Articolo 81 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 80Articolo 82
Versione
24 ottobre 1942
Art. 81. Altre circostanze aggravanti.

Alla multa e' aggiunta la reclusione da sei mesi a tre anni:

1° quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

2° quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, tre o piu' persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

3° quando il fatto sia connesso con altro delitto con tra la fede pubblica o contro la pubblica Amministrazione;

4° quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia fra quelli per cui l'associazione e' stata costituita.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942
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