Sentenza 5 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di contrabbando, l'art.81 n.4 della legge 17 luglio 1942, n.907, non considera come circostanza aggravante un fatto che già costituisce reato, bensì una qualificazione dell'agente, che deve essere associato per delinquere nella specifica materia del contrabbando; ne deriva che, nell'ipotesi di contrabbando commesso da tre o piu persone facenti parti di un'associazione costituita per commettere tali delitti, e rientrante nel programma associativo, non sussiste reato complesso, ma si verifica concorso tra associazione per delinquere (art.416 cod.pen.) e contrabbando aggravato ai sensi del suddetto art.81 n.4.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/10/2016, n. 11916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11916 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2016 |
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE 11916-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 3010 Giovanni Amoroso Elisabetta Rosi UP 5/10/2016 DR Gentili R.G.N. 27119/16 Alessio Scarcella Carlo Renoldi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BO IT, nato a [...] il [...], BO DR, nato a [...] il [...], IA UR, nato ad [...] il [...]; avverso la sentenza del 22/09/2015 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato da IT BO in relazione al capo a) e, con riferimento al capo b), l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per essersi la stessa estinta per prescrizione, con revoca della misura della confisca;
uditi, per IT BO, gli avvocati Rosario Minniti e Stefania Farnetani, nonché, per DR BO, l'avvocato Eva di Fonzo, i quali hanno tutti concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano aveva contestato agli odierni imputati: il delitto di cui agli artt. 291-quater del D.P.R. n. 43/1973 e 4 della legge n. 146/2006, per essersi associati allo scopo di commettere più delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, IT BO in qualità di promotore ed organizzatore, il figlio DR, la moglie UC BO, UR ёл IA, dieci acquirenti dei tabacchi e a alcuni soggetti non meglio identificati (tali IO VE e EL RA) in qualità di partecipanti (capo a); nonché il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 291-bis del D.P.R. n. 43/1973 e 4 della legge n. 146/2006, per aver venduto in Italia, in concorso tra loro e con altre persone, tabacchi lavorati esteri in totale evasione dei diritti di confine e delle altre imposte di legge, per un quantitativo complessivo, nelle annualità 2005, 2006, 2007, non inferiore a 8 tonnellate e 600 kg e per ricavi lordi in misura non inferiore a 10.000.000 euro (capo b). Secondo l'ipotesi formulata dall'accusa, IT BO era stato il promotore di una organizzazione che attraverso la costituzione di società aventi sede in Svizzera (la LMB Trading SA) ed in NI (la DR SI), acquistava, soprattutto nella Repubblica Dominicana e nelle Filippine, e quindi rivendeva, a mezzo dei siti internet REBELSMOKE.ch e K2SMOKES.ch, attivati sul server americano denominato 4GUYS, tabacchi lavorati esteri ad acquirenti (anche) italiani, avvalendosi, per la consegna della merce venduta, del servizio postale lettone, il quale recapitava il prodotto al domicilio del cliente. In questo modo, come anticipato, le accise relative alle sigarette vendute, venivano pagate nel solo paese di provenienza e non anche in quello di immissione del prodotto.
1.1. All'esito del giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano aveva, nondimeno, ritenuto che trattandosi di vendite di tabacco comunitario (proveniente dalla NI o dalla Svizzera, paese equiparato a quelli dell'Unione europea) già assoggettato ad accisa nel Paese di provenienza (in quanto ivi immesso in consumo), non sarebbe stato configurabile il contrabbando doganale di tabacchi lavorati esteri contemplato dall'art. 291-bis D.P.R. 43/1973, né la relativa fattispecie associativa di cui all'art. 291-quater D.P.R. 43/1973, quanto piuttosto il "contrabbando di generi di monopolio" di cui agli artt. 65 e 81 della legge n. 907/1942, oltre alla figura "generale" di associazione per delinquere di cui all'art. 416 cod. pen.. Conseguentemente, il Giudice per le indagini preliminari aveva da un lato sospeso il procedimento penale per tutti coloro i quali si erano limitati ad acquistare il tabacco, consentendo loro di avviare la procedura di definizione amministrativa prevista dagli artt. 10 e 11 della L. n. 27/1951 (che consente l'estinzione della violazione mediante il pagamento, oltre del diritto di monopolio, della somma stabilita dall'Intendenza di finanza), essendo a carico degli stessi configurabile una violazione punita con la sola sanzione pecuniaria;
e, dall'altro lato, con sentenza in data 25/11/2010 aveva, invece, condannato IT e DR BO, nonché UR IA in relazione ai reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 416, comma 2, cod. pen., 4 L. 146/2006 (capo a) e 65 e 81 della legge n. 907/1942, punito dall'art. 6, comma 1, della legge n. 27/1951 (capo b): ciò in quanto la contestazione, nei loro confronti, л 2 я dell'associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen., avrebbe reso operante l'aggravante di cui all'art. 81, legge n. 907/1942 (ex art. 6, legge n. 27/1951), sicché i singoli reati di contrabbando sarebbero stati puniti con la pena detentiva fino a due anni di reclusione e non con la sola pena pecuniaria. In particolare, il Giudice di prime cure ritenne che pur vertendosi in un caso di commercio di merce proveniente dall'Unione Europea o equiparato, non fosse stata dagli acquirenti rispettata la prescrizione sul trasporto del tabacco lavorato stabilita dall'art. 11 del D.L. n. 331/1993, convertito in legge n. 427/1993, secondo cui la merce avrebbe dovuto essere trasportata personalmente dai privati e non, come nel caso di specie, dalle poste italiane e lettoni;
sicché l'accisa, pur essendo stata già corrisposta nel Paese di provenienza, si sarebbe dovuta pagare nuovamente in Italia, restando integrato, in mancanza del relativo versamento dell'imposta, il reato di contrabbando di generi di monopolio. Nel frangente, il primo giudice affermò l'irrilevanza dell'eventuale ignoranza erronea conoscenza, da parte degli imputati, delle norme sottese alla circolazione di beni soggetti ad accisa comunitaria, trattandosi di errore su norma integratrice di norma penale, non scusabile o comunque evitabile;
essendo la relativa disciplina "chiara e consolidata". Quanto, poi, alla associazione per delinquere, il Giudice per le indagini preliminari, dopo aver ridotto il numero degli originari partecipi con l'assoluzione della BO e dei 10 acquirenti ed avere escluso la responsabilità degli imputati, non meglio identificati, VE e RA, ritenne che accanto a IT e DR BO e allo stesso UR IA, dovessero affiancarsi, quali ulteriori sodali, i dipendenti della società lettone DR SI (dai segretari ai commessi e alla manovalanza che curava la materiale spedizione dei pacchi), che consentivano alla stessa di operare in via continuativa per i suoi scopi illeciti. Pertanto, il Giudice per le indagini preliminari condannò IT BO alla pena di tre anni di reclusione (con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata), DR BO a quella di un anno e sei mesi di reclusione e UR IA alla pena di dieci mesi di reclusione;
con la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna per gli ultimi due. Il primo giudice assolse, invece, per non aver commesso il fatto, sia l'ex moglie di BO, UC BO, sia i dieci acquirenti di tabacchi lavorati esteri ai quali, inizialmente, era stata contestata l'associazione. Il giudice, infine, dispose la confisca a norma degli artt. 3 e 11, legge n. 146/2006, essendo stata ritenuta la natura transnazionale del delitto contestato, nella misura di 899.627,70 euro, quale somma equivalente al profitto del reato, così diminuito già dal Tribunale del riesame di Milano, rispetto agli originari 10 milioni di euro dedotti in imputazione. м се 3 2. Con sentenza n. 6251 in data 22/09/2015 la Corte di appello di Milano riformò parzialmente la pronuncia di primo grado, dichiarando non doversi procedere per avvenuta estinzione per prescrizione del delitto contestato al capo b) per i soli DR BO e UR IA, rideterminando, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 4 L. 146/2006 in ordine al capo a), la pena finale per IT BO in due anni e quattro mesi di reclusione (pena base pari a quattro anni e sei mesi di reclusione per il più grave delitto di cui all'artt. 416 cod. pen. (capo a), diminuita a tre anni di reclusione per effetto del riconoscimento delle circostanze generiche, aumentata di sei mesi per la continuazione con il delitto di cui agli artt. 65, legge n. 907/1942 e 6, comma 1, legge n. 27/1951 (capo b); per DR BO in dieci mesi e venti giorni di reclusione e per UR IA in cinque mesi e 10 giorni di reclusione, ritenendo configurabile, nei confronti degli ultimi due, il solo reato di cui all'art. 416, comma 2, cod. pen. contestato al capo a). La Corte, infine, ridusse ulteriormente, rispetto alla pronuncia di primo grado, la confisca per equivalente nella misura di 246.142,25 euro. I giudici di appello ribadirono la tesi accolta dal giudice di prime cure in relazione alla non operatività della franchigia prevista dagli artt. 8 e 9 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992 n. 92/108/CEE e, per quanto riguarda la normativa nazionale derivata, dall'art. 11 del D.L. 30 agosto 1993 n. 331. Infatti, dal momento che il tabacco acquistato, sebbene sempre contenuto entro la soglia dei 600 grammi, non era stato trasportato direttamente dai privati acquirenti, avrebbe dovuto applicarsi l'art. 10 del predetto D.L., sicché i prodotti avrebbero dovuto essere sottoposti ad accisa anche nello Stato di destinazione. Inoltre, l'attività svolta attraverso il commercio virtuale del tabacco lavorato estero, sarebbe stata improntata ad una chiara finalità di profitto, confermata dalla modalità di cessione dei tabacchi ai privati attraverso la spedizione postale. E secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza C-5/05 del 23.11.2006), “ai fini dell'applicazione delle accise nello Stato di importazione, la direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, n. 921108/CEE" avrebbe imposto "che tali prodotti siano destinati a soddisfare il fabbisogno personale del privato che li abbia acquistati ed esclude, quindi, l'acquisto di prodotti da parte di un privato per soddisfare il fabbisogno di un altro privato"; con conseguente configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 65 legge 907, con l'introduzione nello Stato di tabacchi in violazione dei divieti e senza l'osservanza delle condizioni prescritte dalla stessa legge, peraltro aggravata ai sensi dell'art. 4 L. 146/06. 3. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano propongono ricorso per cassazione i tre imputati, a mezzo dei rispettivi difensori.
