Sentenza 17 aprile 2013
Massime • 1
Il raddoppio dei termini prescrizionali previsto dall'art. 157, comma sesto, cod. pen. è applicabile esclusivamente alle ipotesi di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 589, commi secondo e terzo, cod. pen.) o sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto inapplicabile l'aumento dei termini di prescrizione all'ipotesi di concorso formale di più omicidi colposi).
Commentari • 2
- 1. Le Sezioni Unite sull'individuazione del giudice di rinvio quando ilGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Le Sezioni unite penali compongono un perdurante contrasto sulla questione meglio individuata in epigrafe, affermando il principio enunciato nella massima pure in epigrafe trascritta. Ai fini di una migliore intelligenza della questione di diritto sottoposta all'esame delle Sezioni unite, giova ricordare che l'odierno imputato aveva proposto ricorso contro sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in relazione ai reati di danneggiamento e lesioni contestatigli per essere i reati estinti a seguito di intervenuta prescrizione. Lamentava erronea applicazione degli artt. 125.3 e 578 c.p.p., per avere la Corte di merito omesso …
Leggi di più… - 2. Valore della testimonianza di parte civile nel giudizio civile di rinvio (Cass. 16916/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 settembre 2020
Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. non è consentita l'utilizzazione, alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla parte civile sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo viceversa trovare applicazione il principio di cui all'art. 246 c.p.c., ai sensi del quale non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE (ud. 18/04/2019) 25-06-2019, n. 16916 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente - Dott. SESTINI Danilo - Consigliere - Dott. CIGNA Mario - …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2013, n. 23944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23944 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2013 |
Testo completo
Acr 23944/13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 17.04.2013 SENTENZA N. 848/2013 REGISTRO GENERALE N. 42484/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Presidente Dott. PIETRO ANTONIO SIRENA Dott. VINCENZO ROMIS - Consigliere - Consigliere - Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA - Consigliere - Dott. LUCIA ESPOSITO Rel. Consigliere -Dott. ANDREA MONTAGNI Ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: COMMISSARIO STRAORDINARIO P.T. ASL SALERNO nei confronti di: CO GI N. IL 03.11.1971 DE BELLIS AGOSTINO N. 01.01.1951 GRIPPO ONOFRIO N. IL 19.05.1962 IUZZOLINO GREGORIO N. IL 16.05.1964 PIEGARI PIETRANGELO N. IL 19.08.1943 SAGGESE VITO N. IL 04.06.1943 RR EP N. IL 20.07.1950 STABILE GIOVANNA N. IL 02.10.1970 inoltre: CO GI N. IL 03.11.1971 DE BELLIS AGOSTINO N. 01.01.1951 GRIPPO ONOFRIO N. IL 19.05.1962 IUZZOLINO GREGORIO N. IL 16.05.1964 PIEGARI PIETRANGELO N. IL 19.08.1943 SAGGESE VITO N. IL 04.06.1943 RR EP N. IL 20.07.1950 A STABILE GIOVANNA N. IL 02.10.1970 avverso la sentenza n. 741/2010 della CORTE DI APPELLO di SALERNO, in data 20.02.2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17.04.2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VINCENZO GERACI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per tutti in ordine all'art. 449 cod. pen.; per l'annullamento senza rinvio per RR e IL in relazione all'art. 589 cod. pen.; e per il rigetto dei restanti ricorsi Udito, per le parti civili IN LE, IN IU, IN BO, IN IV, IN IA AN, OM NI, UO MA, UO SQ l'Avv. Turi MA, del Foro di LE anche in sostituzione dell'avv. Tedesco LE del medesimo Foro, difensore della parte civile PP RT e RU NA, quale deposita conclusioni e nota spese e chiede il rigetto dei ricorsi;
Udito per le parti civili D'TO SA, IA TO, IA NN, IA SAria, IA MI, IA EL e IA NN l'Avv. Caprio Ezio IA del Foro di LE, il quale deposta conclusioni e nota spese e chiede il rigetto dei ricorsi;
Udito per il responsabile civile ASL LE l'Avv. D'Ambrosio Francesco Saverio, del Foro di LE, in sostituzione dell'Avv. Di Filippi, che si riporta ai motivi di ricorso;
Udito per l'imputato RR PI l'Avv. D'Ambrosio Francesco Saverio, del Foro di LE, in sostituzione dell'Avv. LE Marco, il quale si riporta ai motivi di ricorso;
Udito per l'imputato De IS AG il difensore Avv. Faccenda Cosimo del Foro di Eboli, il quale si riporta ai motivi;
Udito per l'imputato RI NO l'Avv. Giani Marcello del Foro di LE, che si riporta ai motivi di ricorso e l'Avv. De Ciuceis del medesimo Foro;
Udito per l'imputato OL GR l'Avv. Conte Federico del Foro di LE, che si riporta ai motivi di ricorso;
Udito per l'imputato GA AN, l'Avv. Giani Marcello del Foro di LE, che si riporta ai motivi di ricorso;
Uditi per l'imputato GG IT l'Avv. Aricò NN del Foro di Roma che si riporta al ricorso e l'Avv. Franco Arnaldo del Foro di LE che si associa;
Udito per l'imputato RR IU l'Avv. D'Ambrosio Francesco Saverio del Foro di LE, il quale si riporta ai motivi di ricorso;
Udito per l'imputata IL VA l'Avv. Di Bisceglie Eugenio di Sala Consilina, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso 2 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di LE, con sentenza in data 12.02.2009, affermava la penale responsabilità di RR PI, De IS AG, RI NO, GA AN, RR IU, OL GR, GG IT e IL VA, con riguardo ai reati loro rispettivamente ascritti, in riferimento all'incendio della struttura intermedia residenziale sita in Murgi di San GR Magno, intervenuto la notte tra il 15 ed il 16 dicembre 2001 ed al conseguente decesso di 19 pazienti psichiatrici che si trovavano presso la richiamata struttura. Il Tribunale condannava gli imputati alle pene ritenute di giustizia ed al risarcimento, in solido con i responsabili civili, dei danni subiti dalle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, nonché al pagamento di provvisionali immediatamente esecutive. Ai seguenti imputati viene ascritto il reato ex artt. 423 e 449, cod. pen., per avere cagionato l'incendio che ha interessato e devastato la struttura residenziale di cui si tratta, per colpa generica e specifica nonché per l'inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni e degli incendi, in riferimento alla diverse cariche rispettivamente ricoperte: RR IU, nella sua qualità di direttore sanitario del distretto 104 di Buccino, dal 4.03.1996 al 25.11.1998; De IS AG in qualità di direttore sanitario del medesimo distretto dal 25.11.1998; GA AN, quale sindaco del Comune di San GR Magno;
OL GR, quale tecnico incaricato con delibera del 25.11.1997, della verifica delle strutture e degli impianti tecnologici del fabbricato interessato dall'incendio; RI NO in qualità di assessore del Comune di San GR Magno, giusta delega del 19.09.1996; GG IT, nella sua qualità di funzionario dell'Ufficio tecnico del Comune di San GR Magno. Ai prevenuti, nelle rispettive qualità ora indicate, viene altresì ascritto il reato ex art. 589, comma 3, cod. pen., per aver reso inevitabile il verificarsi dell'incendio ed il propagarsi di fumi letali sprigionati a seguito della combustione dei materiali che costituivano la struttura prefabbricata adibita a SIR, e per aver provocato la morte di 19 pazienti che si trovavano ivi ospitati, sopraggiunta per intossicazione e combustione. Agli imputati RR PI e IL VA si contesta il delitto di omicidio colposo, nella loro qualità di infermieri in servizio presso la struttura intermedia residenziale nella notte in cui ebbe a verificarsi il devastante incendio, per aver omesso di adempiere ai propri doveri di vigilanza e assistenza nella fase antecedente allo scoppio dell'incendio; e per aver omesso di prestare soccorso ai degenti, una volta avvedutisi del propagarsi dell'incendio. Ai predetti è stata altresì 3 contestata l'inosservanza delle norme che disciplinano specificamente il sevizio infermieristico.
2. La Corte di LL di LE, con sentenza in data 20.02.2012, confermava la sentenza di primo grado, condannando gli imputati ed i responsabili civili alle rifusione delle spese sostenute dalle parti civili. Riferiva la Corte territoriale che risultava accertato che la notte del 15 dicembre 2001 gli infermieri presenti presso la struttura intermedia residenziale, prima dello scoppio dell'incendio, si erano trattenuti all'interno della medicheria, con la porta chiusa, mandando via una paziente che si era ripetutamente recata presso l'infermeria; e che una volta scoppiato l'incendio, gli infermieri erano immediatamente usciti dalla struttura. Con riguardo alle cause dei plurimi decessi, riferiscono i giudici che la maggior parte dei pazienti erano morti nel sonno, per il soffocamento causato dai gas prodotti dalla combustione della struttura e degli arredi;
e che le fiamme avevano quindi avvinto e carbonizzato i corpi già privi di vita, per le spiegate ragioni. Con riferimento al punto di origine ed alle cause dell'incendio, la Corte distrettuale rilevava che l'espletata consulenza tecnica aveva consentito di accertare che i materiali di costruzione e gli arredi non erano ignifughi;
e che anche la fiamma di un accendino o la brace di una sigaretta, avrebbero potuto innescare il fuoco. Il Collegio evidenziava, pertanto, che era assai verosimile che, in concreto, la causa dell'incendio fosse stata una sigaretta, essendo emerso che ai pazienti era consentito fumare, all'interno della struttura, mentre escludeva che l'innesco fosse riferibile alla condotta dolosa di un degente. La Corte di LL osservava, inoltre, che risultava accertato che la struttura fosse assolutamente inadeguata, sul piano della sicurezza, ad ospitare i pazienti disabili dimessi dagli ospedali psichiatrici;
e che tale funzione, di converso, era stata perseguita dagli organi del Comune di San GR Magno, al fine di valorizzare la struttura esistente sul territorio comunale. Con specifico riferimento alla posizione dei due dirigenti sanitari RR e De IS che si erano succeduti nel tempo alla direzione del Distretto 104 di Buccino, la Corte di LL rilevava l'infondatezza della questione relativa alla violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., atteso che il profilo di responsabilità "iure proprio" della responsabilità dei predetti dirigenti, oltre a quello discendente dalla delega rilasciata dal direttore generale, era stato oggetto di specifica contestazione in udienza. Il Collegio osservava che la condotta oggetto di addebito risultava comunque immodificata.
3. Avverso la citata sentenza della Corte di LL di LE ha proposto ricorso per cassazione RR PI, a mezzo del difensore. L'esponente, con il primo motivo, denuncia violazione di legge ed illogicità della motivazione, in ordine alla posizione di garanzia ricoperta dal RR, in riferimento alla condotta posta in essere prima e dopo il divampare dell'incendio. Con il secondo motivo, la parte deduce l'erronea applicazione dell'art. 40, cod. pen., in merito ai criteri adottati per l'accertamento del nesso causale. Si duole, inoltre, della mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. Con il terzo motivo, il deducente evidenzia l'erronea applicazione degli artt. 82, 83, 523 e 538 cod. proc. pen. e contesta l'intervenuta esclusione del responsabile civile Asl SA 2. Dopo avere richiamato l'ambito funzionale dello scrutinio di legittimità, l'esponente ha argomentato come segue. In riferimento al primo motivo di doglianza, la parte osserva che agli infermieri in servizio presso la struttura intermedia residenziale (SIR) si contesta la colpa generica per negligenza ed imperizia e la colpa specifica, consistente nella inosservanza delle norme che disciplinano il servizio infermieristico. L'esponente rileva, in particolare, che la contestazione elevata ai due infermieri concerne l'inadempimento agli obblighi di vigilanza, per non essersi avveduti del principio di incendio;
e l'inerzia rispetto all'opera di soccorso dei degenti. Sotto il primo aspetto, la parte osserva che trattasi di condotta inesigibile, posto che presso il SIR l'impianto di allarme antincendio non era funzionante;
con riguardo al secondo profilo, osserva che agli imputati si contesta in realtà di non aver aiutato il presidio sanitario nelle operazioni di soccorso, con ciò ammettendosi che tale attività competeva al presidio medesimo e non agli infermieri. Il ricorrente ritiene che la Corte di LL abbia confermato il giudizio di colpevolezza sulla base della ricostruzione di un fatto parzialmente diverso da quello accertato in primo grado e descritto nel capo di imputazione. L'esponente sottolinea che non è compito dell'infermiere quello di essere esperto di norme antincendio;
e tanto più in riferimento ad una struttura realizzata con materiali del tutto inadeguati rispetto alla normativa vigente. La parte osserva che al momento della scoperta del fuoco i locali erano già invasi dal fumo tossico della combustione;
e che non si può pretendere che gli infermieri, una volta usciti, rientrassero nella struttura per salvare altri degenti. Rileva che anche ammettendo che l'infermiere versi in colpa, la norma violata non è tesa a prevenire i rischi da incendio, ma a prevenire che un ammalato muoia in ragione della patologia di cui soffre. Il ricorrente evidenzia che i giudici di merito hanno ritenuto che RR versasse in posizione di garanzia, in base alle norme deontologiche del personale infermieristico. Al riguardo, la parte osserva che RR avrebbe rivestito una posizione di garanzia ove si fosse accertato che il medesimo era stato addestrato per le manovre antincendio. L'esponente rileva che, paradossalmente, nei confronti 5 della infermiera Gallo, solo perché non in servizio, non è stata esercitata l'azione penale benché la medesima si trovasse sul posto. La parte contesta l'affermazione relativa alla posizione di garanzia del RR, rilevando che presso la struttura intermedia residenziale il servizio infermieristico era carente per qualità e quantità. L'esponente si sofferma sul contenuto della relazione redatta dalla Commissione Parlamentare d'Inchiesta del Servizio sanitario nazionale, ove si fa riferimento al contenuto del verbale stilato dalla Commissione tecnica regionale in data 12.11.1997. E rileva che anche nel corso della istruttoria dibattimentale è emerso che presso la struttura di che trattasi vi era carenza di personale infermieristico e che gli infermieri in servizio non erano specializzati per il settore psichiatrico. La parte sottolinea che non viene contestato il profilo della imperizia;
e che RR non era stato addestrato rispetto alle norme antincendio. Il deducente si sofferma quindi, diffusamene, sul contenuto dell'esame del teste Freda, sulle dichiarazioni del coimputato RR e dei consulenti tecnici del pubblico ministero. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, l'esponente osserva che la consulenza redatta dall'ing. Zucchetta, in relazione all'accertamento delle cause dell'incendio, risulta inutilizzabile, essendo basata sulle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto da RR e dalla IL. Dopo aver riportato ampi straici della deposizione del consulente SO, il ricorrente considera che la rapidità di propagazione del fumo e delle fiamme aveva reso impossibile il tentativo di aiutare i degenti che erano rimasti all'interno della struttura. E rileva che non vi è prova del nesso causale tra il mancato tempestivo intervento per soccorrere i pazienti e l'evento morte dei 19 degenti. Il ricorrente assume che la Corte territoriale abbia errato nel collocare l'innesco dell'incendio verso la mezzanotte, giacché i giudici si sono basati sulle dichiarazioni rese da soggetti non credibili, a causa delle patologie dalle quali sono affetti;
considera errati i ragionamenti sviluppati dal Collegio sulla base del fatto che RR ebbe ad effettuare le telefonate per chiedere i soccorsi, alle ore 00.41 ed alle ore 00.43; ed afferma che i giudici hanno omesso di considerare l'ipotesi alternativa, in forza della quale RR può aver effettuato le telefonate dopo aver tentato di prestare soccorso ai degenti. Conclusivamente sul punto, il ricorrente rileva che nel caso di specie risulta configurabile l'ipotesi di cui all'art. 54 cod. pen. e sostiene che non corrisponde a verità che i primi soccorritori aiutarono i pazienti dalla struttura, argomento volto ad avvalorare l'ipotesi che fosse ancora possibile salvare i degenti. soggetti condannati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. А Con riguardo al terzo motivo di ricorso, l'esponente osserva che la Corte di LL si è limitata ad affermare la carenza di interesse in capo all'imputato; e ribadisce che il Tribunale ha indebitamente escluso il responsabile civile Asl SA 2 dai 6 Contesta che le parti civili abbiano omesso di concludere nei confronti del predetto responsabile civile;
osserva che le conclusioni della parte civile verso l'imputato si estendono al responsabile civile di cui la medesima parte civile abbia chiesto e ottenuto la citazione in giudizio;
e considera che il pagamento parziale in via stragiudiziale effettuato dalla Asl LE 2, in difetto di rinuncia alla solidarietà, è inidoneo a liberare l'Asl dall'obbligo solidale di risarcire il danno.
