Articolo 4 della Legge 3 gennaio 1951, n. 27
Articolo 3Articolo 5
Versione
17 febbraio 1951
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Versione
30 gennaio 1971
Art. 4. Reclusione e multa in rapporto all'entita' del reato.

Il colpevole e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa stabilita dai precedenti articoli, quando, nei casi di contrabbando preveduti dall'art. 1, la quantita' del tabacco supera i chilogrammi 15, ((...))
Entrata in vigore il 30 gennaio 1971
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