Art. 20. Difetto di giurisdizione 1. Il difetto di giurisdizione e' rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
2. Se il difetto di giurisdizione e' rilevato nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22 commi 1 e 2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti all'autorita' competente.
2. Se il difetto di giurisdizione e' rilevato nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22 commi 1 e 2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti all'autorita' competente.