Sentenza 6 dicembre 1990
Massime • 18
In tema di accertamento del nesso di causalità, le leggi generali "di copertura" della condotta o dell'evento accessibili al giudice sono sia quelle "universali", che sono in grado di affermare che la verificazione di un evento è invariabilmente accompagnata dalla verificazione di un altro evento, sia le leggi "statistiche" che si limitano, invece, ad affermare che il verificarsi di un evento è accompagnato dal verificarsi di un altro evento in una certa percentuale di casi, con la conseguenza che queste ultime sono tanto più dotate di validità scientifica quanto più possono trovare applicazione in un numero sufficientemente alto di casi e sono suscettive di ricevere conferma mediante il ricorso a metodi di prova razionali e controllabili.
Non può ritenersi esente da responsabilità per colpa, per aver eseguito un determinato ordine, il dipendente che abbia provocato quell'ordine con il suo imprudente o imperito comportamento.
Se più sono i titolari della posizione di garanzia od obbligo di impedire l'evento, ciascuno è, per intero, destinatario di quell'obbligo, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente e adeguatamente intervenuto. Se uno dei garanti è intervenuto e l'altro o gli altri, resi edotti dell'intervento e del tipo di intervento, hanno le capacità tecniche per rendersi conto dei limiti, delle insufficienze di quell'intervento, gli stessi non hanno il diritto di confidare nell'efficacia di quel precedente intervento, anche se effettuato da chi aveva specifiche capacità tecniche, sicché versano in colpa se confidano nello stesso.
Ai sensi dell'art. 41, comma terzo cod. Pen., il fatto illecito altrui, qualora sopravvenga, esclude il nesso di condizionamento soltanto se, come qualsiasi altra causa sopravvenuta, si risolva in un fatto eccezionale, straordinario da solo sufficiente a determinare l'evento; non è certamente avvenimento eccezionale o straordinario l'omissione di cautele o di atti d'ufficio da parte di coloro che dovrebbero adottare le prime o dei pubblici ufficiali che dovrebbero porre in essere i secondi. Invero, dopo una precedente, colpevole omissione, non può vedersi una "interferenza di serie meramente occasionale", un evento eccezionale nella successiva omissione di chi sia tenuto ad un determinato comportamento.
Non può parlarsi, ai fini della esclusione di responsabilità, di "affidamento" quando colui che si affida sia in colpa per aver violato determinate norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte e, ciò nonostante, confidi che altri, che gli succede nella stessa posizione di garanzia, elimini quella violazione o ponga rimedio a quella omissione.
In tema di responsabilità colposa ex art. 40, comma primo cod. Pen., un antecedente può essere configurato come condizione necessaria dell'evento, secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche - solo a patto che esso rientri nel novero di quegli antecedenti che, sulla base di una successione regolare conforme ad una legge dotata di validità scientifica (la cosiddetta legge generale di copertura della condotta o dell'evento) portano ad eventi del tipo di quello verificatosi in concreto. (nella specie crollo dei bacini di stava).
In tema di accertamento del nesso di causalità, il ricorso alle leggi statistiche da parte del giudice è più che legittimo, perché il modello "della sussunzione sotto leggi" utilizzabile in campo penale sottintende, il più delle volte, necessariamente, il distacco da una spiegazione causale deduttiva, che implicherebbe una impossibile conoscenza di tutti i fatti e di tutte le leggi pertinenti. Poiché il giudice non può conoscere tutte le fasi intermedie attraverso le quali la causa produce il suo effetto, ne' procedere, quindi, ad una spiegazione fondata su una serie continua di eventi, nella spiegazione causale si dovrà ricorrere ad una serie di assunzioni nomologiche tacite e dare per presenti condizioni iniziali non conosciute o soltanto azzardate, per cui, il nesso di condizionamento tra azione ed evento potrà essere riconosciuto soltanto con una quantità di precisazioni e purché sia ragionevolmente, non certamente, da escludere l'intervento di un diverso processo causale.
Il direttore di miniera, quale garante della tutela dei beni considerati dalle norme di polizia mineraria, non potrà mai essere condizionato dagli eventuali ordini o disposizioni dell'imprenditore in grado, se osservati, di porre in pericolo quei beni, e ciò per la ragione che un ordine o una disposizione di tal genere non possono sovrapporsi all'obbligo "ex lege" di impedire l'evento che il direttore di miniera ha in quanto tale.
Il fondamento della responsabilità colposa è dato dalla prevedibilità del pericolo, non essendo altro la prevedibilità che la possibilità dell'uomo coscienzioso e avveduto, dell'"homo eiusdem professionis et condicionis", di cogliere che un certo evento è legato alla violazione di un determinato dovere oggettivo di diligenza, che un certo evento è evitabile adottando determinate regole di diligenza.
In tema di responsabilità per evento che si aveva obbligo di evitare, per escludere, nel caso di successione di garanti, la responsabilità di uno dei precedenti garanti, che abbia violato determinate norme precauzionali, non è sufficiente che il successivo garante, o uno dei successivi, intervenga, ma è indispensabile che, intervenendo, sollecitato o meno dal precedente garante, rimuova effettivamente la fonte di pericolo dovuta alla condotta (azione od omissione) di quest'ultimo, con la conseguenza che, ove l'intervento risulti incompleto, insufficiente, tale da non rimuovere quella fonte, il precedente garante, qualora si verifichi l'evento, anche a causa del mancato rispetto, da parte sua, di quelle norme precauzionali, non può non risponderne (ciò è una conseguenza logica dei principi in tema di prevedibilità ed evitabilità dell'evento, in tema di dominabilità della fonte di pericolo e in tema di affidamento).
La corretta progettazione di un bacino per la raccolta di sterili di miniera richiede la previsione e la messa in opera di idonei sistemi di controllo. A tal fine spetta ai costruttori mettere in condizione sia se stessi, sin dall'inizio, sia gli altri garanti che eventualmente succedono nel tempo, di controllare adeguatamente i bacini avvalendosi di adeguata strumentazione. Ne consegue che qualora i costruttori non l'abbiano fatto, ne' i successivi garanti ovviato a quella omissione, la originaria omissione dei costruttori, ingiustificabile alla luce dell'esperienza e della prudenza, comporta che anche ad essi debbano essere imputati gli effetti determinati da quella omissione in epoca successiva. (nella specie è stata ritenuta congruamente motivata la sentenza impugnata che aveva affermato, nel caso dei bacini di stava, la doverosità di predisporre un controllo piezometrico, pur non previsto come obbligatorio in via generale dalla circolare ministeriale 19 marzo 1986, argomentando che le regole dell'arte davano e danno notevole rilevanza a questo strumento di controllo).
Il dovere obiettivo di diligenza che contrassegna il delitto colposo, può aver a contenuto anche un obbligo di preventiva informazione, di ricorrere, cioè, alle altrui speciali competenze, sicché versa nella cosiddetta "colpa per assunzione" colui che, non essendo del tutto all'altezza del compito "assunto", esegua un'opera senza farsi carico di munirsi di tutti i dati tecnici necessari per dominarla, nel caso, ovviamente, che quell'opera diventi fonte di danno anche a causa della mancata acquisizione di quei dati o conoscenze specialistiche.
La posizione di garanzia dei dirigenti industriali e dei direttori di miniera trova la sua fonte nell'art. 677 cod. Pen. E soprattutto nelle norme del d.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, fra i cui scopi fondamentali vi è il rispetto della sicurezza dei terzi.
Un antecedente può qualificarsi condizione necessaria di un evento quando la scienza, con le sue leggi, consente di collegarlo all'evento, come condizione indispensabile o "sine qua non", cosa che avviene, anzitutto, quando esiste una legge scientifica, universale o statistica, di copertura della condotta o dell'evento e, altresì, quando in tutti i processi esplicativi mediante leggi (che sono state, potevano o potrebbero enunciarsi nel loro decorso) un determinato antecedente si manifesta come condizione indispensabile o necessaria dell'evento. (l'applicazione di tale principio ha consentito nella specie al giudice di merito di definire con esattezza l'antecedente senza il quale il crollo del bacino superiore di prestavel non si sarebbe verificato).
La costruzione ed il controllo dei bacini per sterili di miniera non costituiscono prestazioni di speciale difficoltà tecnica, poiché attengono a normale attività ingegneristica, con la conseguenza che non si applica il limite di cui all'art. 2236 cod. Civ. (colpa grave) in caso di evento colposo.
Versa nella cosiddetta "colpa per assunzione" colui che, non essendo del tutto all'altezza del compito "assunto", esegua un'opera senza farsi carico di munirsi di tutti i dati tecnici necessari per dominarla, nel caso, ovviamente, che quell'opera diventi fonte di danno anche a causa della mancata acquisizione di quei dati o conoscenze specialistiche. L'agire come membro di un determinato gruppo, o come portatore di un determinato ruolo sociale, comporta, infatti, l'assunzione di responsabilità di saper riconoscere ed affrontare le situazioni ed i problemi inerenti a quel ruolo, secondo lo "standard" di diligenza, di capacità, di conoscenze richieste per il corretto svolgimento di quel ruolo stesso.
La norma dell'art. 40 capoverso cod. Pen., secondo la quale non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo, può e deve essere interpretata in termini solidaristici, avendo presenti le norme degli artt. 2, 32, 41, comma secondo della costituzione.
Il giudice, avvalendosi del modello di sussunzione sotto leggi statistiche, ove non disponga di leggi universali, dirà che è "probabile" che la condotta dell'agente costituisca, "caeteris paribus", una condizione necessaria dell'evento; probabilità che altro non significa se non "probabilità logica o credibilità razionale", la quale deve essere di alto grado, nel senso che il giudice dovrà accertare che, senza il comportamento dell'agente, l'evento non si sarebbe verificato, appunto, con alto grado di possibilità. (in applicazione del suddetto principio, nella specie è stata confermata la fondatezza della conclusione della sentenza d'appello impugnata, che con riferimento al "disastro di stava", ne ha individuato la causa penalmente rilevante nel comportamento, in forma attiva ed omissiva, di chiunque ha concorso e contribuito nel tempo alla costruzione del bacino superiore, nelle varie fasi dell'impostazione, prosecuzione, sopraelevazione ed ampliamento).
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- 1. Omicidio colposo e pluralita’ di posizioni di garanziaLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 18 novembre 2025
Cass. Pen., Sez. I, 6 ottobre 2025, sentenza n. 32923 LA MASSIMA “In presenza di più soggetti titolari di posizioni di garanzia di pari grado, ciascuno è per intero responsabile dell'obbligo giuridico di impedire o evitare l'evento, non potendosi fare affidamento – da parte di taluno dei coobbligati – sull'eliminazione della situazione pericolosa creata, consentita o ignorata”. IL CASO Il caso trae origine da una peculiare vicenda che vede coinvolti due ricorrenti, imputati in primo grado del reato di cui all'art. 591, comma 1 e 3, c.p., per aver abbandonato un soggetto, ospite presso la propria struttura assistenziale, affetto da demenza senile e totalmente invalido, il quale, lasciato …
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Non può attribuirsi all'attività psicoterapeutica, causa o concausa del cd. disturbo borderline di personalità. L'assenza di leggi di copertura idonee ad attribuire all'attività terapeutica una valenza causale nella produzione dell'evento lesivo o comunque nell'agevolazione del relativo processo eziologico non può essere superata attraverso il richiamo alla nozione di "concausa": diversamente opinando si addiverrebbe ad un aggiramento surrettizio delle modalità di accertamento della valenza causale delle singole condizioni dell'evento, in pieno spregio del principio di tassatività. (La presente sentenza è passata in giudicato il 10 aprile 2024) Corte di Appello di Bologna QUARTA SEZIONE …
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Leggi di più… - 4. L'impunità dei germi e i germi dell'impunitàPaolo Piras · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa nota di Paolo Piras, autore ormai abituale della nostra Rivista e magistrato esperto in materia di responsabilità medica. Ci auguriamo peraltro di poter presto ospitare ulteriori voci sulla sentenza qui commentata, che pone fondamentali questioni in materia di causalità omissiva, sulle quali la dottrina e la giurisprudenza sono ben lungi dall'avere raggiunto conclusioni univoche. Per scaricare la sentenza della Cassazione qui commentata, clicca sotto su "download documento". 1. L'impunità dei germi. E' inquietante pensare che in ospedale, dove si va per guarire, ci si possa ammalare. D'infezione. Il killer più frequente ha persino un nome …
Leggi di più… - 5. Lo scudo penale per i vaccinatori: brevi riflessioni “a caldo”Dario Quaranta · https://www.iusinitinere.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/1990, n. 4793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4793 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 1990 |
Testo completo
E 47 9 3
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 6-12-19 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE SENTENZA
N.2758Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Gaetano Lo Coco Presidente Dott.
Mario Valiante Consigliere REGISTRO GENERALI
1. Dott. N.168699 PP Caizzone 2.
Mariano Battisti Relatore 3.
»
»
Consigliere Guglielmo Cavallari 4.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIO ha pronunciato la seguente
U FFICIO C O PIE--
SENTENZA Rilasciata copia stud jal SIG. sul ricorso proposto da por diritti 15600
8 MAG, 1991 NE RT, n. a Fossombrone il 3/10/1917; IL CANCALIER
FI FA, n. a Massa Marittima il 26/11/1913; Morandi Alberto, n. a Bologna il 7/5/1920;
Da TU PP, n. a Catania il 3/6/1928;
a S. Giorgio Canavese il Toscana GI, n. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE 7/9/1920; ale la NATOMIAS
Rilasciata copia studio RN AN, n. a Gorizia il 25/5/1928; BOVIO a SIG.
L. 26000 per diritti CU OS LD, n. a Catania il 7/8/1936; A MAG 1991 fae
IL ANERE I responsabili civili: Provincia Autonoma di
Wiki gli atul, lai stenzeaza demasiasa adil an,
Udita impubbinavudienza la relazione farandah Consighiave^ Mod. 82 A. Spinosi Roma
UFFICIO COPIE
Fillasciate copia studio uctor Udito, per la parte civile, l'avv. al SIG.
9 56000 per diritti in 3MDG 1994 IL ANERE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE Generale
Rilasciata copia studio
Ferrari che ha concluso per al-SIG.
1.56000 Trento;
soc. Imeg.; soc. SO;
per diritti
* 13 MAG, 1991
IL ANERE curatore Generale presso la corte di appello di
Trento nei confronti di:
CORTE SUPREMA DI CASSAZION OT IO n. a Ponte Nossa il 18/12/1927;;
" UFFICIO COPIE D I
S Rilasciate copia studio PE CE, n. a Agordo il 3/6/1933; 1 0
.
IN TO, n. a Trieste il 24/1/1922; per digitti, 3 MAG. 1991 Le parti civili: IL ANERS
ER MA ed altri;
RI LA ed altri;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE dt i g an
-Rifascista copta studio
FL UR AM ed altri;
B NE FR Nadia
463 per diritti 13 MAG. 1991 ed altri;
EL IO ed altri.
IL ANERIE avverso la sentenza della corte di appello di
Trento del 14/12/1989; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE Tutti hanno concluso così come si riporterà nello
Rilasciata copia i legalea l svolgimento del processo. S I G per diritti
IL ANERE Svolgimento del processo
CORTE SUPREMA DI CASS.
1-Il tribunale di Trento, con sentenza
UFFICIO COPIE
Rnscinta:hopieRiasciata copia esec dell'8/7/1988, e la corte di appello di Trento,
BALLARD con sentenza del 14/12/1989, nel decidere nei 146000 per diritti 3 LUG 1992 confronti degli imputati NE RT, Fiorini IL AN
FA, AN RT, TU PP, Toscana
GI, IN Antonio, PE Vincenzo, CORTE SUPREMA DI CASSAZN
UFFICIO COPIE OT IO, CU OS LD, RN AN, che
Rilasciata copia legi stati rinviati a giudizio perché al S.C. PROV. AUT. TREA erano per diritti L. 73000+ di 15 APR 1993 rispondessero dei reati di frana colposa e
IL CANCELLE commessi in località omicidio colposo plurimo,
Prestavel di Tesero (Trento), accertavano i fatti
CORTE SUPREMA DI CASSAZI nei termini seguenti. UFFICIO COPIE
1 Rilasciata copia stur Il 19/7/1985, alle ore 12,22',55', crollavano al SIG. HONTING nei pressi due bacini di decantazione costruiti per diritt 15605
193 della miniera di Prestavel e destinati al deposito IL GANGELLIER delle scorie del minerale dalla stessa estratto:
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE patrimonioUFFICIO COPIE la miniera, appartenente ora al studio indisponibile della Provincia autonoma di Trento fuel
-
56000 in virtù del D.P.R. n. 115/1973, era stata data p rin
"12 MAGI ANCELLIERE concessione, nel 1941, alla s.p.a. Montecatini,
alla Montetedison, risultante dalla fusione,
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avvenuta nel 1966, della Montecatini con UFFICIO COPIEla
Richiesta copia studio Edison, era subentrata, nel 1974, la s.p.a. dat sig. dirit 5609497 LU e a qust'ultima, nel 1980, la S.P. aper il
IL ANERE Prealpi mineraria.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I due bacini, sovrapposti uno all'altro e
UFFICIO COPIE costituiti da argini di contenimento in sabbia Richiesta copia studio dat Sig. AGALBATO per diriti L. dal materiale depositato di natura limosa, erano
26 APK. 1997 ubicati a quote comprese tra 1324 e 1378 m.s.l.m.
IL ANERE sotto il passo del Lavazè, ul pendio della conca sua volta nella Pozzole, confluente a Val di di
TA, ramo laterale quest'ultima della Val di
Fiemme nella zona nord-orientale della provincia di Trento.
Accompagnata da un sordo boato, una enorme massa costituita dalla'acqua, dalle sabbie rosso-bruno degli argini e dai limi biancastri, si riversava dal bacino superiore e. da quello inferiore,
e, miscelatasi, iniziava una rapida discesa verso preceduta da potenteuna onda d'urto, valle destinata, prima ancora dell'arrivo del materiale colato, a spazzare via piante e costruzioni.
La massa fluida, dopo aver distrutto alcune case nelle immediate vicinanze dei bacini, raggiungeva la frazione di TA, ubicata alla confluenza tra la conca di Pozzole e la Val di TA e costituita da circa venti traedifici, i quali diversi alberghi, distruggendola completamente.
Imboccava, poi, la Val di TA, percorsa dall'omonimo corso d'acqua, travolgeva quasi tutti gli edifici siti sulla sponda destra del
Rio TA e, sempre seguendo il corso di questo
Rio, giungeva nel centro del Comune di Tesero ove
si trovava di fronte due ponti paralleli che
attraverso una profonda superava raggiungendo,
incisione valliva, il vicino torrente Avisio, che scorre lungo la Val di Fiemme, ove la spinta si
esauriva gradualmente.
L'ampia vallata dell'Avisio, subpianeggiante,
permetteva, infatti, la deposizione della gran parte dei materiali che si spandevano su di una superficie di circa 100.000 mq. e che determinavano 10 sbarramento del torrente con creazione di un modesto invaso.
Durante la sua corsa, la massa franata provocava lesioni mortali a 268 persone, il ferimento di numerose altre, il crollo totale di 56 edifici e di 6 capannoni industriali-artigianali, di otto ponti nonché il grave danneggiamento di nove
edifici.
Sradicava, inoltre, centinaia di alberi.
2-Interveniva immediatamente il pretore di
Cavalese che disponeva il sequestro dell'area su cui insistevano i bacini e la miniera e compiva altri atti urgenti, tra i quali un sopralluogo della zona e l'assunzione di numerosi testimoni.
Iniziava, peraltro, con altrettanta speditezza l'istruttoria della Procura della Repubblica di
Trento, che effettuava, a sua volta, un
e disponeva una serie di sequestri sopralluogo documentali sia presso enti pubblici che presso le società concessionarie della miniera.
Il giorno successivo alla catastrofe il procuratore della Repubblica incominciava gli interrogatori degli indiziati di reato e l'escussione di numerosi testi e, nel volgere di
pochi giorni, emetteva non poche comunicazioni giudiziarie e vari ordini di cattura, di comparizione e di accompagnamento, ipotizzando
contestando i reati di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. In data 20,22,23 luglio 10 stesso procuratore nominava quattro periti ai quali poneva vari quesiti volti ad individuare le cause e le responsabilità del sinistro e il 7/9, quando vi erano già state diverse costituzioni di parti dicivili, chiedeva al giudice istruttore
procedere con istruzione formale.
6 Il giudice istruttore ispezionava ripetutamente i luoghi ed ampliava i quesiti posti ai periti, i
quali depositavano, in tempi diversi, separati elaborati per ciascuno dei quesiti posti,
pervenendo al deposito finale nel novembre del
1986: l'esecuzione dell'incarico si era svolta in contraddittorio con numerosi consulenti di parte, che avevano stimolato l'attività dei periti anche
attraverso relazioni scritte.
Su richiesta della procura della Repubblica, il giudice istruttore emetteva, poi, mandati di
comparizione nei confronti, tra gli altri, di Bonetti Alberto, già dirigente della Divisione
Minerali e Metalli della SO e amministratore delegato e, successivamente,
presidente della s.p.a LU, di FI
FA, direttore della miniera di Prestavel dal
1967 al 1973, di AN RT, direttore della
miniera dal 1973 al 1976, di TU PP,
direttore della miniera dal 1976 al 1978, di
AN GI, già direttore generale della s.p.a
LU, di IN TO, già dipendente della s.p.a. NE, che nel 1975 era divenuta intestataria del 50% delle azioni della LU,
di OT IO, presidente del Consiglio di
7 Amministrazione della società Prealpi Mineraria,
di PE CE, direttore della miniera dal
1980 e nel momento della frana, di CU Dossi
LD, capo del Distretto Minerario della Provincia
autonoma di Trento all'epoca dei fatti, e di RN
AN, che aveva preceduto il CU OS nello stesso incarico.
IL giudice istruttore procedeva agli interrogatori e, acquisite le requisitorie finali del procuratore della Repubblica, in data
25/5/1987 depositava la propria sentenza-ordinanza con la quale disponeva il rinvio a giudizio, tra eccezionaltre, delle persone sopra le indicate, fatta per OT IO che, prosciolto perché il
fatto non costituisce reato, veniva, peraltro, rinviato a giudizio dalla sezione istruttoria a seguito delle impugnazioni del procuratore della
Repubblica e del procuratore generale.
3-Il tribunale di Trento, con la sua sentenza, affermava la penale responsabilità di tutti gli imputati dianzi indicati, condannandoli alle pene di legge e, in solido con i responsabili civili,
al risarcimento dei danni.
Il tribunale all'accertamento delle cause della responsabilità dei singoli imputati premetteva, avvalendosi di quanto nella perizia, la descrizione dei baciniesposto
di TA, soffermandosi sulla loro struttura, la
loro funzione, la loro storia, descrizione che sarebbe stata sostanzialmente ripresa dalla corte di appello, che si sarebbe limitata ad aggiungere alcuni dettagli.
Secondo questa descrizione, la miniera di
Prestavel, (che prende il nome dall'omonimo monte
che la sovrasta), destinata alla estrazione della
fluorite, era in esercizio dal 1935, quando la relativa concessione era stata rilasciata alla esplorazioni minerarie: a società Atesina per quest'ultima nel 1941 era subentrata la
Montecatini. Fino al 1960 il minerale era destinato all'industria metallurgica e, pertanto,
veniva commercializzato- una volta separato dalla
blenda, solfuro di zinco, dalla galena, solfuro di piombo, e dallo "sterile" (porfido, calcite,
quarzo) - con tenore di fluorite dell'80% circa,
(c.d. grado subacido), che si otteneva avvalendosi del processo "gravimetrico", il quale sfrutta le differenze di peso specifico esistenti tra i diversi materiali e si basa sulla separazione granulometrica degli stessi abbinata alla forza
9 centrifuga prodotta nel separatore detto Tri-Flo.
Ma, intorno agli anni sessanta, veniva decisa la produzione di fluorite con maggior grado di
dell'ordine del 97% di caf (c.d. gradopurezza,
acido), per alle richiestevenire incontro dell'industria chimica.
Sorgeva contemporaneamente l'esigenza di smaltire il maggior quantitativo di scarto (10
sterile), ragion per cui veniva decisa la dalla costruzione, a circa 400 metri di distanza miniera, di un impianto di separazione del materiale dallo sterile, impianto costituito da un reparto di frantumazione e macinazione e da una sezione di flottazione: la flottazione, detta anche laveria della roccia, è il processo che,
basandosi sulla proprietà dei materiali, ridotti
polvere finissima, di aggregarsi оin meno all'acqua e avvalendosi di particolari sostanze chimiche, consente di ottenere il grado "acido” di fluorite.
Emergeva, nel contempo, la necessità di porre a
deposito lo sterile eseguita la flottazzione e
ricavata la fluorite, ciò che restava era, nella misura del 5%, sterile vero e prorio mentre per il residuo 95% era acqua, usata in abbondanza nella
10 evitando pericolosi inquinamenti flottazione-
per questo, si sceglieva di ambientali e,
costruire un bacino di decantazione a valle dell'impianto di flottazione, fuori dal perimetro della concessione.
Questo primo bacino- ideato dall'ing. IO
SS che aveva appreso le necessarie nozioni nel
corso di un soggiorno biennale di studio, dal 1952
al 1954, negli Stati Uniti, ove era stato inviato
dalla Montecatini e che nel 1973 avrebbe scritto un saggio sulla tecnica di costruzione di siffatti bacini-, dopo la richiesta delle autorizzazioni
necessarie, veniva costruito senza, peraltro, il conseguimento di alcuna delle richieste autorizzazioni, se non quella per la derivazione di acqua ed entrava in funzione poco dopo le prove di marcia, iniziate nei mesi di febbraio- marzo 1962.
IL bacino funzionava nel modo seguente.
Ottenuta la fluorite, ciò che restava veniva immesso nel bacino ove si determinava la ulteriore per sedimentazione, del contenuto separazione,
restava in posto depositandosi per solido, che
gravità sul fondo del bacino, dall'acqua che evacuata attraverso apposita condotta diveniva
sfioro per essere restituita chiarificata al Rio
11 TA.
Le bocche di uscita di tale condotta erano segraduate in modo tale che una lama d'acqua 'acqua fos sempre presente all'interno dell'invaso.
Questo primo bacino era stato predisposto con la costruzione di un arginello di partenza, 0
"rilevato di base", costituito da terreno di scavo, da un letto filtrante di fascine e blocchi basalto ed ancorato al terreno naturale di mediante un pettine in cemento armato.
Lo sterile, che confluiva dall'impianto di
flottazione al bacino, veniva ulteriormente separato granulometricamente mediante l'uso di due cicloni mobili su rotaie.
Il "ciclone", propriamente detto idrociclone, è
apparecchio a forma conica al quale, mediante una
tubazione, pervengono l'acqua e lo sterile di flottazione, e che presenta due aperture, una alla sua estremità, al vertice del cono, -apertura denominata "underflow"- l'altra- denominata e
"overflow"-lateralmente, a metà circa del cono stesso.
All'interno del ciclone la "torbida" (sterile più acqua) per accelerazione centrifuga subisce una separazione per cui l'acqua, con i materiali
12 più fini e leggeri, i limi, viene espulsa dall'overflow e, mediante un tubo a quest'ultima collegato, immessa all'interno del bacino, mentre la parte più grossolana, costituita da sabbia,
viene eiettata dall'underflow e accumulata sul rilevato di base, formando così l'argine del bacino.
Quest' ultimo risultava, pertanto, una struttura continuo divenire, per cui man mano che aveva in luogo lo scarico della torbida al suo interno,
all'aumento del deposito, avvenivaoltre anche l'accrescimento dell'argine mediante il deposito della parte granulometricamente maggiore sullo stesso: ciò consentiva di mantenere pressoché
inalterata la distanza, -il "franco"-, sia verticale sia orizzontale dell'argine dalla
torbida stessa e di impedire il contatto tra acqua e argine o la tracimazione, fenomeni esiziali per la stabilità del manufatto.
L'accrescimento mediante ciclone pub aver luogo con tre diversi metodi, "a monte", "a valle" e
"centrale"; con il metodo a monte lo scarico della sabbia del ciclone avviene tutto progressivamente verso monte, cioè verso l'interno del bacino;
con
il metodo a valle tale scarico ha luogo appunto
13 verso valle, mentre con il metodo centrale esso avviene in parte a monte e in parte a valle.
Il bacino prevedeva, altresì, un canale о
conduttura di sfioro che, posta all'interno del bacino e in pendenza verso valle, dopo aver
attraversato l'argine proseguiva verso un pozzo di raccolta, posto a valle dell'invaso, dal quale si
dipartiva un'altra conduttura che restituiva l'acqua al Rio TA.
L'argine era stato innalzato, sin dall'inizio,
con il sistema di ciclonamento a monte.
4-Poco prima che iniziasse l'iter che avrebbe dato vita al secondo bacino, la società Montecatini si fondeva-7 luglio 1966- con la società Edison e il
5 maggio successivo la concessione mineraria di veniva intestata al nomePrestavel della
SO.
12/8/1968,Con le lettere 12/1/1968, 27/2/1968,
inviate da FI FA, nella sua qualità di
direttore della miniera, alla Divisione Minerali e Metalli della SO, Divisione diretta dal
NE, veniva prospettata e perfezionata l'idea
di costruire un secondo bacino di decantazione.
La Divisione Minerali e Metalli esprimeva il
14 proprio consenso con lettera 9/9/1968: i lavori di costruzione del nuovo bacino avevano luogo nel corso degli anni 1969 e 1970.
L'argine di base del nuovo bacino veniva innalzato con terreno scavato nelle sue adiacenze e costruito, a differenza dell'argine di base del
primo bacino, senza ancoraggio alcuno, oltreché a monte del primo bacino e a non molta distanza dallo stesso.
Scopo iniziale della costruzione del secondo bacino era quello di accogliere i limi già
depositati nel primo, dopo che gli stessi fossero
stati riciclati con una seconda flottazione per fluorite che ancora estrarne la residua contenevano. Ma, accantonato ben presto tale tentativo di recupero dei limi, il secondo bacino diventava, come il primo, deposito di sedimentazione degli sterili: ciò non comportava, peraltro, l'abbandono del primo bacino, avendo la società concessionaria deciso di realizzare un sistema di doppia decantazione degli sterili.
Il nuovo manufatto veniva così destinato alla prima e principale sedimentazione dei limi, che proseguiva poi nel primo bacino, nel quale,
15 una nuova condotta di raccordo, attraverso l'acqua, già in buona parte decantata, perveniva per l'ulteriore chiarificazione.
Nel corso del 1973 al FI succedeva, quale direttore della miniera, l'ing. RT AN.
Nel maggio del 1974 l'azienda "Fluorite",
comprendente la miniera di Prestavel, veniva ceduta dalla SO alla consociata LU
mediante atto di scorporazione per concentrazione: 1
t3 s il 16/1/1976 la concessione sarebbe stata formalmente intestata alla LU.
5-11 12/6/1974 la SO chiedeva al Comune di
Tesero di poter occupare mq 8.500 di terreno per l'ampliamento del nuovo bacino.
. TeseroIl 21/6/1974 la Giunta Comunale di discuteva tale richiesta e deliberava di consultare il competente Assessorato Provinciale e di sottoporre l'istanza al Consiglio Comunale.
Il 1 agosto il Comune di Tesero inviava alla
Provincia autonoma di Trento, Assessorato
Industria e Commercio, una richiesta di parere sull'istanza SO, invitandola espressamente la necessità ad "appurare tecnicamente del dell'ampliamento serbatoio e
16 controllare altresì la consistenza dello attuale che sembra costituire un serio pericolo sia per
sotto il profilo ecologico l'abitato, e paesaggistico, sia ancora dal punto di vista della
staticità".
Il 13 agosto successivo, il Distretto Minerario
di Trento, cui la richiesta del Comune era stata smistata, scriveva alla SO, sollecitandola ad effettuare una verifica delle condizioni di stabilità attuali e future del bacino.
Il sollecito perveniva alla società
concessionaria che, peraltro, dava inizio alla
verifica circa un anno dopo, nel giugno 1975. Nel frattempo, l'azienda "Fluorite",
comprendente la miniera di Prestavel, era stata scorporata dalla SO e rilevata dalla Fluormine (agosto 1974); inoltre, il 50% delle
azioni della LU erano state cedute
(31/12/1974) all'Egam che un anno dopo le avrebbe
intestate alla NE.
Alla richiesta del Distretto Minerario di Trento veniva data esecuzione, nel giugno 1975, dall'ing.
NE, divenuto amministratore delegato sia della NE (agosto 1973) sia della Fluormine
(agosto 1974).
17 Il NE incaricava di procedere allo studio
richiesto un collegio formato dal direttore di miniera ing. AN, dal direttore generale della
LU ing. AN e dall'ing. IN,
dipendente della NE e, dei tre, unico esperto in geotecnica.
Nello stesso mese, il IN si recava in sopralluogo ai bacini di Prestavel, accompagnato dal AN e il 23 giugno redigeva una prima nota in cui dava atto della eccessiva pendenza dell'argine del bacino superiore, affermava che
la stabilità era "al limite" ed indicava alcune indagini geotecniche da effettuarsi nel corpo arginale, quali "prelievo di campioni per prove di taglio, prove penetrometriche, determinazione dell'umidità, ricerca di eventuale falda, ecc".
In attesa del responso di tali prove, il nella stessa nota,IN, suggeriva di accertare, attraverso altre prove meno impegnative, da effettuarsi a cura dei responsabili della miniera, l'umidità e il grado addensamento delle sabbie, la loro di permeabilità, nonché l'altezza e la qualità
dell'acqua.
Quale provvedimento da lui definito
18 indispensabile e di emergenza, il IN
indicava l'addolcimento della scarpata dell'argine superiore tramite la creazione di una adeguata berma.
La nota veniva trasmessa, con lettera di alaccompagnamento datata 24/6/1975, dal NE
direttore di miniera AN e, per conoscenza, al
AN.
Nella lettera si evidenziava che nella nota erano indicate alcune indagini da eseguire in loco, mentre altre più approfondite sarebbero state necessariamente effettuate successivamente.
Il 1° luglio, il NE inviava alla SOC.
SO, corrente in Milano, una richiesta di preventivo per l'esecuzione di tre sondaggi con prelievo di campioni: la SO, con nota del
17/7/1975, indirizzata alla NE e, per conoscenza, al AN, formulava la propria offerta in relazione alle indagini che le erano state richieste, offerta che non avrebbe avuto alcun seguito.
Il 10 luglio il AN trasmetteva al
IN una lettera con allegate 15 fotografie degli argini e una tabella delle precipitazioni atmosferiche%; nella missiva il AN rassicurava
19 il IN in ordine alle possibili conseguenze di tali precipitazioni, ricordando che nessun
danno era stato provocato dalla alluvione del 1966
e sottolineando la felice ubicazione, sotto quest'aspetto, dei bacini.
Il 16 luglio lo stesso AN trasmetteva al
IN e, per conoscenza, alla Fluormine i
dati relativi alle prove effettuate in sito,
solo bacino inferiore, enell'ambito del concernenti umidità, grado di addensamento e permeabilità del materiale dell'argine.
Pervenivano, intanto, i risultati di altre indagini di laboratorio in parte fatte eseguire,
sui campioni prelevati, da studi geotecnici di
Roma e di Trento e in parte eseguite in un
laboratorio annesso alla stessa miniera e relative alla granulometria, all'addensamento e alla resistenza al taglio drenata.
Il 14 ottobre il IN inviava al AN
una copia del rapporto per 1'ampliamento del bacino superiore. Alla relazione venivano allegate le prove di
laboratorio e disegni dei bacini.
A sua volta il AN trasmetteva la relazione al Distretto Minerario con lettera del 27/10/1975.
2
020 Il Distretto, con lettera del 7/11/1975,
indirizzata al Comune di Tesero, riferiva dell'esito della relazione LU ed esprimeva parere favorevole all'ampliamento. delleIl 10/5/1976 l'Ispettorato Distrettuale
Foreste di Cavalese, richiesto dalla LU
della autorizzazione ai movimenti di terreno necessari per l'ampliamento del bacino, oltre ad imporre varie prescrizioni, limitava il proprio benestare all'utilizzo di circa mq.
4.000 degli
8.500 previsti.
In data 11/9/1976 il Comune di Tesero e in data
12/5/1977 la Giunta Provinciale di Trento
approvavano l'occupazione di terreno richiesta dalla LU.
6-Nel luglio del 1978 il 50% delle azioni
LU, intestate alla NE, passavano
dall'Egam alla s.p.a. Samin del gruppo Eni;
il
restante 50% veniva ceduto l'anno successivo dalla
SO alla Samin che diveniva così l'unica azionista della s.p.a concessionaria.
Il I' dicembre del 1978 cessava l'utilizzazione dei bacini di decantazione di Prestavel, in quanto il minerale da trattare stato portatosarebbe
21 ad altro impianto.
Il 26/2/1980 la LU comunicava alla Giunta
Provinciale di Trento di voler rinunciare alla concessione mineraria di Prestavel. Il 21/3/1980 la s.p.a. Prealpi mineraria
chiedeva alla Provincia di Trento la concessione mineraria in questione.
Provinciale con due Il 16/5/1980 la Giunta
la rinuncia della diverse delibere accettava
LU e la richiesta della Prealpi.
La miniera veniva ufficialmente consegnata alla
nuova concessionaria il 16/7/1980.
Per circa un biennio la Prealpi, che nominava
•
dtrettore della miniera il perito minerario
CE PE, già dipendente della Fluormine
quale preposto ai lavori in sotterraneo della stessa miniera, non utilizzava i bacini ricorrendo, per l'arricchimento della fluorite, al sistema Tri-Flo.
Nel 1982, la Prealpi, avendo necessità di ottenere un prodotto con maggior tenore di fluorite, riprendeva la flottazione del minerale con riutilizzo dei bacini di decantazione.
Nel 1983, il 24 giugno, aveva luogo la fusione, mediante incorporazione, della LU nella
22 Industria Marmi e Graniti (Imeg, s.p.a.).
9/11/1984 la società Prealpi chiedeva Il
Distrettuale delle Foreste di all'Ispettorato
l'autorizzazione all'esecuzione dei Cavalese
movimenti di terreno e relativo esbosco necessari per l'ampliamento del bacino superiore,
4.000 mq.ampliamento riferibile agli ulteriori circa di terreno compresi negli 8.500, che erano
stati oggetto della precedente richiesta della
LU del giugno 1974, richiesta che era stata accolta soltanto per 4.500 mq.
La istanza della Prealpi, dopo i previsti pareri, veniva accolta: nel momento della frana si stavano eseguendo i lavori di ampliamento.
Durante la gestione della Prealpi, e non molto
prima del 19 luglio, si verificavano un franamento-gennaio 1985-sul bordo esterno dell'argine del bacino superiore, in zona destra orografica, cagionato dal congelamentoorografica, dell'acqua all'interno della conduttura di esercizio, e-
giugno 1985-la rottura della conduttura di sfioro
del bacino inferiore, in una zona in cui essa correva al di sotto dei limi, con fuoriuscita dei con lalimi stessi e di quasi tutta l'acqua e
formazione di una voragine (c.d. "inghiottitoio"),
23 rimasta in sito alcuni giorni.
La ditta, che aveva preso in appalto i lavori di
alcuni giorni prima della frana ampliamento,
per rimuovere questo secondo provvedeva,
inconveniente, alla otturazione con calcestruzzo della tubazione di sfioro, la cui rottura aveva provocato, nella valutazione dei responsabili della concessionaria, la formazione
dell'inghiottitoio; e, contestualmente alla
didisattivazione e otturazione della conduttura sfioro preesistente, installava una tubazione
provvisoria che collegava la conduttura di
esercizio del bacino superiore direttamente al pozzo di raccolta sito a valle delle due vasche,
escludendo dal sistema di decantazione il bacino nel frattempo, previo svuotamento del inferiore:
si provvedeva ad installare bacino, in quest'ultimo una nuova condotta. L'attività dei bacini riprendeva in un giorno tra il 16 e il 18 luglio: il 19 luglio si verificava la frana.
7-Nella loro struttura finale i bacini si presentavano come due grandi vasche sovrapposte delimitate entrambe a valle e sui pendii laterali
24 da argini in sabbia, complessivamente alti più di
50 metri, e poste ad una quota di 150 metri ed ad
una distanza di circa 800 metri rispetto al fondo
valle ove sorgeva il complesso di case e alberghi di TA: i due bacini occupavano un'area di circa
13.215 mq.
Durante la gestione della Prealpi,
l'accrescimento dell'argine del bacino superiore era avvenuto con un metodo assimilabile a quello centrale e in prosieguo con il metodo a monte e
con un solo ciclone fisso, sito in sinistra orografica, eiettante la sabbia che, 11
accumulata, veniva poi distribuita sull'argine con mezzi meccanici.
Al momento del crollo si trovavano nei due bacini 365.000 tonnellate di materiale: l'argine del bacino inferiore misurava 25 metri di altezza,
l'argine del bacino superiore 34 metri;
con il
crollo scivolavano a valle circa 205.000
tonnellate di materiale.
Dopo il crollo l'argine del bacino superiore risultava demolito per gran parte della sua altezza nella zona frontale, mentre rimanevano in sito solo i due tronconi laterali.
25 8-Il tribunale, soffermandosi, a questo punto, su emersi dagli elaborati alcuni dati tecnici lametteva, anzitutto, in evidenza peritali,
dell'arginello di base destinato non funzione tanto a fornire una fondazione all'argine che su di esso sarebbe stato sopraelevato quanto a
costituire una base filtrante, destinata sia ad abbassare la linea di falda, imponendole un all'argine, sia ad evitare tracciato interno sacche fratiche.
Sottolineava, poi, che molta importanza in
questi manufatti riveste l'impedire che l'acqua stagnante all'interno del bacino venga a contatto con i rilevati di sabbia, mantenendo all'uopo in altezza e in un'adeguata distanza e
orizzontale, distanze che si ottengono sia tenendo spessore dello specchio d'acqua sia modesto lo alla creazione della c.d. spiaggia о provvedendo delta о conoide, che altro non è che una dalla sommità interna dell'argine contropendenza verso il bacino, costituita dalle particelle più
grossolane dei limi espulsi dal ciclone, aventi granulometria decrescente, man mano che ci si allontana dall'argine, e natura più impermeabile delle sabbie, così da impedire all'acqua di venire
26 a contatto con l'argine stesso.
Osservava, infine, che fondamentale, per la stabilità dei bacini di questo tipo, è la resistenza al taglio delle sabbie e dei limi, cioè
il valore massimo del carico e delle tensioni che
si possono imporre al terreno prima della rottura,
ché la sicurezza del manufatto è data dal rapporto tra le forze che tendono allo scivolamento del materiale, esenzialmente la forza di gravità, e
quelle che si oppongono a quello scivolamento,
di denominato coefficiente rapporto che viene
sicurezza, il quale non deve essere mai inferiore
all'unità, pena il crollo del manufatto;
con la conseguenza che quanto più tale rapporto supera l'unità tanto più il manufatto è, per staticità,
affidabile.
9-Il tribunale, dopo aver premesso questi dati storici e tecnici, osservava, sempre seguendo i periti, sia che a crollare per primo era stato il
bacino superiore il quale, rovinando su quello aveva provocato a sua volta ilnesottostante,
cedimento-, sia che il franamento si era manifestato con tre episodi, il primo in una zona,
da monte a valle, sul versante orientale del
27
" bacino superiore, ricompresa tra le sezioni CC' e
DD', zona che era anche l'unica in cui il crollo
aveva interessato una parte dell'arginello di base, il secondo nella zona sud-est del bacino,
quasi in coincidenza con il punto in cui nel
gennaio 1985 si era verificato lo smottamento, e il terzo lungo il margine sud-ovest: il collegio notava che i periti, nel procedere alle verifiche
di stabilità dei bacini, avevano ricostruito otto sezioni delle quali cinque CC', DD', DD'bis,
EE', FF',- intessanti diverse Zone del bacino
superiore sia centrali (CC, DD', DD'bis,) sia periferiche (EE', FF') e tre relative al bacino
inferiore.
10-11 tribunale, nel porsi, poi, il problema della causa o delle cause del crollo del bacino superiore, rilevava, in primo luogo, che indugiare sul "meccanismo scatenante", sulla "causa ultima"
del crollo- consistita, secondo i periti, in una
variazione in aumento della superficie freatica al piede dell'argine superiore dovuta a piogge molto
intense e, secondo alcuni consulenti,
nell'esiziale contatto tra l'acqua e la parete interna dell'argine, attribuibile alla gestione
28 della Prealpi per aver usato un solo ciclone fisso in sinistra orografica, determinando l'assenza del
delta o spiaggia e l'afflusso dell'acqua verso le
dell'argine- zone di valle e di destra orografica voleva dire indugiare su qualcosa di nessuna rilevanza, perché le ipotizzate cause ultime del
crollo potevano aver concorso, tutte o alcune, a provocare il collasso, ma nessuna appariva, di per sé sola, idonea a determinare la frana del bacino superiore.
Il tribunale, inoltre, dopo essersi soffermato,
dedicandovi non poco spazio, sui coefficienti di notando che i periti, dopo aver sicurezza-
premesso che il coefficiente di sicurezza minimo per i bacini di decantazione deve essere di 1,3 o,
in particolari situazioni, di 1,4, avevano
accertato, tra l'altro, che nel 1985, all'epoca del crollo, nelle sezioni CC', DD' il coefficiente di sicurezza era risultato sempre inferiore all'unità o di poco superiore ma sempre inferiore a 1,3, mentre nel 1975 su undici ipotesi prese in
considerazione nella sezione CC' soltanto in un caso, e ipotizzando terreno omogeneo senza falda (
verosimilmente ottimistica), il ipotesi coefficiente era risultato superiore a 1,3-
A
2 affermava che la principale fonte della cronica
instabilità del bacino superiore doveva ravvisarsi nelle "condizioni di falda all'interno dell'argine, specie in alcuni periodi dell'anno e
nella sottoconsolidazione di buona parte dei limi
del bacino superiore con conseguente bassa resistenza al taglio dei limi stessi".
Precisava il tribunale sia che " nella costruzione di ogni rilevato o scarpata in terra
deve considerarsi il problema dell'acqua (che può
correre e all'interno del terreno, ove il viene costruito, e in superficie manufatto ed alimentata da sorgente o dal disgelo o da essere apporti meteorici) immancabilmente presente"; sia che "ancor più tale problema va considerato nel caso di bacini ove l'acqua giace stabilmente a ridosso del rilevato"%; sia che "tale acqua va chetenuta al più basso livello e più all'interno sia possibile nel rilevato, poiché l'innalzamento del allalivello, così come il suo avvicinamento superficie esterna, fanno sì che inevitabilmente una maggiore quantità di terreno, quello sottostante tale livello, si trovi in stato di
"saturazione"%; sia, infine, che più il terreno è
saturo, tanto maggiori sono le pressioni
30 l'instabilità interstiziali e, conseguentemente,
del rilevato".
Concludeva il tribunale dicendo che "è, dunque,
fondamentale creare un sistema di filtri e di dreni o perlomeno posizionare i materiali aventi diversa permeabilità in modo tale da costringere la falda a mantenersi quantomai bassa e interna",
precauzione minimale, ine che "costituisce assenza di tali accorgimenti, quella di non ostacolare il deflusso e il drenaggio della falda
verso il piede del rilevato come voluto dalle
" proprio illeggi idrologiche e di gravità":
contrario di quanto avveniva nel bacino superiore di Prestavel, ove nessun accorgimento era stato realizzato per favorire condizionare il drenaggio della superficie piezometrica e dove era estremamentestato reso impossibile o quanto meno difficile anche il drenaggio naturale".
11-Prima di pervenire a queste conclusioni il tribunale si era interessato a lungo dell'arginello di base, sottolineandone, di nuovo,
la essenziale funzione drenante e rilevando che l'arginello di base del bacino superiore di
Prestavel non aveva potuto assolvere a questa
31 funzione anzitutto perché, a rilevantissima dell'arginello di base del bacino differenza inferiore, era stato costruito senza avvalersi di basalto- che materiali-fascine, blocchi di consentissero il drenaggio;
in secondo luogo pochissimi metri di perché era stato costruito a distanza dal bacino inferiore con la conseguenza della sovrapposizione dell'argine del bacino superiore, innalzato inizialmente con il metodo centrale, sui limi del bacino inferiore, e con la
ulteriore negativa conseguenza dell'interessamento del piede dell'argine del bacino superiore dall'acqua contenuta nel bacino inferiore.
"La conseguenza gravissima-così il tribunale- di tale presenza d'acqua ai piedi del rilevato superiore è stata l'impossibilità evidente, per il bacino di monte, di poter drenare alla base del contenuta", proprio argine l'acqua in esso stabilità, drenaggio che è importantissimo per la freaticaperché permette di mantenere la falda
bassa e ben all'interno dell'argine stesso, mentre noto che un innalzamento della falda comporta l'indebolimento di tutta la struttura e giustifica i coefficienti di sicurezza più bassi". Il bacino superiore, dunque, non era, nelle condizioni di drenare l'acqua orizzontalmente sia
"l'acqua filtrante attraverso l'argine, perché
all'altezza dell'arginello di base, era giunta costretta a superarlo scavalcandolo e innalzando così i proprio livello", sia peché, "superato tale ostacolo, l'acqua in filtrazione ne trovava un
insormontabile,altro, questo costituito daidall'acqua depositata nel bacino inferiore e
sottostanti limi relativamente poco permeabili".
Alla impossibilità di drenaggio orizzontale, che determinava inevitabilmente la presenza costante di una superficie freatica all'interno dell'argine, con parziale saturazione del secondo i primimedesimo, era da aggiungere,
giudici, l'impossibilità o la rilevante difficoltà del drenaggio verticale, dovuta al fatto che il
terreno sottostante i bacini era caratterizzato, stando agli accertamenti dei periti, da un materasso fluvio-glaciale, sede di intensa circolazione idrica, sicché il terreno di fondazione in alcuni periodi poteva, attraverso le Zone più permeabili, drenare l'acqua dei bacini
migliorandone la stabilità e, in altri periodi,
contenere acqua in pressione che trovava sfogo verso l'alto attraversando quelle stesse zone.
33 La mancanza di dreni-aggiungeva il tribunale-
portava ad un aumento delle pressioni neutrali della sedimentazione limosa all'interno con diminuzione di quella effettiva, contestuale con il risultato della sottoconsolidazione dei limi.
Il tribunale si esprimeva, infine, nel modo seguente.
"Al termine di questa disamina sulle cause del
disastro, si può sinteticamente concludere che le stesse vanno rinvenute nella errata progettazione costruzione del secondo bacinoe e, in qualeparticolare, nella eccessiva vicinanza alla esso venne impostato rispetto al primo, nella
inidoneità del substrato naturale su cui venne ad insistere, nella mancanza di opere di drenaggio,
nonché nella eccessiva altezza e pendenza e
nell'accrescimento dello stesso, dopo l'iniziale accrescimeto con il metodo centrale compatibile un arginello di base non drenante, con il con metodo a monte: l'impostazione così manifestamente
errata del nuovo bacino e la prosecuzione della sua costruzione in conformità a tali pericolose scelte hanno costituito la causa fondamentale del disastro".
34 12-La corte di appello, a seguito della completa devoluzione del problema delle cause della frana, ne riesaminava tutti gli aspetti , premettendo i paragrafi 15,16,17 e concludendo, nel paragrafo
20, dedicato espressamente al "problema del nesso
di cusalità", che "di sicuro e certo vi è che i fattori, passati in specifica rassegna nei
manieraparagrafi 15 16 17, hanno agito in
determinante e decisiva ai fini del crollo del insieme, 19/7/1985, influenzandosi e combinandosi a ridurre i bacini, ma avendo concorso in unoparticolare quello superiore, in stato progressivo di cronica instabilità sin dal loro sorgere, come hanno precisato i primi giudici".
In quei paragrafi 15,16,17, la corte di appello aveva posto in evidenza:
a) l'assoluta mancanza di progetto (15 a) nella
costruzione dei due bacini, specialmente del bacino superiore, specificando che cosa dovesse
intendersi per progetto alla luce dello stato dell'arte e della comune esperienza (il tribunale
si era soffermato sul tema del progetto trattando della posizione del NE e del FI ) e contestando la tesi che il primo bacino potesse essere servito da "modello in scala reale del
35 secondo" (15 c), tali e tante essendo le differenze tra il primo e il secondo bacino;
b) i difetti di fondazione e di strutturazione,
rilevando la infelice ubicazione dei bacini, siti in prossimità e aldisopra di luoghi abitati,
1'inidoneità del luogo dal punto di vista idrogeologico, l'inidoneità dell'arginello di base del bacino superiore privo di una "struttura drenante", la sopraelevazione dell'argine del bacino superiore con il metodo a monte,
incompatibile, stando alla letteratura sull'argomento, con un arginello di base non filtrante;
c) l'omesso uso di adeguati strumenti di controllo
(15 e), essendo risultato che i bacini erano stati controllati "a vista" senza mai avvalersi di idonei "strumenti di monitoraggio, destinati ed a controllare il comportamento globale dei bacini in relazione soprattutto alle deformazioni verticali e alle pressioni interstiziali, quali i piezometri";
d) l'instabilità dei bacini (15 f) dovuta alla
sicura sovrapposizione dell'argine del bacino
superiore ai limi del bacino inferiore, alla
mancanza del delta о spiaggia, alla parziale
36 consolidazione o sottoconsolidazione dei limi del
bacino superiore;
e) l'insicurezza dei bacini (16 a), c da attribuire alla relativa permeabilità del terreno di l'indispensabile fondazione che non consentiva 2
drenaggio verticale%;B l'insufficienza dei coefficienti di sicurezza, f)
(16 b) dovuta ai dati negativi esposti nelle
pagine precedenti.
Nel paragrafo 17, infine, la corte di merito sottoponeva a vaglio critico, risolvendolo negativamente, il problema della "liquefazione",
sul quale tanto avevano insistito la SO e, in genere, gli imputati che avevano avuto a che
Prealpi, fare con la miniera prima della gestione l'appunto, alla liquefazione, attribuendo, per alla mancanza di spiaggia o delta che si dovuta sarebbe verificata nel corso della gestione della
Prealpi, il cedimento del bacino superiore.
13-Quanto alle responsabilità, mentre il tribunale riteneva che la responsabilità penale della frana
e dell'omicidio colposo plurimo, dovuti alla
"cronica instabilità" del bacino superiore, fosse da attribuire a tutti coloro che avevano avuto
37 particolari compiti di ordine tecnico nella miniera (i direttori della miniera FI,
AN, TU, PE;
il NE, che aveva dato il placet alla costruzione del secondo bacino e si era intromesso nell'ampliamento dello stesso;
di IN e il AN che, nella qualità il membri del collegio che aveva avuto dal Bonetti
l'incarico di redigere la relazione richiesta dal
Distretto minerario nell'agosto del 1974-era stato membro di quel collegio anche il AN- avevano
assolto il loro compito in termini per nulla così, le premesse soddisfacenti, ponendo, per dell'ampliamento; il OT, l'autorizzazione amministratore della Prealpi, che si era intromesso non poco nella gestione anche tecnica della miniera diretta dal PE), la corte di
appello escludeva, assolvendoli, la penale responsabilità del IN, del PE e del
riteneva, per il IN, che OT: la relazione, che aveva visto in quest'ultimo il suo
redattore principale, avesse avuto il valore di
semplice progetto di massima da rielaborare e L
completare da parte di coloro dai quali era stata
ordinata, e, per il PE e per il OT, che la società Prealpi aveva ottenuto la concessione dopo
38 la rinuncia della LU, rinuncia che aveva fatto sì che il Distretto minerario, con a capo in exquel momento l'ing. CU OS, controllasse,
lege, lo stato della miniera e dei bacini,
controllo che non poteva non aver determinato l'affidamento della Prealpi sulla stabilità e
sicurezza del bacini.
Entrambe le sentenze ritenevano, poi, la responsabilità del Perna e del CU OS,
titolari, in epoche diverse, del Distretto
minerario, tra l'altro per aver omesso dovuti controlli. 14-Avverso la sentenza della corte di appello cassazione il hanno proposto ricorso per procuratore della Repubblica, chiedendone l'assoluzionel'annullamento nei capi concernenti del IN, del PE e del OT, tutti gli imputati dei quali è stata affermata la penale che instano per l'annullamento responsabilità,
sentenza per mancanza о contraddittorietà della della motivazione in ordine all'elemento oggettivo, al rapporto di causalità e all'elemento soggettivo, alcune parti civili, che si dolgono dell'assoluzione del Ghirardini del PE e
$
39 del Rota, e i responsabili civili SO, Imeg e Provincia autonoma di Trento, che censurano la
sentenza sotto alcuni profili: il contenuto dei motivi sarà compiutamente esposto nelle pagine seguenti.
Dinanzi a questa Suprema Corte il procuratore generale ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi del procuratore della Repubblica e delle parti civili,
il conseguente annullamento della sentenza nei capi riguardanti il IN, il PE e il Rota e il rigetto di tutti gli altri ricorsi;
i
difensori degli imputati, dei responsabili civili
e delle parti civili ricorrenti hanno instato per l'accoglimento dei loro ricorsi;
i difensori delle il parti civili non ricorrenti hanno chiesto rigetto dei ricorsi degli imputati e dei responsabili civili.
MOTIVI DELLE DECISIONE
Nell'affrontare l'esame dei motivi è da rilevare che gli imputati e i responsabili civili hanno
denunciato la mancanza, la contraddittorietà della motivazione e il travisamento del fatto in ordine problemi fondamentali dell'elemento ai tre del reato, del rapporto di causalità e oggettivo
40 R dell'elemento soggettivo.
Appare opportuno, allora, per conferire alla
motivazione la maggiore organicità possibile, che potrebbe essere compromessa dalle, altrimenti inevitabili, ripetizioni,- che, peraltro, data la
formulazione dei motivi, non potranno comunque essere sempre evitate- trattare i motivi, per quel che riguarda l'elemento oggettivo, il rapporto di
causalità e parte dell'elemento soggettivo-restano ovviamente esclusi quei motivi che, relativamente all'elemento soggettivo, si soffermano su aspetti particolari, del tutto personali, dell'uno °
dell'altro imputato- avendo di mira "i problemi",
"temi"-elemento oggettivo, rapporto i di causalità, ecc. - e riportando, sotto quei temi e
problemi, accertandone la fondatezza, le censure su l'uno o l'altro aspetto degli stessi.
1-Iniziando dall'elemento oggettivo del reato-le condotte-, la prima censura da vagliare è quella che si legge nel primo motivo di ricorso del
NE, che lamenta "la violazione dell'art. 192
comma I, vigente codice c. p.p. a seguito di
del fatto relativo alle travisamento geologiche e idrogeologiche del caratteristiche
41 terreno sottostante i bacini di TA, e il difetto di motivazione in ordine al rigetto della
" istanza di nuova perizia;
nel primo motivo di ricorso del TU, che deduce "la violazione dell'art. 192, comma I del vigente c.p.p. a seguito di travisamnto del fatto relativo alle caratteristiche geotecniche e idrogeologiche del
luogo, alla geometria dei bacini, alle tecniche di lavorazione e di utilizzazione dei bacini durante la gestione LU e il difetto di motivazione
in ordine al rigetto delle istanze di nuova perizia e di nuova escussione di testimoni"; nel
terzo motivo di ricorso AN-TU, che si dolgono della carenza di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di supplemento di perizia sulla natura del terreno sul quale sono stati costruiti i bacini;
e, infine, nel primo motivo di ricorso del FI, il quale, nel paragrafo 2 dello stesso, dedicato all'elemento oggettivo, afferma che la corte di appello, nel trattare condizioni idrogeologiche del terreno sul delle quale sono stati costruiti i bacini, "è incorsa in di proposizioni travisanti una serie e contraddittorie, tali da togliere ogni fondamento 2
all'affermazione di responsabilità del FI".
42 Le censure sono prive di pregio.
a) E' vero, come sostiene il NE, che la corte di merito, a pag.430, ha respinto "la richiesta diretta all'accertamento dell'esatto grado di permeabilità del terreno sottostante i bacini e
della conseguente mancanza di drenaggio verticale
dell'acqua" affermando che "l'esame dell'ambiente sottostante i bacini è stato assolutamente completo, nel senso che le basi tecniche per la
decisione sono state tutte evidenziate"; ma, non
è, nel modo più assoluto, rispondente al vero che la corte di appello abbia fatto questa affermazione in termini apodittici, non dandone,
cioè, la dovuta ragione.
si રે La corte, infatti, se in questa pag. 430
"con limitata a dire, genericamente, che,
riferimento alle singole richieste, le relazioni dei periti e dei consulenti appaiono analiticamente argomento motivate e supportate,
per argomento, da dati tecnici di diversa provenienza", in precedenza, a pag 389, dopo aver
premesso che "l'acqua di sgrondo degli argini dei
bacini di Prestavel incontrava sempre un ostacolo al deflusso verticale, nel senso che tale ostacolo era costituito nel primo e terzo strato dalla
43 circolazione idrica e nel secondo intensa strato impermeabile del materiale di cui era dal tipo aveva aggiunto, per quel che costituito",
la relativa permeabilità del terreno riguardava sul quale erano stati costruiti i bacini, che "il
risultato raggiunto dai periti è sicuro, in quanto gli accertamenti sono stati effettuati con sonde,
con trincee, perciò per viacon scavi e sperimentale e per via visiva", desumendo, dunque,
e logicamente, tale sicurezza dalle dichiarazioni,
riportate testualmente nella sentenza, rilasciate
dai periti in contraddittorio con i consulenti tecnici, periti che avevano, appunto, parlato di
"trincee, di sonde, di via sperimentale e visiva".