4. Avverso la richiamata sentenza della Corte di LL di LE ha proposto ricorso per cassazione De IS AG, a mezzo del difensore. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Osserva che la Corte di LL ha omesso di accogliere l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, per violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. L'esponente richiama la delibera del direttore generale della Asl LE 2, n. 641 del 25.05.1998; ed osserva che si tratta di un atto di delega, sottoposto alla adozione di successivi provvedimenti, per l'individuazione nominativa del singolo delegato. Assume che sulla base di quanto accertato in giudizio, è emersa l'insussistenza a carico del De IS, di un dovere di garanzia, idoneo a fondare una ipotesi di concorso rispetto ai fatti per i quali si è proceduto. Rileva che il Tribunale ha elevato il predetto atto di delega ad atto di nomina del De IS quale datore di lavoro;
e che i giudici hanno ipotizzato la violazione di obblighi derivanti direttamente dalla posizione di direttore del distretto sanitario. L'esponente osserva che tale posizione non è mai stata contestata al De IS, di talché sussiste la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra accusa e sentenza. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione di legge. Osserva che la Corte di LL ha qualificato il De IS quale datore di lavoro, laddove il prevenuto era privo di poteri per ovviare allo stato di inefficienza della struttura intermedia residenziale. La parte richiama la legge regionale n. 32 del 1994, osservando che il predetto provvedimento esclude qualsiasi competenza del Distretto Sanitario nella erogazione di prestazioni ad elevata integrazione sanitaria che attengono ai malati psichiatrici. Ribadisce che il direttore sanitario del distretto non ha competenze in materia di salute mentale e di gestione di strutture residenziali per pazienti psichiatrici che rimangono ope legis di competenza del direttore amministrativo del distretto. Con specifico riferimento alla condotta omissiva contestata, il ricorrente osserva poi che, nella indicata qualità, non era tenuto ad attivarsi per il procedure per la documentazione necessaria al rilascio del certificato in oggetto;
e A conseguimento del certificato di prevenzione incendi della struttura intermedia residenziale. Sottolinea, al riguardo, che fu il direttore generale ad attivare le 7 che sono insussistenti tutte le altre condotte omissive contestate al De IS, in riferimento alla sicurezza della struttura. Con il terzo motivo, l'esponente denuncia la violazione di legge per la mancata concessione delle attenuanti, con particolare riguardo a quelle di cui all'art. 114 cod. pen.
5. Avverso la sentenza in esame ha proposto ricorso per cassazione RI NO, a mezzo del difensore avvocato Fabio De Ciuceis. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge in riferimento agli artt. 40, 41, 42, 449, 423 e 589 cod. pen. ed il vizio motivazionale. La parte osserva che il coinvolgimento di RI nella vicenda che occupa deriva dal fatto che il predetto, in qualità di assessore del Comune di San GR Magno, ebbe a rilasciare un certificato ove, nella sostanza, sulla base di apposita relazione tecnica redatta dall'ing. OL e dal geometra GG, si confermava l'inidoneità della struttura e si imponeva al Direttore generale della Asl di provvedere all'adeguamento degli impianti. Il ricorrente evidenzia che la Corte di LL ha ritenuto che il rilascio della certificazione sia stato condizione necessaria dell'evento, secondo un incredibile determinismo;
osserva che il certificato venne rilasciato nel 1997 e che l'incendio si è verificato quattro anni dopo, nel 2001. Il deducente considera che la Corte territoriale ha qualificato il certificato come una sorta di agibilità condizionata;
al riguardo, la parte rileva che una volta segnalata la necessità della manutenzione, alcun altro obbligo incombeva sul RI. L'esponente contesta che in capo al RI possa individuarsi una posizione di garanzia. E rileva che i giudici non individuano la norma che imponeva al RI di porre in essere la condotta doverosa. Il ricorrente osserva che la posizione di garanzia in capo al RI deve essere contenuta in termini di ragionevolezza, dovendosi considerare l'affidamento che può riporsi sul comportamento responsabile da parte della Asl, la quale era tenuta all'adeguamento degli impianti tecnologici. Sottolinea che i Vigili del Fuoco negarono alla Asl il certificato di prevenzione incendi, poiché il progetto allegato alla relativa richiesta risultava insoddisfacente. La parte denuncia l'illogicità dell'iter argomentativo sviluppato dalla Corte di LL, laddove assegna al certificato rilasciato dall'assessore la valenza di attestato di idoneità della struttura;
e ritiene che la Corte territoriale abbia disatteso i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di reati omissivi, anche in riferimento all'elemento psicologico del reato. L'esponente osserva poi che la Corte di LL non ha tenuto conto della sussistenza di circostanze sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità, rispetto alla condotta del RI, ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen.; ciò in 8 quanto l'Asl face operare la struttura pur nella consapevolezza della inidoneità della stessa.
5.1 Nell'interesse di RI NO è stato depositato ulteriore ricorso, a ministero dell'avv. Marcello Giani. Con il primo motivo la parte denuncia l'inesistenza della motivazione, in riferimento al diniego delle attenuanti generiche. Con il secondo motivo viene dedotto il difetto di motivazione, in riferimento alla valutazione effettuata dai giudici rispetto al rilascio del certificato da parte dell'Assessore. Sul punto, l'esponente ribadisce che il certificato venne emesso sulla base della relazione tecnica redatta da un professionista;
e rileva che si versa in ipotesi di errore determinato da altri. Con il terzo motivo viene denunciato il vizio motivazionale, in relazione al mancato apprezzamento della interruzione del nesso causale, tenuto conto della gravissima responsabilità da ascriversi alla Regione ed alla Commissione all'uopo designata. Con il quarto motivo si denuncia il vizio di motivazione, rispetto alla interruzione del nesso causale, in ragione delle modalità con le quali ebbe a svilupparsi l'incendio. L'esponente deduce che fu la degente UL a provocare l'incendio, ricorda le responsabilità degli infermieri e rileva che i vigili del fuoco intervennero tardivamente. Osserva inoltre che non ha trovato ospitalità la richiesta di rinnovo parziale del dibattimento.
6. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte distrettuale di LE, il coimputato GR OL, a mezzo del difensore. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge ed il vizio motivazionale, in riferimento agli artt. 423 e 589 cod. pen. e l'insussistenza degli elementi costitutivi della colpa. La parte osserva che i giudici di merito hanno considerato, nell'apprezzamento della antidoverosità della condotta, la valutazione in termini di idoneità della struttura all'utilizzo immediato, espressa dall'ing. OL nella propria relazione. Sul punto, l'esponente rileva che OL, nel richiamato elaborato, aveva evidenziato tutte le inadeguatezze della struttura, quali il numero esiguo di estintori, la presenza di cassette antincendio incomplete, l'inesistenza di un gruppo pompe funzionante, la mancanza di rilevatori antifumo;
ed assume che la relazione vada letta integralmente, e non solo in riferimento alle conclusioni. La parte considera che proprio i rilievi evidenziati dall'ing OL nella relazione di che trattasi hanno basato l'addebito elevato agli amministratori, i quali ebbero a rilasciare il certificato di agibilità, nonostante i rilievi evidenziati dal tecnico. Osserva che l'assessore RI, sulla base della predetta relazione, ritenne di 9 rilasciare il certificato di agibilità a condizione che la Asl si facesse carico dei necessari interventi di adeguamento. Il ricorrente sottolinea che l'amministrazione comunale ritenne poi discrezionalmente di certificare l'idoneità della struttura per "l'utilizzo cui viene adibita", a fronte del giudizio di idoneità per "l'utilizzo immediato", espresso dal tecnico OL. Osserva che la Asl LE 2, in data 17.12.1997, chiese al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il rilascio di certificato di prevenzione incendi e che detta istanza fu di fatto rigettata dai Vigili del Fuoco. La parte si sofferma sul nesso di causalità. Osserva che i giudici hanno ritenuto che OL non ricoprisse alcuna posizione di garanzia;
e che, contraddittoriamente, hanno poi affermato che il tecnico OL avesse concorso con la Asl a mantenere in attività il prefabbricato adibito a struttura intermedia residenziale, mascherando le inadeguatezze dello stabile, che era privo dei requisiti minimi di sicurezza. Con riguardo alla causalità delle condotte, l'esponente sottolinea che nell'arco di tempo che separa il deposito della relazione tecnica (1.12.1997) rispetto al verificarsi dell'incendio (15-16.12.2001), sono intervenute ulteriori attività, inerenti la sicurezza, quale il rilascio del certificato condizionato di agibilità, da parte dell'assessore RI. La parte osserva che risultano accertate a seguito del 1 sopralluogo effettuato presso il centro residenziale dopo il sinistro le seguenti - evenienze: il serbatoio della pompa antincendio non era stato riempito;
l'interruttore generale del locale pompe era stato disattivato;
gli infermieri presenti presso la struttura si diedero alla fuga, senza curarsi della sorte dei pazienti. La parte ritiene che le condotte attive ed omissive ora richiamate abbiano una dirimente valenza eziologica, tale da escludere la rilevanza causale della condotta addebitata al tecnico OL, ex art. 41, comma 2, cod. pen. Il ricorrente osserva che i vertici sanitari erano consapevoli dello stato d'uso della struttura, atteso che in data 12.11.1997 la Commissione tecnica regionale aveva segnalato alla Asl l'inidoneità della struttura a riceve utenti psichiatrici;
e che in data 17.11.1997 il coordinatore dell'area generale dell'assistenza sanitaria della giunta regionale della Campania aveva invitato a provvedere "ad horas" al trasferimento degli ospiti. L'esponente ritiene che la responsabilità dell'ing. OL sia stata affermata in base ad un anacronistico riferimento al principio dell'aumento del rischio, opzione ermeneutica che sconfessa l'orientamento espresso dalle sezioni unite della giurisprudenza di legittimità, con riguardo ai criteri di accertamento in sede processuale della causalità. Rileva che la concatenazione causale successiva alla condotta del tecnico OL, sopra richiamata, debba qualificarsi come imprevedibile ed eccezionale. Il ricorrente ritiene che l'ing. OL non poteva prevedere che il Comune rilasciasse il certificato di agibilità, 10 nei termini sopra riferiti, e che la Asl disattendesse tutte le prescrizioni in materia di sicurezza. Con ulteriore motivo l'esponente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in riferimento al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, osservando che le considerazioni espresse dalla Corte di LL sulla dosimetria della pena rivelano l'ispirazione colpevolista che ha conformato la sentenza.
7. Avverso la sentenza della Corte di LL di LE ha proposto ricorso per cassazione AN GA, a ministero dell'avv. Marcello Giani. Con il primo motivo la parte denuncia la carenza di motivazione, in riferimento al diniego delle attenuanti generiche;
e rileva il mancato rispetto dei criteri di determinazione della pena previsti dall'art. 133 cod. pen. Con il secondo motivo l'esponente deduce il vizio motivazionale, laddove i giudici hanno ritenuto che non sussistesse una valida delega rilasciata dal sindaco. Osserva che la Corte di LL, sul punto, ha fatto rinvio alle valutazioni espresse dal Tribunale;
e che il primo giudice aveva valorizzato le dichiarazioni del segretario comunale e di altri coimputati. L'esponente ribadisce l'esistenza di un atto di delega il cui reperimento era stato sollecitato anche con istanza di rinnovo della istruttoria dibattimentale. La parte osserva che non sussistevano i presupposti per l'adozione di una ordinanza contingibile ed urgente e rileva che i giudici di merito non hanno motivato al riguardo. Il deducente considera che l'assoluzione del vicesindaco Malpede e dell'assessore GA Vincenzo certificano l'inesistenza di un potere- dovere di adottare una ordinanza contingibile ed urgente. Con il terzo motivo l'esponente deduce il vizio motivazionale. Ribadisce quanto già sostenuto nell'atto di appello, in riferimento alla circostanza che la struttura residenziale era stata realizzata dal sindaco Frunzi, mediante l'espropriazione dell'area sulla quale venne realizzato l'impianto. Osserva, pertanto, che non occorreva né concessione edilizia né licenza edilizia. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione;
la parte rileva che la struttura, sin dal 1982, quando fu donata dal Consolato Francese al Comune di San GR Magno, aveva natura residenziale, quale casa di riposo per anziani. Osserva, inoltre, che la normativa in materia di prevenzione incendi è entrata in vigore sei mesi dopo la realizzazione della struttura, di talché non ne poteva essere richiesta l'applicazione. Con il quinto motivo la parte deduce il vizio motivazionale, laddove i giudici di merito hanno ritenuto insussistenti atti e comportamenti idonei ad interrompere il nesso causale. Al riguardo, l'esponente richiama le responsabilità di altri organi di amministrazione attiva in ambito regionale, comunale e della Asl;
nonché le 11 condotte degli infermieri e della degente UL GI. Osserva, poi, che al sindaco GA non è stata mai data notizia, da parte della Regione Campania, di una presunta situazione di pericolo. Sottolinea che dirigenti e tecnici della Asl hanno definito le rispettive posizioni con richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., così di fatto riconoscendo i loro inadempimenti e tutti i silenzi colpevoli. L'esponente ribadisce, quindi, di avere delegato le proprie funzioni, con atto perfetto. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la carenza di motivazione, in riferimento al rigetto delle richieste di rinnovo dell'istruttoria dibattimentale, volte ad accertare le modalità dell'innesco delle fiamme e le cause degli intervenuti decessi. La parte richiama il comportamento posto in essere dagli infermieri e la mancata predisposizione, imputabile alla Asl, dei presidi antinfortunistici, quali fattori incidenti, rispetto agli eventi in concreto verificatisi. Con il settimo motivo la parte rileva che l'inadeguatezza e la tardività dei soccorsi ebbero altresì una incidenza causale, rispetto alle dimensioni assunte in concreto dall'incendio.
