Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/1990, n. 4793
CASS
Sentenza 6 dicembre 1990

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Massime18

In tema di accertamento del nesso di causalità, le leggi generali "di copertura" della condotta o dell'evento accessibili al giudice sono sia quelle "universali", che sono in grado di affermare che la verificazione di un evento è invariabilmente accompagnata dalla verificazione di un altro evento, sia le leggi "statistiche" che si limitano, invece, ad affermare che il verificarsi di un evento è accompagnato dal verificarsi di un altro evento in una certa percentuale di casi, con la conseguenza che queste ultime sono tanto più dotate di validità scientifica quanto più possono trovare applicazione in un numero sufficientemente alto di casi e sono suscettive di ricevere conferma mediante il ricorso a metodi di prova razionali e controllabili.

Non può ritenersi esente da responsabilità per colpa, per aver eseguito un determinato ordine, il dipendente che abbia provocato quell'ordine con il suo imprudente o imperito comportamento.

Se più sono i titolari della posizione di garanzia od obbligo di impedire l'evento, ciascuno è, per intero, destinatario di quell'obbligo, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente e adeguatamente intervenuto. Se uno dei garanti è intervenuto e l'altro o gli altri, resi edotti dell'intervento e del tipo di intervento, hanno le capacità tecniche per rendersi conto dei limiti, delle insufficienze di quell'intervento, gli stessi non hanno il diritto di confidare nell'efficacia di quel precedente intervento, anche se effettuato da chi aveva specifiche capacità tecniche, sicché versano in colpa se confidano nello stesso.

Ai sensi dell'art. 41, comma terzo cod. Pen., il fatto illecito altrui, qualora sopravvenga, esclude il nesso di condizionamento soltanto se, come qualsiasi altra causa sopravvenuta, si risolva in un fatto eccezionale, straordinario da solo sufficiente a determinare l'evento; non è certamente avvenimento eccezionale o straordinario l'omissione di cautele o di atti d'ufficio da parte di coloro che dovrebbero adottare le prime o dei pubblici ufficiali che dovrebbero porre in essere i secondi. Invero, dopo una precedente, colpevole omissione, non può vedersi una "interferenza di serie meramente occasionale", un evento eccezionale nella successiva omissione di chi sia tenuto ad un determinato comportamento.

Non può parlarsi, ai fini della esclusione di responsabilità, di "affidamento" quando colui che si affida sia in colpa per aver violato determinate norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte e, ciò nonostante, confidi che altri, che gli succede nella stessa posizione di garanzia, elimini quella violazione o ponga rimedio a quella omissione.

In tema di responsabilità colposa ex art. 40, comma primo cod. Pen., un antecedente può essere configurato come condizione necessaria dell'evento, secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche - solo a patto che esso rientri nel novero di quegli antecedenti che, sulla base di una successione regolare conforme ad una legge dotata di validità scientifica (la cosiddetta legge generale di copertura della condotta o dell'evento) portano ad eventi del tipo di quello verificatosi in concreto. (nella specie crollo dei bacini di stava).

In tema di accertamento del nesso di causalità, il ricorso alle leggi statistiche da parte del giudice è più che legittimo, perché il modello "della sussunzione sotto leggi" utilizzabile in campo penale sottintende, il più delle volte, necessariamente, il distacco da una spiegazione causale deduttiva, che implicherebbe una impossibile conoscenza di tutti i fatti e di tutte le leggi pertinenti. Poiché il giudice non può conoscere tutte le fasi intermedie attraverso le quali la causa produce il suo effetto, ne' procedere, quindi, ad una spiegazione fondata su una serie continua di eventi, nella spiegazione causale si dovrà ricorrere ad una serie di assunzioni nomologiche tacite e dare per presenti condizioni iniziali non conosciute o soltanto azzardate, per cui, il nesso di condizionamento tra azione ed evento potrà essere riconosciuto soltanto con una quantità di precisazioni e purché sia ragionevolmente, non certamente, da escludere l'intervento di un diverso processo causale.

Il direttore di miniera, quale garante della tutela dei beni considerati dalle norme di polizia mineraria, non potrà mai essere condizionato dagli eventuali ordini o disposizioni dell'imprenditore in grado, se osservati, di porre in pericolo quei beni, e ciò per la ragione che un ordine o una disposizione di tal genere non possono sovrapporsi all'obbligo "ex lege" di impedire l'evento che il direttore di miniera ha in quanto tale.

Il fondamento della responsabilità colposa è dato dalla prevedibilità del pericolo, non essendo altro la prevedibilità che la possibilità dell'uomo coscienzioso e avveduto, dell'"homo eiusdem professionis et condicionis", di cogliere che un certo evento è legato alla violazione di un determinato dovere oggettivo di diligenza, che un certo evento è evitabile adottando determinate regole di diligenza.