Invero, ove si consideri che il OL, uno dei membri del collegio dei periti, dinanzi ai primi giudici aveva detto che "il problema (della natura del terreno sottostante i bacini) è stato trattato diverse volte in questi giorni e dalla discussione prevalentemente è stato fatto riferimento ai tre
sondaggi", aggiungendo che "vi sono, invece, anche
le risultanze degli scavi e trincee eseguite e la
presenza di affioramenti d'acqua in vari punti dei bacini", sicché "si è vista e si vede tuttora la dei tipi di terreno molto grande variabilità
44
' chiaramente con conseguenti fortissime variazioni
del coefficiente di permeabilità dei vari tipi", e
sostenendo anche che altre numerose prove di "1
permeabilità non avrebbero dato una caratterizzazione diversa da quella che risulta da queste considerazioni"%; ove si rifletta, poi, che
il GA, altro perito, aveva affermato che
la"abbiamo già detto ieri e ribadisco che
campagna di indagini ha permesso di avere un
quadro sufficientemente chiaro dal punto di vista
stratigrafico e di disegnare la sezione mostrata
" con i tre orizzonti", precisando che lo scopo di questi sondaggi profondi non era quello di
quantificare la caratteristiche tecniche dei 50-60
metri di materiale sciolto fluvioglaciale sotto la base dei bacini e sopra il substrato porfirico e
marmoso, ma solo di permettere la ricostruzione
stratigrafica e cercare le eventuali falde, il che
è stato fatto ed ottenuto"; se si pone mente a
tutto ciò, non meraviglia affatto, discendendo con perfetta coerenza logica dalle premesse, che la
corte di merito abbia disatteso la richiesta di nuova perizia.
relativaSe i periti avevano accertato la permeabilità di quel terreno, se alcuni consulenti
45 avevano eccepito che quegli accertamenti erano stati insufficienti, se i periti avevano replicato alle eccezioni, la corte, nel respingere quella richiesta richiamandosi, in termini logicamente corretti, alle risposte dei periti, non ha fatto
altro che far uso del suo potere discrezionale che le consente, come è noto, di appropriarsi delle
conclusioni della perizia d'ufficio con il solo dovere, ove quelle conclusioni siano contestate,
di dare congrua ragione della propria scelta,
ragione che può ben essere mutuata dalle risposte,
i periti siano stati ritenute adeguate, che
a dare ai rilievi delle eventualmente chiamati parti.
cheDa quel che si è appena detto emerge l'affermazione, che si legge anche a pag. 5 del
ricorso del TU, secondo la quale la corte di
appello ha finito con l'aderire alle osservazioni ed alle valutazioni dei consulenti tecnici delle parti civili, non può essere condivisa, ché, se è
vero che a pag. 352 e segg. la corte ha citato le
dichiarazioni, sull'argomento, di alcuni consulenti, è, altresì, vero che quelle conclusioni erano state precedute e seguite dal
richiamo degli accertamenti dei periti, citati di
46 nuovo, e ampiamente, e proprio per dimostrare la
"sicurezza dei risultati raggiunti", a pag. 389 e
ssgg., come si è visto.
Del resto, nulla vieta al giudice del merito, in una controversa questione di natura squisitamente tecnica, oggetto di perizia, di far eventualmente
propri, per rispondere a determinate osservazioni,
i chiarimenti dati da alcuni consulenti, purché
dia, anche qui, della sua scelta- e la corte ha ampiamente discusso le tesi di quei consulenti-
congrua motivazione. L'ultima affermazione del NE, per il quale la questione sicurezza della corte sul punto in sarebbe smentita dalle argomentazioni, " altrove esposte, della sentenza che riconnette la colpa degli imputati Bonetti e Fiorini proprio alla
non esistevano indagini о circostanza che risultati relativi alle caratteristiche del su cui venne costruito il secondo terreno,
bacino", è, del pari, infondata, ché la corte, se
come si sottolinea nel motivo, che ha detto,
dell'ambiente sottostante i bacini era "l'esame assolutamente completo", l'ha detto grazie stato ricerche dei periti, ricerchealle che, invece,
non erano state fatte, - e per la corte si
47 sarebbero dovute fare, donde una delle condotte lariprovevoli-, dal Bonetti e dal Fiorini:
contraddizione tra le due affermazioni è, dunque,
del tutto inesistente. Le considerazioni che precedono valgono anche
per il terzo motivo del ricorso "TU-AN",
i quali, nel dolersi del mancato accoglimento della richiesta di nuova perizia sulla natura del terreno di fondazione dei bacini, non hanno addotto argomenti diversi da quelli dianzi
esaminati e disattesi.
b) Secondo il TU la corte di appello avrebbe omesso di motivare, oltreché sulla richiesta di
nuova perizia per accertare le caratteristiche geotecniche ed idrogeologiche del luogo, anche sulla richiesta di nuova perizia per appurare meglio la digeometria dei bacini e le tecniche lavorazione e di utilizzazione dei bacini durante la gestione LU.
Ebbene, se si tiene nel dovuto conto che la sentenza impugnata ha dedicato per intero una delle sue dense pagine (pag. 436) all' esposizione delle ragioni che imponevano che non potessero essere accolte né "le numerose richieste di
48 rinnovazione del dibattimento avanzate dalla difesa di TU", né la richiesta di quest'ultimo di raccogliere la deposizione di alcuni testi, non può non concludersi per l'inammissibilità di evidente, manifestaquest'aspetto del motivo per infondatezza, non essendo, per un verso, affatto vero che "la corte abbia completamente omesso di
indicare le ragioni di tale suo specifico dissenso"-tutt'altro- e, per altro verso,
essendosi il ricorrente limitato, a pag. 4, a indicare l'oggetto, gli oggetti, degli accertamenti da lui richiesti senza contestare una delle non poche ragioni indicate dalla corte di appello per respingere le varie richieste, anche se la mancata contestazione, peraltro innegabile,
è diretta conseguenza dell'errato presupposto omissione di motivazione da parte delladella corte,
c) Il FI, nel suo primo motivo sub 2 a, b, C₁
d, e, contesta le affermazioni della corte di appello "sulla infelice scelta" del terreno dovuta permeabilità dello stesso,alla insufficiente definendole, come si è già visto, "proposizioni contraddittorie, tali da togliere travisanti e
49 ogni fondamento all'affermazione di responsabilità
del FI".
La sentenza questo è il rilievo sub a)-sarebbe contraddittoria, "tanto da diventare incomprensibile e determinare, quindi, un autentico vuoto argomentativo", perché, dopo aver
detto che "la fondazione dei bacini risultò
costituita da materiale fluvioglaciale e morenico
con alternanza di terreni a varia permeabilità", e dopo aver richiamato l'opinione dei periti,
secondo i quali "non v'era dubbio che il materiale fluvioglaciale fosse sede di una circolazione idrica sotterranea", ha aggiunto "la sorprendente conclusione che per causa di tale situazione non rimediata-e nel motivo ci si chiede 'quale'?- e
per effetto della impermeabilità о della insufficiente permeabilità dell'arginello di base
le acque di qualunque provenienza hanno avuto un ruolo determinante sul definitivo crollo".
E' semplice replicare che la conclusione della
corte non è stata, a ben vedere, per nulla ché, di "taleprima di parlare "sorprendente",
situazione non rimediata", i giudici di merito
hanno riportato alcune osservazioni contenute nella memoria di uno dei consulenti, nella quale
50 omissione, si era detto sia che "vi fu una grave da parte degli ingegneri incaricati del progetto originale del primo bacino, per non aver analizzato le delicate condizioni del substrato, il fatto che lasoprattutto considerato
fondazione, nelle indagini postcrollo, risultò
costituita da terreni fluvioglaciali (e non da roccia) per alcune decine di metri", sia che "la presenza di depressioni carsiche nell'area del sito avrebbe dovuto sottolineare la necessità di esaminare, per una completa conoscenza, le condizioni del sottosuolo riguardo, in modo
particolare, gli aspetti idrologici e
渗
idrogeologici".
E' a questo punto, e soltanto a questo punto,
che nella sentenza si legge la proposizione contestata, secondo la quale "per causa di tale
situazione non rimediata.... le acque di qualunque provenienza... hanno avuto un ruolo
determinante sul definitivo crollo", proposizione in cui è assolutamente chiaro che "la situazione non rimediata" altro non è che "la grave omissione, da parte degli ingegneri incaricati del progetto originale del primo bacino, per non aver
analizzato le delicate condizioni del substrato".
51 Che, poi, dalla affermazione dei periti,
riportata dalla corte, secondo cui "non v' è
dubbio che il materiale fluvioglaciale è sede di
una circolazione idrica sotterranea", si deduca,
come si sostiene in questo punto del ricorso,
di una buona permeabilità del"l'esistenza substrato e di una soddisfacente possibilità di drenaggio verticale" è cosa che è stata dalla
corte smentita in tutte le non poche pagine dedicate all'argomento della "permeabilità" del terreno, argomento sul quale- va sottolineato - la corte è tornata più volte, essendosene occupata quando ha trattato dei "difetti di fondazione e di strutturazione" (15D, pag. 350 e ssgg.), quando ha parlato della "insicurezza dei bacini", fermando la sua attenzione, essenzialmente, sul "grado di
permeabilità del terreno di fondazione" (16A, pag.
387 e ssgg.), e quando si interessata della dei limi (15 F, pag 382 e sottoconsolidazione ssgg.).
Il ricorrente ha anche sottolineato, volendone,
fondatezza,evidentemente, contestare la l'espressione "acqua di qualunque provenienza"
usata dalla corte, senza, peraltro, tener presente che, secondo quest'ultima, le acque che hanno
52 avuto un ruolo nel crollo sono state le acque del sottosuolo e le acque che indiscutibilmente erano presenti nell'argine, acque, quest'ultime, dovute,
nel a loro volta, alla immissione della "torbida"
bacino, alle piogge, all'annuale disgelo.
lettera b) il ricorrente dice, poi, cheNella
"tra gli elementi inconfutabili che provocherebbero l'inidoneità del sito dal punto di vista idrogeologico la sentenza non esita a comprendere 1'ammissione della difesa di CU
OS, secondo cui il Rio Porcellini è stato e daisostanzialmente inglobato dai bacini rilevati", e osserva che l'elemento in questione è
tutt'altro che inconfutabile, avendo accertato i periti che "la sorgente e il Rio Porcellini sono
esterni al bacino imbrifero sotteso alla discarica inferiore e, pertanto, i loro deflussi superficiali scorrono a valle della zona delle
discariche e non possono concorrere all'invaso di
acqua nelle discariche stesse".
Si tratta, sostiene il ricorrente, di un vero e
proprio travisamento del fatto.
E' agevole opporre che, dato e non concesso che
la corte sia incorsa in travisamento del fatto, il
53 travisamento in tanto è rilevabile in quanto riguardi un punto decisivo, decisività che nella specie deve essere certamente esclusa, visto che
corte non ha desunto la inidoneità del sito, la dal punto di vista idrogeologico, soltanto da quel riferimento;
ma, dopo essersi richiamata ai periti e ad alcuni consulenti, "anche"-l'avverbio è della corte- "da una serie di altri elementi", tra i quali, e soltanto tra i quali, "l'ammissione della difesa di CU OS sul Rio Porcellini.
Prescindendo da ciò, non può non osservarsi che il dato è stato citato anche dal tribunale (pag.
125) che ha indicato "nella memoria Ballestrazzi
del 1/6/1988" la fonte dalla quale aveva attinto,
fonte, come si legge nella memoria presentata a
questa corte dalle parti civili UR ed altri,
in cui era scritto che "è possibile a tre anni di
distanza dal collasso dei bacini ricostruire l'esatto corso del Rio Porcellini, in quanto, a
causa del collasso, sono riapparsi sia il Rio
Porcellini che la sorgente Porcellini".
I due dati, quindi,- accertamento peritale e
memoria del Balestrazzi- non sono contraddittori per la semplice ragione che non violano il principio di non contraddizione-idem sub eodem
54 respectu non potest simul esse et non esse-,
limitandosi a riferire verità, contrastanti sì, ma relative a tempi diversi che legittimano,
pertanto, il contrasto. Nella lettera c) il ricorrente sostiene che la sentenza, "dopo aver riportato la tesi dei periti,
secondo cui il materasso fluvioglaciale formante
il substrato dei bacini sarebbe costituito da tre strati di terreno, dei quali il primo e il terzo
secondo, materiale permeabile e il composti di
intermedio, forza impermeabile, ne
arbitrariamente, e senza alcuna motivazione, il giudizio affermando che anche il primo e il terzo
strato, in sè idonei a consentire il passaggio dell'acqua con il deflusso del liquido eccedente,
erano sostanzialmente impermeabili perchè l'acqua di sgrondo dei bacini incontrava l'acqua che percorreva il sottosuolo con flussi idrici",
sicchè così ancora il passo della corte riportato e criticato nel motivo- "si può ben dire che l'acqua di sgrondo degli argini e dei limi dei bacini di Prestavel incontrava sempre un ostacolo al deflusso verticale, nel senso che tale ostacolo era costituito nel primo e nel terzo strato dal
55 materasso dalla intensa circolazione idrica e. nel secondo strato dal tipo impermeabile del materiale di cui era costituito".
Il travisamento del fatto
- si Osserva - è
innegabile, ché si stravolge il dato della perizia, cosi come v'è contraddizione là dove si nel sottosuolo ritiene che l'acqua fluente costituisca, anzichè una conferma della permeabilità del terreno,-questa tesi è già stata
accennata poc'anzi-una barriera impermeabile per l'acqua di drenaggio dai bacini".
Il travisamento del fatto non ricorre di certo così come va esclusa, con altrettanta certezza, la pretesa contraddizione.
Che la corte non abbia "forzato" arbitrariamente e senza motivazione alcuna il giudizio dei periti, si desume, invero, da quanto la stessa corte ha
scritto nella sentenza, poco oltre il passo citato dal ricorrente, facendo propria un'affermazione del tribunale.
"Anche in esito alla lunga discussione dibattimentale sul punto introdotto dal consulente
ER, - così la corte i periti hanno ribadito che tali alternanze di materiali più
permeabili e meno impermeabili facevano sì che in
56 certi tratti del terreno l'acqua dei bacini drenare verticalmente ed in altri no, ma potesse che, anche laddove il flusso verticale era consentito, la situazione rimaneva pericolosa".
"Il che deve significare
- ha concluso la corte
-che, anche laddove il deflusso verticale era consentito, la stratigrafia del terreno e la presenza di acque sotterranee lo rendevano estremamente difficile e, comunque, quanto mai lento".
Come si vede, le conclusioni tratte dalla corte non sono state una "arbitraria e contraddittoria forzatura" del giudizio dei periti ma,
semplicemente, le conclusioni degli stessi periti.
Quanto, poi, all'altro rilievo, secondo il quale la corte, "dopo aver posto in risalto come anche 10 ER, consulente tecnico delle parti civili, abbia parlato di terreni più ° meno permeabili, passa, sorprendentemente, ad affermare che 'egli, lo ER, ovviamente intendeva sottolineare non tanto il grado di saturazione dei diversi livelli, quanto lo stato di saturazione e di falda in pressione, come evidenziato nel Pz2,
mantenuta, falda che, anche se non continuamente rendeva il sito assolutamente inidoneo, dal punto
57 di vista idrogeologico, per la costruzione dei
bacini'", donde "la contraddittorietà che chiama a soccorso-così il motivo- l'arbitrio interpretativo", è da osservare quel che segue.
delle E' noto, anzitutto, che l'interpretazione dei consulenti, come di qualsiasi dichiarazioni rilasci dichiarazioni nel processo, altro che rientra tra i compiti istituzionali del giudice di merito e si sottrae, pertanto, al controllo di
legittimità se congruamente motivata;
in secondo luogo, che nel motivo non si dice in che cosa
quelle interpretazionela di peccherebbe data dalla corte;
dichiarazioni infine, che '
a pag. 392, ha riportato un passo quest'ultima,
"tra ER e A", del dialogo quest'ultimo uno dei consulenti della LU, nel corso del quale il primo, lo ER, aveva
Osservato che "il Pz2 mostra come alte pressioni interstiziali avvengono nel luogo dei bacini anche dopo il crollo", affermazione che consente di dire che non è stato affatto arbitrario, da parte della collegare una certa dichiarazione dellocorte,
dei piezometri in problematica ER alla pressione.
58 Nella lettera d) il ricorrente FI porta la
sua attenzione sul Pz2, sul quale il tribunale e la corte si sono soffermati per porre in rilievo
che la insufficiente permeabilità del terreno sottostante i bacini era stata dimostrata da tutti dai periti nellai vari piezometri installati primavera del 1986 e, in particolare, dal Pz2 che
aveva fatto constatare "la presenza di una falda in pressione sotto i bacini in certi periodi:
questo piezometro "aveva evidenziato così il tribunale e la corte livelli di falda da meno
4,5 a più 1 m. rispetto al piano di campagna",
"era certo che talvolta ilsicchè livello della falda saliva per circa un metro all'interno dei limi".
obietta nel motivo che "la corte non spiega Si
possa indicare la presenza di una falda in come pressione il Pz2, che in quella condizione non era
costante, come riconosce la stessa sentenza che parla di falda in pressione anche se non continuamente mantenuta"; si obietta, poi, che quel piezometro era l'unico, tra i molti messi in
opera, a rilevare una falda talora in pressione;
si obietta, infine, che quel piezometro era stato collocato in corrispondenza del bacino inferiore e
59 quindi nulla poteva provare circa la situazione
idrogeologica sottostante al bacino superiore situato a monte.
Si eccepisce, ancora, che è la stessa sentenza che ammette che questa falda in pressione, che si
sarebbe realizzata soltanto in concomitanza con abbondanti apporti meteorici, poteva non impedire il processo di consolidazione, aggiungendo, la sentenza, che quella falda, " certamente ha costituito un fattore di instabilità al piede dell'argine del bacino superiore dove avrebbe potuto dar luogo a rigonfiamenti favoriti dal modesto spessore della struttura alta circa m.3",
rigonfiamenti si conclude nel motivo
- mai visti in nessun punto degli argini in tutta la loro ovviamente, non storia e dei quali gli atti,
contengono traccia.
Ebbene, nessuno di questi rilievi pone in luce,
come si assume, "un'altra serie di travisamenti e lacune della motivazione".
E ' divero che il Pz2, "in quella indicazione falda in pressione", non era costante%3B ma, ciò non toglie che, almeno in quel momento, secondo i
periti, citati dalla corte, quel piezometro abbia
manifestato l'esistenza di una falda in pressione,
60 sicché la corte ha correttamente osservato, come già il tribunale, che v'era la prova sperimentale che la falda, almeno in certi, ricorrenti, periodi dell'anno fosse in pressione e che la stessa rendesse, in quei periodi, cioè ogni anno,
impossibile il drenaggio, con tutte le conseguenze sulla stabilità del bacino, donde il logico corollario del "sito inidoneo dal punto di vista idrogeologico”.
Quanto, poi, al fatto che quel piezometro, tra i molti messi in opera, sia stato l'unico a rivelare una falda in pressione, è, anzitutto, da notare
che, seppur unico, ha comumque mostrato, secondo la corte, l'esistenza di una falda in pressione,
sicché la corte non ha errato nel ritenerla;
in luogo che la sentenza impugnata, a pag. secondo
392, ha citato il perito OL, che nei motivi
non risulta sia stato contestato sul punto, il falda inquale ha parlato "di una situazione di pressione che vi era in alcune zone dei bacini e in alcuni periodi": la falda in pressione era stata individuata, dunque, in più zone dei bacini.
La dichiarazione, appena riportata, del OL,
risponde anche all'altra osservazione, che si
definisce risolutiva, che quel Pz2. era stato
61
K collocato in corrispondenza del bacino inferiore,
sicché nulla poteva provare rispetto al bacino superiore: i periti hanno stabilito, secondo la
corte-lo si è appena visto-che "la situazione di una falda in pressione vi era in alcune zone dei
bacini-di entrambi i bacini-in alcuni periodi". Nel riportare il dialogo, già citato, tra
ER e Lancellotta la corte, inoltre, ha rilevato che il primo, 10 ER, muovendo
proprio dal Pz2, collocato nel primo bacino, aveva detto che quel Pz2 aveva mostrato come alte
pressioni interztiziali avvenissero, in genere,
nel luogo dei bacini-e non solo del "bacino"-
anche dopo il crollo, ottenendo, su questa tesi, -
sottolineato la corte, -ha espressamente la convergenza del secondo, del Lancellotta.
E' vero, poi, che la corte ha detto, nel passo citato nel motivo, che la falda in pressione poteva anche non impedire il processo di consolidazione dei limi.
Ma, è innegabile che la forma in cui la corte di appello si è espressa in quel passo non è
affatto la forma della certezza ("anche se non poteva impedire il processo di consolidazione"),
sibbene la forma del "concesso che", dell'" ammesso
62 che", forma in cui ciò che si concede, ciò che si ammette, lo si concede, lo si ammette, non perché lo si ritenga provato, non a posteriori, ma a priori, per porre, invece, l'accento su altre affermazioni che in quel momento, aldilà della su un dato punto,concessione "dialettica"
veramente interessano.
Che la corte abbia sempre ritenuto, e con
fosseroestrema certezza, che i limi di Prestavel
sottoconsolidati, lo dimostrano, del resto, sia le non poche pagine dedicate a provare, appunto, la
dei limi, sia quell'altrosottoconsolidazione passo, già visto, riportato anche nel motivo, in
"lo cui la corte, parlando del Pz2, ha detto che stato di saturazione e di 'falda in pressione,
anche se non continuativamente mantenuta, rendeva il sito assolutamente inidoneo, dal punto di vista idrogeologico, per la costruzione dei bacini, non
consentendo la consolidazione dei limi ivi depositati".
poi, che, come siSupposto, obietta,
ulteriormente, nel motivo, "gli abbondanti apporti meteorici", di cui ha parlato la corte, non siano
stati mai saggiati come causa dell'effetto
"falda in pressione", ciò non toglie sia che la
63 corte abbia correttamente sottolineato l'esistenza, indubbia, di una falda in pressione-
siae il dato rilevante per la corte era questo-
che, avendo presenti i periti- si veda sul punto anche il tribunale a pag. 126 dove dice, citando
i periti, che "la circolazione idrica presente nel substrato poteva in alcuni periodi dell'anno, in
relazione al disgelo e agli apporti meteorici,
in pressione"- haentrare ragionevolmente collegato quella situazione di falda in pressione anche agli apporti meteorici.
Quanto, infine, ai rigonfiamenti, -che non
21 troverebbero tracce negli atti- ai quali la falda in pressione avrebbe potuto dar luogo al piede dell'argine, è innegabile che la corte, là dove ne ha parlato, mentre ha dato per certo, per tutto quello che aveva detto sino a quel punto- di questi rigonfiamenti parla a pag. 455 quando ormai ha esaurito il tema delle "condotte"- che la falda in pressione aveva costituito un fattore di
instabilità al piede dell'argine del bacino
("dove superiore, ha soltanto dato come possibili
.") quei avrebbe potuto dar luogo a rigonfiamenti, li ha prospettati come ipotesi, con la conseguenza che è davvero irrilevante
64 contestarli.
Nella lettera e), infine, si censura la sentenza contradditorietà per avere affermato, a pag. di
455, che la "presenza di acqua all'interno
aldell'argine sabbioso, in quanto dovuta e drenaggio di quella del bacino retrostante e alle
precipitazioni atmosferiche, nonché allo scioglimento delle nevi..., ha indotto sicuri
infiltrazione, direttamente dallaprocessi di superficie del paramento di valle dell'argine stesso, che riducevano notevolmente le sue condizioni di stabilità", mentre, a pag. 499 e
502, dove ha esaminato la posizione del
IN, ha detto che "nella relazione dell'ottobre 1975 (il IN) confermò la affioramenti di acqua sia lungo il mancanza di superiore sia al piede di paravento esso,
espressamente che l'argine non è stato asserendo interessato da fenomeni di filtrazione". La censura non ha pregio, sol che si consideri che a pag. 455 la corte ha fatto la affermazione,
circa "la presenza di acqua all'interno dell'argine sabbioso che aveva indotto sicuri processi di infiltrazione", proprio per
65 rispondere alla obiezione, contenuta nei motivi di appello del FI, secondo la quale, stando al
IN, "l'argine non era interessato da fenomeni di filtrazione", risposta che la corte ha munito, peraltro, di un non contestato, nel motivo ricorso, supporto tecnico, osservando che "le di analisi dei consulenti di parte- disposte a questo scopo avrebbero dovuto considerare una pressione dei pori non nulla lungo la superficie di
scorrimento profondo, ipotizzata sia dalla
relazione IN che dai consulenti della difesa medesima, come hanno insegnato Stauffer e
Obermeier",
E' senz'altro vero, però, che la corte, nel
trattare del IN, ne ha riportato anche quelle affermazioni che nel motivo sono state
citate per porre in luce la contraddittorietà
della sentenza.
Ma, a ben vedere, la corte, a pag. 499, ha trascritto l'affermazione del IN in un contesto laudativo, si, dell'imputato- che poi avrebbe assolto- senza, però, averla fatta oggetto di commenti contrastanti con quelli, negativi,
espressi in precedenza;
mentre a pag. 502 ha
riportato la stessa affermazione-"l'argine non è
66 interessato da fenomeni di filtrazione"- in un contesto in cui ha citato un ampio squarcio della
relazione del IN al solo fine di sottolineare che questi si era interessato della delta, anche se, a pag. 376, nell' spiaggia occuparsi della spiaggia, la corte aveva anche detto che "neppure la relazione IN parla dell'esigenza che tali di delta ° spiaggia e parole esprimono".
Contraddizione, dunque, al più per quel che riguarda la posizione del IN sul problema della spiaggia, e sul tema si ritornerà più in
là, - ma non per "l'argine non interessato da fenomeni di filtrazione".
2-La corte di appello, nel paragrafo 15A, ha posto in rilievo che una delle condotte riprovevoli degli imputati, che avevano ideato e realizzato il secondo bacino, era stata "l'assoluta mancanza di progetto"; e, come già il tribunale a pag. 178 e
detto, sulla scia della copiosassgg., ha letteratura sull'argomento, che cosa doveva e deve intendersi, in questi casi, per progetto, per progettazione, affermando che "i costruttori del secondo bacino nulla hanno fatto di tutto ciò che
67
H la genereprogettazione di un impianto di quel richiedeva, secondo lo stato dell'arte e la comune esperienza", non avendo predisposto alcun
documento che potesse servire da guida e da
controllo dell'opera e che fosse, a sua volta,
qualsiasisuscettibile di controllo critico in un momento successivo, in particolare da parte dei
futuri gestori del bacino;
non avendo, quei costruttori, effettuato alcuno studio morfologico,
geologico, idrogeologico del sito, avendo omesso
di dare indicazioni sulla massima altezza prevista e sulla pendenza degli argini e lasciando che il
materiale si collocasse secondo l'angolo naturale di declivio, sì da dar luogo alla pendenza eccezionale di cui alla nota 23/6/1975 del
IN %;B non avendo, gli stessi, dato indicazioni sui controlli da effettuare e non avendo considerato, in particolare, i problemi del controllo delle acque, quelli di un controllo affidabile del deflusso superficiale del bacino imbrifero nei bacini di decantazione, quelli del possibile formarsi di pressioni interstiziali al
di sotto dei sedimenti impermeabili, quelli delle di possibili infiltrazioni dal bacino nel terreno fondazione o dall'acqua del lago nel corpo della
68 diga;
non avendo richiesto la determinazione della granulometria dei materiali;
non avendo effettuato analisi di stabilità che, non conoscendo i dati, non sarebbero stati, peraltro, in condizione di
far effettuare;
non avendo considerato le peggiori condizioni possibili che sarebbero potute occorrere nel periodo di vita dei bacini;
non avendo valutato le conseguenze di possibili crolli e non avendo predisposto difese materiali;
non
avendo cercato, infine, il contributo delle competenze specialistiche, "sulla cui necessità
tanto insiste l'intera letteratura tecnica".
La corte, inoltre, ha detto che il FI
sull'assenza assoluta di un qualsivoglia progetto era stato "confesso" dinanzi al procuratore della
Repubblica, al quale aveva detto che "era stato
fatto un preventivo di spesa e che aveva presentato la costruzione del secondo bacino come in tutto e per tutto guidata dall'esperienza del bacino già esistente".
Il FI, nel suo primo motivo di ricorso, sub a, b, censura la sentenza rimproverandole 1,
del fatto e contraddittorietà in travisamento
'assoluta mancanza di progetto" senza ordine alla 11
contestare né l'affermazione che per progettazione
69 deve intendersi quella ampiamente descritta dalla
corte né che egli aveva ammesso l'inesistenza di un qualsiasi progetto, ma ponendo esclusivamente
l'accento su alcune espressioni usate dalla corte dedurne che quest'ultima ha, nello stessoper tempo e, quindi, contraddittoriamente, negato e
ammesso l'esistenza del progetto.
Così, nel paragrafo a), sottolinea che la corte, se, a pag. 344, ha detto che "i documenti citati dalla difesa SO e FI non sono trattandosi di corrispondenza internaprogetto,
relativa all'idea della costruzione del nuovo bacino o di indicazioni assolutamente lontane da
quella che deve essere una guida vincolante per una corretta esecuzione e prosecuzione dell'opera e per il successivo controllo e valutazione", a
"la pag. 76 ha scritto, invece, tra l'altro, che documentazione delle prime sopraelevazioni risulta
'progettuali' della dagli stessi disegni costruzione".
E ' semplice replicare che, proprio avendo
presente l'affermazione della corte che "i documenti citati dalle difese SO e FI non sono progetto", ci si rende conto che
l'espressione "disegni progettuali della
70 concessionaria" altro non significa se non disegni
"ritenuti progetto dalla concessionaria".
Anche nella lettera b) il FI insiste su questa linea dicendo che, a pag 376, la corte ha
la documentazione, costituita daidefinito disegni, rilievi, relazioni, incarichi di lavori, come "documentazione progettuale". Ma, proprio in questo passo v'è la prova che,
quando la corte ha usato i termini "disegni progettuali", "documentazione progettuale", ha
così come ritenuto dagli parlato di progetto non di progetto così come sarebbe imputati e
dovuto essere.
Nel che ètrattare della relazione 12/8/1968,
quella che ha posto definitivamente a fuoco l'idea del secondo bacino relazione scritta proprio dal
-FI, la corte ha detto, infatti, che "questa
è la relazione che è considerata da qualche parte ilil progetto del secondo bacino" e come participio "considerata" non lascia adito a dubbi
su quale sia stato il pensiero della corte su quella che il FI chiama progettazione, di talché non può davvero parlarsi di contraddizione
o di contraddittorietà della sentenza sul punto.
71 In questa stessa lettera b) il FI sostiene,
inoltre, che la corte "non ha tratto le dovute conseguenze da una circostanza rilevantissima rappresentata dal fatto che la documentazione in discorso è soltanto quella rinvenuta, cioè
sopravvissuta al disastro nonché, in ipotesi,
al contrario interesse all'incuria e dei però, successori del FI", proposizione che,
dalla non tiene nel dovuto conto la sottolineata,
corte, e non contestata nel motivo, "confessione"
dell'imputato sulla mancanza assoluta di un qualsiasi progetto.
Nella lettera c), infine, il ricorrente si duole di un'altra contraddizione in cui sarebbe incorsa sentenza che, dopo aver ribadito, a pag. 448,la che "non si possono neppure seguire le difese che
hanno affermato l'esistenza del progetto sol perché è stata rinvenuta una documentazione relazioni,disegni, rilievi, costituita da incarichi di lavoro, fatture e simili", ha aggiunto che "a contrastare l'affermazione delle n difese è lo stesso TE (consulente della
SO) in veste di studioso, il quale ha
sostenuto che la costruzione dei bacini offre un'opportunità unica perché si stabilisca un
72 progetto iniziale e si continui poi a controllare
le caratteristiche della struttura costruita,
ottimizzando il progetto alla luce dell'esperienza acquisita".
"Il ricorrente-così il FI- ha sempre detto che per quei bacini era possibile solo un progetto iniziale, puntualmente predisposto, donde la
contraddizione nel ritenere, con il TE,
sufficiente il progetto iniziale e, teoricamente contempo, nel ritenere. insufficiente il nel progetto iniziale predisposto dal FI".
E', ancora una volta, del tutto agevole opporre,
da un lato, che, per la corte, il progetto iniziale, da arricchire successivamente, હૈ il progetto con tutte quelle caratteristiche dalla corte poste in risalto;
e, per altro lato, che pur sempre il FI che ha ammesso, secondo quanto insindacabilmente accertato dalla corte, di non aver redatto alcun progetto.
3-Nel paragrafo 3, a, b, c, d, il Fiorini assume
che relativa allal'asserzione della corte
"impermeabilità dell'arginello di base del bacino
superiore è, per un verso, apodittica e, per altro
verso, contraddittoria".
73 Ebbene, ricordato che per la corte, così come
il tribunale, "un ulteriore difetto, che si per deve far risalire all'iniziale errata impostazione del bacino superiore, riguarda proprio il suo argine di base о arginello e consiste nella mancanza accertata di una struttura drenante";
ricordato, ancora, che la corte ha dedotto questa incapacità dell'arginellodrenante dagli accertamenti peritali, confermati in dibattimento dai periti;
ricordato tutto ciò, non può non definirsi assolutamente infondata l'affermazione,
che gi legge sub a), secondo la quale "rimane indimostrata la premessa (tecnicamente erronea)
per cui l'arginello formato con il metodo centrale dovrebbe essere impermeabile".
Ed è infondata perché la corte, nell'affermare
che l'argine formato con il metodo centrale prevede un arginello di base impermeabile,- che,
invece, deve essere permeabile quando l'argine cresce con il metodo a monte, come è avvenuto nel
bacino superiore, il cui argine, dopo un iniziale
innalzamento con il metodo centrale, è stato innalzato con il metodo a monte, non ha fatto altro che tener conto dei pareri dei periti, di
alcuni consulenti tecnici e della letteratura,
74 tutti accuratamente e testualmente citati.
Nelle pagine 348 e 349, riportate in parte anche nel motivo, la corte ha trascritto, infatti, Ricceri e IL dichiarazioni dei periti ponendo in evidenza che il primo, avallato dal secondo, aveva detto che "il caso del cambiamento di metodo durante l'innalzamento non è ovviamente previsto, dal momento che l'argine di base e gli strati drenati devono essere realizzati prima e
sono in funzione del metodo scelto per sopraelevare l'argine", sicché, se è previsto con il l'accrescimento con il metodo verso valle e metodo centrale, si realizza un argine iniziale impervio all'acqua e davanti a questo si prepara uno strato drenante, mentre se è previsto l'accrescimento con il metodo verso monte si realizza un argine iniziale filtrante";
dichiarazione, come si vede, in cui è indicata con chiarezza la ragione di ordine tecnico, sposata dalla corte, della impermeabilità dell'arginello di base, qualora sia contemplato l'innalzamento dell'argine con il sistema centrale: in questo davanti all'arginello iniziale impervio sicaso
prepara uno strato drenante, donde la non indispensabilità dell'argine pervio.
75 Nella lettera b) si ritiene di cogliere il travisamento sol perchè la corte, nel confrontare bacinoi due arginelli di base, quello del
inferiore e quello del bacino superiore, ha detto,
citando i periti, che costoro, rilevato che
l'arginello di base del bacino superiore era privo di ancoraggio in calcestruzzo e di letto filtrante fascine, presenti nell'arginello di base del in bacino inferiore, avevano concluso che diversa era la permeabilità e quindi la capacità filtrante, e,
citando il tribunale, che anche quest'ultimo aveva scritto che "il rilevato di base del primo bacino aveva, secondo la valutazione dei periti, maggiori dimensioni di quello del secondo, nonché maggior permeabilità e capacità drenante": si sostiene nel motivo, facendo leva sugli aggettivi "diversa" e
"maggiore", che "si è in presenza di aporia da manuale, poiché della stessa cosa si afferma,
prima, che è impermeabile, e poi che non lo è, in
quanto si assume che sia meno permeabile di un
altro, che abbia diversa capacità filtrante". La supposta aporia davvero non sussiste, ché i
aggettivi, -diversa, maggiore, -vanno letti in due quel contesto, ricorrente nelle due sentenze,
secondo il quale, stando ai periti, l'arginello di
76 base del bacino inferiore era drenante,
permeabile, mentre non lo era l'arginello di base
del bacino superiore: in questo contesto "diversa permeabilità" vuol dire, indubbiamente,
permeabilità dell'uno e impermeabilità 0 molto relativa permeabilità dell'altro, mentre "maggiore permeabilità" significa soltanto che è senz'altro maggiore la permeabilità rispetto alla permeabilità pressoché zero.
D'altro canto, la corte, subito dopo aver usato i due aggettivi "diversa", "maggiore", ha dibattimentale del riportato una dichiarazione perito OL il quale aveva detto che egli e i
suoi colleghi "confermavano che all'atto della degli scavi l'argineesecuzione appariva impermeabile rispetto alla sabbia che era a contatto", dichiarazione in cui la recisa affermazione della impermeabilità rispetto alla
sabbia offre non pochi lumi per la retta interpretazione degli aggettivi "diversa",
"maggiore".
Nella lettera c), poi, il ricorrente riporta ciò
che la corte di appello ha scritto, a pag. 355,
nel rispondere alla obiezione dello stesso ricorrente, contenuta nei motivi di appello,
77 secondo la quale era indubbia "la maggiore permeabilità dell'arginello rispetto ai limi retrostanti"; e, dopo aver detto che la risposta della corte, definita non perspicua, si presterebbe a non pochi rilievi di
contraddittorietà, aggiunge che la corte ha
omesso di citare "la parte più importante e addirittura decisiva della dimostrazione della permeabilità dell'arginello rispettomaggiore ai limi retrostanti", dimostrazione matematica fondata sul fatto che, assegnato il valore 1 alla
permeabilità dei limi, il terreno naturale è 100
volte più permeabile, le sabbie sono 400 volte più
permeabili, ma l'arginello è 1000 volte più
permeabile".
La censura non ha alcun pregio.
La corte, là dove ha risposto alla obiezione contenuta nei motivi di appello, ha, infatti,
puntualizzato che quell'argomentare matematico, di per sé senz'altro esatto, "non rispecchiava la
situazione del bacino inferiore di Prestavel, in ordine al quale OL disse che a contatto con l'arginello c'erano le sabbie più permeabili dell'argine, ovvero, letteralmente, che l'argine appariva impermeabile rispetto alla sabbia che era
78 a contatto".
La corte, in altri termini, ha preso atto di dai periti i quali, aldilà di quanto accertato discorso matematico, ogni astratto avevano constatato, de visu, che 11, a Prestavel,
l'arginello era - appariva impermeabile rispetto alla sabbia che gli era a contatto, accertamento
che, riferito in dibattimento, ha provocato, come legge nella sentenza, sia la domanda si del consulente RA se ciò voleva dire che " non del c'era nessun effetto drenante per la natura
materiale", sia la risposta del perito OL che quella era la "conseguenza logica".
E', dunque, giova ripeterlo- l'accertata, in fatto, e non contestata, impermeabilità
di base rispetto alla retrostantedell'arginello sabbia che ha condotto la corte a disattendere quella dimostrazione matematica ritenendola concretamente inapplicabile al caso di specie.
Va aggiunto, peraltro, che sia il tribunale sia la corte hanno esposto anche la ragione, avendo
presenti gli accertamenti dei periti, di questa constatata impermeabilità dell'arginello rispetto alla sabbia retrostante, indicandola nel fatto che
-tribunale pag. 109 "il materiale utilizzato per
79 la costruzione dell'arginello di base del nuovo
bacino, alla luce dei sondaggi peritali e dei relativi esami di laboratorio, è risultato percentuale molto più elevata di contenere una permeabilefini, tali da renderlo meno materiali rispetto alle sabbie e inidoneo a qualsiasi funzione drenante": la corte, a pag. 381, si è
espressa negli stessi termini.
Anche il responsabile civile SO, nel primo motivo di ricorso, tratta della permeabilità
dell'arginello di base, asserendo che la corte di
appello non avrebbe risposto all'argomento,
esposto nei motivi di appello, - argomento fondato
sulle "tavole elaborate dall'ISMES con le prove dei fusi granulometrici", secondo il quale l'arginello di base del bacino superiore aveva una permeabilità da 1000 a 10.000 volte superiore a quella dei limi da esso trattenuti, consentendogli così il drenaggio e quindi la consolidazione.
Orbene, la corte ha dato una risposta logica,
coerente, a questo rilievo a pag. 356 e nel motivo di ricorso il ricorrente si è limitato a nelriproporre il tema senza contestare affatto,
articolata risposta della corte.merito, la
Quest'ultima ha detto, tra l'altro, che "la
80 permeabilità non deriva dalla pura semplice aritmetica delle percentuali di peso delle media singole classi granulometriche, ma, invece, da
fattori diversi, quali la granulometria nel suo aggiungendo insieme e lo stato di addensamento",
che "non bisognava dimenticare, da un lato, che la dell'arginello secondo le regolecostruzione dell'arte comportò il compattamento dei suoi materiali e, dall'altro, che nel corso dei loro
sopralluoghi i periti accertarono che il medesimo arginello tratteneva ristagni di acqua".
e si viene ai rilievi del Ammesso, infine,
che la corte abbia dato FI sub d) -
importanza alla mancanza, nell'arginello di base del bacino superiore, di una struttura di ancoraggio e di un filtro drenante in fascine,
presenti, invece, nel bacino inferiore, mentre i
periti di ufficio, "all'udienza del 17/5/1988
ledefinirono di importanza trascurabile
differenze tra i due arginelli sul punto", sta di
fatto che il dato centrale, innegabile per i
periti, che la corte ha mutuato dagli stessi, è la impermeabilità dell'arginello di base del bacino
superiore, con la conseguenza che l'eventualmente diverso punto di vista della corte rispetto ai
81 periti sulla importanza delle fascine, - diversità,
peraltro, più che legittima-, non è affatto
rilevante perché per nulla decisivo.
4-Nel paragrafo 4, per circa dieci pagine,
suddivise tra le lettere a,b,c,d, il FI
ritenuto "lala sentenza per avercensura sovrapposizione dell'argine del bacino superiore ai limi del bacino inferiore", sovrapposizione che, secondo la sentenza, "diede origine a processi di sicura deformazione dell'intero bacino fin dall'origine".
Prima di vagliare queste censure non è superfluo sottolineare che la corte e il tribunale han sovrapposizione, non tanto dalle dedotto la deposizioni dei testi escussi, quanto da dati di
fatto ritenuti estremamente sicuri, da dati documentali e da dati sperimentali. Per quel che riguarda i dati di fatto, le due
sentenze, posto in rilievo che i periti avevano accertato che la distanza lineare tra l'arginello tel secondo bacino metri,di base e il precedente invaso era di 3,74
hanno osservato che questa modesta distanza era
destinata ad essere colmata con il più blando
degli accrescimenti attuati con il metodo
82 centrale, come "puntualmente documentato" dai
disegni, provenienti dalla stessa SO,
disegni variamente datati, alcuni dei quali,
quelli eseguiti (68-70) prima dell'entrata in funzione del secondo bacino, "preannunciano così il tribunalechiaramente, - quella sovrapposizione", mentre quelli successivi al 1970
(1973, 1975) "dànno ormai per avvenuta" la sovrapposizione. La corte ha aggiunto, poi, che, "aldilà delle
deposizioni e dichiarazioni riportate, che
descrivono la situazione superficiale del rapporto argine-superiore e bacino-inferiore come appariva alla loro vista, devesi ricordare che RI- Mancini consulenti della Prealpi forniscono la dimostrazione matematica della sovrapposizione dell'argine ai limi e concludono che le fondazioni dell'argine erano ampiamente poggianti sui fanghi del bacino inferiore".
"Ad escludere che si trattasse di una illusione ottica - ha detto, ancora, la corte nel citare i
dati sperimentali sono intervenuti gli accertamenti del giudice istruttore e dei periti". Il primo, nel verbale di ispezione del
19/9/1985, si era, infatti, espresso dicendo che
83 centrale, come "puntualmente documentato" dai disegni, provenienti dalla stessa SO,
disegni variamente datati, alcuni dei quali,
quelli eseguiti (68-70) prima dell'entrata in
funzione del secondo bacino, "preannunciano così il tribunalechiaramente,
- - quella sovrapposizione", mentre quelli successivi al 1970
(1973, 1975) "danno ormai per avvenuta" la
sovrapposizione. La corte ha aggiunto, poi, che, "aldilà delle
deposizioni e dichiarazioni riportate, che
descrivono la situazione superficiale del rapporto argine-superiore e bacino-inferiore come appariva alla loro vista, devesi ricordare che RI- Mancini consulenti della Prealpi - forniscono la dimostrazione matematica della sovrapposizione dell'argine ai limi e concludono che le fondazioni dell'argine erano ampiamente poggianti sui fanghi del bacino inferiore".
"Ad escludere che si trattasse di una illusione ha detto, ancora, la corte nel citare i ottica -
- sono intervenuti gli sperimentali dati accertamenti del giudice istruttore e dei periti". Il primo, nel verbale di ispezione del
19/9/1985, si era, infatti, espresso dicendo che
83 "si vede anche assai bene come la sabbia che terrapieno poggia nella parte a costituiva il valle sul limo costituente il bacino inferiore;
i
periti, poi, avevano rilevato che si può vedere
che il materiale sabbioso va ad appoggiarsi sul limo di valle come, d'altra parte, risulta dai disegni LU e dal confronto tra le varie planimetrie e tenendo conto dell'ubicazione,
controllata direttamente, dell'arginello di base".
"Si tratta avva commentato il tribunale- di
riscontri concordanti e incontrovertibili che danno ragione delle discordanti deposizioni dei testi e imputati in ordine alla collocazione spaziale del rilevato del primo bacino;
anche la
circostanza relativa alla possibilità di passaggio tra i due bacini, che ha formato oggetto di molte
domande in sede dibattimentale, non può risultare in sé univoca, perché nulla illumina circa la situazione sottostante alle zone di passaggio, che poteva, evidentemente, essere praticato anche sulla sabbia sopra ciclonata".
Orbene, dinanzi a questo nutrito elenco di fonti di prova e alla del tutto lineare, sul piano
☐ logico-giuridico, valutazione delle stesse,
essendosene ragionevolmente stabilita la diversa
84
1
" affidabilità e, quindi, la diversa rilevanza, non nonnon ritenersi del tutto infondato, se può
addirittura inammissibile, ciò che il ricorrente ha eccepito nelle lettere a), b),d) del paragrafo
4, nelle quali ha sostanzialmente lamentato che la corte non ha tenuto conto di tutte le dichiarazioni testimoniali, che ha riportato in modo incompleto e gravemente travisante alcune deposizioni, che, infine, ha riservato lo stesso
trattamento alle dichiarazioni di alcuni imputati.
E', invero, superfluo ribadire il principio, più
volte affermato da questa Suprema Corte, che il giudice di merito, nel valutare la prova, è libero di scegliere tra le varie fonti della stessa
- e la corte purché dia della sua scelta congrua superfluo, inoltre,1 "ha data - motivazione;
è
il tribunale hanno aggiungere che la corte e
di avere ben dimostrato presenti tutte le testimonianze raccolte, alle quali, però, hanno del tutto logicamente attribuito ben poca rilevanza, data la serie di fonti, di dati oggettivi, documentali, sperimentali, ritenuta correttamente ben più appagante, di cui
disponevano.
Nella lettera c) del paragrafo si obietta, poi,
85 che "da nessuna fonte risulta, nessuno ha mai sostenuto che con la costruzione dell'arginello e
la prima con l'innalzamento iniziale 'per tutta fase', cioé fino a quando il FI fu in servizio, si era mai inciso il vecchio bacino". Anche questo aspetto della censura, che vuole escludere il FI dalla "sovrapposizione", è
infondato, sol che si rifletta che sia la corte sia il tribunale hanno detto chiaramente che nei disegni dal 1968 al 1970 la sovrapposizione era
era, cioé, "preannunciata", fatto ampiamente previsto, e ove si rifletta che entrambe le hanno citato "il disegno ottobre 1973sentenze
redatto dal disegnatore SS - disegno, dunque,
che ha visto la luce poco tempo dopo che il
- e han posto inFI aveva lasciato la miniera rilievo che tutti quei disegni mostravano che "la sovrapposizione sui limi del bacino inferiore da parte dell'argine del nuovo bacino, accresciutosi ed estesosi verso valle, è andata sempre accentuandosi".
ha insistitoSul tema della "sovrapposizione" anche il responsabile civile SO, il quale ha rilevato sia che il tribunale non era stato,
quella poi, così certo, come pur si sostiene, di
86 sovrapposizione, sia che, ammesso che sovrapposizione vi sia stata, la stessa non ha
rilevanza catrale perché "la zonaavuto alcuna
nella quale sarebbe stato individuato l'unico punto di insistenza del bacino superiore sui limi
contenuti nel bacino inferiore corrisponderebbe alla sezione denominata nei grafici CC', punto che
è risultato essere quello di maggiore tenuta
dell'argine stesso nel momento del crollo".
Quanto al primo problema certezza del sovrapposizione -, tribunale in ordine alla premesso che è del tutto irrilevate la divergenza di merito su qualche punto tra le due sentenze nell'attribuire, appello, qualora la sentenza di della ai fini dell'affermazione responsabilità,
importanza ad un dato di fatto, eventualmente trascurato o non dato per certo dal primo giudice,
dia, della sua raggiunta certezza, adeguata e la
corte di Trento l'ha data motivazione, non risponde affatto a verità che il tribunale lo si
è visto riportando anche alcuni passi significativi della sentenza non sia stato certo, assolutamente certo, della sovrapposizione, avendo dedicato all'argomento le
pagg. 110-117 proprio per dimostrarla.
87
"" E' senz'altro vero che il tribunale, parlando del contatto tra il piede dell'argine del bacino
superiore e l'acqua depositata nel bacino, ha
"altamente probabile" usato l'espressione alla "commistione tra l'argine e i relativamente sottostanti limi"; ma, l'espressione,
- usata in un inciso tra parentesi,
- va letta, interpretata,
avendo riguardo al discorso che il tribunale stava facendo in quel momento, discorso in cui stava dando così scontato, così certo il contatto tra acqua e piede dell'argine che la pur certa sovrapposizione dei limi diventava, rispetto a
quella inoppugnabile, conclamata certezza,
soltanto "altamente probabile".
Per quel che riguarda, poi, la rilevanza causale, è da dire che la corte ha puntualmente risposto all'obiezione nei termini seguenti.
"Quanto al punto di maggior tenuta dell'argine,
corrispondenza con la sezione CC1, in sufficiente ricordare che, proprio alla
immediata sinistra orografica della stessa sezione, fu messo a nudo e in parte interessato dal crollo anche l'arginello di base", sicché "non esiste alcuna probabilità di confusione tra la
sezione CCI e la sezione DDI, avendo presente che
88 la prima comprende la zona centrale".
"E' allora inconcepibile-ha proseguito la corte-
quanto si legge negli stessi motivi a 10", pag. secondo i quali "la sezione CCI individua il punto di maggior tenuta dell'argine, mentre la sezione
DDI (nel tratto DDI-DDIbis) individua la zona interessata dal crollo originario.
Inspiegabile perché, come è scritto nella
perizia a pag. 135, come risulta dalle fotografie scattate dopo qualche ora dall'evento in una
piccola zona del tratto tra le sezioni CCI e DDI
(indicato in circa 50 metri) risulta asportato l'arginello di base, mentre negli altri anche tratti la rottura è avvenuta con superfici poco sopra l'arginello di base.
E', quindi, probabile che la rottura abbia avuto inizio in questa piccola zona coinvolgendo l'arginello di base e poi si sia rapidamente propagata al resto del bacino superiore scaricando a valle, come si può vedere dalle fotografie,
oltre la parte resistente del bacino anche il materiale limoso con le più basse caratteristiche di resistenza e contenuto, principalmente nella
parte destra e centrale del bacino superiore.
Forse-ha concluso la corte-nessuno sarà mai in
89
1 grado di spiegare come si sia potuto sostenere che il punto di maggior tenuta dell'argine coincide con 'la piccola zona' e, inoltre, che il luogo di
' moto franoso di consistenza assai maggiore'
coincida con la zona della sinistra orografica del bacino superiore". La corte, come si vede, ha ampiamente e,
avvalendosi delle risultanze di causa vagliate criticamente, puntualmente risposto, e contro questa risposta nel motivo del responsabile civile non v'è altro che la riproposizione del tema,
5-Nel paragrafo 5 il FI contesta le affermazioni della corte sulla "mancata о
irregolare formazione della spiaggia o delta" Si છે già detto, nello "svolgimento del sia la corte,sia il tribunaleprocesso", che
seguendo i periti, -non contestati, sul piano teorico, da nessuno, hanno attribuito non poca importanza alla spiaggia, che-così il tribunale a
pag. 46- "tende ad evitare il fondato pericolo che l'acqua battente contro la parete interna costituito da materialidell'argine, più
permeabili di quelli contenuti nel bacino, dia luogo ad infiltrazioni e percolazioni, capaci a
90 loro volta di innestare perniciosi fenomeni di
sifonamento ° liquefazione dell'argine", e che
"altro non è ancora il tribunale a pag 47-se non
una contropendenza dalla sommità interna dell'argine verso il bacino, costituita dalle particelle più grossolane dei limi espulsi dal ciclone, aventi granulometria decrescente man mano
che ci si allontana dall'argine".
Il tribunale e la corte, dopo aver descritto la
spiaggia, hanno dedicato numerose pagine
(tribunale pagg. 93 96%; corte pagg. 373 381)
alla dimostrazione che la stessa, nel secondo non era mai stata al centro bacino,
dell'interesse e delle cure delle varie concessionarie della miniera, tanto che la corte ha potuto dire
- e non è stata smentita nei motivi che "nella documentazione progettuale dei due bacini non si fa né cenno né riferimento all'esigenza di riservare uno spazio a spiaggia",
ché "non ve n'è traccia né nella relazione tecnica
13/1/1961 del SS né nella relazione tecnica allegata alla domanda 22/4/1961 della Montecatini
al Genio Civile, né nella relazione 12/8/1968
della Direzione della miniera-del FI-
"considerata da qualche parte-ha aggiunto, e lo si
91 è già visto, la corte-come il progetto del secondo bacino".
La corte, poi, ha osservato che "la SO
si dà carico del problema solamente a seguito
1986, ma della memoria Villa-RA del luglio semplicemente per descrivere i metodi studiati dalla letteratura tecnica e non anche per l'accusarespingere, con argomentazioni di fatto,
della inesistenza di delta o spiaggia".
La corte, inoltre, citando la relazione ministeriale, redatta sulla frana di TA, ha
evidenziato che, "secondo quella relazione, da
alcune foto dell'ottobre 1973 e del settembre 1978 Rossi didell'impresa di rilevamento aereo
Brescia, si desume che anche nel bacino superiore pressoché l'intera superficie sottesa risulta
ricoperta da acqua che è quasi ovunque in diretto
contatto con il rilevato arginale".
La corte, ancora, facendo proprie le osservazioni del tribunale, ha detto che, "per stessa ammissione dei consulenti della difesa di imputati e di responsabili civili, tale spiaggia,
per essere efficace, non doveva estendersi per meno di venti metri verso l'interno dei bacini,
mentre nella planimetria LU 22/7/1975 è
92
1 9 visibile una distanza orizzontale tra sommità
dell'argine e acqua mai superiore ai dieci metri maggior parte dello sviluppoe, per la
inferioredell'argine, ai cinque metri e, in
taluni tratti, essa si riduce a soli tre metri".
La corte, infine, ha citato le dichiarazioni del perito OL, secondo il quale "indubbiamente il contatto vi è sempre stato ma non in contemporanea su tutto il perimetro del bacino, poiché per le
modalità di lavorazione e di accrescimento della sommità del rilevato evidentemente l'acqua poteva venire a contatto in alcuni tratti con materiale sabbioso e in altri tratti con materiale limoso",
"sconfessando con ciò-ha commentato la corte-
l'assunto della SO secondo cui la regolare formazione del delta o spiaggia vi sarebbe semre
stata".
La corte ha citato anche la relazione IN dell'ottobre 1975 per sottolineare che "neppure questa parla di delta spiaggia o dell'esigenza che tali parole esprimono".
Ebbene, il motivo, per censurare la sentenza di
contraddittorietà оsull'argomento "delta spiaggia" si muove proprio dalla relazione
IN per tornare a ripetere - il FI lo
93 aveva già sottolineato discutendo della permeabilità del terreno. di fondazione-che la corte non può dire a pag. 378 che "l'inesistenza di una spiaggia, quanto meno regolare, vi è sempre stata", che "della spiaggia non parla la relazione risalto, -IN", per poi porre in vistosamente, - a pag.contraddicendosi, dunque,
502, che per "IN di fondamentale importanza ai fini della stabilità era la costante presenza della spiaggia".
Premesso che, nel trattare le censure sull'argomento "permeabilità" questo Supremo
Collegio ha già sottolineato il contrasto tra la
proposizione "il IN non parla mai di delta
о spiaggia e dell'esigenza che tali parole laesprimono", scritta dalla corte a pag. 376, e proposizione, scritta a pag. 502, secondo la quale
"della spiaggia si interessò anche IN nel
punto 4 della relazione dell'ottobre del 1975", non può, peraltro, non osservarsi che, data per innegabile la contraddizione, la stessa non incide sull'esistenza o meno della spiaggia, maaffatto sull'averne о meno parlato il IN,
contraddizione, quest'ultima, che non può essere
invocata al fine di negare, come si vorrebbe,
94 l'inesistenza della spiaggia.
Né si obietti, ancorandosi a quanto la corte ha
scritto a pag 502, che il IN, parlando della spiaggia, ne ha conclamato l'esistenza, ché è
sufficiente, per rendersi conto che così non è,
leggere quanto la corte ha scritto proprio nella
pag. 502, dove ha detto, tra l'altro, che "il
IN indicò le modalità da seguire per la formazione di un'idonea spiaggia", modalità è
del tutto ovvio che non sarebbe stato necessario se già suggerire, indicare, se già seguite e
seguite per ottenere "un'idonea spiaggia". Nel motivo si oppone anche, sullo stesso tema, che la sentenza, "mentre attribuisce alle difese
SO di avere scoperto il problema del delta solo dopo il luglio 1986, non si cura affatto di
motivare sulla puntuale testimonianza resa dal Da
Roit al P.M. il 9/8/1985, dalla quale risulta non soltanto la cura posta dalla gestione Montedison
nella formazione della spiaggia, ma la piena consapevolezza degli organi tecnici circa la fondamentale importanza di tale tecnica gestionale-costruttiva per impedire il collasso dell'argine".
L'infondatezza di questo rilievo emerge da tutto
95 quanto si è premesso, e lo si è premesso proprio in vista di questa obiezione, - sulle fonti, -
documenti della stessa SO, planimetrie,
foto aeree, periti, - dalle quali la corte ha dedotto la parziale, -e soltanto parziale, - esistenza della spiaggia nel periodo della
gestione SO, sicché, supposto che il Da
dipendente della SO, abbia Roit, testimoniato sulla esistenza della spiaggia, la
corte, nel privilegiare quei dati obiettivi
assolutamente incontestabili,-e, infatti, non lo
sono stati, -trascurando altre fonti non dotate, ex se, della stessa valenza oggettiva, ha fatto
esclusivamente e correttamente uso del suo potere discrezionale.
perNel paragrafo 6 la sentenza viene censurata quel che concerne la "collocazione delle tubazioni di sfioro sul fondo del bacino e attraverso il suo che rappresenterebbe "un argine", collocazione ulteriore strutturale incidente sulla difetto stabilità del manufatto".
Anche su questo argomento è opportuno premettere che la corte, come il tribunale, facendo propri i
della pareri dei periti e le conclusioni
96 Commissione ministeriale, ha scritto che "la seconda scelta progettuale cui devono riconnettersi negativi effetti sulla stabilità dei bacini di Prestavel, e, in particolare, di quello superiore, fu quella di collocare le tubazioni di
sfioro sul fondo dei bacini e di far loro attraversare gli argini, e ciò perché tale attraversamento è legato al pericolo di rottura
delle condotte e all'indebolimento dei rilevati".
che "due La corte, poi, ha posto in risalto eventi, verificatisi nel 1985, prima del crollo,
hanno evidenziato le carenze costruttive di tale sistema di smaltimento: in gennaio si creò un
piccolo smottamento o camino nel fianco orografico destro del bacino superiore seguito dalla formazione di un inghiottitoio, e nella successiva primavera, probabilmente in maggio, nel bacino inferiore si formò un camino dovuto presumibilmente ad accumulo di sterili limosi nella tubazione di scarico del medesimo invaso".
