Sentenza 17 dicembre 2008
Massime • 1
Si ritiene commesso nel territorio dello Stato, anche se in parte avvenuto all'estero, il reato la cui condotta, anche omissiva, sia stata commessa anche in minima parte nello Stato, seppure priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo.
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Nel procedimento estradizionale regolato dal mandato di arresto europeo, è causa di rifiuto della consegna la c.d. litispendenza internazionale, ossia la pendenza di un processo penale nei confronti della persona ricercata, per gli stessi fatti che costituiscono oggetto del mandato d'arresto europeo. Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18 ? 23 aprile 2014, n. 17704 Presidente Agrò ? Relatore Di Salvo Ritenuto in fatto 1. A.G., cittadina colombiana, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, in data 11-3-14, con cui è stata ordinata la consegna del ricorrente all'autorità giudiziaria belga, in esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso, sulla …
Leggi di più… - 2. Corte di Cassazione, sezione VI Penale, sentenza 18 - 23 aprile 2014, n. 17704https://www.asgi.it/ · 23 aprile 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/12/2008, n. 17026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17026 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IACOPINO Silvana - Presidente - del 17/12/2008
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 2336
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 045218/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GI AL N. IL 17/03/1968;
avverso SENTENZA del 12/05/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iannelli Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza dell'11/2/2001 il GIP del Tribunale di Como ha dichiarato, fra l'altro e per quanto rileva in questa sede, VI LT responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 1 e art. 110 c.p. perché, in concorso con CH
IO, importava nel territorio dello Stato, e comunque illecitamente deteneva, ai fini di spaccio gr. 6,9517 di sostanza stupefacente tipo hashish pari a 13 dosi medie, gr. 1.427,39 di sostanza stupefacente tipo eroina pari a 3826 dosi medie, gr. 522,26 di sostanza stupefacente tipo eroina pari a 1.468 dosi medie, e gr. 74,70 di sostanza stupefacente tipo cocaina pari a 375 dosi medie. Con sentenza del 12/5/2003 la Corte d'Appello di Milano ha confermato tale sentenza. In particolare la Corte territoriale, pur ritenendo inutilizzabili le dichiarazioni etero accusatorie rese dal coimputato CH, ha ritenuto provata la responsabilità del VI sulla base del quadro probatorio costituito dalla consegna della merce pervenuta dall'estero all'imputato sotto gli occhi degli agenti operanti la quale era stata preceduta dai significativi contatti evidenziato nella sentenza. La Corte d'Appello di Milano ha considerato inoltre la versione resa dall'imputato a sua difesa dapprima inattendibile e successivamente coerente con i fatti ma non con le risultanze processuali.
Il VI propone ricorso per cassazione avverso questa sentenza chiedendone l'annullamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta la manifesta illogicità della motivazione, in quanto l'accoglimento della questione pregiudiziale sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato, è stata ritenuta ininfluente, con evidente carenza di motivazione in ordine al riconoscimento di colpevolezza dell'imputato. Tale motivo è inammissibile in quanto fondato su un presupposto inesistente, in quanto l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal coimputato CH è stata accolta dalla Corte regolatrice che ha fondato il suo giudizio di responsabilità su altri e diversi elementi. Con il secondo motivo si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 495 c.p.p., in particolare si assume che, una volta dichiarate inutilizzabili le dichiarazioni rese dal coimputato TT, si rende ancor più necessario un confronto fra i due imputati nel contraddittorio delle parti.
Anche tale motivo di ricorso, connesso al precedente, è inammissibile in quanto la Corte territoriale ha già ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese dal CH ed ha ritenuto di procedere ugualmente al giudizio di colpevolezza senza considerarle, per cui non si ravviserebbe la necessità di accertare a mezzo di un confronto le circostanze contrarie all'imputato riferite in una dichiarazione comunque non utilizzata. Con il terzo motivo si eccepisce il difetto di giurisdizione ai sensi dell'art. 20 c.p.p. essendo stato il fatto accertato in territorio svizzero e precisamente nella stazione ferroviaria di Chiasso. Il motivo è infondato. L'art. 6 c.p. prevede che il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione. Questa Corte (Cass., sez. 6A, 6 maggio 2003, Viti) ha in proposito affermato - e qui ribadisce - che, in relazione a reati commessi in parte anche all'estero ed al principio della territorialità della legge penale, il legislatore ha accolto la teoria della ubiquità, per cui il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituiscono è ivi avvenuta in tutto o in parte ovvero se si è ivi verificato l'evento; ne consegue che a questo fine è sufficiente che sia avvenuta nel territorio dello Stato anche una minima parte dell'azione o dell'omissione, anche se priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo. Nella specie va pure considerato che, ai fini in esame, rileva il confine doganale e non il confine geografico, ed il reato in questione è stato accertato nella stazione ferroviaria di Chiasso che, pur costituendo territorio svizzero, si trova nell'ambito di competenza dell'autorità di PG italiana per cui conseguentemente sussiste la giurisdizione del giudice nazionale, come correttamente ritenuto dall'impugnata sentenza.
Con il quarto motivo si lamenta l'inosservanza dell'art. 56 c.p. in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi del tentativo in quanto il reato di importazione non è giunto a consumazione a seguito dell'intervento degli agenti operanti.
Il motivo è palesemente infondato in quanto il reato di importazione di sostanza di stupefacente a fini di spaccio si è consumato con l'introduzione nel territorio italiano della sostanza stessa, circostanza questa certa in quanto la consegna dello stupefacente è avvenuta in Italia ad Ostia. Il prevenuto, poi, è stato considerato il committente della droga importata.
Il ricorso deve dunque essere rigettato essendo infondati tutti i suoi motivi.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2009