Cass. pen., sez. III, sentenza 05/10/2016, n. 11916
CASS
Sentenza 5 ottobre 2016

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In tema di contrabbando, l'art.81 n.4 della legge 17 luglio 1942, n.907, non considera come circostanza aggravante un fatto che già costituisce reato, bensì una qualificazione dell'agente, che deve essere associato per delinquere nella specifica materia del contrabbando; ne deriva che, nell'ipotesi di contrabbando commesso da tre o piu persone facenti parti di un'associazione costituita per commettere tali delitti, e rientrante nel programma associativo, non sussiste reato complesso, ma si verifica concorso tra associazione per delinquere (art.416 cod.pen.) e contrabbando aggravato ai sensi del suddetto art.81 n.4.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/10/2016, n. 11916
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11916
    Data del deposito : 5 ottobre 2016

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