Il ricorrente nel motivo, muovendo da quest'ultima affermazione, eccepisce la della sentenza, perché quei due contraddittorietà
eventi del 1985 che, secondo quanto la corte ha scritto a pag 361, avevano evidenziato le carenze
97 costruttive del sistema di smaltimento, a pag. del516, allorché la corte esamina la posizione
OT e del PE, diventano fatti che "non annunciavano il crollo da un momento all'altro e non imponevano verifiche al OT e al PE".
La tesi della contraddittorietà anche in questo caso, chiaramente infondata.
Invero, la corte non ha detto che quei due eventi avevano fatto constatare le carenze costruttive e, nello stesso tempo, che non le avevano fatte constatare, così come non ha detto che quegli eventi erano fatti che annunciavano il contemporaneamente, fatti che quel crollo e,
annunciavano; ma, ha semplicemente crollo non fatto due affermazioni che potevano e possono coesistere sotto il profilo logico, l'affermazione della evidenza della carenza costruttiva di quel sistema di smaltimento e l'affermazione che quegli eventi, seppur denunciavano innegabilmente quella cerenza costruttiva, non erano, però, stati tali,
a detta dei periti, da annunciare il crollo da un
momento all'altro.
peraltro, nelSe, motivo si intendesse come sembra, che quel "non sostenere,
annunciare", usato dalla corte, significa che
98 quella carenza non aveva, non ha avuto, secondo la corte, rilevanza causale sull'evento, si sosterrebe cosa inesatta, perché la corte, come già il tribunale, ha detto, senza equivoci, che le
condutture di sfioro attraverso gli argini erano
un pericolo, non solo per la possibile rottura, ma anche per l'oggettivo indebolimento degli argini a quell'attraversamento, stessi dovuto prescindendo, dunque, dalla possibilità della rottura.
"Ma-così, in particolare, il tribunale-
indipendentemente dal pericolo potenziale
rappresentato da quella scelta costruttiva,
comunque le tubazioni che correvano all'interno dei rilevati provocavano un indebolimento degli stessi nel tratto di attraversamento, contribuendo a diminuirne la stabilità complessiva".
Quanto, poi, alla non necessità di verifiche su quelle condotte di sfioro da parte del OT e del
PE, non va dimenticato che la tesi della corte è legata alla premessa-tutta da discutere,
come si vedrà che la Prealpi aveva ricevuto la miniera dopo la verifica del Distretto minerario effettuata ai sensi dell'art. 38 del R.D.
1443/1927: quella verifica, secondo la corte,
99 aveva legittimamente creato nella società
concessionaria l'affidamento sulla sicurezza della miniera e, specialmente, dei bacini.
Il problema delle condotte di sfioro è stato
affrontato anche nel primo motivo di ricorso del
responsabile civile SO, il quale vuole
dimostrare come pur per il giudice istruttore la rottura delle condotte di sfioro non abbia avuto alcuna rilevanza causale: le osservazioni fatte esaminando il motivo del FI esimono dall'
aggiungere altro.
e il
6-Il FI, nel paragrafo 7, a e b,
responsabile civile Montedison, nel II motivo
relativo al nesso causale, lamentano il difetto di motivazione della sentenza per quel che riguarda
"le verifiche progettuali e i coefficienti di sicurezza".
Il tribunale (pagg. 98-106) e la corte di
appello (pagg. 394-404) hanno dedicato non poco spazio a questo tema, sottolineando, anzitutto,
che il coefficiente di sicurezza è l'espressione numerica delle verifiche di stabilità, è il valore numerico che, nelle varie superfici di slittamento
100 prese in considerazione, indica il rapporto tra le forze che tendono a far scivolare la massa di terreno sovrastante e le forze che si oppongono a
ugualerapporto che, se tale scivolamento,
l'equilibrio limite, se all'unità, esprime superiore all'unità denota la prevalenza delle
forze che tendono alla conservazione e se inferiore all'unità indica, invece, la prevalenza delle forze che tendono alla destrutturazione.
Il tribunale e la corte di merito hanno posto,
poi, in rilievo che, secondo i periti, per opere del genere il coefficiente di sicurezza minimo deve essere di 1,3 0, in particolare situazioni,
tribunale, il di 1,4 0 di 1,5, ritenendo, il
sostanzialmente, il valore di 1,4 e, la corte,
valore di 1,5.
che,Quest'ultima, inoltre, ha messo in risalto
"secondo i periti, nella sezione peggiore, che è
quella indicata con la sigla CC1, il coefficiente
di sicurezza era 0,85 e 0,95 rispettivamente in
due epoche di vita del bacino superiore, 0,85 nel
1985 e 0,95 nel 1975". Il responsabile civile SO, in quella parte del motivo di ricorso nella quale si interessa dei coefficienti di sicurezza, ripropone
101 una sua tesi, asserendo che la corte di appello,
nel rispondere alla stessa, in realtà non avrebbe
risposto, incorrendo, così, nel vizio di omessa motivazione.
cheLa tesi affonda le radici in una obiezione,
riecheggia nel motivo di ricorso del FI,
formulata già in primo grado, secondo la quale era da spiegare come i bacini potessere essere rimasti integri per tanti anni, se già nel 1975 il coefficiente di sicurezza risultava sovente
inferiore all'unità.
"Sono i periti d'ufficio così han replicato la corte a pag. 98 e il tribunale a pag. 105 a rispondere che la stabilità dei bacini poteva essere leggermente e precariamente aumentata da fattori contingenti e particolari sui quali,
proprio perché tali, non doveva farsi affidamento alcuno".
materiale"E' stato, così, possibile che il
sabbioso costituente i bacini fosse in certi periodi in condizioni di umidità tali da migliorare la propria coesione : infatti, non dissimilmente dalle ludiche costruzioni in sabbia marina, i rilevati dei bacini migliorano la stabilità se umidi,coesione e, quindi, la
102 peggiorandola, invece, se completamente asciutti o totalmente saturi, mentre un leggero potere cementante poteva derivare ai rilevati dal pressaggio dei saltuario costipamento dovuto al mezzi presenza degli meccanici ovvero alla svariati utilizzati per additivi chimici migliorare la flottazione".
"Per verificare a livello teorico questa eventualità,
- così, ancora, il tribunale i
periti hanno provato ad attribuire un maggior valore agli angoli d'attrito dei materiali sabbiosi e sabbiosi-limosi, ottenendo, con riferimento al 1985, per la sezione CC1 e DD1
valori del coefficiente di sicurezza maggiori ma pur sempre intorno all'unità".
Ebbene, eccepisce il responsabile civile
- "i periti hanno ritenuto inadeguata SO
misurazione del coefficiente su parametri una puramente teorici;
il ricalcolo effettuato sulla base di parametri più realistici ha dato come valori tutti prossimi all'unità per ilrisultato
1985".
"I valori del 1985 avevano evidenziato, secondo i periti, così ancora il responsabile civile-un aldecadimento del coefficiente del 30%, rispetto
103 1975" tenendo conto dei dati del 1985, modificati stessi periti, e recuperando, per il 1975, dagli il degrado del 30%, si ottiene per il 1975
-
questa la tesi-il coefficiente di sicurezza pari a
1,42, che è un valore numerico ampiamente superiore all'1,3: se il coefficiente di sicurezza
è sceso successivamente del 30%, è sceso
- questa la conclusione per fatto di altri, ma non per
-
fatto dai dipendenti della SO, che avevano lasciato i bacini con un coefficiente di sicurezza ampiamente nei limiti".
di difetto diQuesta ulteriore censura motivazione non ha maggior fondamento delle altre.
Invero, la corte, come già il tribunale, citando ampi squarci della letteratura sull'argomento, ha
sottolineato che questa letteratura aveva posto in luce la notevole relatività del concetto di coefficiente di sicurezza, relatività che imponeva che il coefficiente di sicurezza dovesse essere calcolato nelle condizioni più sfavorevoli e non nelle condizioni in cui giocassero fattori aleatori. dellaLa corte, dunque, ha respinto l'argomento
SO andando aldilà della affermazione,
riportata e contestata nel motivo, secondo cui
104 "l'indice proposto, 1,42, si basa su una evoluzione lineare del valore di fattore di sicurezza nel tempo che non può essere accettato,
dal momento che nessuno dei fattori che intervengono nel calcolo dei fattori di sicurezza ha un andamento lineare", ché la corte ha dato logico e coerente rilievo, per un verso, agli studi sul tema, i quali avevano posto l'accento
sulla relatività dei valori espressi con il coefficiente di sicurezza e sulla ineluttabile necessità, conseguenza di quella premessa teorica,
cioé della relatività, che i coefficienti di venissero calcolati avendo presenti le sicurezza per altro condizioni peggiori, più sfavorevoli, e,
verso, alle dichiarazioni dei periti che avevano insistito, anch'essi, sulla necessità di aver presenti, nel calcolo del coefficiente di sicurezza, le condizioni peggiori.
Il FI, nel paragrafo 7 dedicato a questo tema, eccepisce il difetto di motivazione sostenendo che non è dato "comprendere su quali basi e secondo quali criteri il bacino lasciato da
FI nel marzo del 1973 debba considerarsi instabile e pericoloso, in assenza di qualsiasi riscontro sul coefficiente di sicurezza,
105 considerato che l'altezza massima prevista in 19
metri venne raggiunta nel 1975 e che in quell'anno decise una radicale trasformazione del si manufatto, destinata a determinare l'accrescimento in forma e misura del tutto estranee all'assetto originariamente delineato dal FI".
La corte, nelle pagg. 398, 399, ha puntualmente risposto a questa obiezione indicando esattamente sia le "basi" sia i "criteri" che le facevano affermare che "il bacino, lasciato dal FI nel marzo 1973, dovesse essere considerato instabile e pericoloso", sicché riproporre il quesito "quali basi", "quali criteri" senza dire in che cosa la-
corte ha errato nell'indicare quelle "basi" e quei
"criteri" significa dar vita ad una censura inammissibile. La corte, in quelle pagine, ha detto che "sin
dall'epoca della gestione SO era possibile esprimere un'attendibile previsione che i bacini,
per il modo e il luogo ove erano stati costruiti,
crollati", aggiungendo che "una tale sarebbero risposta discende, ancor più che da astratti calcoli del coefficiente di dalla sicurezza,
considerazione dei molteplici difetti della quali progettazione e della costruzione, i
106 rendevano l'intera esistenza futura dei due invasi, ma in particolare dell'invaso superiore,
esposta all'influenza di fattori destabilizzanti già noti alla letteratura e ben riconoscibili dai gestori via via succedutisi", fattori consistenti difficile consolidazione dei limi e nel"nella contatto dell'acqua con l'argine, senza che tali
ed altri fattori destabilizzanti fossero tenuti sotto adeguato e idoneo controllo".
"E' nozione di comune esperienza ha proseguito corte che le strutture mal progettate e mal la realizzate, e tali SONO stati i bacini di portano impressi gli errori inizialiPrestavel,
commessi che non possono essere cancellati".
"La risposta da dare ai rilievi del FI ha
concluso la corte è che appare all'evidenza che
-
il modo in cui il FI ha impostato i problemi non è pertinente al caso di Prestavel, perché il
calcolo di un astratto coefficiente di sicurezza per il periodo precedente il 1975 non riguarda alcuno degli elementi da cui dipende la responsabilità degli imputati, già dipendenti della SO, né la causalità, nè la colpa rispetto all'evento del 19/7/1985: ciò che è
rilevante, sotto entrambi gli aspetti, è che senza
107 le condotte commissive od omissive degli imputati
SO, che hanno pensato, costruito e gestito il bacino superiore, l'evento del crollo non si
sarebbe verificato e che il verificarsi del crollo catastrofico era conseguenza prevedibile della
costruzione in quel luogo e in quel modo".
Ampia e logicamente corretta la motivazione sentenza, alla quale, giova ripeterlo, neldella
motivo nulla si è opposto.
Nella lettera b) di questo stesso paragrafo, il
FI, dopo aver ricordato che la corte aveva scritto che "la stabilità dei bacini poteva essere leggermente e precariamente aumentata da fattori commenta, facendone e particolari",contingenti censura, che "il solo fatto di oggetto di fattori contingenti risulta richiamare lacontraddittorio per spiegare quella che
sentenza stessa definisce straordinaria ed eccezionale capacità di resistenza degli argini nel tempo". Ma, la contraddittorietà davvero non sussiste,
sia perché sul piano logico non affatto contraddittorio assumere che un fattore contingente possa essere causa di effetti
108 straordinari e eccezionali, sia perché la corte ha fatto quella affermazione tenendo conto di quanto accertato dai periti, che avevano ricondotto quella eccezionale tenuta al concorso di alcuni fattori contingenti, dimostrando così, ex re, la validità
e la non contraddittorietà del principio.
7-Nel paragrafo 8 del suo primo motivo, infine, il
FI dice che "le risposte della sentenza impugnata, sui punti della costruzione dei bacini sui pendii e degli effetti sismici, non potrebbero essere più insoddisfacenti". Si obietta che "sul primo punto-costruzione dei bacini sui pendii-la corte trentina replica che
quanto sostiene la difesa può essere vero in teoria, ma in pratica, con riguardo al caso di
W TA, si doveva tenere conto della sitazione dei luoghi e precisamente dell'ubicazione in pendenza dei manufatti".
"Senonché-si replica nel motivo-la letteratura scientifica da noi citata, e ripresa proprio dalla sentenza, indica e raffigura casi di bacini multipli su pendii montuosi".
La censura è senz'altro infondata.
Il ricorrente, invero, ha citato un brano della
109 sentenza in cui la corte non ha preso in esame il problema della "costruzione dei bacini su pendii montuosi", sibbene il distinto problema-posto dal responsabile civile SO, al quale la corte
dal FI, -ha risposto con il passo riportato della contiguità dei due bacini. La corte ha affrontato, invece, il tema della
costruzione dei bacini su pendii montuosi nel
paragrafo 15D, che, riservato ai "difetti di fondazione e di strutturazione", inizia con alcune considerazioni dedicate alla "ubicazione" dei due bacini.
ampiamente,La corte rifacendosi, e citandola alla letteratura sul tema, non ha escluso che possano costruirsi bacini su pendii montuosi%; ma,
ha semplicemente osservato, alla luce di alcune
opere pubblicate nel 1958, nel 1961, nel 1971, nel
1972, anni in cui il FI era in attività, - si
sottolinea questa circostanza perchè nel motivo il rimprovera alla corte anche diFI aver parlando della contiguità, un'opera citato,
pubblicata nel 1977, quando egli da anni (1973)
aveva lasciato la miniera, - che "la letteratura l'importanza deltecnica ha sempre sottolineato sito in relazione a luoghi abitati allo scopo di
110 determinare gli standars di sicurezza, che debbono rilevare l'assoluta impossibilità di crollo, cioè
condizioni a rischio zero"; che, in particolare,
"esiste un rischio di crollo dei bacini ed alcuni sono ubicati al di sopra dei centri abitati"; che
altro autore, nel 1971, aveva aggiunto che "è
ovviamente imprudente mettere una struttura simile su un pendio al di sopra delle abitazioni urbane, se la procedura consiste nel semplice versamento
dei materiali, perché per la sua stessa natura il
fattore di sicurezza sarebbe il minimo"; che, nel
" 1972, il TE, uno dei consulenti della
SO, aveva scritto che "un bacino collocato sopra e a ridosso di costruzioni abitate creerà un pericolo ben più grande di un altro bacino collocato in zona lontana dall'abitato"; che,
infine, nel 1973 altri aveva avvertito che "la prossimità di luoghi abitati, specie se i bacini
per gli sterili vanno a sovrastarli, deve far rinunziare alla scelta dell'area che altrimenti sarebbe la più desiderabile dal punto di vista
geotecnico".
La corte, a questo punto, ha concluso dicendosi d'accordo con il tribunale, il quale aveva rilevato che "l'aver costruito il nuovo bacino su
111 terreno in pendio, con particolare pericolo per l'abitato a valle, costituisce una scelta rilevante sul piano causale".
La sufficienza e la linearità della motivazione della corte sono indubbie.
Per quel che concerne i "grandi terremoti friulani", nel motivo si obietta che la risposta della corte alla obiezione che quei grandi terremoti "costituiscono un decisivo collaudo per la strutture come esse erano all'epoca" si risolve in mancanza di motivazione, perché dire, come ha
detto la corte, a pag. 450, che, secondo la
"eventi eccezionali possono portareletteratura,
non sempre alle conseguenze attese" visto che "gli effetti dilazionati del terremoto non sono del tutto spiegati", significa non tener conto che
"gli effetti dilazionati non vanno oltre le 24 ore secondo gli studi più recenti (giorni o settimane,
secondo quelli meno recenti), mentre nessuna
"deformazione, né grande né piccola, è mai stata
riscontrata in nessuna parte dei bacini prima del
1985".
e non è vero, per quel che la Ebbene, supposto
-
motivatamente detto a pag 449, citando corte ha ampi brani di letteratura che la
- corte abbia
112 errato nel ritenere che gli effetti dilazionati di un terremoto vadano oltre le 24 ore o oltre alcuni giorni o alcune settimane, l'errore e, quindi,-
il difetto di motivazione sarebbe, in ogni caso,
-
ladi nessun rilievo per la decisiva ragione che impugnata non ha parlato di quei sentenza le proposizioni citate dal terremoti, con
ricorrente, soltanto a pag.450, ma ne ha parlato e non poco anche prima, allorché si è soffermata sul problema della liquefazione, trattando, per l'appunto, pur della cosiddetta liquefazione sismica.
Proprio in questa ulteriore sede la corte ha detto che, "a proposito dei terremoti che nel 1976
colpirono il Friuli, è stato ampiamente dimostrato come l'intensità delle sollecitazioni indotte a
Prestevel non è stata tale da provocare rottura per il solo incremento alle sollecitazioni al taglio"; e proprio in questa sede ha disatteso difensivo del FI presentatol'argomento prova logica", argomento secondo il quale, "come
"'se i due bacini non erano crollati per i terremoti del 1976 con epicentro nel Friuli, ciò
comportava che non era possibile avanzare alcuna
valutazione negativa sulla loro stabilità in epoca
113 anteriore, quando lo stesso FI non era più in attività di servizio". La corte ha respinto l'argomento, avvalendosi alcuni delle osservazioni dei periti e di consulenti, avendo detto i primi di essersi posto il problema e di essere pervenuti alla conclusione che "i terremoti del Friuli avevano determinato nella zona di TA una intensità nella scala
Mercalli con toni Sieber del 6%, intensità
potenzialmente adeguata a provocare solo lievi danni ai manufatti", mentre i secondi, lo ER
in particolare, avevano affermato che, "qualunque fosse il coefficiente di sicurezza dei bacini di
TA, anche, dunque, se fosse inferiore all'
unità, il terremoto del Friuli non ha avuto su di essi alcun effetto osservabile, tenuto conto che
la distanza tra TA e l'epicentro del sisma del
Friuli è stata di circa 150 Km., e che, pertanto,
il periodo di tempo durante il quale l'accelerazione orizzontale si è manifestata è
stato molto breve, tale da poter causare soltanto.
deformazioni locali e non certo il crollo".
Questi dati, dai quali la corte ha logicamente argomentato l'ininfluenza dei terremoti del 1976, non sono stati, nel motivo di ricorso, per nulla
114 motivo deve contestati, sicché questa parte del essere ritenuta, come la precedente,
inammissibile.
8-Il responsabile civile SO, nel primo interessato dellamotivo, si è anche brevemente contiguità dei bacini, eccependo il vizio .di
motivazione della sentenza, limitandosi, peraltro,
a rilevare che la corte non aveva risposto alla osservazione secondo cui "la deprecata contiguità
dei bacini altro non è che la tecnica costruttiva comunemente usata nei casi di bacini multipli".
Ma, la corte, a pag 450, dopo aver detto che,
"invocando l'autorevolezza del Vick, la difesa
della SO ha sostenuto che non vi era in letteratura alcuna controindicazione alla costruzione di bacini contigui", ha osservato ed
è questo il passo citato dal FI per articolare la sua censura sui bacini costruiti sui pendii - che "ciò può essere vero in teoria, mo in pratica, con riguardo al caso di TA, si
doveva tenere conto della situazione dei luoghi e
dell'ubicazione in pendenza deiprecisamente manufatti sopra l'immediato abitato di TA, come
appunto disse lo stesso Vick a pag. 118 del suo articolo".
115 Anche in questo caso, motivazione lineare seguita, nel ricorso, dalla riproposizione del tema senza farsi carico di contestare le ragioni addotte dalla corte, con la conseguenza, dunque,
della inammissibilità della censura.
9-Nel suo terzo motivo
- nel quale ha lamentato
"l'omessa, contraddittoria motivazione sul capo relativo alla assoluzione degli imputati dipendenti della Prealpi",
- il responsabile civile SO la tesi ha riproposto dell'irrilevanza della omissione di controlli nel periodo iniziale, sul presupposto che omissione causale sarebbe stata solo quella di chi
colposamente non ha rilevato il mutamento di
condizioni nel periodo immediatamente precedente il crollo".
"Se l'evento-così il motivo-si è determinato per un progressivo peggioramento delle condizioni (per ragioni geologiche, climatiche o attinenti alla circolazione idrica del terreno), l'unica condotta omissiva rilevante è quella di chi colposamente non ha rilevato quel mutamento di condizioni".
"Di poca о nessuna rilevanza è, invece, il
comportamento di chi non ha rilevato l'eventuale
116 mutamento delle condizioni interne degli argini riferibili ad un passato remoto (dieci anni
prima), mutamento di condizioni quest'ultimo
(eventuale) che comunque non potrebbe mai stare in rapporto di rilevanza causale con l'evento per cui
è processo".
"Si vuol dire, insomma, che l'accusa di omissione dei controlli ha significato solo se si prova che i controlli omessi avrebbero evidenziato una situazione certamente a rischio: presente,
contingente, reale".
"Ciò che per il periodo prossimo al sinistro è
certo e sicuro, perché documentato, in re ipsa,
dalla tragedia ".
"Ed è ciò che, invece, rimane tutto da momento delladimostrare in relazione al cessazione della gestione SO: perché
l'evento è di 11 anni dopo e perché, con
riferimento a quella data, non è stato effettuato nessun calcolo afferente alle condizioni dell'argine e nessuna verifica afferente alle condizioni di stabilità".
"Dunque, la corte ha motivato malamente:
omettendo di distinguere e di valutare gli effettivi apporti causali delle condotte di
117
"
" ciascun imputato". Anche questa censura non ha alcun pregio, avendo la corte dimostrato, nelle pagg. 362-367, dedicate
"all'omesso uso di adeguati strumenti di controllo", che "l'installazione di strumenti di monitoraggio sarebbe stata a Stava necessaria,
indispensabile e, quindi, che quella mancanza era stata rilevante causalmente nella stessa gestione della SO". La corte, dopo aver detto che gli imputati e i
testimoni avevano dichiarato che l'unico e più
affidabile modo di controllare i bacini, anche quello superiore, era quello a vista, cioè
osservazione visiva, ha passato in mediante la letteratura sull'argomento, ponendo in rassegna luce come la stessa avesse sempre insistito sulla
necessità dell'uso di una adeguata strumentazione,
osservando, sulla scia di quella letteratura, che
"la funzione dei piezometri, i quali, se
inseriti nei punti adatti del rilevato e delle sue fondamenta, consentono di seguire l'evoluzione della pressione dell'acqua interstiziale particolarmente importante", mettendo in risalto che un autore, il MA IV, nel 1972 aveva scritto che "inizialmente le misure dei livelli
118 piezometrici... devono essere fatte giornalmente",
sottolineando che i periti avevano scritto che
"non erano stati mai eseguiti controlli sull'andamento della filtrazione nel tempo a mezzo di piezometri", concludendo che "controlli strumentali non ve ne erano mai stati" e che "non valeva la giustificazione del FI secondo il quale, nel periodo della sua gestione, nessun
dava motivo di temere della perfettasegno stabilità dell'argine del bacino superiore".
Questa giustificazione andava disattesa, secondo la corte, perché "la colpa dei costruttori del
bacino non sta nell'aver omesso di rilevare i
pericoli di uno o di un altro periodo di gestione,
bensì nell'aver costruito i bacini medesimi senza l'uso degli strumenti di controllo richiesti dall'esperienza e dalla prudenza che, se installati, avrebbero potuto certamente e tempestivamente segnalare ogni pericolosa variazione della falda, in ogni momento".
"Si vuol dire - ha aggiunto la corte - che se un
sistema di controlli strumentali fosse idoneo impiantato, di certo i controlli stato avrebbero funzionato anche dopo l'abbandono del giacimento minerario da parte dello stesso FI, per cui è
119 da escludere che la relativa omissione sia da considerare causalmente rilevante per il solo periodo anteriore al 1973".
"E questo deve valere anche per le condotte omissive di tutti gli altri garanti succedutisi nel tempo, perché il comportamento doveroso inadempiuto di ciascuno di essi esplicò effetti
protratti nel tempo, con la conseguenza che la sua omissione si deve ricongiungere, come necessario
antecedente causale, anche all'evento verificatosi nel 1985, che un adeguato e idoneo sistema di
controlli strumentali avrebbe potuto prevenire ed evitare".
Spettava ai costruttori-questa, in altre parole, la tesi della corte-mettere in condizione sia se stessi, sin dall'inizio, -si ricordi che la corte in evidenza, parlando aveva messo della progettazione, che progettare significava anche prevedere idonei controlli,-sia gli altri garanti
succedutisi nel tempo di controllare adeguatamente i bacini avvalendosi di adeguata strumentazione:
non avendolo fatto e non avendo i successori garanti ovviato a quella omissione, la originaria omissione dei costruttori ingiustificabile ' alla dell'esperienza e della prudenza, ha avuto luce
120
1 effetti che si sono protratti nel tempo con tutte
le inevitabili conseguenze rispetto all'evento. A questa più che logicamente corretta
motivazione nulla si è obiettato nel motivo, nel quale, come si è visto, si è ripetuto soltanto,
senza tener conto dei rilievi della corte, che la
dei costruttoriomissione era da ritenere eziologicamente irrilevante.
10-11 responsabile civile SO nelle prime pagine del primo motivo ha censurato la sentenza
per aver affermato, a pag 335, che "la costruzione del bacino superiore era stata determinata dalla
necessità di fare un piccolo bacino di stoccaggio sopra il primo bacino per togliere quel residuo di materiale (fluorite) rimasto negli sterili".
"In ordine a questa affermazione
- così il
- non pare inopportuno ricordare che, a motivo causa del progressivo esaurimento dei filoni della miniera, verso la fine del 1967, si era pensato di operare una seconda lavorazione dei limi già
decantati e depositati nel primo bacino allo scopo di recuperare residui di fluorite mediante
+
l'ulteriore trattamento di flottazione".
"Questo il motivo per cui si decise la
121 costruzione del bacino superiore, la cui funzione risulta essere indiscutibilmente quella di una seconda lavorazione, funzione analoga a quella espletata dal bacino già esistente, la funzione,
posta in evidenza dalle lettere cioè, 12/1/1968
-
della miniera, 27/2/1968 della Direzione e
FI, alla Direzione Minerali e Metalli, Bonetti, - di raccogliere, sì, i residui della
riciclazione dei limi, ma anche i residui e lo scarto del trattamento del tout-venant, soluzione che, seppure sconsigliabile all'inizio questa perché onerosa e di non rapida esecuzione, era
stata poi adottata e da essa risultava palese l'intento, fin dall'inizio, di destinare il nuovo bacino alla raccolta di tutti gli sterili: sia quelli di riciclo dei limi sia quelli provenienti dalla miniera".
"La corte di appello-si insiste nel motivo- ha travisato questa realtà storica, sostenendo che
dalla documentazione esistente in atti si evincerebbe, invece, che il secondo bacino avrebbe dovuto avere quella funzione di stoccaggio dei limi sostenuta dalla perizia Ricceri e
MA.
"Da tale funzione originariamente prevista,
122 secondo la tesi sostenuta dal giudice d'appello,
bacino, mutando improvvisamenteil nuovo e destinazione, sarebbe inopinatamente la propria diventato una nuova area di decantazione".
"Tale cambiamento di destinazione sarebbe stato del tutto incompatibile con la struttura del
bacino medesimo: nell'ottica di una struttura di modeste dimensioni e finalizzata allo stoccaggio dei limi riciclati".
"In sostanza, dunque, il giudice di appello si è
convinto che un elemento diinfondatamente responsabilità, addebitabile agli imputati,
sarebbe consistito nel destinare una vasca di uso uso, la assai limitato, lo stoccaggio, ad altro assolutamente incompatibile con il decantazione,
primo, per il cui scopo il bacino era stato costruito".
"Mai nessuno, in nessun documento si conclude ha affermato che il secondo bacino sarebbe stato
-
progettato al solo ed unico scopo di depositarvi i residui provenienti dalla seconda flottazione dei
limi".
La censura deve essere disattesa. La corte, infatti, come già il tribunale, ha
l'ultima, la lettera, del citato un documento
-
123 12/8/1968 del FI al NE, non citata nel
ricorso-in cui si dice testualmente: "Trasmettiamo
cheil progetto del nuovo bacino di decantazione dovrà servire al contenimento del rifiuto della flottazione dei limi contenuti nell'attuale bacino di decantazione",
In questo documento si allude con chiarezza
-
ha rilevato la corte
- ad una seconda lavorazione/flottazione dei limi contenuti nel primo bacino per spogliarli della residua fluorite, e, con altrettanta chiarezza, alla funzione assegnata al secondo bacino, che avrebbe dovuto servire al contenimento, o stoccaggio, dei limi sottoposti ad una seconda lavorazione/flottazione: nello stesso non si parla affatto, però, di tout-venant di miniera, del
deposito, cioè, dello sterile risultato dalla
lavorazione/flottazione del materiale eventualmente prodotto dalla miniera. La interpretazione di questo documento, neppur dal ricorrente, non si presta, davvero,citato data la coerente motivazione della corte, appena riportata, ad alcun rilievo, sicché le conseguenze sfuggono, in questa che la corte ne ha tratto sede, a qualsiasi controllo.
124 11 Il ricorrente AN, nel suo primo motivo di
in cui si duole del difetto di ricorso,
motivazione in relazione al nesso causale,
lamenta, anche, la illogicità e la
contraddittorietà della sentenza inpugnata per quel che riguarda il rilevantissimo tema, stando
alle due sentenze di merito, della sottoconsolidazione dei limi. Il motivo inizia riportando un passo della
sentenza, nel quale la corte si era espressa nei
seguenti termini: "I primi giudici non hanno escluso la liquefazione, ma la ritennero un
fenomeno eventuale, secondario e parziale, così
come ritennero la sottoconsolidazione dei limi per saturazione idrica come la causa determinante tra le più cause del crollo"
"Questa sottoconsolidazione certamente provocò
una valanga semifluida, che è corsa a valle,
accompagnata da una nube di fango e di acqua".
"Non, dunque,
- così il motivo di ricorso- una liquefazione sopravvenuta, ma uno stato
preesistente di sottoconsolidazione donde la valanga semifluida".
"Senonchè - prosegue il motivo tanta certezza
125 sul tema cruciale della causalità stride logicamente con le affermazioni a dir poco contraddittorie che si incontrano in sentenza in merito alla situazione dei limi accumulati nei bacini".
Prima di esaminare in dettaglio le varie ricordarearticolazioni della censura è opportuno che il tribunale, prima, pag. 127 e sgg. e la
corte, dopo, pag. 383 e sgg.- hanno dedicato al
-
tema della sottoconsolidazione non poco spazio. La corte, in particolare, ha preso le mosse
dichiarazioni dei periti, i quali nella dalle perizia avevano affermato che "dalle verifiche risulta chiaramente che l'instabilità del bacino superiore deriva principalmente dalla bassa
resistenza al taglio del limo argilloso", quale
"conseguenza della parziale consolidazione del
limo argilloso in dipendenza delle modalità di deposizione del materiale nel tempo, delle condizioni di drenaggio, del notevole spessore del limo e delle sue caratteristiche di consolidazione probabilmente anche influenzate dai vari tipi di
additivo adoperati nella lavorazione mineraria".
"Questa sottoconsolidazione dei limi del bacino
superiore, attibuita alla loro bassa resistenza al
126
| è stata aggiunto la corte, tagio, - ha
ripetutamente confermata dai periti anche nei confronti dibattimentali", sede in cui hanno dichiarato che, "per quanto riguarda la consolidazione dei limi, confermiamo, sulla base dei dati raccolti con i sondaggi, con le prove penetrometriche statiche, le prove con piezono, le
vanetest, le trincee e i pozzetti eseguiti, che i
limi erano in alcune zone normalmente consolidati e che, nel e in alcune zone sottoconsolidati, momento del sopralluogo, vaste zone erano impraticabili perché erano allo stato fluido".
Quest'ultima circostanza
- è opportuno sottolinearlo - aveva fatto dire al tribunale che
"gli stessi periti attestano che all'atto del loro sopralluogo diverse zone dell'area dei bacini
impraticabili per la presenza di limi allo erano semifluido, nonostante che i stato materiali rimasti sito dopo il crollo fossero in evidentemente quelli dotati di maggior resistenza avessero conseguito un effetto consolidante e dalla totale evacuazione dell'acqua e dalla forte conseguenza del decompressione creatasi in
crollo".
La corte, poi, ha riportato le conclusioni della
127 relazione della Commissione ministeriale che
"aveva smentito
- così la corte - la diversa opinione degli imputati"; ha citato, inoltre, la
relazione IN, il quale aveva parlato di
consolidazione sulla scorta delle assicurazioni,
sul punto, del AN e del AN,
osservando, la corte, che "si trattava di opinioni e di assicurazioni apodittiche, perché sfornite di qualsivoglia motivazione in quanto mai, in tutto il periodo di costruzione-gestione dei bacini, હૈ
fatta indagine alcuna sullo stato stata di consolidazione dei limi"; la corte ha, infine,
respinto la tesi difensiva della SO,
fondata "sulla famosa teoria del Gibson".
La corte ha così concluso: "E' lecito concludere che le premesse, su cui la più volte menzionata
difesa tenta di sostenere la tesi della normale dei limi, risultano molto lontaneconsolidazione
dalla realtà, perché non corrispondenti alla
effettiva natura dei materiali che esistevano nei bacini, perché sono smentite dai risultati delle
indagini idrologiche e perché sono incompatibili con terreno:i livelli di permeabilità del
l'instabilità del bacino superiore appare evidente e certa in quanto, anche a convenire che i limi
128 fossero consolidati negli strati inferiori,
consolidati non erano invece quelli in deposito nella fascia di oltre conque metri aldisotto della crosta superficiale".
Nel motivo si censura la sentenza, anzitutto,
pag 383, avrebbe attribuito la perché, a
sottoconsolidazione dei limi alla bassa resistenza al taglio mentre, a pag. 384, avrebbe detto che realistica sarebbe quella di"ipotesi più
considerare il materiale di riempimento costituito una fascia superficiale di da materiale sovraconsolidato di spessore dell'ordine massimo
di qualche metro e per il resto di materiale allo stato praticamente fluido". Ebbene, l'accento sulle due proposizioni, per stesse dicono sottolineare che le cose ha ragione d'essere, ove contrastanti, non i s rifletta che, delle due proposizioni, soltanto la prima è della corte, mentre la seconda, come
risulta dalla sentenza, è un'ipotesi, soltanto
un'ipotesi, della Commissione ministeriale, la cui relazione la corte ha citato unicamente per dimostrare come anche la Commissione ministeriale avesse concluso per la sottoconsolidazione dei limi.
129 In questa relazione "l'ipotesi più realistica di considerare il materiale di riempimento a monte
del rilevato costituito da una fascia superficiale ecc. è, perdi materiale sovraconsolidato, "
l'appunto, semplice ipotesi, come la corte ha
sottolineato avendo cura di riportare testualmente il relativo passo della relazione;
mentre, nella
stessa, non è affatto un'ipotesi, ma una certezza, come la corte ha posto in evidenza con lo stesso
metodo della citazione testuale, "la resistenza al taglio praticamente nulla, con tutte le conseguenze implicite e intuibili ai fini della stabilità, di quel materiale di riempimento". E' certo, dunque, che su quel dato di fondo rivelatrice resistenza al taglio dei limi quale bassa
- non v'è, nella della sottoconsolidazione sentenza, alcuna contraddizione, ché la stessa non all'inizio, ancorandosi ai periti, laafferma,
bassa resistenza al taglio per, poi, negarla
citando la Commissione ministeriale: quest'ultima,
come emerge dalla sentenza, ha detto su quel, per la corte, decisivo dato di fatto, le stesse cose.
Il motivo, dopo aver riportato quel passo della relazione della Commissione in cui si parla della
ipotesi di una fascia superficiale di materiale
130 sovraconsolidato, aggiunge che a, pag. 305, "il quadro muta", perché qui la corte dice che "i materiali solidi della torbida introdotta sedimentano in modo che si forma una zona superficiale dove la concentrazione non è
idonea a impedire la caduta di sufficientemente particelle, al di sotto della quale l'aumento della concentrazione dei menzionati materiali comporta che la sedimentazione è solidi parzialmente impedita e, ancora più sotto, in una
terza fascia, si ha che il processo di sedimentazione è particolarmente lento;
soltanto al disotto di tale terza fascia si può ritenere
che si verifichi una sorta di addensamento per compressione e che si inizi un processo di consolidazione".
Contraddizione, dunque, questa la censura
-
secondo cuitra questa unteriore affermazione,
"soltanto al disotto della terza fascia vi sarebbe un addensamento per compressione", e la proposizione precedente, quella della Commissione
ministeriale, secondo la quale "l'ipotesi più
realistica sarebbe stata quella di considerare il materiale di riempimento a monte del rilevato costituito da una fascia superficiale di materiale
131 sovraconsolidato", ecc.
La contraddizione non sussiste.
Come, infatti, si è già notato, nella relazione della Commissione ministeriale la proposizione citata pone in risalto una semplice ipotesi sulla dislocazione dei limi, comsolidati о
sottoconsolidati, nel bacino di TA, mentre. la corte ha inserito le ulteriori proposizioni,
citate nel motivo, nel contesto della discussione della teoria del Gibson- teoria, avvalendosi della quale, alcuni imputati avevano sostenuto la tesi
della normale consolidazione dei limi a TA-, e
illustrare quel checon le stesse ha voluto avviene o dovrebbe avvenire in un normale processo di accrescimento dei fanghi di un bacino di sedimentazione: in un siffatto normale processo di accrescimento "soltanto al di sotto della terza fascia si può ritenere che si verifichi una sorta
addensamento per compressione, cui la teoriadi
del Gibson possa applicarsi".
E che la corte abbia voluto dire soltanto questo e mettere in rilievo, immediatamente dopo, la
differenza dei bacini di TA rispetto al
"modello", si argomenta con chiarezza da quanto ha scritto, per l'appunto, subito dopo: "Ma, nel
132 contempo-così la corte- anche per quanto riguarda i materiali del bacino, cui sono stati applicati i
'la suindicati modelli, OL osservò che situazione reale è abbastanza diversa degli schemi usuali perché, per quanto riguarda i limi, ci si
trova in presenza di materiali diversi dagli usuali limi e argille naturali e depositati in presenza di additivi di vario tipo', concludendo
che, 'pertanto, il fenomeno di consolidazione,
e i limi, usualmente accettato per le argille sembra difficilmente applicabile in questa
'il ricorsosituazione', con la conseguenza che alla formula di Gibson, valido con riferimento alle argille naturali, non è utilizzabile con riferimento alla maggior parte dei limi di deposito delle lavorazioni di miniera, tra cui quelle di TA, che costituiscono appunto materiali argilloso-limosi del tutto peculiari che costituiscono oggetto di studio in tuttotuttora il mondo'" "
•
Dunque, i limi di TA avevano caratteristiche tali che li differenziavano dagli usuali limi e
argille naturali, caratteristiche che non
consentivano si applicasse la teoria del Gibson:
questo il concetto di fondo che alla corte, nel
133 passo in questione, premeva porre in rilievo, e
questo concetto non contrasta davvero con la precedente "ipotesi" formulata dalla Commissione
ministeriale.
Nel motivo si assume, subito dopo, di aver individuato un'altra vistosa contraddizione tra proposizioni della corte, una delle altre due quali, la prima, già vista in precedenza, conclude nella sentenza la parte dedicata alla sottoconsolidazione dei limi.
"Anche a convenire che i limi fossero consolidati negli strati inferiori, -questa la prima proposizione, -consolidati non erano invece quelli in deposito nella fascia di oltre cinque superfi ciale", metri al di sotto della crosta
"mentre continua il ricorso-a pag. 453, nell'altra proposizione, la situazione addirittura si inverte, perché si dice che 'in merito ai limi è
già stato detto in precedenza che tale materiale era certamente normal consolidato о solo leggermente sottoconsolidato fino a circa sei 10 stratometri dalla superficie, mentre
superficiale era certamente sottoconsolidato"". E' da escludere senz'altro-questa la risposta-
che la corte, nelle due proposizioni, abbia detto
134 una cosa e il contrario della stessa.
riflette, invero, che nella secondaSe si
"il proposizione materiale certamente normalconsolidato leggermente solo
°
sottoconsolidato fino a circa sei metri dalla superficie" è certamente il materiale muovendo dal basso sino a sei metri dalla superficie visto che
la seconda parte della proposizione dice, in
contrapposizione, che "lo strato superficiale era certamente sottoconsolidato", la simmetria tra le due proposizioni appare innegabile. Infatti, per un verso, l'espressione, che si
legge nella prima proposizione-"anche a convenire
fossero consolidati negliche i limi strati inferiori"- è indubbiamente parallela a quella,
contenuta nella seconda proposizione, che vuole
°"tale materiale certamente normalconsolidato solo leggermente sottoconsolidato fino a circa sei dal basso- dalla superficie;
e, metri-partendo verso, l'espressione della prima per altro proposizione-"consolidati non erano invece quelli in deposito nella fascia di oltre cinque metri aldisotto della crosta superficiale", partendo,
cioè, dalla superficie, altrettanto dellainnegabilmente, parallela alla espressione,
135 superficiale seconda proposizione, che "lo strato era certamente sottoconsolidato"..
Si dice, ancora, nel motivo che "a pag. 443 la
dei limi viene elencata tra leconsolidazione circostanze di fatto che resteranno sconosciute impossibilità di conoscerle'", quasi che la 'per sentenza abbia escluso di poter sapere, di poter conoscere se i limi si fossero consolidati o meno. La sentenza, in questo passo, che si legge nel
paragrafo destinato al problema del nesso causale, ha voluto semplicemente dire-lo si vedrà meglio v'è parlando del rapporto di causalità- che sicuramente stato un nesso di condizionamento tra la costruzione del bacino in quelle condizioni,
cioè con tutti gli aspetti negativi, ivi compresa
"esaminati nei paragrafi la sottoconsolidazione,
15,16,17," e l'evento, anche se era impossibile conoscere, con la precisione della matematica,
come quegli aspetti negativi si fossero comportati: certa l'incidenza degli stessi, di
tutti, restava incerto il preciso, matematico modo di essere di ognuno e questa incertezza era
irrilevante.
E' vero, infine, - ed è l'ultima articolazione della della censura- che la sentenza ha parlato
136 falda in pressione, dicendo che "lo stato di saturazione e di falda in pressione, come evidenziato nil PZ2, anche se non continuativamente mantenuta, rendeva il sito assolutamente inidoneo, dal punto di vista per la costruzione dei bacino non idrogeologico,
la consolidazione dei limi ivi consentendo depositati".
Ma, non può contestarsi questa affermazione,
fatta sulla certezza della ricorrente falda in pressione Pz2-che rendeva non poco problematica la consolidazione dei limi, dicendo, come si fa nel motivo, che la corte "è stata involuta quando ha
parlato della falda freatica". Anche se la corte è stata involuta, e non freatica,quando ha parlato della falda è vero,
certo che, allorché ha trattato della falda in la corte ha pressione-e nel passo contestato
parlato di falda in pressione- e della ome si è sottoconsolidazione, ne ha trattato, c visto a suo tempo, con chiarezza, facendo motivatamente propri gli accertamenti dei periti,
i quali, nel riferire della falda in pressione,
avevano posto, ancora una volta, in evidenza la permeabilità del terreno di fondazione relativa
137 come causa per nulla non ultima della sottoconsolidazione dei limi. 1- Descritte le condotte, i giudici di merito si
sono posti il problema del rapporto di causalità o condizionamento tra quelle condotte e nesso di frana con il conseguente omicidio l'evento -
- risolvendolo positivamente. colposo plurimo sentenza impugnata, in particolare, ha La
rapporto di causalità un apposito dedicato al il paragrafo 20, dal titolo "il paragrafo nel quale,problema del nesso di cattualità"
tirando le fila di quanto aveva in precedenza detto sulle condotte, ha concluso, appunto, per l'esistenza di quel nesso tra quelle condotte e
l'evento. Le conclusioni cui è pervenuta la corte di appello sono state censurate, sotto l'uno e l'altro aspetto, pressoché da tutti gli imputati.
2-Prima di esaminare se i vari motivi di ricorso doveroso, sul punto siano fondati, appare principi che debbono anzitutto, richiamare essere tenuti presenti dal giudice di merito,
allorché debba valutare l'esistenza del rapporto o
138 nesso di causalità%;B e, in secondo luogo, vedere se, nell'applicarli, la corte lo abbia fatto
correttamente; dal che già emergerà se i relativi
motivi di ricorso siano da considerare con o senza
pregio. 3-Com'è noto, la giurisprudenza e la dottrina,
la norma dell'art. 40, I comma nell'interpretare secondo la quale nessuno può essere punito c. p.,
per un fatto preveduto dalla legge come reato, se
l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione, si sono posto il quesito,
irrisolto dal codice, di quali siano le condizioni che autorizzino a considerare un certo evento quesito che, conseguenza dell'azione;B
richiamandosi alla teoria condizionalistica, °
dell'equivalenza delle cause, teoria secondo la
quale causa ogni condizione dell'evento, ogni antecedente senza il quale l'evento non si sarebbe verificato, teoria che pone sullo stesso piano tutti gli antecedenti necessari dell'evento,
sicché, perché l'azione umana assurga a causa, è sufficiente che rappresenti una delle condizioni
l'evento, hanno che concorrono a produrre
139 7
risolto con la formula della condicio sine qua non
0, come si dice altrimenti, con il procedimento di eliminazione mentale, formula, o procedimento, che altro non vogliono dire se non che un'azione è
conditio sine qua non di un evento se non può
essere mentalmente eliminata senza che l'evento stesso venga meno. Ma, si è precisato, in tanto si può eliminare l'azione ed eliminare o non eliminare l'evento in quanto si conosca, si sappia in antecedenza, che
da una certa azione scaturisce o non scaturisce un certo evento, conoscenza che può essere dettata dall'esperienza e, immediatamente ove da quest'ultima non dettata, deve poter essere acquisita, per risolvere positivamente il problema del nesso di causalità, facendo ricorso, non ad
alla ricerca, cioè, della"individualizzazioni",
causa caso per caso, senza riferimento a criteri generalizzazione, sibbene, in ossequio al di principio di stretta legalità о tassatività,
facendo ricorso al modello, generalizzante, della sussunzione sotto leggi scientifiche.
Secondo questo modello, l'individuazione della legge scientifica pertinente e sufficiente per una spiegazione causale dell'evento è, dunque, il
140 presupposto dell'identificazione di una condotta come conditio sine qua non dell'evento, il che
significa, come è stato osservato, che prima viene in considerazione una legge, come tale costruita
su generalizzazioni (comportamenti-tipo,
conseguenze-tipo), poi si situazioni-tipo, lacontrolla se il singolo comportamento storico,
singola situazione storica, la singola conseguenza storica, possono essere inseriti nello schema generale previamente ottenuto.
In altri termini, secondo il modello della sotto leggi scientifiche, unsussunzione antecedente può essere configurato come condizione necessaria solo a patto che esso rientri nel novero di quegli antecedenti che, sulla base di successione regolare conforme ad una legge una dotata di validità scientifica,-la cosiddetta legge generale di copertura, -portano ad eventi del tipo di quello verificatosi in concreto.
Si aggiunge, peraltro, che occorre stabilire quali siano le leggi generali di copertura accessibili al giudice e si sottolinea che queste sono sia le leggi universali, che sono in grado di affermare che la verificazione di un evento invariabilmente accompagnata dalla veriificazione
141 di un altro evento, sia le leggi statistiche che si limitano, invece, ad affermare che il accompagnato dalverificarsi di un evento è
verificarsi di un alro evento soltanto in una certa percentuale di casi, con la conseguenza che
questi ultimi sono tanto più dotati di validità
scientifica quanto più possono trovare
applicazione in un numero sufficientemente alto di casi e di ricevere conferma mediante il ricorso a
metodi di prova razionali e controllabili. Il ricorso alle leggi statistiche da parte del
giudice è più che legittimo, si dice ancora,
perché il modello della sussunzione sotto leggi utilizzabile in campo penale sottintende, il più delle volte, necessariamente, il distacco da una
spiegazione causale deduttiva, che implicherebbe una impossibile conoscenza di tutti i fatti e di tutte le leggi pertinenti.
Nella spiegazione causale si dovrà, così,
ricorrere ad una serie di assunzioni nomologiche tacite e dare per presenti condizioni iniziali non conosciute o soltanto azzardate.
Poichè il giudice non può conoscere tutte le attraverso le quali la causa fasi intermedie produce il suo effetto, né procedere, quindi, ad
142 una spiegazione fondata su una serie continua di eventi, il nesso di condizionamento tra azione e evento potrà essere riconosciuto presente soltanto con una quantità di precisazini e purché sia
ragionevolmente
- non certamente
- da escludere l'intervento di un diverso processo causale.
Tutto ciò significa, in altri termini, che il giudice, avvalendosi del modello della sussunzione sotto leggi statistiche, ove non disponga di
leggi universali,-dirà che è "probabile" che la
condotta dell'agente costituisca, coeteris paribus, una condizione necessaria dell'evento,
probabilità che altro non significa se non
"probabilità logica ° credibilità razionale",
probabilità che deve essere di alto grado, nel
senso che il giudice dovrà accertare che, senza il comportamento dell'agente, l'evento non si sarebbe verificato, appunto, con alto grado di
probabilità.
Si osserva, infine, che "ove non ci si appagasse della natura probabilistica degli accertamenti così ottenuti, si finirebbe, oltre tutto, col frustrare gli scopi preventivo-repressivi del
diritto penale".
143 4- Ribaditi questi principi e passando a vagliare se la corte li abbia avuti presenti, è da dire che
è fuor di dubbio che la sentenza impugnata vi si sia ispirata e che ne abbia fatto puntuale applicazione. La corte, dopo aver riportato e fatto proprio quanto detto sul punto dal tribunale, citandone testualmente le pagg. 156, 157, così si è espressa:
"Dunque, nella situazione di costruzione di un
bacino su un terreno in declivo appena sopra altro invaso completo e in presenza del sottostante
abitato di TA, su un substrato acquitrinoso-
paludoso, con un argine non drenante e sopraelevato con un metodo non consentito per il
tipo di destinazione dell'invaso (portato questo ad altezza e pendenza proibitive), appare a chiunque l'inutilità ma anche l'impossibilità di stabilire, con la precisione della matematica, se la causa oggettiva del crollo sia da individuarsi nella composizione del materiale, nel comportamento delle particelle di sabbia, nel livello della falda freatica, nella pressione intestiziale, nello stato di consolidazione dei dilimi, nei fattori condizionati il coefficiente sicurezza, nella liquefazione statica o sismica, e
144
- ་ = così via dicendo".
"Di sicuro e certo vi è che questi ed altri fattori, passati in specifica rassegna nei manieraparagrafi 15/16/17, hanno agito in
determinante e decisiva ai fini del crollo del 19
luglio 1985, influenzandosi e combinandosi insieme, avendo concorso a portare i bacini, ma in particolare quello superiore, in uno stato,
progressivo, di cronica instabilità, fin dal loro
sorgere, come hanno precisato i primi prelievi.
Cosicchè era ed હૈ impossibile dare la causale di ogni singola fase spiegazione intermedia attraverso la quale è stato prodotto l'evento e, nel contempo, era ed è inutile ricercare di individuare la causa scatenante del crollo, che potrebbe identificarsi in qualsiasi accidente anche non attribuibile alla condotta umana".
se"Ma, anche non è possibile spiegare l'evoluzione dell'intero meccanismo di produzione spiegabiledi un dato evento, perché tutto non è
scientificamente, il nesso causale può ugualmente esistere e deve ugualmente essere affermato".
"In tali ipotesi il problema è solo quello della individuazione dei criteri cui il giudice deve
145 attenersi per eliminare mentalmente la condotta umana e concludere che, senza di essa, l'evento non si sarebbe verificato, dovendo egli sapere che è obbligato, anche dal principio di legalità, a
restare vincolato a parametri oggettivi e impersonali forniti dalla scienza".
condizione"Un antecedente può qualificarsi necessaria di un evento quando la scienza, con le
sue leggi, consente di collegare l'antecedente all'evento, come condizione indispensabile o sine
cosa che avviene, anzitutto, quando qua non,
una legge scientifica, universale о esiste statistica, di copertura della condotta °
dell'evento e, altresì, quando in tutti i processi esplicativi mediante leggi (che sono stati,
potevano o potrebbero enunciarsi nel loro decorso)
un determinato antecedente si manifesta come necessaria indispensabilecondizione dell'evento".
"L'applicazione corretta di queste regole, anche sul piano procedimentale, ha consentito alla
pubblica accusa e ai primi giudici di definire con esattezza l'antecedente senza del quale il crollo del bacino superiore di Prestavel non si sarebbe
verificato".
146 "Esso 'è consistito, per la prima, nell'aver iniziato e proseguito la costruzione del bacino superiore nelle condizioni descritte nei capi di
imputazione' e, per i secondi, 'nell'impostazione del nuovo in termini così manifestamente errati bacino e nella prosecuzione della sua costruzione in conformità a tali pericolose scelte, che hanno
costituito la causa fondamentale del disastro'".
Come si vede, il discorso della corte è di esemplare linearità: il- è impossibile che il giudice, nell'accertare rapporto causale, venga a capo di tutti, conosca
tutti i passaggi causali, tutte le fasi intermedie attraverso le quali la causa produce il suo
effetto, che proceda ad una spiegazione fondata su una serie continua di eventi%;
sufficiente che il giudice, adottando-è il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, universali o statistiche, "restando,
cioè, vincolato a parametri oggettivi e impersonali forniti dalla scienza" e, quindi,
ripudiando il modello individualizzante, colga,
metta in luce, uno o più antecedenti che, secondo
quelle leggi scientifiche, universali °
statistiche, siano tali che senza lo stesso o gli
147 stessi l'evento, con alto grado di probabilità,
con probabilità, cioè, logica ° credibilità
razionale, non si sarebbe verificato;
-questi antecedenti sono stati, nella specie,
tutti quei "fattori, passati in specifica rassegna nei paragrafi 15, 16, 17", "influenzandosi e combinandosi insieme";
la legge scientifica che fa dire, con certezza,
che quegli antecedenti non possono essere eliminati, sono condicio sine qua non, è una legge scientifico-statistica, sono i dati statistici emersi dall'esame dei numerosissimi crolli di bacini, sono le costanti negative che quei crolli
manifestato, costanti che lahanno copiosissima letteratura sull'argomento ha posto ripetutamente in luce.
Questo il logico e ineccepibile ragionare della
corte, che richiede alcune ulteriori precisazioni sul punto, ovviamente di decisiva rilevanza, delle
"leggi scientifico-statistiche".
Ebbene, che la corte abbia letto, interpretato la vicenda TA, abbia, cioè, studiato, esaminato i vari "fattori" negativi, descritti nei paragrafi
17, -e li abbia ritenuti antecedenti15, 16,
dell'evento- alla luce della abbondantissima
148 statistica dei precedenti, elaborazione disastri, è dato assolutamente innumerevoli,
incontestabile.
Invero, la corte, dopo aver detto che nella storia si ricordano numerosissimi crolli di bacini decantazione, 244 casi in Giappone, 34, tradi il 1961 e il 1984, in Canadà ed altri in altre località e, tra questi, i crolli catastrofici di
ER in Gran Bretagna e Buffalo EK negli Usa,
"citati molte volte nel corso del dibattimento",
come ha scritto il tribunale
- ha dedicato circa alla esposizione dello venti pagine 312/334 -
"stato dell'arte di costruire bacini per sterili",
per dimostrare che, contrariamente a quanto era
stato sostenuto nei motivi di appello - nei quali si era affermato che quasi sino all'inizio degli anni 80 lo stato delle conoscenze sulle dighe per sterili era alquanto modesto sia per quantità che
"le cose stavano in termini diversi, per qualità
-
una ricchezza di studi molto risultando e risalenti addirittura agli inizi qualificati del secolo". La corte, in quelle pagine, ha passato in
rassegna circa 40 lavori, mettendo in rilievo gli stessi, forti della quali accorgimenti
149 negativa esperienza dei crolli, ritenessero indispensabili, quali regole, secondo gli stessi,
per non rischiare crolli, si sarebbero dovute inevitabilmente seguire, quali comportamenti si
sarebbero dovuti, conseguentemente, assolutamente evitare. Da quella letteratura, formatasi, giova numerosissimi alcuni, ripeterlo, sui
catastrofici, crolli, la corte ha desunto che è
impossibile costruire un bacino senza predisporre un progetto con determinate, particolarissime caratteristiche, e che, quindi, è condotta costruire senza progetto;
che èriprovevole
imprescindibile studiare con attenzione il terreno, sul quale il bacino è destinato a nascere, per accertarne la maggiore 0 minore permeabilità, visto che in questi bacini,
destinati a contenere acqua in misura massiccia,
il problema del drenaggio, e, quindi, della
permeabilità dei terreni, è problema di decisiva
fini della stabilità; che è rilevanza ai fondamentale la costruzione dell'arginello di base in un certo modo;
che altrettanto fondamentali sono i controlli strumentali%3B che i coefficienti
sicurezza sono relativi e vanno calcolatidi
150 "nelle peggiori condizioni"; che la consolidazione dei limi è altro fatto decisivo per la stabilità; che va assicurata la spiaggia o delta o conoide,
ecc...
Ed è tanto vero che la corte, nel valutare i
dati oggettivivari (permeabilità, progetto,
arginello, ecc.), e nel ritenerli non rispondenti alle regole dell'arte, ha sempre avuto presenti le indicazioni degli esperti, frutto dello studio
Conioca in ogni della casistica, che paragrafo, dal 15 al 17, mano a mano che passava in rassegna quei dati, ha avuto costantemente cura riportare, di citare di nuovo, per ognuno, ledi
fonti, - la letteratura,- che, basandosi sulla costanza dell'avvenuto, avevano posto l'accento sull'uno o l'altro aspetto.
La corte, infine, ha avuto la certezza che quei dati statistici, elaborati tecnicamente dagli specialisti, andavano letti in quel modo e che,
quindi, i fattori descritti nei paragrafi da 15 a
17, erano stati sicuri antecedenti dell'evento, -
perché sussumibili sotto leggi scientifiche, -
dalla minuziosa perizia e dai ripetuti chiarimenti richiesti ai periti in dibattimento, perizia,
chiarimenti- continuamente citati nella sentenza
151 che avevano tolto ogni residuo, eventuale,
dubbio che, appunto, i dati letterari andassero interpretati in quei termini e che, pertanto, quei determinati antecedenti fossero stati antecedenti dell'evento.
5- L'affermazione della infondatezza dei motivi è
implicita in quanto sinora si è osservato, e il
doveroso, dettagliato esame degli stessi, lungi dal fare emergere, come subito si vedrà, ragioni che possano scalfire il corretto argomentare logico-giuridico della corte, non fa altro che confermare l'esattezza dell'iter percorso da quest'ultima.
Iniziando dal primo motivo, che si legge nei tre ricorsi, presentati nell'interesse di "Morandi-
TU"-che lamentano "l'assoluta carenza di motivazione in tema di rapporto causale", - di motivazioneAN, che si duole del "difetto di in relazione al nesso causale"-, e di AN, -che oppone la nullità della sentenza "per difetto e
contraddittorietà della motivazione sotto il profilo del travisamento del fatto in ordine alla
prova della sussistenza di un rapporto di :.
152 causalità tra le condotte e l'evento" deve rilevarsi che la censura fondamentale, che questi tre primi motivi muovono ai giudici di merito, è
quella di essere stati "rinunciatari", di non aver
voluto prendere atto che il processo offriva la
prova che la causa scatenante, risoltasi in vera e propria causa efficiente del disastro, era stata
"liquefazione statica"la delle sabbie,
liquefazione dovuta al comportamento incauto della
SOC. Prealpi che 11aveva costruito l'argine avvalendosi di un solo ciclone e non di due, aveva usato, per innalzare l'argine, oltre alla sabbia,
insomma, della ghiaia facilmente permeabile, che,
non aveva fatto nulla per impedire che le acque imbibissero, toccassero le sabbie dell'argine e le determinandone il crollo".
"E' questo così il ricorso AN-TU
- a pag. 6 il 'buco nero' di entrambe le sentenze",
ché "quel che rimproveriamo ai giudici di appello
è di aver eluso completamente la questione delle cause ultime del crollo, considerandola,
contrariamente al vero, di impossibile soluzione
e, quindi, di averla, per comodità dialettica,
ritenuta anche inutile".