8. Ha proposto ricorso per cassazione il coimputato IT GG, a mezzo del difensore. La parte chiede l'annullamento della sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione. Con il primo motivo l'esponente denuncia la violazione dell'art. 40, cod. pen., dell'art. 192 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente osserva che l'attestato rilasciato dal GG nel novembre del 1997 in merito alla natura "pesante" del prefabbricato adibito a struttura intermedia residenziale è sfornito di rilevanza causale nella vicenda per cui è processo. Al riguardo, ribadisce che la qualificazione come pesante, ovvero leggero, di un prefabbricato, non discende da norme giuridiche o da precise definizioni tecniche, di taiché l'attestazione rilasciata dal GG deve definirsi come contenutisticamente ambigua, quanto finalisticamente inefficace. La parte ritiene che l'elaborato del geometra GG non potesse contrastare le coeve determinazioni della Commissione tecnica regionale, circa la non conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza, della struttura residenziale. Il ricorrente osserva che la Corte di LL ha qualificato come "leggero" il prefabbricato SIR, in assenza di una definizione scientifica del termine;
al fine di evidenziare la sostanziale irrilevanza della attestazione del GG, sul piano causale, richiama la nota con la quale i Vigili del Fuoco, ad un anno di distanza dalla attestazione di che trattasi, comunicarono nuovamente alla Asl l'inidoneità della struttura. La parte deduce la violazione degli artt. 42, comma 1, 43, comma 1, cod. pen., 192 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione. Rileva che non vi è prova che GG abbia agito all'interno di un disegno finalizzato al mantenimento 12 dell'operatività della struttura;
e che viceversa risulta evidente che l'imputato, semplice componente dell'Ufficio Tecnico del Comune di San GR Magno, agì in totale buona fede. Osserva che manca la prova che GG, al momento del rilascio della attestazione, fosse a conoscenza delle attività svolte dalla Commissione Tecnica e dei relativi esiti;
al riguardo, sottolinea che il verbale del sopralluogo tenutosi in data 12.11.1997 venne notificato esclusivamente al Direttore generale ed al Direttore Sanitario. L'esponente si duole della violazione dell'art. 41, commi 1 e 2, cod. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen. e denuncia la manifesta illogicità della motivazione. Osserva che le condotte contestate ai funzionari apicali della Asl, che pure hanno definito le proprie posizioni con patteggiamento, risultano talmente atipiche, abnormi e reiterate da non poter essere collocate, con giudizio "ex ante", in una dimensione di prevedibilità e ancor meno di evitabilità, considerati i limitati poteri della amministrazione comunale e dell'Ufficio tecnico in particolare. Ritiene, pertanto, che dette condotte costituiscano eventi dotati di autonoma ed esclusiva efficienza causale, idonei a recidere ogni collegamento con la condotta contestata all'imputato. Con il secondo motivo, la parte denuncia la violazione dell'art. 62 bis cod. pen., stante il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
9. Avverso la sentenza della Corte di LL di LE ha proposto ricorso per cassazione RR IU, a mezzo del difensore. Con il primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. La parte auspica una rivisitazione critica dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, alla luce dell'art. 111 Cost., dell'art. 417, lett. b), cod. proc. pen. e dell'orientamento espresso dalla Corte EDU. Ritiene che, nel caso di specie, la nullità della sentenza di primo grado, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di LL, derivi dallo stravolgimento del fatto, come originariamente contestato, operato dal Tribunale. Assume che nel capo di imputazione le omissioni contestate al RR riguardano il periodo intercorrente tra il 25 maggio 1998 ed il 25 novembre 1998; e rileva che il primo giudice ha allargato la perimetrazione temporale del fatto a periodi antecedenti al 25 maggio 1998. Con il secondo motivo la parte denuncia la violazione dell'art. 40, cod. pen., del d.P.R. 7.04.1994, dell'art. 5, L.R. Campania n. 1/83, del regolamento della Asi LE 2 e la manifesta illogicità della motivazione. L'esponente nega di avere rivestito una posizione di garanzia in relazione lavoro, né dirigente, né preposto e di non essersi ingerito neppure in via di fatto Љ alla struttura intermedia residenziale. Ripropone, quindi, il contenuto del motivo di appello, con il quale aveva evidenziato di non poter essere considerato né datore di 13 nella gestione di tale struttura;
rileva che la sentenza impugnata tradisce la violazione di norme extrapenali che integrano il precetto penale. Il ricorrente sottolinea di avere ricoperto la carica di Direttore Sanitario sino al 25.11.1998; e rileva che solo con il d.lgs. n. 229/1999 venne previsto il coordinamento funzionale dei dipartimenti di salute mentale con i distretti sanitari. Osserva che nella sentenza impugnata si fa riferimento al regime normativo entrato in vigore dopo la cessazione dalla carica di direttore sanitario distrettuale da parte del RR. Il deducente assume che illogicamente la Corte di LL ha affermato che il potere gestionale fosse accentrato sui direttori di distretto e non invece sui direttori di dipartimento. Ritiene che il Collegio abbia erroneamente desunto la preposizione dirigenziale dal RR: dalla nota inviata il 20 novembre 1997 dal RR medesimo alla Direzione generale, all'indomani del sopralluogo effettuato dalla Commissione regionale;
dal carteggio intrattenuto dal De IS con la direzione generale;
e dalla nota inviata al Direttore generale il 15.10.1997. La parte osserva che non risponde al vero quanto affermato dalla Corte di LL, in riferimento al ruolo di direttore sanitario dei distretti di Campagna e Buccino che RR avrebbe ricoperto alla data del 20.01.1998. Con il terzo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., in relazione agli artt. 1 e 2, d.lgs. n. 626/1994 e al d.m. 7 marzo 1998; e l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di rinnovo dell'istruttoria dibattimentale. La parte osserva che la Corte di LL, pur dando atto della estraneità del RR rispetto alle scelte di apertura e di mantenimento in funzione della struttura, ha riferito al RR l'omessa realizzazione di iniziative volte a contenere i rischi, nelle more della realizzazione di lavori strutturali. Sul punto, il ricorrente considera che la Corte territoriale avrebbe dovuto dimostrare: che RR fosse l'effettivo destinatario degli obblighi impeditivi;
che RR potesse concretamente adempiere a tali obblighi;
e che una condotta osservante rispetto ai predetti obblighi, avrebbe scongiurato il verificarsi degli eventi, secondo una valutazione controfattuale. L'esponente rileva che anche i piani di sicurezza antincendio integrano misure strutturali;
e ritiene che, al relativo adempimento, sia perciò tenuta esclusivamente la direzione generale della Asl. Osserva, inoltre, che tali misure trovano la loro fonte normativa nel d.m. 7 marzo 1998, entrato in vigore il 7.10.1998, con termine biennale successivo per l'adempimento. Il ricorrente rileva che solo a seguito delle modifiche apportate all'art. 3, d.lgs. 30.12.1992, n. 502, dal d.lgs. 19.06.1999, n. 229, il direttore sanitario del distretto ha avuto autonomia gestionale e che in precedenza i poteri autonomi di spesa erano minimi. Osserva che il direttore generale era comunque edotto della necessità che riguardavano la S.I.R. e che 14 risultava che esso direttore generale si stesse concretamente adoperando. Rileva altresì che i giudici di merito erroneamente hanno trattato congiuntamente la posizione del RR e quella del De IS, quali datori di lavoro pubblico, omettendo di considerare l'intervenuto mutamento del quadro normativo ad opera del d.lgs. 299/1999. L'esponente si duole dell'omesso approfondimento del tema relativo al concreto potere di spesa di cui disponeva il RR e denuncia la carenza di motivazione in riferimento alla richiesta di rinnovo dell'istruttoria dibattimentale, volta all'espletamento di perizia contabile per la verifica delle appostazioni di bilancio previste per il funzionamento della SIR. Ritiene che la Corte di LL abbia effettuato una errata ricognizione dell'autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria di cui godeva il direttore sanitario distrettuale;
ed osserva che taluni dei documenti richiamati dalla Corte di LL non risultano ricevuti dal RR ovvero non sono stati sottoscritti dal predetto imputato. Sotto altro aspetto, il ricorrente osserva di non aver avuto la possibilità di adottare le misure che si ritengono omesse, nel breve lasso di tempo intercorrente tra la consegna del documento di valutazione dei rischi (28.09.1998) e la cessazione dall'incarico (25.11.1998). Sottolinea che si tratta di misure che andavano adottate solo all'esito del completamento di lavori relativi all'impianto antincendio, lavori che non erano ancora stati realizzati. Infine, la parte osserva che la Corte di LL ha omesso di operare il giudizio controfattuale, rispetto alla valenza impeditiva da assegnare alle condotte omesse, in riferimento al verificarsi degli eventi. Rileva che il personale in servizio alla data del fatto, intervenuto a tre anni di distanza dalla cessazione dall'incarico del RR, non era il medesimo che prestava servizio nel momento in cui RR era in carica;
ritiene che l'omessa realizzazione di compiti attuativi, quali la formazione del personale, risulti perciò priva di incidenza causale rispetto al successivo verificarsi degli eventi. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia il vizio motivazionale in riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla entità della pena, anche a fronte del positivo comportamento processuale. 10. Ha proposto ricorso per cassazione la coimputata IL VA, a mezzo del difensore. L'esponente ripercorre, in termini specifici ed analitici pure afferenti alle posizioni dei diversi coimputati, l'intera vicenda processuale, soffermandosi sull'apparato motivazionale posto a fondamento delle sentenze di primo e secondo grado. Sottolinea che i giudici di merito hanno ritenuto accertato: che la struttura prefabbricata era stata adibita a centro residenziale per pazienti psichiatrici in assenza delle prescritte condizioni di sicurezza;
che tutti i presidi antincendio erano di fatto inefficienti;
e che al personale in servizio presso la SIR non era stata erogata alcuna formazione antinfortunistica. La parte considera che la Corte di 15 LL ha rigettato le eccezioni processuali dedotte nell'interesse della IL e, nel merito, che erroneamente sono state ritenute comuni ai due infermieri le richieste assolutorie. Osserva che il Collegio ha dato credito alle contraddittorie dichiarazioni rese dalla paziente UL, affetta da deliri persecutori e dal paziente FO, per la ricostruzione sia della dinamica relativa all'innesco ed allo sviluppo dell'incendio sia della condotta tenuta dai tre infermieri presenti al momento del fatto nella medicheria della struttura, i quali si sarebbero preoccupati soltanto di mettersi in salvo. Rileva che la Corte territoriale cade in contraddizione nel ricostruire i termini fattuali della propalazione delle fiamme, rispetto al propagarsi dei fumi tossici sprigionati dalla combustione dei diversi materiali;
contraddizione tanto più rilevante atteso che secondo i giudici la causa dei decessi deve rinvenirsi proprio nella diffusione dei fumi, giacché i pazienti sarebbero morti nel sonno, per l'inalazione del fumo tossico, mentre la combustione dei corpi sarebbe avvenuta "post mortem". La ricorrente sottolinea che la Corte di LL ha negato l'operatività dello stato di necessità, pure a fronte della diffusione di fumo e fiamme all'interno della struttura. Ciò premesso, la parte deduce i seguenti motivi di ricorso. Con il primo motivo la ricorrente denuncia l'erronea applicazione degli artt. 40, cpv., 41, 42, 43, 45, 589, commi 1 e 3, cod. pen. e 192 cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione. L'esponente rileva che la Corte di LL avrebbe dovuto assolvere l'imputata IL. Osserva che la disciplina che regola l'attività infermieristica è posta a tutela della incolumità dei degenti in riferimento alla prestazione di servizi sanitari (somministrazione di terapie od altro); e ritiene che, al di fuori del predetto ambito, la posizione dell'infermiere o del medico si atteggi come quella di chiunque altro. La deducente assume che la IL, di fronte al diffondersi di un fumo tossico, non aveva doveri di salvaguardia diversi da quelli di un cittadino qualsiasi. L'esponente ribadisce che alla IL non era stata erogata alcuna formazione in tema di sicurezza. Osserva che i giudici hanno affermato che un intervento tempestivo degli infermieri avrebbe salvato i pazienti maschi, stante la dislocazione del relativo reparto all'interno della struttura;
e ritiene, pertanto, che la Corte distrettuale avrebbe dovuto pronunciare il proscioglimento rispetto ai decessi delle pazienti femmine. In riferimento al ritardo nel dare l'allarme, la ricorrente considera che la discrasia temporale tra lo scoppio dell'incendio e la richiesta di intervento dei soccorsi si giustifica in considerazione del fatto che l'utenza telefonica fissa era inutilizzabile per la mancanza di energia elettrica e della circostanza che non vi era Osserva poi che gli infermieri, nelle more, avevano tentato di salvare la maggior A copertura per la telefonia cellulare in prossimità della struttura, come accertato. 16 parte dei pazienti ed invano cercato di azionare le misure antincendio, non funzionanti. Con riguardo alla omessa vigilanza, la parte osserva che la Corte territoriale non chiarisce in che modo gli infermieri avrebbero dovuto vigilare per evitare la nascita dell'incendio od il suo propagarsi. E rileva che la potenza asfittica del fumo esclude la stessa esigibilità della condotta. Per quanto concerne l'efficacia causale della condotta omessa, la ricorrente sottolinea che la Corte di LL non ha chiarito quali pazienti si sarebbero salvati se l'infermiera IL avesse posto in essere l'azione di soccorso che si assume esigibile. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione di legge e vizio motivazionale, in riferimento al mancato riconoscimento dello stato di necessità. Osserva che i giudici di merito hanno omesso di considerare che i due infermieri di turno erano rimasti immediatamente al buio e che il fumo aveva un potere asfittico, poiché conteneva addirittura cianuro. Con il terzo motivo, l'esponente deduce violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento all'apprezzamento delle dichiarazioni rese dai pazienti UL e FO nel corso delle indagini preliminari, dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti, ex art. 493, comma 3, cod. proc. pen. La parte osserva che le dichiarazioni rese dai predetti degenti risultano illogiche e tra loro inconciliabili, anche con riguardo al luogo di innesco dell'incendio. Sottolinea che la dichiarante UL afferma addirittura di non aver visto la IL la sera del fatto e che la teste nutriva risentimento nei confronti degli infermieri (per ragioni legate alla quotidiane condizioni di vita nel reparto). Quanto al FO, rileva che si tratta di paziente parimenti affetto da grave patologia psichiatrica. La ricorrente assume che la ricostruzione effettuata dalla Corte territoriale risulta non convincente, in riferimento alla circostanze antecedenti all'innesco dell'incendio, come il fatto che la porta della medicheria fosse rimasta chiusa nella notte in cui ebbe a verificarsi il tragico evento. La deducente osserva che sulla base della stessa ricostruzione del fatto effettuata dalla Corte di LL emerge che il rogo si diffuse in tutta la struttura nel volgere di pochi minuti;
e rileva che non si comprende il motivo per il quale non è stato dato credito alle dichiarazioni rese dalla infermiera Gallo, che si trovava presso la struttura la notte del fatto, sebbene non per ragioni legate ai turni di servizio. La deducente rileva che l'infermiera non è mai salita sulla vettura del RR, che si trovava parcheggiata nei pressi della struttura;
e sottolinea che gli infermieri non indossavano il camice bianco, di talché resta un mistero come i testi abbiano potuto riferire la predetta circostanza. 17 Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 178, 179, 415 bis, 418 e 511 cod. proc. pen. e dell'art. 111 Cost. in relazione all'art. 526 cod. proc. pen. ed il vizio motivazionale. La parte reitera l'eccezione relativa all'omesso avviso al difensore di fiducia in riferimento alla nomina dei consulenti ed alle attività irripetibili, con conseguente inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine. Osserva che il G.i.p., all'udienza del 30.05.2005, accogliendo la relativa eccezione, dispose to stralcio della posizione relativa alla IL e la restituzione degli atti al pubblico ministero. L'esponente considera che il PM non procedette al rinnovo degli atti di indagine affetti da nullità per mancato avviso al difensore, giacché si limitò a notificare al difensore di fiducia l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen. Tanto chiarito, la ricorrente osserva che la Corte territoriale ha ritenuto tardiva la relativa eccezione. L'esponente ritiene che si sia verificata una nullità insanabile ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen., con riferimento alle nomine dei consulenti ed alle attività non ripetibili. Con il quinto motivo la parte reitera la doglianza afferente alla violazione di legge, in riferimento all'omesso avviso all'imputata contumace del rinvio, disposto all'udienza del 18.01.2006, per impedimento del difensore fiduciario;
osserva che il G.i.p., in accoglimento dell'istanza, differì la trattazione del procedimento alla seguente udienza del 18.03.2006, ove, persistendo l'assenza del difensore di fiducia, venne pronunciato il decreto che dispone il giudizio, nei confronti della IL. La ricorrente rileva altresì che la notifica al difensore venne effettuata a mezzo dei Carabinieri, in violazione dell'art. 148, comma 2, cod. proc. pen. Con il sesto motivo la deducente lamenta violazione di legge, vizio motivazionale, genericità dell'imputazione e la diversità del fatto che si pretende accertato rispetto a quello contestato. La parte richiama la disposizione di cui all'art. 589, comma 3 cod. pen. e rileva che non sono stati indicati i pazienti che sarebbero deceduti a causa della condotta omissiva della IL. L'esponente considera che nel corso di una udienza preliminare venne contestata agli infermieri la violazione di un profilo specifico di colpa, integrante una condotta ontologicamente diversa, essendosi passati ad una ipotesi di omissione di soccorso;
