Sentenza 11 ottobre 2012
Massime • 1
Sono punibili, secondo la legge italiana, come se commessi per intero in Italia, anche i reati la cui condotta sia avvenuta solo in parte nel territorio dello Stato o il cui evento si sia ivi verificato, ancorché si tratti di frammento di condotta privo dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto commesso in Italia il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, sub specie di offerta, messa in vendita e cessione di sostanze stupefacenti, in quanto lo scambio della droga, ancorché materialmente avvenuto in territorio estero, era stato preceduto da contatti telefonici con i singoli acquirenti i quali percepivano la disponibilità alla cessione della droga in Italia da dove chiamavano).
Commentari • 3
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 gennaio 2019 il GUP del Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, condannava gli imputati Gh.Pa., Ma.Di., Ca.Pa., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con la riduzione per il rito abbreviato, alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali, con concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, in quanto riconosciutili colpevoli, in concorso con Di.Gi. (giudicato separatamente) del delitto p. e p. dagli artt. 40, comma 2, 118,589, cod. pen. 2381 e 2392 cod. civ., perché, quali componenti del Consiglio di …
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Svolgimento del processo Con sentenza del 29.10.2009, il Gup presso il Tribunale di Forlì dichiarò, a seguito di rito abbreviato, B.L. responsabile del reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p. per aver compiuto operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza e trasferito (e subito dopo prelevato) somme di danaro (pari a L. 1.303.404.000) provenienti dal delitto di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di occultamento e distruzione di documenti contabili ex artt. 4, 5, e 10 D.Lvo n.74/2000 e di appropriazione indebita aggravata, su conti riferibili a lui e ai figli, provenienti da una società inesistente che fungeva da società cartiera, poiché priva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/10/2012, n. 44837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44837 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 11/10/2012
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - N. 1428
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 7844/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PRESSO TRIBUNALE DIGORIZIA;
nei confronti di:
1) QI IM N. IL 26/02/1984 C/;
avverso la sentenza n. 799/2010 TRIBUNALE di GORIZIA, del 14/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Giuseppina Fodaroni che ha concluso per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO
1. Il tribunale di Gorizia, con sentenza del 14 ottobre 2011, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di KR IM in ordine al delitto continuato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73 in quanto l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto della condizione di procedibilità prevista dall'articolo 10 del codice penale. Al KR IM era stato contestato di aver ceduto, offerto in vendita e venduto a persone diverse ed in tempi diversi sostanza stupefacente del tipo marijuana, hashish, cocaina ed eroina;
sostanze di cui si procurava la disponibilità nel territorio della Repubblica Slovena, a richiesta e previo ordinativo telefonico dall'Italia da parte degli acquirenti, che la importavano nel territorio nazionale. Il modulo operativo seguito dall'indagato era quello di chiamare dal suo cellulare o di inviare degli SMS agli acquirenti di sostanza stupefacente, per avvertirli di essere pronto alla consegna, ovvero erano gli stessi clienti a chiamare il KR e concordare, attraverso una breve conversazione telefonica, essendo ormai standardizzate e ben conosciute le condizioni di vendita, l'orario ed il luogo di incontro in territorio sloveno;
in tale località avveniva lo scambio della merce e il pagamento del prezzo;
la sostanza, per lo più marijuana, talvolta hashish ovvero cocaina, era scambiata in quantitativi modesti e genialmente destinato all'uso personale degli acquirenti, come constatato dalle forze dell'ordine a seguito delle perquisizioni effettuate quando gli acquirenti rientravano nel territorio italiano. Secondo il tribunale la condotta di cessione costituiva un antefatto non penalmente rilevante in quanto non rientrante nell'azione tipica come contestata o contestabile;
non ricorreva pertanto il presupposto di applicazione dell'arto c.p. in quanto, anche ad aderire alla tesi tradizionale secondo cui per radicare la giurisdizione del giudice italiano è sufficiente che sia avvenuta nel territorio dello Stato anche una minima parte dell'azione o dell'omissione, anche se priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, si deve pur sempre ammettere che il frammento di azione debba attenere alla condotta criminosa contestata e non ad accadimenti ad essa antecedenti, per quanto naturalisticamente concatenati. Neppure nella condotta dell'imputato era ravvisabile una offerta in vendita;
infatti tenuto presente che il reato di cui all'art. 73 è un reato di pura condotta, ai fini del suo perfezionamento, e quindi della giurisdizione, è rilevante solo l'opera di convincimento messa in atto dall'agente criminoso e non la circostanza che questa venga o meno recepita da altri soggetti;
dunque il luogo in cui l'offerta viene percepita rimane irrilevante. Inoltre si doveva considerare che la condotta dei soggetti che ricevevano le telefonate o gli SMS e che quindi acquistavano lo stupefacente, era penalmente irrilevante, trattandosi di quantità rientranti nel limite dell'acquisto per uso personale. Da ultimo il tribunale faceva riferimento alla elaborazione giurisprudenziale in materia di mandato di arresto Europeo, sottolineando come la stessa giurisprudenza di questa Corte più recente si muova nell'ottica di evitare conflitti tra le giurisdizioni di diversi paesi, tanto più tra paesi aderenti all'Unione Europea e che in questa direzione è necessario applicare criteri che radichino la giurisdizione del giudice italiano solo in presenza di comportamenti che, anche se non integranti gli estremi del tentativo punibile, assumono un rilievo significativo e primario nella struttura del reato, attenendo al nucleo essenziale della fattispecie criminosa per come concretamente realizzatasi.