"I giudici
- così, ancora, lo stesso ricorso
153
pag. 6 il 'buco nero' di entrambe le
- sentenze",
ché "quel che rimproveriamo ai giudici di appello
è di aver eluso completamente la questione delle cause ultime del crollo, considerandola,
contrariamente al vero, di impossibile soluzione
'e quindi, di averla, comodità per dialettica,
ritenuta anche inutile".
"I giudici così, ancora, lo stesso ricorso
153 hanno erroneamente optato per una ricostruzione del fenomeno operata a partire dalla fase più
lontana (dalla scelta del sito) per giungere soltanto poi a quella finale del disastro, . . . .invece di partire, più correttamente,
con un'analisi a ritroso, dalla fase di manifestazione dell'evento...
"Se fossero partiti da questa fase, facendo leva sulle obiettive modalità con le quali l'evento si
è realizzato (le quali modalità non possono non
richiamare il fenomeno della liquefazione statica
delle sabbie dell'argine), i giudici sarebbero stati in grado di appuntare l'attenzione sulle violazioni di talune regole essenziali relative all'arte specifica,commesse nel periodo più vicino alla manifestazione dell'evento".
"Ritiene, invece, la sentenza
- così il ricorso liquefazione "AN" che l'argomento appaia
"tale piano causale": sul irrilevante atteggiamento è atteggiamento rinunciatario".
"Non è accettabile
- così, infine, il ricorso
AN che un giudice scriva in sentenza di non
-
essere in grado di ricostruire esattamente la dinamica del fatto oggetto della imputazione,
perché con ciò il processo penale si risolve in
154 una sorta di non liquet;
mentre, se quel giudice avesse dato alla liquefazione la autonoma rilevanza causale che aveva, avrebbe agevolmente risolto il problema: è stata infatti la liquefazione la causa determinante di quanto avvenuto".
con la quale si sostiene Ebbene, questa censura,
nel non accertare la che la corte ha errato liquefazione come causa efficente dell'evento, nel non accertare che la liquefazione era stata determinata dalla Prealpi e nel non ritenerla da sola sufficiente causa sopravvenuta a determinare l'evento, è del tutto priva di pregio, ché la corte è ripetutamente tornata sul tema
della liquefazione, escludendo che la stessa potesse essersi verificata nei termini proposti escludendolo con dalle difese dei ricorrenti ed ampiezza di considerazioni, alle quali nei motivi
nulla si è opposto, essendosi limitati i ricorrenti a riproporre l'argomento.
"I consulenti della SO e della
LU-così la corte- hanno tentato di attribuire il crollo al formarsi di una filtrazione all'interno dell'argine sabbioso, la
quale avrebbe provocato perdita di resistenza nel
155 materiale con immediata deformazione e conseguente.
liquefazione.
Attraverso simile ragionamento si tentò di
imputazione spiegare la dinamica del crollo e la responsabilità all'ultima gestione,della sua quella della Prealpi.
Infatti, si legge nella relazione D'Apollonia-
TE del 7/3/1988, a pag. 51, e in quella
OL ed altri del 29/3 successivo: 'Ci trova maggiormente consenzienti l'opinione che i rilevati di TA crollarono in conseguenza della instabilità in condizioni drenate della sabbia dell'argine, la quale successivamente si liquefece innescando il crollo in condizioni non drenate dei limi rimasti privi del supporto delle sabbie
stesse', e, rispettivamente, 'che la rottura si sia innescata per instabilità dell'argine prodotta dal moto di filtrazione generato dall'acqua spinta a ridosso dell'argine medesimo;
che subito dopo l'inizio di tale rottura, per effetto delle deformazioni da essa indotte si sia creata una sovrapressione dell'acqua interstiziale che ha causato la liquefazione delle sabbie con conseguente rottura dei limi rimasti privi di
supporto.'
156
b) Ma, siffatta impostazione si basa su ipotesi molto discutibili e comunque non condivisibili.
In reità i consulenti della SO hanno dichiarato che la rottura, in condizioni drenate,
dell'argine, o diga, sabbioso poteva verificarsi per uno spostamentosolo orizzontale della superficie di saturazione di 7,5 metri, a partire dall'interfaccia tra argine in sabbia e zona di spiaggia, quale conseguenza dell'esistente finestra idraulica costituita da materiale giaioso, presente nella parte sommitale dello stesso argine, che, quindi, avrebbe favorito l'infiltrazione dell'acqua del lago all'interno del rilevato.
Però, tale ipotesi non ha fondamento alcuno, in
quanto presuppone una continuità spaziale del
materiale ghiaioso che ora, a crollo avvenuto, non
è più possibile verificare ed una altezza di
battente di acqua nel bacino non inferiore a 2
consentito dallo metri a fronte di quello sfioramento esistente di 50/60 centimetri".
Come si può notare, la corte ha contestato in fatto l'esistenza di quella finestra idraulica che avrebbe favorito l'infiltrazione dell'acqua del lago all'interno del rilevato, asserendo, senza
157 tentennamenti, che quella ipotesi non aveva alcun
fondamento, come nessun fondamento aveva avuto per il tribunale, che è opportuno citare per porre in evidenza, in un tema ritenuto così decisivo, sia la simmetria argomentativa delle due sentenze, sia la cura che entrambe hanno dedicato all'argomento della liquefazione.
mutamenti peggiorativi-così"I il tribunale-
due, l'uso del ciclone in posizione fissa furono sabbia ed il ricorso a materiale diverso dalla ciclonata, talora, come la ghiaia, più permeabile,
per il rialzo dell'argine.
Si è argomentato sui motivi per cui tali scelte tecniche non potevano essere capaci di provocare il collasso di un bacino, che non fosse già in
condizioni di agonica instabilità.
L'assenza di delta per mancanza di cicloni mobili va anche rapportata alla modestia degli d'acqua innalzamenti dopo il 1982 e del battente all'interno dei rilevati. Se veramente in precedenza la spiaggia fosse
accuratamente realizzata, nelle dimensioni stata indicate dallo stato dell'arte, essa avrebbe dovuto giovare anche alla gestione Prealpi per buona parte dei suoi contenuti innalzamenti.
158 Del resto, i limitati quantitativi d'acqua presenti nei bacini di TA avrebbero potuto, se posti a contatto dell'argine in sabbia in qualche tratto di esso, provocarne una parziale imbibizione, ma non la totale saturazione.
già Ed è quanto del resto avveniva, come concessione descritto, anche durante la
SO-LU.
Sintomatica al riguardo appare la circostanza
che nel bacino inferiore il contatto acqua argine durava da anni ed era, per così dire, fisiologico.
Analogamente da dirsi per la presenza di
ghiaia in certi livelli dell'argine superiore.
La circostanza che tale materiale sia stato rinvenuto solo in alcuni sondaggi eseguiti e che
in essi si presentasse a diversi livelli, fanno
ritenere che non vi fosse quella contiguità
lineare e orizzontale degli strati ghiaiosi ipotizzata dai consulenti SO-LU; né
possono formularsi che mere ipotesi in ordine alla presenza di tale materiale nella parte arginale coinvolta nel crollo. diMa, anche a voler ipotizzare quella presenza ghiaia nei termini voluti dai consulenti stessi,
occorrerebbe ulteriormente dimostrare che 1'acqua
159 vi arrivasse a contatto, atteso che quel materiale si trovava obbligatoriamente al livello più alto,
raggiunto dagli ultimi accrescimenti e che il rispetto all'acqua era di due franco verticale metri. Ad esempio il sondaggio ISMES SS6 in destra orografica, che è uno di quelli che hanno rilevato la presenza di spessori di ghiaia, colloca gli stessi, partendo dall'alto, proprio fino a due
metri circa di profondità.
Del resto appare emblematico il fatto che l'argine in destra orografica ove era presente uno spessore ghiaioso ed ove maggiore era il battente
d'acqua, abbia resistito al crollo.
Infine, anche a voler considerare l'acqua a contatto con tali spessori più permeabili, (ma parzialmente impermeabilizzati dalla inserzione intergranulare dei materiali più fini in
decantazione, come evidenziato da taluni consulenti al dibattimento), vale quanto detto riguardo al più generale contatto acqua-argine e
cioè che la modestia del battente d'acqua e della superficie di contatto poteva provocare una modesta filtrazione nell'argine e quindi una ridotta imbibizione dello stesso, che è quanto
160 ritenuto anche dai periti, ai quali non è certo tali diversi materialisfuggito l'uso di utilizzati dalla Prealpi e che, evidentemente, non vi hanno riconnesso peculiare importanza sotto
l'aspetto causale. La maggior permeabilità della ghiaia era del
resto, come già detto, compensata dal miglior addensamento del materiale, provocato, nella
metodologia Prealpi, dal costipamento meccanico". La corte, peraltro, dopo aver detto, così come 10 aveva detto il tribunale, che la tesi della esistenza della finestra idraulica, che avrebbe consentito, secondo gli imputati, la liquefazione,
era da ritenersi infondata in fatto, l'ha discussa ulteriormente dimostrando come per le sabbie di "
Prestavel non si potesse, per ragioni si può dire
ontologiche, neppur parlare di liquefazione.
"Nella richiamata relazione-così la sentenza a pag 411-, D'Apollonia/Morgenstern hanno
giustificato la rottura dell'argine sabbioso col
fatto che la sabbia è considerata sciolta, con ciò
pervenendo alla giustificazione del fenomeno della liquefazione.
sabbiaMa una siffatta considerazione della contrasta con gli elevati valori ottenuti dalle
161 prove triassiali eseguite dall'Ismes riferibili a sabbie mediamente dense e quindi a comportamento dilatante, tanto che OL e gli altri, sempre nella loro citata relazione, li giustificano affermando che 'tali valori risultano pienamente attendibili alla luce delle più accreditate teorie sulla dilatazione dei terreni sabbiosi'.
A riprova dello stato di addensamento delle sabbie sottoposte a prova triassale si può
aggiugere:
1) che le densità in loco derivate dai valori delle prove penetrometriche statiche, come
interpretate da Lancellotta, sono in linea generale superiori al 50-60%, con punte anche di
molto più elevate;
2) che le densità misurate sui provini sottoposti a prova triassale oscillano tra 1,57 e 2,09 t/m3
e, più precisamente, tra 1,48 e 1,75 t/m3 allo
stato secco, che appaiono piuttosto alte rispetto alle massime densità secche di sabbie scarsamente gradate, anche se con granuli poco arrotondati;
3 ) che i valori più bassi di resistenza, ottenuti per le alte pressioni di confinamento, indicano uno viluppo complessivamente curvilineo, che è
caratteristico delle sabbie da mediamente a molto
162 dense e dilatanti;
4) che le prove triassali dell'Ismes mostrano
variazioni positive del volume nelle fasi iniziali della prova.
La conclusione è che le sabbie campionate a
comportamento mostrato un Prestavel hanno complessivamente dilatante proprio dei materiali
granulari da mediamente a molto densi, in ordine
al quale non si può parlare di fenomeno di
liquefazione, perché una sabbia densa, se portata alla condizione di liquefazione e cioè in presenza efficaci nulle, si deforma edi tensioni
contestualmente si dilata, riducendo il valore delle pressioni interstiziali e inducendo le resistenze al taglio a valori significativamente superiori allo zero о alle sollecitazioni applicate.
In sostanza, tale materiale mostra un limitato potenziale di liquefazione diversamente da quanto si verifica nelle sabbie sciolte, naturalmente quali la contrattive, per causa delle
deformazione, invece, continua fino a quando le
tensioni di taglio applicate si riducono ad un livello compatibile con le basse resistenze del materiale liquefatto”.
163 La corte, infine, è tornata sul tema della liquefazione a pag 403, allorché ha preso in esame richieste di rinnovazione del le varie dibattimento, tra le quali la richiesta,
-
contenuta nei motivi di appello AN/TU,
di eseguire una perizia onde accertare la
- e, anche qui, con considerazioni liquefazione,
tecniche, desunte da quanto affermato dai periti e dai consulenti, per nulla contestate nei tre motivi articolati nei tre ricorsi in esame. In questa sede, la corte, ha osservato che i
primi giudici avevano ritenuto la liquefazione un fenomeno eventuale, secondario e parziale, ha
sottolineato che gli stessi avevano scritto che
"solo con lo stato di sottoconsolidazione di buona parte dei limi, piuttosto che con il fenomeno liquefattivo, appariva spiegabile la loro colata a valle in stato di semifluidità al momento crollo", e che avevano aggiunto che "la del condotta dei limi al momento del crollo appariva spiegabile proprio con il loro stato di
semifluidità piuttosto che con la tesi della loro
liquefazione, fenomeno secondario ed eventuale, che non renderebbe ragione della nube di polvere alzatasi nella valle di TA, e documentata anche
164 fotograficamente", e ha concluso attestandosi sul parere dei periti.
così la "I periti corte - espressero un giudizio più complesso, dicendo che, se liquefazione vi fu, essa è avvenuta dopo e a seguito della rottura dell'argine e quindi del
crollo dei bacini".
"Alla stessa conclusione è pervenuto ER,
affermando che la liquefazione stata una conseguenza del crollo e, in tal senso, un processo secondario".
considerazioni, Di fronte a questa massa di
con le quali i tre motivi di ricorso che si stanno esaminando non si sono misurati, non può
non ribadirsi l'assoluta infondatezza, sul punto,
degli stessi.
6-11 FI, nel secondo motivo, nel quale lamenta "la nullità della sentenza per erronea applicazione degli artt. 40 e 41 c.p.", svolge tutta una serie di argomentazioni per dimostrare
che la corte ha errato nel ritenere esistente il cuirapporto di causalità, argomentazioni il
nucleo fondamentale, il cui nocciolo, ripetuto in
continuazione nelle numerose pagine dedicate al
165 tema, si legge a pag. 47: "In sintesi così il spiegazione causale offerta dallaFI - la corte si basa su due paradigmi reputati concorrenti, quello dell'esistenza e quello della
instabilità, ritenuti sufficienti nonostante l'impossibilità di ricostruire il meccanismo del crollo: un tal modo di ragionare costituisce ma,
applicazione patentemente erronea degli artt. 40 e
41 c. p.".
Il FI, subito dopo, nel passare a motivare
il suo dissenso, dice, per quel che riguarda l'esistenza del bacino, che "si può senz'altro convenire che la costruzione del bacino risulta indispensabile in qualunque spiegazione causale del crollo e che essa costituisce pertanto un
antecedente necessario di esso, ma non v'è dubbio
che una tale constatazione non rappresenta alcun giudizio causale sul fenomeno, sibbene soltanto la sua descrizione, ché l'esistenza del bacino non è certo la ragione del suo crollo".
Per quel che concerne, poi, l'instabilità, alla quale dedica la maggiore attenzione, il FI
sostiene sia che "la corte ha apprezzato e valutato questi fattori di instabilità al di fuori di un meccanismo eziologico reale " sia che
166
giudizio causale sul fenomeno, sibbene soltanto la sua descrizione, ché l'esistenza del bacino non è
certo la ragione del suo crollo".
Per quel che concerne, poi, l'instabilità, alla quale dedica la maggiore attenzione, il FI
sostiene sia che "la corte ha apprezzato e valutato questi fattori di instabilità al di fuori di un meccanismo eziologico reale sia che "
166 "l'instabilità non è un dato reale eliminabile con il procedimento della eliminazione mentale, perché
è un giudizio che, formulato sulla base degli elementi considerati significativi, ne prospetta la valutazione prognostica".
semplice replicare, quanto alla "esistenza" o
"costruzione" del bacino, che la corte,
nell'accertare il rapporto di causalità, non ha
mai detto che uno dei "paradigmi concorrenti"
fosse l'esistenza o la costruzione del bacino;
ma,
a pag. 440, ha parlato, rispondendo nel passo, ad osservazioni del FI contenute nei analoghe motivi di appello, di "esistenza stessa del bacino e di una sua cronica instabilità originaria",
volendo chiaramente intendere che l'esistenza era stata rilevante in quanto accompagnata, fin dall'origine, dalla instabilità del bacino.
E che la corte abbia inteso dire proprio questo e che non abbia mai pensato di ergere а dato
causale la semplice esistenza del bacino, lo si
desume, con certezza, da quanto aveva detto appena poco prima allorché aveva incominciato a formulare la risposta al FI.
"Contrariamente a quanto si legge nella memoria
difensiva del FI così la corte-, il nesso
167 causale tra la condotta e il crollo si è affermato sulla scorta di due paradigmi coevi e compatibili,
non alternativi e incompatibili, quali sono stati
l'esistenza stessa del bacino superiore e la sua instabilità originaria": si può dire che cronica l'aggettivo "coevi", usato dalla corte, sia la risposta più efficace-e del resto è stato adoperato proprio per rispondere alla stessa
obiezione che il FI aveva formulato nei motivi di appello, alla censura del ricorrente secondo la quale la corte avrebbe visto
"l'esistenza" del bacino come dato "alternativo",
a sé stante, dotato di autonoma rilevamza causale.
Quanto alla instabilità, che è il termine che ben più dell'altro è stato sottoposto ad analisi,
a critiche, dal FI, non è affatto vero che la corte abbia apprezzato e valutato i vari fattori di instabilià "al di fuori di un meccanismo eziologico reale". Certo, se il progetto, -il ricorrente, a questo punto, passa in rassegna alcuni dei fattori causali, presi in considerazione dalla corte, per porre in luce che gli stessi sono stati valutati al di fuori del meccanismo eziologico reale, - il
avesse, nel pensiero della corte, 10progettare
168 scopo, indicato nel motivo, di "soddisfare soltanto l'esigenza strumentale di una verifica del manufatto, la cui corrispondenza alle regole dell'arte non può ovviamente dipendere dalla indicazione preventiva delle procedure e delle tecniche", non vi sarebbe dubbio che l'omissione di un progetto siffatto difficilmente entrerebbe
"in un meccanismo eziologico reale".
alla esigenza dila corte, che Ma,
progettazione, di progetto, ha dedicato, come si è visto a suo tempo, numerose pagine, a pag. 340,
sulla scia della letteratura, formatasi sulla esperienza dati statistici negativa, ha detto
- che cosa dovesse, debba intendersi per progetto,
specificando che progetto è quel documento che deve servire da guida e da controllo dell'opera,
per questo, è studio morfologico, geologico, e,
idrogeologico del sito, è indicazione dei
controlli da effettuare, quali il controllo delle del possibile fermarsi di pressione acque,
intestiziale, ecc. > è previsione della
determinazione della granulometria dei materiali,
è previsione della necessità di effettuare analisi di stabilità, è previsione delle peggiori condizioni possibili, è ricerca delle competenze
169 specialistiche, ecc..
La corte solo dopo aver detto tutto ciò ha potuto concludere, a pag. 344, che "la mancanza di un progetto per il bacino superiore di Prestavel
si è tradotta nella realizzazione di un'opera priva di quei requisiti di idoneità, cioè di stabilità e di sicurezza, cui l'esigenza di un
progetto è finalizzato".
Non è vero, poi, che "la supposta insistenza dell'argine del bacino superiore sui limi di
quello inferiore" sia stata colta, anch'essa, "al di fuori di un meccanismo eziologico reale",
caso si dice nel motivo- il perché in tal
meccanismo del crollo dovrebbe essere ravvisato nel cedimento della base del bacino".
Ove si rifletta che, secondo le due sentenze di
merito, la parte del bacino che è crollata per prima è stata la parte tra le sezioni CC1 DD1
-
in cui, secondo le stesse sentenze, si è avuta la
sovrapposizione dell'argine sui limi del bacino
inferiore, parte nella quale, e soltanto nella quale, è crollato pur un tratto dell'arginello di base, (sent. trib. pag. 76; sent. corte pag 479),
ci si rende conto quanto, non la supposta, ma, secondo i giudici di merito, la certa insistenza
170 dell'argine del bacino superiore sui limi di
quello inferiore sia stata inserita, dagli stessi,
nel meccanismo eziologico reale e proprio nei
termini voluti dal ricorrente;
senza, peraltro,
omettere di segnalare che, nel paragrafo in cui ha trattato della sovrapposizione, la corte ha
citato, tra le altre, due dichiarazioni, quella che, insieme con del IN e del AN
tutti gli altri dati specialmente i giudizi dei
-
periti e dei consulenti - le hanno fatto dire,
concludendo, che "la sovrapposizione della sabbia di sicura sui limi diede origine a processi deformazione dell'intero bacino fin dall'origine e la permeabilità dei limi al di sotto della sabbia
fornì, ancora una volta fin dall'origine, questo
"fin dall'origine" è un motivo ricorrente nella
sentenza la formazione di una falda freatica con
-
condizioni conseguenze negative sulle di stabilità dell'argine".
Il Ghirardini aveva detto, allorché gli era stato mostrato un disegno del 1973 documentante la sovrapposizione, che "qualora la situazione fosse
stata quella rappresentata dal disegno, la
situazione dell'argine superiore, anzi del piede dell'argine del bacino superiore, sarebbe stata
171 precaria", mentre il AN, posto dinanzi allo
" stesso disegno, aveva commentato che, se la situazione fosse stata veramente questa, è chiaro che l'argine del bacino superiore non poteva resistere neppure all'inizio".
La corte, dunque, aveva avuto anche da alcuni
tecnica, come imputati, forniti di competenza sentenze, la conferma che dicono le due la sin dall'inizio, sovrapposizione era entrata, e nel meccanismo eziologico reale.
Quanto, infine, all'omessa collocazione dei piezometri, anch'essi, secondo il motivo, non
inseriti nel meccanismo eziologico reale perché
"in tal caso la causa dovrebbe sicuramente ricondursi a fenomeni rilevabili mediante tali
strumenti", è sufficiente riandare alle varie pagine, già citate, che la corte ha dedicato al controlli, dove ha dimostrato, avendotema dei
presenti i vari studi sul punto, che i piezometri sarebbero stati preziosissimi, perché avrebbero consentito di individuare, istante per istante,
l'esatta posizione della falda freatica all'interno del bacino e di saggiare, quindi, le condizioni di permeabilità di quest'ultimo e il consolidazione dei limi;
quei livello di
172 piezomteri, inoltre, consentendo di seguire interstiziale, della pressionel'evoluzione avrebbero fornito indicazioni utili da mettere in relazione con il coefficiente di sicurezza, cioè con quel valore numerico che esprime, secondo le
due sentenze, il rapporto tra le forze che tendono alla destrutturazione e quelle che tendono alla
conservazione: queste, ed altre, sono le premesse
che han portato la corte a concludere, in termini
logico-giuridici indubbiamente corretti, che quei piezometri erano entrati nel meccanismo eziologico reale.
Discende da quanto si è Ossevato sinora che l'ulteriore affermazione, che si legge nel motivo,
secondo la quale l'instabilità non è un dato dell'esperienza empirica, ma un giudizio che, come se è esatta tale, non può aver rilevanza causale,
sul piano logico, in astratto, è del tutto inesatta se applicata al caso concreto, nel quale la corte
ha accertato il nesso di condizionamento- о
erapporto di causalità- non tra "l'instabilità"
l'evento, non tra un "giudizio" e l'evento, ma tra dati di fatto, di fattori, una serie di minuziosamente passati in rassegna, ritenuti destabilizzanti, creatori di instabilità, e
173 l'evento.
E ' sufficiente ricordare, per rendersene ulterioremente conto, quanto la corte ha scritto,
a pag. 439, in un passo già dianzi citato: "Di
sicuro e certo- così la corte- vi è che questi ed altri fattori, passati in specifica rassegna nei
paragrafi 15,16,17, hanno agito in maniera
determinante e decisiva ai fini del crollo del 19
insieme, luglio, influenzandosi e condizionandosi avendo concorso a ridurre i bacini, ma in particolare quello superiore, in uno stato,
progressivo, di cronica instabilità sin dal loro sorgere, come hanno precisato i primi giudici",
proposizione in cui è detto con indubbia linearità
che l'instabilità era la conclusione, il punto di
approdo di tutta una serie di dati reali, di fattori appunto, senza i quali la stessa non
avrebbe avuto ragion d'essere, non sarebbe esistita.
La corte, conseguentemente, non ha effettuato il procedimento di eliminazione mentale eliminando,
cancellando, l'instabilità, come si sostiene,
ancora, nel motivo, ma eliminando, cancellando quegli specifici dati di fatto e assumendo-avendo
presenti determinate leggi
174 scientifico/statistiche, che l'elminazione di quei dati di fatto, di quegli antecedenti, avrebbe
eliminato l'evento, donde il nesso di condizionamento tra gli uni e l'altro,
"La condizione ineliminabile del crollo-ha scritto la corte a pag. 442-è stata la costruzione bacino nelle condizioni più che note", del espressione nella quale 'le condizioni più che
sono altro che i fattori negativinote' non descritti nei paragrafi 15,16,17, come la corte
aveva espressamente detto, e lo si è visto, in precedenza.
Obietta, inoltre, il FI, sub 2. che che"quand' anche si potesse Osservare
l'instabilità in quanto tale costituisce l'antecedente necessario del crollo disastroso, si tratterebbe pur sempre di stabilire in base a quali parametri viene formulato il giudizio di
instabilità" e siccome, "nel caso di specie, il
parametro valutativo dell'instabilità è costituito di sicurezza, calcolato daidal coefficiente periti con riferimento agli anni 1975, 1978, 1985,
e cieè al più presto due anni dopo che il Fiorini
è aveva lasciato la miniera di Prestavel....
inevitabile chiedersi allora su quali prove possa
175 essere postulata l'instabilità del bacino nel maggio del 1973".
Questo rilievo ripropone, in termini formalmente diversi, quello formulato dal responsabile civile
SO e già preso in esame, secondo il quale, facendo determinati calcoli, il
coefficiente di sicurezza nel 1975 era di 1,42,
sicché dovrebbe dirsi che dall'inizio sino al 1975
il bacino non aveva dato alcun segno di instabilità. Si è vista, allora, la risposta, più che corretta sul piano logico, che la corte ha dato al rilievo della SO, essendosi posto in risalto che la corte aveva detto che "appare all'evidenza che un tale modo d'impostare i problemi non è pertinente al caso di Prestavel,
perché il calcolo di un astratto coefficiente di sicurezza per il periodo precedente al 1975 non riguarda alcuno degli elementi da cui dipende la responsabilità degli imputati, già dipendenti né ladella stessa SO, né la causalità,
colpa rispetto all'evento del 1985", ché, "ciò che
è rilevante, sotto entrambi gli aspetti, è che
senza le condotte commissive od omissive degli imputati SO, che hanno pensato, costruito
176 e gestito il bacino superiore, l'evento del crollo non si sarebbe verificato e che il verificarsi del crollo catastrofico era conseguenza prevedibile della costruzione in quel luogo e in quel modo".
Secondo la era statocorte quel bacino contrassegnato sin dalla nascita da alcuni dati di fatto estremamente negativi che ne avrebbero reso
ineludibile il crollo, se non eliminati, corretti,
e se quel bacino avesse continuato a funzionare:
quei determinati dati negativi iniziali mancanza
--
di progetto, arginello di base non permeabile, sovrapposizione dei limi, mancanza di delta,
di controlli - erano stati opera del mancanza
FI e del NE, perché erano stati costoro,
secondo l'accertamento della corte, che avevano pensato, costruito e gestito all'inizio e per alcuni anni il bacino. Il Fiorini aveva "pensato" quel bacino
prevedendo un argine di 19 metri di altezza,
raggiunta nel 1975, come lo stesso FI ha nel ricorso a pag. 34, altezza - il riconosciuto tribunale e la corte han posto in evidenza che il coefficiente di sicurezza tende ad aumentare man con ilmano che si risale nel tempo in coerenza dato che "la pericolosità dei bacini aumentava con
177 la loro altezza" - che, una volta ottenuta, grazie anche a quella iniziale previsione del FI da
nessuno corretta, ha fatto sì, secondo i giudici di merito, che quei fattori negativi iniziali
(collocazione e costruzione del bacino con quelle metodiche), posti in esssere dal FI,
già determinassero quei coefficienti di sicurezza nel 1975 non poco critici, non potendo condividersi-si sono viste a suo tempo le ragioni addotte dalla corte e dal tribunale- le correzioni della SO, la pretesa della
SO di calcolare, per il 1975, un
coefficiente di sicurezza di 1,42.
E' vero, poi, che la corte, a pag. 442, ha detto di non essere in grado di conoscere gli anelli
causali intermedi e di poter giungere, ciò
nonostante, ad affermare il nesso di
"condizionamento 'senza bisogno di spiegare quegli anelli e, quindi, senza lasciare alcuna lacuna
ma, non è vero, come si osserva nelprobatoria";
identificato gli motivo sub 3, che la corte ha causali intermedi con "la totalità degli anelli elementi effettualmente operativi nel meccanismo
causale." La corte là dove, nel passo citato nel motivo,
178 ha parlato di "anelli intermedi", cosi' infatti, ha continuato: "Applicando questa regola alla
fattispecie concreta, è certo che si deve dire
sulla base di tutte le spiegazioni mediante che,
leggi scientifiche, la costruzione del bacino superiore nelle condizioni più che note è stata la'
condizione ineliminabile del suo crollo su TA e sulle persone che la abitavano, anche se restano e resteranno ignoti gli anelli causali intermedi e il meccanismo del crollo".
"Anche così ancora la corte se resteranno di conoscerle,sconosciute, per l'impossibilità
di fatto quali la distribuzionecicostanze spaziale dei vari tipi di terreno, le caratteristiche geotecniche del materiale in ogni suo punto temporale e spaziale, le pressioni interstiziali, la posizione della falda freatica,
dei limi, i fattori la consolidazione condizionanti i coefficienti di sicurezza ed altre che, condizionandosi, hanno determinato
1'instabilità del bacino in esame sin dall'inizio". Da questi passi lo si è già accennato a suo si argomenta che la corte, mentre è stata tempo -
assolutamente certa nell'affermare che la
179 ineliminabile del crollo era stata la condizione del bacino "nelle condizioni più che costruzione note, descritte nei paragrafi da 15 a 17", è stata meno certa per gli anelli intermedi: era certo che lacostasse di vari tipi, ma il terreno distribuzione spaziale degli stessi non era nota,
senza che ciò avesse impedito agli altri fattori,
"condizioni più che note", di incidere;
eraalle
certo che il materiale avesse determinate caratteristiche geotecniche, che, però, non si conoscevano in ogni "punto temporale e spaziale",
decisivi senza che ciò avesse impedito agli altri fattori di incidere;
era certo che le pressioni interstiziali vi fossero, così come era certa la presenza negativa della falda freatica e certa la negativa sottoconsolidazione dei limi, anche se si potevano nutrire incertezze sulla esatta collocazione delle pressioni interstiziali, sulla esatta collocazione delle falde, sulla esatta,
matematica, individuazione degli strati O delle
parti degli strati sotto o normalconsolidati.
E ' esatto, infine, che l'instabilità non costituisce affatto una "legge scientifica di copertura" così nel motivo, sub 4 -; ma, è da
escludere che la corte abbia ravvisato,
180 individuato, nella instabilità la legge scientifica di copertura.
Se l'instabilità altro non è stata se non i
"singoli fattori destabilizzanti", accuratamente esaminati, e se questi fattori destabilizzanti sono stati gli antecedenti condicio sine qua non
-
- dell'evento, non possono esserlo stati grazie
alla instabilità, cioè, grazie a se stessi,
sibbene grazie a qualche determinata legge scientifica%3B legge che, come si è visto, la corte,
lungi dall'incorrere in questo errore logico, ha
desunto da tutta la copiosissima letteratura,
sull'argomento dei bacini, ampiamente citata,
letteratura che, secondo la corte, altro non aveva
che riflettere scientificamente sugli fatto innumerevoli crolli dei bacini e sul perché di
quei crolli. Del resto, la corte ha offerto un esempio illuminante del suo modo di procedere, dell'iter
seguito nella ricerca della legge di copertura proprio nel paragrafo dedicato al tanto discusso nelproblema della liquefazione (pagg. 404-423),
quale, per dimostrare che la liquefazione delle
sabbie era fenomeno da tempo noto sia come
liquefazione statica sia come liquefazione sismica
181 e per concludere che, dunque, dato e non concesso che si fosse verificata la liquefazione statica delle sabbie, gli imputati l'avrebbero dovuta prevedere perché fenomeno noto, ha citato tutta
una serie di crolli di bacini, alcuni dei quali dovuti a liquefazione statica, riportando, per ciascuno, i giudizi degli studiosi.
Ed è non poco significativo che dopo aver elencato e descritto nove crolli, dal 1938 al
1974, si sia espressa nei seguenti termini: "La
verificata possibilità di crolli catastrofici era
il dato conoscitivo che i costruttori dei bacini avrebbero potuto, e dovuto, trovare nella letteratura scientifica, la quale ammoniva
insistentemente che la storia dei bacini per sterili, e in particolare di quelli costruiti con il metodo a monte, era costellata di crolli.
La consapevolezza di possibili crolli
catastrofici era perciò la premessa di fondo, con la quale le scelte progettuali sul dove e come potevano e dovevano misurarsi e fare i costruire conti".
7-11 NE nel secondo motivo si sofferma a lungo sul rapporto di causalità per dimostrare il
182 suo assunto di "violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p." da parte della corte di
appello.
a) Il NE censura, anzitutto, le due sentenze di merito per aver seguito, nella ricerca delle cause dell'evento, il metodo della "verifica mentre avrebbero dovuto seguire ilprogettuale", -
metodo della "back analysis", - e afferma che il
"metodo della verifica progettuale è del tutto
irrilevante ai fini della ricerca della causa concreta che abbia determinato, nella singola non è fattispecie, il disastro o il sinistro", un metodo " idoneo alla ricostruzione del nesso essendo volto ad individuare "leeziologico",
condizioni ottimali per la progettazione e la realizzazione di un'opera ingegneristica", laddove il secondo, il metodo della back analysis, "è
diretto, per contro, a verificare - in presenza di un sopravvenuto difetto o di una rovina dell'opera
- quali sono state le ragioni concrete e quell'evento specifiche che hanno portato a indesiderato".
"Se, dunque, - conclude il NE
- il metodo laprogettuale è del tutto inidoneo a individuare causa dell'evento, nessuna indagine può dirsi
183 essere stata esperita dalla sentenza impugnata al
fine di accertare se l'imputato NE abbia °
meno cagionato il fatto a lui addebitato".
L'assunto è infondato.
La corte e il tribunale hanno spiegato, infatti,
con dovizia di argomentazioni, il perché di quella scelta, ponendo anche in evidenza, fondandosi
letteratura, i limiti esulla relativa le incertezze della back analysis e sottolineando che il metodo della verifica progettuale era, secondo scienza, perfettamente utilizzabile per la ricerca delle cause dell'evento.
Il tribunale così si è espresso sul punto (pagg.
83 e sgg.).
"L'esame di tale causa ultima si riallaccia ad critica mossa ai periti dal consulente una leLancellotta: secondo questo illustre esperto,
verifiche del crollo andrebbero condotte a ritroso, partendo dalla causa ultima per risalire
a quella originaria, attraverso il noto meccanismo causa-effetto, in termini cioè di "back-analysis",
confrontando le resistenze disponibili al momento
del crollo con quelle determinate in laboratorio e come scelto invece dai periti, in termini di non,
verifica progettuale.
184 Le tesi del consulente appare in astratto la più
corretta, perché un'indagine sia giudiziaria che
scientifica deve, se possibile, svolgersi sempre tenendo presenti le situazioni effettuali del caso specifico. Peraltro, una volta selezionate le possibili cause ultime del crollo, l'indagine a ritroso si l'assenza pressoché totale di dati scontra con preesistente condizione dei bacini, circa la specie del materiale depositatovi. Mancano, perché mai eseguite adeguatamente, le
relative indagini, (ciò che costituisce una delle
censure a carico degli imputati). In particolare non è conosciuta, né più
conoscibile, la esatta distribuzione sia geometrica che percentuale dei diversi materiali, il loro stato di consolidazione, la precisa permeabilità ubicazione della linea di falda, la relativa e la situazione al contorno.
periti, di In tale situazione, la scelta dei verifica progettuale, appare non solo corretta, ma
obbligata ed essa non costituisce altro che assunzione della o delle ipotesi più verosimili,
più corrispondenti a quella situazione reale non
più conoscibile: verifica, peraltro, non puramente
185 astratta, ma agganciata alle indagini di
laboratorio, ai dati documentali disponibili e che prende in considerazione uno spettro dei valori di quei parametri tale da ricomprendere con certezza
la situazione reale dei bacini. Del resto, tale approccio progettuale appare anche a quello accettato corrispondere dal mondo scientifico, mentre il prevalentemente analisi a ritroso, anche laddove metodo della ipoteticamente esperibile, non è immune da critiche.
In proposito possono citarsi i contributi scientifici riportati a pagg. 83 e 84 della
memoria depositata 1'1/6/1988 della difesa delle
A.C.L.I..
" " Nel caso di specie, poi, una back analysis,
oltreché scontrarsi con l'impossibilità di
ricostruire la situazione esatta delle componenti dei bacini al momento del crollo e in particolare dei parametri di resistenza mobilitati in quel momento, comporterebbe anche la necessità di
individuare con precisione la causa ultima scatenante del crollo, ciò che, come detto, non è
possibile se non in termini probabilistici modesti e assumendo inaccettabili rischi di errore".
186 La corte di appello, a pag. 464, ha ripreso l'argomento, sollecitata dai motivi di impugnazione, esprimendosi nei termini che seguono: "Circa il problema della "back analysis'la sentenza appellata, confortata dalla letteratura scientifica, trattando della inidoneità
dell'ipotesi della liquefazione a dar luogo ad una analisi retrospettiva, esclude che questa fosse,
concreto, l'unico e il più eccellentenel caso
mezzo di indagine.
Parlano di limiti e incertezze della "back analysis" Tavenas e Lerouil.
Col metodo progettuale l'indagine segue l'andamento costruttivo dell'opera e accerta se le colpe del costruttore sono riferibili all'evento,
valorizzando gli errori della stessa classe dell'evento%;B mentre l'analisi retrospettiva, che dispone della conoscenza del dinamismo dell'evento, accerta quello che via via è
accaduto. La sentenza dà adeguata certezza della scelta del metodo progettuale e del rifiuto della back
analysis, precisando che l'inapplicabilità della retrospettiva è dovuta all'insufficienza analisi dei valori di riferimento precedenti al crollo.
187 Così è data, sempre in sentenza, la spiegazione del perché la scelta dei periti di verifica
progettuale appare non solo corretta, ma costituendo essa un approccio di tipo obbligata,
statistico, in quanto sono stati considerati i
probabili campi di variazione delle resistenze
disponibili, della distribuzione dei terreni e
della posizione della falda acquifera.
E questo doveva essere l'approccio anche di chi ha inizialmente ideato i bacini e di chi,
successivamente, doveva controllarne e garantirne la stabilità".
Secondo i giudici di merito, quindi, la verifica progettuale, per un verso, "prende in considerazione uno spettro di valori di que i parametri tale da ricomprendere con certezza la
situazione reale dei bacini", consente, cioè, di
ricostruire con certezza la situazione dei bacini %;B
" per altro verso, 'segue l'andamento costruttivo e,
dell'opera e accerta se le colpe del costruttore
all'evento, valorizzando gli sono riferibili il cheerrori della stessa classe dell'evento", altro non significa se non che, per i giudici di
merito, il metodo della verifica progettuale è del tutto idoneo, contrariamente a quanto si sostiene
188 dal NE, a mettere a nudo gli errori del
costruttore, "gli errori della stessa classe
dell'evento".
La scelta del metodo della verifica progettuale
è stata, dunque, una scelta correttamente motivata da parte dei giudici di merito e nel motivo a
queste diffuse, e, sul piano logico, pertinenti considerazioni, nulla, in realtà, si è opposto,
essendosi limitato il NE a riproporre la tesi secondo cui "il metodo della verifica progettuale"
di per sè metodo inidoneo.
Il ricorrente sarebbe, sul piano logico-
nella suagiuridico, sicuramente nel vero,
contestazione di quella scelta, se il metodo della verifica progettuale portasse a rispondere "della rovina dell'opera e delle sue tragiche conseguenze come si legge nel motivo a pag.
7 - tutti coloro che hanno in un qualsiasi modo concorso alla e alla realizzazione dell'opera"; progettazione non è stato questosecondo le due sentenze, ma,
l'approdo della verifica progettuale, ché questa ha consentito di porre l'accento, non sull'attività di coloro che hanno in qualche modo concorso, sibbene sull'attività di coloro che hanno concorso in un certo modo, che hanno posto
189 in essere attività, errori, "della stessa classe dell'evento", secondo l'espressione, sopra riportata, della sentenza della corte.
osservando b) Il NE, poi, censura la sentenza
"ignoratoche quest'ultima avrebbe completamente
(e tradito) il canone fondamentale ai fini della
imputazione causale dell'evento, il canone della ricerca della condizione contingentemente necessaria", essendosi limitata a dar rilievo esclusivo alla causa necessaria, il cui accertamento è di per sé insufficiente alla soluzione del problema causale sul piano del
dire chediritto penale" come "è insufficiente causa necessaria della combustione è l'ossigeno,
essendo evidente che non è detto affatto che la combustione avvenga tutte le volte che si è in presenza di ossigeno", così è assolutamente
insufficiente identificare la causa del sinistro nella "costruzione" del bacino.
non è esatto che la corte abbia ritenutoEbbene,
che l'antecedente, per essere causalmente nei terminirilevante, debba essere necessario palesi dall'esempio, appena visto, addotto fatti ricorso, ché la corte ha parlato di nel
190
" antecedente necessario e indispensabile dell'evento" dicitando la giurisprudenza ei
Suprema Corte, di "antecedente senza il questa quale l'evento non si sarebbe verificato", di
"azione dell'uomo, causa dell'evento, senza della quale l'evento stesso non si sarebbe verificato",
espressioni, tutte, in cui non si allude alla pura necessità, ma alla necessità congiunta alla indispensabilità in termini di efficienza causale,
cioè alla ineliminabilità, pena le eliminazione dell'evento, di quell'evento. D'altro canto, aldilà delle espressioni usate,
e lo si è già sottolineato esaminandola corte -
il motivo del FI ha fatto ben intendere che cosa intenda per antecedente necessario allorché,
riassumendo, a pagg. 438 e 439, il suo pensiero in ordine al rapporto di causalità, ha detto che antecedente dell'evento non è stata la costruzione del bacino, ma la costruzione del bacino "nelle condizioni descritte nei capi d'imputazione", la costruzione con le note negative sottoposte a
vaglio nei paragrafi 15, 16, 17, la costruzione,
fatta in violazione di tutte quelle regolecioè,
la cui osservanza era, secondo la corte,
indispensabile per garantire la stabilità del
191
e bacino.
c)-Rileva, poi, il NE che "sul determinismo fisico del crollo si è detto tutto e il contrario di tutto, fingendosi di ignorare la legge di copertura del fenomeno", "l'infiltrazione d'acqua nell'argine dei bacini", infiltrazione che può
avvenire "per il verificarsi di più cause
alternative tra di loro", cioè "per un aumento
della falda freatica indotta dalla mancata о
insufficente filtrazione verticale del terreno,
per una imbibizione dovuta ad uno strato di impermeabilità dell'arginello filtrante, per un
contatto dell'acqua contenuta nel bacino con il
paramento dell'argine, per un improvviso fenomeno di liquefazione" e così via.
"L'accertamento di una di queste cause prosegue il NE
- è imprescindibile al fine di stabilire a quali delle persone imputate debba
materialmente ascriversi, quale effetto della sua
azione od omissione, il prodursi dell'evento
calamitoso".
"Né si obietti - aggiunge il NE che tutte le cause sopra accennate avrebbero potuto concorrere alla causazione dell'evento: ciò è ben
192 possibile, ma lo è in quanto e nella misura in cui la concorrenza delle cause sia concomitante: non potrà mai ascriversi la responsabilità dell'evento all'agente che abbia posto in essere la condizione antecedente, se non quando si accerti che la condizione sopravvenuta non sia stata da sola idonea a determinare l'evento medesimo".
Queste affermazioni, in astratto corrette, non
tengono conto di quanto le due sentenze di merito,
specialmente quella di appello, hanno accertato
"negando e affermando".
Si visto che sia il tribunale sia, in hanno categoricamenteparticolare, la corte
escluso che il crollo del bacino superiore potesse essere dipeso da liquefazione. Le due sentenze, inoltre, hanno anche escluso che potesse aver avuto rilevanza causale esclusiva svuotamento e il riempimento dello bacino
inferiore effettuati pochi giorni prima del crollo tema questo proposto anche nel ricorso AN/
-resosi necessario, il primo, per TU, la tubazione di scarico a seguito riparare dell'inconveniente verificatosi nella primavera del 1985.
Il tribunale ha detto e la corte, che ha
193 362, nel accennato a questo inconveniente a pag.
15D, ha fatto completamente proprioparagrafo l'argomento del tribunale che "in ordine a tali
ipotizzate cause ultime del crollo (ivi compreso lo svuotamento e il riempimento del bacino collegio ritiene di non doverne inferiore) il
abbracciare o rigettare alcuna, sia perché tutte
supportate da adeguata dignità scientifica, sia perché le stesse possono aver concorso, tutte
alcune di esse, & provocare il collasso",
concludendo che "si può altresì e conseguentemente affermare che nessuna delle cause scatenanti del crollo ipotizzabili sarebbe stata tale da provocare il disastro se i bacini, soprattutto quello superiore, non si fossero trovati da anni
in quello stato di cronica instabilità".
E' da notare che il tribunale ha fatto queste affermazioni a conclusione dell'esame delle varie ipotesi prospettate sulla causa ultima del crollo,
sul meccanismo scatenante, e dopo aver premesso,
tra l'altro, che "i periti, dopo aver accertata la instabilità del bacino superiore ed avercronica delle cause di tale dedicato all'accertamento instabilità la maggior parte dei loro sforzi,
dedicano minor spazio ed importanza al meccanismo
194 scatenante, così come lo stesso g.i.,-che pur riempimento aveva visto in questo repentino la scatenante, -il quale, causa dirompente e
nell'ordinanza di rinvio a giudizio, attribuisce a quel meccanismo un ruolo ed una funzione del tutto secondari rispetto a quelli assolti dalle cause
preparatorie e principali".
Il tribunale e la corte, dunque, si sono posto il problema sollevato già in istruttoria da qualche consulente, lo hanno discusso e lo hanno risolto appoggiandosi al motivato parere dei periti, parere che, -é di tutta evidenza, - ove si voglia contestare la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito, deve essere altrettanto motivatamente contrastato, non potendo limitarsi il ricorrente alla semplice riproposizione della questione.
E' da notare, del resto, che, nei motivi, lo svuotamento e il successivo riempimento vengono presentati come una delle cause del verificarsi della liquefazione statica delle sabbie dell'argine, liquefazione che la corte - lo si è
visto ha escluso per ragioni tecnico-
scientifiche che, nei motivi, ancora una volta,
non sono state toccate.
195
maraer "infiltrazione d'acqua Escluso che la nell'argine dadei bacini" sia stata determinata queste cause sopravvenute" "
- liquefazione,
svuotamento e riempimento restano, come cause di
quella infiltrazione, secondo quanto si sostiene
nel motivo (pag.19) 0 "1'aumento della falda
freatica indotta dalla mancata ○ insufficiente filtrazione verticale del terreno o l'imbibizione dovuta a uno strato di impermeabilità
dell'arginello filtrante o un contatto dell'acqua contenuta nel bacino con il paramento dell'argine". le dueSe ciò è esatto, è indubbio, però, per
"che l'aumento della falda freatica",sentenze,
"1'impermeabilità dell'arginello filtrante", "il
acqua-paramento", siano condotte tuttecontatto soprattutto, agli ideatori del attribuibili,
coloro, cioè, che, non avendo bacino, a predisposto il progetto, non si sono potuti neppure porre il problema della falda freatica
"indotta dalla mancata o insufficiente filtrazione verticale del terreno", visto che, in tanto sarebbe stato possibile sapere se il terreno
avrebbe consentito la filtrazione verticale, in quanto, in sede di progettazione, si fossero fatti
196 esami idrologici e idrogeologici del terreno; a
che, sempre nelcoloro, gli stessi ideatori,
progettare, non hanno previsto l'uso di controlli
strumentali "che avrebbero consentito di individuare istante per istante l'esatta posizione della falda freatica" (sent. pag. 364); a coloro,
sempre gli stessi, che non si sono posto il
problema dell'arginello di base permeabile%;B a
coloro, ancora gli stessi, che nel "progetto" e dopo, non si sono mai (sentenza corte a pag. 376)
preoccupati della spiaggia per fare in modo che
l'acqua non toccasse il paramento dell'argine.
La corte - questa la doverosa conclusione,
-
sinell'accertare le cause della "infiltrazione",
è sicomportata proprio come, secondo il motivo,
sarebbe dovuta comportare, avendo posto in rilievo sia che tutte quelle condotte, descritte nel
motivo, avevano determinato l'evento, sia che tutte andavano attribuite agli ideatori del
bacino, ai primi artefici dello stesso.
Quanto alla "legge di copertura", si può anche
affermare che la legge di copertura, avuta presente dai giudici di merito, è stata "la infiltrazione dell'acqua nell'argine dei bacini"; ma purché si aggiunga che la infiltrazione ' è
197 soltanto il punto terminale di questa legge,
purché si tenga presente che la legge di copertura
è stata, nel caso in esame, molto più articolata,
ineliminabili della stessa tuttiessendo parti quei "fattori" dalla corte presi in esame nei
paragrafi 15, 16, 17 sulla scia della letteratura scientifica, fattori la cui esistenza determina inevitabilmente, nel tempo, secondo l'accertamento della corte, la infiltrazione e la cui inesistenza, di contro, mai determinerebbe quella infiltrazione.
d) Il NE, - esaurite, nel motivo, le censure
sul concetto di causa, su ciò che dovrebbe intendersi per causa, per antecedente di un evento- articola tutta un'altra serie di rilievi,
che si possono definire "di ordine personale", in cui sostiene: I- che egli "avrebbe potuto essere chiamato a
rispondere del disastro solo ove fosse emerso con
certezza che il luogo su cui fu costruito il
bacino superiore era mal scelto", scelta che,
doveva, deve, essere ritenuta corretta, invece,
stando a quanto ha scritto nella sua sentenza-
ordinanza il g.i., e a quanto ha scritto nella sua
198 relazione il IN;
II- che egli non era la" SO", e che "se può convenirsi che la scelta strategica del luogo in cui doveva sorgere il bacino superiore potrebbe risalire alla posizione gerarchica che egli rivestiva, devesi recisamente escludere che alla stessa possano essere fatte risalire condotte colpose attinenti alla fase della costruzione e
della gestione delle discariche", compiti questi della direzione della miniera;
B
III- che è "del incomprensibile tutto responsabilità in l'affermazione della sua relazione al periodo in cui egli, NE, ha ricoperto la carica di amministratore delegato della LU e che, caduta l'accusa nei
confronti del HE, non può evidentemente permanere la sua condanna";
IV- che, infine, egli ha lasciato l'incarico di
amministratore della LU nel luglio 1979 e mineraria,che dopo la rinuncia alla concessione da parte della LU, "un duplice filtro l'obbligo della LU di mettere in sicurezza gli impianti della miniera e l'obbligo del
Distretto minerario di verificare l'avvenuta messa in sicurezza degli impianti medesimi - doveva
199 entrare in circuito e non è entrato", e questo mancato doppio circuito, questi comportamenti omissivi, "hanno interrotto il nesso causale tra
le condotte antecedenti e quelle successive".
I- Quanto alla "scelta del terreno", non può
sostenersi che sia stata felice 0, comunque,
ininfluente, -e, quindi, che la corte e il tribunale abbiano errato nel ritenerla infelice e nel ritenere, quella scelta, condotta da porsi in
relazione causale con l'evento, - sol perché il
giudice istruttore avrebbe detto che "non è stato
possibile ritenere che la diminuzione di stabilità del bacino superiore, a causa della presenza di
tali acque, divenisse davvero apprezzabile, e cioè
che tali acque possano avere svolto un ruolo determinante e decisivo ai fini del crollo".
L'eventuale contrasto tra la sentenza/ ordinanza del g.i. e le due sentenze di merito, è, invero,
contrasto di niuna rilevanza, ché l'affermazione o l'esclusione della penale responsabilità è compito esclusivo del giudice del dibattimento, il quale può avvalersi, e si avvale, si delle prove
raccolte dal g.i., ma con la più ampia possibilità
sia di chiedere, su tutte le varie fonti di prova,
200 le delucidazioni e gli approfondimenti che
ritiene opportuni, sia di pervenire, avvalendosi anche di queglidi quelle delucidazioni e
approfondimenti, ad una valutazione di quelle diversa rispetto a quellafonti completamente datane dal g.i..
Orbene, le due sentenze di merito hanno entrambe affermato, in un passo già citato, che "anche in esito alla lunga discussione dibattimentale sul
punto, introdotta dal consulente ER, i periti hanno ribadito che tali alternanze di materiali più permeabili e meno permeabili facevano sì che in certi tratti del terreno l'acqua dei bacini potesse drenare verticalmente e in altri no, ma che, anche laddove il flusso verticale era consentito, la situazione permaneva pericolosa". (trib. pag. 124; corte pag. 390).
"Il che deve significare ha aggiunto la corte
- che, anche laddove il deflusso verticale era consentito, la stratigrafia del terreno e la presenza di acque sotterranee lo rendevano quanto maiestremamente difficile e, comunque,
lento".
I giudici di merito hanno approfondito l'argomento ("lunghe discussioni dibattimentali"),
201 e, dopo questo approfondimento, coordinando tutte le varie risultanze processuali (cfr. retro pagg. 42 e ssgg.) hanno potuto affermare che "le cause del disastro vanno rinvenute. nella inidoneità del substrato naturale su cui il bacino venne ad insistere" (trib. pag. 156), aggiungendo che "si può dire con assoluta tranquillità che la zona era idricamente la più svantaggiosa" e che insufficiente controllo delle acque è stato "1'
caratteristica costante nelle diverse epoche una della vita dei bacini" e concludendo che "tenere debito conto della presenza della falda al fine di valutare la stabilità dei bacini era assolutamente doveroso sia all'epoca dei fatti, in sede progettuale e di controllo dei bacini, sia..... "
Per quel che riguarda la relazione IN e
la pretesa contraddizione tra "la asserzione della sentenza che ravvisa uno dei fattori causali del sinistro nel difetto di filtrazione verticale del terreno e la asserzione, della stessa sentenza,
che riconosce la piena ortodossia idrogeotecnica dello studio IN, là dove quest'ultimo attesta non essere l'argine interessato da fenomeni di filtrazione", ci si limita a rinviare
a quel che si è detto, sul punto, trattando del
202 primo motivo (n. 2 lett. e) del FI, il quale ha censurato la sentenza, per la "pretesa erroneità dell'ubicazione del bacino", in quella sede, utilizzando anche il passo della relazione
IN citato dal NE.
II-La seconda censura, secondo la quale, ammessO
che sia da attribuire al NE la scelta del sito, "devesi recisamente escludere che allo stesso, al NE, possano essere fatte risalire
condotte colpose attinenti alla fase della delle discariche", costruzione e della gestione non ha maggior fondamento di quella appena esaminata.
Il tribunale e la corte, infatti, hanno posto ripetutamente in rilievo che il NE, con la lettera 9/9/1968, nell'approvare "l'ubicazione del bacino e il progetto" come si legge nella sentenza della corte a pag. 336 - ha suggerito di
impostare l'arginello a quota leggermente più
alta, intervenendo, così, anche se non materialmente, nella costruzione del bacino,
costruzione, peraltro, che le due sentenze di merito rimproverano proprio perché fatta su quel terreno e con l'arginello posto appena al di
203 sopra, come suggerito dal NE, del bacino inferiore.
"NE così il tribunale a pag. 190 non si
limitato a compiti di pianificazione e è
coordinamento, ma ha partecipato attivamente e
colposamente e con ruolo efficacemente causale a
scelte, disponendo di persona talunequelle
modifiche costruttive%3B inoltre, soprattutto, ha
avallato quale dirigente della Divisione Minerali
e Metalli, le incredibili proposte tecniche del
FI, assumendosi la decisione definitiva in ordine alla loro approvazione e realizzazione,
nulla osservando circa la solare erroneità di tali scelte e 1'altrettanto evidente e allarmante gravità di quelle omissioni progettuali". III-Per quel che riguarda la terza censura, "è
incomprensibile l'affermazione della responsabilità in relazione al periodo in cui egli, NE, ha ricoperto la carica di
amministratore delegato della LU", "caduta l'accusa nei confronti del HE non può
evidentemente permanere la sua condanna",
- è da osservare che la corte e il tribunale hanno messo
204 in risalto sia che è stato il NE, in quanto delegato della LU, a amministratore del ricevere la richiesta del Distretto minerario
13/8/1974 e a dare ordine, in quanto alamministratore delegato della NE, alIN, dipendente della NE, oltreché
AN, direttore della miniera, e al AN,
direttore generale della LU, di eseguire gli accertamenti e di stendere una relazione, sia che al NE dovevano rimproverarsi, sul punto,
più cose.
"Quanto al NE, così il tribunale a pag.
- 222 le condotte colpose connesse alla relazione
dell'ottobre 1975 si riassumono nell'aver affidato la verifica ad una équipe di persone inesperte nel campo dei bacini di decantazione e delle connesse
problematiche, pur avendo a disposizione, in
all'estero, persone Italia e sicuramente più
preparate e specializzate in quel peculiare,
delicato settore ingegneristico, nonché nell'aver assunto la grave decisione di rinunciare alla effettuazione dei sondaggi profondi da parte della
SO (vedi sul punto la deposizione AN al dibattimento).
E' pur vero che, come meglio vedremo, la
205 decisione di far effettuare lo studio di stabilità
alla stessa società concessionaria è sconcertante,
e che, a fronte di un generico dovere di fornire
piano dei lavori occorrenti per far fronte ad un situazione di pericolo, sancito dall'art 674 una
2 D.P.R. 128/1959, nessun obbligo di procedere C.
tale verifica incombeva sulla LU, tanto a più che la nota del Distretto minerario non si
richiamava a tale norma, non fissava, come dovuto, un termine, nè specificava a quale pericolo si
riferisse,
una volta deciso di accogliere Peraltro,
richiesta del Distretto minerario, la l'anomala concessionaria aveva il dovere di società
procedervi con diligenza e senso di responsabilità, chiara apparendo la decisiva
influenza che tale studio avrebbe avuto sulla decisione di autorizzare l'ulteriore occupazione da parte del Comune, sul benestare all'ampliamento da parte del Distretto minerario e sulle stesse valutazioni e decisioni dei futuri responsabili della miniera.
Sotto questo aspetto, quelle scelte del NE
anch'esse cat almente rilevanti appaiono e colpose.
206
Faryaline alt Né, come si è cercato, può invocarsi, anche a
questo riguardo, il principio dell'affidamento,
visto come fiducia nel successivo operato l'esigibile dell'ente di controllo che, attuando condotta, avrebbe dovuto sottoporre ad analisi.
critica la relazione e verificare le inesattezze in essa contenute e le lacune che vi erano sottintese.
Va, infatti, sinteticamente ribadito che tale principio non può mai riguardare condotte di colui che si affida, le quali già di per sè rivestono i
connotati della rilevanza eziologica e della colpa rispetto all'evento".
Si obietta, peraltro, nel motivo che, "in ogni caso, da nessuna disposizione testimoniale, da
nessun indizio, da nessuna dichiarazione dei coimputati risulta che sia stato il Bonetti a
ordinare che non si affidassero alla SO i sondaggi per i quali essa era stata interpellata con lettera sottoscritta proprio dal NE".
Il tribunale, come si è appena visto, ha citato l'interrogatorio del AN e ha sottolineato sia che la lettera alla SO era stata scritta dal Bonetti sia che la risposta della Consonda era
"NE", cioè stata indirizzata alla
207 all'amministratore delegato NE, deducendo da
questi elementi, con perfetta logicità, che era
stato il NE, o anche il NE, a rinunciare delle prove richiesta dal alla effettazione
IN.
corte non si è limitata a rinviare a quanto La
il AN aveva detto%3B ma, dopo aver scritto
(pag. 504) che "questa rinuncia venne decisa dai
vertici societari consenziente AN", ha riportato le testuali parole del AN, il quale in dibattimento aveva affermato che "si trattò di una decisione presa dalla società, cioè dalla
LU, e io successivamente concordai".
aveva detto, poco prima che "tuttiLa corte sapevano che si dovevano effettuare ulteriori indagini e tutti erano a conoscenza della richiesta di effettuazine dei sondaggi alla
SO, mentre tutti e tre sapevano, anche, che la rinuncia a dette prove e sondaggi avvenne dopo la trasmissione della relazione stessa dal AN
al Distretto minerario, di cui alla nota
27/10/1975".