3.1. IT BO deduce sei distinti motivi di impugnazione. сем Con il primo motivo il ricorrente censura, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la erronea applicazione della legge penale e di altre norme di cui si deve tener conto nell'applicazione degli artt. 10, 11, D.L. n. 331/1993, 65, 81, legge n. 907/1942 e 1, 4 e 6, legge n. 27/1951 in riferimento al reato di contrabbando di generi di monopolio (e in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen.). I giudici di merito avrebbero errato nel ritenere, da un lato, l'inapplicabilità, al caso di specie, della franchigia stabilita dall'art. 11, D.L. n. 331/1993, la quale esclude il diritto dello Stato di destinazione di percepire l'imposta sui beni di origine comunitaria, qualora siano acquistati in altro Paese dell'Unione; e, dall'altro lato, l'applicabilità dell'art. 10 dello stesso decreto che, invece, tale diritto prevede, con conseguente integrazione del reato di contrabbando di generi di monopolio di cui agli artt. 64 e ss. della legge n. 907/1942 e 6 della legge n. 27/1951. In particolare, l'errore consisterebbe nel non avere riscontrato come fosse rimasto acquisito, sul piano probatorio, il dato della detenzione delle sigarette per uso proprio e non commerciale da parte dell'acquirente (tanto è vero che i giudici di merito avevano definito gli acquirenti italiani come dei "consumatori finali" del tabacco, e, dunque, come detentori per "uso proprio", in ragione del consumo personale delle sigarette); ciò che avrebbe in ogni caso consentito di superare le presunzioni poste dagli art. 11 e 10. Infatti, osserva ancora il ricorrente, l'art. 11 consentirebbe di presumere l'uso personale quando il privato acquisti il tabacco entro una determinata quantità (800 sigarette) e lo trasporti con sé; mentre l'art. 10 si applicherebbe soltanto quando sia superato quel limite e non quando il tabacco non sia stato trasportato personalmente, sicché, in definitiva, la fattispecie per cui è processo non sarebbe espressamente regolamentata dal D.L. n. 331/1993, probabilmente in quanto all'epoca dell'adozione dello strumento normativo il commercio tramite la rete internet era ancora agli esordi. Quanto al richiamo, da parte dei giudici di appello, alla sentenza della Corte di Giustizia del 23/11/2006, C-05/05, secondo cui nessuna esenzione dal pagamento dell'imposta può concernere "acquisti" di tabacchi, da parte di privati, per rivenderli ad altri privati, tale pronunciamento riguarderebbe gli acquirenti e non, come erroneamente ritenuto dalla Corte di Milano, la società venditrice (DR Sai), laddove, nel caso in esame, proprio le quantità limitate degli acquisti avrebbero imposto di escludere che gli acquirenti operassero per finalità commerciali. Analogamente, a seguito della modifica della Direttiva in materia di accise, cui si è data esecuzione in Italia con il D.lgs n. 48/2010 (nuovo testo unico sulle accise), il novellato impianto normativo, agli artt. 10 ed 11, prevede, come сем faceva il D.L. n. 331/1993, che siano soggetti ad accisa nel Paese di origine, e non in quello di destinazione, i beni acquistati per "uso proprio" da privati;
specificandosi che "si considerano" per uso proprio, i beni acquistati da privati e da loro trasportati, nelle misure riportate dall'art. 11, comma 2; mentre sono "considerati" per "uso commerciale", ai sensi dell'art. 11, comma 4, i beni acquistati non per uso proprio "e nelle quantità superiori" a quelle prestabilite dall'art. 11, comma 2. Sicché, ancora una volta, la mancanza di uno dei predetti requisiti e segnatamente del trasporto personale - pur facendo venir meno la automatica presunzione circa l'uso proprio, non sarebbe però sufficiente ad attivare la presunzione della finalità commerciale;
atteso che il legislatore avrebbe subordinato tale mutamento di "etichetta" al "superamento delle quantità" menzionate dall'art. 11, comma 2 (le 800 sigarette). Una previsione che si giustificherebbe in quanto solo l'accumulo di una certa quantità di merce potrebbe concretizzare lo "scopo commerciale", in ragione del quale l'accisa va pagata nello Stato finale di immissione in consumo. Sotto altro profilo, il D.lgs n. 48/2010 (nuovo testo unico sulle accise), intervenuto a seguito della modifica della Direttiva in materia di accise, avrebbe modificato la disciplina dettata per la sola categoria dei tabacchi lavorati, assoggettandola ad un regime meno stringente di quella relativa ad altri beni, come le bevande alcooliche, per i quali operano le presunzioni legali richiamate. Ciò in quanto come l'art. 11, comma 3, per stabilire la natura della "detenzione" a fini privati, imporrebbe di considerare anche le "modalità di trasporto" del tabacco, sicché limitatamente a tale merce, la "presunzione dell'uso privato" potrebbe rimanere intatta anche qualora il trasporto non sia eseguito "con la presenza fisica del privato"; condizione che, comunque, sarebbe riconducibile alla locuzione "trasportati dai privati". Tale nuova disciplina sulle accise opererebbe anche nei confronti degli odierni ricorrenti, vertendosi in un caso di successione di leggi integratrici di norme penali, ex art. 2, cod. pen., come messo in luce, in altro caso, dalla Corte di cassazione anche a Sezioni Unite. Con il secondo motivo viene dedotta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. con riferimento alla insussistenza dell'elemento soggettivo del reato;
nonché, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento alla omessa enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie e con riferimento all'elemento soggettivo del reato. Nonostante le doglianze, già espresse nell'atto di appello, in ordine alla insussistenza del dolo del delitto contestato, la Corte territoriale avrebbe escluso л са l'invocata buona fede, contestando i singoli elementi addotti nell'impugnazione; con ciò illogicamente parcellizzando gli elementi di prova offerti nel processo. Del resto, le spedizioni di sigarette erano avvenute sempre previo versamento dell'accisa nello Stato di provenienza comunitario e, in generale, si era sempre trattato di attività compiute senza "coperture, con la chiara indicazione, nei pacchi spediti, del loro contenuto e con le attestazioni doganali. BO, inoltre, si era rivolto ad uno studio di professionisti lettoni, gli avvocati Lidums & Zeseris, al fine di verificare la legalità del commercio di sigarette tramite internet e le poste lettoni. E la stessa Autorità Lettone aveva disposto l'archiviazione del procedimento penale aperto, in NI, a carico degli odierni imputati, per il reato di associazione finalizzata al commercio illecito di beni soggetti ad accisa, attestando le circostanze prima evidenziate. siaIl complesso degli elementi sopra richiamati, sia valutati singolarmente, e apprezzati in una visione sinottica e complessiva, dimostrerebbero, dunque, l'assoluta mancanza di dolo da parte di BO e degli altri presunti associati. Con il terzo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), l'erronea applicazione della legge penale e di altre norme di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale. con riferimento all'errore scusabile sulla disciplina del contrabbando olio in relazione agli artt. 5 e 47 Cod. pen., 10, 11, D.L. n. 331/1993, 65, 81, legge n. 907/1942 e 1, 4 e 6, legge n. 27/1951; nonché, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento alla omessa enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie. con riferimento all'errore scusabile sulla disciplina del contrabbando di generi di monopolio in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen.. Secondo il ricorrente, le peculiarità della vicenda concreta evidenzierebbero una situazione di errore scusabile ex artt. 5 e 47 cod. pen., alla stregua della lettura fattane dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 364/1988 e 1081/1988, avuto riguardo alla manifesta oscurità ed incompletezza della normativa sulle accise, già sottolineata dalla Commissione Europea e dalla Corte di Giustizia e palesata anche dalle incertezze della stessa autorità giudiziaria milanese nella qualificazione dei fatti;
e considerati, altresì, il parere positivo ottenuto dai legali lettoni, cui si erano rivolti prima di iniziare il commercio, nonché l'archiviazione del procedimento penale da parte dell'Autorità giudiziaria Lettone. Tali censure, già formulate in sede di appello, non sarebbero state prese in alcuna considerazione dalla Corte territoriale, sicché la sentenza sarebbe palesemente inficiata da vizio motivazionale. Con il quarto motivo viene dedotta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. м 7 е с 99, 157, 161 cod. pen. con riferimento alla prescrizione del reato di contrabbando di generi di monopolio. La Corte milanese ha dichiarato l'estinzione dei reati di contrabbando di generi di monopolio (capo b), nei confronti dei soli DR BO e UR IA, ritenendo maturato il termine di prescrizione previsto dalla legge, ed escludendo che i medesimi reati siano estinti anche con riferimento alla posizione di BO IT, essendogli contestata la recidiva specifica, "giustificata dai precedenti specifici, espressione di rinnovata inclinazione a delinquere". Tale decisione, tuttavia, si porrebbe contrasto con l'orientamento di questa Corte, secondo cui la circostanza aggravante che non abbia inciso concretamente sulla determinazione della pena finale irrogata al condannato, non dovrebbe influire sul termine prescrizionale. Con il quinto motivo di ricorso BO deduce, ai sensi dell'artt. 606, comma 1, lett. b), 609, comma 2, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione agli artt. 15, 416 cod. pen., 1 d.lgs. n. 8, del 2016, 65, 81, n.
