Sentenza 24 marzo 2009
Massime • 2
L'esame a distanza del collaboratore di giustizia, attuato mediante ricorso alla videoconferenza, con riprese da tergo del soggetto esaminato, non comporta l'inutilizzabilità della prova né la nullità assoluta, ex art. 178 e 179 cod. proc. pen., trattandosi di mera irregolarità che, tuttavia, non sussiste ove tale accorgimento sia preordinato a tutelare il soggetto interrogato, giusta la previsione di cui all'art. 147 bis, comma primo, disp. att. cod. proc. pen., applicabile anche all'esame a distanza disciplinato dal comma secondo del medesimo art. 147 bis.
La recidiva reiterata ha natura di circostanza aggravante a effetto speciale rilevante ai fini del tempo necessario alla prescrizione con conseguente allungamento dei termini prescrizionali; ciò, peraltro, non determina la violazione dell'art. 3 Cost.- non sussistendo uguaglianza di situazioni tra il soggetto incensurato e colui che, invece, abbia riportato precedenti condanne e sia incolpato di un nuovo delitto - e nemmeno quella dell'art. 111 Cost., in quanto non è irragionevole che la durata del processo abbia termini più lunghi per l'imputato recidivo rispetto a quelli previsti per eventuali coimputati non recidivi.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Francesco D. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di minaccia aggravata (capi A e D), violazione di domicilio aggravata (capo B) e tentato furto con strappo (capo C), oltre al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 30 novembre 2012 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato Massimiliano C. in relazione ai reati di cui all'art. 648 c.p., per avere acquistato o comunque ricevuto, al fine di procurarsi profitto, in data successiva e prossima al 16 novembre 2005, un assegno tratto su conto corrente bancario provento di furto commesso in danno di Renato F., legale rappresentante della Romainvest s.r.l. di Roma, con il riconoscimento della recidiva specifica infraquinquennale (capo d'imputazione 2); e, in data antecedente e prossima al 31 gennaio 2006, un carnet di assegni …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 30 gennaio 2024
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Francesco D. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di minaccia aggravata (capi A e D), violazione di domicilio aggravata (capo B) e tentato furto con strappo (capo C), oltre al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della …
Leggi di più… - 4. Irrilevante recidiva contestata se prescrizione già maturata (Cass. 49935/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 gennaio 2024
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato. Corte di cassazione sez. Unite, ud. 28 settembre 2023 (dep. 14 dicembre 2023), n. 49935 Presidente Cassano – Relatore d'Agostino Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato …
Leggi di più… - 5. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 14 ottobre 2022
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 30 novembre 2012 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato Massimiliano C. in relazione ai reati di cui all'art. 648 c.p., per avere acquistato o comunque ricevuto, al fine di procurarsi profitto, in data successiva e prossima al 16 novembre 2005, un assegno tratto su conto corrente bancario provento di furto commesso in danno di Renato F., legale rappresentante della Romainvest s.r.l. di Roma, con il riconoscimento della recidiva specifica infraquinquennale (capo d'imputazione 2); e, in data antecedente e prossima al 31 gennaio 2006, un carnet di assegni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2009, n. 22619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22619 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2009 |
Testo completo
226 19 /09 Ас REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 24/03/2009
SENTENZA
1.9101 N.
10 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. NARDI DOMENICO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. CALABRESE RENATO LUIGI
N. 000654/2009 2. Dott.PIZZUTI GIUSEPPE 11
3. Dott. DUBONO PIETRO IT
11 4. Dott. ROTELLA MARIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorse proposta da :
N. IL 23/06/1956
1) ON NO
2) LI AN N. IL 13/06/1948
3) ET GI N. IL 03/10/1956
4) AL SS N. IL 21/05/1960
5) ERBI' IE N. IL 01/02/1965
6) SC GO N. IL 03/08/1949
7) OM EG LE N. IL 30/05/1957
8) GI AN N. IL 23/10/1952
N. IL 05/04/1947 9) GR UC
N. IL 05/06/1964 10) CC BE
"
N. IL 11/10/1955 11) RO NI
12) MA PAONO N. IL 21/02/1958
N. IL 20/05/1950 14) OV RC
15) ND NI N. IL 14/04/1955
16) AV AN N. IL 28/12/1942
17) RT NI N. IL 01/05/1957
18) SA ZI N. IL 09/08/1964
19) OL AB N. IL 18/01/1971 20) TRINCANATO NZ IL 28/07/1952 e dal Proc. Gen. di EZ nei confronti di ERBI Rankero EL 09/05/2008 avverso SENTENZA
-
CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona EL dr. Vincenzo Geraci
che ha concluso per:
l'annullamento con rinvio nei confronti di RB NI,
limitatamente al capo 92/b;
l'inammissibilità dei ricorsi di ER AN, SE Ro
berto, NA GI, BA AS, BI LO, AC 1
mini NE;
SA RI, ON NO, IN BI, GI
GI, TT IA, OR AN, MO M. UI;
il rigetto dei restanti ricorsi;
Udito, per le parti civili, l'avv. Claudio Beltrame;
Uditi l'avv. GI Seno, per ON NO,l'avv.Danillo Taschin,
per BI LO,l'avv.Marco Palandri, in sost.ELl'avv. Andrea
Franco, per RV G.,l'avv. Luigi Pasini,per RB R.,l'avv.
Danillo Taschin, per Moscato M.L. e, in sostituzione ELl'avv.
Marco Crimi, per OR A.,l'avv.Laura Costalonga,in soft.EL
l'avv.L.M.Martellato, pervsa n M.,l'avv. Renzo Fogliata,per Triinca nato F.
FYI 'axv. Emanuele Fragasso, per Mazzuccato P. e Padovani M.; -3-
OS S ERVA
Con sentenza EL 9 maggio 2008 la Corte di appello di EZ si è pronunciata sulle impugnazioni proposte avverso la decisione di primo grado emessa dal Gup EL lo cale tribunale il 20 giugno 2006, a seguito di giudizio abbreviato,in ordine a plurimi reati in materia di stupe facenti, associazione mafiosa, rapine, armi, furti e altro,
risalenti agli anni 1980/90 e ritenuti riconducibili a soggetti contigui alla associazione di stampo mafioso ca peggiata da ER IC, denominata "AL EL BR",
già considerata sussistente con pronuncia irrevocabile
EL 1° luglio 1994.
Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati indicati in epigrafe e il Procuratore generale nei ri-
guardi di ER NI.
-2. MI DI NE, responsabile di porto di ma teriale esplodente e di armi da guerra, alla dichiarazio ne di impugnazione non ha fatto seguire la presentazione dei motivi, sicchè il suo ricorso va dichiarato inammissi bile.
3. BI LO, RV IA, BA Massi
mo, SE RO e NA GI hanno patteggiato la pena in appello per reati in materia di stupefacenti e il primo anche per il ELitto ex art.416 bis cp.
In questa sede lamentano omessa motivazione in ordine -4- alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità,
con riferimento all'art.120 cpp.
I loro ricorsi sono inammissibili.
Non pare possa discutersi, invero, circa l'applicabili tà ELl'art. 129 cpp anche nel procedimento camerale d'ap pello previsto dall'art. 599 cpp(Cass. Sez. VI, 14 gennaio
1999, Faiani,rv 212732).Ma deve ritenersi che, analogamen te a quanto avviene per il patteggiamento in primo grado,
la motivazione EL giudice sulla ritenuta mancanza dei presupposti di applicazione ELla norma possa essere meramente enunciativa o anche implicita.
D'altra parte, secondo un'indiscussa giurisprudenza di questa Corte, "allorchè l'appellante concorda con il procuratore generale la misura ELla pena, ai sensi EL-
l'art.599, comma quarto, cpp, rinunciando a tutti gli altri motivi oggetto di impugnazione, non può poi dolersi ELla
omessa o illogica motivazione in ordine ai motivi ogget to ELla rinuncia. Infatti la rinuncia ad alcuni dei moti vi di appello ha per effetto di ridurre l'effetto devolu tivo ELl'appello ai motivi residui non rinunciati%;B con la ulteriore conseguenza di precludere ai sensi EL ter zo comma ELl'art.606 cpp la deduzione in sede di legit 2
timità dei motivi rinunciati, a meno che non riguardino questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado
EL processo ex art.609, comma secondo, cpp" (Cass.Sez.I, -5-
1997, Tomasello,rv 209817).
4. ON NO è stato condannato in primo grado a tre anni e mesi otto di reclusione ed euro 15.000 di multa
*
per detenzione continuata(fino al febbraio 1995) di so-
stanze stupefacenti a fini di spaccio (capo 138/a).
In accoglimento EL gravame EL PG,la corte territoria le ha escluso le concesse attenuanti generiche ed aumenta to la pena a quattro anni e giorni venti di reclusione ed euro 18.000 di multa.
In questa sede l'imputato deduce mancanza, insufficien te ed illogicità ELla motivazione e violazione ELl'art. 192 cpp in punto di ribadita responsabilità penale ed ana loghi vizi con violazione degli artt.133 e 62 bis cp in punto di pena.
Il ricorso è inammissibile perchè, in violazione ELl'
art.606, comma I, cpp, propone censure che attengono al me rito ELla decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento ad una plausibile valutazione di attendi bilità ELle dichiarazioni rese dal coimputato RA
zo AN, fornitore abituale di droga EL ON, corro borate dagli appunti contabili dallo stesso prodotti, con tenenti la sigla BLI, acronimo EL cognome e EL nome EL
ricorrente, e, quanto alla esclusione ELle att.gen., alla considerazione ELla gravità dei fatti,in ragione ELla
loro reiterazione nel tempo, e ELla dimostrata mancanza di resipiscenza. Invero,in questa sede il controllo di -6- legittimità non può estendersi al rapporto tra la motiva zione e i dati processuali nè pretendersi di sostituire la ricostruzione dei fatti proposta dai giudici di merito,
quando, come nel caso in esame, sia argomentata in termini di ragionevole plausibilità. E ciò vale anche in relazio ne al mancato apprezzamento, ascritto al giudice di appel lo, ELla circostanza che ER IC non abbia mai
"parlato" EL ON.
5. ER NI, agente di polizia penitenziaria, rispon de di detenzione e cessione di cocaina al detenuto IT
AN (capo 92/b) nonchè dei ELitti di procurata evasio ne (93 b), porto in luogo pubblico di armi da guerra (93/c ed f) e rapina pluriaggravata(93/e), connessi all'evasione dal carcere di ER IC e di altri detenuti, avvenu ta il 14 giugno 1994. Questi ultimi reati sono stati unifi cati sotto il vincolo ELla continuazione, che è stata in-
vece esclusa tra i medesimi e il reato sub 92/b, sicchè il giudice di primo grado, concesse le attenuanti generiche "
equivalenti, ha irrogato la pena di 4 anni di reclusione ed euro 20.000 di multa, quanto al reato sub 92/b, e quella di 5 anni di reclusione ed euro 1000 di multa, quanto ai reati di cui al capo 93.
