Versione
16 settembre 2010
16 settembre 2010
Art. 47
Ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate
1. Nei ricorsi devoluti alle sezioni staccate in base ai criteri di cui all'articolo 13, il deposito del ricorso e' effettuato presso la segreteria della sezione staccata. Fuori dei casi di cui all'articolo 14, non e' considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata.
2. Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziche' dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell'atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta. Se sono state disposte misure cautelari, si applica l'articolo 15, commi 8 e 9.
3. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2, alla ripartizione di cui al presente articolo non si applica l'articolo 15.
Ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate
1. Nei ricorsi devoluti alle sezioni staccate in base ai criteri di cui all'articolo 13, il deposito del ricorso e' effettuato presso la segreteria della sezione staccata. Fuori dei casi di cui all'articolo 14, non e' considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata.
2. Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziche' dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell'atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta. Se sono state disposte misure cautelari, si applica l'articolo 15, commi 8 e 9.
3. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2, alla ripartizione di cui al presente articolo non si applica l'articolo 15.
Commentari • 113
- 1. La translatio iudicii conquista anche l’appello erroneamente intestato alla sezione romana del Consiglio di Stato (nota a Cons. Stato, Adunanza plenaria 14 marzo…Squazzoni, Alessandro · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1 giugno 2023 · 109.51529
[…] Del resto non sarà del tutto superfluo ricordare che stando all'art. 47 c.p.a. anche in merito al riparto tra diverse sezioni dei TTAARR, il regime processuale della competenza vince sempre sul trattamento del riparto tra sezioni quando la causa spetta ad una data sezione per un criterio che lo stesso legislatore definisce di competenza funzionale inderogabile (art. 14 c.p.a.)[9]. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Bari, sez. I, sentenza 01/07/2020, n. 941Provvedimento: […] Costituitosi in giudizio, il Comune di TÙ ha eccepito, ai sensi dell'art. 47 c.p.a., la competenza della sezione staccata di Lecce a decidere il ricorso in esame. […]Leggi di più...
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