Articolo 68 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 66Articolo 69
Versione
24 ottobre 1942
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Versione
1 gennaio 1973
Art. 68. Contrabbando nei Depositi franchi e nei Punti franchi.

Commette contrabbando chiunque introduce ((...)) tabacchi nei depositi franchi ovvero, fuori dei casi preveduti dall'articolo 56, lavora o manipola tabacchi in foglia nei punti franchi.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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