4. I. n. 907/1942, 6 I. n. 27/1951, con riferimento alla insussistenza del reato associativo;
nonché, ai sensi dell'artt. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione con riferimento alla insussistenza del reato associativo, per essere il numero delle persone inferiore a tre;
e infine, ai sensi dell'artt. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento alla omessa enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie con riferimento alla insussistenza del reato associativo per essere il numero delle persone inferiore a tre. Sotto un primo profilo, viene dedotta l'insussistenza del delitto associativo, in ragione della avvenuta depenalizzazione del reato di contrabbando di generi di monopolio, attuata con il decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, per effetto del quale la fattispecie prevista dagli artt. 65, L. n. 907/1942 e 1 e 4, L. n. 27/1951, non configurerebbe più un reato ma illecito amministrativo, in quanto per tale violazione sarebbe prevista solo la pena della multa. Peraltro, l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 8 del 2016 prevede che "la disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato", sicché l'art. 81, L. n. 907/1942, che prevede le sanzioni dell'art. 6, comma 1, L. n. 27/1951 "quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia fra quelli per cui l'associazione è stata costituita", costituirebbe ora fattispecie autonoma di reato. Tuttavia, dal momento che l'associazione deve essere finalizzata alla commissione di delitti e che il programma del sodalizio era costituito dalla м Я commissione di delitti di contrabbando di generi di monopolio, previsti dall'art. 65, della L. n. 907/1942, essendo stati questi ultimi trasformati in illecito amministrativo dall'art. 1, D.Lgs. n. 8/2016, la finalità del sodalizio si sarebbe "svuotata" di contenuto penalmente rilevante. Né potrebbe configurarsi l'ipotesi di cui all'art. 416 cod. pen., atteso che l'organizzazione non era sorta in funzione strumentale all'attuazione di un programma ampio e diversificato di reati, ma, appunto, solo per la realizzazione delle condotte ora depenalizzate. Sotto altro profilo, il reato di cui agli artt. 81, L. n. 907/1942 e 6, L. n. 27/1951, dovrebbe essere considerato quale fattispecie speciale rispetto al delitto di cui all'art. 416 cod. pen., comprendendo in sé tutti gli elementi costitutivi propri dell'associazione per delinquere "generale" e presentando ulteriori requisiti strutturali, propri e caratteristici, che si connoterebbero in termini di specialità unilaterale per specificazione, quali la finalizzazione del programma criminoso al solo contrabbando di tabacco di generi di monopolio e la gradualità della pena, rispetto alle quantità del tabacco. Pertanto, ai sensi dell'art. 15 cod. pen. dovrebbe trovare applicazione la norma speciale di cui agli artt. 81 n. 4, L. n. 907/1942 e 6, L. n. 27/1951. Sotto un ulteriore e distinto aspetto, si deduce che il reato associativo dovrebbe essere escluso per essere il numero dei partecipanti inferiore a tre. I giudici di merito, infatti, avrebbero configurato un'ipotesi di associazione per delinquere semplice, condannando i soli tre odierni ricorrenti, assolvendo gli altri coimputati e configurando la partecipazione al sodalizio, pur nel silenzio dell'imputazione, di tutti i dipendenti della società SI DR. In particolare, la partecipazione di UR IA sarebbe stata motivata apoditticamente, deducendola "dal volume d'affari della società" e, ancora, dalla "correttezza formale dell'attività svolta"; elementi che, secondo il ricorrente, ne dimostrerebbero, al contrario, l'assoluta buona fede. In particolare le sentenze di merito non avrebbero considerato che gli avvocati lettoni dello studio legale Lidums & Zeseris, avevano fornito rassicurazioni sulla liceità del commercio svolto con i Paesi comunitari, tra i quali l'Italia, e sul fatto che le accise fossero pagate anche nei Paesi di destinazione del tabacco;
che in NI gli oneri fiscali erano stati puntualmente assolti;
che le sigarette venivano spedite con la relativa dichiarazione doganale e la precisa indicazione del contenuto: elementi che avrebbero dovuto condurre i giudici milanesi a ritenere che l'imputato fosse realmente convinto della legittimità delle spedizioni effettuate in Italia. In ogni caso, opina ancora il ricorrente, l'eventuale residuare, in capo a IA, di uno stato psicologico di dubbio sulla normativa applicabile, viepiù compresibile in rapporto ad una oggettiva oscurità delle disposizioni in materia e сел alla sua condizione di cittadino extracomunitario, avrebbe dovuto condurre a escludere il dolo dell'imputato in relazione al delitto associativo. Con il sesto motivo di impugnazione BO deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 3, 4 e 11 legge n. 146/2006 con riferimento alla circostanza aggravante della "transnazionalità" ed alla conseguente confisca. Mentre il giudice di prime cure aveva ritenuto sussistente l'aggravante della transnazionalità per entrambi i reati contestati, disponendo la confisca per equivalente ex art. 11, legge n. 146/2006, la Corte d'Appello, pur ritenendo l'insussistenza della predetta aggravante con riferimento al reato associativo, aveva ritenuto applicabile la circostanza in relazione ai reati-fine di contrabbando di generi di monopolio, mantenendo la confisca per equivalente in relazione al profitto generato dai reati-fine, pur riducendo l'importo al solo profitto generato dopo l'entrata in vigore della legge n. 146/2006. Secondo il ricorrente, la decisione impugnata trascurerebbe che i reati-fine di cui al capo b) dell'imputazione, non rientrerebbero nel catalogo, stabilito dagli artt. 11, 3 e 4 della legge n. 146/2006, per l'applicazione sia dell'aggravante della transnazionalità, sia della relativa confisca per equivalente, trattandosi di reati che non sono puniti, nel massimo, con pena non inferiore a 4 anni di reclusione, essendo riferibili a spedizioni inferiori a 15 kg ed essendo, dunque, puniti con pena massima di anni 2 di reclusione.