Pronunciando sui gravami ELl'imputato e EL P.G.,il giudice di appello ha emesso il seguente dispositivo:
"Riduce nei confronti ELl'RB la pena ad anni 3 e mesi -7-
Il provvedimento impugnato, dopo la esposizione ELle
ragioni che giustificano la conferma ELla dichiarazione di colpevolezza ELl'imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli,la riduzione ELla pena per quelli sub 93 e la esclusione ELla continuazione con il capo 92/b, così
si esprime: "Il dispositivo può dare adito ad un equivoco laddove riporta espressamente la sola riduzione ELla pe na nei confronti ELl'Brbi ad anni 3 e mesi 8 di reclusio ne ed euro 1000 di multa.La successiva indicazione ELla
'conferma nel resto' ELla sentenza di primo grado, tutta via, deve essere intesa, ovviamente, nel senso che, come so pra esposto in motivazione, nei confronti ELl'ER debba essere confermata l'ulteriore condanna, ad anni 4 di reclu sione ed euro 20000 di multa, per il reato di cessione di stupefacenti contestato sub 92/b, alla quale quella testè
indicata, di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed euro 1000 di multa, deve essere materialmente cumulata".
Ha interposto ricorso per cassazione il P.G. chiedendo l'annullamento con rinvio ELla sentenza limitatamente alla posizione ELl'ER, ove si ritenga l'incompletezza
EL dispositivo in uno dei suoi elementi essenziali, ex art.546 comma 3 cpp.
Ha proposto ricorso anche l'imputato, deducendo errate e contraddittoria motivazione in ordine al reato di ces sione di stupefacenti, errata interpretazione ELl'art. -8- contestati, abnorme ed inammissibile pretesa di integrare con la parte logica ELla sentenza la parte dispositiva
ELla medesima.
Preliminare è l'esame EL ricorso EL F.G.e EL terzo motivo EL ricorso ELl'imputato, che vanno valutati con-
giuntamente perchè logicamente e giuridicamente connessi.
Principio costantemente seguito dalla giurisprudenza di questa Corte è quello ELla prevalenza EL dispositivo sulla motivazione, salvo il caso di redazione e pubblica zione contestuale di motivazione e dispositivo, ai sensi
ELl'art.545 comma 2 cpp,nel quale è possibile integrare quest'ultimo sulla base ELla motivazione. Invero,il dispo sitivo acquista rilevanza esterna prima ELla motivazione e indipendentemente da essa, e non può essere modificato con la motivazione, costituendo l'atto con il quale il giu dice estrinseca la volontà ELla legge nel caso concreto,
mentre la motivazione ha una funzione strumentale.
Nella fattispecie in esame il dispositivo letto in udienza reca la riduzione ELla pena inflitta in prime cure e la conferma nel resto ELla impugnata decisione,
il che sta a significare che la volontà di legge estrinse cata dal giudice di secondo grado si è espressa nel senso che, confermato il giudizio di colpevolezza per tutti i reati portati alla sua cognizione, si è inteso solo ridur re l'entità ELla pena irrogata relativamente a tutte le ipotesi ELittuose considerate. Sicchè non può dubitarsi -g- che, se la decisione ELla corte territoriale non fosse sta ta impugnata dal P.G., si sarebbe formato nei riguardi EL
l'imputato un giudicato comportante una condanna finale e complessiva a 3 anni e 8 mesi di reclusione ed euno 1000
di multa.
Ne deriva che EL tutto irrilevante è che nella motiva zione ELla sua pronuncia il giudice di appello si sia indotto a precisare che la riduzione di pena ha riguarda to soltanto i reati di cui al capo 93, ferma restando la conferma ELla condanna a 4 anni di reclusione ed euro
20000 di multa per il ELitto sub 92/b.
Tale anomalia è stata denunciata anche dall'RB, che,
per quanto appena innanzi detto, non vi aveva interesse,
ma è sopraggiunta la impugnazione EL P.G., fondata, e pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata quanto al trattamento sanzionatorio, provvedimento che si impone in siffatti limiti a ragione ELla infondatez za ELle doglianze mosse dallimputato con i primi due motivi, afferenti la ribadita responsabilità per il reato sub 92/b e la denegata continuazione.
Al riguardo va detto che è vero che non fu rinvenuto lo stupefacente che l'accusa assume essefe stato conse-
gnato dall'imputato al detenuto IT AN, ma la pronuncia di colpevolezza per il reato in esame si basa su un articolato e plausibile ragionamento che armonizza un coacervo di elementi, quali le indicazioni fornite -10-
dal collaboratore Di Girolamo Carmine (sul prestarsi ELl'
RB e di altre guardie carcerarie a introdurre droga in carcere), le dichiarazioni EL IT (che chiese all'impu tato di portargli una contura con un pacchetto legato alla stessa dove vi sarebbe stato un certo quantitativo di stu pefacente),le ammissioni ELlo stesso ER (di aver capito che l'involucro sigillato attaccato alla contura potesse contenere qualcosa che "non andava" e cioè qualcosa di il lecito), le modalità di confezionamento EL pacchetto e la raccomandazione di non aprirlo ricevute dall'addetto alla consegna..
Il ficorrente fornisce di siffatti dati una propria diversa interpretazione, fondata sull'anzidetto mancato ri trovamento o sequestro ELla droga e soprattutto sull'a-
specifico argomento ELl'interesse EL IT a costruir si con presunte confessioni un ruolo di pentito per gio varsi dei benefici conseguenti,ma, il tutto, secondo un modulo che invade il merito, notoriamente non attivabile in sede di legittimità.
Quanto alla continuazione, sono qui riproposti i con cetti già espressi nell'atto di appello,incentrati sul non notevole lasso di tempo trascorso tra la consegna
ELla droga e i fatti inerenti alla evasione EL ER
e sulla collaborazione da tempo offerta al Di Girolamo
ed altri carcerati (acquisizione di cellulari,lettere e beni di consumo), ma ad essi ha efficacemente risposto -11-
la corte territoriale osservando che non di un unico dise gno criminoso si trattava, bensì di un unico movente, ispi-
rato alla violazione sistematica dei propri doveri di uf ficio, inidoneo perciò a poter configurare la procurata evasione come parte integrante di un unico programma, ELi
berato e progettato fin dalla commissione EL precedente reato in tema di droga.
6. AN GO risponde di una rapina pluriaggravata commessa 1'8 luglio 1988 a Fiesole (capo 17/a). Concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti e alla recidiva specifica, reiterata e infraquin quennale, in prime cure gli è stata inflitta la pena di un anno di reclusione in aumento per continuazione a quella irrogatagli per altri reati giudicati anteriormente. Il
giudice di appello ha ridotto tale pena di un terzo,in vista ELla dimi nizione per il rito, non considerata dal giudice precedente.
Con il ricorso il suo difensore deduce: a) violazione
ELl'art.157 comma I cp,nel testo sostituito dall'art. 6 L.251/05,in relazione all'art.157, commi 2 e 3,cp; b)
erronea interpretazione ELl'art. 157, comma 2, cp,nuovo te sto;
c) incompetenza per territorio EL foro di EZ;
B
d) nullità assoluta EL procedimento di appello per assen za EL difensore di fiducia ed anche EL difensore di uf ficio.
Tali motivi di impugnazione vanno tutti disattesi. -12-
Il ELitto di rapina ascritto all'imputato, sebbene
-
risalente al lontano 1988,non è prescritto.
Si sostiene che per i reati commessi prima ELla nuova disciplina, al fine di stabilire il tempo di prescrizione,
si devono applicare le disposizioni più favorevoli all'im putato rintracciabili sia nella pregressa che nella vigen
3
te normativa.
L'assunto è però infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire, condivisibilmente, che, in tema di prescrizione, non
è consentita la simultanea applicazione ELla disciplina introdotta dalla 1.251/05 e di quella precedente, secondo
il criterio ELla maggiore convenienza per l'imputato,do vendosi individuare la disciplina più favorevole previa comparazione dei due sistemi in astratto, e non con riferi mento al caso concreto, definendo il regime applicabile in ogni sua disposizione, secondo la prima parte ELl'art.10
1.251/2005 cit. (cfr.,per tutte, Sez.VI,24 aprile 2008,P.G.
in proc.Pepe e altri, rv.240575, cui 'adde',da ultimo, Sez.
V,8 aprile 2009, Musso).
Ciò posto, si osserva che nella specie, se si tiene con to ELla normativa previgente, il termine di prescrizione andrà a scadere il 7 gennaio 2011 (concesse le att.gen.
con solo giudizio di equivalenza,il tempo è di 15 anni,
aumentato ELla metà per effetto ELle interruzioni); se si ha riguardo invece alla nuova normativa, il termine è -13. aumentato ex art.161, comma 2, cp. Sicchè, per di 20 anni '
entrambi i regimi, la prescrizione non si è ancora verifica ta: e ciò a prescindere dalla natura da attribuirsi alla recidiva(se di aggravante o meno), questione esposta sub b) e ELla quale si parlerà più avanti.
La rapina fiesolana di cui al capo 17/a è contestata al AN (e a ER UL) in concorso con ER A
IC e ZI RI, sicchè è valido ed esaustivo, in "
ordine alla sollevata questione di incompetenza per terri torio, il riferimento operato dai giudici di merito al di sposto ELl'art. 12 lett. c) cpp. E non vale opporre che il processo è sorto contro ignoti nel 1988, prima quindi EL
l'entrata in vigore ELla 1.1 marzo 2001, n.63,il cui art.
I ha modificato la lettera c) EL cit. art. 12, poichè
-
a parte che il dato è riportato dal ricorrente senza indi cazione ELla fonte processuale di conoscenza l'indivi
duazione EL giudice competente per la celebrazione ELl'
udienza preliminare va fatta con riferimento alla normativa vigente al momento ELl'esercizio ELl'azione penale, il che si è verificato, per il AN, nella vigenza ELla
menzionata legge 63/01 (Cass.Sez. VI, 16 gennaio 2002, Gion
ta,rv.221351; Sez.V,6 marzo 1997, Cerani, rv 207002).
- Risulta dalla lettura ELle carte processuali, consen tita dal tipo di censura proposta, che all'udienza EL 26
febbraio 2008 la corte territoriale, dichiarato non valida mente costituito il rapporto processuale nei confronti, -14- tra gli altri, EL AN, dispose nuova notificazione
ELla citazione a giudizio. Il provvedimento adottato il
26 febbraio 2008 venne letto, presente il AN.Il
nuovo decreto di citazione, emesso il 28 febbraio 2008 per l'udienza EL 18 aprile 2008, venne poi ritualmente notifi cato sia all'imputato che al suo difensore di fiducia (non importa se con unico avviso).Risulta ancora che all'udienza
EL 18 aprile 2008 e alle successive, nella non comparsa
ELl'imputato, libero, e EL suo difensore di fiducia, in ciascuna si procedette alla designazione di un altro difen sore ai sensi ELl'art.97, quarto comma, opp. Non è dunque esatta l'attuale deduzione difensiva secondo la quale al l'udienza EL 18 febbraio 2008 non fu nominato un difenso re di ufficio: questo fu nominato nella persone ELl'avv.
