Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 4 marzo 2006 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 febbraio 2018 |
Commentari • 73
- 1. Collegio sindacale e “Comitato per il controllo interno e la revisione contabile” nel sistema policentrico dei controlliGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
SOMMARIO: 1. Corretta amministrazione e adeguatezza del sistema di controllo interno. - 2. Il sistema “policentrico” dei controlli: molti protagonisti in cerca di un coordinatore. - 3. L'organo di controllo interno come supervisore e catalizzatore del sistema dei controlli. - 4. Il “comitato per il controllo interno e la revisione contabile” di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 39/2010. - 5. Collegio sindacale e Comitato controllo e rischi. - 6. Valutazione e vigilanza sul sistema di controllo interno nei modelli alternativi di amministrazione e controllo.– La distinzione ora delineata, chiara nel sistema tradizionale, si presenta in termini diversi nei sistemi alternativi di amministrazione …
Leggi di più… - 2. Circolare Settimanalehttps://www.fiscoetasse.com/
Circolare Settimanale UNICO PF 2010: IL QUADRO CM PER I CONTRIBUENTI MINIMI Il quadro CM presente all'interno della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche contiene, quest'anno, alcune modifiche rispetto allo scorso anno, resesi necessarie per l'applicazione di nuove disposizioni intervenute nell'ultimo anno e per la corretta gestione delle eccedenze pregresse. LA PEC ANCHE PER I CITTADINI Il servizio PEC, inizialmente obbligatorio per i professionisti, le società e le Pubbliche Amministrazioni, è stato ora esteso anche ai cittadini. In questo modo, il cittadino che esercita il diritto di attivare una casella PEC, può dialogare direttamente e gratuitamente con la Pubblica …
Leggi di più… - 3. Circolare Settimanalehttps://www.fiscoetasse.com/
- 4. Abbonamenti FISCOeTASSE.comhttps://www.fiscoetasse.com/
Circolare per la Clientela SALDO IVA 2009 ENTRO IL 16 MARZO 2010 Entro martedì 16 marzo 2010 i soggetti che presentano la dichiarazione Iva in forma autonoma sono tenuti al versamento del saldo Iva 2009 risultante dalla dichiarazione stessa. Per i soggetti che presentano la dichiarazione Iva in forma unificata la data del 16 marzo rappresenta solo il “primo appuntamento” per il pagamento del saldo Iva, in quanto essi possono scegliere di differire tale adempimento fino al termine di pagamento delle imposte sui redditi derivanti da Unico, con le dovute maggiorazioni. LA TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER LA VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI: SCADENZA AL 16 MARZO 2010 Le società di …
Leggi di più… - 5. Abbonamenti FISCOeTASSE.comhttps://www.fiscoetasse.com/
Circolare per la Clientela SALDO IVA 2009 ENTRO IL 16 MARZO 2010 Entro martedì 16 marzo 2010 i soggetti che presentano la dichiarazione Iva in forma autonoma sono tenuti al versamento del saldo Iva 2009 risultante dalla dichiarazione stessa. Per i soggetti che presentano la dichiarazione Iva in forma unificata la data del 16 marzo rappresenta solo il “primo appuntamento” per il pagamento del saldo Iva, in quanto essi possono scegliere di differire tale adempimento fino al termine di pagamento delle imposte sui redditi derivanti da Unico, con le dovute maggiorazioni. LA TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER LA VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI: SCADENZA AL 16 MARZO 2010 Le società di …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Parma, sentenza 28/02/2025, n. 141Provvedimento: R.G. 372/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA Sezione Lavoro Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 130/2022 RG., promossa da: , rappresentata e difesa, giusta procura allegata al Parte_1 ricorso introduttivo, dall'Avv.to Alberto De Dominicis del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Strada Garibaldi n. 1; RICORRENTE contro , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura allegata alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Luca …Leggi di più...