Che il NE abbia deciso, о concorso a decidere, che le prove non dovessero essere fatte,
è, dunque, circostanza che risulta più che
208 adeguatamente motivata, sicché non può essere
seguito il NE quando afferma che, "in ogni caso, da nessuna deposizione testimoniale, da nessun indizio, da nessuna dichiarazione dei
coimputati risulta che sia stato egli, NE, a
ordinare che non si affidassero alla SO i sondaggi per i quali essa era stata interpellata con lettera sottoscritta proprio dal NE". La corte, inoltre, ha rimproverato al NE,
oltreché al AN e al AN, "di aver usato e fatto usare una insufficente relazione tecnica dei come definitiva e impegnativa della stabilità
bacini, "perché proprio sulla base dello studio
IN si procedette, consenziente il
Distretto minerario e tacitato il Comune,
all'accrescimento del bacino superiore che, così,
andò ad aggravare la situazione di pericolo già
prima esistente", argomentando la insufficienza della relazione IN da quanto esposto dai periti.
- così la corte a pag. 505 "I periti di ufficio hanno detto che la relazione non dava alcuna garanzia di sicurezza".
"La relazione, anche per come concludeva, non dava quella certezza".
209 "Nessuno poteva fare affidamento sulla relazione
IN e tanto meno NE, AN e
AN".
La corte, come si vede, non si è limitata, come
legge nel motivo, "ad aggiungere il nome del si ma ha NE a quelli del AN e del AN",
indicato, de sumendole dagli atti, le ragioni che l'han condotta ad attribuire al NE una parte occasione della verifica delrilevante in
IN.
IV-La quarta censura, con la quale si vorrebbe si ritenesse interrotto il nesso causale tra le condotte antecedenti, quelle attribuite al
NE, e l'evento, per l'esistenza del "duplice,
mancato, 'filtro' rappresentato, da un lato,
dall'obbligo della LU di mettere in sicurezza gli impianti es dall'altro lato,
dall'obbligo del Distretto minerario di verificare l'avvenuta messa in sicurezza di quegli impianti,
è, anch'essa, priva di pregio.
41, E' senz'altro esatto che la norma dell'art.
III comma c. p., citata nel motivo, secondo la quale "le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea
210 sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui",
prevede l'interruzione del nesso di causalità an-
che quando la causa sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.
Ma, è giurisprudenza costante di questa Suprema Cor-
te che il fatto illecito altrui, qualora sopravven-
ga, esclude il nesso di condizionamento soltanto se come qualsiasi altra causa sopravvenuta, si risolve in un fatto eccezionale, straordinario da solo suf-
ficiente a determinare l'evento%3B e non è certamente avvenimento eccezionale, straordinario l'omissione di cautele o di atti di ufficio da parte di coloro che dovrebbero adottare le prime o dei pubblici ufficiali che dovrebbero porre in essere i secondi.
Invero, dopo una precedente, colpevole omis-
sione, non può vedersi una "interferenza di serie meramente occasionali", un evento eccezionale nella successiva omissione di chi sia tenuto ad un determinato comportamento.
Se colui che deve intervenire sucessi-
vamente interviene ponendo in essere il compor-
tamento richiestogli, l'evento, infatti, non si verificherà perchè quel comportamento efficace, impedisce alla oralle precedenti se
211
☐ condotte di spiegare i propri effetti;
mentre, se colui che deve intervenire non interviene, per un
verso sarà eventualmente colpevole di omissione e,
altro verso, consentirà alle precedenti per azioni od omissioni, di spiegare la condotte.
propria efficacia causale.
Questi principi saranno ulteriormente chiariti quando si prenderanno in esame i motivi del
FI, e di altri, relativi alla "successione nella posizione di garanzia".
relativiNell'esaminare i motivi di ricorso all'elemento soggettivo, alla colpa, è opportuno prendere in considerazione, anzitutto, i motivi,
che, pur esposti nell'uno o nell'altro ricorso, si definire comuni, trattando temi 0possono
argomenti che interessano tutti gli imputati;
verranno vagliati, in secondo luogo, alcuni dei
motivi, comuni ad alcuni imputati, concernenti le cosiddette posizioni di garanzia;
saranno, infine,
presi in esame i motivi personali, quei motivi che la sentenza nei capi riguardanti censurano esclusivamente l'uno o l'altro imputato.
212 a) (la 1-11 FI, nel primo motivo, lett. B,
all'elemento lett. B del I motivo è dedicata soggettivo, sul quale il ritornerà, ricorrente poi, nei motivi III e IV), e il AN, nel II
motivo, n. 1, ritengono di cogliere in contraddizione la sentenza per aver fatto la riferimento, anzitutto, ad un importante stessa
""quadro giuridico amministrativo", "sembrando -
così il FI, pag. 38
- di doverne inferire che la natura colposa delle condotte contestate debba
essere ricondotta alla violazione di tali disposizioni, tanto più che la sentenza stessa
'una più puntuale e rigorosaprecisa che
Osservanza delle norme di sicurezza nei vari settori già elencati, avrebbe potuto evitare in
ogni caso il sinistro'"; e, in secondo luogo, per dedicato non poco spazio allo "stato aver dell'arte", all'individuazione di regole tecniche non codificate in ordine alla progettazione,
costruzione e gestione dei bacini per sterili di
miniera, sicché, "se la materia deve soggiacere alla disciplina normativa dettata per le dighe, è
evidente che la ricerca di regole non scritte è
destinata a risultare superflua".
La censura di contraddittorietà non ha ragione
213 d'essere. E' vero che la corte d'appello, a pag. 334, al
termine statodel suo lungo discorso sullo dell'arte, ha detto che, "a giudizio della corte, le dighe per sterili, necessarie per contenere i
fanghi che vi affluiscono, devono essere come qualsiasi diga progettate costruite di ritenuta d'acqua", concludendo convenzionale che, "allora, la normativa di riferimento, con riguardo alla fase progettuale dei bacini di
Prestavel, era, per analogia, quella relativa alle dighe di ritenuta, cioè il D.P.R. 1/11/1959 n.
1363"; ma, è, altresì, vero, sia che la corte ha
parlato di "normativa di riferimento", da aver
"per analogia", sia, e soprattutto, presente che tra le due proposizioni, dianzi riportate, la corte ne ha inserita una terza, non citata nel motivo, in cui ha dato la ragione del parallelismo tra le "dighe convenzionali" e le "dighe per sterili".
"L'esame dello stato delle conoscenze, come fin
-qui esposto, così la corte - mostra all'evidenza che i criteri tecnici per la progettazione,
costruzione e manutenzione di tali strutture sono quelli da sempre utilizzati per la realizzazione
214
| di dighe in terra, per cui esse sono state e sono
tuttora considerate a tutti gli effetti come
tali".
L'argomentare della corte è chiaro: dalla letteratura si argomenta che i criteri da seguire per costruire le dighe per sterili sono gli stessi che devono essere seguiti e che da sempre sono seguiti per la realizzazione delle dighe di gli imputati, ove ritenuta;
avessero fatto riferimento alla normativa relativa a queste ultime dighe, avrebbero saputo come comportarsi per costruire uno stabile bacino per sterili. La corte, peraltro, fatto quel parallelo,
allorché, nelle successive numerose pagine, ha dedicato il suo esame alle "condotte", non si è
ispirata, per vagliarle, alle regole affatto dalla normativa sulle dighe di ritenuta; fissate ma, si è ispirata, prendendole a modello, a quelle regole dell'arte che erano state individuate dalla letteratura sui bacini di sterili, regole che la corte ha citato di nuovo, quasi in ogni paragrafo dedicato alle singole condotte, riportando i passi che in quelle opere erano stati dedicati all'una 0
all'altra condotta.
E che la normativa sulle dighe non abbia avuto
215 per la corte altro valore che quello di un
semplice seppure utilissimo punto di riferimento,
desume proprio da quanto la sentenza ha lo si osservato, trattando una delle "condotte"
- la delle condutture di sfioro, - in uncollocazione passo che il FI cita per dimostrare che costellata"l'intera motivazione della sentenza è
di riferimenti specifici alla normativa in materia di dighe".
da quanto era prescritto"Diversamente per le così la corte il manuale dighe vere e proprie - Icold non conteneva alcuna disposizione circa la collocazione e l'attraversamento degli argini da parte delle tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque.
Da qualche parte, rivendicata la corrispondenza tale impianto delle modalità di costruzione di alle regole dell'arte, si sono sostenute la validità delle norme del detto manuale e l'inapplicabilità di quelle sulle dighe, come rappresentanti risulterebbe anche dal fatto che i del Genio Civile non sono statti imputati.
Però, se poteva essere prassi non vietata dal manuale la collocazione in attraversamento degli argini delle tubazioni di sfioro, non poteva, nel
216 contempo, sfuggire ad alcuno che una qualsiasi rottura, come è avvenuto, può provocare
l'imbibizione degli argini.
Simile previsione contenuta nelle norme delle dighe ed è coerente con le regole del buon senso e dell'arte, di fronte alle quali il silenzio del
manuale Icold non poteva nè può assumere rilievo alcuno". Che non fosse prudente che le condutture di
sfioro attraversassero gli argini non lo diceva, è vero, il manuale Icold, mentre lo dicevano le
norme sulle prescindendo dighe;
ma,
silenzio dell'uno dall'irrilevante e dalla, in
non applicabile prescrizione delle altre, tesi, le regole del buon senso e le regole erano dell'arte - questo il motivato parere della corte
che sconsigliavano quell'attraversamento. La corte, dunque, non ha rimproverato agli imputati colpe specifiche, ma colpe generiche, come, del resto, finisce per riconoscere lo stesso
FI, il quale nel terzo motivo dice sia che la corte, in sede di commisurazione della pena
,
che pretese"muove dall'esplicito presupposto ordinamentali mancavano nel nostro ordinamento, dal presupposto, dunque, che le colpe degli
217 imputati sono di natura generica", sia che, "anche trattando ex professo dei profili di colpe comuni,
la sentenza sembra inclinare verso il riconoscimento di colpe generiche, in quanto i
profili principali di colpa sono ritenuti, in
sede, di negligenza e di imprudenza, equesta consisterebbero, perciò, nella violazione di regole cautelari comuni".
Il FI, soffermandosi, poi, sullo "stato dell'arte", dopo aver preso atto che la corte ha valutato le condotte tenendo presenti i criteri letteratura "sulloemergenti dalla stato dell'arte", censura la sentenza per difetto di motivazione affermando, nel I motivo, -lettera B,
b), -che, "nel delineare lo stato dell'arte, la sentenza impugnata accatasta una serie di
citazioni bibliografiche relative ad epoche diverse, senza tenere in alcun conto che gran esse, e soprattutto quelle piùparte di
significative e puntuali, si riferiscono ad
un'epoca ben successiva alla gestione FI",
sicché egli, FI, non era tenuto a conoscerle.
La censura è del tutto priva di fondamento.
"Lo stato dell'arte così la corte a pag. 444
-
quale era molto tempo prima della costruzione del
218 bacino in questione, indicava che la relativa struttura, per essere a rischio zero, doveva essere realizzata solo a seguito di una infinità
di indagini e verifiche, ecc... . .
Dunque, le regole dell'arte erano chiare e precise......
Tale preliminare esame (delle regole dell'arte)
ha evidenziato le relazioni tra progettisti-
costruttori e normativa dell'arte, quindi anche il rapporto tra essi e il fatto inteso nel suo integrale disvalore antigiuridico...
Sotto vari profili, rilevanti sul piano penale,
della tanto gli uomini della SO e
LU quanto quelli del Distretto minerario non si sono curati delle regole chiare e precise dell'arte e quindi dell'elevato rischio di rottura impianti, mostrando massima noncuranza edegli colpa.
In tale situazione, risulta assolutamente la pretesa di qualche difesa diinfondata accreditare che quelle regole dell'arte non erano
al tempo della progettazione consolidate e del bacino e, comunque, che le costruzione medesime non erano patrimonio scientifico degli operatori minerari italiani, in quanto espresse in
219
1
I lingua diversa da quella da costoro scritta.
Basterà leggere quanto esposto nel precedente capitolo 15....."
Per la corte questo il chiaro senso delle proposizioni appena citate-le regole erano precise ed erano state scritte molto tempo prima della
costruzione del bacino, come risulta, tra l'altro,
secondo la stessa corte, da "quanto esposto nel
precedente capitolo 15".
Ebbene, nel capitolo o paragrafo 15, la corte ha citato 35-36 tra opere ed atti di convegni, opere ed atti di cui almeno la metà vanno dal 1916 al 1972; opere tra le quali è da ricordare, perché
citata di nuovo quando la corte si è interessata della mancanza di progetto, - una delle condotte
colpose attribuite al FI-, l'opera di MA
"Ivec, del 1961, dal titolo come assicurare all'uomo delle miniere l'aiuto dell'ingegnere del suolo nella costruzione di proper Tailings Dams".
La corte, inoltre, nel citare quelle opere, non si è limitata a stenderne un arido elenco, ma ne ha posto in rilievo, riportandone testualmente i relativi passi, le peculiarità, sottolineando i dati tecnici sui quali ognuna insisteva e facendo
emergere, appunto, che, nel momento della
220
יו costruzione dei bacini, e, specialmente, del secondo, -1968/1969,- lo stato dell'arte aveva,
universalmente, posto a fuoco i criteri da seguire per la costruzione dei bacini per sterili.
La sentenza, quindi, ha esattamente
- cosa che, invece, il FI a puntualizzato pag. 75 lamenta non essere stata fatta
- lo stato dell'arte "nei confronti del ricorrente FI,
norme tecniche focalizzando l'attenzione sulle generalmente accolte in una data disciplina, la
cui violazione, rapportata al medio grado di professionale, cultura e di capacità fonda la colpa nell'esercizio un'attività di professionalmente qualificata". Il FI, in questa stessa lettera b), vede
una ulteriore contraddizione tra quanto la corte ha affermato a pag. 490, dove ha detto che "questi si sono comportatiuomini - gli imputati come
sempre, in precedenza, era stato fatto in tutto il mondo in tema di bacini per sterili minerali", e
quanto aveva scritto a pag. 445, dove aveva definito "assolutamente infondata la pretesa di qualche difesa di accreditare che quelle regole dell'arte non erano consolidate al tempo della
221 progettazione e costruzione del bacino e,
patrimoniocomunque, che le medesime non erano scientifico degli operatori minerari italiani".
"Se è vero così il FI - che questi uomini si sono comportati come sempre, in precedenza, era stato fatto in tutto il mondo, è la sentenza stessa a ritenere che le condotte di FI
corrispondevano allo stato dell'arte, visto che questo si risolve nel patrimonio di conoscenze e di esperienze comuni agli operatori di un settore,
in questo caso gli operatori di tutto il mondo".
E' innegabile che la corte, nel momento in cui è
passata a determinare la pena, ha fatto, a pag.
490, l'affermazione citata per prima dal FI. ancora una volta, la proposizioneМа, della corte non è stata riportata per intero, ché la
corte, dopo aver detto che "questi uomini si sono
comportati come sempre, in precedenza, era stato
fatto in tutto il mondo", ha subito aggiunto
"'senza così informarsi assiduamente sulle tecniche dell'arte del costruire che, in quegli anni,
avanzavano sempre di più diventando più precise".
si, il Come ben si vede, la corte ha posto,
Fiorini e gli altri imputati sullo stesso piano degli altri operatori, nel mondo, del settore, ma
222 rimproverando a tutti di essere venuti meno al dovere, ulteriore dovere, di loro preciso sull'esistente, sulle regole informarsi formulate, aggiungendo, peraltro, completamente quella imprudente "prassi" comune, quel che generalizzato disinformarsi, se era indubbiamente da stigmatizzare, poteva valere per ridimensionare la pena.
L'imprudenza degli altri è stata, in altre parole, un parametro per contenere la pena e non
un modello, un comportamento da imitare in alternativa alle regole dell'arte.
Il FI, nella successiva lettera C,
ripropone l'argomento della circolare del
19/3/1986, affermando che "la sentenza trascura completamente di considerare l'unica disciplina specificamente dettata in materia di bacini di decantazione ed esercizio di attività mineraria con la circolare del Ministero dell'Industria
19/3/1986, emanata proprio in seguito al disastro
di TA, circolare che ammette in linea di principio la costruzione di bacini per sterili di
miniera allocati su pendii e in presenza di aree a
valle 'urbanizzate o industrializzate', che reputa
223 necessari 'controlli strumentali sui bacini' solo caso per caso su prescrizione dell'ingegnere capo,
l'installazione di piezometri su che prevede dell'ingegnere capo 'qualora abbia iniziativa perplessità circa eventuali rischi'".
"Per la corte d'appello, invece, prosegue il costituisce colpa il fatto di aver ricorrente -
costruito i bacini senza l'uso di strumenti di controllo richiesti dall'esperienza e dalla prudenza e, in particolare, senza ricorrere ai piezometri".
"E' il motivo- arduo intendere- così conclude normativa in un'attività che l'unica fonte come in determinati materia di bacini prescrive solo casi, dovesse, invece, considerarsi obbligatoria venti anni prima".
Anche questa censura del tutto priva di fondamento.
La corte ha preso in esame pur questo argomento replicando, a pag. 450, nei termini seguenti:
nessun pregio è anche la censura, mossa da "Di
qualche difesa, che la circolare ministeriale del
19/3/1986 (quella emanata a seguito del disastro
di Prestavel) non ha imposto l'uso di piezometri,
obbligatorio perché, in simile situazione, era
224
ku naala makaka comunque un comportamento coerente alle regole dell'arte le quali imponevano l'uso proprio di
quello strumento".
La stringatezza di questa risposta si spiega con il fatto che, come si è visto a suo tempo, la corte ha dedicato "all'uso di adeguati strumenti
di controllo" un apposito paragrafo (15 E), in cui ha riportato i pareri degli studiosi e dei periti sulla necessità dell'uso dei piezometri e in cui
ha fatto proprio riportandolo testualmente
- il giudizio del tribunale.
"I piezometri
- così la corte in quella sede-
sono strumenti ideati ed usati per misurare i compressibilità di solidi e di coefficienti di liquidi, che si fondano sulla misurazione della
diminuzione di volume prodotta da una variazione nota di pressione.
merita alcuna attenzionePerciò, non la dichiarazione secondo cui la loro posa in opera non è prevista neppure dalla cicolare emanata in data 19/3/1986 dal Ministero dell'Industria,
proprio a seguito del disastro di Prestavel".
"I primi giudici-ha proseguito la corte- hanno
scritto testualmente:
'In effetti, può concedersi che per taluni
225 particolarmente sicuri in relazione alla invasi,
alla condizione deiall'altezza, pendenza,
materiali, alla loro ubicazione in pianura, alla
pericoli per persone, un controllomancanza di
piezometrico possa anche non essere indispensabile.
Lo diventa, invece, per bacini, quali quelli di
TA, collocati su pendio, sopra un centro
abitato, sovrapposti uno all'altro, aventi pendenze ed altezze eccezionali: in questo caso il la controllo strumentale appare indispensabile e fondamentali doveri disua omissione viola prudenza e di diligenza".
E' opportuno aggiungere che il tribunale era andato anche oltre, aggiungendo che, "se può sostenersi solo a livello ipotetico, ma con alto
grado di probabilità, che una rete di controllo sismico-piezometrico avrebbe permesso di cogliere con un certo anticipo quanto stava avvenendo quel luglio (le due interruzioni di corrente 19
elettrica avvenute quella mattina devono verosimilmente ricollegarsi a movimento dei
rilevati), quello che può affermarsi con certezza
è che tale monitoraggio avrebbe consentito di
percepire la pericolosa, cronica condizione della
226 linea di falda e il suo innalzamento nella imminenza del crollo.
Giova forse al riguardo ricordare le testuali parole del SS espresse nel citato articolo:
'Nei casi in cui la conoscenza della esatta posizione della superficie freatica può influire
modo decisivo sulla stabilità, sarà opportuno in installare nell'argine idonei piezometri, che
consentono di individuare istante per istante l'esatta posizione della falda freatica all'interno di esso'.
pocaPuò specularmente sostenersi che ben
efficacia deve riconnettersi a controlli a vista,
gli unici disposti a TA ed affidati agli operai dipendenti. eranoTali controlli, secondo il testimoniale,
limitati alle condutture di sfioro e al livello dell'acqua e di notte venivano attuati con una torcia, non essendo stata predisposta e, comunque, essi nullal'illuminazione dell'area,
potevano acclarare circa la situazione interna di
falda ° circa movimenti di assestamento degli argini.
Questi controlli, pur doverosi, avrebbero dovuto essere affiancati da quelli, ben più importanti,
227 di carattere strumentale.
In relazione ad eventi di crollo, i controlli a potevano о cogliere segni dell'ultimo vista momento, quando ormai era troppo tardi per intervenire,
○quali fuoriuscite d'acqua fessurazioni, ovvero come fu per TA, non
coglierli per nulla, in relazione alla repentinità del fenomeno rispetto al suo manifestarsi esteriormente о allo iato temporale tra un
controllo e l'altro".
L'argomentare dei giudici di merito è di esemplare logicità giuridica: le regole dell'arte
davano e dànno notevole rilevanza al controllo piezometrico%;B questo controllo può essere non indispensabile in alcune situazioni e, quindi, si può comprendere la circolare 19/3/1986; ma, nelle
quel minuziosamente descritte situazioni di TA
controllo era senz'altro indispensabile, e il non averlo predisposto è stata omissione riprovevole degli imputati. La articolata, motivata, analisi in fatto, del
tutto coerente con le conclusioni, sfugge è evidente - al controllo di legittimità.
E' peraltro, opportuno sottolineare che la circolare, nei passi riportati nei motivi, più che
228 porre l'accento sulla facoltatività dell'uso dei
- essendo più che ovvio che una regola piezometri,
condotta che non abbia come fonte la legge, i di regolamenti, gli ordini e le discipline, vada
obbligatoriamente osservata quando lo imponga il prudente, attento esame delle circostanze di ha posto, pone, in rilievo i poteri fatto,
dell'ingegnere capo e i rapporti tra l'ingegnere capo e coloro che, dipendenti dello stesso,
- si pensi agli ingegneri e ai periti del Corpo delle miniere hanno, ai sensi dell'art. D. P. R. n.
128/1959, il diritto di visitare le miniere, per affermare il principio che le iniziative, in ordine all'uso dei piezometri o degli strumenti di controllo, debbono essere prese dall'ingegnere
саро, sono iniziative dell'ingegnere capo, e non,
evidentemente, per affermare il principio che, se
le circostanze lo impongono, l'ingegnere capo può fare a meno di avvalersi dei piezometri o che non risponde se fa un riprovevole uso del suo potere discrezionale.
Quel principio è stato, poi,
°affermato meglio, riaffermato, perché già il R.D. 1443/1927
e, successivamente, il D. P. R. n. 128/1959 si avrà occasione di tornarvi - fanno dell'ingegnere
229 capo la figura assolutamente preminente in tema di iniziative verso le miniere. 2- Il Fiorini, nel III motivo (pag.69), e il
(pag.13), censurano la AN, nel II motivo per aver rifiutato di prendere sentenza " in
- così il AN - il fondamentaleconsiderazione principio dell'art. 2236 c.c.".
Il AN, dopo aver rilevato che "in quegli anni le regole dell'arte, lungi dall'essere consolidate e accessibili, non solo ad una ristretta cerchia di studiosi, ma ai pratici dell'ingegneria mineraria, erano in fase di
marcata evoluzione", e dopo essersi meravigliato che la sentenza abbia "financo affermato che gli mossi agli odierni imputati, anche làaddebiti dove coinvolgono gli aspetti tecnici della
costruzione e del controllo dei bacini, non riguardano affatto prestazioni di speciale difficoltà tecnica, bensì le difficoltà inerenti ad una normale attività ingegneristica", si chiede che, se è vero, quanto affermato dalla corte,
"quale è, allora, l'interesse della cospicua letteratura di fresca data richiamato in sentenza".
230 Come si vede, gli argomenti addotti dal AN,
per dimostrare che la corte ha errato nell'affermare quanto si è appena riportato e nel
non applicare l'art. 2236 C.C., sono due,
costituito il primo dall'essere quelle regole dell'arte "accessibili solo ad una ristretta cerchia di studiosi e non ai pratici secondo daldell'ingegneria" e rappresentato il richiamo, in sentenza, della cospicua letteratura che, per la sua freschezza, per essere cioè di data recente, e per giunta quasi tutta in inglese,
confermerebbe l'inaccessibilità di quelle regole.
Questi argomenti sono del tutto infondati ove si tengano presenti i rilievi svolti nel prendere in
FI sulla esame l'analogo motivo del inaccessibilità di quelle regole.
Ribadito, dunque, quanto si è detto in quella sede, va aggiunto che, in una delle pagine, pag.
321, dove stava illustrando lo stato dell'arte citando la letteratura, la corte ha scritto che,
Buffalo Creek, a seguito del disastro di
verificatosi il 25 febbraio 1972, si tenne a
Tucson, nel successivo autunno, il primo simposio internazionale sugli sterili, al quale dacontribuirono numerosi specialisti provenienti
231 tutto il mondo", aggiungendo che "gli atti,
costituiti da ben che34 contributi e rappresentano lo stato dell'arte delle conoscenze materia fino a quel tempo, sono stati in consultati anche dagli estensori della relazione
Commissione IN, AN e AN della dell'ottobre 1975", concludendo che "costoro,
pertanto, erano informati dei complessi problemi con la progettazione, costruzione, connessi manutenzione e abbandono delle dighe di sterili".
La corte ha ribadito, poi, questa affermazione a 445 nel rispondere, tra l'altro, alla pag.
obiezione sulla "lingua straniera", dicendo che,
per rendersi conto della accessibilità della letteratura, "bastava leggere quanto esposto nel precedente capitolo 15, dedicato, appunto, allo stato dell'arte, tenere presente che il Morandi
disponeva in miniera degli atti del Convegno di
Tucson e che gli ordinari mezzi di informazione,
anche a diffusione regionale, avevano dato notizia dei precedenti crolli di numerosi bacini,
indicandone a volte le cause'
Non è, inoltre, inopportuno sottolineare che la
corte, subito dopo aver fatto menzione del e degli atti del disastro di Buffalo Creek
232 convegno di Tucson, ha citato, nella successiva
pag. 322, l'articolo del SS, del costruttore del primo bacino di Prestavel, articolo che aveva
visto la luce nel 1973, - e il AN è stato incaricato della verifica nel 1975, secondo
l'accertamento dei giudici di merito, che s'interessava dei "bacini di decantazione dei rifiuti degli impianti di trattamento dei minerali, che era scritto in italiano e che,
infine, poneva in evidenza tutte le tecniche e le cautele da adottare nella costruzione di quei bacini".
Il FI, nel lamentare la mancata applicazione dell'art. 2236, pone in evidenza la particolare perizia che sarebbe occorsa per costruire quei bacini, dice che " è sufficiente considerare i brani che la motivazione della sentenza dedica allo stato dell'arte di costruire i bacini per sterili, nonché ai rilievi di natura
tecnica sul bacino superiore e all'insicurezza dei bacini, per rendersi conto che la materia ruota di carattere esclusivamente intorno a regole tecnico-scientifico complesse ed articolate,
pertinenti a svariate discipline".
233 "Nella progettazione, costruzione e gestione dei bacini - così ancora il FI intervengono
- norme che spaziano dall'ingegneria civile alla sedimentologia, geologia, dall'idraulica alla dalla geotecnica all'idrologia, e così via, con
una interazione applicativa che, postulando il
ricorso a competente diversamente qualificate,
finisce di per sè con l'implicare una speciale, ed anzi, una specialissima difficoltà.
Di conseguenza, il canone di accertamento della colpa avrebbe dovuto tener conto della peculiare natura specialistica dell'attività svolta,
uniformandosi all'insegnamento di codesta S.C. in
ordine alla rilevazione della colpa professionale,
ratificato dalla Corte Costituzionale con sentenza
166/1973".
Il FI, a questo punto, dopo aver citato il
passo della sentenza, lo stesso citato dal
AN, in cui la corte aveva detto che le difficoltà incontrate dai costruttori del bacino erano "difficoltà inerenti ad una normale attività
ingegneristica", - riporta un altro passo della
sentenza, immediatamente successivo al precedente,
nel quale la corte aveva scritto che "non è tanto l'incapacità tecnica, che pure vi è stata, quanto
234 l'indifferenza e la noncuranza della sicurezza dell'abitato di TA con la presenza di persone a responsabilità penali deglidare corpo alla imputati", indifferenza e noncuranza che
"finiscono, così,
- commenta il FI
- con il delineare una sorta di 'tipo d'autore' al quale il
FI e gli altri imputati corrisponderebbero per il complesso del loro atteggiamento personologico".
argomentare è indubbiamente sfornito diQuesto
pregio.
La corte ha risposto diffusamente, e non soltanto con la proposizione citata dai
ricorrenti, a questo rilievo, dando adeguata ragione del perché della inapplicabilità dell'art. 2236.
"Al riguardo così la corte a pag. 455
- non può essere dimenticato che....la limitazione di responsabilità disposta dalla norma dell'art. 2236
attiene esclusivamente alla colpa per imperizia,
cioè ad una prestazione che richiede la soluzione di problemi tecnici (colpa inerente all'attività
tecnica distinta dalla colpa relativa ad atti che ognuno può compiere), obiettivamente risolvibili,
però, professionale mediante una preparazione
235 superiore alla normale.
Ma gli addebiti mossi agli odierni imputati,
anche là dove coinvolgono gli aspetti tecnici
della costruzione e del controllo dei bacini, non
riguardano affatto prestazioni di speciale difficoltà tecnica, bensì le difficoltà inerenti ad una normale attività ingegneristica. Infatti, a tutti deve apparire evidente che la
costruzione di simili bacini non è, di per sè,
un'impresa tecnica tale da richiedere uno standard speciale di perizia, per cui i profili principali di colpa, inerenti alla costruzione e alla conservazione dei detti manufatti insicuri sopra l'abitato, sono di negligenza e di imprudenza: non
è tanto l'incapacità tecnica, che pure vi è stata,
l'indifferenza e la noncuranzaquanto della sicurezza dell'abitato di TA con la presenza di persone umane a dar corpo alla responsabilità
penale degli imputati, sia sotto l'aspetto materiale che sotto il profilo soggettivo. I costruttori sono stati negligenti e imprudenti, piuttosto e comunque prima di
imperiti, vale a dire colpevoli di non aver
valutato e fatto verificare da tecnici più idonei ben riconoscibileil problema della sicurezza,
236 nella struttura che andavano a realizzare.
E, per ele stesse ragioni, negligenti imprudenti, prima che imperiti, sono stati, tutti
coloro che, in date successive, mancarono ai loro
doveri funzionali di garanzia della sicurezza dei
terzi, siano stati essi responsabili della miniera o di pubblici uffici.
La colpa di tutti risiede nella violazione della regola fondamentale di prudenza, cioè quella dell'azzeramento del rischio.
Alla colpa consistente nel fatto stesso della
costruzione, in continuo, dei bacini in quel luogo e sopra l'abitato di TA, vanno ricollegati tutti gli altri aspetti di colpa che il processo a loro volta, consistenti neiha rivelato e difetti positivi di impostazione e negativi di
comportamenti dovuti, quali l'omessa
predisposizione di un vero progetto, l'omesso uso
di strumentazione di controllo delle acque, della permeabilità dell'argine e della consolidazione dei limi, come era dovuto secondo le regole dell'arte". La corte, come si vede, ha articolato il suo dire sia sostenendo che si trattava di difficoltà
inerenti ad una normale attività ingegneristica,
237 sia affermando che gli imputati, in ogni caso,
avrebbero dovuto far verificare da tecnici più
idonei alcuni aspetti del problema. Quanto alla prima affermazione, che parrebbe apodittica, va ricordato che la corte, a pag. 334,
concludere il discorso sullo "statonel
dell'arte", aveva scritto-il passo è stato già
citato in precedenza ad altri fini- che "le dighe per sterili, necessarie per contenere i fanghi che vi affluiscono, devono essere progettate e costruite come qualsiasi diga convenzionale, di ritenuta d'acqua" e questo perché "l'esame dello
stato delle conoscenze, come fin qui esposto,
mostra all'evidenza che i criteri tecnici per la progettazione, costruzione e manutenzione di tali strutture sono quelli da sempre utilizzati per la
realizzazione di dighe in terra, per cui esse sono
Futtora sono us considerate a tutti gli state e
effetti come tali".
Se gli ideatori e i costruttori, e gli altri che avuto a che fare con i bacini, si fosserohanno premurati di andare a consultare 10 stato dell'arte - questo è l'evidente significato di
siffatte affermazioni - si sarebbero resi necessariamente conto che i criteri tecnici da
238 seguire, "per la progettazione, costruzione e
manutenzione di tali strutture", erano quelli da
sempre utilizzati per la realizzazione delle dighe in terra, criteri ben noti alla corrente cultura ingegneristica, con la conseguenza che avrebbero
preso atto che non avrebbero incontrato speciali
"difficoltà" difficoltà di ordine tecnico, ma le inerenti ad una normale attività ingegneristica".
alcuni problemi Era, peraltro, vero che
potuti risultare di competenza sarebbero ma, la dell'ingegnere geotecnico e del geologo;
sollecitata dalla letteratura prudenza,
ha aggiunto la corte avrebbe sull'argomento, dovuto imporre ai prgettisti, costruttori e dei bacini di rivolgersi a quelle gestori specialistiche le competenze per risolvere tecniche nondifficoltà che le loro cognizioni consentivano di risolvere.
La corte, nel ritenere che gli imputati debbano
rispondere per negligenza e imprudenza, per non
aver seguito le regole dell'arte che, sul piano ingegneristico, erano pressoché consolidate e,
ancora, di imprudenza, per non aver cercato il
conforto specialistico per risolvere determinati
decisivi problemi, si è indubbiamente ispirata a
239 esatti criteri logico-giuridici. il dovereE' invero, principio noto che
obiettivo di diligenza, che contrassegna il delitto colposo, può avere a contenuto anche un
obbligo di preventiva informazione, l'obbligo di
informarsi, di ricorrere, appunto, alle altrui speciali competenze, sicché versa nella cosiddetta
"colpa per assunzione" colui che, non essendo del tutto all'altezza del compito "assunto", esegua un'opera senza farsi carico di munirsi di tutti i dati tecnici necessari per dominarla, nel caso,
ovviamente, che quell'opera diventi fonte di danno anche a causa della mancata acquisizione di quei dati ° conoscenze specialistiche.
E' 2 infatti, principio altrettanto pacifico in principio che è la premessa tema di colpa, -
teorico/logica del precedente,-che l'agire come me portatore membro di un determinato gruppo, o co di un determinato ruolo sociale, comporta l'assunzione di responsabilità di sap er iriconoscere ed affrontare le situazioni e
problemi inerenti a quel ruolo, secondo lo standard di diligenza, di capacità, di conoscenze
richieste per il corretto svolgimento di quel ruolo stesso.
240 "indifferenza", Quanto, poi, ai termini
'noncuranza", usati dalla corte, è " incontestabile che, con gli stessi, quest'ultima non ha delineato una sorta di "tipo d'autore", non ha stigmatizzato atteggiamenti interiori, ma soltanto comportamenti concreti, attivi ed omissivi, ché "indifferenza" e
" 'noncuranza" altro non significano, dopo tutto quel che la corte, a quel punto, aveva detto, che violazioni di regole di diligenza e di prudenza nelle scelte concernenti la costruzione e gestione del bacino.
3-Il AN, nel II e IV motivo, il AN, nel II motivo, e il TU nel IV motivo toccano il
problema della prevedibilità dell'evento,
sostenendo, il AN nel II motivo e il Toscana nel suo motivo, che era stata la liquefazione la causa dell'evento e che la liquefazione e la conseguente esplosizione dell'argine, del bacino, non poteva essere prevista da loro, perché
determinata esclusivamente dalle modalità di dell'argine gestione dei bacini e di innalzamento seguite dalla società Prealpi.
Dopo tutto quel che si è detto a suo tempo sia
sulla miriade di osservazioni riservate,
241 specialmente dalla corte, alla liquefazione e alla impossibilità tecnica del verificarsi della
stessa, sia sugli altrettanto numerosi rilievi,
contenuti nelle due sentenze, relativi alla non
delle modalità seguite dalla Prealpidecisività
nella gestione dei bacini e nell'innalzamento dell'argine, il problema della prevedibilità,
visto nell'ottica della "liquefazione" dovuta, in
tesi, ad una causa sopravvenuta il comportamento
- da sola sufficiente a della società Prealpi determinare l'evento, è un problema che non ha
ragione di essere, donde l'infondatezza del II motivo del AN, del II motivo del Toscana e
del IV motivo del TU.
Ma, pur il IV motivo del AN è infondato.
a pag. 443 vero che la corte a pag. 439 e E'
-
si è già posto in evidenza ha detto di non 10
-
essere in grado di "dimostrare tutta la seriazione degli avvenimenti che andavano dalle causale ipotizzate a carico degli imputati sino condotte verificatosi nel luglio 1985"; ma, la all'evento corte ha anche precisato, in entrambe le occasioni e anche questo è stato a suo tempo sottolineato che quella impossibilità non le impediva di
ritenere che "i fattori passati in specifica
242 rassegna nei paragrafi 15-16-17, avevano agito in
maniera determinante e decisiva ai fini del crollo del 19/7/1985, influenzandosi e combinandosi insieme"
Non è esatto, dunque, quanto si afferma nel secondo il quale "l'impossibilità di motivo,
chiarire la dinamica del disastro comporta automaticamente l'impossibilità di chiarire l'oggetto della prevedibilità colposa"; e non è
esatto perché non è affatto vero che la corte di
appello "non sia stata in grado di descrivere il fatto о l'evento nonostante la lunga serie di
accertamenti istruttori", ché si è visto quanta e
quale sia stata la certezza dei giudici di merito
sull'antecedente del sinistro, individuato "nella costruzione del bacino superiore nelle condizioni
più che note anche se restano e resteranno ignoti gli anelli causali intermedi e il meccanismo del crollo".
D'altro canto, il AN, nel IV motivo, fa le
considerazioni dianzi riportate per approdare, di
problema della "liquefazione nuovo, al imprevedibile", problema, certamente, non
ulteriormente proponibile. In ordine alla prevedibilità non è, peraltro,
243 inopportuno ribadire, anzitutto, che il fondamento della responsabilità colposa è dato sicuramente
dalla prevedibilità del pericolo, non essendo altro la prevedibilità che la possibilità
dell'homodell'uomo coscienzioso e avveduto, eiusdem professionis et condicionis, di cogliere che un certo evento è legato alla violazione di un determinato dovere oggettivo di diligenza, che un
certo evento è evitabile adottando determinate regole di diligenza;
e, in secondo luogo, che, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi
riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione ex ante concretamente dell'evento dannoso, quale si
verificato in tutta la sua gravità ed estensione.
Alla luce di questi principi si può ben
comprendere quanto la corte di appello ha
correttamente osservato a pag. 408 commentando l'elenco e la descrizione appena fatti dei vari
crolli succedutisi nel tempo.
"La verificata possibilità di crolli
- così la corte in un passo giàcatastrofici
citato era il dato conoscitivo che i costruttori di bacini per sterili avrebbero potuto, e dovuto,
244 trovare nella letteratura scientifica, la quale ammoniva insistentemente che la storia dei bacini per sterili, e in particolare di quelli costruiti
con il metodo a monte, era costellata di crolli;
la consapevolezza di possibili crolli catastrofici, quindi la loro prevedibilità, era perciò la premessa di fondo, con la quale le come costruirescelte progettuali sul dove e
potevano e dovevano misurarsi e fare i conti.
Dunque, se dai limiti di conoscenza scientifica una qualche conseguenza doveva trarsi era la prevedibilità di eventi disastrosi anche se con modalità non complessivamente conosciute, per cui la situazione imponeva la massima prudenza;
mentre, le colpe concernenti 1'imprudente ubicazione, l'assenza di una vera progettazione e
la difettosa costruzione dei bacini sono tali proprio e perché, attraverso le condotte degli imputati, furono poste le premesse che indicavano
come prevedibile un esito catastrofico con il coinvolgimento di vite umane" L'homo eiusdem professionis et condicionis, il
"modello" di agente, cioè l'imprenditore e il direttore di miniera coscienziosi ed avveduti, sarebbero stati in grado di cogliere la regola о
245 le regole di diligenza da seguire;
avrebbero
dovuto farlo questo il valore delle proposizioni
-
della corte - anche gli imputati che vanno
giudicati secondo quel modello di agente.
Il passo, citato da ultimo, risponde anche a quanto il AN ha sostenuto nel suo motivo sub
propria "la risposta dei periti di3, facendo
ufficio al IV quesito".
questa la "E' parso ragionevole al Collegio
risposta dei periti ritenere che le normali doti
-
tecniche non avrebbero potuto consentire di prevedere il catastrofico evento accaduto il
19/7/1985 secondo le modalità con le quali si è
verificato".
Se è vero che le normali doti tecniche non consentire di prevedere l'evento con lepotevano con le quali si è verificato, è anche modalità
vero che la corte ha detto che, avvalendosi delle
normali doti tecniche, era assolutamente sicura la possibilità di prevedere quegli eventi disastrosi con modalità non complessivamente "anche se conosciute", e si è visto poc'anzi che, per il
giudizio di prevedibilità ex ante, bisogna aver
riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad un certo tipo di evento, e non pure
246 alla specifica rappresentazione dello stesso,
"quale si è concretamente verificato".
4- Alcuni motivi di ricorso (IV motivo del
NE%;B V motivo del AN;
V motivo del
TU) lamentano la violazione dell'art. 113
C.P. prendendo lo spunto dalla affermazione che si legge nelle pagg. 443/444 della sentenza.
"Si può dire, quindi, in via conclusiva e con certezza - così la sentenza - che a costituire la causa penalmente rilevante dal crollo di Prestavel
e del disastro di TA è stato il comportamento,
in forma attiva e/o omissiva, di chiunque ha concorso e contribuito nel tempo alla costruzione del varie fasibacino superiore, nelle
dell'impostazione, prosecuzione, sopraelevazione e ampliamento;
si tratta dei dirigenti e dei tecnici della SO e della LU, nonché dei pubblici funzionari imputati in questo processo".
- ad avviso della"Dunque, sostiene il NE
sentenza si tratterebbe di una pluralità di
comportamenti che, tutti, confluiscono in un'unica seriazione causale;
una pluralità di condotte,
la attive ed omissive, tra loro interdipendenti,
penalmente cui sommatoria costituisce la causa
247 rilevante del crollo".
- aggiunge il NE, e così si esprimono "Ma,
anche gli altri ricorrenti una tale impostazione perfettamente si inserisce, da un punto di vista
nello schema giuridico della materiale,
cooperazione nel delitto colposo di cui all'art.
e in tale situazione, per la 113 c.p.
..
punibilità del singolo coautore, la colpa era da individuare sul presupposto che quest'ultimo avesse la conoscenza dell'altrui azione od omissione e la volontà di concorrere in essa,
"presupposto o elemento essenziale che la corte ha omesso di accertare, di mettere in evidenza".
La censura non ha fondamento.
Invero, dato e non concesso che la corte di merito abbia ritenuto la coooperazione non
motivando sulla da parte diconsapevolezza, ciascuno dei cooperanti, di collaborare, con la
propria azione, all'azione materiale altrui, non
per questo seguirebbe, ex se, come vuole il Bonetti, la non punibilità del singolo coautore, ma seguirebbe, al più, ove la corte l'avesse
applicata, la inapplicabilità della particolare disciplina prevista per la cooperazione nel
delitto colposo.
248 E' noto, infatti, che l'art, 113 c.p., assolve
sia ad una funzione di disciplina, sottoponendo le eventuali ipotesi di collaborazione a un regime penale diverso da quello che si avrebbe applicando sole fattispecie monosoggettive dile parte speciale (si pensi alla certa applicabilità delle aggravanti di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 112 c.p.,
dal II comma dell'art 113 richiamate proprio certa applicabilità delle alla altrettanto attenuanti, di cui all'art. 114 I e II comma;
alla, da alcuni ritenuta, applicabilità degli artt. 118 e 119 c.p.), sia ad una funzione
incriminatrice, attribuendo rilevanza penale a
comportamenti colposi atipici, rispetto alle
fattispecie monosoggettive di parte speciale, come tali non punibili in assenza di una norma ad hoc estensiva della punibilità.
Ebbene, dalle due sentenze di merito, e, in particolare, dalla sentenza impugnata, risulta,
certezza, che a ciascuno degli imputati sonocon state contestate e per ciascuno sono state ritenute determinate, specifiche violazioni del dovere oggettivo di diligenza, che a ciascuno sono state contestate, cioè, e per ciascuno sono state
ritenute condotte azioni od omissioni
249 costituenti antecedenti dell'evento, conditio sine qua non dell'evento.
Il problema, allora, non è quello della
condotte; ma punibilità delle varie come si diceva, quello della applicabilità a queste condotte, di per sé già punibili ricorrendo alle
sole fattispecie monosoggettive di parte speciale,
di un regime penale diverso.
Si potrebbe obiettare che la corte, ravvisata la cooperazione, non ha applicato, come, in ipotesi, le era stato richiesto, questo diverso regime,
donde illegittimità della suala relativa statuizione. E' agevole replicare che i motivi, fatta eccezione per il TU, che lamenta anche la
violazione dell'art. 114 c.p., non rimproverano alla sentenza di non aver fatto applicazione del particolare regime previsto dall'art. 113, donde,
la rilevata punibilità delle singole data condotte, la censura, anche se fondata, non
per lo più, dal necessario sarebbe sostenuta,
interesse.
Ma, vedere, la corte, se ha fatto la a ben affermazione che ha offerto lo spunto per questo in realtà non ha ravvisato lamotivo,
250 cooperazione, alla quale non ha mai accennato né
espressamente né, volendo rettamente intendere la proposizione citata nei motivi, implicitamente.
Se si riflette, infatti, che la corte, nel passo contributo riportato nei motivi, ha parlato di
varie condotte "nel tempo", di contributo delle
"varie fasi" dell'impostazione, nelle prosecuzione, sopraelevazione e ampliamento;
e se
si considera che "il tempo", secondo la corte, va
dal 1968 al 1978, e che le varie fasi, stando alla sentenza, si sono succedute con indiscutibili stacchi, con incontestabili cesure tra l'una e l'altra, non può non concludersi che la corte non ha ritenuto la cooperazione sibbene il concorso autonomo di cause indipendenti, per la decisiva
ragione che era da escludere in fatto, secondo la corte, che tra molti di quei contributi vi fosse
stata la collaborazione, la consapevolezza, cioè,
di ciascun coautore di collaborare, con la propria condotta, all'azione materiale altrui. Ciò premesso in linea di principio e ribadito
che nessuno, fatta eccezione per il TU,
lamenta in questa sede la non applicazione del particolare regime previsto per la cooperazione, non può, peraltro, non osservarsi che, in ogni
251
fossecorte, che tra molti di quei contributi vi stata la collaborazione, la consapevolezza, cioè,
di ciascun coautore di collaborare, con la propria condotta, all'azione materiale altrui. Ciò premesso in linea di principio e ribadito
fatta eccezione per il TU,che nessuno,
lamenta in questa sede la non applicazione del
particolare regime previsto per la cooperazione, non può, peraltro, non osservarsi che, in ogni
251 caso, la sentenza impugnata ha posto in risalto,
in fatto, che il NE e il AN- lo si vedrà
meglio a suo tempo- avevano agito collaborando con altri e consapevoli della collaborazione: si pensi
NE che approva l'iniziativa del. Fiorini al per la costruzione del secondo bacino, che insedia la commissione IN, AN, AN per la redazione della relazione richiesta dal Distretto
minerario, che approva questa relazione, ritenuta
merito assolutamente dalle due sentenze di insufficiente per legittimare l'ampliamento del chebacino superiore;
si pensi al Morandi
collabora con gli altri due alla stesura di quella relazione, sicché il motivo dei ricorrenti, a tacer d'altro, mostra il suo limite proprio in ciò
che vorrebbe dimostrare.
"posizioni 1-Il tema o problema delle cosiddette di garanzia" è collegato alle condotte omissive
contestate agli imputati e li interessa tutti anche se a titolo diverso, dovendosi distinguere tra coloro che hanno ideato, costruito e gestito i bacini e coloro, il RN e il CU OS, che, nella qualità, in epoche diverse, di ingegnere
Distretto minerario, avrebberocapo del avuto,
252 di secondo le due sentenze, uno specifico obbligo intervenire per impedire l'evento.
superfluoNell'affrontare questo problema non è
osservare che le cosiddette posizioni di garanzia,
che di unasono inequivoche espressioni particolare solidarietà, hanno, oggi, un indubbio
retroterra, un innegabile punto di riferimento in quella norma
- art. 2
- della Carta Costituzionale
ispirandosi, come da tutti riconosciuto in che,
dottrina, al principio personalistico O del rispetto della persona umana nella sua totalità,
esige, nel riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;
norma
che costituisce una indubbia chiave di lettura di tante altre norme della Costituzione, tra le quali la norma dell'art. 32, che esalta il diritto alla salute e, quindi, alla integrità psico-fisica e che ha condizionato e condiziona, come da tutti ritenuto, la legislazione antinfortunistica
- e
128/1959, ripetutamentequindi, anche il D.P. R. n.
invocato in questo processo - e la norma dell'art. 41, II comma, che vuole che l'iniziativa
253
14 economica non si svolga in contrasto con l'utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana.
Ckv. Che la norma dell'art.40 c.p., secondo la quale non impedire un evento, che si ha
giuridico di impedire, equivale al'obbligo cagionarlo, possa e debba essere interpretata in
termini solidaristici, avendo presenti le norme
costituzionali dianzi riportate, non pare contestabile, ove si consideri che la giurisprudenza e la dottrina sono sostanzialmente
concordi nell'affermare che "a fondamento del art. 40 meccanismo di questa responsabilità, ex
CRV. C.P., sta la necessità, riconosciuta Qu
dall'ordinamento, di assicurare a determinati beni una tutela rafforzata, stante l'incapacità totale
-
о parziale dei loro rispettivi titolari a
proteggerli adeguatamente, donde l'attribuzione a taluni soggetti, diversi dai rispettivi titolari,
della speciale posizione di garanti dell'integrità dei beni che si ha interesse a salvaguardare",
aggiungendo che, se questo è il fondamento del meccanismo di responsabilità, "il principio di
equivalenza tra l'omissione non impeditiva e l'azione causale presuppone non già un semplice
254 obbligo giuridico di attivarsi, ma, appunto, una
posizione di garanzia nei confronti del bene protetto", sicché "la funzione specifica della posizione di garante è rivolta a riequilibrare la situazione di inferiorità, in senso lato, di determinati soggetti, attraverso 1'instaurazione di un rapporto di dipendenza a scopo protettivo".
La posizione di garanzia che viene in
considerazione nel caso di specie è quella che si
definisce "posizione di controllo" su fonti di
pericolo, posizione che, oltre ad esigere che il
titolare del bene da garantire, da proteggere, si trovi nella impossibilità di proteggere il bene
medesimo, vuole che "il garante tenga sotto la sua sfera di signoria, perché rientrante nella sua
sfera di appartenenza, la sorgente, cioè l'oggetto materiale ° l'attività, da cui si origina la
situazione di pericolo a carico di terze persone".
Non si può, poi, omettere di ricordare che il
reato omissivo improprio, che è il reato commesso da chi viola gli speciali doveri connessi alla
posizione di garanzia non impedendo, così, il verificarsi dell'evento, è un reato che ha una sua precisa autonomia, scaturendo, come si è osservato
255 in dottrina, dall'innesto dell'art. 40 c.p.v.
sulle norme di parte speciale che prevedono le
ipotesi di reato commissivo suscettive di essere convertite in corrispondenti ipotesi omissive;
autonomia che pone indubbi problemi in ordine ai
principi di legalità e sufficiente determinatezza della fattispecie, donde il compito del giudice
"sia di selezionare attentamente le fattispecie di azione legalmente tipizzate da convertire in corrispondenti ipotesi omissive, sia di
individuare gli obblighi di agire, la cui violazione veramente giustifichi una responsabilità penale per omesso impedimento".
2-Tanto premesso in linea di principio, non sembra dubitare che, nel caso di specie, lasi possa posizione di garanzia dei dirigenti della
SO e dei vari direttori di miniera che si sono succeduti a Prestavel discenda, trovi la sua
fonte, oltre che nella norma dell'art. 677 c.p come hanno posto in evidenza i giudici di merito,
soprattutto, come gli stessi giudici anche, e hanno notato, nelle norme del D.P.R. 9/4/1959 n. 128, emanato a seguito della legge delega 4/3/1958
n. 198.
256 Invero, l'art. 677 c.p., nel disporre che "il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio se omette di provvedere ai 0 della costruzione,
lavori necessari per rimuovere il pericolo, è
punito...", configura, come ritiene anche la dottrina, una innegabile posizione di controllo in capo a colui che è proprietario della cosa о ha
sulla cosa certi poteri.
-La norma esige che l'edificio o la è vero costruzione minacci rovina;
ma, se si riflette che i giudici di merito hanno accertato, nella specie,
che il bacino superiore è stato ideato e costruito recando in sé, fin dall'inizio, i germi evidenti della rovina e, quindi, del pericolo, cioè della
possibilità di rovina, non appare contestabile ritenuto, lache, come gli stessi giudici hanno norma in questione si attagli anche al caso in esame per fondare determinate di posizioni garanzia.
Ma, è soprattutto dal D.P.R. 128/1959 che scaturisce la posizione di garanzia di coloro che hanno ideato, costruito, gestito i bacini e,
specialmente, il bacino superiore, incorrendo in
257 tutta una serie di omissioni come ha accertato la
sentenza impugnata.
L'art. 1, di questo decreto, il quale detta le
norme di polizia delle miniere e delle cave", "
stabilisce, infatti, nel I comma, che "le norme di polizia delle miniere e delle cave provvedono a
tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori,
ad assicurare il regolare svolgimento delle
lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse generale e giacimenti a garantire il buon governo dei al patrimonio minerari in quanto appartenenti dello Stato", e, nel II comma, lettera c), che
"tali norme si applicano ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della
miniera ai sensi dell'art. 23 del regio decreto
29/7/1927 n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni".
ora, per ammesso che i bacini Dando, in questione fossero vere e proprie pertinenze, si
con chiarezza dalla evince lettera del provvedimento che uno degli scopi che le norme di
polizia delle miniere e delle cave si propongono è
quello di "assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei
258 terzi". Che il rispetto della sicurezza dei terzi sia di con certezza uno degli scopi fondamentali
queste norme emerge dalla stessa legge delega nell'indicare4/3/1958 n. 198, il cui articolo 1,
"i principi e i criteri direttivi", così si
esprime:
"a) aggiornare ed integrare le norme vigenti in
relazione all'impiego di nuovi e più progrediti sistemi e mezzi di lavorazione nelle attività di ricerca, di coltivazione, di trattamento e negli impianti connessi, allo scopo di provvedere nel modo più efficace alla sicurezza ed alla salute
dei lavoratori;
B
b) provvedere al regolare svolgimento delle
lavorazioni delle miniere e delle cave nel
rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse generale;
c) assicurare il buon governo dei giacimenti appartenenti comunque al patrimonio o al Demanio dello Stato, ferma l'applicazione del regio decreto 29/7/1927, n. 1443, quando le cave non siano state sottratte alla disponibilità del proprietario ai sensi dell'art. 45 dello stesso
regio decreto e successive modificazioni;
259 d) rendere più efficienti i mezzi di controllo degli organi dell'Amministrazione sullo
svolgimento delle lavorazioni minerarie." Come si vede, quattro, corrispondenti ad
altrettanti "principi o criteri direttivi", erano
gli interessi che il legislatore delegato avrebbe
dovuto salvaguardare: la sicurezza e la salute dei la sicurezza dei terzi, il lavoratori, buon governo dei giacimenti, l'efficienza dei mezzi di controllo. Per quanto riguarda, in particolare, "la
sicurezza dei terzi", è pur opportuno citare un
brano della relazione che ha accompagnato la presentazione del disegno di legge da parte del
Ministro dell'Industria e del Commercio.
"Ma, la disciplina della polizia mineraria così la relazione
- non si esaurisce.
nell'apprestamento di norme, che, entro i limiti della umana prevedibilità, proteggano la vita e la incolumità dei lavoratori. Polizia è anche organizzazione giuridica della
convivenza sociale, e perciò essa deve realizzare anche condizioni di sicurezza per i terzi, per
persone e per cose, operanti ed esistenti in vicinanza delle miniere e delle cave".
260 L'art, 6 dello stesso decreto, poi, scendendo nei dettagli, indica la persona sulla quale,
anzitutto, grava la posizione di garanzia.
Questi è il direttore di miniera.
"Gli imprenditori di miniere о di cave-così
l'art.
6-devono nominare un direttore responsabile sotto l'autorità del quale sono svolti i lavori.
e far Spetta al direttore l'obbligo di osservare osservare le norme del presente decreto e i provvedimenti emanati dall'autorità mineraria in
esecuzione del decreto stesso".
Data la delicatezza di quegli interessi e,
specialmente, degli interessi consistenti nella sicurezza e nella salute dei lavoratori e nella dei terzi, l'ordinamento giuridico sicurezza pretende che nella miniera vi sia un preciso,
inequivoco punto di riferimento, individuato in
una persona dotata di puntuali capacità tecniche,
che, nominata dall' imprenditore, assume l'obbligo di Osservare, e far osservare, le norme "del decreto e i provvedimenti emanati presente dall'autorità mineraria in esecuzione del decreto stesso", 1'obbligo, cioè, di garantire, tra
l'altro e, si può dire, soprattutto, la sicurezza e la salute dei lavoratori e la sicurezza dei
261 terzi. che ilNon pare si possa dubitare, pertanto, direttore di miniera abbia l'obbligo di impedire gli eventi che potrebbero porre in pericolo quei due particolari interessi e che debba porre in essere quelle condotte, azioni, che il "modello"
del dirigente di miniera di volta in volta suggerisce, onde evitare determinati tipi di
eventi e che, conseguentemente, risponda penalmente se, omettendo di intervenire, omettendo di controllare tutte le potenziali fonti di
pericolo della miniera, consenta, per colpa, che si producano quegli eventi, che vi sia lesione di quei determinati, delicatissimi, beni, tutelati, nella forma del divieto, nelle norme di parte speciale del codice penale.
E' di tutta evidenza che il direttore di essendo il destinatario dell'obbligo miniera, di osservare quelle norme, essendo fatto garante,
il rispetto di quelle norme, dellaattraverso tutela di determinati beni, non potrà mai essere condizionato, ai fini di questa garanzia, dagli eventuali ordini o disposizioni dell'imprenditore in grado, se osservati, di porre in ragionepericolo quei beni, e ciò per la decisiva
262 che un ordine o una disposizione di tal genere non possono sovrapporsi all'obbligo ex lege di l'evento che il direttore di miniera haimpedire in quanto tale.
Nominato il direttore di miniera,
l'imprenditore, - che è pur sempre il titolare della concessione, colui nel. cui interesse si svolge l'attività nella miniera, colui che è il vero dominus della miniera e delle sue pertinenze,-non per questo smette di essere il
destinatario di quelle norme.
Prescindendo, invero, dalla norma dell'art. 7
del decreto, la quale dispone che gli imprenditori personalmente i di miniera, in quanto dirigano dei requisitilavori, perché in possesso stabiliti, nell'ambito delle loro attribuzioni e competenze, - indubbiamente larghe, - sono tenuti ad
"attuare" le misure di sicurezza previste dal decreto, l'imprenditore è tenuto alla garanzia ogniqualvolta verso i lavoratori e versi i terzi che, nominato il direttore di miniera, si avvalga,
per una qualche ragione, dei suoi poteri, e,
avvalendosene, intervenga con suggerimenti,
consigli, ordini, direttive, che, condivisi,
producano certe conseguenze, o ogni volta che
263 faccia proprie determinate, errate, sotto l'aspetto della sicurezza, scelte del direttore della miniera, omettendo i controlli che gli competono.
E,' questo, il concetto di "ingerenza" sul quale questa Suprema Corte ha più volte fermato l'attenzione nell' interessarsi delle norme antinfortunistiche per affermare che l'imprenditore, о datore di lavoro, principale può, destinatario delle norme antinfortunistiche,
sì, legittimamente delegare ad altri il compito di sovrintendere al rispetto di quelle norme, alla
duplice condizione, peraltro, che il delegato sia in grado di assolvere il compito affidatogli e che la delega sia data in termini certi, inequivoci;
che incorre egualmente nella responsabilità ma,
per la lesione, scaturente dalla violazione di quelle norme, del bene dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, nel caso si ingerisca, nel caso impartisca ordini per la esecuzione del lavoro, e,
nella esecuzione di quel lavoro, o a seguito della esecuzione di quel lavoro, si verifichi quella lesione perché non sono state rispettate le norme di comune prudenza, oltreché le norme di prudenza
previste direttamente dalla legge.
264
quelle norme, del bene dell'integrità psico-fisica lavoratori, nel caso si ingerisca, nel caso dei impartisca ordini per la esecuzione del lavoro, e,
nella esecuzione di quel lavoro, o a seguito della esecuzione di quel lavoro, si verifichi quella lesione perché non sono state rispettate le norme di comune prudenza, oltreché le norme di prudenza
previste direttamente dalla legge.
264 Quel che si è detto per l'imprenditore vale,
diversi livelli di ovviamente, anche per i dirigenza - e l'art. 7 del D.P.R. 128/1959 ne indica alcuni in cui può essere organizzata un'impresa, allorquando qualcuno di quei livelli,
per i poteri conferitegli, si ingerisca, dia ordini, imponga direttive e, nell'ambito di quelle direttive, ponga o consenta si pongano in essere condotte che violino precise norme di legge о
norme precauzionali o ometta di adottare о far adottare le cautele necessarie per impedire l'evento.
