Art. 4. Reclusione e multa in rapporto all'entita' del reato.
Il colpevole e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa stabilita dai precedenti articoli, quando, nei casi di contrabbando preveduti dall'art. 1, la quantita' del tabacco supera i chilogrammi 15, ((...))
Il colpevole e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa stabilita dai precedenti articoli, quando, nei casi di contrabbando preveduti dall'art. 1, la quantita' del tabacco supera i chilogrammi 15, ((...))