Bardi, come attesta il relativo verbale di udienza, e per tanto è destituito di qualsiasi fondamento che "dal 18
prile 2008 si è verificata la nullità di tutti gli atti
EL procedimento e, quindi, anche ELla sentenza".
7. GI GI è stato ritenuto responsabile EL
reato associativo di cui al capo I, contestatogli per ave re, con ruolo di dirigenza e di organizzazione, costituito tre sottogruppi dediti prevalentemente allo spaccio di stupefacenti, funzionali all'associazione in quanto prepo sti alla distribuzione in via continuativa ELla sostanza nelle zone EL Sandonatese e EL EZno (sino al 1995),
EL reato di cui all'art.74 1.stup. (capo 99/a), per avere -15-
assicurato all'associazione, rifornendosi da ER IC
in via continuativa e perssochè esclusiva, fonti di reddito ingenti e sicure(sino al marzo 1995), di detenzione conti-
nuata ai fini di spaccio di numerose forniture di eroina dal 1990 a 1994 (capo 127/a).
Col ricorso denuncia vizi motivazionali sia con riferi mento al capo I) (non sono stati neppure indicati i componen ti dei sottogruppi;
la compagine di ER IC era at tiva nel territorio veneziano già da diversi anni e comun que il suo inserimento era avvenuto per atto intimidatorio e non per volontaria adesione;
il ER non lo ha inseri to nei gruppi EL Sandonatese e EL EZno;
l'acquisto in via esclusiva di droga dal ER non significa adesio ne all'associazione con ruolo di organizzazione, dovendogli si a tutto concedere riconoscere la figura di partecipe)
che al capo 99/a( ancora una volta si attribuisce all'ope ra di intimidazione EL ER la prova EL vincolo asso ciativo e la consapevole disponibilità ad operare per l'
attuazione EL programma criminoso;
il ruolo di organizza tore contrasta con il fatto che l'associazione era da anni visibile e fiorente all'interno EL *mercato' veneziano)
Analoghi vizi motivazionali lamenta riguardo al dinie go ELle circostanze attenuanti generiche.
Rileva il collegio che le censure così come prospetta te non superano la soglia ELl'ammissibilità, attingendo a valutazione di merito ELle emergenze di causa, che si -16-
sottrae al sindacato di legittimità, in quanto assistita da motivazione ineccepibile, siccome priva di cadute sul versante ELla logica e EL diritto. risposto
La corte territoriale ha, infatti, adeguatamente ai rilie vi difensivi (gli stessi ora riproposti) individuando, sulla scorta ELle precise indicazioni fornite dai collaboratori
OR e TI,e dallo stesso ER IC, il ruolo esclusivo assunto dal GI, dopo l'eliminazione di taluňi
esponenti di spicco, e dunque a partire dal 1990-- e dunque
-
a partire dal 1990, e non dal 1980, come indicato in conte stazione (senza peraltro alcuna conseguenza riguardo a natu ra e gravità ELl'illecito) nella organizzazione ELla www gestione EL traffico di droga,in quanto 'capo zona' nell'
ambito EL territorio veneziano, e spiegando come il fatto che l'imputato avesse aderito all'associazione, come da lui dedotto, per paura EL ER e ELla sua violenta reazio ne, non esclude che egli sia divenuto organico al sodalizio
糖
"per proprio tornaconto"e, cioè, per continuare a gestire,non più solo in proprio, ma per conto ELl'associazione crimina lee non già per difendere un proprio diritto, non potendo ritenersi sussistente il diritto di spacciare droga, sicchè
era da ritenere che, una volta giunto in collisione con gli interessi ELla AL EL BR, egli si fosse a questa affiliato accettando di pagare un tributo e continuando a gestire in forma ancora più efficace la sua peculiare attività criminosa. E non ha mancato di enunciare altri -17-
elementi sintomatici ELl'intraneità ELl'imputato al soda lizio, come il suo coinvolgimento in specifici episodi de-
littuosi dei quali la banda si era resa responsabile, non menzionati in ricorso;
concludendo che il ruolo rivestito dallo GI nella gestione EL traffico di stupefacente
è stato di dirigenza a livello locale e, dunque, sia pure non di costituzione ELl'associazione, che era già funzio nante, sicuramente di organizZAre ELla medesima. Approdo,
quest'ultimo, ragionevole, non rilevando in alcun modo che non siano stati indicati nominativamente i componenti dei "
sottogruppi che agivano sotto la sua direzione.
Insindacabile è poi la motivazione in ordine alla man cata concessione ELle attenuanti generiche, siccome ancora rata al disvalore attribuito alle gravi e reiterate prece denti condanne e alla considerazione ELla non particola re rilevanza da riconoscersi alla confessione per il reato di cui al capo 127/a, perchè resa in costanza di prove schiaccianti già esistenti, ed alla mancata commissione di ulteriori reati a partire dal 1993.
Il ricorso ELlo GI va pertanto dichiarato inammissi le.
8. TI IA è stato ritenuto colpevole di con corso in rapina pluriaggravata, fatto risalente al 22 gen naio 1990 (capo 48/a),e condannato, con attenuanti generi che equivalenti, alla pena di 4 anni di reclusione ed eu ro 1000 di multa. 18. La statuizione di responsabilità è basata su una tripli ce chiamata in correità.
Col ricorso l'imputato lamenta violazione ELl'art.192
cpp,ma la doglianza è aspecifica, poichè non indica gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che dovrebbero comportare il chiesto annullamento. Si limita, infatti, a dedurre che le non convincenti propalazioni dei chiamanti in correità riguardano un episodio "che si perde nella notte dei tempi ed in ordine al quale v'erano già state indagini", bisognevole perciò di riscontri individualizzan ti e sicuri, senza prendere in considerazione e soptoporre a doverosa critica le articolate argomentazioni esibite al riguardo dall'impugnato provvedimento.
Anche il ricorso in esame va pertanto dichiarato inam missibile.
9. ER AN ha riportato condanna a 3 anni e
8 mesi di reclusione ed euro 900 di multa, concesse le at tenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla reci
1 diva,in relazione ad una rapina pluriaggravata commessa in concorso con altri il 19 dicembre 1991 (capo 39/a).
Propone due motivi di ricorso.
Con il primo deduce violazione ELla legge penale,la mentando il mancato riconoscimento ELla diminuente di cui all'art.116 comma 2 cp, laddove non aveva partecipato nè alla fase ideativa, nè a quella organizzativa e tanto meno a quella attiva ELla rapina, essendosi tutta la sua 19. attività fermata alla segnalazione di un possibile obbiet tivo per un furto e all'aver fatto un sopraluogo in orario notturno sul posto con uno dei compartecipi.
Con il secondo lamenta la mancata declaratoria di inter venuta prescrizione EL reato.
Il primo motivo è inammissibile perchè propone censure che attengono al merito ELla decisione impugnata, che ha giustificato il giudizio di piena consapevolezza, in capo all'imputato, ELl'evento rapina, e;
di compiuta partecipazio ne al ELitto, con la ragionevole considerazione che non si trattò di indicare un generico luogo dove erano custoditi dei preziosi che si potevano rubare,ma di indicare un ric
Co e sorvegliatissimo laboratorio orafo munito di idonei sistemi di antintrusione e strettamente sorvegliato, giorno e notte, che si poteva espugnare solo con la minaccia porta ta contro la vita e l'incolumità fisica degli occupanti,
indicazione peraltro fornita a sue soggetti notoriamente appartenenti alla banda ER, che, tra le specialità ope rative, aveva proprio quella ELle rapine.
Il secondo motivo è infondato, perchè poggia sulle mede sime argomentazioni esposte, sul tema ELla prescrizione,
a sostegno EL ricorso AN e già disattese.
L'impugnazione EL ER va dunque respinta.
10. MO MA UI è stata condannata alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione, con attenuanti generiche
(ritenute prevalenti dal giudice d'appello) per partecipa -20- zione all'associazione mafiosa AL EL BR (capo I).
Col ricorso deduce:
- violazione degli artt. 157, comma 8 bis,e 548, comma 3,
cpp, a ragione ELla nullità ELla notifica ELl'avviso di deposito ELla sentenza contumaciale di secondo grado;
violazione di legge e vizi motivazionali ELla senten za nella parte in cui ritiene che fosse consapevole di par tecipare all'associazione criminale;
manifesta illogicità ELla motivazione, quanto alla sussistenza ELl'elemento soggettivo EL reato;
analogo vizio in punto di determinazione ELla pena.
Il primo motivo di impugnazione è infondato.
Invero, consolidato è l'indirizzo giurisprudenziale per il quale la mancata o irregolare notificazione ELl'
avviso di deposito previsto dall'art. 548, comma secondo e terzo, cpp non determina nullità di alcun genere, producen do il solo effetto di non far decorrere il termine per l'impugnazione. Ma se l'impugnazione sia stata comunque proposta (nella specie, dal difensore), si configura
- stan te il principio di unicità EL diritto di impugnazione la consumazione EL diritto degli altri aventi diritto a proporla (nella specie, ELl'imputata) per essere stato conseguito l'effetto ELl'avviso (cfr., per tutte, Cass.
Sez.IV,I dicembre 2004, Proietti, rv.230572).
Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili per violazione ELl'art. 606 comma I cpp, poichè propongono -21-
censure che attengono al merito ELla decisione impugnata.
La partecipazione all'associazione è ascritta all'impu tata per aver messo a disposizione ELl'organizzazione cri minale un immobile (un vano sottostante alla sua abitazio ne) utilizZA per l'occultamento ELlo stupefacente,EL
denaro e ELle armi appartenenti al sodalizio.
B
Tale "messa a disposizione" non è contestata dalla ri corrente, la quale però la riconduce ai rapporti meramente personali avuti con ER IC, di cui non conosceva,
all'epoca dei fatti e prima ELle intervenute pronunce giu diziarie, la titolarità di una associazione di carattere mafioso, conoscenza che si assume indimostrata in giudizio.
Ma la replica, sul punto, dei giudici EL merito è affi non manifestamente illogica,data alla considerazione
-
nei termini rilevabili in sede di sindacato di legittimi
- che l'essere il ER il capo incontrastato ELla tà
banda denominata la "AL EL BR" era un dato noto a tutti in quanto ampipiamente divulgato dai mass-media e com
provata dalla sue rocambolesche evasioni, e, soprattutto,
era conosciute alla imputata in forza degli intimi rapporti tenuti da costei con il boss ELla banda, tanto intensi da indurre quest'ultimo, nel ELicato e pericoloso momento dopo la sua evasione,a fidarsi ELla donna tunto da rifu-
giarsi presso di lei.
L'ultimo motivo è invece fondato.
base
La corte territoriale ha reputato la pena inflitta -22- dal giudice precedente (5 anni di reclusione) sicuramente elevata, perchè prossima al massimo edittale di 6 anni,
normativamente fissato all'epoca dei fatti.Ma poi, nell'
accordare la prevalenza alle già concesse attenuanti, è
contraddittoriamente partito dalla identica pena base,
quella appunto di 5 anni di reclusione. E trattasi all'
evidenza di un grave vizio logico, che dovrà essere emen
dato in sede di rinvio.
