Versione
17 febbraio 1951
17 febbraio 1951
Art. 11. Invio dei processi verbali.
Per l'applicazione delle norme contenute nel precedente articolo, il processo verbale e' trasmesso, a cura del pubblico ufficiale che lo ha redatto, in originale all'Intendente di finanza, ed in copia all'Amministrazione dei monopoli.
L'Intendente prefigge al denunciato un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni ne' superiore a novanta, entro il quale il pagamento deve essere effettuato. Trascorso tale termine, senza che il pagamento sia stato eseguito, l'intendente invia il processo verbale al Procuratore della Repubblica con le osservazioni che ritiene opportune, dandone notizia all'Amministrazione dei monopoli.
Nel caso che l'autorita' giudiziaria ritenga trattarsi di reati punibili con la sola pena pecuniaria, dovra' trasmettere gli atti all'Intendenza per l'eventuale conciliazione amministrativa, ai sensi dell'art. 10 della presente legge.
Per l'applicazione delle norme contenute nel precedente articolo, il processo verbale e' trasmesso, a cura del pubblico ufficiale che lo ha redatto, in originale all'Intendente di finanza, ed in copia all'Amministrazione dei monopoli.
L'Intendente prefigge al denunciato un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni ne' superiore a novanta, entro il quale il pagamento deve essere effettuato. Trascorso tale termine, senza che il pagamento sia stato eseguito, l'intendente invia il processo verbale al Procuratore della Repubblica con le osservazioni che ritiene opportune, dandone notizia all'Amministrazione dei monopoli.
Nel caso che l'autorita' giudiziaria ritenga trattarsi di reati punibili con la sola pena pecuniaria, dovra' trasmettere gli atti all'Intendenza per l'eventuale conciliazione amministrativa, ai sensi dell'art. 10 della presente legge.
Giurisprudenza • 6
- 1. Corte Cost., sentenza 14/03/1984, n. 70Provvedimento: […] n. 27", conferisce ai supposti autori di quei delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa "che abbiano per oggetto tabacchi di provenienza estera", ma siano accertati "fuori degli spazi doganali", analogamente a quanto gli artt. 10 e 11 della legge n. 27 del 1951 statuiscono espressamente per i reati aventi ad oggetto gli altri generi (sali, tabacchi di provenienza non estera) in ordine ai quali vige il regime di monopolio.Leggi di più...
- conciliazione amministrativa·
- violazioni in materia doganale·
- richiesta di annullamento dell'intera disposizione·
- sent. 70/84 c. eguaglianza (principio di)·
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