Sentenza 7 novembre 1997
Massime • 1
In tema di reati associativi, per determinare la sussistenza della giurisdizione italiana occorre verificare soprattutto il luogo dove si è realizzata, in tutto o in parte, l'operatività della struttura organizzativa, mentre va attribuita importanza secondaria al luogo in cui sono stati realizzati i singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso, a meno che questi, per il numero e la consistenza, rivelino il luogo di operatività del disegno. Da ciò consegue che la partecipazione di un soggetto ad un sodalizio criminoso che ha diramazioni e centri operativi in varie parti del mondo acquista rilevanza ai fini della giurisdizione se uno o più centri sia operante in Italia, perché in caso positivo il reato dovrà ritenersi interamente punibile secondo la legge italiana e ad opera dell'autorità giudiziaria dello Stato. Il tutto, secondo quanto si desume dall'art.6 cod.pen., una norma che interpreta e definisce l'interessa dello Stato a punire coloro che, in qualche modo, abbiano posto in essere una attività illecita che abbia violato le norme penali, attribuendo così valenza espansiva ad una frazione di attività commessa nel territorio dello Stato anche da taluno che partecipi al sodalizio, in modo che l'applicazione della norma penale si estenda a tutti i compartecipi ed a tutta l'attività criminosa dovunque realizzata.(Fattispecie di associazione a delinquere per l'introduzione di minori a fini di lucro in Italia costituita all'estero ma concretamente operante nel territorio dello Stato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/1997, n. 4378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4378 |
| Data del deposito : | 7 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Camera di consiglio
Dott. Fortunato PISANTI - Presidente del 7.11.1997
Dott. Oreste CIAMPA - Consigliere SENTENZA
Dott. Adalberto ALBAMONTE - Consigliere N. 4378
Dott. Eugenio AMARI - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Antonio S. AGRÒ - Consigliere N. 29842-97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AO LE UO,
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 4.6.1997. Sentita in camera di consiglio la relazione del Consigliere dott. Oreste CIAMPA.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Fulvio UCCELLA, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
La C 0 R T E osserva:
Con decisione del 21.4.1997 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma rigettava la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere a AO LE UO e ad altri, indagati di associazione per delinquere, di cui all'art. 416 cod. pen., e di violazione degli artt. 81 cpv. cod. pen. e 3, comma 8,
legge n. 39/90 per l'attività diretta a favorire, per fini di lucro, l'ingresso di minorenni stranieri nel territorio dello Stato. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 4.6.1997, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ritenute la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia per l'associazione per delinquere, operativa nel territorio dello Stato, che per l'attività di ingresso clandestino di minori stranieri in Italia, infine le esigenze cautelari per il pericolo di fuga e della concreta probabilità di reiterazione di reati analoghi, applicava a AOI LEG UO, IN HI EI e KO HE la misura cautelare della custodia in carcere, apparendo inadeguata ogni altra misura.
Ricorre per cassazione AO LEG UO e denuncia l'ordinanza impugnata per tre motivi.
Con il primo si duole del difetto di giurisdizione del giudice italiano, posto che nessuna attività esecutiva sarebbe stata posta in essere nel territorio dello Stato e che, comunque, di essa mancherebbero i gravi indizi di colpevolezza, con la negativa conseguenza del difetto di giurisdizione.
In tema di reati associativi, per determinare la sussistenza della giurisdizione italiana occorre verificare soprattutto il luogo dove si è realizzata, in tutto o in parte, l'operatività della struttura organizzativa, mentre va attribuita importanza secondaria al luogo in cui sono stati realizzati i singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso, a meno che questi, per il numero e la consistenza, rivelino il luogo di operatività del disegno. Da ciò consegue che la partecipazione di un soggetto ad un sodalizio criminoso che ha diramazioni e centri operativi in varie parti del mondo acquista rilevanza ai fini della giurisdizione se uno o più dei centri sia operante in Italia, perché in caso positivo il reato dovrà ritenersi interamente punibile secondo la legge italiana e ad opera dell'autorità giudiziaria dello Stato. Il tutto, secondo quanto si desume dall'art. 6 c.p., una norma che interpreta e definisce l'interesse dello Stato a punire coloro che, in qualche modo, abbiano posto in essere un'attività illecita che abbia violato le norme penali, attribuendo cosi valenza espansiva ad una frazione di attività commessa nel territorio dello Stato anche da taluno che partecipi al sodalizio, in modo che l'applicazione della norma penale si estenda a tutti i compartecipi ed a tutta l'attività criminosa dovunque realizzata.
Il Tribunale, nel provvedimento impugnato, sulla base degli elementi indizianti e delle circostanze di fatto che hanno fondato il provvedimento di rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 3 n.8 legge 30.12.1989 n. 416, in punto di esistenza a Roma di una stabile base operativa dell'associazione a delinquere per l'introduzione di minori a fini di lucro in Italia, ha legittimamente escluso il difetto di giurisdizione, non essendo determinante il luogo di costituzione all'estero dell'associazione concretamente operante nel territorio dello Stato italiano.
L'infondatezza del primo travolge anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia l'erronea applicazione della legge in punto di verifica dell'esistenza delle condizioni di procedibilità, attesa la carenza di giurisdizione, mancando sia la richiesta del Ministro di grazia e giustizia, sia il requisito di entità della pena prevista per i reati ipotizzati, nel minimo inferiore ai tre anni di reclusione.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce l'illegittimità della contestazione a catena, di cui al divieto dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., avendo il giudice conosciuto di tutti gli elementi dell'ipotesi accusatoria in precedenza e in relazione all'arresto operato il 30.11.1996.
La doglianza è manifestamente infondata e pertanto inammissibile. Legittimamente il Tribunale, nel caso di specie, ha ritenuto di dover emettere la misura cautelare della custodia in carcere, a seguito dell'impugnazione del Pubblico Ministero che si era visto respingere la richiesta, per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, a fine di lucro, di minori stranieri e per l'associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina, di cui all'art. 416 cod. pen., riconoscendo la sussistenza degli elementi costitutivi delle due fattispecie, diverse da quelle per le quali il AO LE UO era stato tratto in arresto. Non può, pertanto, ritenersi sussistere la denunciata ipotesi di "contestazione a catena", avendo il Tribunale, ricorrendone i presupposti, provveduto a ciò che non aveva fatto il Giudice per le Indagini preliminari, integrando il titolo della custodia cautelare in carcere con le ipotesi di reato di cui agli artt. 416 cod. pen. e 3, comma 8, legge 30.12.1989 n. 416. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Deve disporsi che la Cancelleria trasmetta copia di questo provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94/1ter disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 7 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 1998