11. OR AN ha riportato condanna a 7 anni e 4 mesi di reclusione ed euro 26667 di multa in relazione ai ELitti di rapina pluriaggravata, commessa il 3 dicem bre 1991 (capo 40/a) e di spaccio di stupefacenti, commes si tra il giugno 1993 e l'aprile 1994 (capo 119/e) e nel
1993/1995(capo 152/a).
Il giudice di appello, su impugnazione EL P.G., ha re vocato la concessione ELle attenuanti generiche e rideter minato la pena in quella innanzi indicata.
Col ricorso l'imputato deduce violazione ELl'art.192
cpp e vizi motivazionali, lamentando,quanto al reato di cui al capo 40/a, che, anche a voler "de plano" superare la problematica circa l'attendibilità intrinseca dei chiamanti, nessuno di questi è stato in grado di afferma re qualcosa di diverso dalla semplice e asettica dichiara zione di aver ricevuto la confidenza ELla sua partecipa zione all'episodio criminoso dal reo confesso CA
OL, episodio risalente nel tempo e riferito quando - 03 -
la notizia era ben nota a qualsivoglia appartenente ad un certo contesto criminale%;B quanto al reato sub 119/e, che la questione circa le contraddizioni in cui sono incorsi i più collaboratori sia stata risolta con la sterile argo mentazione che le dichiarazioni accusatorie sono concor-
danti nelle loro linee essenziali e che le discrasie indi cate dalla difesa si risolvono in una eccessiva loro ato mizzazione;
quanto alla imputazione sub 152/a, che le chia mate appaiono essere EL tutto generiche e generate da una sorta di 'vox populi' priva di alcun riscontro indi vidualizzante%3B quanto al diniego ELle attenuanti generi che, che sia stata data eccessiva rilevanza ad un preceden te per rapina risalente nel tempo ed a un successivo non allarmante reato, senza considerarsi adeguatamente l'avve nuto reinserimento nel mondo EL lavoro.
Rileva il collegio che le censure in punto di responsa bilità non superano la soglia ELl'ammissibilità, perchè,
oltre ad essere prospettate in modo generico, attengono al merito ELla decisione impugnata, congruamente giustifi cata con riferimento ad una plausibile valutazione ELle
risultanze di causa, dimostrative EL fatto che il OR
aveva partecipato con altri, tra cui il CA, alla rapina ai danni EL laboratorio orafo di IN NN
(sulla scorta ELle dichiarazioni rese anche dai collabora tori Pastore e TO, non sottoposte dal ricorrente ad alcuna critica, al di là di una generica negazione di va -2h- lenza probatoria), come ELl'essersi l'imputato reso respon sabile di ciascuno degli addebiti in punto di spaccio di droga(sulla base di una esposizione altrettanto analitica,
e EL pari genericamente contestata, ELle ragioni ELla
ritenuta sostanziale convergenza ELle propalazioni di plurimi collaboratori e sussistenza di elementi di riscon tro).
Inammissibile è pure l'ultimo profilo di doglianza,
atteso che appaiono incensurabili le valutazioni dei giudi ci EL merito circa l'irrilevanza ELla ripresa di una normale attività lavorativa da parte EL OR, imputato di fatti di notevole gravità; mentre corretta è l'indica zione dei precedenti penali come elemento di valutazione prevalente ai fini EL diniego ELle attenuanti generiche. "
12. SA RI e IN AB sono stati dichiarati colpevoli di associazione finalizzata allo spaccio di stu pefacenti (capo 99/a), di detenzione e porto illegali di
" armi da guerra(capo 84/b, reato risalente agli anni 1994/1996)
e di più episodi di spaccio di droga(capi 122/g e 125/a).
Il giudice di primo grado ha ritenuto le concesse att.
gen. prevalenti sulle aggravanti, avuto riguardo al compor tamento processuale e al contributo positivo alle indagi ni, per avere gli imputati non solo reso dichiarazioni confessorie ed etero dirette, ma anche consentito di opera re il sequestro di materiale esplodente e armi.
Il giudice d'appello ha riconosciuto altresì l'atte- -15 nuante di cui all'art.62 n.6 cp,ma solo in relazione al reato di cui al capo 84/b, riducendo per ciascuno la pena da anni 4 e mesi 8 di reclusione a quella di anni 4 e 7
mesi di reclusione.
Con i rispettivi ricorsi per cassazione gli imputati lamentano la mancata applicazione ELl'attenuante di cui all'art.74 comma 7 1.stup., e il SA, inoltre, la mancata estensione ELl'att.ex art.62 n.6 cp ai reati ex artt.73
e 74 1.stup.
Le doglianze non sono fondate. Esprimono nulla più che una diversa interpretazione EL dato processuale rispetto a quella effettuata dai giudici di merito,i quali, con ar gomentare non illogico e quindi insindacabile, ritengono che il contributo conoscitivo fornito dagli imputati, pur utile al prosieguo ELle indagini, non ha consentito di giungere al risultati previsti dal comma 7° ELl'art.74,
•
in quanto sostanzialmente confermativi di elementi di cono scanza già acquisiti alle indagini, aggiungendo che il ri trovamento ELle armi, reso possibile dalla loro collabo razione, alcun effetto aveva conseguito nell'ambito ELle
indagini relative all'associazione finalizzata al traffi co degli stupefacenti.
I reati di detenzione e porto di armi da guerra riguar
من da il periodo dal 1994 al luglio 1996. Concesse agli impu tati le attenuanti con giudizio di prevalenza, il termine di prescrizione non è maturato in base alla vecchia norma 26- tiva (anni 10 più 5).Lo è però, quanto al SA, sia per la detenzione che per il porto, in base alla nuova normativa
(10 anni più un quarto, con scandenza dunque avvenuta il
19 gennaio 2009).Va pertanto eliminata nei suoi riguardi la pena di 20 giorni di reclusione, sicchè il trattamento sanzionatorio resta determinato in 4 anni, 6 mesi e 10 gior ni di recclusione.
Per il IN, recidivo specifico e reiterato, sulla scorta ELla nuova normativa è da ritenere prescritto solo il reato di detenzione di armi. Conseguentemente la pena gli va ridotta di quindici giorni, residuando a suo carico la pena di 4 anni, 6 mesi e giorni 15 di reclusione.
13. RI NZ ha riportato condanna per con corso con vari soggetti, tra cui ER NI, nella procu rata evasione di ER IC, FO Marco e altri carcerati (capo 93/b), e nei connessi reati di wequestro di persona ai danni di pubblici ufficiali (93/d), di rapi na ELle armi degli agenti di polizia penitenziaria(93/e),
di porto illegale di armi (93/c e 93/F), di ricettazione di una autovettura (93/g).
Col ricorso deduce:
a) inosservanza ELl'art.26 L.63/2001, con connesso vi zio di motivazione su alcuni punti EL 'devolutum' ineren ti alla medesima questione;
b) mancanza e contraddittorietà ELla motivazione, ri sultante dal testo EL provvedimento impugnato e dagli -97- atti specificamente indicati, in relazione ai capi per cui vi è condanna, ed erronea applicazione ELla fattispecie concorsuale per i ELitti di rapina ELle armi e sequestro di persona;
c) analoghi vizi in relazione alla ritenuta sussistenza
ELla circostanza aggravante di cui all'art.7 L.203/91 e d) al diniego ELle attenuanti generiche e all'entità
ELla pena.
Il ricorso non merita accoglimento.
A) Il primo motivo va disatteso in ciascuna ELle que stioni in cui si articola.
- "Della prassi ELla conferma dei verbali di dichiara zioni precedentemente rese e ELla medesima tecnica utiliz zata dai giudici EL corso EL rito abbreviato".
Questo motivo di doglianza è manifestamente infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che, per l'utile rinnovazione ELl'esame, secondo la previ-
sione ELl'art.26 comma 2 L.n.63 EL 2001,dei soggetti indicati negli artt.64 e 197 bis cpp, che anteriormente all'entrata in vigore ELla indicata legge avevano reso
dichiarazioni, non è necessario siano pedissequamente ripe tute le precedenti affermazioni, ma è sufficiente che la "
persona interrogata confermi il contenuto di quanto in precedenza dichiarato, nella piena consapevolezza ELla
natura e degli effetti ELl'atto che compie(Sez.1,7 no vembre 2007, Ditto;
Sez.I,17 marzo 2006, Morfo,rv 234411; -28-
Cass.n.41028 EL 2004,rv 222714). Nè la conferma globale
ELle dichiarazioni già rese, preceduta dagli avvertimenti di cui all'art.64 cpp, comma 2, comporta alcuna lesione dei diritti di difesa EL dichiarante o dei terzi da lui accu sati e alcun pregiudizio circa la genuinità dei riferimenti,
nulla impedendo al dichiarante medesimo, ritualmente avvisa to ELle conseguenze ELle proprie dichiarazioni, di limita reva nema fatti o di differenziare i contenuti ELla
dichiarazione stessa(Sez.1,4 dicembre 2002/17 gennaio 2003).
Va anche respinta l'ulteriore eccezione di inutilizza zione ELle dichiarazioni rese dai collaboratori ET
e TI(il riferimento, per quest'ultimo, e agli interro gatori EL 25 e 31 gennaio 1995), sebbene ritenute inutiliz zabili dallo stesso giudice.
La censura è aspecifica, quanto all'ET, perchè non indica in che misura gli elementi desunti dalle propalazio ni di quest'ultimo abbiano influito nel giudizio di respon sabilità espresso dal giudice, così da impedire la verifi ca se,espunte tale propalazioni, tale giudizio si giustifi chi egualmente. E' manifestamente infondata, quanto allo Zamattio, avendo
.
la corte territoriale ben evidenziato come il collaborato re avesse rese e riassunto le sue fondamentali dichiara-
zioni accusatorie tanto il 18 luglio 1995 quanto il 4.
maggio 2006, nel rispetto ELle forme di cui all'art.26 cit.
- In tema di esame a distanza dei collaboratori di giu -29. stizia, mediante il sistema ELle "videoconferenze",il fat to che la persona sottoposta ad esame o interrogatorio sia ripresa da tergo non comporta l'inutilizzabilità ELla
prova nè una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 e
179 cpp,bensì la ricorrenza di una mera irregolarità, che,
peraltro, non può nemmeno considerarsi tale allorchè si tratti di un accorgimento volto a tutelare la persona in terrogata, giusta la previsione contenuta nel primo comma
ELl'art.147 bis disp.att.cpp, applicabile anche all'esame a distanza disciplinato dal successivo comma di tale dispo sizione.
B) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che l'affermazione ELla corte, secondo cui "precise e circo-
stanziate sono state le dichiarazioni accusatorie sulla natura ELla partecipazione e sul ruolo svolto dall'appel lante", è priva di contenuto, poichè non solo non affronta le critiche difensive ben riassunte nella parte introdut tiva ELla pronuncia,ma confligge con le stesse fonti di chiarative richiamate e non considera, ad ogni modo, di que ste,le nutrite antinomie e le intime macroscopiche contrad dizioni. Si duole altresì che solo un fugace passaggio sia stato dedicato al motivo d'appello con cui si argomentava l'assenza di elementi capaci di dimostrare la sua adesio ne ai sequestri degli agenti di polizia penitenziaria e alla rapina ELle armi possedute da costoro.