- autorizzazione sanitaria·
- mora credendi·
- sospensione dal lavoro·
- interpretazione normativa·
- ius superveniens·
- risarcimento danni·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- strutture sanitarie·
- art. 4-ter D.L. n. 44/2021·
- obbligo vaccinale
- 2. Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/12/2024, n. 2163Provvedimento: N. R.G. 2484/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Isabella Mariani Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2484/2023 promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Parte_1 Razzolini (c.f. ) e dall'Avv. Barbara Francioni (c.f. C.F._1 ) C.F._2 APPELLANTE nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Tiziana Vigni (C.F.: CP_1 – PEC: – fax C.F._3 Email_1 0577998837) con studio in Poggibonsi (SI), via …Leggi di più...
- diritto alla salute·
- art. 3 d.lgs. n. 216/2003·
- art. 702 bis c.p.c.·
- tutela antidiscriminatoria·
- discriminazione·
- competenza giudice del lavoro·
- giurisdizione civile·
- art. 2 d.lgs. n. 216/2003·
- libertà di autodeterminazione·
- obbligo vaccinale
- 3. TAR Perugia, sez. I, sentenza 17/07/2025, n. 609Provvedimento: Pubblicato il 17/07/2025 N. 00609/2025 REG.PROV.COLL. N. 00472/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 472 del 2023, proposto dai sig.ri SI SS, TI TA, NO Di NE, HE IL, ST RE, NC IO, AN IO, FA SI e CO ER, rappresentati e difesi dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Perugia, via degli Offici, …Leggi di più...
- incompatibilità professionale·
- Codice Ordinamento Militare·
- professione infermieristica·
- transito di ruolo·
- discriminazione·
- pubblica selezione·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 97 Costituzione·
- compensazione spese di lite
- 4. Trib. Perugia, sentenza 06/06/2024, n. 212Provvedimento: N. R.G. 1370/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PERUGIA Sezione Lavoro Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1370/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da avv. Mirko Minuti) Parte_1 - ricorrente - contro (avv. Stefano Bigi) Controparte_1 - convenuto– ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 6 giugno del 2024 tenutasi in modalità da remoto, alle ore 12.24 la seguente SENTENZA ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_1 lavoro l chiedendo nei confronti della medesima l'accoglimento delle Controparte_1 …Leggi di più...
- monitoraggio attuazione normativa·
- art. 3-quater D.L. 127/2021·
- tutela della salute·
- autorizzazione incarichi extra lavorativi·
- incompatibilità·
- conflitto di interessi·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- riparto competenze Stato-Regioni·
- art. 53 D.Lgs. 165/2001
- 5. Trib. Palermo, sentenza 23/09/2024, n. 3745Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.7956/2022 R.G.L. promossa DA Parte 1 (avv. RAFFA DALE ALBERTO) - ricorrente- CONTRO [...] Controparte_1 (avv. RIZZOTTO CATERINA) - resistente- Avente ad oggetto: altre ipotesi A seguito dell'udienza del 17/09/2024, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, SENTENZA Completa di dispositivo e motivi della decisione: DISPOSITIVO Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e …Leggi di più...
- assegno alimentare·
- sospensione dal lavoro·
- art. 4 D.L. 44/21·
- art. 700 c.p.c.·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- art. 82 D.P.R. n. 3/1957·
- retribuzione sospesa·
- diritto di difesa·
- principio di corrispettività·
- obbligo vaccinale
Versioni del testo
- Art. 1. (Definizione). 1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251 , e del decreto del Ministro della sanita' 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attivita' di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione. 2. Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1. 3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge 10 agosto 2000, n. 251 recita: «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione ostetrica.».
- Il decreto del Ministro della sanita' 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, reca: «Definizione delle figure professionali di cui all' art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1 , 2 , 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251 ( art. 6, comma 1, legge n. 251/2000 ).». - Art. 2. (Requisiti). 1. L'esercizio delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, e' subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione. Tale titolo universitario e' definito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), e' valido sull'intero territorio nazionale nel rispetto della normativa europea in materia di libera circolazione delle professioni ed e' rilasciato a seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale, inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), individuate dalle regioni, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le stesse e le universita', stipulati ai sensi dell' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni. Fermo restando il titolo universitario abilitante, il personale del servizio sanitario militare, nonche' quello addetto al comparto sanitario del Corpo della guardia di finanza, puo' svolgere il percorso formativo presso le strutture del servizio stesso, individuate con decreto del Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso formativo. Per il personale addetto al settore sanitario della Polizia di Stato, alle medesime condizioni, il percorso formativo puo' essere svolto presso le stesse strutture della Polizia di Stato, individuate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso formativo. 2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 1 sono definiti con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e successive modificazioni.