osserva che la IL non ha presenziato ad alcuna delle udienze preliminari celebrate avanti al G.i.p. di talché si è verificata una palese violazione della norma di cui all'art. 423 cod. proc. pen. Con il settimo motivo viene denunciata la violazione di legge ed il vizio 4.06.2008, la parte sottolinea che in tal caso vi era pure il concomitante impegno Љ motivazionale, in riferimento al mancato rinvio di udienze istruttorie, nel corso del giudizio di primo grado, celebrate in data 15.02.2008 e 4.06.2008, nonostante il documentato impedimento della imputata. Con specifico riguardo all'udienza del 18 del difensore di fiducia e che non di meno le richieste di differimento in riferimento all'espletamento di determinati incombenti istruttori vennero disattese. Con l'ottavo motivo viene dedotta l'inosservanza di legge e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla determinazione della pena ed al bilanciamento delle circostanze. L'esponente osserva che la Corte ha sviluppato, sul punto di interesse, una motivazione apparente, non considerando l'incensuratezza della IL, gli intervenuti risarcimenti in favore delle parti civili ed il buon comportamento processuale. La parte rileva che la pluralità dei decessi, evenienza richiamata dai giudici di merito rispetto alla gravità del fatto, è in realtà sottesa all'ipotesi di cui all'art. 589, comma 3, cod. pen., (che integra una "fictio" di concorso formale), di talché i giudici avrebbero dovuto valutare la gravità dei singolo delitti, a prescindere dal loro numero. 11. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in esame la Asl LE a mezzo del procuratore speciale e patrocinante in giudizio avv. NI Di Filippi. Con il primo motivo, la parte denuncia la violazione dell'art. 40, cpv., cod. pen., in relazione agli artt. 423, 449 e 589, comma 3, cod. pen. Osserva che le censure avverso la sentenza in esame involgono le posizioni per le quali l'Azienda sanitaria è intervenuta in giudizio nella sua qualità di responsabile civile. In riferimento agli imputati RR e IL, l'esponente assume che la Corte territoriale ha omesso di individuare la fonte normativa che darebbe origine alla posizione di garanzia;
ed osserva che la stessa non può essere tratta dalle norme contestate che disciplinano l'attività infermieristica. La parte considera che la Corte territoriale non ha accertato se la regola cautelare inosservata fosse volta ad evitare l'evento in concreto verificatosi. Sotto altro aspetto, parte ricorrente ritiene censurabile l'analisi del nesso causale tra la condotta posta in essere dagli imputati e l'evento. Con riguardo agli imputati RR e De IS, il responsabile civile si sofferma sulla questione attinente all'obbligo di richiedere ed ottenere il certificato di prevenzione incendi, tenuto conto della destinazione della struttura intermedia residenziale. Ritiene che la Corte di LL erroneamente ha ritenuto che fosse intervenuto un cambio nella destinazione d'uso della struttura, a seguito dell'impiego quale ricovero di pazienti psichiatrici. La parte sostiene che l'attività svolta dalla Asl si ponga in linea di continuità rispetto al precedente utilizzo della struttura come centro riabilitativo;
assume che il certificato di prevenzione incendi non fosse necessario per l'esercizio quale centro residenziale;
e rileva che nel caso la procedura amministrativa non era ancora terminata, di talché non poteva ritenersi respinta la richiesta di rilascio del certificato di cui si tratta. 19 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione di legge, in riferimento all'art. 2049, cod. civ. Il responsabile civile osserva che la Corte territoriale ha stringatamente motivato, in ordine alla responsabilità civilistica dell'azienda sanitaria, rispetto alle condotte colpose poste in essere dai dipendenti, facendo riferimento alla nozione di immedesimazione organica. In riferimento alla complessità della struttura aziendale, ed alle conseguenti difficoltà di controllo da parte dell'ente rispetto all'insorgenza di eventi dannosi, l'esponente ritiene che la Corte distrettuale non abbia chiarito le ragioni per le quali, in concreto, ha ritenuto che l'Azienda LE 2 avesse il controllo sulle cause che hanno originato il danno. Sotto altro aspetto, osserva che l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro non può essere inteso come sorveglianza continua rispetto alla esecuzione di ogni attività; e considera che l'Azienda, resa edotta della inadeguatezza della struttura in data 17.11.1997, su segnalazione della Commissione regionale, già in data 18.11.1997 aveva inviato una nota con la quale rappresentava l'impossibilità di reperire locali alternativi. La parte rileva infine che l'Azienda aveva attivato le procedure finalizzate ad acquisire la documentazione che avrebbe consentito di regolarizzare la struttura e sollecitato gli adempimenti di ristrutturazione, adempimenti che non poteva eseguire direttamente. Chiede, in via principale, l'assoluzione degli imputati, con conseguente revoca delle statuizioni civili attinenti il risarcimento del danno;
in via gradata, la revoca della condanna solidale al risarcimento del danno in capo alla Azienda Sanitaria Locale LE 2. Considerato in diritto 12. I ricorsi in esame vengono trattati congiuntamente nei casi, e nei limiti, di sovrapponibilità dei temi di censura e delle relative posizioni processuali. 12.1 Ci si sofferma, in primo luogo, sui ricorsi proposti nell'interesse di De IS AG e RR IU. Entrambi gli esponenti hanno dedotto la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Giova al riguardo ribadire che le norme di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto da una modificazione dell'imputazione che pregiudichi le possibilità di difesa dell'imputato. La nozione strutturale di "fatto", contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa. Il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Cass. 20 20 Sez. 4, sentenza n. 41663 del 25/10/2005, Rv. 232423). Si ha mutamento del fatto quando la fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge subisca una radicale trasformazione nei suoi tratti essenziali, tanto da realizzare un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisce un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Cass. Sez. 6, sentenza n. 36003 del 14/06/2004, Rv. 229756). Si tratta di evenienza che non si è verificata nel caso in esame. La contestazione effettuata nel corso del procedimento, relativa all'assunzione della qualifica di datore di lavoro discendente "iure proprio" dalla posizione di direttore del distretto sanitario e non per effetto del potere di delega esercitato dal direttore generale della Ast - risulta infatti ontologicamente immutata, rispetto alla contestazione originaria, essendo rimasta identica nei suoi elementi essenziali. E' poi il caso di considerare che nel caso di specie i giudici di merito non hanno esercitato il potere di riqualificazione giuridica del fatto, riconosciuto dall'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., giacché ai dirigenti sanitari era comunque stato contestato, nel corso del giudizio, il titolo di responsabilità discendente "iure proprio" dalla carica dirigenziale ricoperta e che proprio detta evenienza era stata ritenuta idonea da parte dei giudici di primo e di secondo grado a fondare la qualifica di "datori di lavoro" degli odierni ricorrenti. Pertanto, non risulta conferente il riferimento, operato dalle difese, alla pronuncia della Corte EDU (sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), laddove i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che integrasse una violazione dell'art. 6 della Convenzione, per iniquità dell'intera procedura, l'operato della Corte di Cassazione che aveva proceduto a dare una diversa definizione giuridica del fatto, tale da comportare la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato originariamente enunciato nell'imputazione. Deve comunque osservarsi che questa Corte regolatrice ha chiarito che per dare esecuzione alla richiamata pronuncia della Corte europea si rende necessario il rispetto della garanzia del contraddittorio anche sulla diversa definizione del fatto, garanzia che risulta soddisfatta rendendo edotto l'imputato ed il suo difensore della eventualità che il giudice procedente possa riqualificare "ex officio" il fatto in addebito (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 45807 del 12/11/2008, dep. 11/12/2008, Rv. 241754); e che le ampie deduzioni svolte delle difese già in sede di gravame, sul punto di interesse, inducono conclusivamente a ritenere che nel caso specifico non si sia verificata alcuna lesione del contraddittorio, in ordine al possibile esercizio da parte del giudice di merito dei poteri incidenti sulla definizione giuridica del fatto. Del pari infondate risultano le doglianze relative alla intervenuta modifica ricoperta dal 4.3.1996 al 25.11.1998, mentre quello elevato a De IS concerne il A dei periodi di tempo, considerati dai giudici, in riferimento all'incarico di direttore sanitario del distretto ricoperto consecutivamente da RR e De IS. Invero, nel capo di imputazione si chiarisce che l'addebito elevato a RR discende dalla carica 21 ruolo assunto da quest'ultimo dal 25.11.1998; e la Corte di LL ha conferentemente richiamato la nota inviata il 20 novembre 1997 dal dirigente RR alla Direzione generale, all'indomani del sopralluogo effettuato dalla Commissione regionale presso la struttura residenziale ed il carteggio intrattenuto dal De IS con la Direzione generale. Conclusivamente sul punto, si rileva che la Corte territoriale ha chiarito che la struttura residenziale di cui si tratta rientrava nella competenza del distretto sanitario n. 104; che nel modello delle Asl appena costituite e nella prima fase di sistemazione degli ex pazienti manicomiali, la gestione dei servizi sanitari a rilevanza sociale era accentrata nelle direzioni dei distretti;
e che i titolari di poteri gestionali, in riferimento alla struttura residenziale sita in località Murgi di San GR Magno, dovevano individuarsi nei due attuali imputati, in riferimento alla carica ricoperta di direttori sanitari, nei periodi di rispettiva competenza. 12.2 Si introduce così l'esame del secondo motivo di ricorso del De IS unitamente al secondo ed al terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse del RR, motivi con i quali gli esponenti rilevano che gli inadempimenti che vengono contestati esulano dai compiti del direttore sanitario del distretto, essendo riconducibili alle competenze del direttore amministrativo. Al riguardo, la Corte di LL ha sottolineato che, nell'ambito delle Asi, il distretto costituisce un centro di responsabilità e che i direttori dei distretti operano in diretta collaborazione con la direzione generale, nel rispetto delle linee di indirizzo da questa impartite, per la realizzazione delle strategie aziendali;
che, in riferimento all'epoca dei fatti, il distretto era il centro di risorse anche in relazione al dipartimento di salute mentale;
e che il potere gestionale e di spesa era accentrato sui direttori del distretto. Come già si è evidenziato, sul punto di interesse, la Corte di LL ha richiamato la documentazione acquisita agli atti, dalla quale emerge che la gestione della struttura spettava in concreto al direttore sanitario;
ed ha ritenuto che RR e De IS fossero i reali destinatari delle disposizioni antinfortunistiche ed garanti delle condizioni di sicurezza e della salute dell'ambiente di lavoro. 12.2.1 Preme osservare che la valutazione effettuata dai giudici di merito si colloca nell'alveo dell'orientamento ripetutamente espresso da questa Suprema Corte, in riferimento al soggetto da individuarsi quale "datore di lavoro" all'interno delle pubbliche amministrazioni e, segnatamente, nell'ambito delle Aziende Unità Sanitarie Locali. Si è infatti chiarito che per "datore di lavoro" negli enti pubblici deve intendersi colui che in concreto abbia il potere gestionale sui luoghi di lavoro;
che, nel caso di un'Azienda sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, questo potere gestionale, in mancanza di alcuna delega, spetta al direttore generale, ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, come modificato dal d.lgs. 7 dicembre 22 1993, n. 517, art. 4, lett. d); e che, nel caso in cui anche un funzionario non avente qualifica dirigenziale sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività - e sia dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa, sul predetto funzionario ricadono gli obblighi di prevenzione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29543 del 07/05/2009, dep. 17/07/2009, Rv. 244577; si veda anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3961 del 10/01/2006, dep. 01/02/2006, Rv. 234049). Come si vede, secondo diritto vivente, al fine di selezionare i soggetti gravati dagli obblighi di prevenzione degli infortuni e di sicurezza nei luoghi di lavoro, che fanno capo al datore di lavoro, nel settore degli enti pubblici occorre fare ricorso ad un criterio di effettività, rispetto all'esercizio del potere di gestione. E deve osservarsi che la Corte territoriale ha sviluppato un ragionamento che non presenta aporie di ordine logico e che risulta saldamente ancorato alle emergenze documentali, sopra richiamate, indicative del reale potere gestorio di cui erano stati consecutivamente titolari RR e De IS rispetto al distretto sanitario n. 104, in relazione al dipartimento di salute mentale ed alla struttura intermedia residenziale che ospitava i pazienti dimessi dagli ospedali psichiatrici. Si tratta, pertanto, di un apprezzamento non sindacabile in questa sede di legittimità. Deve pure considerarsi che, in tale ambito ricostruttivo, nessuna valenza può assegnarsi al fatto che le competenze del direttore del distretto siano state individuate dal legislatore solo nel 1999, per effetto del d.lgs. 19.06.1999, n. 229, atteso che ciò che viene in rilievo, ai fini della selezione del soggetto gravato da compiti impeditivi, è l'effettività nell'esercizio dei poteri gestori. Si osserva poi che la stessa Corte di LL chiarisce che ai direttori sanitari non vengono altrimenti contestate le scelte relative alla apertura ed al mantenimento della struttura, bensì le carenze nella gestione di una struttura adibita a ricovero di pazienti psichiatrici di fascia C, individuate: nella mancata predisposizione delle misure previste dal documento di valutazione dei rischi;
nella mancata designazione di lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e di evacuare lavoratori ed ospiti in caso di grave pericolo;
nell'omessa predisposizione di misure di sicurezza e del piano antincendio di emergenza in considerazione della limitata autonomia dei pazienti e della caratteristiche della struttura che rendevano rilevante il rischio di incendio;
nella mancata predisposizione di sistemi di informazione del personale sull'esistenza dell'elevato rischio di incendio e di formazione del medesimo personale in ordine alla indispensabili misure di emergenza da adottare ed ai comportamenti da seguire nell'ipotesi del verificarsi di un incendio. E deve osservarsi che la Corte territoriale, in riferimento all'omessa attuazione di misure volte ad informare ed a formare il personale addetto alla struttura, rispetto alle 23 indispensabili misure di emergenza da adottare in caso di incendio, ha chiarito che l'attuazione dei predetti obblighi formativi avrebbe consentito la creazione di un patrimonio di conoscenze trasmissibile nell'ambito del personale di riferimento, pure a fronte del succedersi dei diversi dipendenti inquadrati con moduli a termine. 12.2.2 Del pari infondate risultano le censure afferenti all'omessa pronuncia, da parte della Corte di LL, rispetto alla richiesta di rinnovo dell'istruttoria dibattimentale, volta all'espletamento di perizia contabile deputata all'accertamento dei poteri di spesa dei quali era realmente titolare il direttore distrettuale. Occorre, al riguardo, osservare che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito: che il vigente codice di rito penale pone una presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado;
che la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento, in sede di appello, ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente nel caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti;
e che solo la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6379 del 17/03/1999, dep. 21/05/1999, Rv. 213403). Nell'alveo dell'orientamento interpretativo ora richiamato, la Suprema Corte ha poi affermato che l'esercizio del potere di rinnovazione dell'istruttoria si sottrae, per la sua natura discrezionale, allo scrutinio di legittimità, nei limiti in cui la decisione del giudice di appello, tenuto ad offrire specifica giustificazione soltanto dell'ammessa rinnovazione, presenti una struttura argomentativa che evidenzi - per il caso di mancata rinnovazione l'esistenza di fonti sufficienti per una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 40496 del 21/05/2009, dep. 19/10/2009, Rv. 245009). Orbene, tanto premesso, deve osservarsi che la Corte di LL di LE compiutamente esaminato, nei termini sopra riferiti, la acquisita ha documentazione relativa ai poteri gestionali esercitati in concreto da RR e De IS, di talché il motivo di doglianza risulta destituito di fondamento. 12.3 In chiusura di argomento, deve poi osservarsi che questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che in caso di pluralità delle posizioni di garanzia, allorché i titolari delle stesse siano di pari grado come nel caso di specie - - ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento e non può fare affidamento sull'eliminazione da parte di altri coobbligati della situazione pericolosa da lui creata o consentita (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4793 del 06/12/1990, dep. 29/04/1991, Rv. 191802. La Corte di LL, nel rilevare che alle omissioni colpose poste in essere dal primo direttore sanitario avevano fatto seguito analoghe condotte omissive del 24 secondo dirigente sanitario, di talché doveva affermarsi la perdurante responsabilità anche del RR, sotto il profilo della successione nella posizione di garanzia, ha sviluppato un percorso argomentativo coerente rispetto al richiamato orientamento giurisprudenziale, anche recentemente ribadito dalla Corte regolatrice (Cass. Sez. IV, sentenza n. 38810 del 19.4.2005, Rv. 232415). Invero, in caso di successione di posizioni di garanzia, il comportamento colposo del garante sopravvenuto non è sufficiente ad interrompere il rapporto di causalità fra la violazione di una norma precauzionale operata dal primo garante e l'evento, quando tale comportamento non abbia fatto venir meno la situazione di pericolo originariamente determinata. Si è infatti chiarito che in tema rapporto di causalità, la legge penale accoglie il principio di equivalenza delle cause, riconoscendo il valore interruttivo della seriazione causale solo a quelle che sopravvengono del tutto autonomamente, svincolate dal comportamento del soggetto agente e assolutamente autonome (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 30818 del 19/06/2008, dep. 23/07/2008, Rv. 241958, in motivazione). Pertanto, in presenza di due soggetti obbligati al medesimo comportamento, l'omissione del secondo non vale ad escludere la rilevanza causale della precedente omissione laddove non sia ravvisabile nel comportamento successivo una eccezionalità atta ad interrompere la concatenazione causale, eccezionalità che non può essere ravvisata allorché la condotta del secondo si ponga, come nella fattispecie in esame, in termini di sviluppo consequenziale di quella del primo. 12.4 Il terzo motivo del ricorso De IS ed il quarto motivo del ricorso RR sono destituiti di fondamento. La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, anche per quanto concerne la dosimetria della pena. E' appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che certamente non sussiste nel caso di specie. La Corte territoriale, infatti, sul punto di interesse, ha legittimamente effettuato specifico rinvio alle valutazioni espresse dal giudice di primo grado;
