Sentenza 15 febbraio 2006
Massime • 1
La modifica legislativa dell'art. 148 cod. proc. pen., introdotta dalla L. 31 luglio 2005 n. 155, ha limitato la sfera di competenza della polizia giudiziaria in tema di notifiche all'ipotesi prevista dall'art. 151 cod. proc. pen., ma la violazione di tale limite costituisce una mera irregolarità e non determina l'inesistenza nè la nullità dell'atto, restando comunque la polizia giudiziaria un organo di notificazione e non essendo la nullità prevista dalla legge, avendo peraltro la notifica conseguito il suo effetto di conoscenza.
Commentario • 1
- 1. | FilodirittoFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 28 marzo 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2006, n. 8324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8324 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 28/02/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 634
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 045679/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RG AT, N. IL 27/04/1977;
avverso ORDINANZA del 10/10/2005 TRIB. LIBERTÀ di TARANTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARO: rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza dell'10/10/2005 il Tribunale di Taranto, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., confermava l'ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Taranto il 19/09/2005, con la quale AR AL era stato sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione e porto di arma da fuoco, usata per sparare contro la porta dell'abitazione di NZ NT.
Il tribunale disattendeva l'eccezione di nullità dell'udienza di convalida del fermo, rilevandone la tardività.
Riteneva sussistenti a carico dell'indagato i necessari indizi in base alle dichiarazioni rese alla P.G. da NE SI - ex convivente dell'indagato e poi legata a NZ AN - a quelle rese da NZ ZO, frateLO di AN, e a quelle risultanti dalla registrazione di una telefonata fra quest'ultimo e il M.LO De ON. Dalle prime era emerso che l'AR, che possedeva un fucile, aveva minacciato di sparare a NZ AN e alla sua famiglia e che la sera prima dei fatti aveva detto che nella nottata sarebbero iniziati i fuochi e la guerra contro la famiglia NZ;
dalle seconde era emerso che l'indagato aveva ripetutamente cercato di rintracciare NZ AN;
dalle ultime era emerso che l'AR aveva mostrato una doppietta con le canne mozzate e aveva minacciato di sparare a chi avesse avuto una relazione con la sua ex convivente. Il tribunale riteneva sussistente il pericolo di reiterazione di reati e non prevedibile la concessione della sospensione condizionale della pena, per l'ontologica incompatibilità di tale beneficio con il pericolo di recidiva.
Avverso la predetta ordinanza ricorre l'indagato, deducendo due motivi.
Con il primo denuncia la violazione di legge con riferimento all'art. 148 c.p.p.. Premette, in proposito, che il tribunale ha errato nel ritenere sollevata l'eccezione di nullità dell'udienza di convalida, mentre egli aveva eccepito la nullità dell'udienza per il riesame;
sostiene, poi, che tale nullità - che peraltro era rilevabile anche di ufficio - sussisteva in quanto la notifica dell'avviso di udienza era stata effettuata tramite i carabinieri, contrariamente a quanto previsto dall'art. 148 c.p.p., comma 2, come modificato dal D.L. n. 144 del 2005. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 273 c.p.p. e il vizio di motivazione, sostenendo che non erano utilizzabili le dichiarazioni di NE e NZ AN, raccolte per telefono;
che non è stata valutata la gravita degli indizi, semplicemente indicati;
che non è stata adeguatamente motivata l'impossibilità della concessione della sospensione condizionale della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, si osserva che anche a seguito della modifica all'art. 148 c.p.p., apportata dal D.L. n. 144 del 2005, art. 17, la polizia giudiziaria rimane organo di notificazione, in alternativa all'ufficiale giudiziario, anche se la sua sfera di competenza risulta limitata all'ipotesi prevista dall'art. 151 c.p.p.. Ne consegue che l'irregolarità verificatasi nel caso di specie - ove la polizia giudiziaria ha provveduto a notificare un atto al di fuori della sua sfera di competenza - non può ritenersi determinante l'inesistenza della notificazione, come avverrebbe nel caso che questa fosse effettuata da un organo del tutto privo del potere di notificazione e del relativo potere di certificazione;
ne' può ritenersi causa di nullità, non essendo prevista tale sanzione espressamente e non essendo la predetta irregolarità riconducibile alle nullità di ordine generale, posto che comunque una notifica vi è stata, ad opera di un organo dotato di tale potere, e che essa ha prodotto il suo effetto di conoscenza, di talché l'irregolarità non ha inciso negativamente sull'intervento e l'assistenza dell'indagato. Peraltro la predetta irregolarità non può neppure considerarsi eccepita all'udienza di riesame, perché in tale sede l'eccezione risulta verbalizzata come formulata in relazione all'avviso per l'udienza di convalida del fermo, e non per quella di riesame, e che il verbale è fidefacente e non ne è stata chiesta la correzione. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Invero dall'ordinanza impugnata risulta - contrariamente a quanto affermato dal ricorrente - che la teste NE ha reso sommarie informazioni presso la Stazione dei Carabinieri di Angri, di talché le sue dichiarazioni sono pienamente utilizzabili. Esse, valutate dal giudice a quo come pienamente attendibili, ben possono costituire, insieme a quelle rese da NZ ZO - anche a prescindere da quelle rese da NZ AN solo telefonicamente - il quadro indiziario necessario in fase cautelare, la cui gravita è stata implicitamente ritenuta dal tribunale, nel confermare la misura dopo avere specificamente indicato i predetti indizi, e può ritenersi sussistente anche indipendentemente dalle dichiarazioni telefoniche di NZ AN, in base alla cosiddetta prova di resistenza che può essere effettuata anche in sede di legittimità (Sez. U. 25/02/1998, Gerina;
1^, 13/11/2001, Postiglione;
1^, n. 1495 del 02/12/1998, Archinà e altri, rv. 212274).
La vantazione della non prevedibilità della concessione della sospensione condizionale della pena è stata effettuata in conformità al sistema giuridico e in maniera non manifestamente iLOgica, perché l'accertamento del pericolo di reiterazione di reati vale a configurare un giudizio prognostico negativo che è ostativo alla concessione del predetto beneficio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2006