Articolo 10 del Codice del processo amministrativo
Articolo 9Articolo 11
Versione
16 settembre 2010
Art. 10


Regolamento preventivo di giurisdizione

1. Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali e' ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall' articolo 41 del codice di procedura civile . Si applica il primo comma dell'articolo 367 dello stesso codice.
2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste misure cautelari, ma il giudice non puo' disporle se non ritiene sussistente la propria giurisdizione.
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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