ed il Tribunale di LE, in riferimento alla gravità delle condotte poste in essere dagli odierni ricorrenti, ai fini 25 della determinazione del trattamento sanzionatorio, ha sottolineato: che RR, pur consapevole delle circostanze di fatto in cui versava la struttura, ne aveva consentito per lungo tempo l'esercizio; e che De IS aveva a sua volta consentito l'operatività della struttura, con colpa ancora maggiore del predecessore, avendo ricoperto il ruolo di dirigente del distretto proprio nel momento in cui ebbe a verificarsi l'evento. A questo punto della trattazione deve peraltro osservarsi che il reato di incendio di cui al capo c) risulta ad oggi prescritto, essendo spirato il termine massimo pari ad anni sette e mesi sei, rispetto alla data di commissione del fatto indicata in rubrica (15.12.2001). La sentenza deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui all'art. 449 cod. pen. in relazione all'art. 423 cod. pen., perché il predetto reato è estinto per prescrizione;
conseguentemente, deve rideterminarsi in anni due e mesi dieci di reclusione la pena inflitta a RR IU ed in anni tre e mesi dieci di reclusione quella inflitta a De IS AG, una volta eliminati gli aumenti di pena applicati dai giudici di merito, in riferimento al reato di incendio. 13. Si vengono ora ad esaminare le posizioni degli amministratori comunali e dei professionisti ai quali erano stati affidati gli accertamenti tecnici relativi alla struttura residenziale di cui si tratta. 13.1 Ci si sofferma sul ricorso proposto nell'interesse di GA AN, sindaco del comune di San GR Magno. Rimessa al prosieguo della trattazione la disamina del primo motivo di ricorso, attinente alla entità del trattamento sanzionatorio, ci si sofferma ora sul secondo motivo di doglianza. Si osserva che le censure con le quali la parte si duole del mancato riconoscimento, anche da parte della Corte di LL, dell'esistenza di un atto di delega in favore del vicensidaco, idoneo ad escludere ogni profilo di responsablità in capo al sindaco del comune di San GR Magno, tendono sostanzialmente ad una diversa valutazione delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità. In proposito va sottolineato che, come affermato dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U, sentenza n. 6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944; Cass. Sez. U, ric. Spina, sentenza in data 24/11/1999, RV. 214793), esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti che già erano stati posti in sede di gravame, in riferimento all'intervenuto esercizio A motivazionali forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti 26 del potere di delega da parte del sindaco. Con le dedotte doglianze il ricorrente, per contrastare la solidità delle conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito, non ha fatto altro che riproporre in questa sede attraverso considerazioni e deduzioni svolte sostanzialmente in chiave di puro merito tutta la materia del giudizio, - adeguatamente trattata dal giudice stesso. Va sottolineato, in proposito, che quest'ultimo, dimostrando di aver compiutamente vagliato le considerazioni difensive, ha esplicitamente ed espressamente richiamato le più significative risultanze probatorie. E neppure possono assumere rilievo, nella concreta fattispecie, le modifiche apportate dalla legge n. 46/2006 all'art. 606 del codice di rito. A fronte dei motivi di ricorso così come formulati, compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione dell'impugnata decisione;
incompiutezza che derivi dal non aver tenuto presente, detto giudice, fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata. In realtà, le deduzioni del ricorrente non risultano in sintonia con il senso dell'indirizzo interpretativo di questa Corte, secondo cui (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989, imp. Moschetti ed altri) la Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità sul percorso giustificativo della decisione impugnata inerente alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica dimostrativa o connotati da vistose contraddizioni, oppure inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati con il ricorso e dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione. In definitiva: la nuova formulazione dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., introdotta dall'art. 8 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui consente la deduzione, in sede di legittimità, del vizio di motivazione sulla base, oltre che del "testo del provvedimento impugnato", anche di "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, per cui detti atti non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati (non solo singolarmente, ma in relazione all'intero contesto probatorio), avrebbero potuto valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal A determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo comunque esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione (cui deve limitarsi la corte di cassazione) possa essere confusa con una nuova 27 giudice di merito (Cass. Sez. 2, sentenza n. 19584 del 05/05/2006, Rv. 233775, imp. Capri ed altri). In applicazione dei i principi ora richiamati, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, le argomentazioni poste a base delle censure in esame non valgono a scalfire la congruenza logica del complesso motivazionale impugnato, alla quale il ricorrente ha inteso piuttosto sostituire una sua perplessa visione alternativa del fatto facendo riferimento al vizio motivazionale: pur asserendo di volere contestare l'omessa o errata ricostruzione di risultanze della prova dimostrativa, il ricorrente, in realtà, ha piuttosto richiesto a questa Corte un intervento in sovrapposizione argomentativa, rispetto alla decisione impugnata, e ciò ai fini di una lettura della prova alternativa rispetto a quella, congrua e logica, fornita dal giudice di merito. Il Tribunale prima e la Corte d'LL poi, all'esito della valutazione degli elementi acquisiti, hanno chiarito che non risultava accertata l'esistenza di una valida delega inerente l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo, rilasciata da parte del sindaco. Segnatamente, in ordine all'esercizio del potere di delega, il primo giudice ha analiticamente affrontato e risolto le questioni sollevate dall'imputato, seguendo un percorso motivazionale caratterizzato da completezza argomentativa, di tal che, trattandosi di conferma della sentenza di primo grado, i giudici di seconda istanza legittimamente hanno richiamato la diffusa ed articolata motivazione addotta dal Tribunale a fondamento del convincimento espresso. E' principio pacifico in giurisprudenza, quello secondo cui, nel caso di "doppia conforme", le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (in termini, "ex plurimis", Cass. Sez. 3, sentenza n. 4700 del 14/02/1994, dep. 23/04/1994, Rv. 197497; Cass. Sez. 2, sentenza n. 11220 del 13/11/1997, dep. 05/12/1997, Rv. 209145). E il Tribunale di LE ha evidenziato che l'espletata attività istruttoria non consentiva di ritenere accertata l'esistenza di una valida delega conferita dal sindaco GA AN a decorrere dal 10.09.1996, all'assessore GA Vincenzo, nella materia di interesse. Ciò in quanto il decreto sindacale del 10.09.1996 non era mai stata notificato al delegato;
e posto mente al fatto che la stessa supposta delega risultava annotata solo in un protocollo informale. Il Tribunale ha altresì considerato che proprio dalla certificazione prodotta in udienza dal Segretario Comunale Volpe risultava che, in realtà, non erano state conferite valide deleghe agli assessori, sino al 1999. Sulla scorta di tali rilievi, di ordine dirimente, il Tribunale ha mandato assolto l'assessore GA Vincenzo come pure il vicesindaco Malpede Gerardo. Ed il Collegio di prime cure ha chiarito che proprio l'insussistenza di una valida delega impediva di addebitare al preteso soggetto delegato il mancato esercizio dei poteri di cui all'art. 38, legge n. 28 142/1990, poteri che pure in astratto sarebbero stati delegabili, da parte del sindaco. 13.1.2 Il terzo ed il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di GA AN, che si esaminano congiuntamente, sono manifestamente infondati. Al riguardo, null'altro che rilevare che del tutto correttamente la Corte di LL, nel condividere la valutazione già effettuata dal Tribunale, ha considerato che la responsabilità del sindaco GA discendeva dalla inosservanza dei compiti di vigilanza che derivavano dal mantenimento in attività della struttura residenziale, pur nella consapevolezza che detta struttura prefabbricata non fosse corrispondente ai requisiti della sicurezza e della prevenzione incendi. Sul punto, i giudici di merito hanno sottolineato che al sindaco risultava riferibile: l'omesso esercizio dei poteri di vigilanza sul territorio comunale, ex art. 4 della legge n. 47 del 1985, al fine di evitare che la Asl mutasse la originaria destinazione d'uso del prefabbricato;
e la mancata adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, a tutela della pubblica e privata incolumità (ex art. 38, comma 2, legge n. 142/1990 e, quindi, ai sensi dell'art. 54, d.lgs. n.267/200, recante Testo Unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali), il cui presupposto di operatività discendeva proprio dalla nota trasmessa in data 7.04.1998 al Comune di San GR Magno dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Con la predetta nota era stato comunicato l'esito negativo dell'esame del progetto antincendio inerente la realizzazione della residenza sanitaria nella struttura in località Murgi ed il conseguente diniego del rilascio del certificato di prevenzione incendi. Come si vede, nessuna rilevanza assumono, in riferimento alle condotte ascritte al prevenuto, le circostanze addotte dalla difesa, relative alle modalità di acquisizione della struttura che precedono l'adibizione della stessa a modulo residenziale per pazienti psichiatrici. 13.1.3 L'esame del quinto e del settimo motivo di ricorso dell'imputato GA AN viene rimesso al prosieguo, allorquando verrà analizzato, congiuntamente al secondo motivo contenuto nel ricorso di GR OL ed al terzo motivo del ricorso di IT GG, il tema della riconosciuta sussistenza del nesso di derivazione causale, tra le condotte poste in essere dai richiamati imputati e l'incendio come in concreto verificatosi, in data 15 dicembre 2001. 13.1.4 Soffermandosi sulle doglianze affidate al sesto motivo di ricorso proposto nell'interesse di GA AN, devono richiamarsi le considerazioni sopra svolte analizzando i ricorsi di RR e De IS, in riferimento ai limiti che incontra il sindacato di legittimità, rispetto al mancato accoglimento da parte della Corte di LL delle richieste di rinnovo dell'istruttoria dibattimentale. Ciò premesso, deve osservarsi che la Corte di LL di LE, nel rigettare la richiesta istruttoria del GA, ha diffusamene osservato che le affermazioni della parte istante, volte a ritenere che l'incendio fosse stato innescato dolosamente da 29 una paziente che aveva appiccato le fiamme al carrello dei medicinali, risultavano contraddette dal contenuto della consulenza del dott. Zucchetta, laddove si era pure chiarito che gli arredi dei locali non erano ignifughi ed anzi composti da materiale idoneo a propagare un incendio;
e che le pareti interne ed esterne della intera struttura erano composte da due lamiere contenenti all'interno poliuretano, sostanza altamente infiammabile. Oltre a ciò, la Corte territoriale ha osservato che risultava inequivocamente accertato che la causa del decesso delle numerose vittime fosse da rinvenire nella inalazione dei gas velenosi sprigionati dalla combustione e, in particolare, di ossido di carbonio, come dimostrato dalla morfologia dei tessuti cutanei analizzati dai consulenti e che risultava assolutamente ultronea la richiesta di rinnovo dell'istruttoria, anche in riferimento alla possibile incidenza dei ritardi registrati nell'azione di soccorso, rispetto agli eventi come verificatisi. Orbene, il percorso argomentativo sviluppato dalla Corte territoriale, nei termini ora riferiti, soddisfa pienamente lo specifico obbligo motivazionale e non risulta sindacabile in questa sede, giacché i giudici del gravame hanno evidenziato l'esistenza di fonti di prova adeguate per una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità del prevenuto. 13.1.5 Tanto rilevato, si osserva che del pari infondate risultano le censure affidate al primo motivo del ricorso in esame, afferenti alla dosimetria della pena. Richiamate le considerazioni sopra espresse analizzando le analoghe doglianze dedotte dai ricorrenti RR e De IS, in ordine ai limiti che incontra lo scrutinio di legittimità sul punto di interesse, deve in questa sede osservarsi che il giudice di merito, in riferimento alla gravità della condotta posta in essere dal sindaco GA AN, ha specificamente evidenziato che al predetto amministratore andava ricondotta la regia della operazione di assegnazione della struttura prefabbricata alla ASL LE 2 e dunque, la stessa scelta di consentire l'utilizzazione del prefabbricato come modulo residenziale pur in assenza degli elementari presidi di sicurezza. Per le ragioni già sopra evidenziate analizzando la posizione degli imputati RR e De IS, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui all'art. 449 cod. pen. in relazione all'art. 423 cod. pen., perché il predetto reato è estinto per prescrizione;
conseguentemente, deve rideterminarsi in anni tre e mesi dieci di reclusione la pena inflitta a GA AN, una volta eliminato l'aumento di pena applicato dai giudici di merito, in riferimento al reato di incendio. 13.2 Si vengono ora ad esaminare i ricorsi proposti nell'interesse dell'ing. OL GR e del geometra IT GG, tecnici incaricati di effettuare valutazioni di ordine strutturale, sul prefabbricato sito in località Murgi. 13.2.1 Il primo motivo del ricorso proposto dall'imputato OL è destituito di fondamento. 30 Giova soffermarsi sui seguenti elementi fattuali, riferiti dalla Corte di LL: nel novembre del 1997 il Comune di San GR Magno, nella sua qualità di proprietario della struttura, veniva investito della richiesta di rilascio del certificato di agibilità e dell'autorizzazione sanitaria all'utilizzo della struttura;
la giunta comunale, in data 25.11.1997, conferiva all'ing. OL l'incarico di verificare le condizioni in cui versava l'edificio prefabbricato sito in località Murgi, ai fini del rilascio del certificato di agibilità richiesto dalla ASL;
il professionista incaricato, anche a seguito di sopralluogo, redigeva una propria relazione, ove rilevava l'idoneità della struttura allo scopo per il quale era utilizzata, sia dal punto di vista strutturale che impiantistico, contestualmente consigliando l'installazione di un gruppo di pompe per mantenere in pressione l'impianto antincendio e l'adeguamento dell'impianto elettrico rispetto alla normativa vigente;
in data 3.12.1997, l'assessore RI NO emetteva certificato di agibilità della struttura ove, dopo aver richiamato la relazione redatta dall'ing. OL, certificava che l'edificio prefabbricato risultava idoneo ed agibile per l'utilizzo cui era adibito;
nel predetto certificato di agibilità, veniva specificato che restava fermo l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria, come pure alle verifiche ed agli adeguamenti degli impianti tecnologici. Tanto premesso, deve osservarsi che la Corte di LL, nel condividere la valutazione già effettuata dal Tribunale di LE, ha evidenziato che doveva ritenersi accertato che gli amministratori ed i tecnici comunali si fossero attivati per predisporre un corredo di atti e documenti tale da creare una situazione di apparenza documentale, idonea a giustificare l'utilizzo della struttura da parte della Asl. Si tratta di un apprezzamento logicamente conferente e saldamente ancorato alle risultanze processuali, che risulta immune da censure rilevabili in sede di legittimità, salvo le considerazioni che si verranno di seguito a sviluppare con specifico riferimento alla posizione dell'assessore RI NO. Con riguardo alla posizione dell'ing. OL, la Corte territoriale ha in particolare evidenziato che la responsabilità del predetto professionista discendeva dal fatto di aver indicato nella relazione tecnica redatta in assolvimento dell'incarico ricevuto dalla giunta comunale - violando con superficialità le comuni regole di diligenza e prudenza che i requisiti della struttura prefabbricata risultavano - esaustivi rispetto all'utilizzazione in atto, benché lo stabile presentasse elementi di assoluta inidoneità e pericolosità sotto il profilo della sicurezza e prevenzione incendi. La Corte distrettuale ha considerato che il tecnico OL, pur avendo dato atto nella parte descrittiva del proprio elaborato, della inadeguatezza dell'impianto antincendio, aveva concluso la propria relazione affermando che, nel complesso, sia la struttura che gli impianti tecnologici erano tali da rendere idonea la strutta medesima all'utilizzo immediato. Il Collegio ha quindi logicamente 31 considerato che OL, in relazione al proprio segmento di attività, aveva contribuito con i vertici della Asl LE 2 a mantenere in attività la struttura prefabbricata e ciò nonostante la carenza del prescritto certificato di prevenzione incendi e l'assenza sostanziale dei requisiti minimi di utilizzabilità; e che il predetto professionista, consulente esterno del Comune di San GR Magno, con la redazione del proprio elaborato, aveva fornito una documentazione idonea a rappresentare la condizione di apparente legittimità rispetto al perdurante utilizzo della struttura intermedia residenziale, atteso che all'ing., OL era stato richiesto non solo di valutare l'aspetto strutturale del prefabbricato, ma anche di effettuare una serie di verifiche, a fronte dei plurimi rilievi che erano stati elevati dalla Commissione regionale all'esito del sopralluogo eseguito presso il modulo residenziale. Deve poi osservarsi che in riferimento alla ascrivibilità colposa della condotta, la Corte di LL ha considerato che la verificazione di un evento dannoso, come il devastante incendio occorso la notte del 15 dicembre 2001, doveva ritenersi certamente prevedibile, da parte dell'ing. OL, secondo una valutazione da effettuarsi "ex ante", proprio in ragione dei rischi, conosciuti dal professionista, connessi al funzionamento di una struttura della quale lo stesso tecnico aveva verificato le carenze rispetto ai requisiti minimi di sicurezza. Si tratta di una valutazione conforme all'insegnamento espresso dalla Corte regolatrice, sul punto di interesse. La Suprema Corte ha, infatti, da tempo chiarito che in tema di reati colposi, ai fini del giudizio di prevedibilità dell'evento, deve aversi riguardo alla idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno, non anche alla specifica rappresentazione in capo all'agente, dell'evento dannoso concretamente realizzatosi (cfr. Cass. Sez.
