Sentenza 25 febbraio 2009
Massime • 2
In tema di reati colposi, ai fini del giudizio di prevedibilità deve aversi riguardo alla idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno, non anche alla specifica rappresentazione "ex ante" in capo all'agente dell'evento dannoso concretamente realizzatosi. (Fattispecie nella quale si contestava all'imputato, titolare di un bar, di avere negligentemente ed imprudentemente introdotto all'interno dell'esercizio commerciale una bottiglia di acqua minerale, contenente in realtà un detersivo corrosivo incolore ed inodore simile all'acqua, servito, per l'errore di una delle commesse - che aveva riposto la bottiglia non tra i detersivi, come raccomandatole dall'imputato, ma tra le bottiglie di acqua minerale -, ad alcuni clienti, cagionando loro lesioni).
In tema di causalità, le cause sopravvenute da sole sufficienti alla produzione dell'evento sono soltanto quelle del tutto autonome, indipendenti ed estranee alla condotta, tali da sfuggire al controllo ed alla prevedibilità dell'agente. (Nella specie, la Corte ha escluso che costituisca causa sopravvenuta da sola sufficiente alla produzione delle lesioni cagionate ad alcuni clienti di un bar, la condotta della commessa che abbia servito loro del detersivo inodore ed incolore imprudentemente contenuto in una bottiglia di acqua minerale, senza avvedersene, trattandosi di fatto non del tutto anomalo ed imprevedibile rispetto alla condotta imprudente e superficiale dell'agente, che aveva introdotto all'interno del bar di cui era titolare, la bottiglia contenente il detersivo).
Commentario • 1
- 1. Responsabilità, omissione, concause, preponderanza, vittima, concorsoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 ottobre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/02/2009, n. 21513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21513 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 25/02/2009
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 521
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 026084/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CC ND, N. il 04/02/1943;
avverso SENTENZA del 26/01/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FOTI GIACOMO;
Udito il Procuratore generale in persona del Dr. Gialanella, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Mesiti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
-1- Con sentenza del Tribunale di Firenze, del 15 luglio 2005, CH LE è stato dichiarato colpevole del delitto di lesioni personali colpose, in pregiudizio della minore NE JE e di OL LL, e lo ha condannato alla pena di 45 giorni di reclusione, convertita nella corrispondente pena pecuniaria, ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, alle quali ha anche assegnato la somma di 3.000,00 Euro a titolo di provvisionale. Secondo l'accusa, condivisa dal giudice del merito, lo CH, titolare della pasticceria "Marzocco", per colpa, consistita in negligenza ed imprudenza, per avere custodito una bottiglia contenente liquido detergente e brillantante con forte potere corrosivo accanto alle bottiglie contenenti acqua minerale, aveva cagionato alla piccola JE ed alla OL, che avevano ingerito dei sorsi di detto liquido, servito loro dalla barista come acqua minerale, lesioni personali dichiarate guaribili, rispettivamente, in trenta ed in venticinque giorni. Era accaduto che il giorno precedente il fatto il titolare di un bar vicino aveva chiesto in prestito del detersivo allo CH che, aderendo alla richiesta, ne aveva riempito una bottiglia di acqua minerale, consegnandola al vicino. La mattina del giorno dopo era stata restituita all'imputato la stessa o analoga bottiglia piena di detersivo.
Le fasi successive della vicenda sono state ricostruite attraverso le testimonianze delle due commesse della pasticceria: EL ND e RE LE. La prima ha riferito che quella mattina lo CH le aveva consegnato una bottiglia d'acqua di vetro con l'ordine di riporta sotto il bancone, nella parte ove erano tenuti i detersivi, avvertendola del reale contenuto della stessa e raccomandandole di stare attenta. Ordine puntualmente eseguito. La RE, che è la persona che nel pomeriggio aveva, per errore, servito il detersivo al posto dell'acqua, ha riferito di avere preso la bottiglia, il cui liquido ha versato nel bicchiere della bambina, dal ripostiglio sottostante il bancone e di essersi resa conto che si trattava di detersivo solo dopo che questa aveva manifestato malessere.
Due, quindi, i profili di colpa rilevati dal primo giudice a carico dell'imputato: l'avere omesso di diversificare la bottiglia contenente il detersivo da quelle contenenti l'acqua, delle quali era stata mantenuta anche l'etichetta, e l'avere consegnato la bottiglia piena di detersivo alla commessa EL ND, con l'ordine di riporta proprio accanto alle bottiglie dell'acqua. L'imputato aveva, quindi, da un lato, violato il dovere di vigilanza e controllo dei propri dipendenti, dall'altro, aveva lui stesso tenuto condotta gravemente imprudente, laddove aveva ordinato alla commessa di riporre la bottiglia del detersivo accanto a quelle dell'acqua, ed aveva omesso di differenziarla anche visivamente rispetto a queste ultime;
in tal guisa avendo creato una situazione di pericolo, essendo del tutto prevedibile che la commessa addetta al banco potesse sbagliarsi e prendere la bottiglia del detersivo, del tutto simile ad una normale bottiglia di acqua, e servirne per errore il contenuto agli ignari clienti, come di fatto era avvenuto. -2- Su impugnazione proposta dall'imputato, la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 26 gennaio 2007, in parziale accoglimento delle richieste difensive, ha riconosciuto allo CH le circostanze attenuanti generiche ed ha ridotto la pena inflitta dal primo giudice nella misura ritenuta congrua, confermando nel resto. La corte territoriale ha, dunque, ribadito la responsabilità dell'imputato.