Se, in un'impresa, l'ingerenza dell'imprenditore
è fonte di responsabilità nel caso di inosservanza delle norme antinfortunistiche, l'ingerenza di miniera è dell'imprenditore/concessionario fonte di responsabilità nel caso di inosservanza
"delle norme di polizia della miniera”, norme che
tutelano sia i lavoratori sia i terzi: se il direttore di miniera può incorrere in questo ventaglio di responsabilità, non si vede perché
incorrervi l'imprenditorenon debba qualora si ingerisca.
poi, da sottolineare che, nel caso di
,
'
successione nella posizione di garanzia - nella
E
265 specie, la successione dei vari direttori di miniera o dei diversi imprenditori che si siano
ingeriti, - colui, direttore di miniera о
succeda, non siimprenditore, al quale altri libera da eventuali rsponsabilità, riconducibili
alla sua condotta azione od omissione
- facendo affidamento sull'adempimento del proprio dovere da parte del successore.
Il principio dell'affidamento, secondo il quale ogni consociato può confidare che ciascuno si precauzionali comporti adottando le regole normalmente riferibili al modello di agente proprio dell'attività che di volta in volta viene
in questione, e in virtù del quale ognuno deve i pericoli scaturenti dallaevitare unicamente propria condotta, significa, infatti, soltanto
che, di regola, non si ha l'obbligo di impedire che realizzino comportamenti pericolosi terze persone altrettanto capaci di scelte responsabili,
sicché non può parlarsi di affidamento quando colui che si affida sia in colpa per aver violato determinate norme precauzionali o per aver omesso
determinate condotte e, ciò nonostante, confidi posizione che altri, che gli succede nella stessa di garanzia, elimini quella violazione ว ponga
266 rimedio a quella omissione.
Consegue, quindi, che, ove anche per l'omissione del successore, si produca l'evento che una certa azione avrebbe dovuto impedire, quell'evento avrà
due antecedenti causali, perché è da escludere,
per quel che già si è detto esaminando uno dei
motivi del NE in tema di rapporto cusale, ma il NE ha riproposto il problema trattando
della colpa - che la seconda omissione sia fatto
eccezionale sopravvenuto da solo sufficiente a produrre l'evento.
Né può assumersi che la successione, facendo venire meno in colui che cede la possibilità di dominare la fonte del pericolo, faccia venir meno
anche la garanzia.
E', invero, di palmare evidenza che gli effetti
negativi di una azione od omissione possono prodursi anche a distanza di tempo, in un momento in cui non siano più sotto il dominio di chi ha posto in essere l'azione o l'omissione senza che ciò impedisca di farli risalire, attribuire,
all'autore dell'azione o dell'omissione.
Questi, dunque, deve essere tanto oculato da eliminare quelle fonti di pericolo o, se si vuole,
gli effetti negativi della propria condotta finché
237 può "dominarli", altrimenti, al fine di escludere eventuali future responsabilità,
assicurarsi che il successore, di sua iniziativa o sollecitato dalla pubblica autorità,
- nella specie, come si vedrà, l'art. 674 del D. P. R. in esame avrebbe consentito questa possibilità-
provveda a quella eliminazione. 3-Alla luce di questi principi non possono non
i vari, disattesi, siccome infondati,essere ulteriori motivi di ricorso, in tema di elemento soggettivo, del NE e del FI.
Il NE, nel primo motivo, nel quale lamenta, come si è visto, "la violazione degli artt. 40 e
" la sentenzascrive, a pag. 36, che 41 c.p.",
ammette espressamente che la delega di impugnata funzioni e di compiti in una impresa possa esonerare da responsabilità l'imprenditore delegante quando la delega costituisca una
modalità di adempimento dell'obbligo di garanzia",
aggiungendo che "non si vede come possa escludersi che la delega al direttore di miniera, imposta e inderogabilmente da una legge coattivamente dello Stato, costituisca proprio un tipico e
necessitato adempimento di garanzia".
263 1Prosegue NE dicendo che egli non era "la personificazione della SO, non era
1'amministratore della stessa, non era il titolare, dunque, della posizione di garanzia" e
che, " solo se fosse risultato che sostiene nell'espletamento di alcuni compiti che gli erano
stati delegati egli aveva esplicato attività od
omessC interventi causalmente rilevanti ai fini sonodel disastro e delle numerose morti che ne seguite, egli a giusto titolo ne risponderebbe".
Ebbene, la corte di merito, dato atto che il
FI era il direttore della miniera quando è stato ideato e costruito il secondo bacino, ha posto in rilievo sia la funzione dirigenziale, dello'manageriale" del NE, sia la ingerenza stesso in virtù di quella posizione dirigenziale.
"All'udienza del 24/4/1988-così la corte-NE
parla di 'disposizioni date al FI' dicendo assistito dalla che ' questi non era solo ma era nostra Direzione ° in particolare dall'ing Citti e da ne, soprattutto da ma', e parla di visite alla miniera constatazioni personali circa bacini, mentre, rispondendo alla domanda dell'avy.
di parte civile TI se si sentiva responsabile della posizione definitiv del secondo ngine
238
k disse 'certo'.
In tal modo NE ha definito la sua posizione all'interno di una grande impresa emanagerialke ha descritto il suo personale interessamento circa l'approvazione e la costruzione del secondo bacino, come del resto risulta anche dalla documentazione in atti.
Definizione e descrizione che trovano riscontro anche a pag. 32 dei motivi di appello: 'Parimenti paradossale è ritenere responsabile l'ing. NE
di essersi ingerito nella vicenda della costruzione del secondo bacino, unicamente sulla suggerivabase della sua lettera che dell'arginello di base: anzitutto 1'arretramento suggerimento, lungi dall'essere colposo, ha il certamente contribuito a migliorarne la
situazione, e, in secondo luogo, il fatto che l'ing. NE abbia firmato quella lettera non non che egli ha avallato ilaltro prova se
suggerimento del servizio staff per conferire alla lettera quell'autorità nei confronti del direttore della miniera di cui altrimenti sarebbe stata sprovvista'.
Ne emerge l'ingerenca di NE nella vicenda
1'autorità. che PTW secondo bacino
270 la massima, di cui disponeva.
Contrariamente all'assunto difensivo, il suggerimento di arretrare l'arginello non vale ad escludere le sue colpe, atteso che egli autorizzò,
comunque, la realizzazione di un bacino pubblica all'evidenza pericoloso per la
incolumità, pur conoscendo lo stato dell'arte dell'epoca come emerge dalla stessa dichiarazione
rilasciata all'udienza 20 aprile 1988: 'Fino a
quella data (1969) la regole di buona gestione e
costruzione dei bacini, di cui ho fatto cenno, non erano contenute in qualche particolare documento,
ma erano desumibili anche dalla letteratura in materia, tra cui l'articolo del SS'.
NE si interessò della vita del bacino in esame anche durante la gestione LU avendo,
a seguito di richiesta del Distretto minerario,
la Commissione IN, AN e nominato
AN, comunicato le prime indicazioni alla
Direzione della miniera e richiesto il preventivo di spesa alla SO.
Ma, autorizzando e avallando l'operato di altri
senza alcun serio controllo, egli violò i precisi doveri di cui all'ordine di servizio allegato all'interrogatorio di CE NI e permise la
271 costruzione e poi anche l'ampliamento del bacino
in condizioni di riconoscibile rischio per l'abitato di TA: la sua colpa appare evidente".
Negli stessi termini si era espresso il che aveva detto-il passo è stato già tribunale precedenza- che "NE non si è citato in a compiti di pianificazione limitato e coordinamento, ma ha partecipato attivamente e
colposamente e con ruolo efficacemente causale a
quelle scelte disponendo di persona talune modifiche costruttive;
inoltre, soprattutto, ha
avallato, quale dirigente della Divisione Minerali
e Metalli, le incredibili proposte tecniche del
FI, assumendosi la decisione definitiva in realizzazione, ordine alla loro approvazione e
nulla osservando circa la solare erroneità di tali scelte e l'altrettanto gravità di quelle omissioni progettuali". La corte, poi, ha preso in esame pur la contestazione del NE di non essere la osservando "personificazione della SO"
segue: "Quanto a NE, nei motivi di quanto appello per la sua difesa, si è sostenuto come un errore del primo giudice l'avere fatto di lui
una sorta di 'personificazione della Montedison
272 oggettivamente responsabile in via penale solo perché tale non può essere ritenuta la persona giuridica', precisamente che 'l'ing. NE aveva l'obbligo giuridico e disciplinare di delegare i
problemi attinenti alla gestione delle miniere
'Esercizio miniere' e quellialla Sezione
attinenti alla manutenzione degli impianti esistenti e alla costruzione di quelli nuovi alla
Sezione 'Lavori e manutenzione'. Il compito del NE era, dunque, secondo i
motivi di appello, ' quello di firmare la
corrispondenza che consacrava le scelte del
Settore miniere della Divisione Minerali e
Metalli'; ma, si aggiunge, 'ciò non significava direttamenteaffatto che quelle scelte fossero riferibili alla sua persona negli intrinseci e specifici contenuti di merito, e non soltanto su un piano di opportunità generale e strategica'.
Ma, in realtà, ancorché studiate e preparate dai tecnici, la responsabilità di quelle scelte era
del NE, quale Direttore di Divisione, il cui
potere di firma era il riflesso del potere decisionale che a lui solo spettava.
Per quanto è già stato detto, si deve respingere l'impostazione per cui la posizione gerarchica di
273 NE sarebbe non già ragione di responsabilità,
ma esonero da ogni responsabilità.
circa la personificazione della Inoltre,
rimproverata al tribunale, occorre SO,
sottolineare che essa non si è risolta nella attribuzione di una specie di responsabilità per fatto altrui, essendosi inteso solo rilevare la
NE, inposizione di garanzia personale di relazione ai suoi poteri decisionali di direttore
e sottolineare l'inadempimento colposo relativo
alla costruzione del bacino superiore".
Dalle proposizioni che precedono emerge che
l'accertamento del ruolo digenziale e della
ingerenza del NE è stato effettuato dai giudici di merito con indubbia coerenza logico-
giuridica, con la conseguenza che
quell'accertamento sfugge al controllo di legittimità e con l'ulteriore conseguenza che,
accertata l'ingerenza, dovuta alla posizione di supremazia, non possono non trovare applicazione i principi, dianzi esposti, in ordine alla posizione di garanzia dell'imprenditore o dirigente che,
nonostante la delega, si "ingerisca". Il NE, nel terzo motivo, nella lettera B,
274
legittimità e con l'ulteriore conseguenza che,
accertata l'ingerenza, dovuta alla posizione di
supremazia, non possono non trovare applicazione i principi, dianzi esposti, in ordine alla posizione di garanzia dell'imprenditore o dirigente che,
nonostante la delega, si "ingerisca". Il NE, nel terzo motivo, nella lettera B,
274 ritorna sul tema, già prospettato ai giudici di
merito, della inevitabilità dell'evento, della impossibilità per lui di evitare in concreto
l'evento "posto che non aveva già da lungo tempo,
precedente la consumazione dell'illecito, alcun potere sulla gestione dell'impianto".
Il NE prende atto della risposta della corte, la quale, a pag. 445, ha obiettato che egli avrebbe dovuto segnalare il pericolo a chi di dovere;
ma, replica asserendo che "non può
dimenticarsi che la concessione aveva una scadenza fisiologica precedente al crollo e che quando Bonetti lasciò la LU (nel luglio 1979) le
attività del bacino dovevano cessare di lì a росо
perché la concessione mineraria stava per essere rinunciata dalla società", sicché "in tale esatta
prospettiva non può che manifestarsi l'incongruenza della tesi sostenuta in sentenza,
posto che nella rappresentazione del NE non vi era alcuna concreta possibilità di ipotizzare un ulteriore e successivo 'utilizzo' di quella miniera". Quest'assunto non риб essere condiviso, ché
l'evitabilità, come correttamente hanno ritenuto i giudici di merito, si misura, non al momento del
275 verificarsi dell'evento, sibbene nel momento in
cui si pone in essere la condotta.
Se la prevedibilità è, come si è detto, la possibilità per il "modello di agente" di rendersi quali siano, di volta inconto, di cogliere,
volta, le norme precauzionali da seguire per evitare determinati eventi, non può non seguirne,
sul piano strettamente logico, che la prevedibilità dell'evento è in funzione della sicché se il giudizio di evitabilità,
prevedibilità va effettuato ex ante in base al
"modello di agente", al parametro oggettivo dell'homo eiusdem professionis et condicionis,
non può nonanche il giudizio di evitabilità
essere fatto ex ante.
Colui che pone in essere una certa condotta deve, dunque, ispirandosi al "modello di agente",
darendersi conto delle norme precauzionali seguire e, inoltre, deve rendersi conto, non può
non rendersi conto, per necessità logica, che
vanno seguite onde evitare unquelle norme
determinato evento, la cui evitabilità si assicura, quindi,-si garantisce,- o si compromette in quel momento.
Consegue che il NE poteva anche non essere
276 ulteriore, successivo in grado di ipotizzare un di quella miniera;
ma, ciò non toglie, utilizzo anzitutto, che potesse e dovesse ritenere che la
essereminiera, destinata per sua natura ad sfruttata, potesse essere concessa ad altri come era stata concessa alla SO;
e, in secondo
luogo, e soprattutto, che potesse e dovesse
che, ove nel futuro la miniera, ritenere riutilizzata o meno, fosse stata causa di danni riconducibili anche a sue azioni ° omissioni,
egli, NE, che avrebbe dovuto "prevedere ed evitare nel momento della condotta", ne avrebbe
comunque risposto.
Nelle lettere C e D delle stesso motivo il
NE propone sia la tesi della successione dei garanti e della conseguente impossibilità, per colui che viene sostituito, di dominare la fonte di pericolo, impossibilità che farebbe venir meno sia la distinta tesi la garanzia,
"dell'affidamento sul compimento del loro dovere
da parte di altri garanti pubblici o privati".
L'infodatezza di queste due tesi è stata già
posta in risalto quando si sono ricordati i
✓ principi sulle posizioni di garanzia e, in parte,
277 quando si è esaminato, in tema di rapporto di rilevanza, causalità, il motivo del NE sulla ai fini della interruzione del nesso di del fattocondizionamento, della sopravvenienza illecito altrui (pag. 211 e segg.): v'è solo da
aggiungere che entrambe le tesi sono state sottoposte anche all'attenzione dei giudici di
merito che le hanno disattese ispirandosi correttamente agli stessi, identici principi.
(trib. pagg. 188 e segg.; corte pagg.445 e segg.).
Il FI, nel IV motivo, pone anch'egli il problema della successione delle posizioni di
censurandogaranzia la sentenza "di erronea dell'art. 40 cpv.dell'art. 43 e applicazione
" c. p.
ilIl FI, a pag. 86, mostra di condividere principio secondo il quale, "se si suppone che la fonte di pericolo, oggetto della cessione, sia inficiata da inosservanze cautelari ascrivibili al cedente, è chiaro come non si possa prospettare la liberazione automatica del cedente stesso,
nonostante che il cessionario abbia effettivamente acquisito sulla fonte di pericolo un potere del
tutto omologo al suo".
278 Ma, fatto questo riconoscimento di principio, il
FI riporta due affermazioni della corte-"era
sicuramente nella prospettiva del FI e del
NE, se lo avessero voluto e se avessero compreso il pericolo, disinnescare il potenziale esplosivo del complesso costruttivo" e "l'evento di Prestavel, cioè il crollo del bacino superiore,
statosi sarebbe evitato se esso non fosse antidoverosamente costruito ed accresciuto" -
osservando che "in tal modo la sentenza finisce
FI restava semplicemente col dire che
comunque legato al carro dei suoi successori, alle loro decisioni e alle scelte in ordine all'accrescimento e alla gestione del bacino,
senza alcuna possibilità di scrollarsi di dosso la
'colpa originaria', destinata così a tenerlo sospeso per lunghi anni ad un filo il cui bandolo non era più nelle sue mani"
"La soluzione-conclude il FI- è, peraltro,
stridente contrasto con il principio di in colpevolezza, dato che sino al termine della sua
gestione non si era in effetti verificato alcun lesivo, e la sua condotta eventualmente evento colposa non poteva quindi considerarsi penalmente rilevante;
e in seguito egli non aveva più alcun
279 potere sulla fonte di pericolo".
Il FI, come si vede, mentre afferma di
condividere il principio, poi, in realtà, dimostra di non condividerlo più di tanto.
Richiamando, aanche qui, quanto si è detto in
ordine alla successione dei garanti, va aggiunto,
per un verso, che non ha alcun la rilievo
1'evento nonsi sia verificato che circostanza invece,la 'sua".. gestione, avendo, " durante rilevanza la circostanza che l'evento si sia verificato dopo la "sua" gestione ma per condotte riconducibili, attribuibili anche a lui;
e, per che, se è vero che la sua condottaaltro verso,
colposa non poteva considerarsi penalmente rilevante quando è stata posta in essere, è,
in cui si altresì vero, che, nel momento verificato l'evento, la rilevanza penale di quella condotta è stata indubbia.
Il FI, dopo aver fatto le affermazioni contrastanti dianzi riportate, chiede, peraltro,
che cosa "avrebbe potuto e dovuto fare per rendere edotti i suoi successori e gli organi dell'impresa da cui dipendeva e metterli così in condizione di
neutralizzare il rischio illecito che egli aveva,
in ipotesi, determinato", e risponde asserendo che
280 egli "non avrebbe potuto e dovuto fare nulla di
più di quanto venne in effetti compiuto nel giugno del 1985 al momento della verifica dell'ing.
IN e del relativo studio di fattibilità
per l'ampliamento del bacino superiore".
"In tale circostanza-scrive il FI- il manufatto fu oggetto di un controllo attento che evidenziò tutte le caratteristiche della gestione
FI, sciogliendo quest'ultimo da ogni vincolo
posizione diinerente alla sua originaria garanzia, perché, a quel punto, egli non avrebbe
potuto fare alcunché di maggiore o di migliore per consentire ai successori di assumere pienamente e
consapevolmente sotto il proprio controllo tutti i fattori di rischio".
La tesi non può essere condivisa.
Invero, le due sentenze di merito, se hanno valutato in termini diversi la responsabilità del
IN, affermandola il tribunale e negandola la corte di appello, sono state, però, concordi
nell'asserire che la relazione del IN era stata assolutamente insufficiente, colposamente per il tribunale, sul presupposto insufficiente che s'era trattato di una relazione definitiva redatta senza le previe, indispensabili indagini,
281 della cui necessità era stato inizialmente convinto lo stesso IN, e incolpevolmente,
ma, comunque, egualmente insufficiente per la
corte, che ha sposato la tesi della relazione come
"semplice studio di fattibilità" che avrebbe richiesto, da parte dei destinatari, -NE,
Distretto minerario,- un adeguato approfondimento.
"Un particolare addebito di colpa per Bonetti,
AN e AN- così, tra l'altro, la corte a
pag. 469- deve essere stimato quello di aver usato e fatto usare una insufficiente relazione tecnica come definitiva e impegnativa della stabilità dei bacini di Prestavel e della realizzabilità del programmato ampliamento di quello superiore,
perché, proprio sulla base dello studio IN
si procedette, consenziente il Distretto minerario e tacitato il Comune, all'accrescimento del bacino superiore che, così, andò ad aggravare la situazione di pericolo già prima esistente..... La
soluzione possibile, unica, era quella di usare
della relazione IN per quello che era tenendo conto della precedente dichiarazione (del
IN) di emergenza e dare, quindi, immediato corso ad un progetto effettivamente esecutivo come
282 laprescriveva lo stato dell'arte, nonché
normativa giuridica, eliminando così in radice il
pericolo incombente sull'abitato di TA".
Da queste premesse, congruamente motivate, non può non discendere l'infondatezza della tesi del di FI, ché, per escludere, nel caso successione di garanti, la responsabilità di uno
dei precedenti garanti, che abbia violato determinate norme precauzionali, non è sufficiente che il successivo garante, o uno dei successivi,
intervenga, ma è indispensabile che, intervenendo, sollecitato o meno dal precedente garante, rimuova effettivamente la fonte di pericolo dovuta alla condotta azione od omissione di quest'ultimo, con che, ove l'intervento risulti la conseguenza incompleto, insufficiente, tale da non rimuovere quella fonte, il precedente garante, qualora si
verifichi l'evento, anche a causa del mancato rispetto, da parte sua di quelle norme
precauzionali, non può non risponderne: questo discende da quanto si è in precedenzaprincipio
Osservato in tema di prevedibilità, evitabilità
dell'evento, in tema di dominabilità della fonte di pericolo e in tema di affidamento.
283 Il FI a pag. 76 e segg. pone, infine, altri due distinti problemi, sostenendo, da un lato, che
"la posizione di garanzia del direttore di miniera
è, indubbiamente, sulstrettamente correlata,
ai sensi del terzo commapiano teleologico,
dell'art. 6 del D. P. R. n. 128/1959, alla tutela degli interessi coinvolti nell'osservanza delle prescrizioni speciali dettate in tema di polizia non è delle miniere e delle cave, ma al FI
mai stata contestata alcuna violazione delle norme
128/1959 né, del resto, la contenute nel D.P.R. n.
materia dei bacini per sterili è da esso in qualche modo disciplinata"; e, dall' altro lato,
che "l'ambito entro cui era tenuto ad attivarsi doveva essere identificato in rapporto alla sua collocazione funzionale nell'organizzazione dell'impresa, tenendo conto che le sue mansioni si risolvevano in attività sempre soggette ad un controllo preventivo e ad un riscontro successivo
tanto che la sentenza della corte dà per certa
1'ingerenza del NE".
"Non v'è dubbio- prosegue il FI- che l'ordine privato non possa essere in alcun caso ricondotto nel contesto dell'art. 51 C.p.
tuttavia, in presenza di reati colposi l'ordine
284 privato deve pur sempre essere valutato nel
contesto della colpa, accertando quindi se il subordinato avesse la possibilità, in rapporto posizione personale, di apprezzare laalla sua
natura illegittima dell'ordine e, in particolare, di cogliere in esso l'inosservanza di una regola cautelare".
Anche queste due ulteriori censure sono prive di fondamento.
è stata E' innegabile che al Fiorini non
contestata esplicitamente alcuna violazione delle norme contenute nel D.P.R. n. 128/1959. Ma, è altrettanto innegabile che gli è stato contestato, come risulta dalle due sentenze, sia di avere posto in essere tutta una serie di condotte, azioni od omissioni, che hanno contribuito a ledere gravemente i terzi, sia di averle poste in essere nella sua qualità di
direttore della miniera, tenuto ex lege a garantire anche il regolare svolgimento della
lavorazione nel rispetto della sicurezza dei terzi, tenuto, cioè, pur a garantire che i bacini decantazione, parte integrante della miniera, di pertinenze della stessa,- come si vedrà meglio tra poco, perché assolutamente indispensabili per la
-
285 lavorazione del minerale, non fossero fonte di pericolo per i terzi.
Se i vari reati sono stati contestati al FI
qualità, incontestabile e mai nella sua contestata, di direttore della miniera, la
posizione di garanzia dello stesso è, dunque, tale che, come si è già notato (cfr. pag. 263 e segg.),
non v'è ordine di diritto privato o ingerenza che
possa giustificare il venir meno di quella posizione.
Ma, dato e non concesso che i rilievi del
FI, su questo primo problema, siano fondati,
non per questo la tesi avanzata con il secondo problema merita di essere condivisa.
Le due sentenze di merito hanno, infatti, sottolineato l'ingerenza del Bonetti e hanno che il FI, ingegnere, avevaCosservato
colpevolmente proposto la costruzione di quel secondo bacino senza aver predisposto il
necessario e indispensabile progetto e, inoltre,
un arginello di base l'aveva proposta prevedendo impermeabile e a limitatissima distanza dal bacino inferiore.
Consegue, allora, essendo certo che il NE
si è ingerito -che, se al NE è da addebitare
286 la mancata cancellazione di quelle proposte, al
FI è da addebitare, ed è stata addebitata, la realizzazioneiniziale colpevole proposta e la
della stessa, ché non può ritenersi esente da responsabilità per colpa, per aver eseguito un
determinato ordine, il dipendente che abbia quell'ordine con il suo imprudente provocato о
è imperito comportamento, principio che altro non se non una ulteriore negazione della applicazione, nella specie, del principio, pur invocato,
dell'affidamento.
la4-Sia il tribunale sia la corte hanno ritenuto penale responsabilità anche di RN AN e di Currò Dossi LD, responsabili del Distretto
minerario, il primo dal 1/7/1972 al 15/10/1967, come reggente, e dal 1/7/1971 al 29/6/1975, come
titolare, e il secondo dal 16/10/1967 al
16/10/1070, come reggente, e dal 4/8/1975
all'epoca dei fatti come titolare.
Il tribunale e la corte hanno affermato che il Perna e il CU OS avevano una particolare posizione di garanzia desumibile da alcune norme
128/1959, che entrambi non hannodel D. P.R. n.
una penetrante attività di mai esercitato
287 controllo sui bacini per accertarsi della stabilità degli stessi e che, quindi, nulla han
fatto per impedire l'evento che era pur loro obbligo impedire.
Il RN e il CU OS censurano la sentenza della corte di merito, rispettivamente, con dieci
motivi e con otto motivi di ricorso.
"violazione Il RN, nel I motivo, lamenta la ed erronea applicazione dell'art. 23 D.P.R.
29/7/1927 n. 1443 nonché degli artt. 1 e 2 D. P.R.
9/7/1959 n. 128 in relazione all'art. 40, II comma c.p., nonchè 426, 449 e 589 c.p. e conseguente insussistenza di un obbligo giuridico in capo all'imputato nascente da tali norme".
Sostiene il Perna (pag. 9) che "tre sono i
motivi per cui ritiene di poter negare la sussistenza di un obbligo giuridico nascente da
norma in capo al Distretto minerario rispetto ai
bacini:
a) non si è in presenza di pertinenze;
b) anche ritenendo che i bacini siano pertinenza,
l'applicabilità da ciò non deriva automaticamente del regolamento minerario e, quindi, la competenza del Distretto %;B
288 c) in ogni caso, e soprattutto, gli obblighi di garanzia del Distretto, anche ove estesi ai bacini, non concernono, comunque, il rischio di
crolli, ma riguardano solo ed eslusivamente i pericoli derivanti dalle lavorazioni".
a) Per negare che i bacini siano pertinenze, il ricorrente muove dalla norma dell'art. 23 del R.D.
n. 1443/1927, della quale il tribunale e la corte
invece, avvalsi per argomentaresi sono, che i bacini di Prestavel erano vere e proprie pertinenze.
"Sono pertinenze della miniera - recita l'art.
i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, 23
-
apparecchi e gli utensili destinati alla gli coltivazione della miniera, le opere e gli impianti all'arricchimento del destinati minerale".
dice il RN - fortemente "Se è così
discutibile è ricomprendere tra gli impianti destinati all'arricchimento del minerale i bacini e le opere che ci interessano, posto che esse non
facevano parte del complesso destinato al
trattamento della fluorite, ma erano semplici vasche di decantazione dei rifiuti collocate, per
289 giunta, fuori del perimetro della concessione".
La tesi non può essere condivisa.
come ha bene osservato il tribunale, Invero,
-
pag. 288 "non pare dubitabile, alla luce di tale espressa dizione normativa, che i bacini di decantazione, costituenti, unitamente ai
partemacchinari di frantumazione e separazione,
del complesso. sistema di arricchimento del
minerale, vadano considerati pertinenze della miniera.
Anche sotto il profilo ermeneutico, pare arduo la natura pertinenziale dei bacini, negare considerato che gli stessi erano collegati da uno
stretto vincolo funzionale all'esercizio della miniera, inserendosi in una delle fasi essenziali e necessarie del ciclo produttivo e che lo stesso
accrescersiloro era in funzione della coltivazione del minerale, considerato altresì che, contenendo essi parte residua del minerale estratto, hanno costituito anche, per un certo periodo, serbatoio di fluorite da sottoporre a
nuova flottazione".
La corte non è stata meno decisa nell'affermare pertinenze dei bacini, avendo la natura di osservato che "non può assolutamente dubitarsi che
290 i due bacini di discarica e decantazione erano e
considerare, sul piano giuridico, sono da pertinenza dell'omonimo giacimento minerario,
svolgendo essi una attività di chiusura del ciclo
produttivo della fluorite in termini di fluoruro di calcio".
aggiunto la corte, seguendo il tribunale ma Ha
maggiore plasticità, che "negli anni 1970-72 con lo sterile depositato nel primo bacino venne
utilizzato come tout venant e l'impianto medesimo
ha funzionato da 'miniera a cielo aperto'":
In sintesi, l'essere stati, l'essere, i due bacini parte, e parte imprescindibile,
deldell'impianto destinato all'arricchimento minerale,- una volta che la SO ha iniziato ad effettuare 1'arricchimento con il metodo
° sistema della flottazione che importava l'uso di additivi chimici e, soprattutto, di massicci quantitativi di acqua che era necessario far decantare, appunto, in quei bacini,- ha fatto si,
fa si, che, stando alla lettera della legge, che
pertinenze anche "le opere e gli definisce impianti destinati all'arricchimento del minerale", gli stessi, i due bacini, non
potessero, non possano, non essere definiti
291 pertinenze.
E' ladel resto, già in questo senso giurisprudenza di questa Suprema Corte, che ha
affermato che "costituiscono pertinenza dell'attività mineraria, sottoposta alla medesima
disciplina di quest'ultima, le opere consistenti
in movimenti di terra, quali scavi per realizzare
canali, strade di accesso alla miniera, discarica del materiale estratto, ecc." ( Cass. Sez. 3,
20/1/1989, n. 583, Angelotti). lab) La seconda affermazione del RN, secondo quale "anche a voler ammettere trattarsi di pertinenze, da ciò non discende automaticamente l'applicabilità ai bacini del regolamento di
polizia mineraria e, quindi, un obbligo giuridico di impedire l'evento a carico del Distretto
minerario", non ha maggiore fondamento della prima.
L'art. 1 del D.P.R. n. 128/1959, - il cui primo comma, già altrove citato, dice che le norme di
polizia delle miniere e delle cave provvedono a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, assicurare il regolare svolgimento dellead
lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei
292
1
+1 - nel secondo comma, anch'esso già terzi" ecc.,
citato, dice che "tali norme si applicano ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'art. 23 del
R.D. 29/7/1927 n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni".
Di fronte a questa disposizione si obietta, nel motivo, che, "seppure l'art. 1 del D.P.R. n. 128/1959 afferma che la disciplina contenuta in capo normativo si applica anche alle tale ubicate fuori concessione, ilpertinenze successivo art. 2 specifica e chiarisce la portata di siffatta previsione".
"In quest'ultimo
- prosegue il RN si legge
- che ai lavori svolti nelle pertinenze testé
enunciate si applicano le norme antinfortunistiche dei D. P. R. 547/1955 e 302/1956 'ove non diversamente stabilito " il che significa che '
"potrà applicarsi alle pertinenze la disciplina mineraria solo se trattasi di 'oggetti' per i
quali lo stesso regolamento minerario detta un'apposita disciplina", ciò che accade, per
esempio, "per i pozzi e le gallerie, mentre così
non è per i bacini, onde questi ultimi parrebbero antinfortunistiche disciplinati solo dalle norme
293 'comuni' "
"D'altro canto - conclude il ricorrente questa situazione normativa corrisponde e prende atto di una realtà di fatto che vede annoverati tra le pertinenze oggetti del tutto eterogenei,
molti dei quali insuscettibili di controllo da parte del Distretto minerario: si pensi che pertinenze possono essere abitazioni degli operai,
strade ferrate, centrali elettriche e financo scuole о bacini idrici, come nel nostro caso,
entità tutte non certo validamente controllabili da periti o ingegneri minerari. Altre pertinenze ad esempio, le gallerie e i
pozzi sono, di contro, apprezzabili tecnicamente dal personale del Distretto, ed ecco la ragione in base alla quale l'art. 2 rende applicabile a queste ultime e non alle prime la disciplina mineraria e, quindi, la competenza del Distretto". Il tribunale (pagg. 289-290) e la corte (pag.
159) hanno ritenuto infondata questa tesi sostenendo che l'art. 1 e l'art. 2 del D.P.R.
"compatibili e 128/1959 contengono norme complementari".
Stabilito, infatti, così il tribunale e la alleche, ai sensi dell'art, 1, II comma, corte -
294 pertinenze si applicano le norme di polizia mineraria, si precisa all'articolo seguente che a tali opere si applicano anche, ove non diversamente disposto, le norme antinfortunistiche emanate in esecuzione della legge delega n,
51/1955, precisazione che, per un verso, appare
necessaria, atteso che il testo base in materia
antinfortunistica, il D.P.R. 27/4/1955 n. 547,
all'art. 2 prevede l'esclusione dal suo ambito di
applicazione delle attività di miniera, e che, per altro verso, conferma la natura non esclusivamente antinfortunistica del D.P.R. 128/1959".
A prescindere, peraltro, da questi puntuali rilievi, la tesi di fondo del motivo- che vuole
che "l'art. 2 renda applicabile soltanto ad alcune pertinenze le norme antinfortunistiche speciali e,
quindi, la disciplina mineraria e la competenza del Distretto", mentre ad altre pertinenze, quali,
le altre, i bacini, "insuscettibili ditra controllo da parte del Distretto minerario per la
loro eterogeneitàevidente rispetto alle del Distretto", si competenze tecniche applicherebbero le norme antinfortunistiche comuni, sicché non si applicherebbe "la disciplina mineraria e, quindi, la competenza del
295 Distretto", - risulta del tutto priva di fondamento alla luce della lettera dello stesso articolo 2,
comma II del D.P.R. n. 128/1959.
Invero, ove si noti che l'art. 2 nel primo comma dice, appunto, che "nei lavori che si svolgono....nelle pertinenze delle miniere di cui al comma c) dell'art. 1 del presente decreto, si
applicano, ove non diversamente stabilito, le
norme emanate in esecuzione della L. 12/2/1955 n.
51"; e ove si consideri che il II comma dello che "l'applicazione articolo 2 disponestesso cioè delle delle norme predette norme
è di competenza delantinfortunisticge "comuni"
Ministero dell'Industria e del Commercio e le attribuzioni ivi demandate all'Ispettorato del
lavoro sono devolute al Corpo delle miniere", non la può non concludersi per competenza del
Distretto
- Corpo delle miniere - anche per l'applicazione delle norme antinfortunistiche
"comuni", l'applicazione, cioè, di quelle per norme concernenti quelle pertinenze che, secondo il ricorrente, sarebbero "insuscettibili di controllo da parte del Distretto per la Loro
evidente eterogeneità rispetto alle competenze tecniche dello stessoo".
296 - letterae la della legge, Se ciò è esatto ripetuta anche nel II comma dell'art. 3, che si
da interessa delle norme antinfortunistiche applicarsi agli impianti nei installati sotterranei delle miniere, non lascia adito a interpretazioni diverse, deve riconoscersi
- che il D.P.R. n. 128/1959 ha voluto che una sola autorità, il Distretto minerario, curasse e
pretendesse l'applicazione delle norme antinfortunistiche, sia di quelle sussidiarie e eccezionali, come questa Suprema Corte le ha
in altra occasione (Cass. Sez. 6, definite
12/4/1969, Cinti), previste dal D.P.R.n. 128/1959,
sia quelle comuni emanate a seguito della legge delega 12/2/1955 n. 51.
E soffermandosi un attimo proprio sulla norma dell'art. 674, della quale tanto si interessano sii motivi e sulla quale ritornerà più volte, ha la riprova, qualunque sia il confine,
l'orizzonte, che si vuole assegnare a questa affidare il norma, che il legislatore ha voluto completo controllo della miniera e delle pertinenze, di tutte le pertinenze, della stessa,
a tutela dei diversi interessi ben descritti nell'art. 1, al Distretto minerario.
297 "Nel caso in cui sia riconosciuta una situazione di pericolo, sia pure non immediato, anche per
cause che non costituiscono infrazione alle norme
del presente decreto, o comunque ivi non previste così l'art. 674 I comma l'ingegnere capo,
sentito il direttore, impone, ecc.". Il Distretto e, per esso, l'ingegnere capo,
secondo questa norma, interviene nelle situazioni di pericolo anche se determinate da cause non costituenti infrazioni o costituenti infrazioni previste in norme diverse da quelle del decreto,
essendo questo, e non altro, il significato dell'inciso "anche per cause che non costituiscono infrazione alle norme del presente decreto, о
comunque ivi non previste"..
I poteri d'intervento ed è indubbio che i poteri di controllo, comunque li si voglia, per ora, definire, siano in funzione dei poteri
- sono, dunque, per d'intervento, se necessario onnicomprensivi;
i poteri d'intervento così dire,
a tutela degli interessi delineati nell'art. 1 non trovano, cioè, ostacoli per il fatto che la causa,
la fonte della situazione di pericolo, sfugga, per caso, alla competenza diretta del Distretto:
e l'art. 675, quest'ultimo, nel caso di pericolo -
298 collegato strettamente al precedente, parla di
"alle persone e alle cose" può e deve pericolo
-
intervenire in un determinato modo qualunque sia la fonte ° la causa, qualunque sia la norma
eventualmente la causa del pericolo potrebbe essere anche di ordine naturale
- violata.
Consegue, allora, che se fonte di pericolo, sia non immediato, sono quelle pertinenzepure soggette, secondo il ricorrente, soltanto alle
norme antinfortunistiche "comuni", quindi,
sottratte, in tesi, alla competenza del Distretto,
quest'ultimo, in quel caso ed è ciò che nella
specie rileva- estende, comunque, la sua competenza ad esse per renderle innocue.
Si ha, allora, tirando le fila, che il Distretto minerario ha indubbiamente competenza per l'applicazione delle norme del D.P.R. n. 128/1959;
altrettanto indubbiamente,che 10 stesso ha,
l'applicazionecompetenza per delle norme antinfortunistiche emanate a seguito della legge delega n. 51 del 1956, norma, secondo il ricorrente, riguardante anche le pertinenze delle
quali ci si sta occupando;
che, infine, lo stesso,
nel caso di riscontrato, anche se non immediato,
pericolo, può, comunque, intervenire quale che sia
299 la causa che abbia determinato il pericolo, quale che sia il grado di "eterogeneità", rispetto alle
competenze tecniche del Distretto, della fonte di
pericolo.
c-Il RN assume, poi, come si è accennato, che,
"anche ammesso che si sia in presenza di pertinenze e che, essendo ad esse applicabile il regolamento minerario, esista un obbligo di
garanzia in capo al Distretto minerario, esso non possa concernere un qualsiasi tipo di pericolo, ma
solo i rischi riguardanti le lavorazioni".
"Per fugare ogni dubbio - prosegue il Perna
sostenerechiariamo che non è nostro intendimento che la tutela apprestata dalla disciplina mineraria - e quindi la corrispondente competenza del Distretto minerario sia limitata ai lavoratori;
al contrario abbiamo sempre sostenuto terzi, ma e sosteniamo che essa si estenda ai dalleai pericoli derivanti limitatamente ché "l'art. 1, dopo aver lavorazioni", affermato che 'le norme di polizia delle miniere e delle cose provvedono a tutelere la sicurezza dei lavoratori', aggiunge che oggetto della tutela è
il regolare svolgimento delle lavorazioni nel
300 rispetto della sicurezza dei terzi".
"E' evidente - aggiunge il RN che oggetto dell'attenzione normativa è lo 'svolgimento delle
lavorazioni' rispetto alle quali si pone come limite la 'sicurezza dei terzi', i quali, quindi,
vengono presi in considerazione in quanto possibili danneggiati dalle lavorazioni medesime".
"Cib che vogliamo dire come conseguenza delle
osservazioni che abbiamo svolto,
- conclude il Perna è che l'eventuale competenza del Distretto
minerario non può certo estendersi alla stabilità
manufatti, perché non può essereedilizia dei
quello il contenuto dell'eventuale obbligo giuridico di impedire l'evento".
Prescindendo da quello che si dirà, ancora,
sull'art. 674, la tesi, secondo cui l'art. 1 del
D.P.R. n. 128 garantisce i terzi in quanto possano venire danneggiati dallo svolgimento delle
lavorazioni, può essere anche condivisa, a
condizione che si faccia chiarezza sul concetto di
"Lavorazione". Lavorazione è, certamente, l'estrazione del
minerale dalla miniera. Ma, lavorazione è, anche, e non può non.
esserlo,- l'arricchimento del minerale, la
301 venire danneggiati dallo svolgimento delle
lavorazioni, può essere anche condivisa, a condizione che si faccia chiarezza sul concetto di
"lavorazione". Lavorazione è, certamente, l'estrazione del
minerale dalla miniera. Ma, lavorazione è, anche,
- e non può non.
esserlo,- l'arricchimento minerale, ladel
301 -
separazione, cioé, del minerale, in questo caso la fluorite, da ciò che non era fluorite, perché era
blenda o galena o semplice "sterile".
Lavorazione è, poi, la separazione del minerale
utilizzando metodi diversi - Tri-Flo, flottazione
- che consentono di ottenere indici denotanti maggiore o minore ricchezza del minerale.
Non può non conseguire, allora, che, se uno di
questi metodi di lavorazione la flottazione, ad
-
esige un determinato esempio impianto,
necessariamente collegato ad un bacino di decantazione per consentire che in questo bacino
l'acqua, usata massicciamente per lavare il minerale, si chiarifichi separandosi dallo sterile che si deposita nel bacino sotto forma di limi, la
sicurezza dei terzi, oltre che dei lavoratori,
deve essere garantita in tutta la fase della lavorazione e, pertanto, sino al momento in cui i limi,-questi ultimi1'acqua e residui imprescindibili della lavorazione, - restano nei bacini;
il che, evidentemente, non può non importare che quell'acqua e quei limi siano trattenuti con sicurezza, appunto, in quei bacini,
che non rischino di travolgerne gli argini, con la ovvia, ulteriore conseguenza che quei bacini, la
302
1 cui capacità offensiva aumenta con il crescere del deposito, debbono essere tenuti sotto controllo,
che di quei bacini deve essere accuratamente controllata, accertata, la stabilità.
Non si tratta, dunque, - come eccepisce il
di interessarsi della stabilità,ricorrente- che pur deve essere tenuta sotto controllo, di un
qualsiasi manufatto della miniera, sibbene di vagliare la stabilità di quei manufatti che sono
parte integrante, imprenscindibile, si diceva, del processo di lavorazione dei minerali. Ma, l'art. 674, già citato, e l'art. 675
impongono, ancora una volta, di andare più in là e di ritenere che la sicurezza dei terzi, così come
quella dei lavoratori, deve essere garantita dal
Distretto non solo nel corso del processo di lavorazione del minerale.
Queste norme, lo si è visto dianzi, esigono
1'intervento, con determinate modalità, del minerario e, per esso, dell'ingegnere Distretto
саро, a tutela delle persone e delle cose,
la norma qualunque sia la causa, qualunque sia violata, qualunque sia la fonte del pericolo,
essendo incontestabile che la norma non pone il pericolo per le persone o per le cose in relazione
303 con lo "svolgimento della lavorazione".
Il RN, nel primo e nel quinto motivo, e il
CU OS nel primo motivo, censurano la sentenza asserendo che la stessa non è stata in
grado di indicare quale fosse, per essi, la fonte dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, quale la norma, o le norme, da cui dedurre con sicurezza l'esistenza di quel preciso obbligo giuridico.
Ebbene, sia il tribunale (pagg. 292-293) sia la
corte (pagg. 477-479) hanno ritenuto, tra l'altro,
che questa fonte andasse ravvisata nelle norme degli artt. 674 e 675 del D.P.R. n. 128/1959.
"Nel caso così l'art. 674
- in cui sia riconosciuta una situazione di pericolo, sia pure non immediato, anche per cause che non
costituiscano infrazione alle norme del presente decreto, o comunque ivi non previste, l'ingegnere capo, sentito il direttore, impone un termine per ovviare a tale situazione.
Quando le circostanze lo richiedano, l'ingegnere
саро invita il direttore a redigere e presentare entro un termine stabilito un piano nel quale siano descritti i lavori occorrenti, le misure e il tempo previsto per l'attuazione.
304
Comunque IVI non previste, I'ingegnere decreto,
percapo, sentito il direttore, impone un termine ovviare a tale situazione.
Quando le circostanze lo richiedano, l'ingegnere invita il direttore a redigere e presentarecapo entro un termine stabilito un piano nel quale siano descritti i lavori occorrenti, le misure e il tempo previsto per l'attuazione.
304
14
o f t
.... Il direttore è tenuto all'esecuzione del piano qualora, entro venti giorni dall'inoltro,
l'ingegnere capo non gli abbia comunicato rilievi.
Quando l'ingegnere capo non riconosca idonei, in tutto о in parte, i lavori e le misure di
sicurezza progettati, ne dà avviso al direttore e ordina le misure necessarie, stabilendo anche il
termine di esecuzione. In modo analogo provvede in caso di mancata
presentazione del piano entro il termine stabilito.
E' in facoltà dell'ingegnere capo di prescrivere in via cautelare al direttore le misure di contingenza atte a salvaguardare la sicurezza,
compresa la sospensione dei lavori ritenuti insicuri e pericolosi".
pericoloE l'art. 675: "Nei casi di imminente alle persone o alle cose, gli ingegneri e i periti del Corpo delle miniere devono, con ordine di immediata tuazione, impartire le prime misure di sicurezza, compresa l'eventuale sospensione cautelare dei lavori pericolosi.
L'ingegnere capo entro otto giorni conferma, revoca o modifica il suddetto provvedimento".
Nei motivi i due ricorrenti contestano che in
305 queste norme possa, come vogliono il tribunale e la corte, vedersi la fonte del particolare obbligo di impedire l'evento la cui inosservanza è stata ad essi rimproverata, e lo contestano con queste
argomentazioni:
- - non"A noi - così il CU OS a pag. 18
pare che possa essere invocata la norma dell'art.
674, sia perché l'art. 674 prevede quale deve
essere il comportamento che si esige dal Distretto
minerario quándo sia riconosciuta una situazione
imporre un termine, chiedere undi pericolo piano di intervento - mentre è rilevante solo quell'obbligo la cui osservanza avrebbe impedito l'evento, sia perché è del tutto chiaro che i
lavori da eseguirsi ed i tempi di attuazione devono essere indicati dal direttore di miniera, e ci sembra che, se è costui a dover formulare un piano di lavoro per ovviare ad una riconosciuta di pericolo, è costui che situazione deve quelle analisi e quelle indagini sviluppare che sono preliminari ed indispensabili alla redazione del piano d'intervento. L'art. 675, poi, non fa che ripetere l'obbligo che, per gli ufficiali di P.g. era posto dall'art. 219 c.p.p. abrogato.... e l'obbligo
306 di p.g. sorge appunto in presenza dell'ufficiale reato in atto che sia da lui percepito”. di. un
"Non maggiore attenzione scrive il Perna a
pag. 24
- merita il riferimento agli artt. 674 e
675 del D.P.R. n. 128 citato, che nulla dicono all'obbligo giuridico di impedire rispetto l'evento e al suo contenuto, limitandosi a disciplinare i modi di intervento laddove l'obbligo sussista".
A pag. 47, poi, il RN, dopo aver riportato la
- pag. 509 secondo la proposizione della corte quale egli avrebbe dovuto svolgere "su ogni parte
della miniera e delle autonome pertinenze, quali i bacini, verifiche approfondite, utilizzando tutte
le possibili conoscenze tecniche acquisibili e tutti i mezzi tecnici disponibili, come esami di
laboratorio, prove di laboratorio, analisi dell'ambiente e simili, rivolgendosi e chiedendo
collaborazione di tutti quei servizi che, perla le loro competenze, potevano cooperare in questa verifica", rileva che "l'affermazione è del tutto
generica e come tale carente, non solo, ma
prescinde totalmete dai dati normativi ° ne falsa
il contenuto".
"Sotto il primo profilo prosegue il RN va
-
307 rammentato che la legge specifica quali sono comportamenti che devono essere tenuti dal
Distretto minerario.
E ciò fa negli artt. 674 e 675 che sono gli unici dedicati a questa materia.
gliSi tratta di norme chiare che, descrivendo atti da adottare, costituiscono l'unico possibile riferimento nella ricerca del comportamento omesso.
due possibili Essi prendono in esame le situazioni che alternativamente possono presentarsi, quella di un pericolo imminente e
quella di una situazione di pericolo che non abbia quel carattere di incombente immediatezza.
Restando all'art. 674, esso prevede una chiara
procedura secondo la quale, in caso di possibile pericolo, il Distretto minerario deve chiedere un piano all'esercente per poi valutarlo...... la disposizione di legge in questione è quanto mai logica e funzionale, posto che risponde ad garanzia di evidenti criteri di efficienza e di risultato effettuare un controllo disponendo dei tecnici relativi all'oggetto su cui si deve dati indagare.
Questo punto fondamentale del processo è stato
completamente ignorato dai giudici di appello che
308 con ciò hanno errato in diritto.mal individuando il comportamento normativamente imposto ed altresì
travisando il fatto.
D'altro canto, è questo l'unico comportamento del tutto imposto;
non ha senso né pregio, ed è
censurabile, l'ulteriore riferimento ad un presunto obbligo in capo al RN di incaricare di specifici accertamenti, esperti geologi, posto che ciò non è imposto da nessuna norma nè rientrava i poteri delassolutamente tra Distretto
minerario.
Non solo, qualsiasi accertamento e qualsiasi approfondimento
- stante il chiaro presupponeva disposto del citato art. 674
- la previa richiesta e il previo ottenimento della relazione della società esercente.
poteva quindi porsi solo dopo il Il problema pervenimento al Distretto minerario di tale relazione. . . . '
Questi rilievi non possono essere condivisi.
vero che l'art. 674 prevede che l'ingegnere E '
chieda al direttore di miniera un piano di capo intervento, che deve essere presentato entro un certo termine, nel quale devono essere descritti
"i lavori occorrenti, le misure e il tempo
309 previsto per l'attuazione".
Ma, prescindendo dal notare che la norma esige la richiesta di un piano di intervento non sempre.
sibbene soltanto "quando le circostanze. lo richiedano", sicché non è esatto dire che sempre, in ogni caso, preceduto l'intervento è
di siffatto piano al direttore dalla richiesta della miniera, è da Osservare, anzitutto, che
l'ingegnere capo può non riconoscere idonei, in tutto ° in parte, i lavori e le misure di sicurezza progettati, proposti, dal direttore della miniera;
è da osservare, poi, che, ove non riconosca questa idoneità, l'ingegnere capo interviene "ordinando le misure necessarie"; e,
infine, che l'ingegnere capo "provvede in modo analogo", ordinando, cioè, le misure necessarie,
"in caso di mancata presentazione del piano entro
il termine stabilitó".
A ben vedere, dunque, la norma non riduce i
poteri dell'ingegnere capo alla richiesta di un
piano d'intervento; ma, vuole che l'ingegnere capo esprima un giudizio di merito sull'intervento possaprevede che l'ingegnere capo proposto,
dissentire su quell'intervento e che, dissentendo,
intervenga ordinando, imponendo, le misure
310 necessarie e che si comporti nello stesso modo nel caso che il piano non sia presentato nel termine.
L'ingegnere è capo, in altri termini, non
descritto, in questa norma, come un semplice spettatore di iniziative di altri, o, al più, come sollecitatore delle iniziative di altri, sibbene come colui che ha ampi poteri, di sollecitazione,
nel merito, di sostituzione di controllo più о
meno completa, tutti tesi ad ovviare, a paralizzare la "riconosciuta situazione di pericolo" che è la premessa, come risulta dal I
comma, del conferimento di questi poteri.
Senonché, il pericolo, come è noto, altro non è,
T in generale, che "la probabilità di un evento temuto" e, nel campo del diritto, "la probabilità
di un evento antigiuridico", sicché non pare possa dubitarsi che l'art. 674 del D.P.R. n. 128,
muovendo dalla premessa che ci si trovi dinanzi ad una situazione denotante "la probabilità di un evento temuto che può essere anche antigiuridico",
conferisca quei determinati, incisivi poteri,
all'ingegnere capo per consentirgli di rimuovere probabilità che si verifichi l'evento temuto, la che gli imponga di comportarsi in un certo modo
("invita", "ordina", ecc.) affinchè quell'evento
311 non si verifichi;
non può non riconoscersi, cioè,
che la norma dell'art. 674 renda l'ingegnere саро
garante del non verificarsi di quell'evento, 10
obblighi a impedire quell'evento. Si obietta, peraltro, che tutto ciò ancora non
significa che, per quel che riguarda i bacini in
questione, l'ingegnere capo avrebbe dovuto
assumere l'iniziativa di controllarne la stabilità
al fine di sventare la eventuale situazione di pericolo e impedire l'evento.
E' agevole replicare che l'obiezione avrebbe senso se dalla legge risultasse che l'ingegnere capo, il Distretto minerario, debbono intervenire,
con i poteri di cui all'art. 674, solo quando e se
il pericolo è segnalato dal direttore di miniera.
Ma, l'esame del D.P.R. n. 128 consente di con certezza, che l'ingegnere capo haaffermare,
ampi e, si può ben dire, ovvii autonomi poteri
-
di iniziativa per accertare se la miniera e le
pertinenze della stessa siano fonte di pericolo,
lavorazione si svolga nel rispetto della se la sicurezza, oltreché dei lavoratori, dei terzi.
Invero, se l'art. 54, II comma, citato anche dalla corte, dice che "deve essere data qualsiasicomunicazione al Distretto minerario di
312 sospetta che metta in manifestazionefatto pericolo la sicurezza delle persone ° dei che "il Distrettogiacimenti" aggiungendo minerario dispone per gli opportuni accertamenti";
se nell'art. 54 è indicato, cioè, uno dei canali attraverso i quali l'ingegnere capo viene a conoscenza della situazione di pericolo, l'art. 5,
contenuto nel cap. II del titolo I,-la cui rubrica è: "competenza dell'autorità mineraria",-
stabilendo che "gli ingegneri ed i periti del
Corpo delle miniere hanno diritto di visitare le miniere e le cave", con la puntualizzazione che
"i direttori delle miniere e delle cave e il personale dipendente hanno l'obbligo di agevolare
tali visite e, quando richiesti, devono fornire ai suddetti funzionari le notizie ed i dati necessari", indica il secondo, ovvio, si diceva,
canale di conoscenza.
Queste visite
- è evidente - hanno lo scopo di
accertare se sono tutelati i quattro fondamentali interessi descritti nel primo comma dell'art. 1, tra i quali, principalmente, la sicurezza e la
salute dei lavoratori e la sicurezza dei terzi e,
per quanto riguarda in special modo quest'ultima,
lo scopo di accertare se, come si è già detto, il
313
F processo della lavorazione, le varie fasi tutte
- in cui si articola la lavorazione, si le fasi svolgano in modo tale da garantire i terzi, di
accertare, quindi, se gli organi dirigenti della
miniera abbiano fatto tutto quel che la legge e le norme precauzionali loro impongono per salvaguardare quegli interessi.
674, Questi interessi, però, secondo l'art.
possono essere minacciati da cause che non presentecostituiscono infrazione alle norme del decreto o comunque ivi non previste", cioè da una
serie indeterminata di cause che possono esigere,
per il loro accertamento, determinate, particolari conoscenze tecniche, che il Distretto minerario può anche non avere, senza sentirsi autorizzato,
sol per questo, - appare altrettanto ovvio ad una sorta di "non liquet".
Ove, infatti, il Distretto constati, in sede di visita, che, per esempio, il processo di lavorazione richiede un bacino destinato a acqua e limi in quantità sempre contenere porsi il problema della stabilità è, crescente,
non può non essere, ai fini della tutela di quegli interessi da qualsiasi causa o fonte di pericolo,
doveroso.
314 Consegue che o il Distretto sa come si controlla stabilità di un bacino e, alla luce di questa la conoscenza, chiede ai responsabili della. miniera
se e come abbiano responsabilmente controllato quella stabilità, o non sa come si effettua quel controllo e, in questo caso, ha il dovere, - per essere in grado di pretendere la tutela di quegli interessi e di intervenire efficacemente se le proposte del direttore della miniera sono insufficienti, inidonee, - o di ampliare le proprie conoscenze о di rivolgersi agli organi tecnici
dotati delle specifiche necessarie competenze,
organi-genio civile, servizio geologico,
particolari organi dotati di competenza in materia di acque pubbliche, -che nel II motivo il CU
OS ha passato in rassegna per sostenere che ad
essi, date le loro peculiari competenze, spettava il dovere di intervento e che egli aveva fatto legittimamente affidamento su questo intervento.
Questo e non altro hanno detto sia il tribunale sia la corte.
"La vigilanza, cui fanno riferimento le norme di polizia mineraria, comporta in chi ne è investito
- così il tribunale - un dovere di attivarsi, di
potenziali fonti diandare alla ricerca delle
315 pericolo, di esercitare un controllo d'ufficio sui luoghi delle lavorazioni, attraverso quelle ispezioni che la normativa stessa gli consente di
compiere, svolgere insomma un ruolo attivo di indagine e un mero compito passivo di non ricezione delle denuncie di pericolo. resto
RN questo, del lo sapeva, poiché risulta che lui e i suoi dipendenti compivano ispezioni,
visite d'ufficio ai diversi impianti minerari.
Ma, da tale ambito di controllo l'imputato ritenne di escludere i bacini di Prestavel.
La causalità rilevante dell'omissione del RN, sta proprio in questo: se egli avesse, come
dovuto, esercitato in modo attivo il proprio inoltre lo avessecompito di vigilanza, se
esercitato in modo valido, non limitandosi ad una
ispezione visiva, ma compiendo o facendo compiere quegli accertamenti indispensabili per verificare
la sicurezza dei bacini, egli ne avrebbe, con una
probabilità che rasenta la certezza, percepito la
grave pericolosità sia attuale che potenziale...
Dunque, la colpa del RN si connota essenzialmente di negligenza ma la colpa dell'imputato è anche caratterizzata da imprudenza e da imperizia.
316 RN, tuttoper sua ammissione, era del
incompetente sia in geotecnica che in idraulica e nulla aveva letto o studiato in ordine ai bacini di decantazione.
L'imputato si è difeso sul punto sostenendo che
tali materie esulavano dal suo piano di studio
si tratta diuniversitari, ma un fragile argomento. Nel momento in cui tali bacini entravano a far necessaria delle opere su cui l'ingegnereparte capo doveva vigilare e sulle quali aveva facoltà
di intervento, RN non poteva più trincerarsi
la propria inesperienza e dietro incultura specifica per omettere atti dovuti del proprio ufficio.
Invero, RN aveva preso atto della nuova realtà costituita dai bacini di decantazione per sterili di miniera, essendosi recato a visitere il primo bacino, quando questo era ancora in fase di
completamento, accompagnato dal suo ideatore l'ing. SS, che gli illustrò le caratteristiche e che verosimilmente non avrà mancatodell'opera le insidie che la stessa di evidenziargli nascondeva. Perna, per assolvere adeguatamente i propri
317 compiti, avrebbe dunque dovuto aggiornarsi su tali nuovi impianti, cosa, per lui già ingegnere, non poterproibitiva, se non al punto di certo procedere egli stesso a verifiche di stabilità, almeno nella misura sufficente a comprendere gli aspetti di pericolosità dei bacini e la necessità
di quelle verifiche: tanto più che quelle opere
pertinenziali delle miniere lungi dal porsi come
eccezionali, erano in prospettiva destinate sempre più a diffondersi, ciò che RN ha dimostrato,
almeno quanto alla realtà sarda, di sapere.
In alternativa l'imputato, conscio della propria incultura, avrebbe dovuto incaricare delle verifiche gli specialisti del settore, che negli
anni settanta certo non mancavano, e che in parte,
il servizio geologico, erano presenti come all'interno delle stesse strutture regionali e poi provinciali, come già, per sua ammissione, aveva in relazione a diversa fattispecie fatto pericolosa relativa ad altro impianto minerario.
Al contrario RN omise di aggiornarsi come omise di consultare o incaricare gli specialisti,
fidandosi ciecamente, per sua ammissione, delle
capacità delle società concessionarie e mantenendo confronti di quelle pertinenzenei un
318 atteggiamento giustamente definito agnostico".
E la corte, a pag. 479:
"E' errato sostenere che il Distretto minerario e i suoi organi hanno solo compiti di mero
accertamento di eventuali infrazioni, senza possibilità di impedire le violazioni della polizia mineraria e di attivarsi per prendere notizie delle situazioni di pericolo.
Questa distorta interpretazione comporta l'assurda negazione, nell'ambito minerario, della
funzione di polizia come normalmente intesa,
escludendo dalla sua sfera di azione gli interessi fondamentali della sicurezza delle persone e dei terzi in genere rispetto ad una attività
pericolosa che richiede il controllo pubblico continuo.