L'esame di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le universita' possono procedere alle eventuali modificazioni dell'organizzazione didattica dei corsi di laurea gia' esistenti, ovvero all'istituzione di nuovi corsi di laurea, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili nei rispettivi bilanci. 3. L'iscrizione all'albo professionale e' obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed e' subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli gia' riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. L'aggiornamento professionale e' effettuato secondo modalita' identiche a quelle previste per la professione medica. 5. All' articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonche' di consigliere regionale". 6. All' articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2, sono esonerati da tale attivita' formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonche' di consigliere regionale".
Note all' art. 2 :
- Il comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) reca:
«Art. 6 (Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Universita). - 1.-2. (Omissis).
3. A norma dell' art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanita'. Il Ministro della sanita' individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai sensi dell' art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanita'. Per tali finalita' le regioni e le universita' attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all' art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341 . La titolarita' dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario e' affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le universita', le aziende ospedaliere, le unita' sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'universita' competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame e' assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e' in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.».
- Il comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e successive modificazioni (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) reca:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis).
95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all' art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 , in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1 , 2 , 3, comma 1 e 4 , comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341 , anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 , in corrispondenza di attivita' didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .».
- Il comma 3, lettera b), dell'art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea;
b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso, ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonche' di consigliere regionale.».
- L' art. 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 16-bis (Formazione continua). - 1. Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente.
L'aggiornamento professionale e' l'attivita' successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali. La formazione permanente comprende le attivita' finalizzate a migliorare le competenze e le abilita' cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale.
2. La formazione continua consiste in attivita' di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonche' soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attivita' di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 e' sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le modalita' indicate dalla Commissione di cui all'art. 16-ter.
2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2, sono esonerati da tale attivita' formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonche' di consigliere regionale.». - Art. 3. (Istituzione degli ordini delle professioni sanitarie). 1. In ossequio all' articolo 32 della Costituzione e in conseguenza del riordino normativo delle professioni sanitarie avviato, in attuazione dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 , e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 , nonche' delle riforme degli ordinamenti didattici adottate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al fine di adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni in ambito sanitario a quello garantito negli Stati membri dell'Unione europea, la presente legge regolamenta le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, nel rispetto dei diversi iter formativi, anche mediante l'istituzione dei rispettivi ordini ed albi, ai quali devono accedere gli operatori delle professioni sanitarie esistenti, nonche' di quelle di nuova configurazione.
Note all' art. 3 :
- L' art. 32 della Costituzione recita:
«Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puo' essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.».
- L' art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) reca:
«Art. 1 (Sanita). - 1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equita' distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con riferimento all' art. 32 della Costituzione assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratuita' del servizio nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia, il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinare la disciplina dei ticket e dei prelievi contributivi, di cui all' art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del principio dell'uguaglianza di trattamento dei cittadini, anche attraverso l'unificazione dell'aliquota contributiva, da rendere proporzionale entro un livello massimo di reddito;
b) rafforzare le misure contro le evasioni e le elusioni contributive e contro i comportamenti abusivi nella utilizzazione dei servizi, anche attraverso l'introduzione di limiti e modalita' personalizzate di fruizione delle esenzioni;