I giudici del gravame - premesso che le censure dell'imputato avevano riguardato solo la collocazione della bottiglia, regolarmente posta, a dire della stesso, tra i detersivi e non accanto alle bottiglie dell'acqua, come sostenuto dal primo giudice, non anche il secondo aspetto dell'addebito, relativo all'utilizzo, quale contenitore del detersivo, di una normale bottiglia di acqua minerale, tale regolarmente etichettata, del tutto identica a quelle utilizzate nell'esercizio - hanno in sostanza ritenuto che, ove anche la bottiglia in questione fosse stata riposta tra i detersivi, tuttavia ciò non sarebbe valso ad escludere la responsabilità dell'imputato poiché lo stesso non aveva in alcun modo diversificato la bottiglia piena di detersivo, rimasta regolarmente etichettata quale acqua minerale e contenente un liquido inodore ed incolore che avrebbe potuto facilmente essere scambiato per acqua, come di fatto era avvenuto. La bottiglia in questione, cioè, aveva mantenuto tutti i caratteri esteriori della bottiglia d'acqua minerale anche perché il liquido che essa conteneva aveva in realtà l'aspetto dell'acqua, di guisa che non solo il contenitore, ma anche il contenuto era idoneo a trarre in inganno. Ovunque fosse stata riposta, detta bottiglia, per la confusione che poteva creare, costituiva un oggetto pericoloso ed insidioso, specie in un locale adibito alla consumazione di bevande. Proprio all'imputato, secondo i giudici del gravame, in quanto titolare dell'esercizio e consapevole del vero contenuto della bottiglia, spettava di operare per eliminare l'equivoco e qualsiasi rischio di indebito utilizzo;
rischio che egli non poteva ritenere di avere eliminato solo con la pur precisa disposizione impartita alla commessa di riporre l'oggetto tra i detersivi. Un errato posizionamento della bottiglia, a chiunque riconducibile, doveva ritenersi del tutto prevedibile, anche in vista della contiguità tra il reparto dei detersivi e quello in cui venivano tenute le bottiglie di acqua per il servizio al pubblico, donde la necessità di differenziare visivamente la stessa bottiglia rispetto alle altre, pur presenti all'interno dell'esercizio, il cui contenuto era destinato al consumo degli avventori.
-3- Avverso tale sentenza propone ricorso, per il tramite del difensore, CH LE, che deduce, con primo motivo, violazione ed errata applicazione dell'art. 43 c.p. e insussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
Richiamate le testimonianze rese dalle commesse EL e RE - che avevano, la prima, confermato l'ordine impartitole dall'imputato di riporre con la dovuta attenzione la bottiglia in questione tra i detersivi e precisato che il reparto di questi ultimi era posizionato in posto diverso rispetto al reparto in cui si trovavano le bottiglie dell'acqua, la seconda, sostenuto che a porre detta bottiglia tra quelle dell'acqua era stata proprio la EL, evidentemente per errore - il ricorrente sostiene che nessuna responsabilità per l'accaduto può attribuirsi all'imputato. Rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici del merito, l'istruttoria dibattimentale aveva chiarito che il posto ove si trovavano i detersivi era del tutto diverso rispetto a quello ove erano riposte le bottiglie dell'acqua minerale, nel ricorso si sostiene che nessun addebito può esser mosso allo CH che, conscio del contenuto della bottiglia e della necessità di custodirla convenientemente, aveva impartito alla commessa, dopo averle raccomandato la massima attenzione ed averla resa edotta della presenza del detersivo, un ordine ben preciso, cioè di riporla nel reparto dei detersivi;
obbligo sulla cui corretta esecuzione l'imputato aveva fatto legittimo affidamento.
Lo CH aveva quindi agito correttamente e con la necessaria prudenza;
egli mai avrebbe potuto prevedere che l'ordine fosse stato così maldestramente eseguito dalla commessa. Nulla rileverebbe, poi, la presenza dell'etichetta dell'acqua minerale;
in realtà, a giudizio del ricorrente, non la presenza dell'etichetta, ma l'errato posizionamento della bottiglia ha causato l'incidente; questo, dunque, è stato determinato dalla condotta di chi, male ottemperando all'ordine ricevuto, aveva mal riposto la bottiglia, non dalla condotta dell'imputato, la cui condotta sarebbe immune da censure. Con secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata e la mancata valutazione, da parte di giudici di merito, di significativi elementi probatori. Accertato che l'imputato aveva dato alla EL precise disposizioni circa la custodia della bottiglia contenente il detersivo e preso atto che la commessa ha sostenuto di avere correttamente eseguito l'ordine, e cioè di avere riposto la bottiglia nel reparto dei detersivi, la corte avrebbe dovuto esaminare le ragioni per le quali detta bottiglia era stata poi prelevata dalla RE in un posto ove mai avrebbe dovuto trovarsi: cioè, tra le bottiglie di acqua minerale. Tale omessa valutazione avrebbe condizionato il giudizio della corte territoriale che non ha preso atto del fatto che la causa dell'evento oggi in contestazione è stata non la condotta dell'imputato, che ha impartito precise disposizioni alla dipendente, bensì quella della commessa, che a tali disposizioni non si è attenuta.