4. sentenza n. 21513 del 25.02.2009, dep. 22.05.2009, Rv. 243983). Si osserva, inoltre, che la Corte territoriale ha evidenziato che l'incendio neppure poteva essere qualificato come evento inevitabile, rispetto alla posizione del soggetto agente, atteso che OL aveva omesso di evidenziare, nel proprio elaborato: che la struttura non era corredata dal prescritto certificato di prevenzione incendi;
e che le caratteristiche del prefabbricato rendevano di fatto impossibile che una tale certificazione venisse rilasciata dalle competenti autorità. 13.2.2 Si vengono ora ed esaminare congiuntamente il primo ed il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del tecnico comunale IT GG, La Corte di LL ha rilevato che GG, dipendente addetto all'ufficio tecnico del Comune di San GR Magno, aveva rilasciato apposita certificazione, A attestando che la struttura sita in località Murgi rispondeva alle caratteristiche di "prefabbricato pesante". Il Collegio ha proceduto ad un apprezzamento relativo al contenuto della attestazione redatta dal geometra GG, che non presenta vizi deducibili in sede di legittimità. I giudici del gravame hanno, invero, considerato 32 che il tecnico incaricato aveva effettuato una valutazione di natura edilizia e strutturale, affermando che il prefabbricato utilizzato dalla Asl LE 2 era costituito da una struttura portante, ancorata al suolo, così da potersi definire "prefabbricato pesante"; e, sulla scorta delle indicazioni fornite dal consulente del pubblico ministero, hanno chiarito che si trattava di una classificazione rispondente ad una definizione convenzionale, indicativa dell'impiego di elementi portanti in conglomerato cementizio. La Corte di LL, contestualizzando la condotta posta in essere dal GG, ha poi considerato che il geometra aveva espresso la propria valutazione all'indomani del sopralluogo presso la struttura effettuato dalla Commissione regionale;
e che detta Commissione aveva evidenziato la non conformità della struttura residenziale, rispetto alla normativa vigente in materia di sicurezza, proprio in considerazione dei caratteri edilizi del prefabbricato. Sulla scorta di tali rilievi, la Corte di merito ha ritenuto che la valutazione effettuata da GG risultasse funzionale al superamento dei rilievi formalizzati dalla Commissione regionale, all'esito del sopralluogo. In particolare, il Collegio ha considerato: che la definizione di "prefabbricato pesante" doveva essere riferita alle caratteristiche edilizie della struttura ed ai materiali di fabbricazione;
e che GG aveva violato le regole cautelari che venivano in rilievo nell'espletamento dell'accertamento richiestogli, non avendo rilevato né lo spessore dei pannelli, né l'assenza di cemento nelle intercapedini, evenienze che emergevano senza necessità di particolari approfondimenti, come chiarito dal consulente tecnico del pubblico ministero. In riferimento alla rilevanza della certificazione di che trattasi, rispetto alla complessiva vicenda in esame, la Corte di LL ha sottolineato che l'attestazione redatta dal geom. GG, relativa alle caratteristiche del prefabbricato, risultava allegata al carteggio con il quale i dirigenti sanitari avevano successivamente richiesto il certificato di prevenzione incendi, sulla base della asserita sussistenza dei requisiti minimi di sicurezza della struttura. La Corte di LL ha pertanto considerato, con apprezzamento che non presenta le denunziate aporie di ordine logico, che il rogo che aveva interessato la struttura intermedia residenziale deputata al ricovero di pazienti psichiatrici, fosse direttamente riconducibile anche alla condotta posta in essere dal geometra GG, dipendente dell'ufficio tecnico del Comune di San GR Magno, il quale aveva concorso, con i funzionari della Asl, a mantenere in attività la struttura prefabbricata;
ciò in quanto, il predetto tecnico, pur essendo consapevole del fatto che la struttura non rispondesse ai requisiti in materia di sicurezza e di prevenzione ricorso GA, del secondo motivo del ricorso OL e del terzo motivo del A incendi, aveva omesso, con superficialità, di accertare la reale tipologia dei materiali componenti il prefabbricato. 13.2.3 Si procede all'esame congiunto del quinto e del settimo motivo del 33 ricorso GG, affidati a comuni doglianze che involgono il tema della riferibilità causale dell'evento ai predetti ricorrenti;
le parti sostengono che le condotte colpose, attive ed omissive, successivamente poste in essere dai dirigenti della Asl, dal personale infermieristico e dagli addetti ai soccorsi, siano fattori idonei ad interrompere il nesso causale tra l'operato degli amministratori e dei tecnici comunali e l'incendio verificatosi a quattro anni di distanza. Come noto, questa Suprema Corte ha costantemente affermato che, in tema di causalità, la causa sopravvenuta "da sola sufficiente a determinare l'evento" (ai sensi dell'art. 41 comma secondo, cod. pen.) può configurarsi anche nel caso di un processo non completamente avulso dall'antecedente, ma comunque caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia nel caso di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili. La giurisprudenza di legittimità, in riferimento all'incidenza della condotta colposa sopravvenuta, tale da interrompere il nesso di causalità, ha cioè ritenuto che ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l'evento (ex art. 41, comma 2, cod. pen.), la nozione di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento non si riferisce solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, giacché, allora, la disposizione sarebbe pressoché inutile, in quanto all'esclusione del rapporto causale si perverrebbe comunque sulla base del principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause di cui all'articolo 41 comma 1, cod. pen.; e che la predetta norma deve applicarsi nel caso di un processo non completamente avulso dall'antecedente, ma caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 20272 del 16/05/2006, dep. 14/06/2006, Rv. 234596). Orbene, le conformi valutazioni effettuate dai giudici di primo e secondo grado, i quali hanno escluso che l'incendio verificatosi nel dicembre del 2001 possa qualificarsi come evento provocato da una causa sopravvenuta, del tutto indipendente dalle condotte poste in essere dai predetti ricorrenti, si collocano coerentemente nell'alveo del richiamato orientamento interpretativo. Segnatamente, la valutazione effettuata in sede di merito, in riferimento alle posizioni degli imputati GA AN, OL GR e GG IT, risulta immune da ogni censura. I giudici del merito hanno infatti chiarito che le condotte poste in essere dal sindaco GA, quale regista dell'intera operazione, e dai tecnici OL e GG incaricati dal Comune di San GR Magno, avevano consentito il procrastinarsi della destinazione della struttura a ricovero di pazienti psichiatrici, pure a fronte delle riscontrate inadeguatezze strutturali e stante il diniego del certificato di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco;
e 34 che dette condotte si ponevano in sinergia rispetto alla verificazione dell'incendio, in quanto il verificarsi del tragico evento era da ricondursi al protratto uso non corretto della struttura intermedia residenziale, quale modulo assistenziale psichiatrico. In chiusura di argomento, deve osservarsi che la Corte di LL, nel confermare la valutazione effettuata dal Tribunale, ha considerato: che gli eventuali profili di responsabilità politica, riferibili agli amministratori regionali, in riferimento alla dimissione dei pazienti già ricoverati negli ospedali psichiatrici, non assumevano alcuna rilevanza rispetto allo scrutinio delle posizioni degli odierni imputati;
che, non era revocabile in dubbio che gli organi politici del comune di San GR Magno fossero stati investiti di tutte le problematiche in tema di collaudo, agibilità, abitabilità ed idoneità all'uso della struttura intermedia residenziale sita in località Murgi;
e che l'ente proprietario della struttura, per la parte di propria competenza, era direttamente gravato dall'obbligo di effettuare le dovute verifiche sullo stato dell'impianto. 13.2.4 Tanto rilevato, si osserva che del pari infondate risultano le censure mosse dai ricorrenti OL e GG in riferimento alla dosimetria della pena. Richiamate le considerazioni sopra espresse analizzando le analoghe doglianze dedotte nel'interesse degli imputati RR, De IS e GA, in ordine ai limiti che incontra lo scrutinio di legittimità sul punto di interesse, deve in questa sede osservarsi che il giudice di merito, in riferimento alla gravità delle condotte poste in essere dall'ing. OL e dal geom. GG, ha evidenziato che i predetti tecnici avevano contribuito all'attività, rivelatasi essenziale, di predisposizioni di documenti idonei alla creazione della condizione di apparente legittimità dell'utilizzo della struttura, sulla cui base altri enti avevano poi costruito le rispettive burocratiche decisioni. Per le ragioni già sopra evidenziate, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui all'art. 449 cod. pen. in relazione all'art. 423 cod. pen., perché il predetto reato è estinto per prescrizione;
conseguentemente, deve rideterminarsi in anni due e mesi quattro di reclusione le pena inflitte a OL GR e GG IT, una volta eliminati gli aumenti di pena applicati dai giudici di merito, in riferimento al reato di incendio. 14. Si vengono ora ad esaminare i ricorsi proposti nell'interesse di RI NO. Ci si sofferma, per la natura assorbente del rilievo, sul secondo motivo del ricorso proposto dall'Avv. Marcello Giani, ove l'esponente ribadisce che il certificato di agibilità venne rilasciato dall'assessore RI sulla base della relazione tecnica redatta dai professionisti;
ed assume che si versi in ipotesi di errore determinato da altri. Al riguardo, deve osservarsi che la Corte di LL, pur avendo riferito che la difesa, in sede di gravame, aveva contestato la ascrivibilità colposa della condotta in capo all'assessore RI, giacché il predetto, quale organo politico 35 amministrativo, aveva agito con l'avallo di tecnici qualificati, come il geometra GG e l'ing. OL, in riferimento al richiamato motivo di censura, si è limitata ad effettuare astratte considerazioni sulla ripartizione delle competenze tra organi elettivi ed organi burocratici, al fine di individuare i soggetti penalmente responsabili nell'ambito delle attività svolte dagli enti locali, omettendo di esaminare il contenuto della doglianza. Oltre a ciò, deve evidenziarsi che la Corte territoriale ha giustificato l'affermazione di penale responsabilità di RI NO osservando: che RI aveva rilasciato un certificato ove in sostanza attestava l'agibilità della struttura rispetto all'utilizzo cui era adibita, pur in presenza delle inadeguatezze riportate nel corpo della relazione tecnica redatta dall'ing. OL;
e che l'assessore aveva in tal modo reso possibile l'esercizio della struttura, benché ne fosse stata accertata l'assoluta inidoneità. Orbene, deve considerarsi che il percorso argomentativo, ora richiamato, da un lato risulta affatto carente, rispetto ai temi che erano stati dedotti, atteso che i giudici del gravame non hanno esaminato il tema relativo alla possibile induzione in errore dell'assessore RI, per effetto delle valutazioni effettuate dai professionisti incaricati di valutare l'idoneità tecnica della struttura residenziale;
dall'altro, che le valutazioni conducenti all'affermazione di responsabilità dell'imputato RI risultano inficiate da una insanabile contraddizione di ordine logico, rispetto alle diffuse argomentazioni svolte in altra parte della sentenza impugnata, in riferimento alle posizioni dei tecnici OL e GG. Come sopra si è rilevato, infatti, la Corte di LL ha sottolineato che i predetti tecnici avevano predisposto atti e documenti idonei alla creazione di una apparente condizione di legittimità rispetto all'utilizzo della struttura, pure a fronte dei rilievi formulati dalla Commissione tecnica regionale, all'esito dell'effettuato sopralluogo. Con riguardo all'ing. OL, la Corte territoriale ha considerato che il professionista aveva riferito, violando con superficialità le comuni regole di diligenza e prudenza, che i requisiti della struttura prefabbricata risultavano esaustivi rispetto all'utilizzazione in atto;
e, con riferimento al geom. GG, il Collegio ha osservato che il tecnico aveva violato le regole cautelari che venivano in rilievo nell'espletamento dell'accertamento richiestogli, non avendo rilevato né lo spessore dei pannelli, né l'assenza di cemento nelle intercapedini. Come si vede, la Corte territoriale ha ritenuto che i professionisti all'uopo incaricati avessero celato le reali condizioni di insicurezza in cui versava la struttura, creando anzi una situazione di apparente legittimità dell'impiego del fabbricato;
conseguentemente, risulta insanabilmente contraddittoria l'affermazione con la quale, la medesima Corte, addebita all'assessore RI il fatto di avere rilasciato il certificato di agibilità, nonostante risultasse accertata l'inidoneità all'uso 36 del prefabbricato, atteso che detta inidoneità era stata colposamente occultata dai tecnici incaricati dei relativi accertamenti. Deve poi osservarsi che i giudici di merito hanno pure espressamente rilevato che il "regista" dell'intera operazione afferente al mantenimento della destinazione d'uso del prefabbricato sito in località Murgi, quale modulo assistenziale per pazienti psichiatrici, era da rinvenirsi esclusivamente nel sindaco GA AN;
e che i medesimi giudici non hanno richiamato alcun elemento, indicativo del coinvolgimento dell'assessore RI, nella scelta effettuata dal Sindaco, rispetto all'impiego della struttura prefabbricata. Pertanto, neanche sotto tale profilo, può giustificarsi l'affermazione effettuata dalla Corte di LL, in ordine al fatto che l'assessore RI abbia cooperato con tecnici ed amministratori comunali, mediante il rilascio del certificato di agibilità, così da consentire l'utilizzazione della struttura prefabbricata per una finalità che il medesimo agente sapeva essere inadeguata rispetto ai requisiti di sicurezza. Si impone, allora, l'annullamento della sentenza impugnata, nei confronti di RI NO, con rinvio alla Corte di LL di Napoli, per nuovo esame della posizione del predetto imputato, alla luce dei rilievi sopra svolti, che involgono la valutazione della dedotta sussistenza di un incolpevole errore sul fatto, in cui sia incorso il soggetto agente. 15. L'esame dei ricorsi proposti nell'interesse di RR PI e IL VA muove alle considerazioni che seguono. 15.1 Si deve rilevare che il delitto di omicidio colposo, che viene contestato agli imputati RR e IL, commesso nella notte tra il 15 ed il 16 dicembre 2001, risulta estinto per intervenuta prescrizione, essendo inutilmente spirato il termine prescrizionale massimo, pari ad anni sette e mesi sei. Si osserva, al riguardo, che secondo i termini della contestazione, ai predetti imputati viene addebitata la violazione dell'art. 589, comma 3, cod. pen., per aver reso letali gli effetti dell'incendio scoppiato nell'ala riservata alle pazienti di sesso femminile ricoverate presso la struttura intermedia residenziale sita in località Murgi, nel quale perdevano la vita diciannove degenti;