Il motivo così riassunto
- a parte che, sotto la specie -30- ELla puntualizzazione degli argomenti difensivi asserita mente pretermessi, finisce con l'introdurre rilievi in pun to di fatto che non sono certamente apprezzabili in questa deve essere respinto. Invero,la pro sede di legittimità
-
nuncia impugnata si sottrae al tipo di doglianze dedotte,
in quanto, con diffusa e coerente motivazione, ha valutato le risultanze di causa, addivenendo all'affermazione di re sponsabilità ELl'imputato sulla base di un ragionamento logico e immune da incongruenze di sorta, fondato sull'at tenta ricostruzione ELla vicenda sostanziale, desuntadal le indicazioni fornite da vari collaboratori di giustizia,
ritenuti non animati da nessun concreto accordo collusivo ai danni ELl'imputato, siccome sentiti separatamente e in tempi diversi: indicazioni ampiamente dimostrative EL
pieno coinvolgimento EL RI in ogni fase ELl'ope razione diretta a favorire la evasione, sin dal momento
ELla sua programmazione, valutate in uno alla chiara, ine quivocabile, coerente e verosimile descrizione ELl'opera zione stessa contenuta in un memoriale redatto da ER
NI in data 26 febbraio 1995. In rapporto all'iter motivazionale proposto, nessuna ELle argomentazioni che si assumono disattese era decisiva e, comunque, potenzialmen te tale da minare la congruità di quel processo valutati vo e da ribaltarne l'iter conclusivo. Di guisa che può
dirsi adempiuto l'obbligo motivazionale quando, come nel caso di specie, venga offerta una motivazione priva di 31. errori giuridici o di macroscopiche illogicità che espli citi il giudizio espresso in sentenza anche senza un anali tico esame di tutti i rilievi difensivi, ove tali argomenti trovino implita risposta nel tessuto motivazionale in quan to logicamente incompatibili con la soluzione prescelta.
C) Infondato è anche il terzo motivo.
Al motivo d'appello che sottolineava come il fatto che
ER IC fosse il capo indiscusso di una associazio ne mafiosa e il FO un suo collaboratore non potesse rendere automatica e, al postutto, inutile a dimostrarsi perchè implicita, la volontà di agevolazione EL sodalizio per il tramite ELla loro avasione, ed ancora come il fatto che la procurata evasione si fosse risolta anche in termini di funzionalità e rafforzamento di tale sodalizio non po tesse porsi in modo obiettivo (a prescindere, cioè,dalla volontà) a carico ELl'imputato, la corte territoriale ha efficacemente risposto che il RI conosceva perfet tamente la caratura criminale EL ER e EL FO,
ed, avendo partecipato alle riunioni di programmazione EL
la evasione, avesse coscienza ELl'importanza nell'ambito
ELla organizzazione criminaleche i due presiedevano e, dun que,ELl'imprtanza che la loro liberazione avrebbe rivesti to per la vita ELlo stesso sodalizio. E si tratta di una argomentazione che è in linea con i principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, richiama ti in ricorso, la cui replica è affidata,in questa sede, -32- alla prospettazione di un parere in ordine alla valenza degli elementi probatori utilizzati, diverso da que llo formulato plausibilmente dai giudici EL perito, come tale non apprezzabile.
D) Inammissibile è, infine, il quarto motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio, siccome afferente all'eserci zio EL potere discrezionale EL giudice di merito, eserci zio che risulta collimante con i parametri di legge ed è
peraltro assistito da motivazione sicuramente idonea e con grua("la pena base di 7 anni di reclusione per il più gra ve ELitto di rapina si colloca abbondantemente nella pri ma metà ELlo spazio edittale sanzionatorio"; "l'aumento per la recidiva di soli sei mesi ed euro 200"; "l'ulterio re aumento per la continuazione con i numerosi e gravi al tri reati è di ulteriori 4 anni e 6 mesi ed euro 800 di multa"; "la pena finale, ridotta di un terzo, appare equa e congrua rispetto alla gravità dei reati e all'allarmante capacità a ELinquere denotata dal giudicabile"; dato, que st'ultimo che, unitamente alla condotta processuale ELl'
imputato,non collaborativa, e alla mancanza di qualsiasi univoco elemento dal quale desumere una rigipiscenza, indu ce la corte territoriale ad "escludere la possibilità di riconoscere le attenuanti generiche").
Il ricorrente, a base ELle sue critiche, rimarca il più
mite trattamento riservato, per gli stessi reati,al coimpu tato ER NI che addita come persona resasi respon -33 sabile di infeELtà e tradimento ELle istituzioni ma non considera il suo diverso 'curriculum', che annovera fatti di rilevante gravità commessi dal 1970 al 2090,
partitamente richiamati dal giudice d'appello.
14. FO AN è stato dichiarato colpevole dei
ELitti associativi di cui agli artt. 416 bis cp(capo I)
e 74, comma 2,1.stup. (99/a), di spaccio di droga (capi 142/a e 122/d),di due rapine (12/a,13/a) e due tentate rapine,
altrettanto pluriaggravate (31/a,32/a), con connessi reati di furti pluriaggravati (31/c,32/c), ed inoltre dei ELitti
racchiusi nel capo 93, aggravati dalla recidiva reiterata,
specifica e infraquinquennale ed unificati ex art.81 cp.
Per tali ELitti, ritenuti in continuazione con quelli di cui alla sentenza 19 dicembre 1998, irrevocabile il IO
febbraio 1999, ELla Corte di assise di appello di EZ,
gli è stata inflitta in aumento la pena di 6 anni di recl.
Col ricorso il suo difensore deduce a) inutilizzabilità
ELle chiamate in reità/correità non rinnovate;
b) inosser vanza O erronea applicazione ELl'art.192 comma 3 cpp, con connesso vizio di manifesta illogicità ELla motivazione;
c) analoghi vizi in tema di credibilità soggettiva di Ma
niero IC e degli altri dichiaranti e in punto di riba dita responsabilità per i reati d) di cui ai capi 99/a e
122/d,e)per quello di cui al capo 142/a,f) per i reati di cui ai capi 12/A,13/2,31/a,32/a,32/c,80 c, g) per il reato, ཨ་
associativo ex art.416 bis cp,h) per i reati relativi -34- alla procurata evasione di cui al capo 93, nonchè i) in te ma di trattamento sanzionatorio.
- Il primo motivo (sub a) è manifestamente infondato.
Si è già avuto modo di chiarire che, in tema di rinnova zione ELle dichiarazioni rese da uno dei soggetti indica ti negli artt.64 e 197 bis cpp, dopo l'entrata in vigore
ELle regole sul c.d."giusto processo", ex art.26 comma 2
ELla 1.63/0I, si è esclusa la necessità che la rinnovazio ne avvenga mediante una pedissequa ripetizione ELle pre cedenti affermazioni, essendo sufficiente che la persona interrogata si limiti a confermare il contenuto di quanto in precedenza dichiarato, nella piena consapevolezza ELla
natura e degli effetti ELl'atto che compie.
Tutti gli altri motivi sono inammissibili perchè si risolvono nella pedissequa ripetizione di quelli già de-
dotti in appello, discussi e ritenuti infondati dal giudice
•
EL gravame, dovendosi essi per costante giurisprudenza considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale av-
verso la sentenza oggetto di ricorso (v., ex plurimis, Cass.
Sez. V, 27 gennaio 2005, Giagnorio,rv 231708; Seg.IV,29 marzo
2000, ONe,rv 216473).
Il ricorso riporta integralmente, pagina per pagina, ri go per rigo,le argomentazioni svolte con l'atto di appello,
dal quale si distingue unicamente perchè, in calce a ciascu na di tali riprodotte argomentazioni, annota o che non vi 35-
sia stata risposta da parte EL giudice EL gravame (il che non è esatto, poichè il provvedimento impugnato ha valutato il materiale acquisito al processo, controllandone la atten dibilità e la concludenza, dovendosi peraltro ricordare come osservato dal P.G.d'udienza che i giudici d'appel lo non hanno il dovere di esaminare analiticamente tutti gli elementi di prova acquisiti al processo, nè tanto meno di analizzare in modo particolareggiato gli argomenti pro spettati dagli imputati in relazione ad un determinato pun to ELla decisione di primo grado, essendo sufficiente che esprimano il proprio giudizio sulle questioni sollevate con i motivi di appello e precisino le risultanze proba torie che hanno ritenuto idonee a giustificare la propria pronuncia (Cass.Sez.II,6 luglio 2004, Candiano,rv 229220;
Sez.V,19 ottobre 2000, Mattioli) oppure che sia stata of ferta una risposta inadeguata o insufficiente,giudizio,
questo, che però esprime in modo meramente apodittico,
cioè senza la prospettazione ELle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che lo giustifichino, non bastando,
come detto, la elencazione ELle censure mosse nel prece-
dente grado.
15. VA Marco ha riportato condanna a 6 anni di reclusione ed euro 1000 di multa in relazione alle rapi ne pluriaggravate di cui ai capi 20/a e 25/a e ai connes si reati in materia di armi di cui ai capi 20/b e 25/ble di furti pluriaggravati di cui ai capi 20/ò e 25/c.
Col ricorso deduce: -36- a) violazione degli artt. 415 bis e 178 cpp(in relazione all'impugnazione ELl'ordinanza 8 novembre 2005 EL gup),
per omessa allegazione, nell'avviso di conclusione ELle
indagini preliminari, di circa dieci pagine, fra le quali quelle riportanti talune ELle imputazioni provvisorie elevate a suo carico%;B
b) violazione ELl'art. 178 lettea c) cpp e 127 cpp(in
☑
relazione all'impugnazione ELl'ordinanza 23 febbraio 2006
* EL gup),per omessa traduzione ELl'imputato all'udienza
EL 23 febbraio 2006;
c) violazione ELl'art.157, comma 2 e 3, cp,nel testo introdotto dalla legge 251/05,e vizio ELla motivazione,
per non essere la recidiva una circostanza ad effetto speciale,con conseguente prescrizione dei reati sub 20/b,
20/c,25/b,25/c; subordinatamente, eccezione di illegittimità
costituzionale ELl'art.157, comma 2, cp, per contrasto con gli artt. 3 e III Cost., nella parte in cui prevede che si tenga conto ELl'aumento massimo di pena previsto per le aggravanti,ivi inclusa la recidiva;
d) mancanza e illogicità ELla motivazione nel punto concernente la valutazione ELle c.d.chiamate di correi tà nei suoi confronti e violazione degli artt. 192 comma
3 cpp e 533 cpp,in riferimento a tutti i reati per i qua li vi è stata conferma ELla dichiarazione di colpevolezza.
A) Il primo motivo di ricorso è infondato.
Nel giudizio abbreviato sono deducibili e rilevabili -37- soltanto le nullità assolute ELl'atto, come hanno chiarito le sezioni unite di questa Corte con la sentenza Tammaro
EL 21 giugno 2000, pertinentemente richiamata dal giudice
'alquo, pronuncia che, diversamente dal dedotto, ha sancito il principio ELla non efficacia sanante ELla richiesta di giudizio abbreviato non soltanto con riferimento al re gime di utilizzabilità degli atti probatori compiuti.