In tema di responsabilità per evento che si aveva obbligo di evitare, per escludere, nel caso di successione di garanti, la responsabilità di uno dei precedenti garanti, che abbia violato determinate norme precauzionali, non è sufficiente che il successivo garante, o uno dei successivi, intervenga, ma è indispensabile che, intervenendo, sollecitato o meno dal precedente garante, rimuova effettivamente la fonte di pericolo dovuta alla condotta (azione od omissione) di quest'ultimo, con la conseguenza che, ove l'intervento risulti incompleto, insufficiente, tale da non rimuovere quella fonte, il precedente garante, qualora si verifichi l'evento, anche a causa del mancato rispetto, da parte sua, di quelle norme precauzionali, non può non risponderne (ciò è una conseguenza logica dei principi in tema di prevedibilità ed evitabilità dell'evento, in tema di dominabilità della fonte di pericolo e in tema di affidamento).

La corretta progettazione di un bacino per la raccolta di sterili di miniera richiede la previsione e la messa in opera di idonei sistemi di controllo. A tal fine spetta ai costruttori mettere in condizione sia se stessi, sin dall'inizio, sia gli altri garanti che eventualmente succedono nel tempo, di controllare adeguatamente i bacini avvalendosi di adeguata strumentazione. Ne consegue che qualora i costruttori non l'abbiano fatto, ne' i successivi garanti ovviato a quella omissione, la originaria omissione dei costruttori, ingiustificabile alla luce dell'esperienza e della prudenza, comporta che anche ad essi debbano essere imputati gli effetti determinati da quella omissione in epoca successiva. (nella specie è stata ritenuta congruamente motivata la sentenza impugnata che aveva affermato, nel caso dei bacini di stava, la doverosità di predisporre un controllo piezometrico, pur non previsto come obbligatorio in via generale dalla circolare ministeriale 19 marzo 1986, argomentando che le regole dell'arte davano e danno notevole rilevanza a questo strumento di controllo).

Il dovere obiettivo di diligenza che contrassegna il delitto colposo, può aver a contenuto anche un obbligo di preventiva informazione, di ricorrere, cioè, alle altrui speciali competenze, sicché versa nella cosiddetta "colpa per assunzione" colui che, non essendo del tutto all'altezza del compito "assunto", esegua un'opera senza farsi carico di munirsi di tutti i dati tecnici necessari per dominarla, nel caso, ovviamente, che quell'opera diventi fonte di danno anche a causa della mancata acquisizione di quei dati o conoscenze specialistiche.

La posizione di garanzia dei dirigenti industriali e dei direttori di miniera trova la sua fonte nell'art. 677 cod. Pen. E soprattutto nelle norme del d.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, fra i cui scopi fondamentali vi è il rispetto della sicurezza dei terzi.

Un antecedente può qualificarsi condizione necessaria di un evento quando la scienza, con le sue leggi, consente di collegarlo all'evento, come condizione indispensabile o "sine qua non", cosa che avviene, anzitutto, quando esiste una legge scientifica, universale o statistica, di copertura della condotta o dell'evento e, altresì, quando in tutti i processi esplicativi mediante leggi (che sono state, potevano o potrebbero enunciarsi nel loro decorso) un determinato antecedente si manifesta come condizione indispensabile o necessaria dell'evento. (l'applicazione di tale principio ha consentito nella specie al giudice di merito di definire con esattezza l'antecedente senza il quale il crollo del bacino superiore di prestavel non si sarebbe verificato).

La costruzione ed il controllo dei bacini per sterili di miniera non costituiscono prestazioni di speciale difficoltà tecnica, poiché attengono a normale attività ingegneristica, con la conseguenza che non si applica il limite di cui all'art. 2236 cod. Civ. (colpa grave) in caso di evento colposo.

Versa nella cosiddetta "colpa per assunzione" colui che, non essendo del tutto all'altezza del compito "assunto", esegua un'opera senza farsi carico di munirsi di tutti i dati tecnici necessari per dominarla, nel caso, ovviamente, che quell'opera diventi fonte di danno anche a causa della mancata acquisizione di quei dati o conoscenze specialistiche. L'agire come membro di un determinato gruppo, o come portatore di un determinato ruolo sociale, comporta, infatti, l'assunzione di responsabilità di saper riconoscere ed affrontare le situazioni ed i problemi inerenti a quel ruolo, secondo lo "standard" di diligenza, di capacità, di conoscenze richieste per il corretto svolgimento di quel ruolo stesso.

La norma dell'art. 40 capoverso cod. Pen., secondo la quale non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo, può e deve essere interpretata in termini solidaristici, avendo presenti le norme degli artt. 2, 32, 41, comma secondo della costituzione.

Il giudice, avvalendosi del modello di sussunzione sotto leggi statistiche, ove non disponga di leggi universali, dirà che è "probabile" che la condotta dell'agente costituisca, "caeteris paribus", una condizione necessaria dell'evento; probabilità che altro non significa se non "probabilità logica o credibilità razionale", la quale deve essere di alto grado, nel senso che il giudice dovrà accertare che, senza il comportamento dell'agente, l'evento non si sarebbe verificato, appunto, con alto grado di possibilità. (in applicazione del suddetto principio, nella specie è stata confermata la fondatezza della conclusione della sentenza d'appello impugnata, che con riferimento al "disastro di stava", ne ha individuato la causa penalmente rilevante nel comportamento, in forma attiva ed omissiva, di chiunque ha concorso e contribuito nel tempo alla costruzione del bacino superiore, nelle varie fasi dell'impostazione, prosecuzione, sopraelevazione ed ampliamento).

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Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/1990, n. 4793
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4793
Data del deposito : 6 dicembre 1990

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