Sentenza 24 aprile 2012
Massime • 1
Ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. esecutivo emesso dalle autorità romene, in cui la S.C., facendo applicazione di tale principio, ha negato la consegna ritenendo commesse in Italia le condotte di tratta di esseri umani e traffico di minori, quali reati fine di un'associazione criminale finalizzata a commettere reati in materia di sfruttamento della prostituzione).
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Svolgimento del processo Con sentenza del 29.10.2009, il Gup presso il Tribunale di Forlì dichiarò, a seguito di rito abbreviato, B.L. responsabile del reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p. per aver compiuto operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza e trasferito (e subito dopo prelevato) somme di danaro (pari a L. 1.303.404.000) provenienti dal delitto di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di occultamento e distruzione di documenti contabili ex artt. 4, 5, e 10 D.Lvo n.74/2000 e di appropriazione indebita aggravata, su conti riferibili a lui e ai figli, provenienti da una società inesistente che fungeva da società cartiera, poiché priva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2012, n. 16115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16115 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 24/04/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 741
Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 14242/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) G.O. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 15/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del 22/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Lettieri Domenico per l'inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per dare esecuzione al mandato di arresto Europeo emesso il 3 dicembre 2010, nei confronti di O..G. , dalla competente autorità giudiziaria romena per l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare adottata dalla medesima autorità per i delitti di associazione a delinquere, tratta di esseri umani, tratta di minori e lesioni personali, fatti commessi negli anni 2006/2008 in Italia e in Romania e ne ha disposto però la consegna allo Stato emittente soltanto per i reati di tratta di persone e di traffico di minori, con rinvio della consegna di G. sino a soddisfatta giustizia italiana. La Corte d'appello premette:
Gli atti trasmessi e, in particolare, l'ordinanza cautelare contengono una compiuta descrizione dei fatti per i quali è stato emesso mandato di arresto nonché la descrizione degli indizi relativi a ciascuna delle ipotesi di reato, poste a fondamento della richiesta;
che l'identità dell'arrestato risulta dal verbale di identificazione effettuata al momento dell'arresto, nonché da specifici elementi trasmessi dall'autorità richiedente;
l'interessato ha dichiarato di non acconsentire alla consegna;
Lo Stato di emissione ha trasmesso la documentazione richiesta dalla quale risulta la sussistenza dei requisiti richiesti dalla L. n. 69 del 2005art. 1, comma 5, e art. 6, comma 1.
La Corte d'appello pone in rilevo che per i fatti di sfruttamento e favoreggiamento dalla prostituzione di M.A.A. vi
è stata sentenza 13 maggio 2009 del Tribunale di Roma e, pertanto, ricorre un'ipotesi di rifiuto di consegna L. n. 69 del 2005, ex art.18, comma, lett. m). Per la Corte d'appello, va rifiutata la consegna L. n. 69 del 2005, ex art. 18, comma 1, lett. p), quanto alle ulteriori contestazioni relative:
all'adesione, avvenuta nell'anno 2006, di G. a un gruppo criminale finalizzato a commettere reati di tratta di persone, traffico di minori per la prostituzione;
- allo sfruttamento della prostituzione di C.I.A. , di A.I.L. e di P.N. ;
al tentato omicidio aggravato di T.N. , commesso in
(omesso) ;
- alle lesioni in danno di Z.I. , commesse in (omesso)
.
Mentre, per i fatti di cui al n. 8 del mandato d'arresto Europeo, limitatamente alle ipotesi di traffico di minori e tratta di persone può essere disposta la consegna non ostandovi alcun divieto. In ogni caso, la consegna per tali ultimi ipotesi di reato va disposta la sospensione della misura cautelare in corso per tutto il periodo in cui è rinviata la consegna sino a soddisfatta giustizia italiana.
2. Ricorre G.O. e deduce:
- violazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, in relazione alla mancata specificazione delle fonti di prova nell'ordinanza cautelare emessa dall'autorità romena e nel mandato d'arresto Europeo.
Nel provvedimento restrittivo sono citate intercettazioni telefoniche, contenuti di sms, dichiarazioni rese da testimoni e parti lese nonché verbali di identificazione.
All'ordinanza posta fondamento del mandato d'arresto non risultano allegate tali fonti di prova e ciò comporta una mancanza strutturale del provvedimento e la palese violazione del diritto di difesa. -Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p), in quanto la Corte d'appello non ha tenuto conto che il luogo di commissione dei reati, al pari di quelli per i quali è stata rifiutata la consegna, è il territorio italiano. Non si è tenuto conto dell'art. 6 c.p., che considera il reato commesso in territorio dello Stato, quanto l'azione risulta anche solo in parte avvenuta in Italia. Ciò avrebbe dovuto, in coerenza con quanto deciso per gli altri reati, determinare il rifiuto di consegna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nel senso che anche per il reato di tratta di esseri umani e traffico di minori vi è il divieto di consegna L. n. 69 del 2005, ex art. 18, lett. p), poiché l'azione, quanto meno sotto il profilo della programmazione e organizzazione è stata commessa in Italia in base a quanto previsto dall'art. 6 c.p., comma 2, secondo cui il reato si considera commesso nel territorio dello
Stato "quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte ovvero ivi si è verificato l'evento che ha dato conseguenza dell'azione o omissione".
Nell'articolazione, riportata nella richiesta di consegna e riprodotta nella sentenza impugnata, le condotte di tratta di esseri umani e di traffico dei minori costituiscono i reati fine della associazione criminale e come tali, non possono che essere stati commessi sebbene in parte in Italia, dove sono state poste in essere le altre condotte di sfruttamento della prostituzione. Come noto, questa Corte si è espressa nel senso che ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, che se pur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile collegando la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero (Sez. 6^, 28 ottobre 2008, dep. 29 ottobre 2008, n. 40287). In conclusione, vi è la certezza che reati fine di tratta di esseri umani e traffico di minori al fine di prostituzione siano stati commessi ex art. 6 c.p. anch'essi in Italia e, d'altro canto, ciò impone ragionevolmente l'unitaria trattazione dei procedimenti nel territorio dello Stato.
Anche per tali episodi criminosi ricorre il rifiuto di consegna L. n.69 del 2005, ex art. 18 comma 1, lett. p).
In riforma della sentenza impugnata, dispone non procedersi alla consegna di G.O. anche per i reati di tratta di esseri umani e di traffico di minori e dispone la revoca della misura cautelare adottata in esecuzione del mandato di arresto Europeo, in ordine alla quale peraltro è stata disposta la sospensione sino a soddisfatta giustizia italiana. Previa comunicazioni di rito, va disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata, dispone non procedersi alla consegna di G.O. anche per il reato di tratta di esseri umani e di traffico di esseri umani e dispone la revoca della misura cautelare in atto. Dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica di Roma per procedere per tali reati. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5, e di quelli di cui all'art. 626 c.p.p..
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2012