E la nullità conseguente all'inosservanza ELle prescri zioni concernenti l'avviso di conclusione ELle indagini preliminari come fissate dall'art.415 bis cpp rientra
-
tra quelle a regime intermedio, e non tra le nullità asso lute e insanabili, non potendo il disposto ELl'art. 415 bis ritenersi funzionale all'esercizio ELl'azione penale da parte EL F.M.nè riguardare la citazione ELl'imputato stesso,le cui facoltà difensive non ne risultano limitate nel corso EL dibattimento (Cass.Sez.I,20 settembre 2004,
Visciglia, rv 229534; Sez.VI,26 ottobre 2003, Redeschi, rv
226364; Sez.III,17 gennaio 2003, Di Salvo, rv 223257).
Nel caso in esame, peraltro, non si è trattato di omessa
Notifica all'imputato ELl'avviso di conclusione ELle
indagini preliminari,ma ELla notifica di un avviso in completo, sicchè al destinatario era dato di accedere alla visione degli atti ed estramme copia nella loro interezza,
con possibilità, quindi, di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
B) Non è meritevole di accoglimento neppure il secondo -38- motivo.
Il VA, detenuto per altra causa,non fu traddtto all'udienza EL 23 febbraio 2006, nonostante ne fosse stata disposta la traduzione all'udienza precedente EL 16 feb-
braio 2006 su richiesta EL difensore formulata in sua presenza. La relativa e tempestiva eccezione venne respinta dal gup per carenza di interesse a presenziare ad una udienza riservata alla discussione e agli interventi dei difensori di altri imputati.
L'eccezione, disattesa anche dalla corte territoriale,
viene ora riproposta in questa sede, ma non può essere condivisa.
E' vero,infatti, che l'imputato ha diritto di assistere a tutte le udienze EL "proprio" processo unitario, ancor
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chè soggettivamente plurimo quale che sia l'attività
prevista per dette udienze%;B che il calendario non ha va lore giuridicamente vincolante, ragion per cui lo svolgimen to di attività diverse dal calendario degli interventi concordati è sempre possibile;
che in un procedimento che si basa su chiamate in correità di collaboratori di giusti zia, uno dei temi su cui vertono requisitoria ed erringhe
è l'attendibilità generale dei collaboratori di giustizia,
argomento che interessa tutti i chiamati in correità.
Ma è altrettanto indiscutibile che, per denunciare fon datamente la inosservanza di una norma processuale, è neces sario che l'eccipiente rappresenti il concreto pregiudizio -39.
che gliene sia derivato, a meno che tale pregiudizio non sia manifestamente macroscopico e tale 'prima facie', cioè
senza bisogno di apposita spiegazione, da intaccare in ra dice la sua posizione: e nel caso concreto, come efficace mente rileva il provvedimento impugnato, non si è in alcun modo dedotto in quale misura, appunto pregiudizievole, abbia influito sulla posizione ELl'imputato, nonostante la pre senza in udienza EL suo difensore fiduciario, la mancata personale conoscenza ELle disquisizioni operate il 23
febbraio dal P.M. e dai patrocinatori degli altri imputa ti in ordine alla credibilità dei collaboratori, nell'ambi to, dunque,di una attività processuale che, in buona sostan za, non lo riguardava direttamente, se non per quei profili indubbiamente percepiti e valutabili dal difensore che lo rappresentava.
•
Quanto poi all'ulteriore rilievo, relativo al diritto di ogni imputato di rendere spontanee dichiarazioni, è
agevole replicare che nulla impediva al VA la
cui presenza al processo è stata assicurata sia prima che dopo l'udienza EL 23 febbraio 2006 di renderle
successivamente.
C) Altrettanto ben congegnato, ma EL pari non condivi sibile è il terzo motivo.
Rileva il difensore che il sistema ELineato dalla legge 251/5 prescinde da ogni valutazione circa l'effet tiva misura ELla pena concretamente irrogata, vincolando -40- la durata ELla prescrizione esclusivamente e senza ecce zione alcuna alla pena massima applicabile in astratto te nuto conto ELle circostanze ad effetto speciale. Il nuovo sistema pertanto misura il tempo necessario a prescrivere con esclusivo riferimento alla "quantità" EL fatto-reato.
Ma, in base alla nota pronuncia "Paolini" ELle Sezioni
Unite penali (EL 31 gennaio 1987), la recidiva è estranea alla "quantità" EL fatto-reato e pertanto di essa e, in particolare ELla recidiva qualificata prevista dai commi
2,3 e 4 ELl'art.99 cp che, comportando un aumento di pena superiore al terzo, potrebbe essere considerata circostan za aggravante ad effetto speciale, non si deve tener conto al momento di calcolare il tempo necessario a prescrivere ai sensi ELl'art. 157,nuova formulazione.
Un siffatto argomentare deve essere disatteso.
La sentenza Paolini ha affermato che la recidiva è
una "circostanza aggravante" sui generis, che ha rilevanza solo quando sia presa in considerazione la misura ELla
pena,mentre non produce effetto sulla quantità EL fatto reato, al quale resta estranea.Ora è agevole rilevare che anche nel Nuovo sistema la recidiva è presa in considera zione per la determinazione ELla pena, e quindi per la la sua misura, da applicarsi in astratto o in concreto,
wicchè resta fermo che la recidiva continua a costituire una circostanza aggravante e, qualora sia qualificata, ai sensi dei commi 2,3 e 4 ELl'art.99 cp, una circostanza -41- aggravante ad effetto speciale, di cui si deve tenr conto ai fini ELla prescrizione. Ciò è stato EL resto affermato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (v.,da ul timo, Sez.II,9 aprile 2008, Pg in proc. Rinallo, rv 240409),
a conferma di un orientamento che, non a caso, è stato ripre so anche dalla Corte costituzionale, con l'ordinanza n.34
EL 26 gennaio 2009, per modo che va ribadita la natura di circostanza aggravante ad effetto speciale ELla reci diva reiterata, la quale comporta, rispetto agli imputati cui tale recidiva non sia stata contestata, un duplice effetto peggiorativo in ordine al termine prescrizionale,
più lungo sia con riferimento al termine ordinario, sia,
in caso di atti interruttivi, con riferimento al termine prolungato.
E una tale interpretazione, diversamente dal dedotto,
non confligge nè con l'art. 3 Cost., poichè il principio di uguaglianza è invocabile in situazioni obiettivamente uguali,o giuridicamente comparabili, ed è assurdo pensare che chi ha riportato precedenti condanne ed è incolpato di un nuovo ELitto non possa, e non debba, venir conside/
rato diversamente da un cittadino incensurato, in virtù di una astratta ug-uaglianza, e quindi sottoposto a un diverso trattamento%;B nè con l'art.III Cost., che prescrive che la legge assicuri la ragionevole durata
EL processo, atteso che, come già rilevato dal giudice di merito, non appare intrinsecamente irragionevole la -42- circostanza che nei confronti ELl'imputato recidivo la durata EL processo possa avere termini più lunghi rispet to a quelli previsti per eventuali coimputati non recidivi.
Ne consegue che, avuto riguardo alla recidiva plurima,
specifica e infraquinquennale che colpisce il VA,
i termini di prescrizione non sono certamente decorsi in relazione ai reati contro il patrimonio di cui ai ca pi 20/c e 25/c.
A diversa conclusione deve pervenirsi, ma in base ad altra ragione, collegata ai termini edittali ELla pena,
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con riferimento ai reati di cui ai capi 20/b e 25/b,come si avrà modo di precisare di qui a poco.
D) Con il quarto motivo il ricorrente lamenta che la gravata sentenza si sia limitata ad enunciare i reati con testati, elencare le chiamate in reità, ed affermare, senza dare spiegazione ELla cosa, che esse sono credibili e si
riscontrano a vicenda.
Sull'abbrivio di tale premessa, rileva, in sintesi,quan to all'imputazione di cui al capo 20/a. relativa ad una
rapina commessa da tre persone travisate e munite di armi comuni da sparo ai danni di un furgone portavalori il
- che al moti cui equipaggio era composto da due persone vo d'appello con cui si evidenziava come la condotta dei portavalori apparisse eccezionalmente negligente e come tanto il numero quanto il tipo di armamento dei "rapina tori" fosse assai sottodimensionato rispetto a ciò che - पर -43- usualmente occorre per commettere reati di questa specie,
e si sosteneva pertanto che vi era un ragionevole dubbio,
sconfinante nella convinzione, che la rapina fosse in real tà simulata e vi fosse un accordo tra i portavalori e gli autori ELl'apparente rapina, tanto da qualificarsi a qué
sto punto come appropriazione indebita aggravata, la corte territoriale abbia apprestato una risposta nella quale si ravvisa un grave errore logico: che consiste nel confonde re il grado di certezza necessario per addivenire ad una
•
sentenza di condanna con il livello di dubbio necessario per pronunciare una sentenza di assoluzione, ovvero opta re per la qualificazione giuridica più favorevole;
invero la sentenza gravata non esclude,ma anzi esplicitamente af ferma, un ragionevole dubbio circa il fatto che la rapina fosse simulata, e pertanto fa mal governo EL principio dettato dall'art.533 comma I cpp.
Quanto alla seconda rapina, il ricorrente rappresenta che la richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto avanzata nei motivi di appello, si fondava sulla considerazione che le prove discendevano in via esclusi va da chiamate in correità che però mancavano dei requi siti elaborati dalla giurisp rudenza di legittimità. Ed
avidenzia che oltremodo insoddisfacenti sono state le ragioni con cui siffata richiesta è stata respinta dalla corte territoriale. La quale, all'obiezione che le dichiara zioni di TI e TO, entrambi rei confessi ELl' -44- episodio, difettavano EL requisito ELl'indipendenza (la chiamata in correità EL TO era avvenuta nel 2004,
quando si era già perfettamente a conoscenza ELle dichia razioni ELlo TI), a replicato che il TO aveva reso dichiarazioni già in data 18 febbraio 1995, assunto però non corrispondente a verità, perchè il relativo verba le non contiene alcuna affermazione accusatoria nei con-
fronti EL VA(e si afferma che si fa riserva di pro durre copia EL predetto verbale); al rilievo difensivo che le chiamate anzidette non potevano essere avvalorate da quelle, 'de relato',di Pastore US (il quale avrebbe riferito che il VA sarebbe stato chiamato a compiere la rapina 'de qua' da ER IC per pagare un debito che aveva nei suoi confronti per traffici di droga),atte so che altro collaborante, ER UL, aveva si parlato
EL debito per ragioni di droga,ma ne aveva fatto discen dere la partecipazione EL VA alla rapina sub 20/a,
non ha risposto affatto, vizio tanto più rilevante a ragio ne ELla produzione di altra sentenza, passata in giudica to, attestante vistose carenze mnemoniche EL nominato Pa
store, ed anche in considerazione EL fatto che nessuno dei soggetti che avrebbero narrato al Pastore ELla vicen da avevano poi reso dichiarazioni nel processo, ed ancora
ELla circostanza che RR US, altro autore mate riale ELla rapina e collaboratore, non aveva incluso il
VA tra i compartecipi%; alla articolata ricostruzio -45- ne EL numero dei partecipanti alla rapina, basata sulla testimonianza resa dalle vittime e sul rapporto di polizia,
inducente ad attestare la estraneità EL VA all'epi sodio, ha replicato con proposizioni generiche e confuse,
che integra un artificio retorico per eludere la soluzione precisa dei problemi sollevati con l'appello.
