Articolo 20 del Codice di procedura penale
Articolo 18Articolo 21
Versione
24 ottobre 1989
Art. 20. Difetto di giurisdizione 1. Il difetto di giurisdizione e' rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
2. Se il difetto di giurisdizione e' rilevato nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22 commi 1 e 2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti all'autorita' competente.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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