Sentenza 21 ottobre 2008
Massime • 1
La recidiva reiterata, che è circostanza aggravante a effetto speciale, rileva, se contestata e ritenuta dal giudice, ai fini della determinazione del tempo necessario alla prescrizione del reato.
Commentario • 1
- 1. Recidiva reiterata, concorso omogeneo, aggravante ad effetto specialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/10/2008, n. 40978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40978 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 21/10/2008
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 1122
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 014204/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di POTENZA;
nei confronti di:
1) VI OC, N. IL 14/10/1966;
2) ER AL VITTORIO, N. IL 21/12/1947;
avverso SENTENZA del 28/02/2008 CORTE APPELLO di POTENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MELONI TO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio relativamente alla posizione di ER AL VITTORIO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 26 febbraio 2008, la Corte d'Appello di Potenza, sezione penale, in riforma della sentenzia del Tribunale di Potenza del 31.5.2006 appellata da VI CO e ER AS TO, dichiarava non doversi procedere nei loro confronti in ordine ai delitti di ricettazione e di tentato riciclaggio loro rispettivamente ascritti perché estinti per prescrizione. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore Generale, che ne ha chiesto l'annullamento, limitatamente alla posizione di ER, al rilievo che, essendo stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata e specifica, il termine di prescrizione massima è di 13 anni e 4 mesi al quale va aggiunto il periodo di sospensione di otto mesi e otto giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso (proposto dal Procuratore Generale espressamente solo nei confronti di ER, in quanto solo per quest'ultimo è stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata e specifica, sicché erroneamente anche VI è stato destinatario dell'avviso per l'odierna udienza) è fondato.
L'art. 157 c.p., nella nuova formulazione introdotta dalla L. n. 251 del 2005, art. 6, applicabile al caso in esame (se più favorevole perché la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 31 maggio dispone che la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge (comma 1) senza tenere conto della diminuzione per le circostante attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti salvo, in quest'ultimo caso, per quelle per le quali la legge stabilisce una pena diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale. In tali casi infatti si deve tener conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
Ad ER è stata contestata, e ritenuta (ancorché valutata subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti generiche, stante il disposto del vigente art. 157 c.p., comma 3 che in materia esclude l'applicabilità dell'art. 69 c.p.), la recidiva reiterata e specifica. Si tratta di aggravante inerente alla persona del colpevole che viene considerata dal codice penale come una vera e propria circostanza (Cass. 5 marzo 1999 n. 4412; Cass. Sez. 5, 19.10.2005-21 marzo 2006 n. 9769). Essa comporta (anche nel vigore della formulazione dell'art. 99 c.p. anteriore alle modifiche ad esso apportate dalle citata L. n. 251) un aumento fino a due terzi e quindi va definita ad effetto speciale (art. 63 c.p., comma 3). Ne consegue che il termine massimo di prescrizione è di tredici anni e quattro mesi, pari al massimo edittale del delitto contestato e ritenuto (pena detentiva massima pari a otto anni di reclusione aumentata di due terzi).
Non sfugge l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la recidiva reiterata e specifica non sarebbe qualificabile aggravante ad effetto speciale in quanto inerente alla persona del colpevole (Cass. Sez. 6 22.11.94-13.2.95 n. 1485). Si osserva tuttavia che l'art. 70 c.p.,
u.c., include espressamente la recidiva tra "le circostanze inerenti alla persona del colpevole", sicché essa, sebbene soggettiva, fa parte della congerie generale delle circostanze, l'art. 63 c.p., comma 3 non distingue tra circostanze soggettive ed oggettive allorché definisce le circostanze ad effetto speciale. Soltanto l'art. 118 c.p. specifica in qual modo debbano essere valutate le circostanze inerenti alla persona del colpevole in caso di concorso di persone nei reato. Ne consegue che l'appartenenza all'una o all'altra delle diverse categorie delle circostanza secondo il catalogo definito nel citato art. 63 dipende dall'aumento di pena che esse comportano. Sicché la recidiva è circostanza ad affetto speciale nelle ipotesi disciplinata dell'art. 99 c.p., commi 3 e 4. Inoltre, stante la nuova formulazione dell'art. 161 c.p., comma 2, l'interruzione (coincidente con l'emissione del decreto che dispone il giudizio datato 26.2.2002) comporta un ulteriore aumento del termine fino a due terzi (perché si tratta di recidiva di cui all'art. 99 c.p., comma 4) e quindi un termine complessivo superiore a quello massimo di quindici anni stabilito dalla previgente disciplina, che, in quanto più favorevole (L. n. 251 del 2005, art.10) deve trovare ancora applicazione nel caso in esame.
In conseguenza il termine di prescrizione, il fatto essendo stato compiuto tra la fine dei 1994 e l'inizio del 1995, non è ancora spirata, tenuto anche conto del periodo di sospensione di otto mesi e cinque giorni.
La sentenza deve in conseguenza essere annullata limitatamente alla posizione di ER AS TO, con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente ad ER AS TO e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2008