3.2. DR BO affida la sua impugnazione a sei distinti motivi di ricorso. Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 416 cod. pen., 65 della legge n. 907/1942, 10 e 11 del D.L. 331/1993 e correlati vizi motivazionali di contraddittorietà, mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Nei motivi d'appello si era indicato come, sulla base della normativa vigente al momento dei fatti, la condotta contestata al capo b) d'imputazione, consistente nell'acquisto di sigarette on line (massimo 600) in altro stato comunitario da parte del privato, spedite via posta, non risultasse regolamentata dall'art. 10 del D.L. n. 331/1993 o come, eventualmente, dovesse trovare applicazione la franchigia di cui all'art. 11 del decreto;
e come, pertanto, per un verso non poteva ritenersi integrato il reato di contrabbando di generi di monopolio di cui all'art. 65 della L. n. 907/1942 e, di conseguenza, come non fosse configurabile il reato associativo. Infatti, mentre nel caso dei prodotti detenuti a fini personali, come in quello in cui il privato avesse comprato tabacco entro i limiti quantitativi stabiliti, trasportandolo con sé, si rientrava nell'ambito di applicazione dell'art. 11, sicché 10 см le accise avrebbero dovuto essere riscosse nello Stato membro in cui tali prodotti erano stati acquistati;
per i prodotti destinati a scopi commerciali, ivi compreso il caso in cui il soggetto avesse trasportato tabacchi in misura superiore a quella stabilita, l'art. 10 prevedeva l'esigibilità dell'accisa nello Stato membro di detenzione di tali prodotti. Nel caso in cui, invece, come nella specie, la compravendita di tabacchi fosse stata effettuata dal privato in quantità rientranti nei limiti di cui all'art. 11, ma i tabacchi, anziché essere trasportati personalmente dal privato, fossero stati per suo conto trasportati o spediti attraverso un sistema di gestione degli ordini di acquisto tramite sito internet, non sarebbe stata applicabile alcuna normativa ad hoc, anche perché il legislatore del 1993 non avrebbe potuto prevedere una forma di scambio di merci innovativa come quella del commercio elettronico via internet;
tanto è vero che il legislatore italiano sarebbe dovuto intervenire con una norma ad hoc, costituita dall'art. 10-bis del d.lgs. 2010 n. 48, adottato in attuazione della direttiva 2008/118/CE, per colmare il vuoto legislativo. Tra l'altro, opina ancora il ricorrente, la ratio sottesa alle norme in questione avrebbe semmai dovuto comportare l'applicazione della franchigia di cui all'art. 11 cit. trattandosi di prodotti destinati a soddisfare il fabbisogno personale del privato acquirente. Con il secondo motivo, il ricorso censura la violazione dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. per la mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 416 cod. pen.. La Corte territoriale avrebbe apoditticamente affermato l'impossibilità di ipotizzare fondatamente la buona fede degli imputati in ordine alla liceità dell'attività commerciale svolta. In questo modo i giudici d'appello non avrebbero dato adeguata risposta alle censure mosse alla sentenza di primo grado con i motivi di appello, ove si era osservato che la normativa di settore era assolutamente lacunosa, che DR BO aveva assolto il suo onere d'informazione richiedendo specifici pareri tecnici al riguardo, che la spedizione, il cui contenuto era palese, avveniva tramite posta e che, pertanto, essa consentiva i controlli, i quali non avevano mai rilevato alcuna irregolarità, che l'accisa era stata regolarmente versata nello Stato di provenienza comunitaria. Con il terzo motivo il ricorrente censura la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 416 cod. pen. e illogicità della motivazione in ordine al numero dei partecipanti l'associazione. La Corte d'appello si sarebbe limitata ad affermare che l'associazione era composta dai soggetti impegnati nell'attività operativa della società DR, omettendo l'analisi delle specifiche doglianze difensive sviluppate nei motivi d'appello. Quanto alla partecipazione di IA al reato associativo, le sentenze avrebbero illogicamente affermato la presenza dell'affectio societatis a partire dal ел 11 с mero dato della sua conoscenza dell'attività svolta in NI dalla società presso cui lavorava come tecnico informatico. Con il quarto motivo BO deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., il vizio di motivazione in ordine alla cessazione del reato associativo per avere la Corte d'appello motivato, apoditticamente, che l'associazione sarebbe perdurata sino alla data dell'arresto dei due BO, avvenuta 1'8/10/2008, senza considerare che, come indicato nei motivi aggiunti all'atto di appello, a gennaio 2008 l'imputato aveva terminato il proprio lavoro con la società Alexsandra e che, comunque, alla data del 12/05/2008, era stata registrata la cessazione della società, come indicato nella visura prodotta da BO in sede d'interrogatorio. Con il quinto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 6 cod. pen., 20 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. La Corte d'appello, disattendendo le doglianze difensive espresse nei motivi aggiunti, avrebbe affermato l'esistenza della giurisdizione italiana in ordine al reato associativo sul presupposto che una parte dell'azione le operazioni di -- gestione e di governo del sito web - si sarebbe consumata nel territorio italiano, laddove dalle stesse sentenze emergerebbe come la struttura associativa si identificasse, sostanzialmente, con le società create da IT BO in Svizzera e NI e come i siti internet utilizzati per le operazioni della società fossero stati attivati su un server americano. Di conseguenza, il fatto che l'imputato, transitato per brevi periodi a Milano, avesse utilizzato saltuariamente la posta elettronica non potrebbe essere indicativo del fatto che Milano sia stata una delle sedi operative dell'organizzazione. Con il sesto motivo DR BO deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, atteso che la sentenza di appello non avrebbe dato compiuta risposta al relativo motivo di impugnazione, non potendosi ritenersi tale il mero richiamo all'art. 133 cod. pen. in punto di rideterminazione della pena a seguito della affermata insussistenza dell'aggravante di cui al capo a) e della intervenuta prescrizione dei reati di cui al capo b) d'imputazione.
3.3. Con il proprio ricorso UR IA deduce, invece, due soli motivi di impugnazione.
3.3.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. la nullità della sentenza per difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria italiana in relazione all'art. 6 cod. pen., nonché per carenza ed illogicità della motivazione sul punto. Dopo aver premesso che in tema di reati associativi, la sussistenza della giurisdizione italiana può configurarsi unicamente nel caso in cui sia allocata in ull 12 h Italia una "stabile base operativa dell'associazione" (ex Sez. 6, n. 4378/1997), il ricorrente pone in luce come le stesse sentenze di merito abbiano fatto coincidere la struttura associativa oggetto di contestazione "con le società create da BO IT in Svizzera (LMB Trading SA) e NI (DR SIA)", quest'ultima espressamente indicata quale "sede operativa fissa" dell'associazione, sicché l'affermazione di una sede operativa milanese sarebbe frutto di una forzatura, come dimostrato dalle argomentazioni utilizzate in sentenza. Infatti, i giudici pur sostenuto che "incrociando i dati derivanti dall'intercettazione del flusso digitale (e-mail e indirizzi dei siti visitati dall'utente) con quelli evidenziati dalle intercettazioni telefoniche effettuate, poteva accertarsi, con sicurezza, che le operazioni di gestione e di governo del sito web sono avvenute al di là di ogni dubbio a Milano", non avrebbero spiegato quando sarebbero avvenute tali asserite attività gestorie, quali flussi di comunicazioni acquisite agli atti e incrociati tra loro avrebbero rivelato un radicamento del ritenuto sodalizio nel territorio dello Stato, in cosa sarebbero consistite le richiamate attività di "gestione del sito"; e nulla sarebbe dato sapere in ordine alla loro effettiva consistenza, tale da permettere di delineare Milano quale (stabile) base operativa dell'associazione.