Dunque, indipendentemente da iniziative о
segnalazioni esterne, il Distretto minerario ha il potere-dovere, in presenza di una situazione di
pericolo imminente о meno, di ovviare alla
situazione stessa. Le norme di polizia mineraria, in definitiva,
rendono l'ingegnere capo del Distretto garante della sicurezza di persone e cose, con conseguente applicabilità del c.p.v. dell'art. 40 del c.p.,
319 rispetto al verificarsi delle dette situazioni per le quali sono stati disposti poteri adeguati.
diIn altre parole, nel rispetto del principio riserva di legge, le norme delegate individuano
gli eventi da prevenire che sono i danni alle
persone e/o cose, i soggetti garanti tra i quali l'ingegnere capo del Distretto minerario e il
Direttore di miniera e i poteri idonei allo scopo. La colpa di RN e CU OS è ravvisabile
nel non aver percepito la situazione di pericolo,
insita nei bacini di Prestavel e nell'aver omesso a salvaguardia della pubblica di intervenire incolumità”.
La corte, uniformandosi al tribunale e citandolo, ha affermato che il RN "avrebbe dovuto incaricare delle verifiche gli specialisti del settore", se necessario. In ordine a questo tema, che nei due ricorsi è
certamente il tema al quale viene attribuita maggiore rilevanza, vanno ancora sottolineate due proposizioni, che si leggono nel motivo del Currò
OS, che consentono di fare ulteriori puntualizzazioni.
Secondo la prima proposizione "vi è assoluta
320 identità tra l'art. 4 del D.P.R. 128/1959 (che che laattribuisce al Ministero dell'Industria,
esercita a mezzo dei prefetti e del Corpo delle miniere, la vigilanza sull'applicazione delle
norme del presente decreto) e l'art. 401 del
D. P.R. 547/1955 (che attribuisce al Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del Lavoro, la vigilanza sull'applicazione del presente decreto).
"Si può a questo punto- prosegue il CU Dossi
dare uno sguardo alla letteratura in materia di
-
Ispettorato del Lavoro, per comprendere il significato 2, soprattutto, il contenuto delledell'obbligo di vigilare sull'applicazione norme
Degli organi di vigilanza si analizzano funzioni e poteri, ma non compare mai come contenuto dell'obbligo di vigilanza la richiesta di tenere.
-
i comportamenti previsti nelle singole norme, che
sono rivolte al solo imprenditore, in questo modo escludendo che l'organo di vigilanza debba
attivarsi per compiere verifiche se non nei casi previsti dalla legge". 18 e,La seconda proposizione si legge a pag.
secondo la stessa, "l'art. 675 non fa che ripetere
321 l'obbligo che per gli ufficiali di p.g. era posto
dall'art. 219 c.p.p. abrogato, e l'obbligo dell'ufficiale di p.g. sorge soltanto in presenza
di un reato in atto che sia da lui percepito.
è sufficiente Quanto alla prima proposizione,
rendersi conto dellain rilievo, porre per profonda differenza tra i compiti e i poteri dell'Ispettorato del Lavoro e i compiti e i poteri del Distretto minerario, che nei provvedimenti,
citati nel motivo, che disciplinano i compiti e i
poteri dell'Ispettore del Lavoro (D.P.R. 19/3/1955
Riorganizzazione centrale e periferican. 570 -
del Ministero del Lavoro e della Previdenza
- Norme per la Sociale -; D.P.R. 27/4/1955 n. 547
prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni-; D.M. 12/9/1959 - deiAttribuzione
compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previsti dalle norme di
prevenzione degli infortuni sul lavoro-) non è
rinvenibile una norma, come quelle degli artt. 674
e 675, la prima delle quali, va aggiunto, è stata
ripetuta testualmente nell'art. 87 del D.P.R.
24/5/1976 n. 886, disciplinante "1' integrazione e l'adeguamento delle norma di polizia delle miniere
322
" cave, contenute nel D.P.R. 9/4/1959 n. e delle
128, al fine di regolare le attività di
coltivazione degli di ricerca e diprospezione,
idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale".
Come è noto, i possibili provvedimenti del Lavoro, nell'esercizio del dell'Ispettorato
potere di vigilanza, sono molteplici;
ma, quelli più importanti sono essenzialmente due, le diffide con prescrizione (art. 9 D.P.R. n. 520/1055) e le
disposizioni, consistenti le prime in formali
avvertimenti con i quali gli Ispettori del Lavoro
di una norma richiamano destinatari all'adempimento di un obbligo, già
legislativamente perfetto, che le diffide medesime per nulla modificano o integrano, consistenti le
seconde in provvedimenti a carattere autoritario, con i quali gli stessi funzionari impongono un determinato comportamento in forza di un precetto legislativo, che conferisce all'autorità
amministrativa una potestà, nella maggior parte dei casi discrezionale, all'effetto di colmare i vuoti della norma primaria lasciata in bianco.
Come si vede, nel caso delle diffide
L'Ispettorato manca di un potere di apprezzamento
323 discrezionale, mentre ha questo potere nell'ambito delle disposizioni, potere, però, che si muove in
una ben circoscritta cornice legislativa, la quale,
impone al datore di lavoro una certamentre condotta in alcune ipotesi, lascia alla
discrezionalità della P.A. di imporgliela anche in ipotesi analoghe.
Si pensi, ad esempio, agli artt 8 e 14 del
D.P.R. 19/3/1956 n. 303, il primo dei quali, dopo
aver detto che è vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei, prevede, nel secondo comma, la possibilità di destinare al lavoro locali sotterranei quando ricorrano particolari esigenze tecniche e, nel terzo comma, che l'Ispettorato del consenta l'uso di quei locali "anche per Lavoro altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche", a certe condizioni;
così come
il secondo, l'art 14, il quale, nel secondo comma,
dice che l'Ispettorato del Lavoro può prescrivere
che, anche nei lavori continuativi, per i quali non c'è l'obbligo di mettere a disposizione dei
lavoratori sedie o panche, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere.
Se le diffide non hanno, appare evidente, nulla
in comune con le norme degli artt. 674 e 675
324 dalla più ampia discrezionalità, caratterizzate neppure le disposizioni, che si muovono, come si è
detto, all'interno di precise norme di legge, che
alla P.A. il potere di valutare lasciano l'opportunità di limitare ulteriormente la sfera
giuridica del datore di lavoro imponendogli un nuovo obbligo, hanno nulla in comune con le norme
degli artt. 674 e 675, secondo le quali l'ingegnere capo è tenuto ad impedire un evento
probabile 0 imminente, evento che può essere determinato da qualsiasi causa, da qualsiasi fonte, ed è tenuto ad impedirlo avvalendosi sia della discrezionalità tecnica di ritenere inidonei gli interventi proposti dal direttore della
miniera, sia avvalendosi addirittura del potere di sostituirsi a quest'ultimo, di fungere, a quei fini, si può dire, da direttore della miniera.
Appare ovvio che la innegabile maggiore ampiezza e incisività dei poteri dell'ingegnere саро
rispetto a quelli dell'Ispettorato del Lavoro, -
maggiore che si giustifica avendo ampiezza presenti la molteplicità e la gravità di eventi dei quali le miniere sono state luttuosi storicamente teatro e dei quali potrebbero ancora esserlo-, che l'essere stato, l'ingegnere capo,
325 eretto a garante che certi pericoli, a persone e a
cose, non si realizzino, non può non importare un
preciso one re per l'ingegnere capo, l'onere di
accertare. che la miniera non abbia fonti di pericolo.
Consegue che l'ingegnere саро, resosi conto
della consistenza di una data miniera, sottoposta al suo controllo, e preso atto, è questo,
indubbiamente, il dato più rilevante del
"processo di lavorazione", la cui pericolosità
deve essere in grado di valutare tecnicamente о
personalmente o avvalendosi di altri, deve accertare, - l'art. 5 gli dà, tra l'altro, il
"le potere di chiedere al direttore della miniera notizie e i dati necessari", - se e cosa è stato fatto e viene costantemente fatto per tenere sotto controllo determinate, potenziali fonti di pericolo, tra le quali, secondo quanto han posto evidenza i giudici di merito, rientravano in indubbiamente quei bacini di decantazione e specialmente il secondo, posto a pochissima aveva raggiunto distanza dal primo e che ben presto un'altezza che, come le due sentenze hanno posto in luce, ha fatto dire al IN, nel 1975,
che c'era da stupirsi se quell'argine stava ancora
326 in piedi.
La seconda proposizione del CU OS l'art. 675 "ha lo stesso valore dell'art. 219 c.p.p."
non ha maggior pregio della prima.
Invero, l'art. 675, anche per il suo strettissimo, innegabile, collegamento con l'art.
che, come si è ripetutamente sottolineato, 674, -
"anche a rilevanza, ai fini dell'intervento, dà
cause che non costituiscono infrazione alla presente legge o comunque ivi non previste", a
cause di qualsiasi natura, va sicuramente aldilà
-
dell'art. 219 c.p.p. abrogato, secondo il quale la polizia giudiziaria deve anche di propria iniziativa prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori,
assicurarne le prove, ecc.. In altri termini, l'art. 675, così come l'art. 674, non si muove nella logica dell'accertamento del reato e nella logica di impedire l'evoluzione degli effetti del reato, ma si muove nella ben più
ampia logica di cui si è parlato.
D'altro canto, se la logica dell'art. 675 fosse quella dell'art. 219, l'art. 675 sarebbe una norma del tutto superflua, per la decisiva ragione che,
327
" ai sensi dell'art. 5 del decreto, gli ingegneri e
"nei limiti del i periti del Corpo delle miniere,
sono destinati e secondo le servizio cui attribuzioni ad esse conferite dal presente decreto, sono ufficiali di polizia giudiziaria, ai quali, dunque, spettano, in quanto tali, tutti. i
poteri previsti dall'art. 219, con la conseguenza che non sarebbe, non è, affatto necessario che una ad hoc riaffermasse, riaffermi, e norma in tutt'altro contesto che sono titolari di certi poteri.
5-Il CU OS, nel II motivo, lamenta
"l'erronea applicazione dell'art. 43 c.p. e, in "
particolare, "la nullità della impugnata sentenza per mancanza di motivazione sulla dedotta per effetto inesistenza di colpa del CU OS,
dell'affidamento che gli derivò dalla circostanza che altri pubblici ufficiali avevano autorizzato,
seguito e regolato la costruzione e l'esercizio dei bacini".
Sostiene il ricorrente, in questo motivo, che
erano gli enti, gli uffici
- il Genio altri
Civile, la Provincia di Trento, che aveva assunto anche di fatto, le competenze trasferite dallo
328
dell'affidamento che gli derivò dalla circostanza
che altri pubblici ufficiali avevano autorizzato,
seguito e regolato la costruzione e l'esercizio dei bacini".
Sostiene il ricorrente, in questo motivo, che il Genioaltri erano gli enti, gli uffici
Civile, la Provincia di Trento, che aveva assunto anche di fatto, le competenze trasferite dallo
328 Stato in materia di acque pubbliche, il Corpo
forestale che avrebbero dovuto, ex lege,
controllare la stabilità dei bacini, enti, in special modo il Genio Civile, che hanno lasciato
traccia del loro passaggio nei registri delle
miniere, enti, dunque, sui quali egli, Currò
legittimamente contare, aveva il OS, poteva diritto di fare affidamento,
Lamenta le stesse cose il RN nel terzo motivo asserendo, a pag. 35, che, "accertata l'applicabilità della normativa sulle dighe e la competenza del Genio. Civile, erronea e posizionecontraddittoria è l'affermazione di una di garanzia in саро al Distretto minerario rispetto ai pericoli di crollo".
Le censure sono infondate.
E' da porre in risalto, anzitutto, che, supposto che altri enti avrebbero dovuto rispondere, in
questo processo, di omissioni, il problema,
ovviamente, è quello di appurare se, ammesse altre posizioni di garanzia, sussistesse la posizione di garanzia del Distretto minerario.
Ebbene, dopo quel che si è osservato sulle norme degli artt. 674 e 675 del D.P.R. n. 128/1959, non sembra possa revocarsi in dubbio che sul Distretto
329 minerario gravasse l'obbligo giuridico di impedire l'evento.
Se ciò è estto, e se è, in particolare modo,
esatto che l'ingegnere capo ha il potere-dovere di controllare tutte le potenziali fonti di pericolo per le cose e per i terzi e, è superfluo
-
rilevarlo, specialmente quelle fonti che si annidino in quelle pertinenze, come i bacini di
decantazione, la cui potenziale pericolosità è,
all'accertamento dei giudici di merito, stando dato innegabile,
- segue che il Distretto
minerario, garante della sicurezza delle persone e di delle cose, per assolvere il suo. dovere garanzia può fare, sì, affidamento su altri, ma a
condizione che si assicuri che questi altri siano
intervenuti, abbiano fatto il loro dovere, che
questi altri, magari avvalendosi delle loro specifiche capacità tecniche, abbiano accertato,
constatato, quali siano le condizioni delle potenziali fonti di pericolo. In altri termini, se più sono i titolari della posizione di garanzia, i titolari dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, ciascuno è, per intero, destinatario di quell'obbligo, con la
conseguenza che, se è possibile che determinati
330 interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, per gli altri però, doveroso per l'altro о
garanti, dai quali ci si aspetta la stessa
condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente e adeguatamente intervenuto. Si è già rilevato a suo tempo che il principio dell'affidamento significa soltanto che, se si presuppone in ciascun individuo capace di intendere e di volere l'attitudine ad una autodeterminazione responsabile, ne consegue che
ognuno deve evitare soltanto i pericoli scaturenti dalla propria condotta, mentre ciò di cui non si ha l'obbligo è di impedire che realizzino comportamenti colposi terze persone altrettanto capaci di scelte responsabili,
Ma, se questo
- e soltanto. questo è
l'affidamento, si ha che non può parlarsene, se
non negli ovvií termini appena visti, qualora la
stessa condotta, azione od omissione, qualora lo stesso dovere di diligenza sia richiesto dall'ordinamento a più persone, ché in questo caso ognuna è tenuta, per sè, a quella condotta, come
se fosse l'unica destinataria del comportamento richiesto.
Il tribunale e la corte hanno fatto puntuale
331 ;
applicazione di questi principi, avendo osservato
il tribunale, per quel che riguarda il RN, in un passo già citato, che " nessun accertamento o presa di contatto vi fu da parte dell'imputato in ordine all'esercizio di controlli, collaudi e al rilascio di autorizzazioni da parte di altri uffici" e
avendo notato la corte, per il CU OS, che "è
vero che può esservi stata anche la responsabilità di altri, quali il Genio Civile, il Comune e il
Corpo Forestale, ma ciò non toglie, per il
principio della equivalenza delle cause, che la
Man ricorrenza eventuale di quelle concause faccia posizione in venire meno la rilevanza della esame diCollegato a questo tema è quello dell'errore fatto e di diritto trattato dal RN nel quarto motivo, in cui censura la sentenza "per violazione
ed erronea applicazione degli artt. 2 c.p. (tenuto anche conto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 364/1988) e .47 c.p., e per totale carenza di motivazione sul punto".
Il ricorrente sostiene, in questo motivo, da un rilevanza dell'errore di fatto, lato, la
"concernente inla natura di dighe dei manufatti
332 questione" e, dall'altro, la scusabilità
dell'errore di diritto sulla disciplina giuridica obbligodi tali manufatti e' sul conseguente giuridico di loro controllo da parte del Distretto
minerario negli anni 1970-1975". Il RN, in ordine all'errore di fatto,
osserva, in particolare, che, "premesso che tutti coloro che hanno avuto a che fare con i bacini han trattarsi di dighe, non è chi non veda ritenuto stesso aspetto esteriore e la funzione come lo di discarica potessero legittimamente economica anche nei confronti di un ingegnere suscitare,
minerario esperto e diligente, la convinzione di trovarsi di fronte a sbarramenti costituenti vere e proprie dighe su cui vigeva il controllo del
Genio Civile". In ordine all'errore di diritto, poi, il RN
"sostiene che non solo di omessa motivazione si deve parlare, ma di una totale trascuratezza delle prove positive esistenti in atti circa l'esistenza certa di un errore scusabile, ché è
quanto mai evidente che la situazione del quadro normativo concernente i bacini esistente negli anni 1970/1975 fosse, aldilà di ogni ragionevole dubbio, valutabile come incerta ed oscura.
333 quindi, tipicamente simile a Una situazione,
quella prospettata dalla Corte Costituzionale
sentenza n. 364/1988 per qualificare come nella inevitabile l'errore in cui sia incorso il cittadino, a nulla rilevando che tale errore
competenzaconcernesse- nella specie- la propria funzionale".
Le due censure non hanno pregio.
affatto vero che il tribunale, che il Non
RN ha citato, e la corte non si siano posto il problema dell'errore, emergendo dalle due sentenze giudici di merito hanno affrontato il che problema risolvendolo, però, in fatto, in termini
negativi per gli imputati. Il tribunale, a pag. 303, dopo aver detto che
"il RN si è difeso asserendo di aver ritenuto l'incompetenza del proprio ufficio in ordine ai
bacini di Prestavel a favore di quella di altri
enti, principalmente del Genio Civile", ha
aggiunto che "quella tesi
- la tesi che fosse competente il Genio Civile perché trattavasi di
è stata contraddetta dall'esercizio didighe fatto di quella competenza da parte del Distretto
minerario".
"Vi fu, poi ha proseguito il tribunale
- come
334 accennato, esercizio di fatto di quelle funzioni
di controllo da parte del Distretto minerario, sia in modo del tutto inadeguato.pur
Così appaiono documentate diverse visite in
epoche non solo alla miniera, ma anche ai varie bacini da parte dei funzionari del Distretto
minerario e quelle ispezioni non possono spiegarsi se non come eseguite nell'esercizio delle funzioni di polizia mineraria.
particolare, esercizio dei compiti di Ma, in vi fu in occasione della lettera vigilanza
1/8/1974 del Comune di Tesero, nella quale si denunciava il pericolo, per l'abitato circostante,
dal punto di vista della staticità, costituito dai bacini.
lettera, indirizzata all'Assessorato Quella
Industria e Artigianato della Provincia Autonoma
di Trento, venne da quell'ufficio trasmessa al
Distretto minerario di Trento.
Essendo in quel periodo il RN in aspettativa per cure medico-termali, il reggente del
Distretto, il perito AG, pensò bene di
incaricare la stessa società concessionaria di effettuare una verifica sulla stabilità dei bacini, inviando a tale scopo la nota missiva del
335 13/8/1974. . . .
Cionondimeno, il RN in quel periodo riprese servizio e venne informato del problema sollevato dal Comune di Tesero, come dichiarato con dall'AG, non escluso dallo stessosicurezza imputato, e come del resto appare verosimile data
la importanza e la delicatezza del caso. Avallando - così, infine, il tribunale la
scelta del proprio subordinato AG e nulla più
disponendo, il Perna ha altresì dimostrato consapevolezza in ordine alla competenza del
proprio ufficio per quanto riguardava la sicurezza e la stabilità dei bacini e, di fatto, ha assunto tale competenza, creando altresì ragionevole affidamento al riguardo nei rappresentanti del Comune di Tesero, che non avevano più motivo di interessare altri diversi uffici sulla situazione di pericolo denunciata. Per essere coerente con il suo odierno assunto difensivo, RN, disattendendo la via imboccata dall'AG, avrebbe dovuto immediatamente declinare la propria competenza, non dare corso all'istanza, trasmettendola semmai all'ufficio ritenuto competente".
La corte d'appello ha seguito lo stesso iter.
336 "Perna, - così la corte a pag. 480 anche se
non ha mai visto il bacino, era ugualmente a conoscenza. dei problemi che aveva con sè, come riferito da AG nell'interrogatorio 16/12/1986:
'Riferii al RN della richiesta alla LU
dell'agosto 1974 quando il primo rientrò in
servizio in autunno;
egli mi confortò
confermandomi che trattandosi di questione complessa andava richiesta una analisi
dettagliate'.
Del resto, ciò è confermato, anche se indirettamente ma pur chiaramente, dallo stesso Perna nell'interrogatorio 16/12/1286 Love 'disse:
'E ' avvenuto diverse volte che Società
concessionarie di miniere venissero richieste di precisazioni e di un progetto dettagliato in ordine a programmi che destavano perplessità; tali progetti venivano poi vagliati anche con richiamo
e utilizzo di consulenti esterni particolarmente qualificati;
da tale punto di vista la richiesta di AG alla LU non appariva innovativa della prassi dell'Ufficio.
Naturalmente supponeva che all'esito vi sarebbe
stata una attenta valutazione di congruità del progetto'.
337 La sua approvazione era motivata, dunque, dal fatto che l'iniziativa di Agnoli corrispondeva alla prassi dell'Ufficio, anche da lui rispettata,
per cui la richiesta fu approvata.
Nessuno ha mai messo in dubbio la competenza del
Distretto minerario in tema di doverosità di controlli sulla stabilità dei bacini di al fine di garantire l'incolumità decantazione nel caso, delle persone abitanti apubblica
TA. Ne erano convinti l'assessore provinciale
AZ, AG vice di RN, CU OS e
RN stesso. il primo, nell'interrogatorio del Infatti
29/4/1988, dichiarò che 'al momento che છે stata realizzata la struttura del Distretto minerario, che venne alleggerito dei compiti puramente
topografico-amministrativi e contemporaneo all'Ufficiotrasferimento di tali compiti minerario, si tendeva a potenziare una struttura
deputata ai controlli e alla sicurezza'.
Il secondo, con la lettere 1/8/1974, invitò la
SO a voler presentare uno studio sulle
stabilità presenti e future delcondizioni di bacino di cui sopra, come richiesto dal Comune di
338 Tesero in data 1° agosto precedente'.
Convinti che la competenza in tema di bacini di
decantazione apparteneva al Distretto minerario sono stati lo stesso RN, quando avallò il comportamento di AG, e anche CU OS come
risulta dalla nota 7/11/1975, inviata al Comune di
Tesero in risposta al quesito sulla staticità del
bacino superiore posto con lettera del 1 agosto dell'anno precedente".
Dinanzi a queste lineari, sotto il profilo valutazioni di comportamentilogico-giuridico, e di dichiarazioni, la conclusione, cui le due
sentenze di merito sono pervenute escludendo, in fatto, e l'errore di fatto e l'errore di diritto,
sfuggono, evidentemente al controllo di questa
Suprema Corte.
Anche il CU OS, nel sesto motivo, ha posto problema dell'errore di fatto denunciando la il
"erronea applicazione dell'art. 47 C.P. in relazione alla definizione dei bacini come pertinenze".
Sostiene il ricorrente che "sulla natura di
pertinenze minerarie dei bacini vi furono sempre gravi perplessità, anche e soprattutto
339 nell'ingegner CU OS"; aggiunge che "non vale che questi ritenne trattarsi di Osservare
pertinenze", ché "quello redatto dall'ingegner
CU OS era un elenco provvisorio, come tale
considerato ed accolto nella delibera di accettazione della rinuncia LU e,
proposta nella soprattutto, avanzato solo come riunione del Consiglio delle miniere del 9/5/1980
('l'ingegner CU OS propone di elencare in via provvisoria come pertinenze i i beni bacini di decantazione dei fanghi'); sostiene,
infine, che "l'elenco provvisorio suggerito
CU OS fu poi smentito e dall'ingegner disatteso da ben due delibere della Giunta
Provinciale, suffragate l'una da un parere dell'Avvocatura dello Stato, l'altra da un parere dell'Uffico legale della Provincia Autonoma di
Trento".
Pure questa censura è infondata.
I giudici di merito, invero, si sono soffermati
ampiamente anche su questo problema, dimostrando come il CU OS abbia sempre avuto la certezza che i bacini fossero pertinenze e come nei degli stessi, abbia sempre dimostrato, confronti i suoi comportamenti, di ritenere la propria con
340 competenza, di avere il potere-dovere di controllo.
I tribunale ha detto, tra l'altro:
"A differenza del RN, CU OS nel corso
dei suoi interrogatori non ha avuto difficoltà nel riconoscere che egli riteneva i bacini di decantazione quali pertinenze della miniera di
Prestavel.
Anche CU OS esercitò la sorveglianza su quelle peculiari opere in modo assolutamente dal puntoinsoddisfacente sia di vista quantitativo che, e soprattutto, qualitativo risulta effettuataNessuna verifica ai bacini all'atto della rinuncia della concessione da parte della LU, non potendosi considerare tale il solito frettoloso esame a vista, ma solo un invito scritto in data 27/2/1980 alla LU perché
provveda a conservare in condizioni disicsicurezza la
miniera, ivi compresi 'tutti gli impianti esterni'.
Dunque, nessun controllo diretto da parte del
Distretto minerario e, nel contempo, affermazione, la missiva testè citata, della propria con competenza in ordine alla sicurezza dei bacini,
evidentemente compresi nel novero degli "impianti
341 esterni"
L'imputato, ricevuta la relazione LU, non richie fece altro che trasmetterla al Comune dente,
con lettera 7/11/1975, nella cui prima parte egli dà atto che al Distretto minerario era stato richiesto di controllare la consistenza attuale e
futura dei bacini dal punto di vista della staticità
Sotto altro punto di vista la condotta del CU Dossi appare rilevante perché essa, come già
quella del RN, equivale ad assunzione di fatto
della competenza sulla sicurezza dei bacini.
Se tale competenza CU OS avesse veramente
ritenuto di non possedere, avrebbe dovuto rifiutarsi di dar corso alla richiesta del Comune,
indicare l'ente competente, e rimettergli la
pratica, comunque non avrebbe dovuto pronunciarsi in merito Nemmeno alcun controllo venne disposto dall'ingegnere capo per accertare se almeno venissero osservate le poche prescrizioni date dal
IN, quali per esempio quelle relative alla pendenza dell'argine.
Del resto, lo stesso CU OS ammette candidamente al dibattimento di non aver ritenuto
342 di procedere ad ulteriori verifiche 'in quanto sulla base di quanto si vedeva in sede di sopralluogo, nulla lasciava intuire un pericolo in essere, anche potenziale'.
Dunque, aperta confessione della propria imperizia, nel contempo asserzioneincultura e
della competenza di fatto
-La corte di appello 10 si è già visto trattando del RN ha detto, più in sintesi, le stesse cose allorché si è interessata dei motivi del RN e del CU OS, ritornando, poi, su
quest'ultimo sia quando ha preso in esame i motivi del IN, sia quando ha vagliato quelli del Rota e del PE, riportando, in quest'ultima
sede, le dichiarazioni del RR OS, rilasciate in dibattimento, citate dal tribunale ("In ordine alla stabilità ecc."), e trascrivendo, facendolo
proprio, il commento del tribunale.
Le due sentenze, che si integrano, hanno, anche
motivato - ફે per il CU OS, congruamente
dell'errore, innegabile
- la inesistenza riportando le dichiarazioni dell'imputato,
dellodescrivendo determinati comportamenti stesso, valutando le une e gli altri in termini di sicura coerenza logico-giuridica e pervenendo a
343 conclusioni del tutto lineari rispetto alle premesse.
nelIl tribunale e la corte, in conclusione,
disattendere le tesi dell'errore di fatto e di diritto sostenute dai due imputati, hanno
sostanzialmente e correttamente affermato che non
è invocabile l'errore di fatto o di diritto da chi, col proprio, inequivoco comportamento, abbia dimostrato di non essere stato affatto in errore.
Collegato al tema dell'errore, nel trattare il
quale sia il tribunale sia la corte hanno citato la lettera 7/11/1975 con la quale il CU Dossi
trasmetteva al Comune la relazione del IN,
è l'argomento oggetto del quarto motivo del Currò lamenta "l'erronea applicazioneOS che dell'art. 43 c.p. per contraddittorietà tra la sull'elemento di colpa, ravvisato motivazione nella lettera del Distretto minerario del
7/11/1975, e le valutazioni contenute nella parte in cui si proscioglie l'ingegner IN".
Si obietta nel motivo che "la relazione
HE dell'ottobre 1975 viene definita dalla sentenza come studio di fattibilità, 'eseguito da
persona esperta di geotecnica',"t le cui
344 conclusioni, secondo la sentenza stessa, 'non
potevano confortare i dirigenti della LU,
sussistano, con laessendo scritto che appare il dovuta cautela, le condizioni per eseguire
" " previsto sopralzo dell'arginatura superiore'
" Aggiunge il CU Dossi che queste sono le stesse conclusioni che egli trascrisse,
riportandone chiaramente la fonte, nella sua lettera di accompagnamento della relazione al vi è, da Comune" e che "in quella lettera non parte del Distretto, alcun avallo tali
conclusioni, così come non vi è nessuna indicazione che la relazione sia stata considerata dal Distretto come un progetto".
nellaA questo punto il CU OS chiede se lettera 7/11/1975 si vuole vedere una inadempienza all'obbligo di controllo e risponde che " ancora una volta, la risposta è no, ché non fa capo al
Distretto l'obbligo di verificare la stabilità
degli argini" e che "semmai si potrebbe rimproverare al Distretto di non aver girato la domanda del comune all'organo competente", con la precisazione, però, che "la attivazione di
quest'ultimo doveva essere compito di dellaquell'assessorato che era il destinatario
345 richiesta del comune ed aveva, alle sue dipendenze, entrambi gli uffici".
"Se invece, conclude il CU OS si vuole
-
scendere a valutare la colpa di CU OS
semplicemente trasmesso ' lo studionell'aver ilLU, non si può non rilevare come
ritenere questa colpa confligga con la motivazione adottata per l'assolutoria del IN: e cib
quella relazione non poteva rassicurare perché
nessuno sia per il richiamo alla dovuta cautela,
, sia per la mancanza di un esplicito parere del
Distretto che fosse adesivo al giudizio espresso nella relazione".
La censura è priva di fondamento.
Invero, non vi è nessuna contraddi zione tra la
assoluzione del IN e la valutazione, in tenuto daltermini di colpa, del comportamento
CU OS nel trasmettere quella relazione al
Comune con lettera 7/11/1975.
Si è già detto che, sia nella prospettiva del
tribunale, che ha ritenuto la responsabilità del Ghirardini, sia nella prospettiva della corte di appello, che ha assolto il IN, quella relazione era assolutamente insufficiente, per
mancanza delle necessarie indagini, ad avallare
346 l'ampiamento del bacino.
Ed entrambe le sentenze, pur nel valutare diversamente la posizione del IN, hanno
accertato e che l'ampliamento si è fondato su
quella relazione, e soltanto su quella relazione, dal Curròe che quest'ultima era stata vagliata Dossi molto superficialmente, e infine, e
soprattutto, che questi, nel trasmettere al Comune
quella relazione pur incompleta e pur superficialmente vagliata - la corte ha citato un
passo dell'interrogatorio del CU OS che aveva detto di aver dato una "veloce lettura" al documento
- aveva espresso il suo parere favorevole all'ampliamento.
"Ma, al termine della lettera
- così il tribunale - dopo accenni all'aspetto produttivo e occupazionale della miniera e alle prove di serietà finora offerte dalla società
concessionaria, CU OS conclude in termini
purtroppo molto meno equivoci, esprimendo parere favorevole alla richiesta di ampliamento del bacino superiore di decantazione della miniera'".
"Se questa condotta appare gravemente colposa,
così, a commento, il tribunale la sua efficacia
-
poiché il sul piano causale non fu inferiore,
347 aiComune si sentì tranquillizzato in ordine pericoli paventati e l'ampliamento del bacino non
subì più alcun ostacolo, così che l'opera proseguì
la sua strada verso la catastrofe".
La corte ha detto le stesse cose avendo affermato, a pag. 469, quando ha esaminato le
responsabilità per l'ampliamento del bacino che
"proprio sulla base dello studio IN si
consenziente il Distretto e tacitato procedette,
il Comune, all'accrescimento del bacino superiore", a pag. 484, quando ha sottoposto a
vaglio le posizioni del RN e del CU Dossi,
che questi "poteva seguire la relazione finale del Ghirardini e non, invece, approvarla de plano sottoporla
O farla sottoporre a quelle senza verifiche di riscontro di cui egli stesso parlò
nell'interrogatorio del 16/12/1986", e infine, a
505, che "nessuno poteva fare affidamento pag.
relazione HE e tanto meno NE, sulla
AN e AN, i quali sono stati agevolati considerazioni del Distretto minerario del dalle
7/11/1975, dirette al Comune, a rinunciare alle
indagini, analisi e verifiche e decidere, così,
l'ampliamento del bacino".
Il tribunale e la corte, dunque, hanno ritenuto
348 che quella lettera fosse rilevante elemento di colpa a carico del CU OS fondandosi su determinati elementi quali la ammessa " veloce lettura" della relazione e lo stesso contenuto della lettera, e interpretando, del tutto
logicamente, l'una in termini di superficialità,
di assenza di controllo, e il secondo in termini di approvazione, nonostante la mancanza di
controllo; superficialità e approvazione giudicate colpevoli alla luce dell'art. 674, nel cui contesto sia le due sentenze sia il RN collocano quella richiesta di relazione sul presupposto, corretto, che questa norma esige da
parte del Distretto un giudizio di merito sulle
misure di intervento proposte dal direttore della miniera, sicchè, in linea di principio, il
Distretto è censurabile sia se approva senza aver controllato dove c'era da controllare sia se approva dopo aver controllato con leggerezza, con superficialità.
Il motivo in questione conclude dicendo che "il parere finale (del CU OS) è, nella lettera,
l'epilogo di una valutazione in termini di utilità
generale della prosecuzione e dell'ampliamento dell'attività mineraria".
349 della lettera di Questa interpretazione del CU OS contrasta - è accompagnamento evidente - con quella data dai giudici di merito,
senza, peraltro, che si dica esplicitamente che la interpretazione, da parte delle due sentenze, del
"parere finale" del CU OS è errata.
E' superfluo ricordare che la interpretazione di documento rientra tra i poteri del giudice di un merito e si sottrae al controllo di legiitimità se congruamente motivata: emerge da quanto si è
appena detto che le due sentenze hanno ancorato la motivazione alla lettera dello scritto, del
"parere finale"
- riportato testualmente dal tribunale, alle dichiarazioni del CU OS,
-
citate testualmente dalla corte, all'esame dei
poteri del CU OS alla luce dell'art. 674 del
D. P. R. n. 128/1959, alle richieste, riportate anch'esse testualmente, del Comune di Tesero e alla aspettativa di quest'ultimo, il quale,
secondo le due sentenze, attendeva quella relazione e quel parere per essere sicuro di
poter dare senza preoccupazione il suo placet all'ampliamento del bacino.
Nel terzo motivo il CU OS lamenta "la
350 Chr. erronea applicazione dell'art. 40 c.p. in all'art. 38 R.D. 29/7/1927 n. 1443", relazione osservando che è errata la tesi della corte,
secondo la quale il concessionario nel momento in
cui restituisce la miniera al concedente deve compiere, su ogni parte della miniera, verifiche
approfondite, utilizzando tutte le possibili conoscenze tecniche acquisibili e tutti i mezzi tecnici disponibili, come esami diflaboratorio, prove di laboratofrio, analisi dell'ambiente e simili, chiedendo le opportune collaborazioni.
Questa tesi è errata, secondo il CU OS, anzitutto perché l'art. 38 del R.D. 29/7/1927 n. vuole che, nel 1443, che momento della restituzione, l'ingegnere capo del Distretto
minerario verifichi lo stato della miniera e prescriva i provvedimenti di sicurezza ° di conservazione che crede necessari, -non fa menzione perchédelle pertinenze;
è errata, poi,
l'espressione "verifica lo stato delle miniere"
"sembra piuttosto richiamare un verbale di constatazione, un accertamento dello stato, il che, tra l'altro, si armonizza con il fatto che,
fino a tanto che la dichiarazione di rinuncia del primo concessionario non è accolta, permangono, a
351 carico di quest'ultimo che ne rimane custode, i conseguenti doveri di vigilanza".
censure meritano di essere Neppure queste condivise.
riguarderebbe Quanto alla prima l'art. 38 non
-
- c'è da rilevare che sia il pertinenze le tribunale, sia la corte, che ha riportato,
: facendole proprie, le osservazioni dei tribunale,
hanno sottolineato che il CU OS, nel momento della rinuncia alla concessione da parte della
LU, non ha fatto alcuna verifica ai bacini,
non potendosi considerare tale il solito "
frettoloso esame a vista"-"essendosi limitato ad un semplice invito scritto, in data 27/8/1980,
alla LU perché provvedesse a conservare in condizioni di sicurezza la miniera, ivi compresi
'tutti gli impianti esterni'"
"Dunque,
- hanno commentato le due sentenze minerarionessun controllo da parte del Distretto e, nel contempo, affermazione con la missiva testè citata della propria competenza in ordine alla sicurezza dei bacini, evidentemente compresi nel novero degli 'impianti esterni'"
Secondo l'incensurabile
- e non censurato accertamento dei giudici di merito, fondato su un
352 documento proveniente dallo stesso CU OS,
un'ulteriore questi, con quella missiva, ha dato
prova di "ritenersi competente in ordine alla sicurezza dei bacini", e ha mostrato di ritenere questa sua competenza anche agli effetti della
verifica ex art. 38.
Prescindendo, peraltro, da ciò, se, come ha
ricordato lo stesso ricorrente, il II comma dell'art. 38 dispone che "dal giorno in cui è
stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il
concessionario è costituito custode della miniera non fare più i lavori died è tenuto a
coltivazione mineraria, né a variarne in qualsiasi modo 10 stato"; se è vero, cioè, che questo II
comma dice che il concessionario è costituito custode della "miniera", termine che non può non
comprendere anche le pertinenze, ché queste ultime resterebbero, altrimenti, irragionevolmente incustodite, è altresì vero che il termine
"miniera", usato nel III comma "l'ingegnere capo verifica la miniera" non può non aver la stessa e riferirsi, ampiezza, la stessa comprensione quindi, anche alle pertinenze.
Quanto alla seconda censura, - la verifica non è
altro che un verbale di constazione, un
353 accertamento dello stato, e non quella verifica penetrante di cui han parlato il tribunale e la
- non può non rilevarsi che l'art. 38, dopo corte aver detto che l'ingegnere verifica lo stato della miniera, aggiunge che questi "prescrive i
provvedimenti di sicurezza e di conservazione" che crede necessari, provvedimenti, specialmente i primi, che non possono essere dati, -appare evidente, - se non previo accertamento dello stato della miniera anche agli specifici fini della
sicurezza, accertamento che potrà essere più о
meno approfondito a seconda delle circostanze, a seconda della qualità dei controlli effettuati in precedenza, ma che, a meno che non si voglia rischiare di eludere i problemi della sicurezza,
non può di certo risolversi in un semplice verbale di constatazione.
Va aggiunto, peraltro, che l'art. 38 non può non essere letto anche alla luce della diversa,
maggiore, sensibilità per il problema sicurezza, di cui ha dato prova il legislatore del 1959
disponendo, con il più volte ricordato art. 674
del D. P.R. n. 120/1959, che l'ingegnere capo abbia sotto controllo qualsiasi situazione di pericolo e intervenga.
354 1 La verifica dello stato della miniera, ai fini
dei provvedimenti di sicurezza, non può, pertanto,
non essere una occasione in cui si faccia il punto, più o meno approfondito per quel che si è
detto, sulle varie potenziali fonti di pericolo aggiornarne il controllo;
sicché, come hanno per ritenuto i giudici di merito, non può essere
verifica, nel senso voluto considerato dalla legge, un "frettoloso esame a vista" o un invito la disposizione, generica, discritto con
conservare in condizioni di sicurezza la miniera e gli impianti esterni, disposizione oltre tutto superflua in quei termini, visto che è la legge stessa che fa del concessionario rinunciante il obblighi, della custode, con i conseguenti miniera.
Non può negarsi che la corte, nell'assolvere il
OT e il PE, ha detto il ricorrente accenna a questo problema a pag. 37, nello stesso che "nessuna norma impone l'obbligo motivo giuridico, con i caratteri della tassatività e
della determinatezza, al concessionario subentrato di effettuare la verifica di stabilità dei bacini che gli sono consegnati"; ma, questa affermazione della corte non legittima la conclusione del
355 " ricorrente secondo cui se non vi è per l'imprenditore di miniera e per il suo direttore laresponsabile, alcun obbligo di verificare stabilità dei bacini, ancor meno è sostenibile che quest'obbligo è posto a carico del Distretto".
Richiamando quanto si è detto su quest'obbligo,
da Osservare, invero, che la corte ha fatto quell'affermazione, non per escludere in linea di
principio che il direttore di miniera non abbia
l'obbligo giuridico di verificare la stabilità dei vedrà bacini, ma per dire, - si con quale fondamento, PE,– che il OT e il
-
responsabili miniera con la Società della effettuarePrealpi,-non avevano il dovere di
quella verifica perché avevano il diritto, proprio per la verifica imposta dall'art. 38, di ricevere in consegna beni minerari sicuri, avevano il diritto di confidare sulla sicurezza degli stessi,
ivi compresi i bacini, .
Con il quinto motivo il CU OS si duole per
"l'erronea applicazione degli artt. 43 c.p. e 2236
C. C. " presupposto che l'obiezione, fatta sul dalla corte, secondo cui "l'imputato ha propria di imperizia ma violando una regola, di peccato
356 natura tecnica, comune patrimonio di conoscenza da chi abbia conseguito quel titolo di studio", è
improponibile, ché è sufficiente ricordare che
tutti i tecnici che videro i bacini non rilevarono mai una situazione di pericolo".
"La regola che si assume violata prosegue il
come suo presuppostoCU OS dovrebbe avere-
una facile, elemntare, chiara riconoscibilità
della situazione che quegli interventi (verifiche,
cautele) suggerisce;
ma, se il presupposto manca,
l'omissione non è più la trasgressione di una
regola elementare di arte, ma il risultato di una
valutazione che è straordinariamente difficile e richiede conoscenze specifiche al massimo livello". La censura, come si è visto, è stata proposta anche da altri e si sono esposte, in quella sede,
le ragioni della infondatezza della stessa. E' sufficiente aggiungere, a questo punto, che
il tribunale sia la corte han posto in luce sia la condotta dei due imputati RN e Currò che
OS "è connotata da negligenza e da imprudenza per non eseersi mai posto il problema della stabilità dei bacini e per non avere, caso mai, doverosamente richiesto la collaborazione di chi
357 aveva le necessarie competenze tecniche"; e che
entrambe le sentenze e il CU OS ha citato il passo della sentenza della corte in cui quest'ultima ha scritto che "gli addebiti non affatto prestazioni di speciale riguardano tecnica, bensì le difficoltàdifficoltà inerenti normele ad una www attività ingegneristica"
- han quantoposto anche in rilievo quante e diffuse fossero "le regole dell'arte", raggiungibili dal
"modello" di direttore direttore di miniera e dal
"modello" di ingegnere capo, regole che altro non erano, per lo più, che normali regole ingegneristiche. DossiIl settimo motivo, con il quale il CU
lamenta la "nullità della sentenza per mancanza di di motivazione sulla richiesta rinnovazione
" parziale del dibattimento, è da disattendere per decisiva ragione che la corte, la
- anche questo detto - ha dedicato ben sette pagine si rinnovazioneall'esame delle varie richieste di del dibattimento ampiamente motivando il rigetto delle stesse, e nel motivo di ricorso non si va affermazione, generica, che la aldilà della sentenza avrebbe risposto "in modo generico senza
358 indicare le ragioni per le quali quelle specifiche richieste venivano respinte". Il RN, nel secondo motivo, eccepisce il del fatto, anzitutto per aver la travisamento sentenza impugnata ritenuto che egli, RN, aveva avuto notizia della prima relazione IN del
24/6/1975 e per aver affermato che egli, RN,
aveva avallato l'operato dell'AG.
E' indubbio che il RN non possa aver avuto notizia di quella relazione, essendo andato in
pensione il 29 maggio precedente.
Ма, il travisamento del fatto è rilevante se
cade su un elemento decisivo, e le due sentenze di merito non hanno assolutamente fondato
1
l'affermazione di responsabilità del RN
-
neppure il RN lo sostiene nel motivo
- sulla dell'imputato, dellaconoscenza, da parte relazione del IN.
Quanto "all'avallo del comportamento dell'AG", è sufficiente ricordare-
prescindendo, peraltro, dal problema se
quell'avallo sia stato un comportamento addebitabile a titolo di colpa- che i giudici di
merito lo hanno desunto dalle dichiarazioni sia
359
18 -
dell'AG sia dello stesso RN
facendo uso del loro potere interpretandole,
in termini logico-giuridici discrezionale,
corretti.
Il RN, nel quarto motivo, censura la sentenza
"di carenza e di contraddittorietà" per non aver
determinato con chiarezza quale sarebbe stato il
comportamento alternativo doveroso.
La indubbia infondatezza della censura risulta dai passi delle due sentenze di merito che si è
avuto cura, dianzi, di citare.
E ' sufficiente ribadire, sintetizzando, che la
corte di merito e il tribunale - hanno effettuato, rimproverato al Perna di non aver personalmente verifiche, delega, ° per accertamenti, per controllare la stabilità della pertinenza "bacini di decantazione", bacini
-
opportuno ricordare che, come hanno accertato i
-
dall'inizio, giudici di merito, hanno recato sin sin dall'origine, i segni, le stigmate della
instabilità, essendo stati costruiti su quel terreno e in quel modo, sicché sin dall'inizio hanno determinato e le due sentenze lo han detto in continuazione - una situazione di pericolo
360 anche se non immediato. Non può negarsi che, secondo i giudici di merito, il RN sarebbe stato in colpa anche per aver avallato il comportamento dell'AG,
mentre, sostiene il ricorrente, l'AG,
comportandosi come si era comportato, non aveva fatto altro che applicare la norma dell'art. 674
del D.P.R. n. 128/1959.
Ma, riconosciuto ciò, va pur detto ed è
sentenzesufficiente rileggere i brani delle due riportati nelle pagine che precedono che questo,
erroneamente ritenuto, elemento di colpa, non è
affatto decisivo, ché "la causalità stato rilevante dell'omissione del RN sta in questo
-
così il tribunale avallato dalla corte che, se
esercitato in modo avesse, come dovuto,
attivo il proprio compito di vigilanza, se inoltre esercitato in modo valido, nonlo avesse limitandosi ad una ispezione visiva, ma compiendo compiere quegli accertamenti 0 facendo indispensabili per verificare la sicurezza dei bacini, egli ne avrebbe, con una probabilità che rasenta la certezza, percepito la grave pericolosità sia attuale che potenziale".
E la corte: "La colpa di RN consiste nel non
361 essersi posto il problema di stabilità
la quale esisteva, risolvendolo dell'invaso,
direttamente o facendolo risolvere da altri. Il suo disinteressamento è stato totale, non
essendosi curato né del mutamento di destinazione d'uso né dell'accrescimento del bacino, che alla denunciadichiarò di non aver visto fino comunale".
Nel sesto motivo il RN lamenta la contraddittorietà e il difetto di motivazione della sentenza in ordine al rapporto di causalità.
Premesso che il passo, appena citato, della più che sentenza del tribunale, riassume, а
pensiero dei sufficienza e correttamente, il giudici di merito per quel che riguarda il
omissioni,rapporto di causalità tra le specificamente indicate, del RN e l'evento, v'è
da notare che in questo motivo il RN ripropone tutte le censure che, in tema di rapporto di causalità, si sono esaminate a suo tempo, di talché non resta altro, sul punto, che rinviare a
quanto si è detto in quella sede. Nè si dica che "i geologi ufficiali hanno la diga in questione ripetutamente, visionato
362 rispettivamente cinque e nove anni dopo che Perna era andato in pensione, quando cioè quella diga
era cresciuta a dismisura e l'eventuale sua pericolosità doveva appalesarsi in modo ben più
evidente, senza nulla eccepire, nulla rilevare,
nulla denunciare".
Emerge, invero, dalle sentenze che il
IN, esperto in geotecnica, nella sua prima
- redatta poco dopo il relazione del 23/6/1975,
del RN, pensionamento "ha lanciato un grido di allarme come si esprime il tribunale eccezionale (80%), di parlando di pendenza stabilità del limite, di capacità di sostentamento spiegabile solo con la presenza di qualche elemento cementante", tanto che il tribunale ha commentato dicendo che "sembra, in sostanza, che affermi: 'strano che non sia già il IN
caduto'".
Le due sentenze, inoltre, dànno atto al
IN di aver richiesto determinate,
approfondite indagini specialistiche,
rimproverandogli, il tribunale, di aver presentato la relazione definitiva senza averle fatte.
Emerge, dunque, dalla sentenza che, all'epoca della gestione del RN, un geologo attento, il
363 "modello di geologo", avrebbe senza difficoltà
alcuna riconosciuto la pericolosità di quel bacino, sicché sottolineare che, successivamente,
altri geologi non l'hanno rilevata non è, sul piano del rapporto di causalità come si vorrebbe
-
per nulla decisivo, ma, de mas, deporrebbe per la colpa se questi altri geologin concorrente de Nel settimo motivo, il RN afferma che "v'è
nella sentenza un'insanabile ed eclatante contraddizione tra l'asserita causalità tra l'evento e la condotta omissiva di esso RN e l'assoluzione dell'ingegner IN", e ciò in
quanto "il primo degli enunciati dati presuppone che sia stato causale il comportamento del RN".
"Ciò significa, però, aggiunge il RN che per altra via, si dimostra che i geologi о se tecnici sono intervenuti ed hanno altri individuato e denunciato quel pericolo, non visto dal RN, non può non venir meno la rilevanza
causale della sopraddetta condotta omissiva, posto che ciò che si assume omesso si realizza aliunde".
"Ebbene conclude il RN
- la sentenza, non interessa se a torto o a ragione, asserisce,
l'ingegner IN, che questi nell'assolvere esaminò i bacini 2 la diga denunciandone la
364 situazione e indicando ultériori accertamenti da
compiersi e più in generale il da farsi: la
contraddizione ci pare evidente". Il Perna, come si vede, ripropone uno degli argomenti del FI, il quale ha, tra l'altro,
sostenuto che la verifica e la relazione
IN avevano interrotto il nesso di causalità tra la propria condotta e l'evento.
Si è già detto, esaminando il motivo del
FI, per quale ragione l'argomento non possa
essere condiviso;
ci si limita, quindi, a rinviare a quanto osservato in quella occasione.
Nell'ottavo motivo il RN pone il problema della prevedibilità e della prevenibilità
dell'evento, osservando che i giudici di merito non lo avrebbere affrontato e risolto, e censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che "l'homo eiusdem condicionis ac professionis",
"modello di agente", sarebbe stato in grado di il cogliere le regole da seguire per tenere il comportamento doveroso onde impedire l'evento.
"La sentenza
- così il RN
- si basa particolari e sull'esistenza di alcune specializzatissime pubblicazioni straniere,
365 ignorando inequivoche e contrarie risultanze processuali: con ciò un travisamento del fatto, ma anche un errore di diritto nell'interpretazione delle norme e dei principi in materia di colpa". Tutto quel che si è detto a suo tempo sulle
"regole dell'arte" e sul connesso problema della
della prevenibilità esime prevedibilità e
dall'indugiare oltre.
Nel nono motivo, il RN eccepisce la
"contraddittorietà tra la sua posizione e quella dei 'soggetti' Prealpi" e si chiede "come si possa affermare, senza cadere in insanabile contraddizione, la prevedibilità dell'evento in
саро a RN e al contempo la mancanza dello stesso elemento rispetto ai soggetti facenti capo alla Prealpi".
La censura non ha pregio sol che si rifletta che la corte di appello lo si è già accennato- ha
- escluso che i "soggetti" della Prealpi dovessero
porsi problemi di prevedibilità perché avevano il
diritto di confidare sulla sicurezza dei bacini,
sul fatto che la P.A., tenuta ex lege a verificare lo stato della miniera prima di concederla nuovamente, avesse provveduto alla dovuta verifica
366 La censura non ha pregio sol che si rifletta che
-corte di appello lo si è già accennato- ha la escluso che i "soggetti" della Prealpi dovessero
porsi problemi di prevedibilità perché avevano il
diritto di confidare sulla sicurezza dei bacini,
sul fatto che la P.A., tenuta ex lege a verificare della miniera prima di concederla lo stato avesse provveduto alla dovuta verifica nuovamente,
366 dei e che, quindi, avesse accertato la stabilità
bacini.
Con l'ultimo motivo il RN rileva che la corte
- con ciò incorrendo "non ha minimamente esaminato il problema della in un'omissione di motivazione distribuzione dei compiti all'interno del
Distretto minerario e della delega di attribuzione ai periti minerari dipendenti dell'ingegnere capo,
- è pacifico in atti i quali mai nessuna
segnalazione gli avevano fatta".
Anche questa censura છે priva di giuridico fondamento, ché, supposto il conferimento della
delega, è principio noto quello secondo cui il
delegante non può assolutamente omettere di controllare, di accertare se il delegato assolva ai suoi compiti, faccia quanto gli è stato
"delegato", di accertare se, per stare al caso di specie, abbia fatto quegli accertamenti, quei controlli che, soli, avrebbero consentito di rendersi conto della instabilità dei bacini ed è
certo che il RN non abbia mai fatto questi specifici controlli per la semplice ragione che ha colpevolemente, ritenuto, secondo ilsempre,
motivato parere dei giudici di merito, che quegli
367 accertamenti non andassero fatti.
6-Il AN, direttore della miniera di Prestavel
dal giugno 1973 al giugno 1976, dopo aver detto,
nel secondo motivo, che "le sue condotte sono
state forse provate nella loro essenza storica, ma sono tutte condotte non provate nella loro valenza causale", nei motivi terzo e quarto si sofferma sulle varie condotte contestando che le stesse abbiano la valenza ad esse attribuita dai giudici di merito.
Sostiene, anzitutto, il AN che la corte avrebbe omesso di motivare "in ordine al punto centrale che era stato invocato con riguardo all'ordinanza del giudice istruttore di Trento",
il quale-aggiunge il AN- aveva prosciolto il sua voltaDe RD, successore del TU, a
successore di esso AN, nella direzione della miniera di Prestavel.
"Nei motivi di appello dell'ing. AN- così
quest'ultimo - non si è voluto invocare il proscioglimento del De RD come elemento di causalità, ma si è interruttivo del nesso come nel passaggio voluto sottolineare dell'ordinanza/sentenza di rinvio a giudizio,
368 T laddove si proscioglieva il De RD, si faceva irreversibile riferimento ad una instabilità non cioè, il dei bacini;
non si invocava,
proscioglimento del De Nardi come elemento di
interruzione del rapporto di causalità, ma si invocava la situazione che il De RD aveva trovato come elemento di interruzione del rapporto di causalità tra la condotta attribuita al AN
e l'evento che si è verificato", sicché difetta di motivazione la sentenza quando afferma che "non vi
è alcuna possibile interruzione del nesso causale nel proscioglimento giusto о ingiusto di un delimputato che è intervenuto nella costruzione bacino superiore per qualche mese".
Si può replicare che, se è innegabile che la si è corte di appello, parlando del De RD,
espressa nei termini riportati nel motivo, è,
però, altrettanto innegabile sia che la corte ha
avuto ben presente-lo si è visto a suo tempo- il
problema della rilevanza causale delle singole condotte, sia, e soprattutto, che la stessa si è
posto il problema della "progressiva" instabilità
dei bacini, dicendo, tra l'altro, d'accordo con il tribunale, che quei vizi di origine erano destinati a incidere sempre di più sulla stabilità
369 altezza, in ragione della crescita, in
dell'argine.
La corte, in atri termini, si છે resa conto che l'instabilità poteva non perfettamente stata, in un certo momento della vita del essere bacino, irreversibile;
ma, ha dimostrato che la
stessa, per determinati vizi d'origine, era andata crescendo sino all'irreversibilità, visto che nessuno dei direttori della miniera, succedutisi nel tempo, ivi compreso il AN, vi aveva posto mai rimedio.
"Di sicuro e certo- così la corte a pag. 439 in un passo già citato- vi è che questi ed altri
fattori, passati in rassegna nei paragrafi 15, 16,
17, hanno agito in maniera determinante e decisiva ai fini del crollo influenzandosi e combinandosi
+
insieme, avendo concorso a portare i bacini, ma in particolare quello superiore, in uno stato
"progressivo" di cronica instabilità fin dal loro
sorgere, come hanno precisato i primi giudici".
Certo, se si potesse dire che sotto la direzione del AN il bacino non era stato affatto instabile perché non si erano ancora poste le
premisse della instabilità, non vi sarebbe dubbio che sarebbe difficile parlare, e non solo per il
370 !
AN, di nesso causale;
ma, se si ammette, come si fa sostanzialmente nel ricorso, che sotto La
direzione del AN la instabilità era soltanto reversibile, che non era irreversibile, si dà per scontata la instabilità, si dà per scontato che si era creato qualcosa che, già instabile, se fosse
andato avanti, sarebbe potuto pervenire alla
instabilità irreversibile.
Nessun pregio, poi, ha quanto il ricorrente scrive a pag. 26-27 a proposito della lettera
7/11/1984, indirizzata al Comune di Tesero, con la quale l'Assessorato della Provincia di Trento
rispondeva in merito alla richiesta di ampliamento del bacino avanzata dalla Società Prealpi.
Ammesso, infatti, che in questo documento non vi sia alcun accenno a situazioni di possibile pericolo, né immediato né lontano, non ne consegue,
come vorrebbe il AN, la "dimostrazione a posteriori della non prevedibilità di quanto è
accaduto e la non riconducibilità di quel che è accaduto alle condotte tenute dagli imputati
SO e LU".
Dato per sicuro che qualcuno non abbia previsto non significa, infatti, checiò l'evento,
quest'ultimo non fosse prevedibile - e la corte di
371 $
merito ha ampiamente motivato sulla prevedibilità,
come si -è visto dal "modello di agente", che specie, - secondoera, doveva essere, nella
-l'accertamento dei giudici di merito 1' oculato
direttore di miniera, garante ex lege della il sicurezza dei terzi, e non l'Assessorato,
peraltro, come le due sentenze hanno pur quale,
sottolineato, il 13/8/1974 aveva inoltrato la richiesta del Comune di Tesero dell' 1/8/1974 al
minerario, il quale, avallando laDistretto
relazione IN, ha posto le premesse - come sentenze han messo ripetutamente inle due evidenza perché il Comune, e, in genere, la Pubblica Amministrazione, si fidassero della
stabilità dei bacini.
Sempre in tema di prevedibilità, il Morandi
a pag. 29, che "allorché divenne sostiene,
direttore della miniera i due bacini erano già
stati costruiti e collaudati, e, quindi, egli potette fare ragionevolmente affidamento su almeno due fattori che lo tranquillizzarono: da un lato i stati costruiti sotto la vigilebacini erano
attenzione e la gestione attenta ed oculata con i due cicloni secondo le precise indicazioni del
prof. SS;
i due bacini, poi, non avevano mai
372
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stati costruiti e collaudati, e, quindi, egli potette fare ragionevolmente affidamento su almeno due fattori che lo tranquillizzarono;
da un lato i stati costruiti sotto la vigilebacini erano attenzione e la gestione attenta ed oculata con i due cicloni secondo le precise indicazioni del
prof. SS;
i due bacini, poi, non avevano mai
372 dato luogo ad alcun tipo di inconveniente, senza che la metodologica operativa da dimenticare sempre diligentemente seguita aveva dato risultati accettabili".
"Di questi rilievi così a pag. 29 del ricorso-
-
cenno nella sentenza del giudice di nessun appello". Ebbene, la corte, a pag. 472, anche se non ha
citato il SS, ha puntualmente risposto a questi rilievi, osservando quanto segue:
"Ma, a mettere in guardia da un passivo affidamento sull'operato dei predecessori e a smentire l'assunto della inesistenza di dubbi e riserve, appare sufficiente il richiamo della lettera 1/8/1974 del Comune di Tesero che avanzava preoccupazioni sulla staticità dei bacini e della
23/6/1975, IN del prima relazione contenente il grido di allarme in merito alla stessa staticità, inviata il giorno seguente dal
NE, oltreché al AN, anche alla Direzione
della Miniera di Prestavel, di cui era direttore
proprio AN.
Le dichiarazioni che 'la stabilità era al limite'
e che 'le pendenze erano eccezionali' costituivano la prova concreta che nessuno, e tanto meno il
373 direttore della miniera e l'amministratore delegato della LU, poteva fare affidamento
sull'operato di chi aveva ideato e costruito il tali condizioni di bacino superiore in
pericolosità. Vi erano già in quel periodo dubbi e riserve
sulla stabilità dei rilevati". La corte, dunque, ha escluso, adeguatamente motivando, che il AN, direttore della miniera membro della commissione che aveva e avuto l'incarico di verificare il bacino superiore e di stendere la relazione, potesse fidarsi dei suoi
predecessori e non aver preoccupazioni sul futuro.
Il AN, peraltro, a pag. 38/40, porta la sua attenzione su uno dei documenti citati dalla corte di appello, sulla lettera del Comune di Tesero del
1/8/1974, e si duole che la corte di merito abbia
disatteso tutti gli elementi indicati nei motivi
di appello a sostegno della tesi che nel Consiglio
Comunale di Tesero non erano, in realtà, emerse circa la pericolosità dei bacini,preoccupazioni e, quindi, circa la prevedibilità dell'evento.