Il motivo in scrutinio va disatteso.
Il suo 'incipit' è aspecifico: non indica le ragioni per le quali le dichiarazioni dei vari collaboratori, con siderate credibili, intrinsecamente attendibili, chiare e convergenti dalla corte territoriale, anche attreverso il richiamo alle argomentazioni svolte dal primo giudice,
tali non possano essere ritenute.
Ciò posto, va subito detto, in relazione alle censure afferenti alla prima rapina, che non sussiste il denunciato errore logico.
La corte territoriale ha ritenuto non dimostrata la sussistenza di un accordo per simulare una finta rapina,
essendo stato acclarato che era soltanto pervenuta da uno degli agenti portavalori, CO RO (ricompreso nel capo di imputazione quale concorrente e successivamente defunto),
una "dritta" circa il trasporto EL denaro, ed ha spiegato che la segnalata negligenza e leggerezza dimostrate dalle guardie giurate durante l'episodio,o la loro scarsa dota zione di armi potevano logicamente essere attribuite ad una loro scarsa professionalità o ad un disservizio ELla -46- ditta per la quale lavoravano, senza perciò rappresentare in modo chiaro ed evidente indizi univoci e concludenti circa una loro collusione con i rapinatori, ipotesi che
EL resto era stata espressamente smentita dagli accerta menti di P.G. svolte all'epoca dei fatti. complesDal complesso di tale discorso giustificativo si evin ce, dunque, che l'accordo criminoso, la cui ricorrenza avreb be consentito l'invocata derubricazione EL reato, è stato escluso dai giudici EL merito,non in termini di dubbio,
ma di chiara certezza.
Sono da respingere anche le doglianze che attengono alla seconda rapina.
La produzione EL verbale di interrogatorio EL Gal
letto 18 febbraio 1995, che attesterebbe un contenuto diver so da quello individuato alla corte di merito, è rimasta allo stato di mera enunciazione, a detrimento ELla dedot ta questione di non indipendenza ELle dichiarazioni accu satorie rese dallo TI e dal TO.
La deduzione che si assume pretermessa dal giudicegiudi d'appello secondo cui i difetti mnemonici EL Pastore
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renderebbero verosimile che costui abbia attribuito la circostanza EL pagamento dei debiti di droga ad una rapi na diversa da quella cui si è realmente riferito, è destina ta a cadere al cospetto EL grave quadro probatorio che colpisce l'attuale ricorrente, quale ELineato dai giudici
EL merito, per i quali resta salva la valutazione di com -47- plessiva credibilità EL Pastore, siccome avvalorata da al tre deposi ti perfettamente coincidenti: il che dà ragio ne EL mancato rilievo al fatto che nessuna ELle fonti di conoscenza EL collaboratore sia stata ascoltata nel presente giudizio, come alla circostanza che il RR
non abbia indicato il VA tra i compenenti di coloro che parteciparono alla rapina.
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l'ultimo profilo di doglianza è inammissibile, perchè
• propone censure che attengono al merito ELla decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento alla plausibile considerazione che le deduzioni circa il nume ro ELle persone che hanno funto da "vedetta", fuori ELla
banca,nell'esecuzione EL reato, riflette fatti marginali e EL tutto irrilevanti, atteso che la circostanza che uno dei due dichiaranti non abbia distinto o riferito con esattezza chi rivestisse tale ruolo o abbia errato nell'elencazione EL numero di coloro che avevano assunto una determinata funzione non può portare ad escludere la verosimiglianza ELle restanti complessive dichiarazioni accusatorie.
Resta da dire, come preannunciato, che, risalendo i fatti agli anni 1990/1991,i reati di detenzione e porto di armi comuni da sparo, stante la pena edittale massima per essi previsti e pur considerato il tipo di recidiva ritenuto per il VA, sono da ritenere prescritti. In relazione a tali reati s'impone l'annullamento ELla impugnata sen -48- tenza, ma senza rinvio, potendo questa stessa corte, ex art. 620 lett.1) cpp,procedere all'eliminazione dei relativi aumenti di pena per continuazione, sulla base degli stessi criteri utilizzati dai giudici di merito, nella misura di mesi tre di reclusione ed euro 100 di multa.Residua
pertanto a carico ELl'imputato la pena di 5 anni e 9 mesi di raclusione ed euro 900 di multa.
16. CA OL è stato ritenuto colpevole EL
ELitto associativo di cui al capo I), di quattordici episo di di rapina pluriaggravata e di uno di tentata rapina,
e dei reati ad essi collegati, commessi nell'arco di tempo tra il 1985 e il 1993. Ritenuta la continuazione con i fat ti di cui alla sentenza 14 dicembre 1996 ELla Corte di assise di appello di EZ (di condanna alla pena di 5
anni e 6 mesi di reclusione ed euro 2892 di multa, per associazione ex art.416 cp e sette rapine), e valutato più grave il ELitto di rapina contestato sub 25/a nel presente procedimento, il primo giudice gli he inflitto la pena di 10 anni di reclusione ed euro 3000 di multa,
aumentata ad anni 15 di reclusione ed euro 4500 di multa per la continuazione, diminuita di un terzo per il rito.
Il giudice di appello, rilevata la prescrizione EL
reato sub 76/d, limitatamente ai fatti di detenzione e porto di armi comuni da sparo, ha ridotto la pena a 9 an ni, undici mesi di reclusione ed euro 3000 di multa.
Nel suo interesse il difensore invoca l'annullamento -49- ELla sentenza di secondo grado:
a) ex art.606, comma I lett.b) ed e) cpp, per la mancanza ed illogicità ELla motivazione in relazione alle censure sollevate con i motivi di appello a proposito ELla pena le responsabilità ELl'imputato per il reato associativo di cui all'art.416 bis cp e per la conseguente inosservan za ELla legge penale (in tema di dolo di partecipazione all'associazione);
b) ex art.606.comma I lett. e) cpp,per la manifesta illogicità ELla motivazione in punto diniego di concessio ne ELle circostanze attenuanti generiche e contradditto rietà fra l'impugnata sentenza e quanto risulta dal provve dimento EL gup veneziano;
c) ex art.606, comma I lett.b) cpp,per l'erronea appli cazione ELl'art.99 cp in relazione agli artt.157-161 cp,
per la manifesta illogicità ELla sentenza a ragione EL
-
la non applicazione ELl'ultimo comna ELl'art.99 cit. e
la mancata riduzione ELla pena pecuniaria in conseguenza
ELla declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati, per i quali essa era stata effettivamente applica ta dal primo giudice.
A) Le censure contenute nel primo motivo attengono al le ragioni di cui la corte territoriale si è avvalsa per respingere le tre richieste di assoluzione avanzate con l'atto di appello in relazione al capo I) ELla rubrica
(416 bis cp),la prima, per non aver commesso il fatto,la -50- seconda, perchè il fatto non costituisce reato, per mancanza di dolo di partecipazione, la terza, finalizzata ad una meno grave qualificazione giuridica EL fatto storico (ex art. 416 cp, ovvero ex artt.IIO e 416 bis cp).
Le censure, come prospettate, vanno disattese.
Il riferimento operato dalla sentenza impugnata alla posizione apicale di ER IC, persona ben conosciuta dal CA, nell'ambito ELla attività ELittusa ELla
Riviera EL BR, quale "fatto notorio" (ciò che, ad avvi so EL ricorrente corrisponderebbe ad un vero e proprio
TO , di origine mediatico-giudiziaria, entrata nel linguag gio comune non già al tempo in cui i ELitti venivano com ww messi, bensì molto tempo dopo,in apoca successiva, cioè, alle iniziative giudiziarie), rappresenta soltanto l'approdo con clusivo EL ragionamento volto a dar conto EL ritenuto pieno coinvolgimento ELl'imputato nell'associazione mafio sa di cui si tratta. Il giudice d'appello, infatti, richiama in precedenza ampiamente, condividendola, la pronuncia di primo grado che aveva posto in chiara luce come il coin-
volgimento suddetto fosse in realtà desumibile, senza pos sibilità di errore, ,dalla serie copiosissima di singoli reati-fine posti in essere dalla compagine associativa,
e in particolare dalle numerose rapine, ben di eci ELle
quali erano state consumate dal CA in concorso con altri componenti EL sodalizio in attuazione EL pro gramma criminoso ELla banda;
dal fatto che le dette ra .51.-
pine erano tutte caratterizzate dagli stessi moduli organiz zativi ed esecutivi, il che costituiva un sicuro indice rile vatore ELl'inserimento stabile ELl'imputato nell'apparato organizzativo;
dalla partecipazione ELl'imputato a specifi ci atti di intimidazione, ben indicati, finalizzati ad affer mare la potenza e la superiorità EL sodalizio;
dalla sicu ra partecipazione EL CA anche alla inquietante vicenda relativa al progetto di incendio degli atti EL
processo concernente la AL EL BR, dimostrativa EL
l'importanza e EL livello EL contributo offerto dall'
imputato nel contesto EL sodalizio,ecc...
E sulla valenza probatoria di tali elementi, che costi tuiscono essi sì il vero fulcro ELla pronuncia di
- -
colpevolezza, il ricorso indulge a personali considerazio ni, divergenti da quelle operate dai giudici EL merito,
le quali, perciò, impingendo ampiamente nel merito, non pos sono trovare ingresso in questo contesto.
V'è da aggiungere che non vale a fiaccarne la effettiva portata per inferirne che l'imputato si limitò in buona sostanza ad agire come "libero malvivente", a volte colle gandosi per necessità operative ad altri soggetti o per
.
aiutare il ER,leader di quei soggetti,ma amico perso nale, senza con ciò "prendere" parte all'associazione l'ulteriore argomento incentrato sulla estraneità EL
CA agli episodi omicidiari ELla banda, al novero di reati in materia di stupefacenti, alla divisione degli -52- utili, alle funzioni di messaggero, all'evasione EL Manie
ro: per la semplice ragione che non è detto che l'apparte nenza ad un sodalizio criminale comporti necessariamente la partecipazione ad ogni singola attività ELittuosa
EL clan o l'investitura di ruoli e competenze eguali per tutti.
Quanto poi alla mencata enunciazione degli elementi che motiverebbero il presunto trapasso in 'peius' dall'
art.416 cp di cui alla sentenza irrevocabile all'art.416
bis cp attuale, va detto che non si imponeva al riguardo una specifica spiegazione, ben potendosi evincere tale trapasso per 'facta concludentia' dallo stesso snodarsi cronologico degli episodi incriminati, quali commentati nelle sentenze di merito.