3.3.2. Con il secondo motivo di gravame, IA si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., della mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione relativa alla sussistenza del dolo del reato associativo in capo allo stesso ricorrente. La Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato il profilo relativo all'effettiva "coscienza e volontà di contribuire attivamente alla realizzazione dell'accordo e del programma" illecito del sodalizio, atteso che IA era stato assunto dalla società DR successivamente alla sua costituzione, con il compito di occuparsi di verificare che gli ordini impartiti tramite il sito web venissero effettivamente presi in carico, che la sua opera di professionista si inseriva in una cornice di piena legalità, asseverata da una consulenza legale all'uopo richiesta, venendo le attività di DR "assoggettate a tassazione in NI", che egli percepiva, esclusivamente, un regolare stipendio nella veste di dipendente della società, che egli era è di origine olandese e non comprendeva la lingua italiana. E, dunque, egli non avrebbe avuto alcuno strumento per comprendere il carattere illecito, secondo l'ordinamento italiano, dell'attività svolta dalla società, anche considerato che la normativa applicabile era stata oggetto di diverse valutazioni anche da parte degli organi giudiziari milanesi, risolvendosi le affermazioni compiute dai giudici di merito al fine di dimostrare tale consapevolezza in mere tautologie. t 13 ih 4. Con nota depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 19/09/2016, l'avv. Eva di Fonzo, nell'interesse di DR BO, ha dedotto motivi nuovi. In particolare, il ricorrente rappresenta la insussistenza del reato di cui all'art. 416 cod. pen. per intervenuta depenalizzazione, ex D.Lgs. n. 8/2016, dei reati-fine di cui agli artt. 65, 81, comma 4, della legge n. 907 del 1942, puniti dall'art. 6, comma 1 della L. n. 27/1951, atteso che il reato contestato presuppone che l'associazione sia necessariamente finalizzata alla commissione di delitti. Precisamente, si ritiene che in base all'art. 1 del D. Lgs. 8/2016 sia stato depenalizzato il reato di "Introduzione di tabacchi" previsto dall'art. 65 L. 907/1942, in precedenza punito ex art. 1 della legge n. 27/1951, sicché non potrebbe trovare applicazione l'aggravante di cui all'art. 81, comma 4, della L. 27/1951, la quale costituirebbe oggi una figura autonoma di reato e presupporrebbe, anch'essa, la commissione di delitti di contrabbando e non di meri illeciti amministrativi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di DR BO e UR IA sono infondati. Parimento infondato è il ricorso di IT BO, salvo che per quanto concerne l'aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006. 2. Procedendo, nell'analisi dei motivi di ricorso, secondo l'ordine logico, occorre muovere, preliminarmente, dalle questioni sulla giurisdizione. Secondo la tesi sviluppata nel ricorso presentato da DR BO e UR IA, per determinare la sussistenza della giurisdizione italiana in presenza di un reato associativo occorrerebbe verificare il luogo dove si è realizzata, in tutto o in parte, l'operatività della struttura organizzativa, mentre andrebbe attribuita importanza secondaria al luogo in cui sono stati realizzati i singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso, a meno che questi,per il numero e la consistenza, rivelino il luogo di operatività del disegno. E dal momento che l'organizzazione aveva una sede operativa fissa, identificabile in quella della società Alexandra, sita in NI, attuava i suoi scopi con la gestione di un sito internet con server americano, attraverso il quale venivano effettuate le vendite ai clienti contattati con lo stesso mezzo, gestiva il trasporto dei tabacchi dai porti d'attracco ai magazzini e provvedeva infine alla spedizione postale agli acquirenti, la giurisdizione italiana avrebbe dovuto essere esclusa. Sul punto, osserva il Collegio che la giurisdizione del giudice italiano si radica, secondo il principio espresso dall'art. 6 cod. pen. che ha accolto la cd. teoria della ubiquità, quando il reato sia stato commesso nel territorio dello Stato, ovvero "quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione". м 14 в Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a tali fini, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 20/03/2014, Amato e altri, Rv. 259486; Sez. 4, n. 44837 del 11/10/2012, dep. 15/11/2012, Pmt in proc. Krasniqi, Rv. 254968; Sez. 6, n. 16115 del 24/04/2012, dep. 27/04/2012, G., Rv. 252507; Sez. 4, n. 17026 del 17/12/2008, dep. 22/04/2009, Vigi, Rv. 243476; Sez. 6, n. 40287 del 28/10/2008, dep. 29/10/2008, Ericki, Rv. 241519; Sez. 6, n. 26716 del 6/05/2003, dep. 19/06/2003, Viti e altri, Rv. 225966). In questa prospettiva, pacifica è la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione ai delitti contestati al capo b) dell'imputazione, venendo gli stessi integrati a seguito della introduzione di tabacchi, nel territorio dello Stato soggetto a monopolio, in violazione dei divieti stabiliti dalla legge n. 907 del 1942 o senza l'osservanza delle condizioni dalla stessa prescritte. Ma altrettanto deve dirsi con riferimento alla fattispecie associativa contestata al capo a), avendo i giudici di merito puntualmente sottolineato come alcuni segmenti dell'attività associativa fossero stati realizzati nel territorio italiano. E' il caso delle operazioni di gestione e di governo del sito web, avvenute a Milano, secondo quanto emerso dai dati derivanti dall'intercettazione del flusso digitale (e-mail e indirizzi dei siti visitati dall'utente) e dalle intercettazioni telefoniche effettuate, che avevano evidenziato come DR BO avesse sfruttato una connessione internet intestata all'inquilino di un appartamento sito in Milano via Montevideo n. 19, attiguo a quello locato dall'imputato; e come egli avesse altresì utilizzato alcune schede telefoniche ricaricabili della Vodafone Italia, ritenute non intercettabili, mentre venivano utilizzate le connessioni su personal computer portatili. Ma si pensi, anche, a mero titolo esemplificativo, l'acquisto dei tagliandini adesivi da applicare sulle buste postali che dovevano essere spedite dalla NI alla clientela italiana e che venivano acquistate dalle Grafiche MILANO di Segrate, con magazzino in Varazze. Tale ricostruzione è pienamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha in passato ritenuto che fosse stato commesso, in parte, nel territorio dello Stato italiano, il reato di partecipazione al reato associativo contestato ad alcuni correi che, appunto, dall'Italia avevano mantenuto contatti telefonici con l'organizzazione criminosa, la cui struttura e operatività erano radicate all'estero (così Sez. 6, n. 40287 del 28/10/2008, dep. 29/10/2008, Ericki, Rv. 241519). м 15 я 3. Sempre procedendo secondo l'ordine logico, deve quindi addivenirsi all'analisi delle questioni relative alla asserita depenalizzazione della fattispecie contestata al capo b) e sulla sua concreta configurabilità in caso di acquisto operato on line e successiva spedizione della merce.
3.1. Sul punto deve innanzitutto osservarsi come i fatti contestate al capo b) siano qualificabili ai sensi dell'art. 65 della legge 17/07/1942, n. 907, rubricato "introduzione di tabacchi", a mente del quale "commette contrabbando chiunque, contro i divieti stabiliti da questa legge o senza l'osservanza delle condizioni da essa prescritte, introduce nel territorio del Regno, soggetto a monopolio, tabacchi, succedanei o prodotti derivati del tabacco"; violazione consistente, appunto, nel vendere ad acquirenti italiani prodotti sottoposti alla tassa di consumo, senza provvedere al relativo pagamento. Infatti, pacifica l'introduzione di tabacchi nel territorio dello stato italiano, da parte delle società SIA ALEKSANDRA e, dunque, con il contributo concorsuale dei tre odierni imputati, deve, altresì, ritenersi che la condotta in questione abbia avuto luogo in violazione dei "divieti stabiliti da questa legge o" comunque "senza l'osservanza delle condizioni da essa prescritte". Sul punto, ritiene il Collegio che la contestata attività di importazione di tabacchi nel territorio italiano abbia avuto luogo in violazione della disciplina dettata dagli artt. 8 e 9 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992 n. 92/108/CEE e, per quanto riguarda la normativa nazionale derivata in vigore al momento dei fatti e fino al 31 marzo 2010, dall'art. 11 del D.L. 30 agosto 1993 n. 331, dal momento che, come osservato dalla Corte territoriale, la franchigia per le sigarette di 800 pezzi, limite valicato il quale le sigarette si considerano comunque acquistate a scopo commerciale, era applicabile nel solo caso in cui il tabacco sia stato acquistato per uso privato e trasportato dall'acquirente. Condizione, quella indicata, ictu oculi non sussistente nel caso in esame, dato che le sigarette venivano spedite via posta, sicché, onde evitare l'esperimento di un semplice ed economico meccanismo elusivo, l'immissione in consumo nel territorio italiano attraverso l'acquisto on line non poteva che essere assoggettato al pagamento delle accise, a norma dell'art. 10 del D.L. 331/1993. Secondo quanto stabilito dal comma 3 di tale articolo, infatti, "prima della spedizione delle merci", avrebbe dovuto "essere presentata una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio nel luogo di ricevimento dei prodotti" e avrebbe dovuto 'essere garantito il pagamento 11 dell'accisa", da effettuarsi "secondo le modalità vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'arrivo". Ciò che nel caso di specie non risulta mai essere