Il AN sostiene di aver dimostrato che quella lettera aveva avuto, nel processo, la
374 interpretazione autentica, e cita, di nuovo, la dideposizione del segretario comunale del Comune
- questi, secondo il AN, sarebbe la Tesero, fonte -di questa interpretazione autentica
concludendo che "anche dalla lettera e dalla testimonianza di AN emergeva senza ombra di dubbio che nessuno si era rappresentato realmente
il pericolo di un crollo dei bacini perché nessuno poteva ragionevolmente rappresentarselo in quel momento, sicché se non vi era prevedibilità non vi poteva essere prevenibilità". E' agevole rispondere che, in tanto si può
esame di censurare la sentenza di omesso un in questo caso, la deposizione citata documento -
T
nel motivo in quanto risulti che il contenuto di
-
I
quel documento, se preso in esame, avrebbe condotto, sul piano processuale, a conclusioni diverse da quelle cui il giudice di merito è
pervenuto. Se così è, non v'è dubbio che i giudici di
merito abbiano sottovalutato quella lettera, e la relativa interpretazione "autentica", con coerenza logico-giuridica. Invero, qualunque sia stata la ragione che può
aver indotto il comune a scrivere quella lettera
375 nella quale, peratro, si dice, come risulta dalle
196), sentenze che la citano (cfr. tribunale pag.
il bacino "sembra costituire un serio che pericolo, anche dal punto di vista della staticità", - i giudici di merito han rilevato che il IN, collega di verifica del AN, nella nota 23/6/1974 (cfr. tribunale pag. 203)
"lancia un grido di allarme, parla di pendenza
eccezionale, di stabilità al limite, di capacità di sostentamento spiegabile solo con la presenza di qualche elemento cementante". Secondo i giudici di merito, dunque, era
accertato dal quell'inequivoco dato di fatto,
IN, la stabilità al limite
- che avrebbe problemi di dovuto allarmare e far porre prevedibilità e di prevenibilità e non,
evidentemente, la formulazione della lettera che aveva determinato l'accertamento o, eventualmente,
la interpretazione della stessa.
Osserva, inoltre, il AN, nello stesso motivo, che "la lettura della motivazione della sentenza di secondo grado fa certi che la colpa più specifica riconosciuta al AN non è stata
quella di aver gestito 1'innalzamento dei due rilevati secondo tecniche che al tempo dovevano
376 considerarsi in linea con lo stato dell'arte,
quanto di aver collaborato con il IN
averlodelle indicazioni che possonofornendogli fuorviato".
"Ma, aggiunge il ricorrente una lettura distaccata delle correlazioni tra l'intervento dell'ingegner IN e la collaborazione dell'ingegner AN fa certi che questi non fornì valutazioni al IN, ma solo elementi che lo stesso IN aveva richiesto esplicitamente a cominciare dall'uso della puntazza".
affermazione, il AN, nelle Fatta questa pagine seguenti (32-49), cita, poi, tutta una serie di documenti per provare il suo assunto di non aver fornito valutazioni al IN ma soltanto elementi da quest'ultimo richiesti,
sostenendo che le sue ragioni non sono state adeguatamente vagliate dalla corte di appello,
donde il difetto di motivazione.
Ma, tutto ciò,
- è indubbio - non significa altro che voler riproporre, e riproporre in questa sede improponibili questioni di fatto.sede, Il AN attribuisce un determinato valore a
quei documenti comprovanti certi suoi interventi,
377 mentre i giudici di merito hanno attribuito a quei documenti e dagli stessi cheagli interventi,
emergono, valore diametralmente opposto, ritenendo che gli interventi del Morandi siano stati colpevoli, perché si erano risolti in altrettante,
ingiustificatamente errate, valutazioni.
superfluo, allora, ricordare, ancora una E ' volta, che la interpretazione di documenti e, in genere, la valutazione delle prove, è compito del giudice di merito e sfugge al controllo di legittimità se congruentemente motivata ed è
abbianoinnegabile che le due sentenze di merito
motivato in modo congruo, adeguato, che il AN
aveva espresso "veri e propri giudizi"
"AN così il tribunale forni garanzie sulla natura del substrato naturale dei bacini e sulla non interferenza tra l'argine di quello superiore ed i limi pertinenti a quello inferiore,
attingendo tali notizie non a scienza diretta, ma
a quanto a sua volta riferitogli da altri e senza controllare quei disegni depositati proprio nel
suo ufficio e che quella interferenza evidenziavano;
altrettante garanzie il AN
diede sulla avvenuta consolidazione dei fanghi,
valutazione questa desunta in parte a vista e in
378 parte con la tristemente nota puntazza;
ottimistiche sono infine anche le notizie fornite
dal AN al IN, questa volta per lettera, sulla entità degli apporti metorici e da
ruscellamento di acqua".
La corte di appello a pag. 473 ha detto
esattamente le stesse cose.
E' da sottolineare che il tribunale e la corte gli atti hanno avuto cura di indicare le fonti,
processuali dai quali hanno desunto il convincimento che gli interventi del AN erano stati veri e propri giudizi. Il AN dice, ancora, che, assolto il
IN, anch'egli doveva essere assolto e che
se le prove, le indagini richieste dal IN non erano state effettuate, ciò andava ascritto alla direzione della società, non certo a lui. La sentenza, quindi, in parte sarebbe
contraddittoria perché ha assolto il IN e condannato il AN, e, in parte, mancherebbe di motivazione non avendo preso atto
1 dell'organigramma della LU, che relegava in second'ordine il AN.
Le due censure non possono essere condivise.
379 La corte di merito, nell'assolvere il IN
- e, si vedrà tra poco, se con motivazione
- ha posto in rilievo (cfr. pag. 504 eappropriata sgg.) che 'nessuno poteva fare affidamento sulla "
IN, semplice studio di relazione
-
- e tanto meno NE, AN e fattibilità
sono stati agevolati dalle AN, i quali considerazioni del Distretto minerario del
7/11/1975, dirette al Comune, a rinunciare alle indagini, analisi e verifiche ancora in corso e
decidere così l'ampliamento del bacino".
E la ragione per cui il NE, il AN e il
AN non avrebbero potuto e dovuto fare affidamento su quella relazione è stata data dalla corte in tutte le pagine in cui si è soffermata a posizione del IN: quella vagliare la
insufficiente, frutto anche di relazione assicurazioni, in ordine a rilevanti colpevoli dati tecnici, del AN e del AN, non poteva, per la sua insufficienza, essere ritenuta, come pur lo era stata, dai destinatari, Bonetti,
amministratore delegato della LU, AN,
direttore della LU, AN, direttore
della miniera, valido strumento per legittimare la domanda di ampliamento del bacino, perché doveva
380 essere seguita da un vero e proprio progetto corredato da tutte le numerose indagini richieste
dal IN.
Su queste indagini, poi, la corte di merito così
è espressa: "Tutti sapevano che si dovevano si effettuare ulteriori prove e tutti erano a diconoscenza della richiesta di effettuazione.
sondaggi da parte della SO, mentre tutti e
tre, - NE, AN, AN- sapevano, anche,
la rinuncia a dette prove e sondaggi che avvenne dopo la trasmissione della relazione stessa dal
AN al Distretto...
Questa rinuncia venne decisa dai "vertici societari" consenziente AN".
La corte, a questo punto, ha citato testualmente la deposizione del AN che aveva detto che "si era trattato di una decisione presa dalla società,
successivamente cioè dalla LU, ed io concordai". Non è illogico concludere, come ha concluso la
corte, che "concordare" implichi la possibilità di decidere anche autonomamente, di non concordare,
pertanto, non è illogico ritenere, come ha e, ritenuto la corte, che la colpevole decisione di quelle indagini è stato frutto di una non fare
381 decisione a tre, ivi compreso il AN.
"AN e AN, ma anche TU
- ha anche detto la corte dovevano farsi carico del rischio
- esistente e, anziché procedere all'accrescimento
del bacino stesso, avrebbere dovuto assicurare un
drenaggio Effettivo, un controllo strumentale e
portare a termine, almeno, le indagini richieste del IN. nella dichiarazione di emergenza del 23/6/1975.
Nulla di tutto ciò è stato fatto e l'ulteriore accrescimento dell'invaso ha accresciuto le condizioni di instabilità dello stesso". Come si vede, nessuna contraddizione e nessun difetto di motivazione.
Nel quarto motivo il AN propone il tema della prevedibilità dicendo, tra l'altro, che era impossibile in allora prevedere la liquefazione.
Si rinvia a quanto si è detto a suo tempo sulla prevedibilità e sulla liquefazione esaminando anche questa parte del motivo del AN, così
come si rinvia a quanto si è detto in tema di
"letteratura tecnico-scientifica".
7-I due difensori del AN sostengono, nei loro
382 motivi, il primo la assoluta, insignificante,
marginalità del Toscana nella redazione della
relazione "IN"; censurando la sentenza di
mancanza totale di motivazione sul punto, e il secondo, sostanzialmente, la contraddittorietà
della sentenza che ha assolto il IN e condannato il AN giudicando irrilevanti per
il IN alcuni elementi, stimati, invece,
rilevanti per il AN.
Quanto alla doglianza di difetto di motivazione non può non rilevarsi che la corte, sia pur implicitamente, ha risposto alla obiezione,
contenuta nei motivi di appello, sul ruolo marginale del Toscana e ha risposto concludendo quella relazione era stata, come aveva già che detto il tribunale, relazione di tutti e tre i
membri della commissione, che ne avevano sposato le conclusioni, che sapevano quel che s'era fatto
e quel che non s'era fatto in termini di indagini. La corte e il tribunale, in altre nonparole,
hanno trascurato di osservare che "le responsabilità di AN e AN, connesse alla relazione ottobre 1975
- così il tribunale a pag. sono minori proprio per il loro ruolo 219 subordinato da essi svolto", aggiungendo, però,
383 che esse le responsabilità tuttavia "1
sussistono per gli aspetti causalmente colposi che connotarono la condotta". ne sia il tribunale, sia la corte si sono E
soffermati non РССО sui contributi ว aspetti causalmente colposi del AN, osservando che il Toscana, che aveva scritto le prime tre pagine della relazione e le conclusioni insieme agli altri due, nel corso della verifica aveva dato,
così come il AN, informazioni colpevolmente infondate al IN, - le cui dichiarazioni,
con il riferimento a quelle informazioni, la corte di merito ha citato testualmente, - informazioni considerato relative, tra l'altro, al dato fondamentale dai giudici di merito della consolidazione e della resistenza dei limi.
Ma, come per il AN, la corte di appello ha
posto in rilievo il ruolo che il AN ha avuto
nella mancata esecuzione di quelle prove, di quelle indagini che, suggerite dal IN,
indispensabili per poter procedereerano all'ampliamento del bacino.
E ' superfluo citare di nuovo alla lettera
- si sono riportati trattando passi della sentenza del AN in cui la corte di appello ha detto
-
384 che tutti e tre sapevano della necessità di quelle indagini;
in cui ha scritto cha la rinuncia era stata decisa dai vertici societari e, anche,
in un nonpasso sinora non citato, che "IN
venne messo a parte della rinuncia alle indagini, ancora pendenti ma ritenute inutili da NE e
AN, consenziente AN".
affermazioni della corte, che scritte Queste
pagine dedicate al IN, completano nelle quanto la corte aveva detto esaminando i motivi del AN,- affermazioni che nei motivi non sono
state né citate, né contestate, e che la corte ha
fatto ancorandosi a dati processuali puntualmente indicati,- consentono di dire che neppure la contraddittorietà regge al vaglio censura di critico.
E' facile
- lo si vedrà meglio tra poco porre in evidenza le smagliature della sentenza per quel che riguarda il IN;
ma, le contraddizioni sul IN concernono quest'ultimo e non la posizione del AN, ché, per la corte,
- e per il tribunale - laè stato assolutamente certo che relazione IN era, comunque, insufficiente
a fondare, a legittimare l'ampliamento: quella relazione doveva essere seguita dalle
385 indispensabili indagini che sono state trascurate
AN e dal dai vertici societari, NE,
AN, i quali, ciò nonostante, han proceduto all'ampliamento.
8-11 TU, direttore della miniera di Prestavel dal luglio 1976 al giugno 1978, nel terzo motivo
si " duole dell'omesso 'esame del primo motivo di appello concernente la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata ed accusa ritenuta in sentenza", sotto il profilo che " è eletto a motivo di colpa la mancata stato attuazione, da parte di esso TU, del
contenuto della delibera del comune di Tesero in data 11/9/1976, dopo che per tutto il primo grado del giudizio nessuno lo aveva mai interrogato in ordine ai contenuti di quella delibera ed alla eventuale conoscenza avutane".
E' opportuno ricordare che il Tribunale (pag. 231 e ss. citato dalla corte pag. 475) ha posto in rilievo che "nel corso della direzione TU vi fu un ulteriore, brusco richiamo ai pericoli creati dalla presenza di bacini per l'abitato e al dovere della direzione mineraria di provvedere alla predisposizione di quanto necessario a
386 scemare tali pericoli e ancora una volta il segnale di allarme da parte del Comune di Tesero,
"il quale" nel consentire, con delibera 11/9/1976, la richiesta occupazione di terreni per l'ampliamento del bacino superiore, subordinava
l'autorizzazione alla ottemperanza, da parte della concessionaria Fluormine, delle prescrizioni antinfortunistiche afferenti l'uso cui è destinato il terreno oggetto della concessione medesima,
nonché all'esecuzione dei ripari necessari e
indispensabili ad evitare che il materiale inerte
posto a deposito sull'area predetta, possa arrecare danni alla vegetazione sottostante nonchè
all'incolumità pubblica".
"La delibera -ha proseguito il Tribunale,
ripreso dalla corte- non suscitò nel suo insieme nel TU l'impulso a procedere alle dovute verifiche e ai necessari interventi".
La corte di appello dopo aver affermato, a pag. 464, un determinato principio, a pag. 475 ha
ripreso, come si diceva, il tema della delibera
del Comune di Tesero, dicendo, tra l'altro, che "è
inutile che il TU dichiari di non averne
avuto notizia, in quanto, trattandosi della dei bacini, la LU 10 ha sicurezza
387 sicuramente informato". aggiungendo che "questa una presunzione talmente seria, perchè logica, che a dimostrare il contrario deve essere 10 stesso
TU".
Il principio affermato dalla corte di merito,
citato anche nel motivo, è quello secondo il quale
è "nei delitti colposi non vi nullità della
immutazione del fatto quando il sentenza per giudice abbia ritenuto che la causa dell'evento è
di colpa da ricercarsi, oltre che nell'elemento contestato, anche in altro elemento non contestato, essenziale essendo che il prevenuto sia posto nella condizione di difendersi.
Ebbene, riaffermato questo principio, che la
corte di merito ha mutuato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, la censura non può non
essere ritenuta infondata sol che si rifletta che la conoscenza della lettera, da parte del TU,
non fa parte dell'accusa contestata perchè non
doveva esserlo, essendo quella lettera un semplice elemento, uno tra i tanti, di riscontro della colpa.
Al TU era stato contestato, tra l'altro, di avere omesso ogni cura e ogni controllo in ordine "
388 alla staticità del bacino", e il Tribunale e la corte, interpretando la delibera del Comune di Tesero nel senso di un richiamo al controllo di quel-
la staticità, hanno detto che la prova della colpa,
la prova che il TU acesse omesso cure e con-
trolli in ordine alla staticità del bacino, si de-
sumeva anche dal non avere l'imputato dato peso a quella delibera. Dal che si desume che quel documento è stato un
semplice atto, acquisito al processo, preso legit-
timamente in esame dal giudice di merito al fine della valutazione di "quella" colpa, e non di altra,
ascritta nel capo imputazione.
Nel quarto motivo il TU lamenta "la violazione dell'art. 43 c.p. e contradditorietà di motivazio-
ne in ordine alla ritenuta sussistenza di comporta-
menti colposi dell'imputato".
Sostiene il ricorrente che "i momenti della
389 sentenza della corte di appello che individuano le riconducibili a due colpe del Lattuca sono
tematiche fondamentali:
- la violazione di regole dell'arte che egli conoscere (in с comunque doveva ben conosceva sopraelevazione particolare, avendo continuato la del bacino pur conoscendo i limiti della relazione
IN, ed avendo omesso di rinnovare la
verifica di stabilità pur essendosene maturati i
tempi e le condizioni); il colpevole affidamento su fatti altrui (in particolare, la dichiarazione del Da Roit quanto alla assenza di sovrapposizione dell'argine superiore sui limi del bacino inferiore e la relazione IN). Per quel che riguarda le regole dell'arte, il solleva le stesse obiezioni mosse dagli TU
ricorrenti sostenendo sia che la corte di altri appello non ha considerato che trattavasi di vere
e proprie regole di scienza, sia che la maggior parte delle opere citate dalla corte 'era coeva о
successiva all'attività lavorativa del TU a
Prestavel".
L'assunto è senz'altro infondato e si rinvia,
per le ragioni di questa infondatezza, a quanto si
390 osservato esaminando i motivi, sul punto, del
Morenti, del FI, del CU OS, del Pellaa.
soltanto da aggiungere che il Lattuca Vi
direttore della miniera dal 1976 al 1973 e stato che la corte, nel capitolo dedicato alle "regole dell'arte, ha citato, nelle pagg. 326, 327, 328, un articolo, sul problema delle discariche minerarie, pubblicato nel 1976, nel quale l'autore, CI, dà una rassegna completa -così "
la corte della letteratura tecnica esistente e dei problemi relativi alla progettazione e
di discariche minerarie,costruzione con attenzione ai bacini di decantazione, ponendo in evidenza la estesa letteratura che si è accumulata sulla analisi della casistica degli incidenti e la ancora più abbondante letteratura sui criteri di
progettazione e verifica statica delle dighe di
sterili e sulle tecniche di costruzione e
controllo".
Per quanto concerne, poi, "il colpevole affidamento su fatti altrui", quale, anzitutto, la relazione del IN, il TU eccepisce,
sostanzialmente che " : limiti della relazione
IN e delle tabelle allegate non potevano essere in alcun modo cogniti al TU in quanto
391 non si trattava di errori tali da indurre in un ingegnere minerario di normaleallarme esperienza, quale era il TU".
Se si erano fidati il AN, il Bonetti, il
Distretto minerario, non si vede perchè non si sarebbe dovuto fidare il TU, sicchè
"sostenere che questi non doveva far affidamento sulla perizia IN ma che avrebbe dovuto studiarla -esaminarne gli allegati- capire che
ponevano indici di sicurezza più severi di essi quelli ritenuti dal IN, concludere,
quindi, che la relazione era errata e rifiutarsi proseguire nel rialzo del terreno secondo idi criteri da essa indicati, significa voler attribuire all'ing. TU, direttore di miniera,
un compito e un dovere che egli non ha né per legge, né per comune prudenza, cioè il compito di
verifica delle verifiche che fare la l'imprenditore aveva affidato ad un verificatore specialista.
La sentenza è, dunque, contradditoria".
La censura è infondata.
Nell'esaminare i motivi del CU OS si è
detto, tra l'altro, che, nel caso che più siano i
titolari della posizione di garanzia, ciascuno è,
392 per intero, destinatario dell'obbligo, sicché, Se
possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso,
per l'altro o per gli altri garanti, accertare che primo garante siail effettivamente e adeguatamente intervenuto, e ciò proprio perchè ad ognuno è richiesto, dall'ordinamento, 10 stesso
dovere di diligenza, la stessa condotta.
E' logico corollario di questo principio che, se uno dei garanti è intervenuto e l'altro о gli altri, resi edotti dell'intervento e del tipo di hanno le capacità tecnicheintervento, per rendersi conto dei limiti, delle insufficienze di quell'intervento, gli stessi non hanno il diritto
di confidare nella efficacia di quel precedente intervento, anche se effettuato da chi aveva specifiche capacità tecniche, sicché versano in colpa se confidano nello stesso. Nel caso in esame i giudici di merito hanno 2 in fatto, sia che la relazione accertato,
insufficiente eIN era quanto mai insoddisfacente, sia che il TU, nonostante le di quest'ultimo, era contrarie asserzioni in grado di cogliere quelle perfettamente
Ove avesse esaminato quel insufficienze,
393 documento, come avrebbe dovuto, con diligenza. Il Tribunale, infatti, dopo aver sottolineato
che "tali e tante e così evidenti erano le lacune,
gli errori, le incongruenze di quella relazione, che non potevano sfuggire nemmeno ad un esame superficiale", -e già questo accertamento in fatto toglie valore a quanto eccepito dal TU-, ha
aggiunto che, "nel periodo di direzione di più TU, la letteratura tecnica si era ancor
arricchita e, dunque, l'imputato avrebbe ben
potuto cogliere i segnali di allarme insiti in
quella relazione", precisando che "eppure il
TU, cui incombeva il dovere di approfondire letteratura sui manufatti che gestiva, aveva, la per sua ammissione, letto almeno l'articolo del
SS che, confrontato alla relazione del 1975, avrebbe dovuto suscitare ancor più perplessità
sulla affidabilità di quest'ultima".
"Dunque ha concluso il Tribunale anche l'eventuale errore in cui il TU fosse incorso a cagione di quella verifica non è scusabile e non lo giustifica, ma, sotto altro aspetto, rende evidenti le gravi conseguenze di cui fu gravida quella maldestra relazione". E la corte di appello, sia pure in sintesi, ha
394 detto le stesse cose, rilevando che l'affidamento
TU su quella verificadel non era stato
""per le riconoscibili carenze della incolpevole relazione", tanto più che il Lattuca " aveva maggiore di quella dei un'esperienza mineraria
avendo lavorato а suoi predecessori,
Mezzolombardo". inIl Lattuca, dunque, anche se laureato ingegneria mineraria, era perfettamente in grado, secondo il motivato apprezzamento dei giudici di
merito, di cogliere il disvalore di quella relazione.
della e si viene ad un ulteriore profilo Ma,
del TU, quello relativo al mancato censura piezometri- le due sentenze di merito uso dei sottolineato entrambe che la relazione hanno
IN era una relazione che, seppure a regola d'arte nel 1975, non poteva proiettare i suoi
effetti nel triennio successivo, ché, han detto giudici di merito, "il tracollo dei fattori di stabilità in quei manufatti può essere rapido,
legato com'è ad una molteplicità di fattori e considerato che il controllo deve essere pertanto continuo".
"Va infatti rilevato -così il tribunale,
395 richiamato in continuazione dalla corte- che
bacini del genere in esame, e quelli di Prestavel
per le loro peculiarità in particolare, richiedono, perché siano soddisfatte le esigenze di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità, verifiche di stabilità periodiche,
perlomeno annuali.
Le mutevoli, cangianti condizioni dei materiali,
della loro granulometria e distribuzione, del loro addensamento, così come quelle relative alla stessa geometria dei bacini, anche in rapporto ai
tempi e ai modi di accrescimento, richiedono che i controlli e i rilevamenti siano continui ed approfonditi e portano ad escludere che verifiche
effettuate nel 1975, anche se per ipotesi ben
eseguite, potessero considerarsi efficaci e confortanti anche uno, due o tre anni dopo".
Il TU obietta a tutto ciò che i giudici di
merito hanno erroneamente applicato l'art. 40 cpv.
C.P. perché non potevano ritenere che tra i suoi
obblighi di impedire l'evento fosse compreso pur quello di adeguarsi a talune attività tecniche, "
quali "i piezometri,' visto che queste apparecchiature (all'epoca dei fatti appena partorite nel mondo della scienza e della tecnica
396 dei bacini) erano inattendibili e considerato anche che la funzione del direttore di miniera non
è quella di scoprire le novità tecniche da attuare nei menufatti da lui curati, essendo a tal compito preposto il settore studi e ricerche dell'imprenditore".
Queste tesi, come le precedenti, non scalfiscono correttezza logico-giuridica di quanto la affermato dai giudici di merito, anche perché
questi ultimi hanno sottolineato, tra l'altro, che il TU aveva ammesso di aver letto lo studio del SS e la corte, nel paragrafo 15E, dedicato
"all'omesso uso di adeguati strumenti di
controllo", ha citato ampi squarci pure del SS che riteneva dell'articolo piezometri"importanti i "particolarmente raccomandandone l'adozione, dopo averne indicate le varie funzioni.
Quanto, poi, alla specifica tesi che "il
direttore di miniera non è tenuto a scoprire le novità tecniche da attuare nei manufatti da lui curati", è da richiamare tutto quel che si è detto L dellasulla posizione di garanzia, a tutela anche
།
incolumità dei terzi, del direttore di miniera, non ispirarsi al "modello"che non può di
397 direttore di miniera.
Il TU dà per scontato che il Manuale Icold 1982 suggerisce di rinnovare le indagini geotecniche ogni 3/5 metri di accumulo;
ma,
obietta che la corte di appello è incorsa in un
grossolano errore quando ha affermato che "la sopraelevazione dell'argine sotto la direzione
AN, sommata a quella sotto la direzione
TU, superava e di gran lunga i 3/5 metri di
accumulo".
" L'errore, dice il TU, è evidente ché non si può sommare tutto il periodo della direzione Morandi con il periodo della direzione TU:
considerato solo il periodo della prima va
successivo alla conclusione della relazione di verifica ( ottobre 1975) pari ad appena 8 mesi,
aggiungono i quasi due anni di attivitàcui si
TU".
"Durante tale periodo -questa la conclusione del
TU la sopraelevazione non può aver superato
IR. 2,50 atteso che il TU effettuò la i sopraelevazione dell'argine (in due anni) per circa 2 m. e negli otto mesi precedenti il AN
non potè certo raggiungere una sopraelevazione di
398 1 m."
ulteriore rilievo è privo di Anche questo avendo detto i giudici di merito (cfr. pregio, trib. pag. 224) che "AN appare responsabile
dell'ulteriore gestione dei bacini successiva alla verifica dell'ottobre 1975 e protrattasi fino al
luglio 1976" perché "in quel periodo continuò
per circal'accrescimento dell'argine superiore quattro metri e crebbe conseguentemente la sua instabilità".
La corte di appello, quando ha affermato che "è
l'osservazione che la sopraelevazione facile dell'argine sotto la direzione AN, sommata a
quella sotto la direzione TU, superava i 3/5 metri di accmulo", si è, evidentemente, riferita anche a quel dato, non contestato, posto in
rilievo dal tribunale.
Il TU, infine, censura la corte di appello averlo ritenuto in colpa per aver confidato " per nelle dichiarazioni del Da Roit in ordine alla sovrapposizione dell'argine superiore sui limi del bacino inferiore".
Ebbene, ove si tenga conto che la corte, sui ivi compresa la fattori destabilizzanti,
399 sovrapposizione dell'argine del bacino superiore sui limi del bacino inferiore, si era a lungo soffermata a suo tempo, la sintetica affermazione dalla stessa, citata nel motivo e dianzi riportata,
che parrebbe immotivata e contrastante con il principio della delega, acquista tutto il suo
valore.
allaNelle pagine (367 e ss.), riservate
sovrapposizione, la corte aveva, infatti, posto in suo tempo- che la rilievo lo si è sottolineato a sovrapposizione, più che dai testi, era stata
confermata dai dati oggettivi, quali tavole e
disegni della stessa LU, risalenti al
1969/75, sicchè -questa la succinta, ma logica conclusione della corte- su quel dato, su quell'elemento, il Lattuca non avrebbe dovuto
fidarsi del Da Roit sibbene di quei dati
documentali.
9-Il procuratore generale e tutte le parti civili
ricorrenti si dolgono della assoluzione del
IN, del Rota e del PE, chiedendo
"1'annullamento della sentenza per violazione di legge, per vizio di motivazione da travisamento
400 ) Der omesso esame di circostanze dei fatti e (
1
rilevanti".
della corte, a ben vedere, non è La sentenza per aver definito la relazione del censurabile
IN studio di fattibilità, non
censurabile di difetto di motivazione su quel punto;
ma, è censurabile per essere incorsa in non poche contraddizioni nella valutazione della perizia e della diligenza del IN, nella valutazione, cioè, della colpa o, se si vuole,
della mancanza della colpa.
Invero, sostenere, come si fa nei motivi, che la corte di merito non avrebbe tenuto conto di determinate, rilevanti fonti di prova quali,
principalmente, le dichiarazioni dei coimputati cheNE, AN e AN, che hanno escluso quella relazione avrebbe dovuto avere un seguito tecnico, un ulteriore sviluppo tecnico, significa sostenere cosa non vera, ché la corte di appello, se non ha citato quelle dichiarazioni quando ha esaminato la posizione del IN, lo ha fatto, però, in altra sede, 10 ha fatto in
465 ha preso in precedenza quando, a pag.
responsabilità considerazione "le per
401 l'ampliamento del bacino superiore"; in questa testualmente quelle altra sede, ha citato dichiarazioni, soppesandole e non attribuendo alle unstesse, nell'uso del suo potere discrezionale,
valore decisivo con considerazioni immuni da vizi
Logico-giuridici.
contraddizioni della sentenza, poste in Le in tutti i motivi, sono, invece, risalto incontestabili e investono aspetti decisivi.
a-Quanto, anzitutto, ai coefficienti di sicurezza,
la corte, a pag. 395, quando ha trattato il relativo problema, così si è spressa:
"IN nella relazione tecnica dell'ottobre
1975, indicò in 1,4 e 1,26 il coefficiente di sicurezza del bacino superiore, e alla stessa allegò le tabelle predisposte da MP e
OW per il Congresso di Tucson di tre anni
prima esprimenti i valori di 1.3 e di 1.5 a seconda che sotto i bacini non vi siano oppure vi siano abitati".
"E' veramente sorprendente questo il commento della corte in quella sede che il IN
conforti le proprie risultanze con dati anzidetti ° che gli altri due membri della
402 commissione, AN e AN, non si accorgano del grave errore. Ma, stupisce ancora di più la spiegazione sul
suo interrogatorio di cui[ punto che si ritrova nel al verbale 17/12/1986..
Questo grave errore, questo stupore non sono, però, più tali nelle pagg. 500 501, dedicate all'esame della posizione dell'imputato, nelle quali la corte ha discusso di nuovo i coefficienti di sicurezza proposti dal IN e, citando
periti e consulenti che avevano espresso il loro sugli stessi, ha affermato che quei parere coefficienti, a ben vedere, con qualche non ingiustificata correzione, si avvicinavano moltissimo al classico 1,3, tanto più che 'occorre
pur dire così la corte che i periti indicano quale coefficiente di sicurezza da fissare quello di 1,3 e non quello di 1,5 di cui alle tabelle predisposte da OW e MP per il Congresso
di Tucson del 1972 e neppure il valore di 1,4
ritenuto nella sentenza appellata".
La contraddizione, come si vede, è vistosa,
perché prima si rimprovera al IN di non aver tenuto conto, colpevolmente, delle tabelle di Browner e MP e, poi, si dice sia che quei
403 valori del IN erano stati ritenuti accettabili dai periti e dai consulenti, sia che i periti avevano ridimensionato a ragione quelle tabelle, la cui mancata considerazione era stata
rimproverata in precedenza al IN.
inoltre, tra quanto la corte Contraddizione,
parlando dei coefficienti di aveva Osservato
sicurezza, dove aveva sostanzialmente detto -(cfr.
retro, pag. 101)-, pur avendo già presenti le
correzioni dei periti, che, nella situazione di
TA, il valore da prendere in considerazione era quello di 1,5, e quanto ha detto in questa nuova
sede, in cui ha precisato, come si è appena visto, che "occorre pur dire che i periti indicano quale sicurezza da fissare quello dicoefficiente di
1,3".
b-Non meno incontestabile la contraddizione, già a suo tempo sottolineata, in ordine alla spiaggia,
avendo detto la corte a pag. 376, interessandosi della spiaggia, che "anche la relazione IN
dell'ottobre 1975 non parla di delta o spiaggia e
dell'esigenza che tali parole esprimono", e
avendo, invece, affermato a pag. 502 che "della
spiaggia si interessò anche IN nel punto 4
404 della relazione dell'ottobre 1975" aggiungendo che "dunque, per IN di fondamentale
-era la costante presenza della importanza spiaggia".
inoltre, èc Altra innegabile contraddizione,
quella relativa al tema della sovrapposizione sui delle sabbie dell'argine del bacino superiore limi del bacino inferiore, ché, a pag. 371 la
corte ha rimproverato sostanzialmente al
IN di non aver preso visione del disegno dell'ottobre 1973 redatto dal disegnatore AS
"che rendeva evidente
- stando al commento del
IN le cui dichiarazioni la corte ha testualmente citate la sovrapposizione", mentre,
è visto dopo aver detto, a suo tempo, come si
AN, trattando dei motivi del AN e del che questi ultimi avevano espresso con 11
IN giudizi e valutazioni colpevolmente errate, e, in particolare, che il AN lo aveva assicurato, errando, che sovrapposizione non
c'era, а pag. 501 ha aggiunto che "ecco, egli doveva fidarsi delle informazioni che gli erano
state riferite dal AN".
Il IN, dunque, per un verso avrebbe
405 dovuto esaminare quei disegni e non avrebbe dovuto fidarsi di non documentate assicurazioni, mentre,
pe altro verso, ha fatto correttamente attendibili,affidamento su quelle tutt'altro che come la corte le ha definite, assicurazioni.
d-Ulteriore, indubbiamente decisiva,
contraddizione, poi, pur eccepita nei motivi, હૈ
quella concernente il punto più delicato, quello sul quale la corte ha insistito molto, il punto delle indagini che, secondo la corte, spettava ad altri far eseguire e che ad altri,- NE,
AN, AN, - andava rimproverato di non aver
fatto eseguire, e non al IN incaricato di un semplice studio di fattibilità.
Ma, se è vero quanto la corte ha affermato a quando ha citato l'art, 2pag. 497, del regolamento delle dighe approvato dal D.P.R. 1/1/1959 n. 1363, secondo il quale "il progetto esecutivo deve essere corredato da una relazione geognostica definitiva e dettagliata con risultati delle indagini eseguite", D delle prove se è vero che il RD era un ingegnere e geotecnico incaricato di una relazione geognostica che, per definizione, doveva essere "definitiva",
406 consegue che, se può rimproverarsi ad altri di non aver fatto eseguire quelle prove geognostiche richieste dal Ghirardini, non può, peraltro,
incorrere in contraddizione,dirsi, senza che quest'ultimo, il IN, ha potuto legittimamente dare il suo positivo parere dovevasull'ampliamento, sia pure aggiungendo che procedersi con cautela, senza pretendere quelle indagini ritenute indispensabili per una relazione definitiva, rassicurante sotto il profilo geognostico, senza quelle indagini richieste
proprio in funzione di un meditato e completo parere.
e-Innegabile contraddizione, infine, è quella concernente proprio la competenza del IN.
A tutti gli altri imputati la corte ha contestato di non essersi aggiornati sulla letteratura concernente 10 stato dell'arte,
contestazione mosso anche al AN e al AN,
membri della stessa commissione della quale era membro il HE.
Quest'ultimo, invece, pur essendo stato rimproverato di non aver saputo interpretare correttamente le tabelle MP e OW, è
407 I
!
stato gratificato " di un si è conportato con perizia nell'espletamento del proprio compito".
ha Eppure, la corte da tutta quella letteratura dedotto la legge di copertura, ha dedotto i principi che debbono essere eseguiti perché certe
condotte non diventino cause di certi eventi,
perché certe causa di condotte non siano pericolosa instabilità, sicché rimproverare ad
alcuni membri della commissione incaricata della
e approfondito relazione di non aver consultato quella letteratura e non rimproverarlo a chi in
quella commisssione aveva un ruolo preminente pur essendo stato colto in fallo su un rilevante aspetto di quella letteratura è indubbiamente contraddittorio.
Che tutte queste contraddizioni investano punti
о aspetti decisivi è innegabile, visto che la
corte di appello ha fondato l'assoluzione su tutti gli appena citati dati di fatto affermati come
veri e, nello stesso tempo, come veri, non valutati in un certo modo, e nello stesso tempo,
nel modo opposto.
La sentenza Su questo capo va, dunque,
annullata, con la ovvia conseguenza che va
408
corte di appello ha fondato l'assoluzione su tutti gli come appena citati dati di fatto affermati veri e, nello stesso tempo, come non veri,
valutati in un certo modo, e nello stesso tempo,
nel modo opposto.
su questo capo va, dunque, La sentenza con la ovvia conseguenza che va annullata,
408
r annullata anche per quel che concerne la responsabilità della Società NE o NA.
Va aggiunto, per quel che riguarda la NA, che,
prescindendo dal IN, la sentenza va in ogni caso annullata, in accoglimento di uno specifico motivo di alcune parti civili. La corte, infatti, dopo aver sottolineato,
anch'essa, che il NE aveva dato l'incarico al
IN, dipendente. della NE, in quanto amministratore delegato della NE, ha escluso
la responsabilità civile della NE senza assolutamente motivare in ordine ai rapporti
NE-NE, senza dire perché la
responsabilità della NE, coinvolta dal
NE con l'incarico dato al IN nella veste di amministratore delegato della Sua
NE,-responsabilità ritenuta a questo titolo
dal tribunale- debba essere esclusa.
10-11 procuratore generale e tutte le parti civili ricorrenti si dolgono anche, come si è accennato,
a della assoluzione del OT del Cmpedel, e censurando la sentenza di violazione di legge, di
mancanza e di contraddittorietà delle motivazioni e assumendo, in particolare, che la corte di
409 appello è incorsa certamente in errore quando ha
affermato che il OT e il eranoPE non tenuti ad alcuna verifica di stabilità perché ne
erano stati esonerati dalla verifica che il
Distretto inerario, il CU OS, avrebbe dovuto eseguire, ai sensi dell'art. 38 del R.D. n.
1443/1927, nel momento in cui la LU aveva alla concessione;
quando ha sostenuto rinunciato imche l'inosservanza del D.M. 21/1/1981, che materia di manufatti di materiali sciolti, aveva fissato in 1,3 il coefficiente di sicurezza dei
decantazione ubicati non а monte dibacini di
"1centri abitati, non è motivo di colpa per il OT
e il PE non solo perché quelle norme fanno riferimento ad opere ancora erigende, ma in special modo perché i bacini stati erano pubbliche di tutte le garanzieconsegnati con
sicurezza e non si era ancora verificato un accrescimento per il quale la scienza tecnica imponesse le indagini stesse"; quando, infine, ha
affermato che il OT non si era ingerito nella
attività della miniera.
I motivi non possono non essere condivisi.
In ordine al primo aspetto della censura, ove si abbiano presenti i principi, più volte ricordati,
410 relative successione dei garanti, alla autisko alla di posizioni di garanzia e pluralità non può non ritenersi che ilall'affidamento,
PE, nel momento in cui ha iniziato a gestire, a condurre la miniera, è stato investito, in virtù del ricordato art. 6 del D. P.R. n.
128/1959, della funzione o posizione di garante a tutela degli interessi elencati nell'art. di
quel decreto e in particolare modo,
dell'interesse consistente nella sicurezza dei lavoratori e, per quel che riguarda la
fattispecie, dei terzi. Se ciò è esatto, non può non conseguirne, per quel che si છે detto, che dal PE l'ordinamento esigeva determinate condotte e, in
particolare, l'accertamento della stabilità dei bacini, l'accertamento che quella pertinenza,
bacini, non fosse fonte di pericolo per i terzi.
Certo, doveva esservi stata la verifica da parte
Distretto minerario, il che significa che la del prevedeva che, in un certo momento della legge bacini, un determinato garante storia dei intervenisse a tutela di quegli interessi.
il successivo garante, il PE, dal Ma,
l'ordinamento si attendeva per intero la quale
411 stessa condotta, lo stesso comportamento richiesto al precedente garante, avrebbe dovuto accertarsi
espressamente che quest'ultimo fosse intervenuto adeguatamente
Se la stessa condotta è richiesta a due o più a
garanzia di un determinato bene, si è detto,
quellal'alternativa, per tutti, è tra l'adottare condotta personalmente ° accertarsi che altri l'abbia adeguatamente adottata, alternativa che si spiega considerando anche che, se si ammette l'affidamento dell'uno, non può non ammettersi
1'affidamento dell'altro, con la conseguenza che questo male inteso affidamento rischia di rendere scoperto di tutela il bene che quella condotta,
imposta a due o più, vuole garantire.
Il PE, dunque, doveva appurare se il precedente garante aveva, e in che modo,
garantito, sicché la sentenza impugnata, avendo omesso di accertare questa circostanza decisiva, è
censurabile per difetto di motivazione.
Questo accertamento, non v'è dubbio, doveva essere curato dal PE, in ogni caso, in
occasione del D.M. 21/1/1981, per rendersi conto
se il coefficiente di sicurezza per i bacini di
Prestavel, non lontani dall'abitato. fosse stato
412 2:3
ato quanto meno nella misura di 1,3, ché, se acce fino quel momento si sarebbe potuto,
come le due anche se per nulla a ragione sentenze di merito hanno dimostrato dissentire sulla dovuta consistenza misura di quel coefficiente, da quel momento ogni discussione era certamente preclusa.
dunque, sul punto, senz'altro errata l'affermazione del tribunale, ripresa dalla corte, secondo la quale quel D.M. riguardava soltanto i bacini erigendi, ed è errata sia perché nel D.M.
in questione non v'è una norma che autorizzi siffatta interpretazione sia perché quei bacini erano ancora in fieri, ancora in costruzione e,
dunque, per certi versi ancora da realizzare,
donde, anche sotto quel profilo, la immediata all'accertamentodel decreto quanto applicazione di quel coefficiente di sicurezza.
D'altro canto, la stessa sentenza impugnata mostra di condividere questa affermazione, avendo asserito, parlando del CU OS, che non si
può concludere l'esame della sua posizione senza rilevare che nulla fece neppure dopo l'emanazione
del decreto ministeriale 21/1/1981 che imponeva il coefficiente di sicurezza minimo dell'1,3,
413 sapendo, per averla esaminata e trasmessa con suo
parere al Comune di Tesero in data 7/11/1975, che la relazione IN dell'ottobre precedente aveva accertato i coefficienti di 1 14 e 1,25". 1
Questa condivisione mostra, con chiarezza, anche l'indubbia contraddizione, pur se, a ben vedere,
perché la corte ha detto che, in non decisiva, - era tenuto ail PI non ogni caso,
controllare perché aveva diritto di confidare sulla verifica del distretto, e si ritorna così
in cui è incorsa la corte alla prima censura-
di merito.
Quanto all'ingerenza del OT, la sentenza è
innegabilmente incorsa in difetto di motivazione.
La corte di appello, infatti, ha escluso l'ingerenza del OT asserendo che "non v'è dubbio sul punto che OT non si ingerì mai nell'attività
tecnica di produzione ovvero nella esecuzione di
lavori minerari, né assunse decisioni tecniche di
qualsivoglia tipo, occupandosi, invece, e solamente, della commercializzazione quale compito di legalerientrante nei suoi doveri rappresentante della Prealpi".
questione è stata Ebbene, l'affermazione in dalla proposizione fatta precedere unicamente
414 "richiamandɔ gli interrogatori 15/12/1985
20/4/1988 di PE è sicuramente corrispondente alla realtà che nessuna direttiva risulta inoltre dettata dal OT ai tecnici preposti alla gestione di Prestavel'", proposizione quest'ultima che la corte di appello ha mutuato direttamente dalla
sentenza del tribunale che l'aveva scritta a pag
Comettendo, però, considerare che265, il d i tribunale si era espresso in quei termini in un
contesto ben diverso, in un contesto, in cui data per certa la continua ingerenza del OT, era da
rimproverare a quest'ultimo pur di non aver dato
direttive ai suci proposti.
Prescindendo, peraltro, da ciò, i motivi citanc
tutta una serie di atti processuali, ivi comprese dichiarazioni dello stesso OT, dai quali S
dedurrebbe la ingerenza di quest'ultimo, come l'aveva dedotta il tribunale avvalendosi di quegli atti
La corte di appello li han all'evidenza,
implicitamente trascurati non risultando, neppur dalla sentenza, che li abbia presi in esame.
Ebbene, è innegabile che il giudice del merito,
nell'esercizio del potere discrezionale di
prove, possa fondare il suo valutazione delle
415 convincimento sull'una piuttosto che sull'altra fonte di prova, a condizione, però, che risulti, implicitamente, che tutte sono statesia pur considerate, specialmente se contrastanti, se ladivergenti, ché soltanto a questa condizione scelta, che, ovviamente, sfugge al controllo di
legittimità, risulterà adeguatamente motivata.
Anche questo capo della sentenza deve essere,
quindi, annullato.
responsabile civile Imeg, nel suo primo 11- Il
motivo, lamenta che la sentenza impugnata, "dopo aver riassunto i motivi di appello presentati in favore dell'Imeg, non dedica poi loro neppure una parola, non diciamo per confutarle in dettaglio,
ma neanche per dichiarare genericamente di non condividerli", donde l'assoluto difetto di motivazione. La censura non ha pregio, ché è sufficiente scorrere la sintesi dei motivi di appello della pag. 281 Imeg, curata dai giudici di appello,
-
degli ssgg - per rendersi conto che nessuno argomenti sviluppati dalla Imeg nei suoi motivi di appello è stato trascurato, anche se vero che la
416 citazione dell'Imeg non ricorre sovente nella sentenza della corte.
Nel secondo motivo il responsabile civile censura la sentenza di mancanza, contraddittorietà
della motivazione e travisamento del fatto,
specialmente, lariproponendo temi e problemi gestione delle Prealpi che sono stati già
esaurientemente discussi e risolti esaminando i motivi, sul rapporto di causalità, degli altri
ricorrenti.
di Trento" 12-11 responsabile civile "Provincia
nel primo motivo, che il R.D. sostiene,
carenza din. 1443/1927 "esprime un'assoluta
presupposto normativo specifico dal quale evincere un obbligo di garanzia a carico del Distretto
minerario" esamee, nel secondo, che "da un
D. P. R.comparato della totalità delle norme del
129/1959, si doveva inevitabilmente giungere alla
conclusione che queste si riferiscono principalmente all'attività e alla funzione svolte all'interno della miniera dall'imprenditore, dai preposti al cantiere e dal personale stesso".
Si rinvia, in ordine ai problemi posti dal R.D.
segnatamente, dell'art. 38 dellon.1443/1927,
417
Cocalica delle norme del D.P.R.
123/1959, si doveva inevitabilmente giungere alla
conclusione che queste si riferiscono principalmente all'attività e alla funzione svolte all'interno della miniera dall'imprenditore, dai preposti al cantiere e dal personale stesso".
Si rinvia, in ordine ai problemi posti dal R.D.
n.1443/1927, segnatamente, dell'art. 38 dello
417 stesso, in ordine ai problemi scaturenti dal
D D D n. 128/1959, a quanto si Osservato
vagliando i motivi del RN e del CU OS,
Nel terzo motivo il ricorrente assume che
sentenza impugnata 2 affetta da nullità cer difformità e contraddittorietà del dispositivo con a motivazione".
Il motivo non ha fondamento.
Ove, infatti, si comparino, si confrontino le due proposizioni della sentenza che si leggono,
rispettivamente, a pagg. 492-493 (motivazione) e a
pag. 522 (dispositivo), non può non cogliersi la
perfetta simmetria tra le stesse, ché nella prima si dice che sulle somme ora esposte e S tutte quelle liquidate dal primo giudice per provvisionali, esclusivamente per danni morali €
conseguenti alla morte delle 263 patrimoniali persone, va liquidato un ulteriore acconto di provvisionale, immediatamente esecutiva, pari al
20%" 2, nella seconda, che "condanna i medesimi
imputati e responsabili civili a pagare la somma
pari al 20%, immediatamente esecutiva, a titolo di provvisionali liquidate dalacconto sulle tribunale con la sentenza in esame, per danni alle persone, nonché sulle integrazioni di cui al sovra
418 esposto elenco". In entrambe le proposizioni, come si vede, si
parla:
- di danni liquidati dal giudice di primo grado per danni alle persone;
di integrazione delle somme riconosciute dal
tribunale;
di un ulteriore acconto cioè di un aumento della provvisionale pari al 20% delle
dal tribunale оprovvisionali riconosciute
integrate.
Porsi il problema, come si fa nel motivo, se il
20% decorra dalla sentenza 0 dal disastro irrilevante, ché quel 20% è, come risulta dalla
sentenza, un ulteriore acconto, calcolato sulla provvisionale, riconosciuta dal tribunale ° integrata, rispetto all'intero danno (capitale e
interessi), danno che, quanto al capitale, ha, più
che la decorrenza, la sua fonte nel disastro, ché,
i principi, sono gli interessi secondo che decorrono dalla data del fatto.
Alla censura, infine, secondo cui la corte di appello avrebbe illegittimamente condannato gli imputati 2 i responsabili civili al pagamento di
una provvisionale maggiore di quella stabilita dal
419 giudice di primo grado, senza che vi fosse stata
specifica impugnazione, છે agevole opporre che
1'indirizzo, che vucle che il giudice di appello possa concedere anche d'ufficio una ulteriore provvisionale, merita di essere seguito avuto
anche riguardo sia al fatto che la concessione di una somma a titolo di provvisionale ha natura di
provvedimento meramente delibativo e in definitiva, cautelare, che non acquista efficacia
giudicato in sede civile, sia all'ulterioredi fatto che, come è noto, il divieto della reformatio in peius non si estende ai provvedimenti di natura civile della sentenza.
13-11 TU censura la sentenza di omessa relativamente alla richiesta di motivazione riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art.
114, I comma C.p.. Non v'è dubbio che il giudice di appello non
abbia preso espressamente in esame questo motivo;
non v'è, altresì, dubbio, che abbia escluso, ma,
quanto meno implicitamente, che al TU potesse essere riconosciuta l'attenuante in questione.
Invero, si è visto che, se è certo che la corte di appello non ha ravvisato la cooperazione, રે
420 assolutamente certo che non l'abbia ravvisata per il TU, e l'attenuante di cui all'art. 114
c.p. attenuante che si applica nell'ambito dell'istituto della cooperazione.
ཁྐྲ noto, poi, che l'attenuante in argomento
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postula, secondo la giurisprudenza di questa suprema corte, non tanto la minore efficienza causale dell'attività di un correo rispetto a
quella degli altri, quanto la minima efficienza
causale di detta attività, il che avviene quando il reato si sarebbe ugualmente verificato anche senza 1'attività di detto compartecipe, cosa che la corte di appello ha escluso per il Lattuca
mettendo in evidenza che se questi non avesse omesso, come gli altri, determinati comportamenti,
l'evento non si sarebbe verificato.
Il minore, ma non minimo, contributo causale del
è stato preso in considerazione dai TU
giudici di merito nella determinazione della pena. 14-I ricorrenti NE, FI, CU OS,
AN e TU censurano la sentenza quana la pena, in Butura anche per quel che riguarda particolare, i primi quattro, per quel che
riguarda la determinazione della pena base.
421 assolutamente certo che non l'abbia ravvisata per il TU, e l'attenuante di cui all'art. 114
C.P. è attenuante che si applica nell'ambito dell'istituto della cooperazione.
E' noto, poi, che l'attenuante in argomento postula, secondo la giurisprudenza di questa suprema corte, non tanto la minore efficienza dell'attività di un correo rispetto acausale quella degli altri, quanto la minima efficienza causale di detta attività, il che avviene quando il reato si sarebbe ugualmente verificato anche
senza l'attività di detto compartecipe, cosa che la corte di appello ha escluso per il Lattuca
mettendo in evidenza che se questi non avesse omesso, come gli altri, determinati comportamenti,
l'evento non si sarebbe verificato.
Il minore, ma non minimo, contributo causale del
è stato preso in considerazione dai TU
giudici di merito nella determinazione della pena. 14-I ricorrenti NE, FI, Currò OS,
AN e TU censurano la sentenza in PULKA
brovua anche per quel che riguarda la pena, in
particolare, i primi quattro, per quel che
riguarda la determinazione della pena base.
421 Premesso che il tribunale si era mosso, per il ed il FI dal massimo della pera NE
edittale (anni cinque di reclusione), per il CU
dalla pena di anni quattro di reclusione, per il
AN dalla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e per il TU dalla pena di anni due e mesi sei di reclusione, non può, anzitutto, non
rilevarsi che la corte per il CU ha determinato pena base in anni tre e per il AN e il la rispettivamente in anni due, mesi sei 9 TU anni uno e mesi sei, giustificando, congruamente,
questa determinazione sia in termini assoluti, sia nei rapporti dell'un imputato nei confronti
dell'altro, tenendo conto, come già aveva tenuto
tribunale, che il CU era stato al conto il vertice del Distretto minerario dall'agosto 1975
all'epoca dei fatti, che il Morandi era stato
direttore di miniera dal 1973 al 1976 e aveva partecipato alla redazione della relazione
IN, che il TU era stato direttore della miniera per due anni.
Data la costantemente rilevata gravità delle
condotte, la determinazione della pena, anche per quel che riguarda la pena base, ridimensionata dalla corte di appello, non può dirsi, dunque, che
122 !
non sia stata accompagnata, per questi tre imputati, da adeguata motivazione.
La stessa cosa va detta per 11 NE e per il Fiorini, la cui maggiore responsabilità è stata
dai giudici di merito sottolineata in continuazione essendo stati, i due imputati, gli ideatori, i costruttori ed i gestori per anni dei
due bacini.
E' vero che quando il giudice si allontana dal minimo edittale deve indicarnesensibilmente le ragioni.
Ma, a prescindere dal rilievo che la corte ha
dedicato non poche pagine alla motivazione in ordine alla pena, risulta dalle oltre 500 pagine della sentenza il rilevantissimo ruolo assegnato dai giudici di merito al NE ed al FI,
sicché la ratio di quella detrminazione della pena base, lontana dal minimo edittale, ridimensionata,
peraltro dalla corte di appello, appare immune da
censure.
15-Il NE, il AN ed il FI censurano la sentenza pur per la errata applicazione del
applicazione dei condono, lamentando la mancata provvedimenti di clemenza anteriori a quello di
423 cui al D.P.R. 16/12/1986 n. 865.
Sostengono i ricorrenti che, allorché la legge di clemenza, diparla, nei vari provvedimenti reato commesso vuole dare a questa espressione lo stesso valore che la giurisprudenza e la dottrina
attribuiscono all'espressione "reato commesso" che si legge nell'art. 2 del c.p., che interpretano nel senso che, ai fini della successione di leggi penali, nei reati di evento si ha riguardo, per il tempo del commesso reato, al momento in cui si
verifica la condotta, sul presupposto che è questa la estrinsecazione del processo di motivazione dell'agente e l'atto di ribellione con riferimento al quale, secondo la norma ilallora vigente,
rappresentarsi specifiche soggetto poteva conseguenze del suo operato. E' da replicare che giurisprudenza e dottrina
sono pur concordi, però, nell'affermare che il problema del tempo del commesso reato non può
essere risolto in modo unitario per tutti gli istituti penelistici, ivi compresi 1'amnistia e
1'indulto, per i quali non vi è dubbio che, non
che sussistendo le ragioni, dianzi viste,
dell'art. 2 giustificano quella interpretazione ilc.p., il reato commesso è o il reato tentato
424 reato consumato, intendendosi per consumazione,
oltre al compimento dell'azione, anche la produzione dell'evento.
D'altro canto, ove si prenda atto della norma
dell'art. 39 c.p.p. abrogato, così come novellata
nel 1977, e della norma dell'art. 8 c.p.p.
vigente, si coglie che il legislatore attuale non
distingue, quando 10 ritiene, solo tra consumazione e inizio della consumazione, ma che,
nel secondo comma dell'art. 3, distingue tra azione ○ omissione ed evento, stacca, cioè,
l'azione o l'omissione dall'evento prevedendo che se sj tratta di fatto dal quale è derivata la
morte di una o più persone, competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione
l'omissione. delNei vari provvedimenti di clemenza mancano tutto siffatte distinzioni e la ratio evidente di
è che 11 legislatore conquesta mancanza
l'amnistia ed il condono vuole incidere sul reato,
compiutamente tentato o consumato, così come si è
manifestato nella realtà.
16-11 AN, nell'ultimo motivo, pone problemi di rilevanza civilistica, sottolineando, anzitutto
425 a commento della proposizione del tribunale,
secondo il quale "si રે ritenuta sufficiente
1'affermazione del subito danno da parte di soggetti costituiti parti civili, in quanto sorretta dalla presunzione del danno stesso", che,
'se il tribunale ha inteso che, soprattutto per i
danni diversi da quelli derivanti dall'omicidio
colposo, sarebbe bastata l'affermazione unilaterale della sussistenza del danno per ottenere la condanna generica, il tribunale ha sbagliato, giacchè non c'è spazio per le
presunzioni, del tipo di quella ipotizzata dal
tribunale, nell'ambito del processo". Il motivo è senza pregio sol che si cnsideri pag. 3662 il tribunale ha fatto che, a
quell'affermazione unicamente, come ha detto espressamente, "relativamente alla l egitimatio ad causam", e, in particolare, "relativamente alla sommaria esposizione dei motivi richiesti dall'art. 94 c.p.p.", impregiudicato, quindi,
condanna,l'accoglimento о meno della domanda di
sia pur generica, al risarcimento dei danni.
stataAll'altra censura, poi, secondo cui " è
riconosciuta illegittimamente la legittimazione di tutte le parti civili a formulare le proprie
126 conclusioni contro tutti gli imputati 3 contro tutti gli enti responsabili civili, anche se nei
confronti di taluni imputati o di taluni enti non
si era provveduto alla costituzione di parte civile", è sufficiente rispondere che colui che si
è costituito parte civile nel procedimento penale una determinata persona può prendere contro conclusioni anche nei confronti di altre parti,
giacché, trattandosi di un rapporto oggettivamente unico, è consentita l'estensione della originaria domanda nei confronti di tutti i presunti responsabili. (Cass., sez. V, 12/9/1978 n. 10959)
17-Tutto ciò premesso:
a- la sentenza va annullata con rinvio per vizio di motivazione limitatamente alla assoluzione del
IN, del PE, del Rota e alla esclusione della responsabilità civile della società NA, anche per quel che riguarda il
NE, e della società EA;
b- vanno rigettati i ricorsi degli imputati e dei
responsabili civili con le conseguenti statuizioni.
E' da sottolineare, per quel che riguarda le parti civili, che si è tenuto conto esclusivamente di
127 quelle che hanno conferito l'apposito mandato
successivamente alle fasi processuali di merito.
P.Q.M.
La corte di cassazione annulla la sentenza impugnata per vizio di motivazione limitatamente alla assoluzione di IN
TO, PE CE e OT IO e alla
esclusione della responsabilità civile delle SOC.
NA e EA con rinvio alla corte di appello di
Venezia per nuovo esame;
rigetta i ricorsi degli imputati e dei responsabili civili che condanna in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento di £ 500.000
alla Cassa delle Ammende.
Condanna
inoltre in solido i ricorrenti NE RT, Fiorini FA, AN RT, Toscana GI,
Lattuca PP, Perna Giuliano, CU Dossi
LD, SOC. SO, soc. IMEG, e Provincia
Autonoma di Trento al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili come di seguito liquidate:
+28 L
£ 10.350.000 per le parti civili difese dall'Avv.
Angelo Fassino;
€ 20. 500.000 per le parti civili difese dall'Avv.
Odoardo Arzari;
£ 32.000.000 per le parti civili difese dall'Avv.
Domenico Pulitanò;
£ 13.500.000 per le parti civili difese dall'Av
Mario Fornaciari;
£ 28.500.000 per le parti civili difese dall'Avv.
Michele Pompermaier;
£ 15.500.000 per le parti civili difese dall'Avv.
Sandro Gamberini;
£ 66.550.000 per le parti civili difese dall'Avv.
Federico Stella;
£ 28.500.000 per le parti civili difese dall'Avv.
Marcello Centili%;
£ 13.500.000 per le parti civili difese dall'Avv.
Paclo Rosa;
£ 20.500.000 per le parti civili difese dall'Avv.
Oreste Dominioni;
£ 16.500.000 per le parti civili difese dall'Avv.
Carlo Dolzani;
dall'Avv.
£ 7.500.000 per le parti civili difese
LU жахилица IN;
£ 13.500.000 per le parti civili difese dall'Avv.
429 NI Pensini;
£ 10.200.000 per le parti difese dall'Avy.
Filippo Benanti;
£ 13.500.000 per le parti civili difese dall'Avv.
Dino Luigi Felisetti;
£ 7.500.000 per le parti civili difese dall'Avv. Dante Piazza; 1
£ 8.300.000 per le parti civili difese dall'Avv.
Angelo Ulgari;
2 1.559.900 per le parti civili difese dall'Avv.
Francesco Tagliarini;
£ 8.500.000 per le parti civili difese dall'Avv.
Bruno Balladini;
£ 14.370.000 per le parti civili difese dall'Avv.
Paolo Berti%;B
£ 14.370.000 per le parti civili difese dall'Avv.
Sandro AN;
£ 33.275.000 per le parti civili difese dall'Avv.
Alfredo Angelucci;
£ 14.472.000 per le parti civili difese dall'Avv.
Corso Bovio.
Condanna
infine in solido fra di loro e con gli imputati e i responsabili civili sopra indicati, i resistenti
IN TO, PE CE, e Rota
430 IO, nonchè le soc. NA e EA & pagare le
spese di questo giudizio come liquidate in favore delle parti civili difese dagli Avv. Stella,
Gentile e Corso Bovio.
Roma 11/12/1990
Il presidente
Забыть вовом
L'estensore
Teview Hottish
Il cancelliera
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Pierangelo Corsi)
Холощекот CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione 4ª Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
29 APR. 1991
IL ANERE. IL DIRETTORE DI CANCELLERI
Pierangelo Corall
431 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 929 332
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