Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/1997, n. 4378
CASS
Sentenza 7 novembre 1997

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In tema di reati associativi, per determinare la sussistenza della giurisdizione italiana occorre verificare soprattutto il luogo dove si è realizzata, in tutto o in parte, l'operatività della struttura organizzativa, mentre va attribuita importanza secondaria al luogo in cui sono stati realizzati i singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso, a meno che questi, per il numero e la consistenza, rivelino il luogo di operatività del disegno. Da ciò consegue che la partecipazione di un soggetto ad un sodalizio criminoso che ha diramazioni e centri operativi in varie parti del mondo acquista rilevanza ai fini della giurisdizione se uno o più centri sia operante in Italia, perché in caso positivo il reato dovrà ritenersi interamente punibile secondo la legge italiana e ad opera dell'autorità giudiziaria dello Stato. Il tutto, secondo quanto si desume dall'art.6 cod.pen., una norma che interpreta e definisce l'interessa dello Stato a punire coloro che, in qualche modo, abbiano posto in essere una attività illecita che abbia violato le norme penali, attribuendo così valenza espansiva ad una frazione di attività commessa nel territorio dello Stato anche da taluno che partecipi al sodalizio, in modo che l'applicazione della norma penale si estenda a tutti i compartecipi ed a tutta l'attività criminosa dovunque realizzata.(Fattispecie di associazione a delinquere per l'introduzione di minori a fini di lucro in Italia costituita all'estero ma concretamente operante nel territorio dello Stato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/1997, n. 4378
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4378
    Data del deposito : 7 novembre 1997

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