Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/05/2016, n. 25711
CASS
Sentenza 17 maggio 2016

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È inammissibile l'appello che si limiti alla mera riproposizione dei temi già valutati insufficienti o inidonei dal giudice di primo grado senza specifica confutazione del fondamento logico e fattuale degli argomenti svolti in sentenza, trattandosi di impugnazione inidonea ad orientare il giudice di secondo grado verso la decisione di riforma. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza di appello che aveva sovvertito il giudizio assolutorio di primo grado, sulla base dell'impugnazione del P.M., che invitava genericamente a contrapporre alla prima decisione una valutazione alternativa, plausibile, ma non sorretta inequivocamente da maggiore attendibilità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/05/2016, n. 25711
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25711
    Data del deposito : 17 maggio 2016

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