207 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (ed a prescindere, quindi, dalla definizione di imprenditore agricolo contenuta nell'art. 2135 c.c., così come dalla nozione di azienda agricola fornita, per diversi scopi, dalle norme della C.E.E.): tale attività, pertanto, doveva considerarsi impresa agricola soltanto se connessa funzionalmente alla coltivazione della terra, dovendosi altrimenti qualificare industriale (in tal senso, cfr. Cass. 13.5.1978, n. 2346; 19.7.1980, n. 4766; 12.3.1982, n. Per intuitive ragioni di politica agraria (consistenti essenzialmente nella esigenza di agevolare la produzione del settore), tale criterio è stato modificato dalla legge 20 novembre 1986, n. 778, il cui art. 1 ha sostituito l'art. 206 del d.P.R. n. 1124-65, nel senso esattamente individuato nella sentenza impugnata. La tesi dell'Ente ricorrente, ribadita anche nella memoria, fondata sulla classificazione dell'art. 2135 cod.civ., è quindi errata, per le ragioni esposte.
Nè giova ad esso il precedente di questa Corte 18 maggio 1998 n. 4961, male invocato, perché tale decisione, confermativa - della sentenza del Tribunale che aveva ritenuto attività agricola quella (analoga alla presente causa) di incubazione di uova e vendita dei pulcini nelle 24 ore dalla nascita, è motivata esclusivamente sulla base della Legge 20 novembre 1986, n. 778, sotto la cui disciplina si svolge la vicenda conosciuta in quel giudizio, ed è focalizzata ad identificare quali frazioni di attività possano essere qualificate di allevamento ai sensi dell'art. 1 L. 778/1986, e non riguarda il regime normativo precedente. Tale pronuncia afferma, contro la motivazione subordinata della sentenza qui impugnata, che l'attività di incubazione di uova di pulcini costituisce una frazione dell'attività di allevamento, ma tale principio non spiega effetti nella presente causa, perché la motivazione subordinata del Tribunale, errata alla luce del principio enunciato nella sent. 4961/1998, è assorbita dalla motivazione principale, corretta. Nè è esatto affermare che la fattispecie giudicata da Cass. 4961/98 sia identica alla presente, perché non risulta che in quella causa avesse rilievo l'art. 206 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nel testo anteriore alla modificata introdotta dall'art. 1 Legge 20 novembre 1986, n. 778. Con il secondo motivo l'Ente ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Legge 20 novembre 1986, n. 778, e richiamando la propria (erronea, per quanto supra) tesi del carattere interpretativo della legge in esame, censura la sentenza impugnata per non avere rilevato che l'art. 3 della legge in questione ha soppresso la precedente normativa degli artt. 206 e 207 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, con effetto ex tunc, e non certo ex nunc,
investendo con i suoi nuovi effetti "tutti i rapporti assicurativi in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato".
Il motivo è inammissibile, in quanto non censura la motivazione della sentenza impugnata che ha escluso l'applicabilità della nuova normativa in quanto rapporto esaurito.
In ogni caso esso è infondato, alla luce della interpretazione dell'art. 3 in esame fornita da questa Corte, che, con l'ausilio dei suoi precedenti, si può definire nei seguenti termini:
Il legislatore del 1986, nella consapevolezza che l'intervenuta modifica del previgente criterio distintivo avrebbe comportato anche una diversa ripartizione, tra gli istituti previdenziali, dei premi e contributi assicurativi dovuti dai datori di lavoro interessati, ed all'evidente fine di evitare, nella prima fase di vigenza, possibili controversie, si è preoccupato di predisporre al riguardo una disciplina transitoria (sent. 5585/1996 cit.). L'art. 3 della legge n. 778 del 1986 recita: "Le disposizioni in essa contenute si applicano a tutti i rapporti assicurativi in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato, fatti salvi gli effetti del rapporti già esauriti".