avvenuto. Tale soluzione, come correttamente posto in luce anche dalla sentenza impugnata e riportato nello stesso ricorso per cassazione di IT BO, è ем 16 с del tutto coerente con la stessa decisione C-5/05 della Corte di Giustizia Europea in data 23/11/2006, la quale ha ritenuto, diversamente da quanto opinato nell'occasione dalla Commissione europea, che nel caso di un privato che acquistasse, per uso personale e nelle quantità previste dalla direttiva (identiche a quelle trasfuse nell'art. 11, D.L. n. 331/1993), un bene soggetto ad accisa da un Paese diverso dal proprio, ivi pagando le accise, facendoselo poi inviare da uno spedizioniere terzo, dovesse farsi luogo all'applicazione della disciplina sulla detenzione a fini commerciali, dettata dall'art. 7 della stessa direttiva (e in Italia dall'art. 10 D.L. n. 331/1993), trattandosi della soluzione più vicina al tenore letterale della norma. Né la situazione è in alcun modo mutata dopo l'approvazione del d.lgs. 2010 n. 48 (recante il "Nuovo testo unico sulle accise"), adottato in attuazione della nuova direttiva 2008/118/CE in materia di accise, i cui artt. 10 e 11 individuano quali beni siano soggetti ad accisa nel Paese di origine e quali, invece, in quello di destinazione. Sul punto, va infatti rilevato che la disciplina dettata da tali disposizioni è, ai fini che occupa, sostanzialmente corrispondente alla precedente, essendo anch'essa fondata sulla distinzione tra beni acquistati per "uso proprio" da privati e beni destinati a "uso commerciale". E diversamente da quanto opinato dalla difesa di BO, il chiaro tenore delle disposizioni in questione impone di includere nella seconda categoria di beni, anche sotto la vigenza di tale normativa, quelli non acquistati "per uso proprio", tra i quali rientrano, non essendo ovviamente configurabile un terzo regime giuridico sottratto a qualunque regolazione, i beni che non siano stati acquisiti nelle misure stabilite dall'art. 11, comma 2 (ovvero, per quanto qui di interesse, entro il limite delle 800 sigarette) o che non siano trasportati "direttamente dal privato" medesimo. Ciò, ancora una volta, al fine di evitare che attraverso le forme di massiccio approvvigionamento di merci sottoposte a tassazione, realizzate sfruttando le nuove opportunità commerciali offerte dalle transazioni elettroniche, possano essere realizzate, come nella specie, operazioni elusive degli obblighi fiscali. Consegue alle considerazioni svolte che la nuova disciplina sulle accise, non introducendo alcuna apprezzabile modificazione in relazione ai profili implicati dalla presente vicenda, non configura alcun fenomeno di successione di leggi integratrici di norme penali, rilevante ex art. 2 cod. pen.. 3.2. Non può, peraltro, configurarsi, nella specie, alcun errore sulla normativa applicabile, rilevante ai fini della esclusione dell'elemento soggettivo. Sul punto va innanzitutto sottolineato come i giudici di merito abbiano, con motivazione del tutto immune da vizi logici, dato puntuale e coerente spiegazione in relazione callido meccanismo volto a sottrarre all'amministrazione finanziaria ingenti somme di denaro attraverso il mancato и св 17 pagamento delle accise dovute nel paese di immissione al consumo, evidenziando la creazione di una struttura aziendale ad hoc, che dalla NI, ove vige un regime fiscale di particolare favore, commercializzava, via internet ed avvalendosi del servizio postale, tabacchi lavorati esteri in altri paesi dell'Unione europea, tra cui l'Italia, dopo averli fatti transitare dapprima dai porti olandesi e, quindi, da alcuni depositi situati in Svizzera. Ed a fronte di un apparato motivazionale così correttamente strutturato, non è consentito a questa Corte ipotizzare alternative opzioni ricostruttive della vicenda fattuale, sovrapponendo la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, saggiando la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; in termini v. Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Resta, infatti, esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata;
Sez. 3, n. 40350, del 5/06/2014, P. civ. C.C. in proc. M.M., non massimata;
Sez. 3, n. 30908 del 3/06/2014, I.S., non massimata;
Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, da P.G., non massimata;
Sez. 2, n. 7380 in data 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
3.2.1. Osserva, nondimeno il Collegio che quand'anche si volesse ipotizzare, secondo gli assunti difensivi, la mancanza di una effettiva consapevolezza dell'esatto ambito applicativo delle norme in materia di immissione al consumo di prodotti acquisitati attraverso piattaforma telematica e trasportati attraverso vettore postale, non potrebbe che accedersi, in ogni caso, alla puntuale osservazione della Corte territoriale, secondo cui IT BO avrebbe comunque avuto "l'obbligo di conoscere i limiti, anche penali, del commercio posto in essere", non potendo la sua posizione assimilare a quella del "comune cittadino" e non potendosi, dunque, configurare alcuna scusabilità del relativo errore o della relativa ignoranza, ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte soltanto in presenza di una insuperabile oscurità della norma o da orientamenti giurisprudenziali pacifici nel senso del comportamento posto in essere dall'agente (v., tra le tante, Sez. 3, n. 29080 del 19/03/2015, dep. 08/07/2015, P.M. in proc. Palau, Rv. 264184, secondo cui la "buona fede" del soggetto attivo di un fatto di rilevanza penale è configurabile soltanto ove la mancata coscienza dell'illiceità del fatto derivi non dall'ignoranza dalla legge, ma da un elemento positivo e cioè da una circostanza che induce nella convinzione della sua liceità, м 18 е с come un provvedimento dell'autorità amministrativa, una precedente giurisprudenza assolutoria o contraddittoria, una equivoca formulazione del testo della norma). Ciò che nel caso di specie le sentenze di merito hanno convincentemente escluso, sottolineando come qualunque "pacchetto di sigarette in qualsiasi paese della UE" rechi la presenza "di bollini e marche che attestano il pagamento della tassa prevista nel singolo ordinamento statale" (v. p. 37 della sentenza di appello) ed essendo palese che, al fine di sciogliere ogni eventuale dubbio sulla liceità della vendita, gli imputati avrebbero potuto agevolmente indirizzare un quesito all'amministrazione finanziaria italiana piuttosto che richiedere un parere ad uno studio legale lettone. E del resto che la questione relativa al pagamento delle accise anche nel paese di arrivo della merce fosse ben presente agli imputati è stato ammesso, in sede di interrogatorio, dallo stesso DR BO, il quale, in sede di interrogatorio eseguito il 25/03/2010, raccontò che un consulente legale del padre gli aveva riferito che gli oneri fiscali relativi all'invio di sigarette inviate dalla NI nei vari paesi europei "venivano altresì assolti in ciascun paese europeo di destinazione". Ciò che, in realtà, non era mai avvenuto.
3.3. Tanto premesso, deve quindi osservarsi che, nel caso di specie, la disciplina applicabile, sul piano sanzionatorio, è quella di cui all'art. 4 della legge n. 27 del 1951, rubricato Reclusione e multa in rapporto all'entità del reato, dal momento che, stando alla contestazione, le transazioni realizzati con i singoli acquirenti, in molti casi, erano superiori ai 15 chilogrammi, non potendo ragionevolmente dubitarsi del fatto che, pur avendo i singoli acquirenti del tabacco lavorato estero comprato non più di tre stecche di sigarette per volta, nondimeno il quantitativo complessivo gli stessi riferibile era ben maggiore, superando in molti casi la fatidica soglia dei 15 kg (tra gli altri risultano aver acquistato, nel 2006: NA IT AR, 51 kg;
NC RD, 48,600 kg;
SA UC, 49,200 kg;
VO SA, 68,400 kg;
AN LA, 101 kg;
IO ZZ, 123 kg;
IO OR, 188,400 kg;
MA TI, 60 kg;
TT LV, 54 kg;
AR LA, 106,200 kg). E conseguentemente, in tali ipotesi, deve ritenersi applicabile il relativo trattamento sanzionatorio, indicato dalla norma in questione della "reclusione fino a due anni" e nella multa stabilita dagli articoli precedenti. Consegue alla ricostruzione accolta che deve escludersi l'applicazione dell'art. 1 della legge n. 27/1951 ("Multa per la fabbricazione, preparazione, vendita, introduzione, trasporto, deposito, detenzione, esportazione, lavorazione e alterazione del tabacco"), che prevede, per i reati di contrabbando di tabacco contemplati dagli artt. 64, nn. 3 e 5; 65; 66; 67, n. 1; 68; 71 e 73 della L. 17 luglio 1942, n. 907, l'applicazione della sola pena pecuniaria. E pertanto deve pacificamente escludersi ogni effetto di depenalizzazione ad opera del decreto м 19 е с legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, che ha dato esecuzione all'art. 2 della legge 28 aprile 2014 n. 67, con la quale era stata conferita la delega al Governo per la "Riforma della disciplina sanzionatoria" di reati. L'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 8/2016, infatti, ha stabilito che "non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda". Tuttavia, nel caso di specie, come già ricordato, l'art. 4 della legge 3/01/1951, n. 27, rubricato Reclusione e multa in rapporto all'entità del reato, stabilisce che qualora, come nel caso di specie, sia stata posta in essere una delle ipotesi di contrabbando prevedute dall'art. 1, tra le quali rientra anche quella di cui al citato art. 65, debba applicarsi, quando la quantità del tabacco superi i 15 chilogrammi, "la reclusione fino a due anni" in aggiunta alla pena pecuniaria;
sicché deve appunto escludersi l'operatività della ricordata disciplina in materia di depenalizzazione.
