Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 17 febbraio 1951 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 gennaio 1976 |
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Giurisprudenza • 80
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- sanzione amministrativa·
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- società di fatto·
- evasione fiscale·
- accise·
- prova illecito·
- contrabbando·
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- art. 5 TUIR
Versioni del testo
- Capo I. : Pene per il contrabbando
- Articolo 1Art. 1. Multa per la fabbricazione, preparazione, vendita, introduzione, trasporto, deposito, detenzione, esportazione, lavorazione e alterazione di tabacco.
Nei casi di contrabbando di tabacco preveduti dagli articoli 64, numeri 3 e 5; 65; 66; 67, n. 1; 68; 71 e 73 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , il colpevole e' punito:
1) con la multa da lire 30 mila a lire 90 mila per ogni chilogrammo, quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie;
2) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N.870 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3 .
La multa e' ridotta da un terzo alla meta' quando la quantita' del tabacco oggetto del contrabbando non supera i grammi cinquecento.
Agli effetti di questo articolo si considera tabacco lavorato anche il tabacco greggio che sia stato sottoposto a trinciatura o a qualsiasi altra lavorazione e manipolazione.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 1975, N.724)) - Art. 2. Multa per la fabbricazione o preparazione di prodotti derivati dal tabacco e per la vendita di succedanei del tabacco.
Nei casi preveduti dall' art. 64, numeri 4 e 6, della legge 17 luglio 1942, n. 907 , il colpevole e' punito con la multa da lire 15 mila a lire 45 mila per ogni chilogrammo di genere oggetto del contrabbando.