c) completare il riordinamento del Servizio sanitario nazionale, attribuendo alle regioni e alle province autonome la competenza in materia di programmazione e organizzazione dell'assistenza sanitaria e riservando allo Stato, in questa materia, la programmazione sanitaria nazionale, la determinazione di livelli uniformi di assistenza sanitaria e delle relative quote capitarie di finanziamento, secondo misure tese al riequilibrio territoriale e strutturale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; ove tale intesa non intervenga entro trenta giorni il Governo provvede direttamente;
d) definire i principi organizzativi delle unita' sanitarie locali come aziende infraregionali con personalita' giuridica, articolate secondo i principi della legge 8 giugno 1990, n. 142 , stabilendo comunque che esse abbiano propri organi di gestione e prevedendo un direttore generale e un collegio dei revisori i cui membri, ad eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, devono essere scelti tra i revisori contabili iscritti nell'apposito registro previsto dall' art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 . La definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attivita', l'esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo con la remissione alla regione delle relative osservazioni, le verifiche generali sull'andamento delle attivita' per eventuali osservazioni utili nella predisposizione di linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni sono attribuiti al sindaco o alla conferenza dei sindaci ovvero dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale. Il direttore generale, che deve essere in possesso del diploma di laurea e di requisiti di comprovata professionalita' ed esperienza gestionale e organizzativa, e' nominato con scelta motivata dalla regione o dalla provincia autonoma tra gli iscritti all'elenco nazionale da istituire presso il Ministero della sanita' ed e' assunto con contratto di diritto privato a termine; e' coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario in possesso dei medesimi requisiti soggettivi, assunti anch'essi con contratto di diritto privato a termine, ed e' assistito per le attivita' tecnico-sanitarie da un consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza, e da altri sanitari laureati, nonche' da una rappresentanza dei servizi infermieristici e dei tecnici sanitari; per la provincia autonoma di Bolzano e' istituito apposito elenco provinciale tenuto dalla stessa nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego; per la Valle d'Aosta e' istituito apposito elenco regionale tenuto dalla regione stessa nel rispetto delle norme in materia di bilinguismo;
e) ridurre il numero delle unita' sanitarie locali, attraverso un aumento della loro estensione territoriale, tenendo conto delle specificita' delle aree montane;
f) definire i principi relativi ai poteri di gestione spettanti al direttore generale;
g) definire principi relativi ai livelli di assistenza sanitaria uniformi e obbligatori, tenuto conto della peculiarita' della categoria di assistiti di cui all' art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , espressi per le attivita' rivolte agli individui in termini di prestazioni, stabilendo comunque l'individuazione della soglia minima di riferimento, da garantire a tutti i cittadini, e il parametro capitario di finanziamento da assicurare alle regioni e alle province autonome per l'organizzazione di detta assistenza, in coerenza con le risorse stabilite dalla legge finanziaria;
h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni e alle province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della sanita' cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonche' tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanita' pubblica.
Le stesse norme debbono prevedere altresi' il riordino dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette norme non devono comportare oneri a carico dello Stato;
i) prevedere l'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, alle regioni e alle province autonome dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale localmente riscossi con riferimento al domicilio fiscale del contribuente e la contestuale riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all' art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni; imputare alle regioni e alle province autonome gli effetti finanziari per gli eventuali livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli standard previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le regioni e le province autonome potranno far fronte ai predetti effetti finanziari con il proprio bilancio, graduando l'esonero dai ticket, salvo restando l'esonero totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il limite del 6 per cento l'aliquota dei contributi al lordo delle quote di contributo fiscalizzate per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ed entro il limite del 75 per cento l'aliquota dei tributi regionali vigenti; stabilire le modalita' ed i termini per la riscossione dei prelievi contributivi;
l) introdurre norme volte, nell'arco di un triennio, alla revisione e al superamento dell'attuale regime delle convenzioni sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico, di incentivazione al contenimento dei consumi sanitari, di valorizzazione del volontaniato, di acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o consortili, secondo principi di qualita' ed economicita', che consentano forme di assistenza differenziata per tipologie di prestazioni, al fine di assicurare ai cittadini migliore assistenza e liberta' di scelta;
m) prevedere che con decreto interministeriale, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano individuate quote di risorse disponibili per le forme di assistenza differenziata di cui alla lettera l);
n) stabilire i criteri per le individuazioni degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, compresi i policlinici universitari, e degli ospedali che in ogni regione saranno destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza, ai quali attribuire personalita' giuridica e autonomia di bilancio, finanziaria, gestionale e tecnica e prevedere, anche per gli altri presidi delle unita' sanitarie locali, che la relativa gestione sia informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basato sulle prestazioni effettuate, con appropriate forme di incentivazione per il potenziamento dei servizi ospedalieri diurni e la deospedalizzazione dei lungodegenti;