La norma contiene quattro affermazioni: una prima enunciazione generale, in positivo, che delimita la sfera di applicabilità della nuova disciplina, mediante riferimento ai rapporti assicurativi in corso;
una seconda parte, relativa sempre ai rapporti assicurativi in corso, che considera gli effetti dei procedimenti giudiziari ai fini dell'applicabilità della nuova normativa: sono inclusi quelli pendenti, sono esclusi quelli definiti con sentenza passata in giudicato;
una terza che ne esclude la applicabilità ai rapporti esauriti.
Nella prima parte, con cui la norma sancisce l'immediata applicabilità della disposizione di cui all'art. 206 (come sostituito dall'art. 1) ai rapporti in corso, può avere effetti retroattivi, in quanto l'assoggettamento alla disciplina prevista per le imprese agricole avviene anche in relazione alle annualità pregresse, per i rapporti contributivi inerenti ad attività tuttora in corso e tuttora oggetto di contestazione (non necessariamente in sede giudiziaria) tra aziende ed enti assicurativi. Dal riferimento, contenuto nella prima parte della disposizione, ai rapporti in corso, deriva implicitamente che il legislatore ha escluso che la norma trovi applicazione, in primo luogo, nei confronti di rapporti assicurativi non più in attualità di svolgimento o di esercizio, per cessazione della relativa attività imprenditoriale, all'atto della sua entrata in vigore (Cass. 5.10.1992, n. 10889, Cass. 5585/1996); e, in secondo luogo, ed espressamente, in relazione a quelli che siano stati definiti con sentenza passata in giudicato.
Nella seconda parte la norma transitoria esclude dal proprio ambito di applicazione "gli effetti dei rapporti già esauriti". La giurisprudenza si è preoccupata, non volendo ritenere pleonastica tale locuzione, di individuare un criterio discrimine tra rapporti non più in corso e rapporti esauriti.
Tenendo presente che lo scopo perseguito dall'art. 3 è quello di evitare che la disciplina innovativa investa le situazioni già esaurite o, per altro verso, consolidate, ha riferito l'espressione "rapporti esauriti" ai rapporti accertati e non contestati, per i quali sia avvenuto il pagamento dei contributi ovvero esso non sia più in discussione per intervenuta decadenza o prescrizione (sentenze n. 10889/1993 e 5585/1996). In conclusione, sono in ogni caso esclusi i rapporti che, in relazione alle attività di cui trattasi, erano stati sino ad allora eseguiti nei confronti dagli istituti assicurativi secondo la disciplina propria del settore industriale nelle ipotesi in cui tali attività fossero di fatto già cessate ovvero i relativi rapporti avessero trovato comunque una definizione tra i soggetti interessati (Cass. 5585/1996). Nel caso di specie, il Tribunale, con accertamento di fatto a lui demandato e non censurato, ha stabilito che l'azienda in questione cessò l'attività nel 1984, e che nella stessa epoca cessò il rapporto di lavoro subordinato della NA ed il correlato rapporto previdenziale. Esso non costitutiva pertanto "rapporto in corso" ai sensi della prima parte dell'art. 3 in esame, alla data di entrata in vigore della Legge 20 novembre 1986, n. 778; si applicava, perciò, il testo originario dell'art. 206 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, che pretendeva per la qualificazione di un'attività di allevamento come agricola il collegamento con il fondo che, nella specie, mancava. Nè l'esistenza di una pretesa contributiva vale a trasformare il rapporto assicurativo in rapporto in corso, ai fini dell'art. 206 in esame, perché il fondamento della pretesa va valutato in base al regime normativo applicabile al rapporto nel tempo della sua esistenza.
La decisione della sentenza impugnata risulta, pertanto, assolutamente corretta.
Il ricorso va respinto.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in L. 16.000 oltre L. quattro milioni per onorari di avvocato.
p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali del presente giudizio liquidate in L. 16.000 oltre L. quattro milioni per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro, il 28 marzo 2000. Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2001