Conclude, quindi, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. -4- Il ricorso è infondato.
Assume il ricorrente l'assenza di responsabilità dell'imputato sul rilievo che costui aveva incaricato la commessa di deporre la bottiglia nel reparto detersivi, avvertendola del reale contenuto della stessa e raccomandandole la massima attenzione;
consegna non rispettata dalla commessa che aveva posizionato la bottiglia tra i detersivi, in tal guisa avendo tenuto un comportamento del tutto imprevedibile, tale da interrompere il nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento, anche in ragione del principio dell'affidamento, avendo lo stesso imputato legittimamente fatto affidamento sulla precisa esecuzione, da parte della dipendente, delle direttive alla stessa impartite.
L'argomentazione difensiva, tuttavia, non coglie nel segno laddove non rileva che il giudice del gravame ha individuato un preciso profilo di colpa nell'avere lo CH imprudentemente introdotto all'interno dell'esercizio una bottiglia che, sotto l'apparente ed innocua parvenza della bottiglia d'acqua minerale, nascondeva l'insidiosa presenza di un liquido del tutto diverso che, anche per il suo colore del tutto simile all'acqua e per essere inodore, si prestava ampiamente all'equivoco circa la sua reale natura. L'introduzione nel locale della bottiglia che aveva mantenuto all'esterno le sembianze delle bottiglie d'acqua minerale servita alla clientela, il posizionamento della stessa al di sotto del bancone nei pressi della zona, ove anche separata dalla presenza di un pannello divisorio, in cui erano custoditi i detersivi, il superficiale affidamento della stessa a terzi, senza alcuna ulteriore verifica del corretto posizionamento, rappresentano, nel condivisibile e corretto giudizio della corte territoriale, l'essenziale premessa, non smentita dall'imputato, dei successivi avvenimenti, la causa dell'incidente occorso alle due clienti dell'esercizio. Incidente, peraltro, del tutto prevedibile nel richiamato contesto, specie laddove si consideri che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di reati colposi, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno, non anche alla specifica rappresentazione "ex ante" dell'evento dannoso, come concretamente realizzatosi. Anche nella semplice possibilità che l'evento dannoso si verifichi può, invero, riconoscersi la prevedibilità dell'evento, laddove concrete si presentino le potenzialità dannose della condotta dell'agente. Nel caso di specie, dunque, legittimamente i giudici del merito hanno rilevato precisi profili di colpa nell'imprudente introduzione nell'esercizio e nel superficiale affidamento a terzi di una bottiglia dall'aspetto ingannevole e dal contenuto pericoloso, e nella mancata verifica che la custodia della stessa avvenisse in termini di assoluta sicurezza e con modalità che garantissero dal rischio di pericolosi equivoci e di improprie interferenze con l'ordinaria attività commerciale dell'esercizio. Equivoci ed interferenze non solo prevedibili nel richiamato contesto, ma anche certamente evitabili sol che l'imputato avesse provveduto ad una più efficace custodia della bottiglia, ovvero avesse curato di segnalarne visivamente il reale e diverso contenuto, ovvero avesse restituito il detersivo al suo contenitore naturale.
Neanche è ipotizzabile, nel caso in esame, l'intervento di un evento esterno interruttivo del nesso causale tra la condotta contestata all'imputato e l'evento determinatosi, ove si consideri che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la causa sopravvenuta, da sola sufficiente alla produzione dell'evento, avente quindi efficacia interruttiva del nesso eziologico, è solo quella che sia del tutto autonoma, indipendente ed estranea alla condotta dell'agente, tale da sfuggire al controllo ed alla prevedibilità dello stesso. Ipotesi non riscontrabile nel caso di specie, non potendosi certamente assumere che l'azione di chi, avendo scambiato per acqua minerale il detersivo contenuto in una normale bottiglia di acqua minerale lo abbia versato ai clienti dell'esercizio, si ponga quale fatto sopravvenuto del tutto anomalo ed imprevedibile rispetto alla condotta imprudente e superficiale dell'imputato come sopra descritta. Nè appare pertinente il richiamo al principio dell'affidamento, non invocabile nei casi in cui, come di specie, colui che le lo reclama si sia posto in posizione di colpa, rispetto all'evento, per avere violato norme precauzionali o per avere omesso condotte prudenziali allo stesso richieste (Cass. n. 22614/08). In definitiva, le censure mosse dal ricorrente sono certamente infondate, di guisa che il ricorso proposto deve essere rigettato e lo stesso ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2009