4. Infondata è, poi, la questione sollevata dalla difesa di IT BO in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato contestato al capo b). Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto che il termine di prescrizione non fosse maturato in considerazione del fatto che all'imputato fosse stata applicata la recidiva specifica, secondo quanto stabilito dall'art. 161, comma 2, cod. pen., a mente del quale, in caso di eventi interruttivi, il tempo necessario a prescrivere è aumentato della metà nei casi di cui all'art. 99, comma 2, tra i quali rientra, appunto, anche la recidiva specifica. In sede di giudizio di comparazione, già il primo giudice era pervenuto ad un giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva in questione;
sicché, non essendo stata la stessa esclusa, ma avendo in concreto inciso sul trattamento sanzionatorio, essa doveva pacificamente ritenersi rilevante ai fini dell'applicazione del regime speciale in materia di atti interruttivi della prescrizione. La Corte territoriale, invece, nel riconoscere la diminuzione di un terzo per le attenuanti generiche ha implicitamente compiuto un giudizio di prevalenza delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. rispetto all'aggravante in esame. E interpellata sulla questione relativa alla eventuale prescrizione del delitto contestato al capo b), essa l'ha comunque esclusa, proprio sul presupposto della presenza della recidiva specifica, ritenuta espressione di una maggiore rimproverabilità soggettiva e di una più accentuata capacità a delinquere, "giustificata dai precedenti specifici, espressione di rinnovata inclinazione a delinquere" (pag. 46 della sentenza di appello). La decisione, sul punto, dei giudici di appello appare conforme all'indirizzo accolto da una parte della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo l 20 u ch Collegio, secondo cui gli effetti di rilevanza edittale prodotti dalla recidiva, nel caso che occupa nella sua forma "specifica", si producono quando la stessa sia stata contestata e "ritenuta", ovvero quando non sia stata "esclusa" nell'esercizio del potere discrezionale che, stante la sua natura facoltativa, è tuttora riconosciuto al giudice della cognizione ai fini di apprezzare il compiuto disvalore del fatto e la capacità a delinquere del suo autore (Sez. 6, n. 47269 del 9/09/2015, dep. 30/11/2015, Fallani e altro, Rv. 265518; Sez. 5, n. 35852 del 7/06/2010, dep. 6/10/2010, Di Canio, Rv. 248502; Sez. 5, n. 22619 del 24/03/2009, dep. 29/05/2009, Baron e altri, Rv. 244204; Sez. 2, n. 40978 del 21/10/2008, dep. 3/11/2008, P.G. in proc. Coviello e altro, Rv. 242245; Sez. 2, 9/04/2008, P.G. in proc. Rinallo, Rv 240409; nella stessa prospettiva si veda altresì Corte cost., ord. n. 34 del 26/01/2009). Ne deriva che, come correttamente ha ritenuto la Corte lombarda, dalla mancata esclusione della recidiva e, dunque, dal fatto che della stessa siano stati accertati i presupposti formali (le precedenti condanne per reati della stessa indole) e sostanziali (il giudizio di maggiore rimproverabilità soggettiva) a consegue, altresì, il prodursi dei cd. effetti di rilevanza edittale, ovvero degli effetti che operano, ove la recidiva sia ritenuta, al di fuori dall'alveo ed specificamente attinente il concreto trattamento sanzionatorio indipendentemente da esso. Pertanto, anche il relativo motivo di ricorso deve essere rigettato.
5. Vanno poi respinte le varie questioni dedotte da tutti i ricorrenti in relazione al reato associativo contestato al capo a).
5.1. Le considerazioni svolte al paragrafo 3.3, alle quali si rinvia, consentono di ritenere infondate, in primo luogo, le deduzioni formulate da IT BO in ordine alla non configurabilità del reato associativo in conseguenza della supposta depenalizzazione dei reati fine.
5.2. Sotto altro profilo, i tre ricorrenti censurano le sentenze di merito nella parte in cui hanno ritenuto sussistenti gli ulteriori requisiti del reato associativo. Le relative doglianze attengono, in primo luogo, alla impossibilità di configurare l'esistenza di una associazione alla stregua del dato, pur processualmente incontroverso, della presenza, nella struttura operativa della società lettone, di una pluralità di persone chiamate a svolgere i più diversi ruoli esecutivi (dai compiti di segreteria a quelli materiali di imballaggio e spedizione della merce). Ma soprattutto, i ricorrenti lamentano che i provvedimenti impugnati abbiano affermato l'esistenza, in capo a UR IA, della piena consapevolezza di far parte di una struttura illecita costituita al fine di realizzare attività considerate criminose dall'ordinamento italiano. Al contrario, una serie di elementi di fatto, pacificamente acquisiti al processo, dimostrerebbe che costui sarebbe stato ignaro del vero scopo sociale dell'azienda lettone: dal ruolo 21 ем meramente esecutivo, dimostrato dal modesto stipendio percepito, al fatto che egli fosse stato assunto dalla società in un momento successivo all'inizio delle attività aziendali, dal fatto che egli fosse cittadino olandese e, come tale, sostanzialmente all'oscuro della disciplina prevista dall'ordinamento italiano, al fatto che egli avesse chiesto specificamente ai consulenti dello studio legale Lidums & Zeseris quale fosse il regime legale applicabile, ricevendo rassicurazioni sull'effettivo pagamento nel paese di immissione al consumo.
5.3. In relazione alle questioni poste giova preliminarmente ricordare che ai fini della sussistenza del delitto contestato, la giurisprudenza di legittimità ritiene necessario che ricorrano i seguenti requisiti strutturali: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;
b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo;
c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (ex plurimis Sez. 2, n. 20451 del 3/04/2013, dep. 13/05/2013, Ciaramitaro e altri, Rv. 256054). Ne consegue che, effettivamente, l'eventuale mancata sussistenza del dolo del reato associativo in capo a UR IA impedirebbe di configurare la fattispecie contestata, sicché la relativa questione assume valenza decisiva. Ciò in quanto da un lato le sentenze di merito hanno puntualmente esplicitato i concreti elementi di fatto che consentono di ritenere sussistenti gli altri requisiti di fattispecie (richiamate nei §§ 1.1 del "ritenuto in fatto" e 2 del "considerato in diritto", ai quali si rinvia); e, dall'altro lato, per il fatto che il ruolo di UR IA, estraneo al nucleo familiare dei BO, appare realmente decisivo, non potendosi fondatamente sostenere, come invece argomentato dai giudici di merito, che l'esistenza del reato associativo potrebbe essere affermata alla stregua della riscontrata presenza di una pluralità di dipendenti della società lettone. Infatti, non essendo stati gli stessi identificati (si pensi alla dipendente chiamata NA, addetta al confezionamento e alla spedizione della merce), non può logicamente affermarsi, in assenza di qualunque ulteriore elemento di prova, l'esistenza di una chiara consapevolezza di far parte del consorzio delinquenziale, non potendo escludersi che gli stessi fossero adibiti a mansioni puramente esecutive, come tali inidonee a consegnare loro una chiara visione dell'illecito modus operandi della società. Sul punto, deve osservarsi che i giudici di merito hanno esplicitato le ragioni del pieno coinvolgimento di UR IA, alla stregua di un insieme di elementi di fatto dai quali hanno tratto, con corretto procedimento inferenziale, guidato da massime di esperienza adoperate in maniera del tutto logica e dunque non ll 22 bi sindacabile in questa sede, convincimento che l'imputato fosse uno dei perni essenziali dell'intera struttura associativa: innanzitutto il fatto che egli fosse il tecnico addetto alla gestione dei siti internet utilizzati per la vendita del tabacco e che, quindi, fosse a conoscenza delle modalità operative delle operazioni di acquisto da parte dei clienti italiani, così singolarmente parcellizzate in piccoli carichi, oltre che della ampiezza del giro di affari;
che dovesse essere a conoscenza, in quanto cittadino di un paese comunitario (circostanza di fatto accertata dai giudici e non revocabile in dubbio in questa sede), che la disciplina dettata già dalla direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, n. 921108/CEE (nella interpretazione accolta dalla Corte di Giustizia fin dal 2005) imponesse, in caso di acquisto di tabacchi lavorati operato da privato che li trasportasse con sé, il pagamento delle accise;
ed ancora che egli fosse a conoscenza del fatto che in Italia non venisse pagata l'accisa. Ed ancora è estremamente indicativo, ai fini della dimostrazione del livello di inserimento di IA nell'organizzazione, il fatto che, come posto in luce dalla sentenza impugnata, nella e-mail inviata il 5/08/2006 da IT BO al figlio DR, il primo raccomandasse al figlio di inviare proprio UR IA a Santo Domingo per conoscere di persona l'emissario di IO VE, EL RA, il quale si sarebbe dovuto occupare della spedizione delle sigarette e di organizzare e predisporre una piccola unità operativa sull'isola. Al contempo, i giudici di merito hanno spiegato le ragioni per le quali abbiano ritenuto di non riconoscere alcuna rilevanza, sul piano dei riflessi sull'elemento soggettivo dei partecipi, al provvedimento di archiviazione dell'autorità giudiziaria lettone, atteso che l'eventuale legittimità dell'attività societaria, in ipotesi, secondo l'ordinamento lettone non poteva certo fondare l'affermata buona fede in relazione all'importazione dei tabacchi in Italia. Pertanto, anche la censura in esame deve ritenersi infondata.
