Articolo 71 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 69Articolo 72
Versione
24 ottobre 1942
Art. 71. Alterazione o mescolanza di generi di monopolio.

Commette contrabbando il ricevitore, il magazziniere, la persona autorizzata alla vendita al pubblico dei generi di monopolio, il conduttore o l'appaltatore di trasporti, il quale altera i generi di monopolio o ne mescola le qualita' ovvero vende i generi alterati o mescolati.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942
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