e ciò per colpa generica consistita in negligenza ed imprudenza e per colpa specifica consistita nella violazione delle norme che disciplinano il servizio infermieristico. In corso di giudizio, ai predetti imputati è stata contestata specificamente la violazione delle norme che regolano il servizio infermieristico di cui al d.m. 14.09.1994 n. 739 e del codice deontologico degli infermieri. Occorre poi considerare che agli imputati RR e IL, diversamente dalle contestazioni elevate ai dirigenti sanitari, agli amministratori ed ai tecnici comunali, non è stata addebitata la violazione delle norme antinfortunistiche. I profili di colpa specifica ascritti agli infermieri RR e IL involgono infatti "l'intervento assistenziale infermieristico", volto a garantire "la corretta applicazione 37 delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche", secondo quanto stabilito dalla previsione di cui all'art. 1, comma 3, lett. c) e d), del citato Decreto 14 settembre 1994, n. 739, recante Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere. La fattispecie in addebito rientra cioè nell'ambito del primo comma dell'art. 589 cod. pen. Deve pure rilevarsi che il riferimento al terzo comma dell'art. 589, cod. pen., contenuto nel capo di imputazione in esame, necessita di essere contestualizzato, in ragione della formulazione dell'art. 589, cod. pen. vigente alla data della richiesta di rinvio a giudizio. A seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 23.05.2008 n. 92, convertito con modificazioni nella legge n. 125/2008, nel testo dell'art. 589 cod. pen. è stato inserito l'attuale comma terzo, che regola specifiche ipotesi di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Pertanto, non appare revocabile in dubbio che il richiamo al terzo comma, dell'art. 589 cod. pen., contenuto nell'imputazione ascritta agli infermieri RR e IL, vada inteso, con riguardo all'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 589, cod. pen., che regola il caso di morte di più persone. Quanto sopra premesso, il Collegio osserva che il raddoppio dei termini di prescrizione, previsto dall'articolo 157, comma 6, cod. pen., per le ipotesi di concorso formale di più omicidi colposi, di cui all'articolo 589, comma 4, cod. pen., non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui il soggetto agente si sia reso responsabile di fattispecie delittuose, punite ai sensi del primo comma del menzionato articolo 589. Per comprendere le ragioni di tale tesi giuridica, è necessario procedere alla ricostruzione storica della disposizione di legge su indicata, secondo cui "nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di un o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici". Ebbene, una norma siffatta era stata sin dalle origini inserita nel codice Rocco, il cui articolo 589 stabiliva testualmente: "1. Chiunque cagiona, per colpa, la morte di un uomo è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. - 2. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una sola persona e di lesione personale di una o più persone, si applica la disposizione della prima parte dell'articolo 81; ma la pena complessiva non può superare gli anni dodici". Si trattava, all'evidenza, di una norma di favore per coloro che si erano resi responsabili, con una sola azione o omissione, di più omicidi colposi, dal momento che prima del 1974, nelle ipotesi di concorso formale, trovava applicazione la disposizione di legge di cui all'articolo 81, comma 1, cod. pen., secondo cui "chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni di legge o commette più violazioni della stessa disposizione di legge è punito a norma degli articoli 38 precedenti", cioè con il cumulo materiale delle pene previste per ogni reato in concorso. Dottrina e giurisprudenza, peraltro, hanno sempre concordato sul fatto che la suddetta disposizione di legge (ma anche le sue successive modificazioni, di cui si dirà tra breve) non costituisce una circostanza attenuante, ma un limite posto dal legislatore ai giudici al solo fine di evitare eccessi nell'irrogazione delle pene. E però, nel 1966, il Legislatore - preoccupato dal rilevante aumento degli omicidi colposi commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ritenne di modificare l'articolo 589 cod. pen. introducendo un ulteriore comma con cui, per le suddette ipotesi venne prevista la sanzione della reclusione da uno a cinque anni;
dunque, venne aumentata esclusivamente la pena edittale minima, portata da sei mesi a un anno di reclusione, mentre non vennero modificate le altre disposizioni, compresa quella di favore su indicata, che prevedeva per l'omicidio plurimo commesso con una sola azione o omissione la pena massima di dodici anni di reclusione. Tale normativa di favore ha però perso incisività nel 1974, quando l'articolo 81, comma 1, cod. pen., è stato sostituito dalla seguente disposizione: "è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge." E' evidente, infatti, che l'equiparazione del concorso formale di reati (regolata antecedentemente dalle norme sul concorso materiale) alla disciplina della continuazione (comunque non applicabile ai reati colposi), ha fatto in massima parte venire meno l'utilità di quel comma secondo (divenuto terzo dopo la riforma del 1966) dell'articolo 589 cod. pen. prima citato;
tale disposizione di legge, però, è stata mantenuta dal Legislatore, atteso che il limite massimo dei dodici anni di pena applicabile all'omicidio colposo plurimo dava luogo ancora a un vantaggio per ilreo, rispetto alla pena massima irrogabile di quindici anni, cui poteva giungersi applicando il triplo della sanzione prevista dall'articolo 589 cod. pen. sia per le fattispecie di omicidio semplice, sia per quelle di omicidio aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale o di quelle per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro. In ogni caso era allora pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, che il termine di prescrizione della fattispecie prevista dall'articolo 589, comma 2 prima versione e comma 3 dopo le modifiche del 1966, cod. pen., era quello previsto per i singoli reati (omicidio colposo o lesioni colpose) di cui l'imputato si era reso responsabile e che a tale fine non veniva in rilievo il limite di pena indicato nell'ultimo comma dell'art. 589 cod., pen., (Cass. Sez. 1, sentenza n. 175 del 07/11/1995, dep. 09/01/1996, Rv. 203346; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 3127 del 27/01/1999, dep. 09/03/1999, Rv. 213221). 39 A complicare la materia è giunta però la legge 4 dicembre 2005, n. 251, così detta ex CI, che ha profondamente modificato la disciplina della prescrizione stabilendo che questa, in via generale, estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque in un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. E però la ex CI ha previsto - sia pure in maniera disorganica - delle deroghe alla disciplina introdotta: e tra tali deroghe v'è quella secondo cui sono raddoppiati i termini di prescrizione, per gli omicidi colposi commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Sennonché il Legislatore, nel prevedere tale raddoppio dei termini di prescrizione relativi a quelle particolari fattispecie di omicidio colposo ha anche menzionato il terzo comma dell'articolo 589 cod. pen., e cioè la disposizione che prevedeva l'omicidio plurimo in concorso formale e che - come si è cennato non è mai stata - considerata una circostanza del delitto. Verosimilmente (i lavori preparatori non aiutano in questa ricostruzione, essendo pressoché inesistenti), l'intento del Legislatore era quello di evitare che gli omicidi aggravati di cui si è detto potessero prescriversi in un periodo più breve di quello per loro espressamente previsto (e cioè il doppio del termine della prescrizione ordinaria), ove fossero contestati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 589 cod. pen.; e che questa interpretazione sia quella corretta, è dimostrato anche dal fatto che allorquando, nel 2008, vennero inaspriti i massimi edittali della pena prevista per gli omicidi aggravati ex comma 2 (portati da cinque a sette anni di reclusione) e venne introdotto quell'ulteriore comma, di cui si fatto cenno, che prevedeva la pena da tre a dieci anni, per gli omicidi commessi con violazione delle norme del codice della strada da soggetti in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche la disposizione di legge sull'omicidio colposo plurimo commesso con una sola azione o omissione venne modificata e la pena massima applicabile venne portata a quindici anni. Alla stregua della suddetta ricostruzione storica della norma in esame, sembra perciò evidente a questo Collegio che la previsione relativa al raddoppio dei termini prescrizionali prevista dall'articolo 157, comma 6, cod. pen., non può che trovare applicazione con esclusivo riguardo alle ipotesi di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al secondo comma dell'articolo 589 cod. pen., ovvero in riferimento alle specifiche fattispecie di omicidio stradale di cui al terzo comma della norma da ultimo citata. A favore di tali tesi militano anzitutto quelle ragioni di carattere sistematico già adombrate nella ricostruzione storica della normativa in esame: e cioè che 40 l'ipotesi dell'omicidio plurimo in concorso formale non integra una aggravante del reato di cui all'articolo 589 cod. pen. e che non ha -di per sé-alcuna autonoma valenza ai fini prescrizionali, atteso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per il computo del termine di prescrizione occorre considerare le singole fattispecie di omicidio colposo oggetto di contestazione, la cui data di commissione malgrado l'unicità dell'azione potrebbe essersi verificata in tempi - diversi (è il caso, ad esempio, di un'azione che provoca più morti, con decessi delle vittime distanziati nel tempo). Diversamente opinando, la più severa disciplina dettata dal sesto comma dell'art. 157 cod. pen., risulterebbe applicabile anche al reato di omicidio colposo non aggravato di cui al primo comma dell'art. 589, cod. pen., proprio nella sola ipotesi in cui il legislatore ha inteso mitigare il trattamento sanzionatorio, in applicazione dei principi che disciplinano il concorso formale dei reati. E si realizzerebbe pure una ingiustificata disparità di trattamento, tra il soggetto chiamato a rispondere di omicidio non aggravato, che abbia contestualmente provocato la morte di più persone o di lesioni in danno di una o più persone, per il quale opererebbe il raddoppio dei termini, rispetto ad un soggetto che si renda responsabile di più omicidi colposi non aggravati, ma in tempi diversi, per il quale non scatterebbe l'allungamento del termine prescrizionale, pure a fronte della più grave violazione dei beni giuridicamente protetti, determinata dalla reiterazione delle condotte criminose. Si ha pertanto, con una interpretazione della norma costituzionalmente orientata in riferimento al principio di ragionevolezza, che il termine prescrizionale massimo relativo alla ipotesi di omicidio colposo in esame, in applicazione della più favorevole disciplina di cui al novellato art. 157, comma 1, cod. pen., è quello sopra indicato pari ad anni sette e mesi sei. 15.2 Come noto, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. Occorre peraltro considerare che le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione hanno chiarito che il disposto di cui all'art. 129 cod. proc. pen., laddove impone di dichiarare la causa estintiva quando non risulti evidente che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, ecc., deve coordinarsi con la presenza della parte civile e di una condanna in primo grado che impone ai sensi dell'art. 578 c.p.p. di pronunciarsi sulla azione civile;
e che in tali ipotesi, la valutazione della regiudicanda non deve avvenire secondo i canoni di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di proscioglimento quando la prova della innocenza non risulti ictu oculi. La pronuncia ex art. 578 cod. proc. pen. impone, cioè, pur in presenza della causa 41 estintiva, un esame approfondito di tutto il compendio probatorio, ai fini della responsabilità civile (Cass. Sez. U, sentenza n. 35490 del 28.5.2009, dep. 15.09.2009, Rv. 244273). E detto principio è stato affermato anche in riferimento ai ipotesi di nullità dedotte dal ricorrente, in presenza di statuizioni a fini civili rese dal giudice penale. 15.3 Si vengono quindi ad esaminare i motivi di doglianza, affidati ai ricorsi proposti nell'interesse degli imputati RR e IL. Ci si sofferma, primieramente, sul terzo motivo del ricorso dell'imputato RR. Giova rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la parte legittimata ad impugnare il punto della decisione relativo all'esonero dall'obbligo risarcitorio del responsabile civile è individuabile solo ed esclusivamente nella parte civile, che è il soggetto processuale al quale risale l'iniziativa della citazione in giudizio del predetto responsabile civile (Cass. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 2679 del 24/01/1990, dep. 26/02/1990, Rv. 183483). Si è inoltre affermato che l'imputato, non essendo legittimato a chiamare in giudizio il responsabile civile, neppure può opporsi alla eventuale estromissione del responsabile civile dal processo penale (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 6904 del 11/03/1994, dep. 15/06/1994, Rv. 198666). In disparte l'ipotesi di responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, in riferimento alla quale l'assicuratore può essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato stante la modifica apportata all'art. 83, comma 1, cod. proc. pen. dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 112 del 1998 - deve in questa sede ribadirsi l'orientamento sopra richiamato, per cui l'imputato, nella generalità delle ipotesi risarcitorie, non è legittimato a chiamare in giudizio il responsabile civile e neppure ad opporsi alla eventuale estromissione del medesimo responsabile civile dal processo penale. E preme evidenziare che detto approdo interpretativo ha trovato avallo anche nella giurisprudenza costituzionale successiva alla richiamata pronuncia n. 112 del 1998. Il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 75 del 2001, ha infatti chiarito che i principi affermati nella sentenza n. 112 del 1998 sono intimamente saldati sul piano logico e strutturale alla particolare ipotesi di - responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990; e che gli stessi non possono essere automaticamente trasferiti alle altre figure di responsabilità civile da reato. А Orbene, la valutazione effettuata dalla Corte territoriale, laddove ha rilevato che il motivo dedotto dall'appellante risultava inammissibile per difetto di legittimazione ed interesse, risulta coerente con il contenuto delle disposizioni di cui 42 all'art. 83 cod. proc. pen., come individuato dal diritto vivente, di talché il motivo di ricorso in esame risulta destituito di fondamento. 15.4 Si vengono ora ad esaminare le eccezioni di natura processuale dedotte dall'imputata IL VA, affidate al quarto, al quinto, al sesto ed al settimo motivo di ricorso. La Corte di LL ha evidenziato la tardività dell'eccezione discendente dall'omesso avviso al difensore di fiducia, in riferimento all'accertamento tecnico effettuato nel corso delle indagini preliminari. Invero, a seguito della restituzione degli atti al pubblico ministero - secondo la decisione assunta dal G.i.p. all'udienza preliminare del 30.05.2005, in accoglimento della eccezione difensiva oggi reiterata dall'esponente - l'organo inquirente procedette a notificare al difensore di fiducia nuovo avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen.; e l'indagata non ebbe a sollevare rilievi in ordine al mancato rinnovo degli atti di indagine né ad esercitare alcuna delle facoltà indicate dall'art. 415 bis, comma 3, cod. proc. pen. (presentazione di memorie, produzione di documenti, deposito della documentazione relativa ad investigazioni del difensore, richiesta di atti di indagine ed altro). Deve allora considerarsi che l'acquiscenza manifestata dall'imputata nella fase di regressione del procedimento, nei riferiti termini, ha determinato l'insorgenza della preclusione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., correttamente rilevata dalla Corte territoriale. Del pari infondata risulta l'eccezione relativa all'omesso avviso, all'imputata contumace, del rinvio ad altra udienza disposto dal giudice per le indagini preliminari. L'esame degli atti versati in fascicolo, al quale la Corte regolatrice procede direttamente a fronte di eccezione di natura processuale, evidenzia che all'udienza del 28.01.2006 il giudice, ritenuto legittimo l'impedimento del difensore di fiducia della IL, ebbe a differire la trattazione del procedimento alla seguente udienza del 18.02.2006, disponendo che la cancelleria provvedesse alla comunicazione del rinvio al solo difensore;
e che all'udienza del 18.03.2006, cui il processo veniva successivamente rinviato, il giudice emise il decreto che dispone il giudizio. Tanto premesso, deve allora osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, procedendo all'ermeneusi dell'art. 420 ter, cod. proc. pen., che non deve essere notificato all'imputato ritualmente citato e non comparso l'avviso del rinvio in prosecuzione del dibattimento ad altra udienza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24240 del 24/03/2010, dep. 24/06/2010, Rv. 247689); e che la violazione dei limiti dettati dagli artt. 148 e 151 cod. proc. pen., in riferimento alla sfera di competenza della polizia giudiziaria in tema di notifiche, costituisce una mera irregolarità che non determina l'inesistenza, né la nullità dell'atto, giacché la polizia giudiziaria deve comunque qualificarsi come un organo di notificazione e non prevedendo la legge 43 alcuna nullità al riguardo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8324 del 15/02/2006, dep. 09/03/2006, Rv. 233138). In applicazione di richiamati principi si rileva che del tutto legittimamente la comunicazione del differimento dell'udienza preliminare venne effettuata al solo difensore impedito;