2. Ha presentato ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Gorizia. Deduce errata applicazione degli artt. 6 e 10 c.p., laddove il tribunale ha ritenuto interamente commesso all'estero, e quindi sottoposto alla disciplina prevista dall'articolo 10 del codice penale, il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 contestato al cittadino sloveno KR. Il
ricorrente osserva che la decisione impugnata non è corretta giuridicamente. Essa inoltre renderebbe estremamente difficile, se non impossibile, la repressione del traffico transfrontaliero di stupefacenti, fenomeno che vede gli spacciatori sloveni rifornire numerosissimi consumatori italiani che si recano a reperire la droga sul mercato sloveno, attesa la vicinanza del confine e i prezzi più vantaggiosi;
si renderebbe infatti necessaria per il giudice italiano, ai sensi dell'art. 10 c.p., la richiesta al Ministro della giustizia e attendere la eventuale presenza del reo nel territorio dello Stato;
mentre il giudice sloveno troverebbe difficoltà a celebrare i processi nei confronti dei venditori per la necessità di acquisire quali testi i cessionari italiani nonché di ottenere la prova del reato, trattandosi di stupefacente sequestrato in Italia. Il ricorrente sottolinea che una tale interpretazione non considera che i reati in materia di stupefacenti tendono proprio ad evitare la diffusione del consumo della droga, evento che nella presente situazione avviene in Italia, e che costituisce l'oggetto giuridico delle varie ipotesi di reato contestate. In questa prospettiva, secondo il ricorrente, non sono condivisibili le affermazioni del tribunale secondo le quali una seriale attività di vendita ad acquirenti italiani che consumano in Italia la droga acquistata nel vicino territorio sloveno, sarebbe fatto solo occasionalmente legato con il nostro territorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento. Si tratta di valutare se sussista la giurisdizione italiana ex art. 6 cod. pen. per l'offerta e la cessione abituale e ripetuta di sostanza stupefacente a vari acquirenti italiani, allorché lo scambio avvenga materialmente in territorio estero, ma sia preceduto da contatti telefonici con i singoli acquirenti, consumatori italiani, che si recano poi ad acquistare in Slovenia, introducendo e consumando però in Italia lo stupefacente acquistato. La regola cui aversi riguardo è, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, quella che sono punibili secondo la legge italiana, come se fossero commessi per intero in Italia, anche i reati la cui condotta sia avvenuta solo in parte nel territorio dello Stato o il cui evento si sia ivi verificato (da ultimo sez. 2^ 20.9.2011 n. 4665 Rv. 252053) anche se il frammento verificatosi in Italia è privo dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo (sez. 6^ 28.10.2008 n. 40287 Rv 241519).
Ritiene il Collegio che il contestato reato di offerta, messa in vendita e cessione di droga richiede una condotta che non si consuma interamente in territorio straniero, ma avviene in parte anche in quello italiano;
con riferimento all'ipotesi dell'offerta correttamente il pubblico ministero ricorrente ha messo in luce che l'offerta assume rilevanza in quanto manifestata all'esterno, e che nella specie si rende concreta ed effettiva proprio nel corso delle conversazioni telefoniche o dei contatti con gli acquirenti, i quali percepiscono la disponibilità alla cessione della droga in Italia, da dove telefonano;
prima della manifestazione al telefono, l'offerta e la vendita dello stupefacente sono solo connotazioni interne, prive di rilevanza, che rimangono allo stato di intenzione, atteso che è solo con il colloquio con l'acquirente che la volontà diventa percepibile all'esterno ed assume rilevanza per il diritto penale. A conclusioni analoghe si deve pervenire per la cessione;
infatti il previo contatto tra acquirente e spacciatore per l'incontro finalizzato all'acquisto e quindi alla cessione è frazione, parte, sia pure preparatoria, della condotta di cessione, che non può prescindere dall'accordo sui tempi e sul luogo e, sia pure implicitamente nella specifica situazione considerata, da quello sugli aspetti quantitativi e qualitativi relativi allo stupefacente, non espressamente considerati dagli interlocutori in quanto già conosciuti e dati per presupposti senza bisogno di ulteriori specificazioni attesa l'abitualità del rifornimento.
2. Conclusivamente essendo stato commesso il contestato reato almeno in parte sul territorio italiano, sussisteva la giurisdizione incondizionata e pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Trieste.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2012