Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3100
CASS
Sentenza 3 marzo 2001

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In tema di inquadramento delle aziende a fini assicurativi e previdenziali, l'art. 1 legge n. 778 del 1986 (che, sostituendo l'art. 206 d.P.R. n. 1124 del 1965, tra l'altro, assegna all'impresa di allevamento di bestiame carattere agricolo prescindendo dal requisito della connessione con la coltivazione del fondo), è norma a carattere innovativo e non interpretativo, onde la sua retroattività è limitata alle sole ipotesi espressamente previste dalla disciplina transitoria introdotta dall'art. 3 della citata legge n. 778 del 1986, che esclude l'applicabilità della nuova legge ai "rapporti esauriti"; deve in ogni caso ritenersi "esaurito" (o comunque non più "in corso"), e perciò soggetto alla disciplina anteriore, il rapporto quando anteriormente all'entrata in vigore della citata legge n. 778 del 1986 sia cessata l'attività dell'azienda, con conseguente cessazione del rapporto di lavoro subordinato e del correlato rapporto previdenziale, non rilevando in senso contrario l'esistenza di una pretesa contributiva, il cui fondamento va valutato in base al regime normativo applicabile al rapporto al momento della sua esistenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3100
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3100
    Data del deposito : 3 marzo 2001

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