B) Rileva il difensore che a ripercorrere le scarne argomentazioni addotte dalla corte d'appello in punto di niego di concessione ELle attenuanti generiche, se ne constata l' "estraneità" argomentativa
- logica e giuri dica www rispetto ai motivi di appello.
La censura, racchiusa nel secondo motivo di ricorso, va disattesa in ognuno dei profili prospettati.
E' bene subito chiarire che, in tema di continuazione tra fatti giudicati e fatti da giudicare, nel caso in cui per i primi siano state concesse lè attenuanti generiche,
tale beneficio non si estende automaticamente alla secon da condanna,in quanto la unificazione tra più reati av- -53- viene ai soli fini ELla determinazione ELl a pena.
E nel caso in esame i giudici hanno considerato ostati vo alla nuova concessione EL beneficio in parola il n ume ro davvero rilevante dei ELitti da giudicare, fra i quali E
l'associazione per ELinquere di stampo mafioso, ben quindi ci rapine, oltre i numerosi reati collegati.
*
Se ne ricava sia l'infondatezza ELl'addebito second o cui l'aver dato rilevanza alla precedente condanna si por rebbe come foriera di "una inaccettabile interpretazione estensiva ELle norme esistenti" perchè ne deriverebbe la non concedibilità ELle attenuanti generiche in ogni caso di applicazione ELla continuazione fre fatti 'sub iudice' e fatti già giudicati;
sia la inconferenza ELl'
ulteriore annotazione difensiva, già contenute nell'atto di appello e qui riproposta, che fa leva sul fatto che la precedente porzione di pena (quella compresa nella sen-
• tenza passata in giudicato) era stata determinata pro prio in considerazione ELle attenuanti generiche, in al lora valutate equivalenti alle aggravanti.
Il diniego ELle attenuanti generiche non puo di cer to giustificarsi sotto il profilo ELla gravità EL rea to, ma la sentenza impugnata, come quella di primo grado,
nel riferirsi al titolo dei ELitti ascritti all'imputa to,implicitamente ma inequivocabilmente ne considera la gravità dei fatti che li costituiscono, come chiaramente -54- esplicitato nella ricostruzione e valutazione dei singoli,
e davvero allarmanti, episodi criminosi: di tal che non ne risultano vulmerati i parametri fissati dall'art.133cp.
- Incensurabile,in questa sede, è il ragionamento esibi to dai giudici EL merito per sminuire l'importanza attri buita al comportamento processuale ELl'imputato, siccome affidato alla plausibile considerazione che questi, pur ammettendo le proprie responsabilità in ordine a molti dei reati contestati, si era limitato a rafforzare un qua dro probatorio che era già stato sostanzialmente acquisi to, senza fornire alcun ulteriore elemento per la indivi wwwww
duazione dei compartecipi: il ricorso, anche attraverso la disamina di passaggi contenuti nella pronuncia di primo grado, conferisce al comportamento ELl'imputato un diver
•
so significato, ma con argomentazioni fatalmente invasive
EL merito.
C) L'art.4 ELla legge 51/2005 non ha modificato il contenuto EL precedente comma 5 ELl'art.99 cp, introdot to dalla 1.7 giugno 1974, n.220.La disposizione è stata solo riposizionata nel "nuovo" ultimo comma ELla norma
(il 6°), mantenendo così ma sua funzione di disposizione di chiusura EL sistema. Rimane perciò ferma la clausola secondo la quale in nessun caso l'aumento ELle pena per effetto ELla recidiva può superare il cumulo ELle pene risultante dalle condanne precedenti alle commissionel
ELoчnuove ELitto non colposo" (e non più, considerata -55 l'impostazione adesso vigente ELl'istituto, EL "nuovo rea to").
Ciò posto, l'ultimo motivo EL ricorrente prende spunto dalla sentenza IR (Cass.Sez.II,16 maggio 1985,r rv
170553), secondo la quale in applicazione ELla cennata disposizione, "anche per determinare il termine di prescri
.
zione", l'aumento di pena per la recidiva in nessun caso sup superare il cumulo ELle pene risultante dalla somma
ELle condanne precedenti.E,nel sottolineare che l'unica condanna definitiva pronunciata nei confronti EL Mazzuc
cato prima ELla commissione dei reati oggetto EL presen te giudizio, divenuta irrevocabile il 13 giugno 1987, reca la pena di 8 mesi di reclusione e L.100.000 di multa, ovve ro, previo ragguaglio ex art.135 cp,di 8 mesi e 2 giorni di reclusione, ne trae la conseguenza
- non considerata dal giudice d'appello che sono da ritenere prescritti
-
già nell'anno 2007 i reati di sequestro e quelli in ma teria d'armi, nonchè i ELitti contro il patrimonio.
Contrario avviso ha espresso il P.G.d'udienza, il quale opina che la disposizione in esame riguarda il computo che il giudice è tenuto a compiere nel momento in cui procede a comminare in concreto l'aumento ELla pena per effetto ELla recidiva, mentre i precedenti commi ELl'
art.99 cp concernono la individuazione ELla pena nella,
sua astratta consistenza in dipendenza dei vari tipi di recidiva, così che è questa, vale a dire la pena sanziona -56- bile in astratto, ad essere presa in considerazione, ai fini
EL computo ELla prescrizione, dall'art.157 cpp(così nella vecchia, come nella nuova formulazione).
Il motivo di ricorso è fondato.
Ogni qual volta sia necessario individuare il massimo edittale ELla pena così come avviene proprio in mate
-
rie di prescrizione
- l'aumento prodotto dalla recidiva dovrà essere calcolato in base al cumulo ELle pene prece denti, e ciò andrà fatto in tutti i casi in cui l'aumento fissato dalla legge risultasse maggiore.
Ed invero,l'ultimo comma ELl'art.99 cp enuncia una regola di portata generale, valida cioè per ogni ipotesi in cui occorra procedere alla determinazione ELla pena,
e quindi anche quando tale determinazione dipende dall'in cidenza ELla recidiva, e a prescindere dal momento, astrat to o concreto, in cui a tanto debba provvedersi, per modo che gli aumenti di pena previsti per le varie ipotesi di recidiva trovano una invalicabile limitazione nel com plessivo ammontare ELla o ELle condanna anteriormente riportate.
Stabilito ciòje tenuto conto che lo 'status' criminale da prendere in considerazione è quello che qualifica l'im putato al momento ELla perpetrazione EL nuovo illecito,
per il CA il cui certificato penale è conforme M
a quello riferito dal difensore restano escluse tutte
-
le condanna riportate dopo tale data.Ne consegue che il 57- limite massimo per l'aumento per la recidiva a suo carico
è costituito dalla pena di 8 mesi e 2 giorni di reclusione,
• sicchè, avuto riguardo ai tempi di commissione dei fatti,
tutti i reati concernenti il sequestro di persona,la de-
tenzione e il porto d'armi e quelli contro il patrimonio sono da ritenere estinti per prescrizione.
I giudici EL merito, prima ELla riduzione di un terzo per il rito, hanno determinato in 7 anni e 3 mesi di reclu sione ed euro 2000 di multa la pena base per il più grave
ELitto di rapina sub 25/a, applicando a titolo di continua zione per i feati oggetto di questo processo, comprese le numerose altre rapine, quella, complessiva di 2 anni, 9 mesi di reclusione ed euro 1000 di multa: e ciò consente a questa Corte, ai sensi ELl'art.620 lett.e) cpp, sulla scor ta degli stessi criteri di cui innanzi, di eliminare per i reati ora dichiarati prescritti, tenuto conto ELla ridu
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zione per il rito, la pena di un anno e mesi tre di reclu sione ed euro 200 di multa.Pertanto la pena per i residui reati rimane determinata in 8 anni e 8 mesi di reclusione ed euro 2800 di multa.
17. GN NA, AN NN MA e GN
NA, rappresentati dall'avv.Claudio Beltrame, sono parti "
civili nel processo quali persone offese dai reati di as sociazione di stampo mafioso, sequestro di persona, tentata rapina e lesioni (capi 18/a,b) e c) ascritti a ER
UL, che è però estraneo al presente grado di giudizio, -58- siccome non ricorrente.
Non vi è pertanto luogo a provvedere sulla nota spese odiernamente presentata dal nominato avv. Beltrami.
P.Q.M.
La Corte:
I) annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei con fronti di CA OL limitatamente ai reati di cui ai capi 25/b; 25/c; 26/b; 27/b; 27/d; 27/e; 27/g; 27/h; 28/a; 28/b;
31/c;32/c;33/c;34/c;40/c;41/c;43/c;51/d;76/c;81/c;98/a;
98/b, perchè estinti per prescrizione. Rigetta nel resto il ricorso EL CA e ridetermina la pena nei suoi ri̟ per i residui reati t guardi in otto anni e otto mesi di reclusione ed eur o
2800 di multa;
2) annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei con fronti di VA Marco limitatamente ai reati di armi
" comuni di cui al capo 20% b e di detenzione e porto di armi comuni di cui al capo 25/b,perchè estinti per pre scrizione.Rigetta nel resto il ficorso EL AN e ri determina la pena nei suoi confronti per i residui reati in cinque anni e nove mesi di reclusione ed euro 900 di multa;
3) annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei don fronti di SA RI limitatamente ai reati di dertien zione e porto di armi da guerra di cui al capo 84/b e nei confronti di IN AB limitatamente al r eato di de tenzione di armi da guerra di cui al capo 84/b, perchè -59.
-
estinti per prescrizione. Rigetta nel resto i ricorsi dei medesimi e ridetermina la pena relativa ai reati residui in quella di quattro anni, sei mesi e dieci giorni di re clusione per il SA,e in quella di quattro anni, sei me si e quindici giorni di reclusione per il IN;
4) annulla la sentenza impugnata nei confronti di OZ
ZA MA UI limitatamente al trattamento sanzionato rio con rinvio per nuovo esame ad altra sezione ELla
corte d'appello di EZ.Rigetta nel resto il ricorso
ELla MO;
5) in accoglimento EL ricorso EL procuratore genera le, annulla la sentenza impugnata nei confronti di RBnts to
NI limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione ELla corte di appello di EZ;
rigetta il ricorso ELl'RB;
6) dichiara inammissibili i ricorsi di ON NO,
BI LO, RV IA, BA AS, Gia
comini DI NE, GI GI, TI IA, Lecce
se ER, FO AN, NA GI e OR An
tonio;
7) rigetta i ricorsi di AN GO, ER AN,
RI NZ;
8) condanna i ricorrenti indicati sub 6) e 7) ed ER
NI al pagamento in solido ELle spese EL procedimen to nonchè ciascuno dei ricorrenti indicati sub 6) al pa gamento ELla somma di euro mille alla cassa ELle ammen -60-
de.
Così deciso in Roma il 24 marzo 2009
Il consigliere est.
Funchall Il presidente fo ожен кал
Cancelleria 29 MAG. 2009 Roma, IL CANCELLIERE CI Tizena Pasquazi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
28 aprile 1997, Stazzone, rv 207095; Sez.III,19 novembre
8 di reclusione ed euro 1000 di multa%3B conferma nel resto".
81 cp in relazione alla continuazione per tutti i reati