Articolo 6 della Legge 3 gennaio 1951, n. 27
Articolo 5Articolo 7
Versione
17 febbraio 1951
Art. 6. Contrabbando aggravato.

Nelle ipotesi previste dall' art. 81 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , qualora il contrabbando abbia per oggetto tabacco, e questo non superi i chilogrammi 15, il colpevole e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa stabilita dai precedenti articoli.
La pena della reclusione e' da tre mesi a quattro anni se la quantita' del tabacco e' superiore ai chilogrammi 15 oltre la multa.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1951
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