o) prevedere nuove modalita' di rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed universita' sulla base di principi che, nel rispetto delle attribuzioni proprie dell'universita', regolino l'apporto all'attivita' assistenziale delle facolta' di medicina, secondo le modalita' stabilite dalla programmazione regionale in analogia con quanto previsto, anche in termini di finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di tali modalita' va peraltro regolamentato il rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed universita' per la formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e per le specializzazioni post-laurea;
p) prevedere il trasferimento alle aziende infraregionali e agli ospedali dotati di personalita' giuridica e di autonomia organizzativa del patrimonio mobiliare e immobiliare gia' di proprieta' dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in vigore della presente legge fa parte del patrimonio dei comuni;
q) prevedere che il rapporto di lavoro del personale dipendente sia disciplinato in base alle disposizioni dell'art. 2 della presente legge, individuando in particolare i livelli dirigenziali secondo criteri di efficienza, di non incremento delle dotazioni organiche di ciascuna delle attuali posizioni funzionali e di rigorosa selezione negli accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui si perverra' soltanto per pubblico concorso, configurando il livello dirigenziale apicale, per quanto riguarda il personale medico e per le altre professionalita' sanitarie, quale incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova, specifica idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione e rinnovabile, definendo le modalita' di accesso, le attribuzioni e le responsabilita' del personale dirigenziale, ivi incluse quelle relative al personale medico, riguardo agli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici, e la regolamentazione delle attivita' di tirocinio e formazione di tutto il personale;
r) definire i principi per garantire i diritti dei cittadini nei confronti del servizio sanitario anche attraverso gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, favorendo la presenza e l'attivita' degli stessi all'interno delle strutture e prevedendo modalita' di partecipazione e di verifica nella programmazione dell'assistenza sanitaria e nella organizzazione dei servizi. Restano salve le competenze ed attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
s) definire i principi ed i criteri per la riorganizzazione, da parte delle regioni e province autonome, su base dipartimentale, dei presidi multizonali di prevenzione, di cui all' art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , cui competono le funzioni di coordinamento tecnico dei servizi delle unita' sanitarie locali, nonche' di consulenza e supporto in materia di prevenzione a comuni, province o altre amministrazioni pubbliche ed al Ministero dell'ambiente; prevedere che i servizi delle unita' sanitarie locali, cui competono le funzioni di cui agli articoli 16 , 20 , 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , siano organizzati nel dipartimento di prevenzione, articolato almeno nei servizi di prevenzione ambientale, igiene degli alimenti, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene e sanita' pubblica, veterinaria in riferimento alla sanita' animale, all'igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale e all'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
t) destinare una quota del Fondo sanitario nazionale ad attivita' di ricerca di biomedica finalizzata, alle attivita' di ricerca di istituti di rilievo nazionale, riconosciuti come tali dalla normativa vigente in materia, dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonche' ad iniziative centrali previste da leggi nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale da trasferire allo stato di previsione del Ministero della sanita';
u) allo scopo di garantire la puntuale attuazione delle misure attribuite alla competenza delle regioni e delle province autonome, prevedere che in caso di inadempienza da parte delle medesime di adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al presente articolo, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', disponga, previa diffida, il compimento degli atti relativi in sostituzione delle predette amministrazioni regionali o provinciali;
v) prevedere l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome, entro il 1° gennaio 1993, del sistema di lettura ottica delle prescrizioni mediche, attivando, secondo le modalita' previste dall' art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , le apposite commissioni professionali di verifica. Qualora il termine per l'attivazione del sistema non fosse rispettato, il Ministro della sanita', sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva i poteri sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni il Ministro provvede direttamente;
z) restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono prorogate fino al 31 dicembre 1993 le norme dell' art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , concernenti l'ammissione nel prontuario terapeutico nazionale di nuove specialita' che rappresentino modifiche di confezione o di composizione o di forma o di dosaggio di specialita' gia' presenti nel prontuario e che comportino un aumento del costo del ciclo terapeutico.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.».
- Il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 reca: «Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ».
- Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 reca: «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell' art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419 ».