Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/10/2012, n. 44837
CASS
Sentenza 11 ottobre 2012

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Massime1

Sono punibili, secondo la legge italiana, come se commessi per intero in Italia, anche i reati la cui condotta sia avvenuta solo in parte nel territorio dello Stato o il cui evento si sia ivi verificato, ancorché si tratti di frammento di condotta privo dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto commesso in Italia il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, sub specie di offerta, messa in vendita e cessione di sostanze stupefacenti, in quanto lo scambio della droga, ancorché materialmente avvenuto in territorio estero, era stato preceduto da contatti telefonici con i singoli acquirenti i quali percepivano la disponibilità alla cessione della droga in Italia da dove chiamavano).

Commentari3

  • 1Non sono ex se sufficienti la mancanza o inidoneità degli specifici modelli di organizzazione
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 gennaio 2019 il GUP del Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, condannava gli imputati Gh.Pa., Ma.Di., Ca.Pa., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con la riduzione per il rito abbreviato, alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali, con concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, in quanto riconosciutili colpevoli, in concorso con Di.Gi. (giudicato separatamente) del delitto p. e p. dagli artt. 40, comma 2, 118,589, cod. pen. 2381 e 2392 cod. civ., perché, quali componenti del Consiglio di …

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  • 2Art. 6 - Reati commessi nel territorio dello Stato
    https://www.filodiritto.com/

  • 3Versare denaro nero in banca è riciclaggio (Cas. pen.. 19746/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Svolgimento del processo Con sentenza del 29.10.2009, il Gup presso il Tribunale di Forlì dichiarò, a seguito di rito abbreviato, B.L. responsabile del reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p. per aver compiuto operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza e trasferito (e subito dopo prelevato) somme di danaro (pari a L. 1.303.404.000) provenienti dal delitto di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di occultamento e distruzione di documenti contabili ex artt. 4, 5, e 10 D.Lvo n.74/2000 e di appropriazione indebita aggravata, su conti riferibili a lui e ai figli, provenienti da una società inesistente che fungeva da società cartiera, poiché priva …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/10/2012, n. 44837
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44837
Data del deposito : 11 ottobre 2012

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