5.4. La difesa di IT BO ha poi dedotto che quand'anche si dovesse ritenere sussistente il delitto associativo, il principio di specialità posto dall'art. 15 cod. pen. imporrebbe di configurare non già la fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen., quanto quella di prevista dagli artt. 1, D.Lgs. n. 8/2016, 81 n. 4, L. n. 907/1942 e 6, L. n. 27/1951. Sul punto, la Corte territoriale ha specificamente richiamato l'orientamento accolto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 351 del 5/03/1969, dep. 7/06/1969, Giuffrida, Rv. 111765), qui condiviso, secondo cui l'art. 81, comma 1, n. 4 della legge 17/07/1942, n. 907 in realtà non configuri una circostanza aggravante del reato associativo, quanto piuttosto un'aggravante connessa alla qualità soggettiva dell'agente, consistente nella sua partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di contrabbando, sicché nei casi, come quello per cui è processo, nei quali tre o più persone siano partecipi di un'associazione costituita per commettere delitti di 23 сем tale natura, deve trovare configurazione il concorso tra associazione per delinquere e contrabbando aggravato ai sensi dell'art. 81 n. 4 citato. Rispetto a tale interpretazione, tuttavia, la difesa di IT BO non ha dedotto alcuna specifica censura, limitandosi ad affermare l'esistenza di un rapporto di specialità tra le due fattispecie, senza affrontare, in maniera convincente e giuridicamente fondata, la questione secondo cui la disposizione in esame non descriverebbe un'autonoma fattispecie di reato. Ne consegue, la manifesta infondatezza della relativa doglianza, in quanto mera riproposizione di una censura già posta nei motivi di appello e correttamente risolta dai giudici di secondo grado (Sez. 6, n. 25711 del 17/05/2016, dep. 21/06/2016, V., Rv. 267011).
5.5. Secondo quanto dedotto da DR BO, la Corte territoriale non avrebbe in alcun modo motivato sulla deduzione, contenuta nel relativo atto di appello, in ordine all'avvenuta cessazione della societas sceleris a partire dal gennaio 2008 o, comunque, dal maggio dello stesso anno, allorché si era proceduto alla registrazione della cessata attività della società. Sul punto deve, nondimeno, osservarsi che la doglianza è del tutto generica, non avendo l'imputato, in sede di ricorso per cassazione, in alcun modo specificato la rilevanza della questione indicata e non potendo, dunque, cogliersi alcuno specifico interesse sostanziale alla proposizione della censura.
6. Peraltro, le considerazioni fin qui svolte impongono di ritenere che, trovando applicazione, in relazione ai reati contestati al capo b) a IT BO, la pena di cui all'art. 4 della legge 3/01/1951, n. 27, individuata nella misura della reclusione "fino a due anni" (oltre che della multa stabilita dai precedenti articoli), debba escludersi la sussistenza dell'aggravante di cui all'art.
4. della legge 16/03/2006, n. 146 (recante l'intestazione "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001") la quale, al comma 1, prevede l'aumento della pena, da un terzo alla metà, in relazione ai reati che siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. Condizione che, come appena osservato, non ricorre nel caso di specie quanto al regime sanzionatorio edittale. Solo limitatamente a questa parte va, quindi, annullata la sentenza impugnata, senza rinvio, non avendo l'aggravante avuto in concreto alcuna incidenza nella quantificazione della pena stante la ritenuta prevalenza delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cit.. 4 ем 1 24 7. La difesa di IT BO ha ulteriormente lamentato la violazione di legge in relazione alla decisione, da parte della Corte territoriale, di confermare la confisca già disposta dal giudice di prime cure. In particolare, il ricorrente si duole dell'applicazione della confisca per equivalente, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 146/2006, ancorché tra i reati previsti dall'art. 3 della stessa legge non possano ricomprendersi le ipotesi di cui all'art. 65 della legge n. 907/1942, atteso che la pena inflitta per tale fattispecie, pur con l'aggravante dell'art. 4 della legge n. 146 del 2006, non sarebbe comunque inferiore ai quattro anni di detenzione. Le argomentazioni sviluppate con il motivo di ricorso in questione sono, come ovvio, superate dalla statuizione, esplicitata al § 6 della presente sentenza, con la quale è stata esclusa la configurabilità della suddetta aggravante. Tuttavia, ritiene il Collegio che la confisca per equivalente non possa essere comunque revocata, essendo la stessa obbligatoriamente prevista, a norma del menzionato art. 11 della legge n. 146/2006, anche in relazione agli altri reati contestati, così come qualificati giuridicamente in questa sede. L'art. 11, infatti, prevede, testualmente, che "per i reati di cui all'articolo 3 della presente legge, qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo". Dunque, ai fini della applicazione della confisca obbligatoria, diretta o (come nel caso qui in considerazione) per equivalente, deve verificarsi se il reato per cui si procede rientri tra quelli contemplati dall'art. 3 della legge n. 146/2006. Quest'ultima disposizione considera come reato transnazionale quello "punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato", quando "a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato". Nel caso di specie, peraltro, secondo l'ipotesi qui accolta, a carico di IT BO deve trovare configurazione il delitto di cui all'art. 416 cod. pen., punito per colui che, come lo stesso BO, abbia assunto la qualità di promotore, con la pena della reclusione da "tre a sette anni". E come già osservato, le sentenze di merito hanno puntualmente posto in luce come il reato associativo sia stato integrato attraverso una molteplicità di condotte che sono state realizzate nel territorio di una pluralità di stati: dalla Svizzera (luogo di 25 ски approvvigionamento), alla NI (luogo di confezionamento dei plichi e successiva spedizione), all'Italia, luogo di gestione di alcuni passaggi operativi (v. supra § 2 del "considerato in diritto") e di perfezionamento di alcuni reati fine. Ne consegue che, all'evidenza, ricorrono le condizioni per l'applicazione (e il mantenimento) della confisca obbligatoria, nella forma per equivalente, sicché sul punto le doglianze del ricorrente devono essere rigettate. E', infatti, appena il caso di osservare che i giudici d'appello hanno motivatamente ritenuto che il profitto dei reati contestati a IT BO, conseguito successivamente all'1/09/2006, sia stato da lui incamerato e quindi trasformato in uno degli strumenti finanziari a lui riconducibili, in particolare alla gestione patrimoniale n. 1398/27/207422 aperta presso la San Paolo Fiduciaria S.p.a. Milano, limitatamente al valore di 246.142,25 euro.
8. Quanto, infine, alle censure attinenti al concreto trattamento sanzionatorio, formulate dal solo DR BO, deve rilevarsi che la determinazione del quantum della pena, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., costituisce esercizio di un apprezzamento discrezionale rimesso al giudice di merito che, se adeguatamente motivato e salvo che non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, si sottrae a qualunque sindacato di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrano, Rv. 259142). Nella specie, i giudici di secondo grado hanno ritenuto che la pena irrogata fosse congrua, alla stregua dei parametri individuati dall'art. 133 del codice penale, implicitamente richiamando la valutazione compiuta dal primo giudice, alla quale hanno sostanzialmente aderito, che aveva posto in luce la notevole vastità del traffico, a sua volta evidentemente indicativa di una non modesta entità dell'offesa recata agli interessi economici dello Stato.
9. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso di IT BO deve essere accolto limitatamente alla esclusione dell'aggravante di cui all'art. 4 della legge 16.3.2006, n. 146. I ricorsi di DR BO e UR IA devono essere, invece rigettati, con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante di cui all'art. 4 della legge 16.3.2006, n. 146 e, riqualificato il fatto contestato al capo B) come reato di cui agli artt. 65 della legge 17.7.1942, n. 907 e 4 della legge 3.1.1951, n. 27, rigetta nel resto il ricorso di BO IT;
rigetta, altresì, i ricorsi di BO DR e IA UR, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5/10/2016 26 сви Il Consigliere estensore Il Presidente Renoldi Giovanni Ambroso) DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 MAR 2017 WHEREEstup IL CANC Luana CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIC COPIE UNIFICATO La Carte Superia di Cassazione - Quarta Sez. Penale - com sent. 57214/17 del 25/10/17 a deporitate 0 4 il 21/12/2017 :LL Revoca la sentenza della Terza Sezione Pendle della Corte di Canazisu m. 11916/2017 limitatamente al rigetto del ricorso proposto de Audrea Совливо Annulla senza unvio la sentenza della Corte d'Apz pello di Milano promunciata in data 22 settembre 1 m. 6254 (R.G. m. 428/2012), in relazione al Audres 2015. Claubs, huntatamente al caps A) (art. 416, comma 2, ood. jeu.) jerchi il reets & extints for prescrizione. yy- DI CASS A Z I A O M N PRE E Roma, - 4 GEN 2018 SU E Il Direttore Amministrativo T R Roberto TARSI O bed in C 27