e che l'impiego dei Carabinieri, per l'espletamento del predetto incombente, non ha determinato alcuna invalidità dell'atto. L'eccezione relativa alla intervenuta contestazione, in corso di giudizio, di profili di colpa specifica afferenti al regolamento infermieristico, risulta del tutto generica e neppure autosufficiente. Si tratta di questione non adeguatamente prospettata, atteso che la deducente non ha specificato il contenuto della doglianza e non ha allegato o indicato alcuna documentazione a sostegno del motivo di censura. questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato che l'atto di ricorso deve essere autosufficiente, nel senso che deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16851 del 02/03/2010, dep. 04/05/2010, Rv. 246980). Con riguardo all'ulteriore doglianza di natura processuale, con cui la parte lamenta l'omesso accoglimento delle istanze presentate dall'imputata e dal suo difensore, in relazione alla celebrazione dell'udienza del 4.06.2008, si osserva che il Tribunale ha offerto specifica e conferente motivazione, che non risulta sindacabile in questa sede di legittimità. Il Collegio di prime cure, invero, nel rigettare sia l'istanza di rinvio dell'udienza avanzata dalla parte, sia quella di differimento del solo incombente relativo all'escussione della teste Gallo, ha osservato: che il ciclo di fisiokinesioterapia che la IL aveva in corso si riferiva ad un sinistro occorso a considerevole distanza di tempo, di talché l'impedimento dell'imputata non poteva ritenersi assoluto;
e che l'impedimento del difensore fiduciario non era stato in alcun modo documentato. 15.5 Si vengono ora ad esaminare i restanti motivi di doglianza, affidati ai ricorsi proposti nell'interesse degli imputati RR e IL;
si tratta di censure che involgono in principalità il tema del contenuto degli obblighi impeditivi, oggetto di addebito, gravanti sugli infermieri professionali rispetto ai pazienti presenti in reparto e l'ambito di operatività della scriminante dello stato di necessità, in riferimento alla situazione determinatasi a causa del verificarsi del devastante incendio sviluppatosi presso la struttura intermedia residenziale sita in località Murgi, la notte del 15 dicembre 2001. La Corte di LL si è specificamente soffermata sul contenuto degli obblighi che gravano sugli operatori di una struttura sanitaria, medici e paramedici, nei riguardi dei degenti. Il Collegio ha considerato: che l'obbligo di protezione nei confronti del paziente non può ritenersi limitato al rischio sanitario, cioè a dire agli ambiti connessi alla prestazione richiesta;
e che la necessità di garantire adeguata 44 tutela al bene salute, in riferimento ai principi solidaristici espressi dagli art. 2 e 32 Cost., implica che gli obblighi protettivi si estendano alle attività accessorie, che derivano dal rapporto di spedalità, avuto riguardo alle concrete circostanze del caso. I giudici del gravame hanno, quindi, osservato che, nel caso di una struttura psichiatrica, gli obblighi protettivi comprendono doveri di vigilanza e controllo, anche rispetto ai comportamenti incauti e pericolosi che gli stessi pazienti possono porre in essere, come il fatto di fumare all'interno delle camere o di usare in maniera inappropriata oggetti ed arredi. Le riferite valutazioni espresse dalla Corte territoriale risultano del tutto coerenti rispetto ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, a partire dagli anni novanta, nella elaborazione della "teoria del garante". In via di estrema sintesi, deve rilevarsi che la Suprema Corte ha colto il significato profondo degli obblighi di garanzia, nello speciale vincolo di tutela che lega il soggetto garante ad un determinato bene giuridico, per il caso in cui il titolare dello stesso bene sia incapace di proteggerlo autonomamente. In tale ambito ricostruttivo, i profili solidaristici che permeano le posizioni di garanzia, sono stati così definiti da questa Corte regolatrice: "Nell'affrontare questo problema non è superfluo osservare che le cosiddette posizioni di garanzia, che sono inequivoche espressioni di una particolare solidarietà hanno, oggi, un indubbio retroterra, un innegabile punto di riferimento in quella norma art. 2 della Carta Costituzionale che, ispirandosi, come da tutti -> ->> riconosciuto in dottrina, al principio personalistico o del rispetto della persona umana nella sua totalità, esige, nel riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nella formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;
norma che costituisce una indubbia chiave di lettura di tante altre norme della Costituzione, tra la quali la norma dell'art. 32, che esalta il diritto alla salute e, quindi, all'integrità psicofisica" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4793 del 06/12/1990, dep. 29/04/1991, Rv. 191792). E nella pronuncia ora richiamata si è quindi chiarito: che il paradigma sostanziale che giustifica la stessa esistenza delle posizioni di garanzia è dato dalla sussistenza di una relazione di dipendenza a contenuto protettivo;
che il fondamento degli obblighi impeditivi si coglie nella necessità, riconosciuta dall'ordinamento, di assicurare a determinati beni una tutela rafforzata, stante l'incapacità totale o parziale dei loro rispettivi titolari a proteggerli " adeguatamente, donde l'attribuzione a taluni soggetti, diversi dai rispettivi titolari, della speciale posizione di garanti dell'integrità dei beni che si ha interesse a salvaguardare;
e che la funzione del garante è volta "a riequilibrare la situazione di inferiorità, in senso lato, di determinati soggetti, attraverso l'instaurazione di un rapporto di dipendenza a scopo protettivo". 45 Si tratta di principi che vengono riaffermati in questa sede, per condivise ragioni, e che guidano la valutazione rimessa all'interprete - per tutti i casi della vita, non tipizzati dal legislatore, in cui sussiste una situazione di passività in cui versa il titolare del bene protetto - sia nella selezione della figura del garante, sia nella individuazione del contenuto degli obblighi impeditivi specificamente riferibili al soggetto che versa in posizione di garanzia. Orbene, il giudice di merito ha fatto buon governo dei principi ora richiamati, nel censire gli obblighi impeditivi riferibili agli infermieri in servizio presso una struttura che ospitava pazienti affetti da patologie psichiatriche;
ed invero, del tutto correttamente, si è considerato, che in riferimento alla specifica relazione protettiva oggetto di esame, venivano in rilievo anche peculiari obblighi di vigilanza e controllo sulle fonti di pericolo dell'incolumità fisica dei malati, da individuarsi negli stessi comportamenti incauti posti in essere dai degenti. 15.5.1 Diverso ordine di considerazioni si impone in riferimento alle valutazioni effettuate dalla Corte di LL, rispetto alla esigibilità della condotta attesa, da parte degli infermieri RR e IL. Riferisce la Corte distrettuale che l'espletata consulenza tecnica aveva consentito di accertare che i materiali di costruzione del prefabbricato, gli arredi e le suppellettili non erano ignifughi;
e che anche la fiamma di un accendino o la brace di una sigaretta, avrebbero potuto innescare agevolmente il fuoco. Il Collegio ha infatti evidenziato che la causa dell'incendio andava individuata proprio nella brace di una sigaretta, essendo emerso che ai pazienti era consentito fumare, all'interno della struttura. Risulta, altresì, che l'impianto era assolutamente inadeguato, sul piano della sicurezza. Ciò in quanto: prefabbricato non era dotato di rilevatori antifumo;
il numero degli estintori era insufficiente;
il serbatoio della pompa antincendio non era stato riempito e l'interruttore generale del locale pompe era stato disattivato. Nella sentenza impugnata si osserva poi che al personale infermieristico in servizio presso la struttura intermedia residenziale non era stata erogata alcuna formazione antinfortunistica. Orbene, a fronte di tali evenienze, la Corte di LL, nell'escludere la ricorrenza della scriminante dello stato di necessità, in favore degli infermieri di turno presso la struttura la notte in cui ebbe a divampare il devastante incendio, si è limitata ad osservare che le difficoltà "emotive e materiali" connesse alla situazione di pericolo in concreto verificatasi non esoneravano gli infermieri dall'obbligo di attivarsi nei limiti di un soccorso o di un allertamento dei pazienti allocati in padiglioni non ancora attinti dalle fiamme. Si tratta di una valutazione del tutto insufficiente, atteso che non è stata altrimenti considerata la possibile incidenza delle evidenziate carenze strutturali e della mancanza di formazione 46 antinfortunistica erogata agli infermieri, rispetto all'ambito di operatività della invocata scriminante. Deve pure sottolinearsi che, in riferimento alla diffusività dei fumi della combustione e delle fiamme - questione connessa alla stima del tempo di cui i due infermieri potevano disporre per soccorre i pazienti, prima che i fumi pervadessero completamente gli ambienti la motivazione della sentenza impugnata non risulta aliena da profili di contraddittorietà di ordine logico. Il Collegio, infatti, da un lato evidenzia che le fiamme si propagarono rapidamente, a causa della tipologia dei materiali che componevano la struttura e della carenza di efficienti presidi antincendio;
dall'altro assume che i due infermieri, privi di ogni formazione per fronteggiare l'emergenza in atto ed in assenza di alcun utile presidio antincendio, avrebbero comunque potuto procedere alla evacuazione dei locali, svegliando i pazienti che stavano dormendo nelle camere in cui le fiamme non si erano (ancora) propagate ed indirizzandoli verso le uscite. Ed in tale contesto ricostruttivo, la Corte territoriale ha pure omesso di spiegare come le descritte operazioni di evacuazione avrebbero potuto utilmente realizzarsi, a fronte dei crolli di ampie parti della struttura prefabbricata, verificatisi nel corso dell'incendio, circostanza di cui si dà atto nella stessa sentenza impugnata. E' poi il caso di osservare che proprio l'oggettivo ritardo con cui gli infermieri ebbero a rendersi conto del divampare dell'incendio - secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di LL imponeva di affrontare specificamente il tema dedotto dalle difese, circa la effettiva esigibilità di una condotta di soccorso che gli infermieri avrebbero dovuto realizzare rimanendo all'interno di una struttura già pervasa da fumi tossici e rispetto allo stato di avanzamento raggiunto dal fronte delle fiamme. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio a fini penali nei confronti di RR PI e IL VA, perché il reato loro ascritto risulta estinto per prescrizione, non ricorrendo l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 129, cod. proc. pen., per le ragioni sopra evidenziate. La sentenza, a fini civili, deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, per nuovo esame, alla luce delle svolte considerazioni. Resta assorbita ogni ulteriore motivo di doglianza. 16. Il ricorso del responsabile civile deve essere rigettato, limitatamente alle posizioni di RR IU e De IS AG - stante il disposto annullamento con rinvio al giudice civile dei capi della sentenza relativi all'affermazione di responsabilità degli infermieri RR e IL per le ragioni che si vengono ad - esporre. 16.1 Con riguardo al primo motivo di ricorso, null'altro che osservare che le doglianze ivi dedotte in riferimento alle posizioni, che vengono in rilievo, dei - dirigenti sanitari RR IU e De IS AG in ordine alla pretesa 47 inesistenza dell'obbligo giuridico di richiedere il certificato di prevenzione incendi rispetto all'utilizzo della struttura, si risolvono in una inammissibile valutazione alternativa del compendio probatorio;
l'esponente, infatti, non solleva alcuna critica al ragionamento sviluppato dai giudici di merito, ma prospetta una "rilettura" delle emergenze di fatto, che non può essere effettuata in sede di legittimità, come già si è chiarito analizzando la posizione dell'imputato GA. 16.2 Il secondo motivo di ricorso è infondato. La Corte di LL ha correttamente considerato che la pubblica amministrazione risponde dei danni cagionati dai dipendenti rispetto ai quali sussiste un rapporto di immedesimazione organica;
ed ha osservato che, nel caso di specie, la Asl aveva l'effettiva possibilità di controllare il danno come in concreto verificatosi e le cause dello stesso, di talché non si registravano le condizioni per un esonero di responsabilità dell'azienda ospedaliera, rispetto al corretto adempimento della prestazione ed all'obbligo di protezione del paziente. dell'orientamentoTrattasi di valutazioni che si collocano nell'alveo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2049 del codice civile per i danni arrecati dal fatto illecito commesso dal dipendente. Nel definire i principi che presiedono alla responsabilità della pubblica amministrazione per un fatto lesivo posto in essere dal proprio dipendente responsabilità il cui fondamento discende dal rapporto di immedesimazione organica la Corte regolatrice ha rilevato che deve sussistere, oltre al nesso di - causalità fra il comportamento e l'evento dannoso, anche la riferibilità all'amministrazione del comportamento stesso, la quale presuppone che l'attività posta in essere dal dipendente sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente pubblico e che tenda, pur se con abuso di potere, al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto. E si è precisato che detta riferibilità viene meno quando il dipendente agisca come un semplice privato per un fine strettamente personale ed egoistico che si riveli assolutamente estraneo all'amministrazione o addirittura- contrario ai fini che essa persegue così da escludere ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell'agente, atteso che in tale ipotesi cessa il rapporto organico fra l'attività del dipendente e la P.A. (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8306 del 12/04/2011, Rv. 617156). Si è inoltre chiarito che la pubblica amministrazione deve essere ritenuta civilmente responsabile, in base al criterio della cosiddetta "occasionalità necessaria", degli illeciti penali commessi da propri dipendenti, ogni qual volta la condotta di costoro non abbia assunto i caratteri dell'assoluta imprevedibilità ed eterogeneità rispetto ai loro compiti istituzionali (Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 48 33562 del 11/06/2003, dep. 07/08/2003, Rv. 226132). E, con specifico riferimento alla responsabilità della Azienda sanitaria, si è evidenziato che la responsabilità dell'ente presuppone la prestazione di un'opera professionale che abbia i connotati della collaborazione coordinata e continuativa e rispetto alla quale la Asl possa esercitare forme di controllo, attraverso l'esercizio di un reale potere di vigilanza (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 34460 del 16/04/2003, dep. 14/08/2003, Rv. 227765). Orbene, si tratta di condizioni che pacificamente ricorrono nel caso di specie, rispetto all'operato degli imputati RR e De IS, per le considerazioni che si sono sopra svolte, analizzando i rapporti intercorsi tra i menzionati dirigenti e la Asl LE 2, laddove si è fatto riferimento alla nota inviata da RR in data 20 novembre 1997 alla direzione generale dell'Azienda, all'indomani del sopralluogo effettuato dalla Commissione regionale presso la struttura residenziale ed al carteggio di poi intrattenuto dal De IS con la medesima direzione generale. 17. Gli imputati De IS AG, OL GR, GA AN GG IT e RR IU vengono condannati alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate come a dispositivo. Vengono interamente compensate le spese tra il responsabile civile e le parti civili, in considerazione della natura dei temi oggetto di disamina,
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai fini penali nei confronti di RR PI e IL VA, perché estinto il reato loro ascritto per prescrizione;
annulla la medesima sentenza ai fini civili nei confronti dei predetti imputati, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Annulla la detta sentenza nei confronti di RI NO, con rinvio alla Corte di LL di Napoli. Annulla senza rinvio la stessa sentenza nei confronti di De IS AG, OL GR, GA AN, SE IT e RR IU limitatamente al reato di cui all'art. 449 in relazione all'art. 423 cod. pen., perché il reato è estinto per prescrizione;
per l'effetto, ridetermina in anni due e mesi quattro di reclusione le pene inflitte a OL GR e GG IT;
in anni due e mesi dieci di reclusione la pena inflitta a RR IU;
in anni tre e mesi dieci di reclusione le pene inflitte a De IS AG e GA AN;
rigetta nel resto i ricorsi di tali imputati. Rigetta il ricorso del responsabile civile quanto alle posizioni di RR IU e De IS AG. Condanna De IS AG, OL GR, GA AN, GG IT e RR IU alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate: 49 in € 5.000,00 oltre IVA e CPA a favore di IN LE, IN IU, IN BO, IN IV, IN IA AN, OM NI, UO MA e UO SQ;
in € 4.000,00 oltre IVA e CPA a favore di D'TO SA, IA NN, IA SAria, iannone MI, IA EL e IA NN;
in € 3.000,00 oltre IVA e CPA a favore di PP RT e RU NA. Dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio tra il responsabile civile e le parti civili. Così deciso in Roma il 17 aprile 2013 Il Consigliere est. Il Presidente Andrea Montagni Pietro NI Sirena Аноз По ве Fretro h CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA -3 GIU. 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Gilio Mara TIBERIO 5 50 0